CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2009
241.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,
rilevato che all'articolo 6, il comma 6 è volto a modificare le disposizioni secondo cui le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, aggiungendo il Corpo forestale che diverrebbe una componente di ciascuna sezione di polizia giudiziaria indipendentemente dalla natura delle indagini poste in essere;
ricordato che attualmente al personale del Corpo forestale è già riconosciuta la qualifica di Polizia giudiziaria, per cui tale personale può essere applicato presso le sezioni di Polizia giudiziaria in tutti quei casi in cui le indagini abbiano ad oggetto reati che ledano interessi tutelati proprio dal Corpo forestale;
rilevato che la giustificazione prevista dal comma 6 per legittimare la modifica della norma sulla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria non può essere condivisa;
ritenuto pertanto che non sussiste una ragione obiettiva per estendere ulteriormente ad altri corpi dello Stato la legittimazione ad essere componenti delle sezioni di polizia giudiziaria per qualsiasi reato che sia oggetto di indagine;
rilevato che al comma 6-bis si prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le sezioni di Polizia giudiziarie sono composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma;
ritenuto che la disposizione di cui al comma 6-bis non è condivisibile per le stesse ragioni per le quali non si condivide il comma 6;
rilevato che all'articolo 7 si prevede una depenalizzazione di alcuni reati relativi alla produzione ed al commercio dei mangimi, precisando comunque che qualora il fatto integri un reato sia applicabile la norma penale;
sottolineata comunque l'esigenza di valutare attentamente che le condotte relative a illeciti depenalizzati non siano di gravità tale da porre in grave pericolo la salute umana;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 6 siano soppressi i commi 6 e 6-bis.