ALLEGATO 1
5-00956 Nannicini: Problematiche relative al Fondo per la realizzazione di un piano contro la violenza alle donne.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, onorevoli Colleghi, fin dall'inizio del mio mandato, ho inteso impegnarmi con decisione in iniziative volte al contrasto della violenza di genere.
Naturalmente, a tale scopo, non ho trascurato l'importanza di disporre di adeguate risorse economiche. È per questo che ho dovuto adoperarmi affinché i finanziamenti previsti nella legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 2, comma 463, della legge n. 244 del 2007) e destinati al Fondo contro la violenza alle donne, azzerati con il decreto-legge n. 93 del 2008 recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie» venissero ripristinati in fase di conversione del citato decreto nella legge 24 luglio 2008, n. 126.
Inoltre, con il decreto del Segretario Generale n. 26/BIL del 25 febbraio 2009, sono state riassegnate sul cap. 493 «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» le disponibilità non impegnate nell'esercizio 2008 pari a circa 78 milioni di euro.
Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse da destinare al «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere», stanziate dalla legge finanziaria per il 2007, e le iniziative poste in essere dal Ministero per le pari opportunità per contrastare la violenza alle donne, si fa presente in primo luogo che il Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 dicembre 2007 e 24 aprile 2008, ha pubblicato due Avvisi aventi ad oggetto il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere. L'obiettivo prioritario degli Avvisi è stato la progettazione e l'implementazione di reti territoriali tra attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati pluridisciplinari ed intersettoriali in materia di violenza alle donne, con particolare attenzione alle forme di violenza meno visibili come la violenza in ambito familiare, gli abusi sessuali sui minori, la violenza nelle relazioni affettive compreso lo stalking, le violenze psicologiche e fisiche rivolte a migranti e a donne appartenenti alle minoranze etniche e culturali (matrimoni forzati, mutilazioni), le violenze subite dalle donne anziane, dalle disabili e dalle malate croniche.
I soggetti ammessi al finanziamento a seguito degli Avvisi sono stati rispettivamente 17 nel 2007 e 27 nel 2008.
Per quanto concerne le azioni poste in essere dal Ministero per le pari opportunità per l'individuazione di strategie di contrasto, di prevenzione della violenza e di reinserimento delle vittime, si ricorda che il 22 aprile 2009, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» (legge n. 38 del 2009), trasmesso dalla Camera dei deputati l'8 aprile 2009.
Il decreto-legge n. 11 del 2009, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo delitto di «atti persecutori» cd. «stalking», mediante l'articolo 612-bis del codice penale, al fine di sanzionare tutte quelle minacce e molestie reiterate che
potrebbero degenerare in violenza sessuale o omicidio. La pena stabilita dall' articolo 612-bis c.p. va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 4 anni per l'autore del reato.
Tale pena aumenta se il fatto è commesso dall'ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili (minore, donna in gravidanza, persona disabile). Il decreto-legge riconosce alla persona offesa la possibilità, fino a quando non venga proposta querela, di chiedere al questore l'ammonimento dell'autore della condotta, introduce il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o da persona a questa legate da relazioni affettive ed istituisce un numero verde a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
Al fine di una maggiore tutela delle vittime di stalking, il decreto-legge n. 11 del 2009, all'articolo 11, stabilisce che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Per quanto riguarda la violenza sessuale, lo stesso decreto-legge prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo in caso di omicidio commesso in occasione dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, nonché dello stesso stalking; estende l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per i delitti di prostituzione minorile (600-bis c.p.), pornografia minorile (600-ter c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies), violenza sessuale (609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (609-quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.), salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate; introduce l'arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale, tranne i casi di minore gravità, e per violenza sessuale di gruppo, con conseguente possibilità di procedere con rito direttissimo e celebrare il processo anche nell'arco di 48 ore; limita l'applicazione dei benefici penitenziari previsti dalla legge Gozzini (legge n. 354 del 1975) (permessi premio, assegnazione al lavoro esterno e misure alternative alla detenzione) ai condannati per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo ed estende a tutte le vittime dei reati di violenza sessuale il patrocinio a spese dello Stato.
Si fa presente, inoltre, che il decreto- legge n. 11 del 2009, all'articolo 6, comma 2, ha assegnato 3 milioni di euro al «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere» di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.
Sempre in materia di violenza sessuale questo Ministero ha presentato, d'intesa con il Ministero della Giustizia, il disegno di legge recante «Misure contro la violenza sessuale» (A.C. 1424), che prevede, in particolare, l'introduzione nel nostro ordinamento di misure che rafforzano la tutela penale contro la violenza sessuale, tra cui si segnala l'inserimento di alcune circostanze aggravanti connesse a modalità di azione del colpevole del reato, Tali disposizioni sono confluite in un testo unificato approvato dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2009, ed attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 1675 recante «Disposizioni in materia di violenza sessuale»).
Ad ulteriore conferma dell'impegno governativo nel combattere tale forma di violenza perpetrata contro le donne, il 15
gennaio 2009, ho siglato un Protocollo d'intesa con il Ministro della Difesa finalizzato a rendere più efficace il contrasto alla violenza di genere ed al fenomeno dello «stalking». La Convenzione firmata con l'Arma, della durata di un anno, prevede la formazione di un'unità di esperti, denominata «Sezione atti persecutori» e composta da 11 Carabinieri, uomini e donne, impegnati nell'analisi e nel monitoraggio del fenomeno.
Inoltre, per rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere, il 3 luglio 2009, d'intesa con il Ministro dell'Interno, ho firmato un Protocollo con cui si intendono porre in essere azioni sinergiche volte a:
potenziare il servizio 1522, il numero di pubblica utilità antiviolenza e antistalking attivo presso il Dipartimento per le pari opportunità, attraverso un raccordo tra il call center e le forze di polizia per gli episodi che presentino aspetti di competenza di queste ultime;
perfezionare la formazione delle forze di polizia per uniformare il comportamento degli agenti nella gestione della vittima di violenza;
sensibilizzare sul tema le donne e i minori, favorendo l'azione di sensibilizzazione dei giovani nelle scuole attraverso la partecipazione a conferenze e la distribuzione di materiale informativo ed avviando, d'intesa con gli enti locali e il mondo della scuola, la sperimentazione in città campione di corsi di autodifesa. L'attività di sensibilizzazione passerà anche attraverso un sito internet, accessibile dalle pagine web Ministeri firmatari, con tutte le informazioni sui servizi di prevenzione della violenza sessuale e di genere.
Rientra nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione anche l'istituzione, presso le scuole di ogni ordine e grado, della «Settimana contro la violenza», grazie ad un ulteriore Protocollo d'intesa siglato il 3 luglio 2009 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La scelta di firmare un Protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione parte dalla considerazione che la scuola può contribuire a rimuovere ogni forma di intolleranza, di violenza, pregiudizio e discriminazione, promuovendo la crescita comune dei giovani, evitando divisioni, discriminazioni e pregiudizi, favorendo un insegnamento fondato sulla conoscenza dei diritti fondamentali, sull'educazione alla legalità e al rispetto.
Le iniziative e le attività che verranno poste in essere nel corso della «Settimana contro la violenza», dal 12 al 18 ottobre 2009, saranno rivolte al contrasto di ogni forma di violenza nelle scuole e a diffondere la cultura della legalità fra i giovani.
Al fine di affrontare in modo organico ed in collaborazione con i principali attori coinvolti a livello territoriale il fenomeno della violenza sessuale e di genere, il 23 aprile 2009, ho incontrato le Responsabili dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio, delle Case delle Donne e delle Case Famiglia impegnate in materia di violenza contro le donne e di violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona, allo scopo di porre le basi per la predisposizione di un «Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking».
Il Piano sarà destinato ad offrire un utile quadro di riferimento per tutti i soggetti istituzionali e non interessati a contrastare ogni forma di violenza, attraverso la previsione di azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; attraverso la formazione degli operatori del settore, il monitoraggio del fenomeno e l'attuazione di misure di politiche sociali.
Nel corso dell'incontro ho ribadito la mia volontà di procedere all'elaborazione di tale Piano, anche attraverso il fattivo contributo di proposte o suggerimenti da parte delle Associazioni coinvolte, nella consapevolezza che, per contrastare efficacemente il fenomeno, è necessario integrare gli interventi repressivi con politiche ed azioni puntuali e coordinate in ambito sociale, educativo ed informativo.
Alla predisposizione di tale Piano sta lavorando un gruppo di lavoro che terrà conto dei suggerimenti provenienti dalle Associazioni coinvolte.
Da parte del Ministero per le pari opportunità è stato poi profuso grande impegno - che si conferma anche per il futuro - allo scopo di finanziare campagne di informazione volte a diffondere la cultura del rispetto nei confronti delle donne.
A tal proposito si segnalano la campagna di comunicazione «Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione»; «1522 - È l'ora di agire» che promuove il servizio di accoglienza telefonica e sostegno per le donne vittime di violenza ed, infine, la campagna di comunicazione promossa in occasione della Conferenza internazionale sulla violenza contro le donne, tenutasi a Roma il 9 e il 10 settembre 2009 «Respect women Respect world», nella quale è stato assunto come simbolo del candore del mondo femminile la rosa bianca che diventa gradualmente nera, avvelenata da quel male oscuro che è la violenza contro le donne.
Nella consapevolezza che per garantire la tutela delle donne contro ogni forma di violenza e di sopraffazione non è più sufficiente l'attività di un singolo Governo, ma è necessario stabilire un momento di confronto internazionale, come Ministro per le pari opportunità ho voluto fortemente che nell'ambito della Presidenza italiana del G8 venisse organizzata una Conferenza dedicata al tema della violenza contro le donne.
Attraverso tale Conferenza si è inteso realizzare un momento di confronto e di dialogo a livello internazionale sulla problematica della violenza contro le donne e sulle sue molteplici manifestazioni (fisiche, psicologiche, sessuali, lavorative, sanitarie).
Ne è emersa l'importanza di educare tutte le società ai valori dell'uguaglianza senza distinzione di «sesso, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» così come stabilito dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale.
È stata, inoltre, affermata la necessità di una grande alleanza tra tutti i Governi e la società civile per affrontare la sfida comune di porre fine ad ogni forma di violenza contro le donne. Ciò nella consapevolezza che il pieno riconoscimento dei diritti umani costituisce un'innegabile pietra di paragone della condizione effettiva delle popolazioni e delle persone.
ALLEGATO 2
5-01485 Vannucci: Sulla revisione della tabella delle sedi notarili.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'autorevolezza della categoria notarile e la complessità delle problematiche evidenziate dall'onorevole Vannucci, richiedono massima chiarezza espositiva ed estremo rigore contenutistico.
Ritengo, infatti, che qualsiasi puntualizzazione in termine di fatto o in punto di diritto finisca per risultare superflua o quanto meno soprabbondante se riferita, come nel caso di specie, a pregiati professionisti, esperti proprio in materia di diritto.
Mi limiterò, quindi, a ricordare che la revisione della tabella, che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile, è stata disposta con decreto del Ministro della giustizia in data 2 ottobre 2008.
Sia la tabella di revisione, annessa al decreto ministeriale 2 aprile 2008, sia il successivo decreto ministeriale 28 aprile 2008, concernente l'allocazione delle sedi notarili previste in aumento, sono stati impugnati dai contro interessati, dinanzi alla competente Autorità Amministrativa.
I ricorsi proposti hanno incardinato la competenza di diversi Tribunali Amministrativi e le relative pronunce, ove già intervenute, hanno messo in luce una stridente difformità dei giudizi.
A mero titolo esemplificativo, segnalo, infatti, che i ricorsi decisi dal Tar Trento e dal Tar Trieste sono stati tutti respinti con sentenze favorevoli all'Amministrazione della Giustizia: siffatte decisioni non sono state impugnate e, pertanto, sono già passate in cosa giudicata.
Diverso l'esito dei giudizi di primo grado celebrati dinanzi al Tar Lazio, che si sono conclusi, in data 5 novembre 2008, con l'accoglimento delle istanze dei ricorrenti e con il conseguente annullamento dei decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 28 aprile 2008, recanti rispettivamente la rideterminazione del numero dei posti per ciascun distretto notarile e l'allocazione delle sedi previste in aumento. Tali pronunce, in quanto sfavorevoli all'Amministrazione, sono state tutte impugnate dinanzi al Consiglio di Stato con atto di impugnazione depositato dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 16 marzo 2009.
Il relativo giudizio di appello, recante il numero 2087/2009 R.G. ed avente ad oggetto la sentenza di prime cure n. 10710/2008, non risulta ancora deciso.
Preso atto del predetto iter giudiziario e del suo continuo divenire, credo che, almeno in questa fase, si debba adeguatamente considerare la complessità della tematica in oggetto ed il fatto che la stessa, allo stato, appare disciplinata da pronunce difformi nel contenuto e, soprattutto, configgenti nei risultati. È in quest'ambito, quindi, che si spiegano e, a mio parere si giustificano, l'apparente stallo attuativo nella rideterminazione delle sedi notarili e le incertezze in termini di efficacia della tabella ministeriale.
Vorrei concludere rappresentando che le esigenze di regolamentazione della questione sono condivisibili e condivise e che, anche in questa fase di necessaria
transizione, non è mai stata posta in discussione la necessità di un intervento celere e risolutore. Tengo, infatti, a sottolineare che, sia pure in pendenza dell'impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato, sono già stati interpellati i competenti Uffici di questo Dicastero e che è già in corso un'attività di studio tecnico per eventuale revisione della tabella notarile, con il limite dato dalla valenza conformativa della decisione del Tar Lazio, e con il dovuto rispetto per le determinazioni di competenza di questa Amministrazione.
Pag. 70ALLEGATO 3
5-00618 Bernardini: Sui decessi che si verificano negli istituti penitenziari italiani, con particolare riferimento alle vicende del carcere di Pesaro «Villa Fastiggi».
TESTO DELLA RISPOSTA
In risposta all'interrogazione dell'onorevole Bernardini voglio innanzitutto premettere alcuni dati informativi riguardanti le prassi operative seguite dall'Amministrazione in caso di decesso di un detenuto in ambito penitenziario.
Al riguardo va in primo luogo chiarito che ove si verifichi una tale evenienza il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, salvi gli eventuali accertamenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria - e, nel caso, previo nulla osta della stessa - e salvi i casi di decessi di soggetti portatori di gravi patologie, dispone sempre un'accurata indagine amministrativa a mezzo del competente Provveditorato Regionale, al fine di accertare le cause, le circostanze e le modalità dell'evento, nonché eventuali responsabilità a carico del personale penitenziario.
Sempre in via generale, voglio segnalare che il Dipartimento, per arginare il fenomeno dei suicidi in carcere, ha emanato nel tempo diverse disposizioni. In linea con le direttive già emanate nel corso degli anni, sono state fornite precise indicazioni alle direzioni degli istituti per una costante sensibilizzazione di tutto il personale - sia di polizia penitenziaria che del comparto ministeri - chiamato a porre la massima attenzione nei confronti di quei soggetti che manifestano segni di disagio personale o di fragilità psichica non solo nel momento significativo dell'ingresso in istituto, ma anche nel corso stesso della detenzione. In considerazione di tale esigenza, per attivare rapidamente tutti i necessari interventi, è stata sentita la necessità di estendere l'operatività dello staff di accoglienza multidisciplinare anche alla valutazione dei rischi di comportamenti suicidari o autolesivi.
L'impegno profuso su tale versante dall'Amministrazione e dagli operatori ha prodotto, nell'anno passato, risultati apprezzabili considerato che vi è stata una riduzione del numero dei suicidi, passati da 45 nel 2007 - anno in cui l'Amministrazione ha beneficiato degli effetti dell'indulto - a 42 nel 2008 e, a alla fine del mese di settembre 2009, e quindi a poco più di tre mesi dalla fine dell'anno, a 37.
Il dato - che di per sé potrebbe apparire non così rilevante - merita di essere apprezzato se posto in relazione all'aumento della popolazione detenuta verificatosi nel corso di tutto il 2008 e nella prima metà del 2009.
Passando ora a rispondere ai singoli quesiti posti dall'interrogante, riguardanti tutti la casa circondariale di Pesaro, comunico che alla data del 30 settembre 2009, risultavano presenti 314 detenuti, a fronte di una capienza tollerabile di 262 unità.
Con riferimento al numero di decessi avvenuti in tale struttura negli ultimi tre anni, segnalo che nel 2008 si è verificata la morte di due reclusi, nel 2007 vi è stato un caso di suicidio, mentre, fortunatamente, non vi sono stati episodi analoghi nel 2006.
Nello specifico, in merito al decesso di Klaudio Pipa, avvenuto nel mese di novembre 2008 presso l'istituto in questione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
ha comunicato che dalla documentazione acquisita risulta che il detenuto è stato colto da malore mentre si trovava nella propria camera detentiva, verso le ore 12 del 16 novembre scorso. Il Pipa è stato tempestivamente soccorso e condotto in infermeria dove però si è verificato l'arresto cardiaco. A nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi di rianimazione posti in essere sia dal personale sanitario presente in istituto, sia dai medici del 118 prontamente intervenuti, Alle ore 13,09, infatti, ne veniva constatata la morte.
Come riferito dalla Direzione dell'istituto, dall'esame del diario clinico si rileva che il detenuto era in buone condizioni di salute, non era affetto da alcuna patologia, non presentava problemi di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti e non assumeva alcun tipo di terapia.
Al fine di accertare le cause e le circostanze della sua morte, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in data 17 novembre 2008, ha disposto un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale.
Dagli esiti di tale indagine non è emersa alcuna responsabilità a carico del personale dell'Istituto, tenuto conto delle modalità di intervento e della celerità dei soccorsi prestati. Il decesso del Pipa, infatti, anche se si è ancora in attesa di conoscere gli esiti degli esami autoptici disposti dalla Autorità Giudiziaria - non ancora pervenuti al Dipartimento - sembra avvenuto per un improvviso arresto cardiocircolatorio. Dalla relazione conclusiva dell'indagine si rileva, inoltre, che il detenuto dedicava molto tempo all'attività fisica ed era persona riservata e rispettosa delle regole penitenziarie.
Per completezza di informazione, si fa presente che il Pipa era detenuto, con fine pena fissato nel 2010, per i reati di violenza sessuale e sequestro di persona, era inoltre imputato in un procedimento pendente in fase di appello per i reati di sequestro di persona e riduzione in schiavitù ed era, infine, sottoposto ad indagini per alcuni delitti commessi in Albania (tentato omicidio e possesso illegale di armi).
Quanto alla morte di Francesca Balzelli, avvenuta in data 11 novembre 2008, sempre nella casa circondariale di Pesaro, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha segnalato che la detenuta, in attesa di giudizio per reati legati alla violazione della legge sugli stupefacenti e ricettazione, è stata colta da malore mentre si trovava nella sua camera detentiva. Il tempestivo intervento del personale penitenziario, dei sanitari presenti in istituto e dei medici del 118, purtroppo, non è valso a rianimarla. Anche in tal caso, le risultanze dell'indagine amministrativa non hanno rilevato alcuna responsabilità a carico del personale, che è prontamente intervenuto attivando le procedure di soccorso secondo i protocolli operativi. Dalla relazione conclusiva dell'indagine è emerso che la detenuta, soggetto tossicodipendente in terapia ansiolitica, ha accusato un malore dopo aver inalato gas dalla bomboletta in dotazione. In proposito, preciso che la relazione preliminare della perizia medico-legale, disposta dalla competente Autorità Giudiziaria, ha confermato la causa del decesso in una «intossicazione da idrocarburi volatili operanti anche con meccanismo asfittico». La stessa perizia ha rilevato tracce di sostanze dei tutto compatibili con la quantità e la qualità della terapia prescritta e ha escluso l'uso di sostanze stupefacenti o farmaci diversi dalle terapie assegnate. Il decesso della detenuta appare, dunque, riconducibile alla volontaria assunzione di gas, come succedaneo di sostanza stupefacente.
Voglio sottolineare, infine, che proprio per scongiurare l'eventualità che episodi analoghi abbiano a ripetersi, il Provveditore di Ancona ha invitato la direzione della Casa Circondariale di Pesaro ad emanare opportune disposizioni per le procedure di distribuzione e ritiro delle bombolette di gas alla popolazione detenuta, al fine di evitare ogni possibile uso improprio delle stesse.
ALLEGATO 4
5-01876 Di Pietro e Palomba: Sul sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'interrogazione a cui mi accingo a rispondere ripropone alla nostra attenzione le medesime problematiche già evidenziate dagli onorevoli Rao e Vietti nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-01710, a cui è stata data analiticamente risposta il 30 luglio scorso e nell'interrogazione n. 5-01784 degli onorevoli Vietti, Volontè e Rao, alla quale è stata fornita risposta appena il 17 settembre ultimo scorso.
In questa circostanza, quindi, non posso che ribadire che le questioni relative al sovraffollamento degli istituti penitenziari, all'idoneità delle strutture ed alla sufficienza degli spazi detentivi, sono oggetto di costante attenzione da parte del Ministro della giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed infatti, al fine di conferire la dovuta tempestività agli interventi del settore è intervenuta la legge n. 14 del 2009, che, all'articolo 44-bis ha dettato precise disposizioni anche con riferimento all'adozione del cosiddetto «piano carceri» che - posso assicurare all'interrogante - è ormai di prossima presentazione, essendo stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, collegati alla sua formulazione. Ricordo, inoltre, per ciò che concerne l'edilizia, che è stato predisposto un programma che consentirà di poter fare affidamento - nel breve, medio e lungo termine (intendendo per tale il 2012) - su nuovi spazi detentivi, pari a circa 18 mila posti letto, sì da garantire una migliore condizione di vita dei ristretti. In proposito, mi riporto integralmente ai dati già forniti in occasione delle precedenti risposte, con particolare riferimento ai nuovi istituti o padiglioni già realizzati, oppure in corso di realizzazione o che, ancora, saranno costruiti nei prossimi mesi. Sempre sul fronte della popolazione detenuta l'Amministrazione sta provvedendo a rimodulare i circuiti detentivi per evitare, da una parte, che una detenzione indifferenziata tra categorie non omogenee di ristretti possa provocare fenomeni di reclutamento criminale o sopraffazioni e per consentire, dall'altra, di procedere ad una diversificazione e tipizzazione degli interventi trattamentali, che necessitano di essere calibrati anche in base al livello di pericolosità dei reclusi.
Nel contempo, proprio in vista dell'aumento degli spazi detentivi, il Dicastero ha ritenuto necessario chiedere, nelle opportune sedi, un piano straordinario di assunzioni in modo da consentire all'Amministrazione di poter assicurare al personale, chiamato a svolgere un'attività estremamente impegnativa, delicata e rischiosa, condizioni lavorative meno stressanti. Con specifico riferimento ai provvedimenti attualmente in corso di adozione posso comunicare che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in attesa delle predette assunzioni, ha previsto un piano di mobilità che potrà essere attuato a conclusione dei corsi di formazione per agenti di Polizia Penitenziaria (159°, 160° e 161° corso) che, ancora in atto presso le scuole dell'Amministrazione, avranno termine nei prossimi mesi e consentiranno l'immissione in servizio di 751 unità. Per quanto concerne invece gli esperti psicologi
non posso che riconfermare quanto già riferito il 17 settembre ultimo scorso, in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-01784.
Con riferimento agli educatori, l'Amministrazione sta programmando il piano di assunzione dei vincitori del concorso a 397 posti con l'obiettivo di garantire in ogni provveditorato regionale una presenza effettiva di educatori corrispondente all'83 per cento della pianta organica complessiva.
Quanto, infine, allo specifico quesito posto dagli interroganti, posso assicurare che tutte le criticità connesse al sovraffollamento degli istituti penitenziari del Paese sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Dicastero, proprio al fine di adottare tutte le iniziative più opportune ed efficaci in vista di soluzioni organiche e non frammentarie.
Forse è proprio questa la sede per ricordare come una rivalutazione delle misure sostitutive della detenzione e, in linea più generale, una complessiva riforma del sistema sanzionatorio, rivolta ad affiancare alle pene tradizionali nuove sanzioni, detentive non carcerarie, interdittive e prescrittive, cui affidare il reinserimento sociale soprattutto per i cd. delinquenti «primari» e nei casi di reati di minore allarme sociale, potrebbe fornire un contributo fondamentale in vista della più efficace soluzione ai problemi evidenziati.
Si tratta di un intervento di ampio respiro, che il Governo condivide, e la cui necessità è stata peraltro riconosciuta dai più recenti progetti di riforma del codice penale elaborati dalle Commissioni ministeriali Nordio e Pisapia.
ALLEGATO 5
5-01877 Rao e altri: Problematiche relative all'ufficio del giudice di pace di Roma.
TESTO DELLA RISPOSTA
Riforma della Magistratura onoraria, riordino del ruolo e delle funzioni della stessa, revisione degli attuali criteri di accesso e di aggiornamento professionale e, non da ultimo, rinnovo dell'incarico dei predetti magistrati: tutte questioni di palese importanza, ma anche di impellente risoluzione, su cui si è prossimi ad intervenire con uno schema di disegno di legge di imminente presentazione.
La data del 31 dicembre 2009, indicata dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, come termine ultimo per la predisposizione del programmato progetto di riforma, non ci troverà impreparati, né mi auspico, ci troveranno disattenti o insensibili le aspettative della Magistratura onoraria e le legittime rivendicazioni della categoria che ben potranno, in quella sede, essere recepite, in contemperamento con le esigenze di ottimizzazione del servizio giustizia.
Ciò è quanto l'onorevole Guardasigilli ha preannunciato in occasione della seduta Aula Camera del 23 settembre ultimo scorso ed è quanto, in questa sede, mi pregio di confermare.
Certo, le problematiche connesse al delicato ruolo svolto nel nostro Paese dalla Magistratura onoraria ed in particolare dai giudici di pace non sono poche e la situazione operativa esistente nell'Ufficio del Giudice di pace di Roma ben si presta ad interventi correttivi.
È, però, opportuno precisare che la questione riguardante l'incremento delle unità lavorative presenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma è stata di recente valutata in sede di ricorso all'attivazione di comandi di personale da altre Amministrazioni, a norma di quanto consentito dall'articolo 3, comma 128 della legge finanziaria per il 2008.
In tal senso sono stati attivati 4 comandi per la copertura temporanea di 3 posti di cancelliere B3 ed 1 di cancelliere C1, per cui, a tutt'oggi, a fronte di una dotazione organica di 127 posti, 122 risultano coperti e le uniche carenze di rilievo riguardano la figura di cancelliere C2.
Né va sottaciuto l'impegno profuso dall'Amministrazione per risolvere, anche sotto il profilo dell'innovazione informatica, le problematiche di ordine strettamente organizzativo dei servizi dell'Ufficio del Giudice di pace di Roma.
L'ufficio giudiziario in questione è stato dotato, infatti, dei programmi gestionali dei procedimenti penali e civili come il programma SIGP, che gestisce i registri del settore civile ed in particolare delle opposizioni a sanzione amministrativa e che opera regolarmente su tutto il territorio nazionale. Per risolvere le difficoltà applicative - verificatesi nell'Ufficio probabilmente a causa della novità del sistema - risulta già attivo un regolare e costante supporto informatico.
Inoltre, per dare il massimo apporto alla soluzione delle problematiche di funzionalità emerse presso la sede romana del giudice di pace, è stato messo a punto un programma informatico «SIGP@Internet» per la pre-iscrizione telematica dei ricorsi e per l'accesso via web alle informazioni sullo stato dei procedimenti, favorendo, così, sia la semplificazione delle procedure
burocratiche che impegnano il personale dell'Ufficio, sia la riduzione del flusso di cittadini ed avvocati, interessati allo stato delle procedure.
Ancora più recente è, poi, il Protocollo di Intesa firmato il 3 agosto 2009, tra Ministero della giustizia, Prefettura, Comune di Roma, Equitalia e Ufficio del giudice di Pace di Roma in persona del coordinatore, volto a favorire lo smaltimento dell'arretrato giudiziario formatosi quasi esclusivamente per i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative.
Segnalo, infine, che è attualmente allo studio la possibilità di introdurre norme di carattere transitorio finalizzate ad evitare che vengano disperse con effetto immediato le competenze acquisite dai giudici di pace (e dai magistrati onorari in genere) in servizio alla data di entrata in vigore della riforma consentendo, in via straordinaria, la possibilità di prorogare nell'incarico coloro che abbiano già usufruito in passato di precedenti proroghe secondo quanto previsto dalla legislazione attualmente vigente.
ALLEGATO 6
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.
EMENDAMENTI
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).
1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è modificato come segue:
1) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
2) al comma 3 le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
1. 15.Di Pietro, Palomba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Art. 1-bis (Discriminazione, odio o violenza per motivi connessi all'identità di genere, all'orientamento sessuale). - Le previsioni di cui alla presente legge si applicano anche nei casi di atti di discriminazione, odio o violenza per motivi connessi all'identità di genere ed all'orientamento sessuale.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo la parola: «religioso», sono aggiunte le seguenti: «o basato su orientamento sessuale o identità di genere».
1. 30.Bernardini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee
fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
1. 16.Di Pietro, Palomba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter) è aggiunto il seguente:
11-quater) l'aver commesso il fatto per motivi connessi a discriminazione, odio o violenza relativi all'identità di genere e all'orientamento sessuale della persona vittima del reato.
1. 31.Bernardini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Introduzione nel codice penale di una circostanza aggravante per il contrasto dell'omofobia e della transfobia).
1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:
«11-quater) l'avere nei delitti contro la persona, commesso il fatto per motivi inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato».
1. 19.Di Pietro, Palomba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento sessuale e all'identità di genere).
1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:
«11-quater) l'avere nei delitti contro la persona, commesso il fatto per motivi inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato».
1. 18.Di Pietro, Palomba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Introduzione nel codice penale di una circostanza aggravante per il contrasto dell'omofobia e della transfobia).
1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:
«11-quater) l'avere nei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per motivi inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato».
1. 21.Di Pietro, Palomba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento sessuale e all'identità di genere).
1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:
«11-quater) l'avere nei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per motivi inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato».
1. 20.Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1, capoverso, sopprimere le parole: nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale.
1. 32.Bernardini.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: non colposi.
*1. 8.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: non colposi.
*1. 38.Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: contro la vita a: libertà morale con le seguenti: contro la persona.
**1. 2.Il relatore.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: contro la vita a: libertà morale con le seguenti: contro la persona.
**1. 37.Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'incolumità individuale, inserire le seguenti:, contro l'onore.
*1. 3.Il relatore.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'incolumità individuale, inserire le seguenti:, contro l'onore.
*1. 22.Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, dopo le parole: libertà morale aggiungere le seguenti: ovvero nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
**1. 1.Il relatore.
Al comma 1, dopo le parole: libertà morale aggiungere le seguenti: ovvero nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
**1. 9.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: libertà morale aggiungere le seguenti: ovvero nei delitti di cui agli articoli 624, 624-bis, 628, 629, 630 e 635.
1. 10.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale
Pag. 79della persona offesa del reato, con le seguenti: per motivi connessi all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona vittima del reato. La circostanza aggravante si realizza quando il reato è preceduto, accompagnato o seguito da atti o parole che ledano l'onore della persona vittima del reato o di gruppi di persone di cui fa parte, a ragione del suo orientamento sessuale o identità di genere, vera o presunta.
1. 33.Bernardini.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa del reato, con le seguenti: per motivi connessi all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona vittima del reato.
1. 34.Bernardini.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: finalità con la seguente: motivi.
*1. 4.Il relatore.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: finalità con la seguente: motivi.
*1. 39.Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: all'orientamento o.
1. 14.Vietti, Rao, Ria.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: all'orientamento o alla discriminazione sessuale con le seguenti: all'orientamento, all'identità ovvero alla discriminazione sessuale.
1. 7.Il relatore.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: alla discriminazione sessuale con le seguenti: all'identità di genere.
1. 23.Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: alla discriminazione sessuale con le seguenti: all'identità sessuale.
Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente comma:
«2. Per identità sessuale si intende la manifestazione della personalità individuale attraverso comportamenti o pratiche che possono non corrispondere al genere biologico della persona offesa dal reato».
1. 36.Di Pietro, Palomba.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: discriminazione sessuale inserire le seguenti: ovvero all'identità di genere.
1. 5.Il relatore.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: discriminazione sessuale aggiungere le seguenti: o alla transessualità.
1. 35.Bernardini.
Al comma 1, capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: ovvero per motivi transfobici.
1. 6.Il relatore.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui ai numeri 11-ter) e 11-quater) dell'articolo 61 del codice penale non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
1. 26.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al numero 11-quater) dell'articolo 61 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».
*1. 40.Di Pietro, Palomba.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al numero 11-quater) dell'articolo 61 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».
*1. 24.Bernardini.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al numero 11-quater) dell'articolo 61 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».
*1. 11.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
2-bis) delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale nelle ipotesi aggravate ai sensi del numero 11-quater) dell'articolo 61 del codice penale.
1. 12.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al quinto comma dell'articolo 99, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale nelle ipotesi aggravate ai sensi del numero 11-quater) dell'articolo 61 del presente codice»;.
1. 13.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 120 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Nel caso in cui ricorra l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, n. 11-quater) e la persona offesa dal reato sia minorenne
o incapace di agire in quanto interdetta per infermità di mente o inabilitata, il reato è perseguibile d'ufficio da parte del pubblico ministero presso il tribunale dei minori nel caso in cui la vittima sia minorenne, o del pubblico ministero presso il tribunale ordinario nel caso in cui la vittima sia maggiorenne.
1. 41.Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 inserire la seguente rubrica:
(Introduzione nel codice penale di una circostanza aggravante per il contrasto dell'omofobia e della transfobia).
1. 17.Di Pietro, Palomba.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il Governo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le Commissioni parlamentari competenti, un Piano triennale contro le discriminazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13 del Trattato CE, anche in coordinamento con le attività previste ai sensi delle Direttive 2000143/EC e 2000/78/EC già recepite dall'ordinamento italiano.
2. Il Piano deve prevedere obiettivi, risorse e metodi di valutazione per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazione o atti di violenza connessi all'identità di genere, all'orientamento sessuale, alla religione, all'origine etnica o geografica, all'età o alla condizione di disabilità della persona vittima del reato o della discriminazione. Il Piano deve prevedere, tra l'altro, specifiche campagne di comunicazione sociale ed iniziative di educazione - anche sui temi connessi alla sessualità umana - nelle scuole e presso l'associazionismo giovanile.
3. Il Piano deve inoltre prevedere la trasformazione dell'UNAR in Agenzia Nazionale contro le discriminazioni che, in autonomia dal Governo e con l'assegnazione alla stessa di adeguate risorse, diventi il soggetto che sovrintende e gestisce l'attuazione del Piano nazionale stesso.
1. 02.Bernardini.