ALLEGATO 1
DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione Giustizia,
esaminato, per quanto attiene alle parti competenza, il disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
le modifiche apportate ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, così come convertito dalle Camere, sono volte a meglio precisare l'ambito operativo del principio richiamato dal legislatore ogni qualvolta si intenda far emergere dei fenomeni di irregolarità, secondo cui la regolarizzazione non può costituire elemento utilizzabile a sfavore del soggetto che compie tale operazione;
nel caso in esame si è proceduto a prevedere una delimitazione temporale del principio, secondo cui il rientro di capitali e la relativa regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in sede giudiziaria o amministrativa, ai procedimenti amministrativi e giudiziari civili amministrativi e tributari in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 (5 agosto 2009) ed ai procedimenti penali per i quali non sia stata esercitata l'azione penale;
per quanto riguarda la previsione di ulteriori ipotesi di non punibilità, individuate attraverso la tecnica del rinvio legislativo, rispetto ai reati tributari relativi all'infedele o all'omessa dichiarazione dei redditi si tratta di reati strettamente connessi alla vicenda che il legislatore intende far emergere attraverso il rimpatrio di capitali usciti illegalmente dall'Italia, per cui sarebbe del tutto incoerente limitare l'impunibilità solamente ad alcuni reati tributari e non estenderla anche a quei reati di natura finanziaria strettamente connessi con quelli;
ritenuto che, ai fini di una più chiara lettura, interpretazione ed applicazione della portata delle norme in materia di esclusione della punibilità penale, sarebbe stato più opportuno evitare la tecnica del rinvio ad altre disposizioni per regolarne gli effetti in un unico contesto normativo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
Pag. 58ALLEGATO 2
DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
La Commissione Giustizia,
rilevato che:
si stanno valutando, come sostenuto dal relatore on. Contento, non tanto la fondatezza della scelta che ha portato a prevedere lo scudo fiscale nell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, così come convertito dalle Camere, bensì la fondatezza giuridica dei profili di competenza della Commissione Giustizia inerenti alle modifiche al predetto articolo che sono contenute nel decreto-legge n. 103 del 2009, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, così come modificato dal Senato;
sembra doveroso rimarcare che già la metodologia utilizzata dell'inserimento a sorpresa dell'emendamento nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, che ha previsto un ampliamento dei reati penali esclusi dalla punibilità, rappresenta una tecnica legislativa distorta e non compatibile con le finalità della decretazione di urgenza, tanto più che un'analoga esclusione di punibilità era stata già ampiamente dibattuta e superata in fase di discussione parlamentare del decreto-legge 78/2009, che aveva limitato gli effetti estintivi dell'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero ai reati di infedele o omessa dichiarazione dei redditi;
l'emendamento approvato al Senato rinvia all'articolo 8 comma 6 lettera C della legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e, in virtù di tale rinvio, prevede che oltre ai reati tributari previsti dal decreto legislativo 74/2000 di infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5), l'emersione comporta effetti estintivi anche relativamente a fattispecie di reato di falsità in atti puniti dal c.p. nonché per i seguenti reati:
dichiarazione fraudolenti ai fini delle imposte sui redditi ed IVA mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (delitto punito da uno a sei anni);
dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di artifici contabili (delitto punito da uno a sei anni di reclusione);
occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA (delitto punito da sei mesi a cinque anni);
false comunicazioni sociali, il cosiddetto falso in bilancio, previsto dagli artt. 2621 e 2622 del cod. civ., che consistono in una rappresentazione non veritiera dei fatti aziendali espressi nel bilancio e nella nota integrativ allegata tali da alterara in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o incidere sul risultato economico di esercizio o comportare una variazione del patrimonio netto recando danno ai soci e ai creditori sociali o grave nocumento ai risparmiatori;
è chiaro che l'adozione dello scudo fiscale volto a favorire il rientro di capitali non può essere strumentalmente
di fatto utilizzata come mezzo per realizzare un vero e proprio condono tributario e un'amnistia mascherata;
si attua una grave iniquità fiscale che si traduce anche in una iniquità sociale e che rappresenta la negazione della legalità dei principi che regolano la materia tributaria e il diritto penale dell'economia e che avrà l'effetto perverso di premiare non solo chi non ha rispettato le regole omettendo di dichiarare patrimoni e attività finanziarie detenute all'estero (questo sembrava essere lo scopo iniziale dello scudo fiscale), ma chi è stato più furbo e abile ed ha fraudolentemente posto in essere attività di elusione del principio contributivo, che in tal modo non solo eviterà le sanzioni relative alle violazioni tributarie ma sarà anche esonerato da quelle penali;
siamo di fronte ad una espressione di grave incoerenza del Governo, che da un lato proclama la lotta contro la criminalità organizzata e adotta norme, come quelle contenute nel recente pacchetto sicurezza, volte ad agevolare la confisca anche per equivalente dei patrimoni di mafia, dall'altro finisce per inibire di fatto le misure di allarme sul riciclaggio (si veda l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 13-bis), creando così una corsia preferenziale e agevolata ai proventi di delitti gravi che finiranno per mimetizzarsi nella massa dei capitali che rientrano, magari intestati a società di comodo e coperti da fatturazioni fasulle,
esprime
PARERE CONTRARIO.
On. Ferranti