SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 luglio 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.
La seduta comincia alle 14.10.
DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
S. 1724 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, già approvato dalla Camera. Ricorda che su tale decreto legge la Commissione ha espresso - alle Commissioni riunite V e VI della Camera - un parere favorevole con condizioni.
Con riferimento alle modifiche introdotte nel testo del decreto legge in esame dall'emendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera, segnala, in particolare, le nuove disposizioni in materia di: ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni; dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie; interventi per il microcredito; riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie; certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola; regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori; nuovi soggetti autorizzati alla stipula dei «contratti secretati»; stima degli immobili; società Stretto di Messina spa; trasporto pubblico; sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV; semplificazione in materia di contratti pubblici; patto di stabilità interno per gli enti locali; addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza; rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato; imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti; finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; giochi; risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, accesso al pensionamento.
Relativamente, in particolare, alla nuova disposizione sul patto di stabilità interno per gli enti locali, di cui all'articolo 9-bis, fa presente che essa reca alcune integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali per l'anno 2009, il cui impianto generale è definito dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al fine di escludere dai vincoli del Patto i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno 2009 dagli enti locali virtuosi.
Possono beneficiare della misura in questione: le province ed i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2008; le province ed i comuni che, sebbene inadempienti per l'anno 2008, siano tuttavia stati virtuosi nel triennio precedente (e cioè abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005-2007), purché abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007. La compensazione finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno degli effetti derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità degli enti locali, pari a 1,5 miliardi di euro, è posta, a valere su quota parte delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento del bilancio per l'anno 2009, ad integrazione dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente e di conto capitale, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il 2009, fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2012. Secondo la formulazione della norma, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità, in termini di minori risparmi del comparto degli enti locali, sarebbero compensati attraverso il «mancato utilizzo» da parte delle Amministrazioni centrali, per 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse iscritte sui citati Fondi, vale a dire, attraverso l'impegno delle Amministrazioni ad effettuare minori pagamenti, per tale importo, nei confronti delle imprese.
Ricorda che il comma 5 dell'articolo 9-bis reca poi disposizioni - non correlate con la disciplina del Patto di stabilità - per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo dovrà essere alimentato dai 'risparmi' conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale (organismo previsto dalla legge 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale) sono adottati i criteri per la rideterminazione - a decorrere dal 2009 - dell'ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome in misura tale da garantire disponibilità finanziarie per almeno 300 milioni annui. La norma specifica che quanto ivi previsto dovrà avvenire per le regioni a statuto speciale «compatibilmente» con gli statuti di autonomia e l'attuazione della disposizione in esame non dovrà comportare «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Le risorse in tal modo recuperate, assegnate al sopra riportato fondo, saranno poi ripartite tra le regioni secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'emanazione del decreto con cui vengono definiti i criteri della rideterminazione delle risorse. La norma in esame dichiara che la disciplina descritta costituisce una anticipazione dell'attuazione delle misure connesse con il sistema di federalismo fiscale dettato dalla legge 42/2009 ed ha lo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, secondo quanto dispone l'articolo 117 Cost., secondo comma, lettera m).
Al riguardo, segnala che, in ordine alla costituzione di un fondo settoriale - se pur molto ampio - a destinazione vincolata, ne andrebbe valutata la coerenza rispetto ai principi dettati dalla legge 42/2009 e con il disegno generale avviato dalla legge stessa basato sull'autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali - quelle appunto correlate ai diritti e alle prestazioni sociali da garantire in tutto il territorio nazionale - attraverso il gettito di entrate tributarie (tributi propri derivati, addizionale IRPEF, compartecipazione all'IVA) secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione.
Passando ad esaminare le disposizioni su cui avevano inciso le condizioni formulate nel parere reso alle Commissioni riunite della Camera, evidenzia in primo luogo che all'articolo 4, relativo agli interventi urgenti per le reti dell'energia, è stata limitata l'intesa con le regioni e le province autonome interessate alla sola individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia - il riferimento all'intesa è stato quindi eliminato per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia - ed è stato previsto il coinvolgimento degli enti locali interessati in sede di emanazione da parte del commissario degli atti e dei provvedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi.
A presente che risulta pertanto recepita la portata della condizione resa dalla Commissione relativamente alla necessità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella procedura di adozione degli atti e dei provvedimenti da parte del commissario straordinario nel rispetto del principio di leale collaborazione più volte richiamato dalla Corte costituzionale nel caso di attrazione in sussidiarietà di funzioni, prima amministrative, e poi legislative, in materie rimesse alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni.
Quanto invece all'articolo 22, comma 2, rileva che è stata demandata ad un'intesa da stipularsi in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione, a valere sulle risorse del fondo per gli interventi relativi al settore sanitario, degli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti, da intendersi ricompresi nell'ambito della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
Relativamente invece al comma 3 dell'articolo 22, è stato previsto che la determinazione della quota che le Regioni a statuto speciale e le province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato, sia definita in sede di stipula del Patto per la salute anziché in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come previsto dalla formulazione originaria della disposizione: sembrerebbe pertanto recepita la condizione resa nel precedente parere sulla necessità di prevedere, in sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale, il coinvolgimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella determinazione della quota da riversare in entrata al bilancio dello Stato.
Ciò premesso, e considerato che le disposizioni recate nel nuovo testo restano, nel complesso, riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, che il secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, preannuncia l'opportunità di formulare un parere favorevole con due osservazioni: la prima circa l'opportunità di ripristinare - all'articolo 4, comma 1 - il testo originario del decreto legge che prevedeva l'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, ma anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia; la seconda circa l'opportunità di valutare, all'articolo 9-bis, comma 5, l'effettiva coerenza della disposizione di cui al comma 5 - relativa alla costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale alimentato dai risparmi conseguenti la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali - con i principi dettati dalla legge 42/2009 e con il disegno generale avviato dalla legge stessa basato sull'autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali attraverso il gettito di entrate tributarie secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione.
Il deputato Mario PEPE (PD) ringrazia il relatore per la puntuale relazione svolta su un provvedimento sul quale la Commissione si era già espressa in precedenza e su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Inoltre, secondo quanto preannunciato in questi giorni, l'Esecutivo si appresta a modificare nuovamente il testo con un successivo provvedimento al fine di superare taluni elementi di contenzioso su aspetti che rischiano di essere dichiarati incostituzionali.
Esprime, quindi, forti perplessità sotto il profilo istituzionale per la reiterata ricorrenza allo strumento del decreto-legge, a cui si aggiunge in questo caso l'incertezza e la voluminosità di un provvedimento che reca disposizioni statali che si intrecciano con quelle regionali.
Ritiene che, come avvenuto in precedenti occasioni, si ricorrerà ad un confronto con il sistema regionale locale post factum, quindi dopo l'approvazione del provvedimento.
Come già aveva evidenziato nella scorsa seduta dedicata all'esame del decreto-legge, occorre porre la massima attenzione alle disposizioni che riguardano l'utilizzo dell'energia nucleare considerato che la scelta dei siti e degli ambiti territoriali coinvolge necessariamente le competenze degli enti locali. Apprezza, in ogni modo, la modifica che è stata introdotta all'articolo 4 nel corso dell'esame presso la Camera.
Ritiene, altresì, positiva la disposizione recata dall'articolo 9-bis in materia di patto di stabilità, che consente di dare nuovo ossigeno agli enti locali. Prende atto, altresì, del fatto che con la nuova formulazione dell'articolo 22 sono state «depositate» le risorse necessarie per la legge sulle cure palliative che dovrebbe essere a breve approvata, come richiesto dalla Commissione competente.
Fa presente che restano tuttavia perplessità sui piani di rientro cui devono essere sottoposte le regioni «non ubbidienti». La questione è infatti incerta e controversa e, a suo avviso, la decisione del Governo di procedere alla nomina di commissari rischia di indebolire il sistema delle autonomie locali.
Sarebbe infatti opportuno che le regioni rientrassero nei piani per merito di iniziative da loro assunte, ricadendo altrimenti su di loro la relativa responsabilità. Ribadisce, altrimenti, il rischio di indebolimento che si unirà alle ulteriori questioni che sorgeranno quando sarà data concreta attuazione alla legge sul federalismo fiscale.
Per quanto riguarda la proposta di parere preannunciata dal relatore, ritiene opportuno formulare come condizione il rilievo relativo all'articolo 4.
Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), richiamando quanto testé evidenziato dal collega Pepe, sottolinea come la Commissione abbia già esaminato il provvedimento in esame nel corso della discussione presso la Camera; il testo è stato quindi modificato a seguito dell'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia e già è stato preannunciato che sarà ulteriormente
Pag. 207cambiato con un successivo provvedimento. Vi sono, infatti, elementi di criticità che rischiano di creare problemi seri. Ritiene quindi opportuno esprimere con forza i rilievi che la Commissione intende evidenziare.
Nel preannunciare il parere contrario del suo gruppo, condivide peraltro l'opportunità di formulare come condizione almeno il rilievo riferito all'articolo 4. Ritiene, infatti, importante che sia ripristinato il testo originario del decreto-legge nella parte in cui prevedeva l'intesa con le regioni e le province autonome interessate anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia: si tratta, infatti, di uno dei profili su cui sono state preannunciate modifiche con un successivo provvedimento ed auspica che l'Esecutivo ne tenga conto.
Ricorda altresì come sulla disposizione relativa al patto di stabilità proprio in questi giorni l'ANCI ha giudicato insufficienti le misure adottate.
Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento in esame e sul parere preannunciato dal relatore. Ricorda che la disposizione dell'articolo 9-bis, relativa al patto di stabilità interno degli enti locali, coinvolge direttamente le competenze della Commissione. Quanto alla norma dell'articolo 22, che interviene in materie di cure palliative con una disposizione che ritiene di grande cultura e civiltà, considera positivo e significativo il coinvolgimento delle regioni previsto attraverso il raggiungimento dell'intesa.
In ordine alle questioni sollevate dal collega Pepe, sottolinea come vi sia la necessità di modificare anche l'atteggiamento politico-amministrativo dei vertici degli enti locali, accentuando maggiormente il carattere manageriale e seguendo meno la logica del voto. Rileva, quindi, come fino al momento in cui questi obiettivi non saranno raggiunti la nomina di commissari straordinari da parte del Governo costituisca un atto dovuto, che forse aiuterà anche ad accelerare questo processo. Anche la concreta attuazione del federalismo fiscale servirà sicuramente a superare tali aspetti, rendendo più strettamente connesso il rapporto tra eletto ed elettore.
Ritiene, altresì, che non debba destare sorpresa o perplessità il fatto che il provvedimento in esame sarà ulteriormente modificato con un atto successivo. L'importante è, a suo avviso, definire misure efficaci che, giustamente, si cerca di affinare e migliorare nel tempo al fine di rispondere adeguatamente alle nuove esigenze.
Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), nel ritenere opportuni maggiori chiarimenti in merito alla formulazione dell'articolo 9-bis che fa riferimento alle province e ai comuni con più di 5 mila abitanti rendendo loro possibile l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro l'anno, fa presente come la valutazione espressa nella giornata odierna dalla Conferenza Stato-regioni sul provvedimento abbia mantenuto profili di criticità. Pur avendo modificato l'articolo 22 restano, infatti, forti perplessità dovute in primo luogo alla mancanza di una previa discussione.
Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, ritiene che, al di là delle valutazioni espresse dai singoli gruppi nel corso dell'esame presso i due rami del Parlamento, le modifiche apportate nel corso dell'iter siano ad accogliere positivamente per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione. Richiama, in particolare, le disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli enti locali che si riferiscono ai pagamenti effettuati per la realizzazione di opere pubbliche e che riguarda somme pari a circa 1,5 miliardi di euro.
Resta il fatto che la compensazione della disposizione recata dal comma 1 dell'articolo 9-bis avviene attraverso il mancato utilizzo delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di
assestamento per l'anno 2009. Tale previsione, tuttavia, è dovuta all'esiguità delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, tenuto conto della situazione economica e del debito pubblico esistente. Ritiene in ogni modo importante la previsione di 300 milioni annui recata dal comma 5 del medesimo articolo 9-bis per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Qualcuno potrà ritenere tale previsione insufficiente ma, a suo avviso, è da interpretare molto favorevolmente lo stanziamento di tali risorse nella situazione economica attuale.
Per quanto riguarda le osservazioni formulate nel corso del dibattito in merito alla disposizione sul patto di stabilità interno degli enti locali ritiene che la norma costituisca un passo in avanti che consente di liberare risorse per gli investimenti, anche tenuto conto che in caso di mancato pagamento alle imprese decorrono gli interessi legali con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione in questione tiene, tuttavia, conto della situazione attuale di carenza di risorse finanziarie e per tali ragioni viene compensata con un minore intervento a carico del bilancio dello Stato.
Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel comprendere quanto evidenziato dal collega Ceroni fa tuttavia presente che la questione di fondo riguarda sempre come si orientano le risorse.
Davide CAPARINI (LNP), presidente, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito prospetta al relatore l'opportunità di aggiungere nel parere una specifica osservazione relativa alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali sottolineando l'esigenza di rafforzare le misure a favore dei comuni virtuosi.
Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.35.