CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2009
178.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Atto n. 77).

PARERE APPROVATO

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
la riduzione di otto posti di funzione di livello dirigenziale non generale consente di raggiungere l'obiettivo di riduzione del quindici per cento degli uffici dirigenziali di tale livello, in quanto, computando anche le riduzioni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, la riduzione è stata operata sulle ottantacinque posizioni di livello non generale esistenti a seguito della riduzione operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, con arrotondamento al valore immediatamente inferiore;
i risparmi derivanti dalla soppressione di posizioni dirigenziali di livello generale sono da considerarsi effettivi in quanto si riferiscono a posizioni che devono necessariamente essere coperte;
anche qualora le posizioni dirigenziali di livello generale risultino momentaneamente scoperte, l'amministrazione dispone comunque nel proprio bilancio delle risorse necessarie a conferire i relativi incarichi, in considerazione della loro rilevanza strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione;
rilevato che tra i risparmi di spesa derivanti dalle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono stati considerati quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di dare applicazione al parere espresso in data 6 aprile 2009 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e, in particolare, di attuare quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quater, del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008, riconoscendo adeguata posizione dirigenziale al Commissario ad acta per la gestione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.».

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 e abb.).

PARERE APPROVATO

La V Commissione,
esaminato il testo unificato C. 44 e abb., recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
alle attività di cui agli articoli 5, 21 e 35 le amministrazione competenti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
le disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono il pagamento biennale e non più annuale dell'imposta di bollo relativa al rilascio dell'autorizzazione a circolare su strade per le macchine agricole eccezionali, determinano la necessità, al fine di evitare che si determinino minori entrate per il bilancio dello Stato, di raddoppiare l'importo della predetta imposta;
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 concernenti lo svolgimento delle prove di esame e di abilitazione alla guida non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri saranno a carico dei soggetti richiedenti;
la clausola di invarianza prevista dall'articolo 11 è idonea a garantire che dall'attuazione del suddetto articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la graduazione dell'importo delle sanzioni di cui all'articolo 17 non determina effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato e si basa sulla classificazione dei veicoli di matrice comunitaria;
in sede di attuazione dell'articolo 23 è necessario non pregiudicare la realizzazione dei programmi di spesa già avviati o pianificati;
l'articolo 24 nel disciplinare anche le spese di custodia dei veicoli attua l'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, mentre le disposizioni in materia di utilizzo dei veicoli sequestrati non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;
l'articolo 27 è essenzialmente volto a disciplinare l'applicazione di una serie di ipotesi di reato stradale, già previste a legislazione vigente, dal cui accertamento consegue la sanzione accessoria della confisca o del fermo amministrativo del veicolo e agli oneri da esso derivanti è possibile fare fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio;
l'obbligatorietà dei programmi menzionati dall'articolo 28, comma 3, previsti dall'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è già sancita dalla legislazione vigente;
l'articolo 29, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti per la finanza pubblica;
dagli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo

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32 in materia di targhe personali dei ciclomotori non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri saranno a carico dei soggetti richiedenti;
le disposizioni di cui all'articolo 40 che prevedono che con decreto ministeriale siano definite le caratteristiche di omologazione e di installazione delle luci degli impianti semaforici, al fine di evitare che si determinino nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali, devono trovare applicazione solo con riferimento ai nuovi impianti semaforici;
considerato che l'articolo 36 utilizza risorse disponibili del Fondo per interventi strutturali di politica economica per un importo limitato e per far fronte ad un intervento di particolare rilievo sociale, quale l'istituzione di una banca dati relativa all'incidentalità stradale;
ritenuto che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), sia possibile fare fronte con le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del codice della strada;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;
all'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».
all'articolo 21, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
all'articolo 23, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.»;
all'articolo 27, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «si può provvedere», con le seguenti: «, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione,»;
b) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: «3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile

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1992, n. 285, e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;
all'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «degli impianti semaforici», con le seguenti: : «dei nuovi impianti semaforici»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.».