ALLEGATO 1
Legge comunitaria 2008 (emendamenti C. 2320-A Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esprime
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento Gozi 6.50 nella parte in cui non prevede espressamente il coinvolgimento delle regioni nell'individuazione dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 22.100 del Governo.
Pag. 15ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002 (C. 2259 Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2259 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
Pag. 16ALLEGATO 3
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007 (C. 2384 Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2384 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
Pag. 17ALLEGATO 4
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (nuovo testo unificato C. 141 Ascierto ed abb.).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito, delle proposte di legge C. 141 Ascierto, C. 1444 Oppi e C. 2357 Schirru, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e di Polizia»;
tenuto conto delle modifiche apportate al testo unificato dalla IV Commissione, nella seduta del 6 maggio 2009, al fine di tenere conto dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva;
ricordato che nel parere approvato il 7 aprile 2009 dalla I Commissione si chiedeva di valutare se fosse opportuno introdurre in via legislativa una limitazione all'accesso alle Forze di polizia da parte dei soggetti fabici, quando la carenza avesse dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche;
considerato che il nuovo testo unificato delle proposte di legge prevede ora che la carenza accertata parziale o totale dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non possa essere di per sé causa di esclusione ai fini dell'arruolamento delle Forze armate e di polizia, in aderenza con quanto attualmente stabilito dalla disciplina amministrativa per l'accesso alle Forze di polizia per i soggetti fabici;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.