CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2009
175.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso i tre maxiemendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000 del Governo al disegno di legge C. 2180-A recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, corredati di relazione tecnica. Al riguardo, segnala che, come peraltro evidenziato sia dalla relazione tecnica che dalla nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che ne ha accompagnato la trasmissione, ai fini della predisposizione della relazione tecnica sono stati esaminati nel loro complesso i tre emendamenti presentati dal Governo.
La relazione tecnica trasmessa considera tuttavia espressamente le sole disposizioni suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alle quali si riferisce la copertura finanziaria del provvedimento, attualmente contenuta nell'articolo 66 del disegno di legge. Tutte le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri sono ora contenute nell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 e, specificamente, nel comma 16 e nel comma 22, lettera h-bis). La relazione tecnica, oltre a considerare tali disposizioni, illustra anche gli effetti delle disposizioni del comma 11 dell'articolo 1, come sostituito dall'emendamento 1.1000, in materia di acquisto della cittadinanza, indicando che dal sopravvenire della nuova disciplina deriverà una riduzione di oneri per la finanza pubblica. Le tre

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disposizioni considerate dalla relazione tecnica corrispondono, del resto, a quelle cui faceva riferimento la relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge presentato dal Governo al Senato, nonché quella aggiornata trasmessa il 13 gennaio 2009 alla Commissione bilancio del Senato. Gli oneri quantificati nella nuova relazione tecnica sono tuttavia inferiori a quelli stimati a suo tempo, in quanto il testo iniziale del provvedimento prevedeva l'incremento del periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione a 18 mesi, in luogo dei 180 giorni ora previsti. La relazione tecnica iniziale e l'aggiornamento del 13 gennaio 2009 consideravano, peraltro, anche la disposizione contenuta nell'articolo 16 del disegno di legge presentato al Senato, relativa ai controlli sulle condizioni igienico-sanitarie degli immobili all'atto dell'iscrizione o della richiesta di variazione anagrafica, escludendo che da essa potessero derivare nuovi o maggiori oneri. Tale disposizione, ora contenuta nel comma 18 dell'articolo 1, come sostituito dall'emendamento 1.1000, è stata tuttavia modificata nel senso di prevedere come meramente facoltative le verifiche degli uffici comunali già titolari della competenza in questione.
Con riferimento ai contenuti delle proposte emendative presentate, rileva che l'emendamento 1.1000, recante disposizioni in materia di immigrazione, è composto di un articolo di 32 commi, con 2 tabelle annesse, che riproduce il contenuto degli articoli 1, 4, 5, 5-bis, 6, 21, 22, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53 e 66 del citato disegno di legge C. 2180-A. Rispetto al testo originario dei predetti articoli l'emendamento 1.1000 presenta le seguenti modifiche. L'articolo 1, comma 3, dell'emendamento 1.1000 sostituisce l'articolo 1, comma 4, dell'A.C. 2180-A, sopprimendo il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale relativo all'espulsione o all'allontanamento dello straniero dallo Stato anziché all'abrogazione del secondo comma di tale articolo. Tale modifica è conforme all'emendamento 1.200 delle Commissioni sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 6 maggio ultimo scorso. All'articolo 6, recante disposizioni in materia di matrimonio dello straniero, non è stato riprodotto il comma 1-bis, relativo all'applicabilità della legge straniera. L'articolo 1, comma 17, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, lettere a), b) e c) dell'emendamento 1.1000 innovano rispetto all'articolo 22, comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, concernente la presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari. In particolare, sono state aggiunte le lettere a), b) e c) e l'ulteriore comma 5, che integrano la relativa disciplina, recependo sostanzialmente il contenuto degli emendamenti Ferranti 22.5, 22.6 e 22.7, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 5 maggio 2009. Con riferimento all'articolo 1, comma 17, lettera b), capoverso Art. 32-bis, comma 4 dell'emendamento, fa presente che è stata apportata una modifica formale al capoverso Art. 32-bis, comma 4, che recepisce il contenuto della proposta emendativa Ferranti 22.11 e sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella medesima seduta del 5 maggio. Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 18, all'articolo 42, comma 1, capoverso, primo periodo è stata modificata la disciplina della verifica delle condizioni igienico sanitarie degli immobili in conformità all'emendamento 42.200 delle Commissioni, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 6 maggio ultimo scorso. Con l'articolo 1, comma 22, lettera f), è stata modificata la lettera f) dell'articolo 45, comma 1, prevedendo l'esclusione dell'obbligo di esibizione della carta e del permesso di soggiorno anche per l'accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Tale modifica riproduce l'emendamento 45.200 delle Commissioni sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 6 maggio ultimo scorso. Gli articoli 4, comma 2, capoverso «Art. 9-bis» comma 1-ter; 47, comma 1, capoverso «Art. 4-bis; 53 e 66,

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comma 1, sono stati modificati recependo le condizioni formulate, ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 maggio 2009.
Fa, poi presente che l'emendamento 2.1000, recante disposizioni in materia di sicurezza, è composto di un articolo di 30 commi che riproduce il contenuto degli articoli 2, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36-bis, 37, 39, 40, 41, 59 e 62 del disegno di legge C. 2180-A, privi di profili di carattere finanziario. Rispetto al testo originario dei predetti articoli l'emendamento 2.1000 presenta le seguenti modifiche. Il comma 2 dell'articolo 2 dell'A.C. 2180-A, sui poteri del procuratore nazionale antimafia, non è stato riprodotto, come peraltro previsto dall'emendamento 2.200 delle Commissioni, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 6 maggio ultimo scorso. All'articolo 31, concernente i sequestri penali, il comma 10 dell'articolo 2 dell'emendamento ha introdotto nuove disposizioni in materia che non appaiono comportare effetti finanziari negativi, mentre all'articolo 34, comma 1, lettera a), capoverso, la lettera m-ter), in materia di disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è stata modificata in conformità all'emendamento 34.200 delle Commissioni sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 6 maggio ultimo scorso. All'articolo 36-bis, recante l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, è stata integrata la formulazione del testo facendosi riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali stesse. Tale modifica non appare comportare conseguenze di carattere finanziario. All'articolo 41 è stata integrata la rubrica e sono state introdotte nuove disposizioni in materia di ordinamento penitenziario e di benefici concessi ai detenuti condannati per determinati delitti. Tali modifiche non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.
Segnala, poi, che l'emendamento 3.1000, recante disposizioni in materia di giustizia è composto di un articolo di 66 commi che riproduce il contenuto degli articoli 3, 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 38, 44, 50, 52, 54, 54-bis, 55, 56, 57, 58, 63, 64 e 65 del disegno di legge C. 2180-A, privi di profili di carattere finanziario. Rispetto al testo originario dei predetti articoli l'emendamento 3.1000 presenta, innanzitutto, modifiche all'articolo 18, comma 1, lettera a), dell'A.C. 2180-A, la disciplina penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci viene integrata con la previsione della pena dell'ergastolo nel caso di morte del minore cagionata dal sequestratore. Tale modifica, riportata nell'articolo 3, comma 29, dell'emendamento 3.1000 riprende il contenuto dell'emendamento Mannucci 18.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 5 maggio 2009. L'articolo 3, comma 49, dell'emendamento 3.1000 ha provveduto ad inserire, dopo l'articolo 54, l'articolo 54-bis, concernente la certificazione dei requisiti dei ciclomotori, che riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo 54.0.100 del Governo, sul quale sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 6 maggio 2009. Da ultimo, con riferimento all'articolo 3, commi 8, 9, 44 e 55 dell'emendamento 3.1000, fa presente che l'articolo 9-bis, commi 2 e 3, l'articolo 52 e l'articolo 57 sono stati modificati recependo le condizioni formulate, ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 maggio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario e che, come evidenziato dalla relazione tecnica che accompagna gli emendamenti, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, le sole disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono quelle contenute nel comma 16 e nel comma 22, lettera h-bis) dell'articolo 1, come sostituito dall'emendamento 1.1000, alle quali

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si riferisce la copertura finanziaria del provvedimento.

Giulio CALVISI (PD) rileva che i tre emendamenti presentati dal Governo peggiorano notevolmente il testo, aumentando i casi di ricorso alla carcerazione, perfino per il mancato rinnovo dei permessi di soggiorno. Osserva inoltre che non si verificheranno riduzioni dei tempi di espulsione.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000 del Governo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato che:
gli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000 del Governo riproducono, con talune modifiche, il testo del disegno di legge approvato dalle Commissioni di merito, sul quale la Commissione bilancio si è già espressa nella seduta del 5 maggio 2009, formulando alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
gli emendamenti recepiscono le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e recano ulteriori disposizioni prive di effetti finanziari;
gli emendamenti sono corredati di relazione tecnica verificata positivamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
tale relazione tecnica evidenzia, in particolare, che le disposizioni suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - per le quali è disposta idonea copertura - sono quelle contenute nell'emendamento 1.1000, in materia di immigrazione, all'articolo 1, comma 16 (già articolo 21 dell'A.C. 2180-A), relativo all'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato nonché all'articolo 1, comma 22, lettera h-bis) (già articolo 45, comma 1, lettera h-bis) dell'A.C. 2180-A), recante disposizioni sul trattenimento a 180 giorni nei centri di identificazione ed espulsione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000 del Governo».

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva come risultino sottostimati i costi del provvedimento. Osserva poi che nel merito il provvedimento risulta inaccettabile in quanto in molte sue parti si violano palesemente i diritti umani. Con queste motivazioni annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Giulio CALVISI (PD) associandosi alle considerazioni del collega Borghesi, annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il convinto voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2321 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge in esame reca una modifica della legge n. 409 del 1993, di approvazione dell'intesa tra il Governo

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della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. In proposito, ricorda che la legge n. 409 del 1993 ha approvato l'intesa tra la Repubblica italiana e la Tavola valdese firmata il 25 gennaio 1993. A seguito di tale intesa la Tavola valdese è stata inclusa tra i soggetti che partecipano al riparto della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, limitatamente alle somme derivanti dalle scelte espresse in suo favore dai contribuenti. Il 4 aprile 2007 è stata firmata un' intesa, che modifica l'intesa siglata nel 1993, di cui il disegno di legge in esame dispone l'approvazione. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, la normativa proposta non appare suscettibile di determinare effetti onerosi, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le spese finalizzate a progetti di interesse sociale o di carattere umanitario, cui è attualmente destinata la quota residua dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle più esigue risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame. In merito ai chiarimenti forniti dal Governo riguardo al fatto che la quota riguardante le scelte inespresse viene direttamente attribuita allo Stato senza essere versata nei capitoli del bilancio dello Stato segnala che tale affermazione va intesa nel senso che tale quota, in quanto componente del gettito IRPEF è già affluita al bilancio dello Stato e la relativa spesa viene solo parametrata ad essa tenendo conto delle percentuali di scelta espresse. Pertanto la devoluzione di una parte di tale quota alla Tavola valdese, anziché allo Stato, si configura come destinazione ad un diverso soggetto di spesa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che le spese per progetti di interesse sociale o di carattere umanitario, attualmente sostenute con la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, sono comprimibili nell'ambito delle risorse più esigue che saranno disponibili per tali finalità a seguito dell'approvazione del disegno di legge.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2321, recante Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che l'attribuzione alla Tavola valdese delle somme dell'otto per mille anche in relazione alle scelte inespresse non incida sulla quota delle risorse dello stesso otto per mille di competenza statale già destinate, a legislazione vigente, alla copertura di specifici provvedimenti legislativi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sostituendo il relatore, segna che il provvedimento di cui oggi si avvia l'esame è un testo che deriva dall'unificazione di più progetti di legge abbinati in materia di sicurezza stradale, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame

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presso la Commissione di merito In particolare, il testo unificato deriva dall'abbinamento di diciotto progetti di legge, uno dei quali, l'A.C. 649, ha ripreso, a sua volta, il lavoro già svolto nel corso della XV legislatura con il disegno di legge sulla medesima materia che non era giunto all'approvazione definitiva entro la conclusione della legislatura. Evidenzia che il testo non è corredato di relazione tecnica e, con riferimento ai profili di carattere finanziario, nella propria relazione non si soffermerà sugli effetti, di carattere eventuale, connessi a possibili variazioni nel gettito delle sanzioni. L'entità dei medesimi effetti può essere infatti influenzato dall'inasprimento delle ammende o dall'introduzione di nuove ammende disposto dal provvedimento. Da un inasprimento, infatti, possono scaturire effetti di segno opposto: a parità di violazioni, un incremento del gettito; in presenza di una riduzione delle violazioni, ad esempio, a causa dell'effetto dissuasivo dell'aumento delle sanzioni, una parità o riduzione del gettito. Analogamente, una riduzione può determinare effetti di segno opposto, in quanto, a parità di violazioni, si determina una riduzione del gettito, mentre in presenza di un incremento delle violazioni, si realizzerebbe una parità o un aumento del gettito. Non si soffermerà neppure sulle modifiche che il testo introduce nell'attuale del codice della strada con riflessi anche sulla disciplina sanzionatoria, come nel caso dell'articolo 16, in materia di fermata e di sosta dei veicoli, o dell'articolo 20, sull'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza.
Quanto alle singole disposizioni del provvedimento, ritiene che, con riferimento all'articolo 5, andrebbe chiarito se gli adempimenti, anche di carattere organizzativo, connessi all'introduzione del sistema della targa personale, al rilascio di nuove carte di circolazione, nonché alla gestione delle nuove modalità di annotazione, possano determinare oneri a carico delle amministrazioni competenti. Con riferimento all'articolo 7, andrebbe chiarito se l'estensione da uno a due anni del periodo di validità dell'autorizzazione di circolazione per le macchine agricole di dimensioni eccezionali possa determinare minori entrate in relazione ad un'eventuale riduzione di imposte o versamenti necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni. Ritiene, invece, che le disposizioni di cui all'articolo 8 non presentino profili problematici, nel presupposto che alle eventuali spese per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri si provveda a carico dei richiedenti o, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 10, commi da 1 a 4, e all'articolo 12, comma 1, non sussistono a suo avviso osservazioni, nel presupposto, sul quale giudica opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prove di controllo delle cognizioni, nonché per gli esami di idoneità tecnica, il cui numero può essere presunto in aumento, siano effettuati in assenza di oneri per le amministrazioni competenti. Per quanto attiene ai commi da 5 a 7 del medesimo articolo 10, ritiene parimenti non vi siano osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale valuta comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che agli adempimenti necessari per le verifiche del possesso dei requisiti, da parte del Ministero delle infrastrutture, si provveda a carico dei soggetti da autorizzare o, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 11, andrebbe, a suo avviso, chiarita l'effettiva idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgere di oneri a carico del Dipartimento per i trasporti terrestri, tenuto conto che la gestione delle nuove emissioni delle patenti, in luogo del precedente tagliando di convalida, sembrerebbe richiedere la disponibilità di apposite risorse, anche di carattere tecnico e strumentale. Ritiene, invece, che, con riferimento all'articolo 13, non vi siano osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale valuta opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che siano già disponibili i mezzi necessari a far fronte all'eventuale incremento

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delle attività di valutazione dell'idoneità alla guida, anche mediante visite mediche, che potrà essere determinato dalle norme in esame. Con riferimento all'articolo 15, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alle risorse con le quali far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie per la dotazione di apparecchiature di rilevamento della velocità e per l'installazione di dispositivi di segnalazione, che dovrebbero essere a carico degli enti pubblici proprietari o concessionari, nonché alla possibilità che la limitazione dei poteri di accertamento, da parte della polizia municipale, delle violazioni ai limiti massimi di velocità determini minori entrate per gli enti locali. Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice della strada, dalla titolarità dell'accertamento delle violazioni dipende l'assegnazione, all'una o all'altra autorità territoriale, dei proventi delle relative sanzioni pecuniarie. Per quanto attiene all'articolo 19, non ritiene vi siano osservazioni da formulare, nel presupposto che l'adeguamento alle nuove modalità di omologazione sia realizzabile dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture nell'ambito delle risorse già disponibili. Con riferimento all'articolo 21, ritiene che, tenuto conto delle valutazioni già espresse dagli uffici governativi su una norma di analogo contenuto, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'assenza di profili di onerosità con riferimento agli adempimenti prescritti per le competenti autorità in materia di controlli e verifiche dei dati sui tempi di guida e di riposo. Riguardo all'articolo 22, che prevede un nuovo regime del sequestro dei veicoli che esclude l'affidamento al proprietario del veicolo sequestrato, ritiene andrebbe chiarito se gli adempimenti necessari per la custodia possano essere effettuati nell'ambito delle risorse già disponibili o comunque con oneri a carico dei titolari dei veicoli sequestrati. Ove si ritenga che le norme non determinino effetti onerosi, in quanto si presume che le spese debbano gravare sui destinatari dei provvedimenti di sequestro, dovrebbe comunque essere assicurata, a suo avviso, anche la coerenza temporale fra l'eventuale insorgenza dell'onere, ad esempio, per l'approntamento degli spazi necessari o per la remunerazione del personale di custodia, e l'effettiva disponibilità delle risorse con cui si intende farvi fronte. In ordine ai possibili effetti della soppressione prevista dal testo con riferimento all'articolo 187 del codice della strada, in materia di finanziamento delle attività di accertamento dello stato di alterazione in occasione di incidenti stradali, ritiene che gli effetti finanziari della norma vadano valutati alla luce di quanto disposto dal successivo articolo 23, che al comma 1, capoverso c-quater), assegna una quota percentuale dei proventi delle sanzioni pecuniarie al finanziamento delle attività di accertamento rivolte alla guida sotto l'influenza dell'alcool e degli stupefacenti. Riguardo all'articolo 23, osserva che le norme estendono la ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie a finalità e ad enti attualmente non inclusi fra i destinatari di tali fondi. Andrebbe pertanto, a suo giudizio, chiarita la compatibilità di tale previsione rispetto alla sussistenza di eventuali programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse, destinate in base al testo in esame a formare oggetto di nuova ripartizione, nonché alla tipologia degli interventi che si intende effettuare. Non ritiene chiaro, in particolare, in quale misura tali interventi siano effettivamente modulabili di anno in anno a fronte di risorse caratterizzate, per loro natura, da margini di incertezza in termini quantitativi e di scarsa prevedibilità. Dovrebbe quindi essere precisato se fra le finalità e le funzioni oggetto degli interventi previsti dal testo siano inclusi anche adempimenti di carattere vincolante, che potrebbero richiedere un flusso di finanziamenti sufficientemente stabile e programmabile, quali, ad esempio, servizi di controllo per la sicurezza o acquisti di mezzi e attrezzature per i Corpi di polizia. A tale proposito si ricorda che, con la modifica, prevista dal precedente articolo 22, delle attuali modalità di finanziamento dei controlli sui conducenti in caso di incidente, l'esecuzione di queste attività di

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accertamento sarebbe finanziata non più attraverso risorse di carattere stabile, ossia una quota dell'attuale stanziamento annuo per il Piano nazionale della sicurezza stradale, ma attraverso una percentuale del gettito delle ammende. Con riferimento all'articolo 24, ritiene che le nuove possibilità di utilizzo dei mezzi sequestrati o confiscati non presentino effetti finanziari negativi, tenuto conto del carattere facoltativo delle assegnazioni ai corpi di polizia o agli enti pubblici, i quali, pertanto, potranno provvedere alle gestione di tali veicoli nei limiti delle risorse disponibili. In ordine all'articolo 27, dovrebbe, a suo avviso, essere acquisito un chiarimento al fine di escludere, analogamente a quanto già richiesto con riferimento al precedente articolo 22, che i nuovi obblighi in materia di confisca e di fermo amministrativo possano determinare oneri a carico della finanza pubblica connessi alla necessità di assicurare la custodia dei veicoli sequestrati. Anche il successivo articolo 31 non sembra presentare profili problematici, nel presupposto che i pagamenti previsti dal testo coprano integralmente gli oneri di recupero, trasporto e custodia sostenuti dai soggetti competenti. Con riferimento all'articolo 28, rileva che, tenuto conto che la normativa vigente già attribuisce carattere obbligatorio ai programmi di educazione stradale nelle scuole, andrebbe chiarito se la nuova previsione in esame, disponendo un termine perentorio di inizio dei corsi, che dovrebbero cominciare a decorrere dall'anno scolastico 2010-11, possa effettivamente essere attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Sul punto ritiene sarebbe utile disporre di elementi di informazione circa le cause della mancata attivazione dei corsi, al fine di precisare se fra tali ragioni rientrino anche eventuali carenze di carattere finanziario. Riguardo all'articolo 29, osserva che il testo sembra prefigurare un obbligo di provvedere ad interventi infrastrutturali di manutenzione e di modificazione sulla rete stradale a carico degli enti proprietari e concessionari delle strade. Tale obbligo appare, a suo avviso, suscettibile di determinare effetti di alterazione dell'equilibrio economico delle concessioni o anche maggiori oneri a carico di soggetti, quali l'ANAS, che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche. Sul punto andrebbe pertanto acquisita una valutazione da parte del Governo, tenuto anche conto che, come già in precedenza sottolineato, i proventi delle sanzioni amministrative, di cui si prevede un possibile utilizzo, rappresentano comunque risorse di natura non certa e di entità non determinabile. Per quanto attiene all'articolo 32, ritiene andrebbe chiarito se agli adempimenti necessari per la consegna della documentazione e delle targhe si possa fare fronte nell'ambito delle risorse già disponibili ovvero con oneri totalmente a carico dei titolari dei ciclomotori, tenuto anche conto dell'esenzione dall'imposta di bollo. Con riferimento all'articolo 33, al fine di escludere possibili effetti onerosi, andrebbe, a suo avviso, chiarito se l'introduzione dei dispositivi elettronici per la localizzazione dei veicoli possa richiedere la dotazione, da parte degli organi competenti per il controllo, di appositi strumenti per la verifica dei dati. Non ravvisa profili problematici riguardo all'articolo 34, presupponendo che gli adempimenti connessi alle funzioni di controllo previste dalla norma siano effettuati a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 35, andrebbe, a suo giudizio, chiarito se l'estensione della copertura della banca dati ai rilevamenti effettuati sui conducenti di tutti gli Stati esteri possa essere attuata, da parte del Ministero delle infrastrutture, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Riguardo all'articolo 36, osserva che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi di stima posti alla base della quantificazione degli oneri indicata dal testo. Andrebbe, inoltre, chiarito per quale motivo non sia stato imputato alcun onere all'esercizio 2009, tenuto conto che la spesa appare riferita alle fasi di avvio della procedura, finalizzato all'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali. Pertanto, sembrerebbe coerente, con tale

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circostanza, una decorrenza dell'onere fin dal primo anno di entrata in vigore della legge. Segnala che le norme ripropongono il contenuto dell'articolo 25 dell'A.C. 2480-A/R, recante disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, esaminato nel corso della XV legislatura. Durante l'esame in prima lettura presso la Camera, il Governo aveva definito idonea la copertura predisposta dal testo, tenuto conto che le risorse sarebbero state utilizzate per l'approntamento e l'avvio del processo di raccolta dei dati. Il Governo precisava inoltre che, a regime, il sistema avrebbe dovuto trovare copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità. A fini di coordinamento formale, segnala che il riferimento al comma 2, contenuto nel testo in esame, deve intendersi riferito al comma 1, che disciplina la trasmissione telematica dei dati, in relazione alla quale si rende necessaria la predisposizione della dotazione strumentale. Con riguardo all'articolo 40, rileva che, premesso che il decreto ministeriale di cui si prevede l'emanazione appare di natura essenzialmente tecnica, essendo finalizzato all'individuazione dei requisiti di idoneità per i dispositivi in esame, andrebbe tuttavia chiarito se l'installazione delle nuove apparecchiature comporti obblighi a provvedere, da parte delle amministrazioni interessate, con conseguenti possibili effetti onerosi. In ordine all'articolo 41, rileva che le norme sembrano escludere la possibilità per gli enti locali di affidare ad altri soggetti i compiti di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada, vincolando tali attività all'utilizzo di mezzi e di dotazioni organiche propri degli enti locali. A carico di tali enti potrebbero quindi determinarsi minori entrate, nel caso che l'attività non possa essere adeguatamente espletata con le dotazioni di personale dei corpi e servizi di polizia locale disponibili, ovvero maggiori oneri nel caso in cui risultasse necessario acquisire nuove strumentazioni o assumere nuovo personale. Poiché, infine, gli enti locali risultano soggetti ai limiti del patto di stabilità, l'insorgenza di oneri aggiuntivi potrebbe rendere più difficoltoso il rispetto di tali vincoli. Sugli aspetti richiamati ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, richiamando il contenuto di una nota predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rileva in primo luogo che l'articolo 7, disponendo l'aumento da uno a due anni del periodo di validità dell'autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole, appare suscettibile di determinare flessioni nel gettito derivante dall'imposta di bollo, ritenendo in ogni caso opportuno acquisire sul punto anche le valutazione del competente Dipartimento delle finanze. Con riferimento all'articolo 10, che riguarda lo svolgimento di prove di esame e di abilitazione alla guida, evidenzia che le disposizioni non dovrebbero comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica nella considerazione che le spese per le prove di esame sono normalmente sostenute dai richiedenti. Dopo aver escluso che l'articolo 11 possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione dell'idoneità della clausola di invarianza finanziaria, conferma che l'articolo 21, il quale introduce modifiche alla disciplina dei controlli sui periodi di guida, sulle interruzioni e su periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e merci su strada, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale adempimento rientra nelle attività ordinarie dell'amministrazione competente.
Relativamente alle disposizioni riguardanti la guida sotto l'influenza di alcool e sostanze stupefacenti contenute nell'articolo 22, segnala che tale disposizione prevede l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 186 e del terzo periodo del comma 5 dell'articolo 187 del

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decreto legislativo n. 285 del 1992, con i quali si dispone che i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al fondo nazionale di sicurezza stradale. Tale disposizione sembra essere in correlazione con il successivo articolo 23, comma 1, lettera c-quater) che riserva al Ministero dell'interno, nella misura del 2,55 del totale annuo, una parte ei proventi per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti rivolti alla guida sotto l'influenza dell'alcol, di cui all'articolo 186 del codice della strada, e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 187 del codice della strada, ivi comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia. In assenza di una relazione tecnica ritiene tuttavia non sia possibile valutare l'idoneità della nuova copertura a far fronte agli oneri derivanti dagli accertamenti in esame. Esprime, inoltre, una valutazione negativa sull'articolo 23, che modifica la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto allo stato non si dispone di una valutazione dei Ministeri competenti sulla adeguatezza delle risorse per far fronte ai programmi di spesa già avviati e a quelli da effettuare. Allo stesso modo esprime una valutazione negativa sull'articolo 27, che prevede la custodia dei mezzi sequestrati e confiscati, in quanto non sussistono allo stato elementi idonei a valutare eventuali oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene all'articolo 28, il quale dispone che i programmi educativi sui principi della sicurezza stradale siano svolti obbligatoriamente, rispetto alla facoltatività prevista dall'articolo 230 del codice della strada, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, ritiene andrebbe acquisita la valutazione dei ministeri competenti per materia in ordine alla possibilità di istituire tali corsi nell'ambito dell'attività curricolare ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Riguardo all'articolo 29, relativo ad interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale a valere sulle risorse provenienti dalle sanzioni pecuniarie attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del piano di sicurezza stradale, dichiara di condividere le valutazioni del relatore, in quanto tale obbligo appare suscettibile di determinare effetti e alterazione dell'equilibrio economico delle concessioni, con eventuali o maggiori oneri a carico di soggetti che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche e, in ogni caso, i proventi delle sanzioni rappresentano risorse di natura non certa sia nell'an che nel quantum. Con riferimento all'articolo 32, che prevede che i ciclomotori già in circolazioni non in possesso del certificato di circolazione e della targa personale debbano conseguirli secondo un calendario stabilità dal Dipartimento per i trasporti, ritiene necessario un approfondimento dell'istruttoria sui profili finanziari evidenziati dal relatore. In ordine all'articolo 33, che prevede l'introduzione del casco protettivo elettronico e della scatola nera, sembrerebbe che la norma non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il controllo di specie rientra nelle attività dei competenti organi di controllo. Anche su questo punto, tuttavia, potrebbero, a suo avviso, svolgersi ulteriori approfondimenti istruttori. Relativamente all'articolo 36, che prevede la raccolta e l'invio dei dati relativi all'incidentalità stradale, concorda con il relatore in merito alla necessità di acquisire gli elementi di stima posti alla base della quantificazione. In ogni caso, esprime una valutazione contraria sulla disposizione, in quanto le risorse dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono destinate prioritariamente ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi strutturali di politica economica. Con riferimento all'articolo 40, con il quale si dispone che con decreto ministeriale vengano definite le caratteristiche di omologazione e di installazione delle luci

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e degli impianti semaforici, ritiene che, ove tali interventi non rientrino in un piano di ammodernamento già previsto dagli enti locali, dall'attuazione della norma possano derivare oneri non quantificati e coperti. In ordine all'articolo 41, rileva che le norme vincolano gli enti locali ad effettuare gli accertamenti strumentali delle violazioni del codice della strada e che gli eventuali oneri dovrebbero essere, verosimilmente, più che compensati dal relativo incremento dei proventi di tale attività, il cui svolgimento, peraltro, rientra nell'autonomia dei predetti enti.
Rileva, inoltre, che l'articolo 17, comma 1, il quale prevede l'introduzione di una graduazione nell'importo delle sanzioni da comminare a seconda che si tratti di ciclomotori e motoveicoli o dei restanti veicoli, appare suscettibile di generare flussi finanziari negativi sulle entrate, sottolineando altresì che la disposizione potrebbe, in taluni casi, creare incertezze interpretative, specialmente con riferimento ad alcune tipologie di veicoli quali, ad esempio, le citycar e i quad. Esprime, inoltre, una valutazione contraria sull'articolo 24, comma 1, in quanto fino a quando la pubblica amministrazione detiene beni oggetto di sequestro, essa è tenuta alla sua conservazione fino al momento della sua restituzione o al provvedimento definitivo di confisca. Anche la previsione che i veicoli confiscati possano essere assegnati in comodato anche a soggetti estranei al perimetro della pubblica amministrazione potrebbe determinare effetti finanziari negativi in quanto la disciplina generale in materia di comodato prevede che le spese connesse al pagamento di tasse automobilistiche, assicurazione della responsabilità civile e oneri di manutenzione straordinaria incombono al soggetto proprietario, e, quindi, allo Stato. Inoltre, considerato che il permanere del diritto di proprietà che si estingue solo nel caso di provvedimento di confisca divenuto definitivo, la previsione può presentare forti problemi di legittimità. Per quanto riguarda l'assegnazione in comodato previsto sia nel comma 1 che nel comma 3, rileva che la norma non tiene conto delle disposizioni dettate dall'articolo 38, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 e del relativo decreto attuativo, che dettano regole e procedure in materia di veicoli sequestrati. Inoltre, la disposizione non sembra tener conto neppure delle disposizioni del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008 in materia di «Fondo unico giustizia», e, in particolare, dell'articolo 2, il quale prevede, tra l'altro, che il ricavato dalla vendita di beni confiscati affluisca a tale fondo.

Antonio BORGHESI (IdV) invita il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione ulteriori elementi di chiarimento in ordine ai profili finanziari dell'articolo 23, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Rileva poi che risulta singolare che un provvedimento, il quale è stato costantemente seguito presso la Commissione di merito, da un rappresentante del Governo, sia pure espressione del dicastero competente per materia, giunga all'esame della Commissione bilancio con profili problematici di carattere finanziario così rilevanti, segnalati dal rappresentante del Ministero dell'economia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare la delicatezza della materia oggetto del provvedimento, ritiene opportuno un approfondimento degli elementi emersi nel corso del dibattito e rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.