CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 febbraio 2009
131.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.

ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AL TESTO BASE PUBBLICATO NELL'ALLEGATO DEL 21 GENNAIO 2009

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Saggio delle monete dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).

1. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è demandato all'istituto stesso a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.
2. I metodi di analisi relativi al giudizio di emissibilità di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 38. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento sono applicabili i metodi di analisi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150
3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.
4. Le procedure di analisi sono adeguate al progresso tecnico con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Sono abrogati gli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
8. 0. 1. Il Governo.

Art. 33.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola oggetti con le seguenti prodotti finiti.
33. 4. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI RIFERITI AL TESTO BASE PUBBLICATO NELL'ALLEGATO DEL 21 GENNAIO 2009

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: costituito da un'impronta.
1. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: portare impressi con la seguente: recare.
2. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

ART. 7.

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente e legge e che.
7. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La commercializzazione dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti in metallo prezioso di cui al comma 1 è vietata nel territorio della Repubblica. La violazione del presente comma è punita ai sensi dell'articolo 33 comma 1 lettera n-bis).

Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) chiunque commercializzi nel territorio della Repubblica prodotti semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, la cui produzione sul territorio italiano è consentita ai sensi dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
8. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Saggio delle monete dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).

1. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato èdemandato

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all'istituto stesso a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.
2. I metodi di analisi relativi al giudizio di emissibilità di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 38. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento sono applicabili i metodi di analisi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.
4. Le procedure di analisi sono adeguate al progresso tecnico con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Sono abrogati gli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
8. 0. 1. Il Governo.
(Approvato).

ART. 10.

Al comma 1 sostituire la parola: aziende con la seguente: imprese.
10. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, commi 1 e 2, la predetta licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, e dalle rispettive disposizioni legislative regionali.
* 10. 2.Milanato, Lazzari.
(Approvato).

All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, commi 1 e 2, la predetta licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, e dalle rispettive disposizioni legislative regionali.
* 10. 3.Froner.
(Approvato).

ART. 12.

Al comma 4, sostituire la parola: determinati con la seguente: i.
12. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

ART. 14.

Al comma 4, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 2.
14. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, dandone comunicazione al questore affinché, se del caso, provveda al ritiro della licenza di cui all'articolo 10 comma 2.
14. 2.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

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ART. 15.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le metodologie di prova di oggetto usato e sull'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, sono previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
15. 1.(Nuova formulazione)Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: al marchio di identificazione con le seguenti: a quelli previsti dalla presente legge e conseguentemente sostituire le parole: con il marchio medesimo con le seguenti: con il marchio di identificazione.
16. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

Al comma 3, sostituire le parole: con metalli non preziosi o altri materiali con le seguenti: con metalli o altri materiali non preziosi.
19. 2.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il commerciante al dettaglio risponde verso il consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.
* 20. 1.Ruggeri, Anna Teresa Formisano.
(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. il commerciante al dettaglio risponde verso li consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.
* 20. 2.Abrignani.
(Approvato).

ART. 22.

Al comma 1, sostituire le parole: su oggetti in metalli preziosi o su loro leghe con le seguenti: su oggetti in metalli preziosi o loro leghe.
22. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

ART. 33.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: solo.
33. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola oggetti con le seguenti prodotti finiti.
33. 4. Il Relatore.
(Approvato).

Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: o del marchio di identificazione dell'importatore.
33. 2.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

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ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione del borsino dell'oro usato).

1. Al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il borsino dell'oro usato, che rileva ogni trimestre i valori della compravendita dell'oro e provvede a pubblicare sui principali quotidiani nazionali la quotazione dell'oro usato a livello nazionale e territoriale, anche utilizzando la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il borsino di cui al comma 1 è gestito dal Comitato di cui all'articolo 36.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 38 si provvede a definire le modalità, i criteri e gli indirizzi per la gestione del borsino di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 36 dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
g) un rappresentante della Banca d'Italia;
h) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
i) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
35. 0. 1.(Nuova formulazione)Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio di Stato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
38. 2.(Nuova formulazione)Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.
(Approvato).