COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE
Mercoledì 26 novembre 2008. - Presidenza del presidente Sandro GOZI.
Audizione informale di rappresentanti di Edison nell'ambito dell'esame istruttorio del Terzo pacchetto di proposte normative sul mercato interno per l'elettricità e il gas (COM(2007)528, COM(2007)529, COM(2007)530, COM(2007)531, COM(2007)532) e del Pacchetto di proposte normative relative al settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici (COM(2008)13, COM(2008)16, COM(2008)17, COM(2008)18, COM(2008)19, COM(2008)30).
L'audizione informale si è svolta dalle 8.50 alle 10.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 novembre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vicepresidente Enrico FARINONE.
La seduta comincia alle 14.35.
Pag. 151DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1875 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso, che consta di 11 articoli ed è sottoposto alla valutazione della Commissione nel testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione ambiente, si prefigge lo scopo, in considerazione del perdurare della situazione di crisi ambientale nella regione Campania, di garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell'emergenza in atto, mediante l'individuazione di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti. Il provvedimento reca la previsione di procedure più spedite per la rimozione dei cumuli di rifiuti e di misure di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio. È altresì previsto il commissariamento degli enti locali, in tutti i territori in cui sia dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione dei rifiuti. Inoltre il decreto-legge, oltre a determinare, per la provincia di Caserta, specifiche misure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, prevede anche l'autorizzazione alla corresponsione degli emolumenti per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale militare impegnato. Si è, tra l'altro, ravvisata la necessità di determinare una più incisiva disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti che, in ragione della generalità del fenomeno, avranno efficacia sul restante territorio nazionale nei soli casi in cui vi sia dichiarato lo stato di emergenza.
Passando all'esame dei singoli articoli, segnala che l'articolo 1 prevede disposizioni volte ad evitare l'abbandono di rifiuti ingombranti, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. In particolare, si autorizza, per la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania, la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, di un massimo di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Inoltre, sempre fino alla cessazione dello stato di emergenza, si dispone l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio. L'articolo 2 reca norme in materia di rimozione dei cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi e di impianti di gestione dei rifiuti. A tal fine, si attribuisce ai soggetti pubblici competenti il potere di disporre la rimozione e il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti. A seguito di un emendamento approvato dalla VIII Commissione, è stato precisato che tali disposizioni si applicano per la durata dello stato di emergenza. Per assicurare la rimozione e il trasporto dei rifiuti è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica. I soggetti pubblici competenti sono altresì chiamati a individuare - anche in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali - siti di stoccaggio provvisorio per una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti nonché per l'attribuzione dei codici CER (catalogo europeo dei rifiuti). I rifiuti raccolti nei siti di stoccaggio sono quindi destinati
ad attività di recupero o di smaltimento secondo quanto previsto dal cd. codice ambientale.
La Commissione di merito ha inoltre introdotto una disposizione che prevede l'attivazione di un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei predetti siti entro 15 giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuiti al Ministero dell'ambiente i poteri sostitutivi, con oneri a carico dell'autorità inadempiente. Si autorizza, infine, il sottosegretario per l'emergenza rifiuti in Campania a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle tecnologie più avanzate, individuando altresì un sito idoneo nel territorio della regione Campania. Tale impianto, come chiarito anche nella relazione illustrativa, consentirebbe in tempi ragionevoli l'eliminazione degli oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti ex CDR stoccati nelle piazzole disseminate nel territorio campano.
L'articolo 3 interviene sul Testo unico sugli enti locali, prevedendo che con decreto del Ministro dell'interno possa essere disposta la rimozione del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Tale previsione riguarda unicamente i territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
L'articolo 4 detta norme in materia di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani da parte dei comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e Caserta. L'articolo 5 autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso. Inoltre, sono ampliate le competenze delle Forze armate, alle quali viene affidato anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di assicurare il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate. L'articolo 6 introduce una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione a una serie di condotte già vietate ai sensi del c.d. codice ambientale (si tratta, tra l'altro, di abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali o ingombranti, di gestione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta, di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi, di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi). In particolare, le nuove norme, oltre ad attuare un significativo inasprimento delle pene, prevedono la trasformazione di alcune fattispecie criminose da contravvenzioni a delitti, introducendo altresì una differenziazione tra condotte dolose, configurate come delitti, e condotte colpose, punite come reati contravvenzionali. La Commissione VIII ha poi introdotto una nuova disposizione che prevede, per tuttti i reati commessi con l'uso di un veicolo, il sequestro preventivo del mezzo e la conseguente confisca con la sentenza di condanna. L'articolo 7 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuova una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Una disposizione inserita dalla VIII Commissione fa obbligo al Governo di informare il Parlamento sulla revoca o mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che hanno una dotazione impiantistica in grado di assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione Ambiente, introduce l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo. L'articolo 8 detta norme per il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l'emergenza rifiuti in Campania, prevedendo in particolare l'assegnazione, in posizione
di comando al Dipartimento della protezione civile, di 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009. L'articolo 9 interviene sulla legge finanziaria per il 2008, con riferimento alla procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili. In particolare, si prevede di includere nel novero degli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria la suddetta procedura non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008. Si stabilisce altresì la proroga di un anno (cioè sino al 31 dicembre 2009) del termine per la conclusione della procedura stessa. Infine, si introduce una disposizione finalizzata a fare salvi i cd. incentivi CIP6 per gli impianti ammessi ad accedere a tali benefici in relazione alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, senza distinzione fra parte organica e inorganica. La Commissione Ambiente ha poi introdotto una disposizione che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'aggiornamento triennale delle modalità per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili. Nelle more, in caso di impiego di rifiuti urbani ovvero di combustibile da rifiuti, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti tale quota è pari al 51 per cento della produzione complessiva. La Commissione Ambiente ha inserito altresì gli articoli aggiuntivi 9-bis, 9-ter e 9-quater.
L'articolo 9-bis introduce misure urgenti di tutela ambientale destinate a risolvere, nell'immediato, le difficoltà degli operatori nel recupero dei rifiuti. L'articolo 9-ter prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti un Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
L'articolo 9-quater introduce infine misure urgenti in materia di smaltimento di rifiuti in fognatura, vietando in particolare lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori che ne riducano la massa in particelle sottili. L'articolo 10 chiarisce che devono essere considerate come «creditori» della gestione commissariale le società appartenenti al medesimo gruppo societario del quale fanno parte le società affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in relazione alle attività da esse svolte per la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra. L'articolo 11 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
Per quanto concerne i profili di competenza della XIV Commissione, sottolinea che le disposizioni di maggiore interesse risultano essere quelle contenute negli articoli 2, 4, 9 e 9-bis del decreto-legge, ove si prevedono, tra l'altro, specifiche deroghe alla normativa vigente in materia di rifiuti. In particolare, l'articolo 2 introduce la facoltà di derogare alla disciplina di rimozione e trasporto dei rifiuti (incluse le procedure in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi nonché quelle in materia di bonifica di siti contaminati). Al riguardo, segnala che le procedure di rimozione e trasporto dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli qualificati come pericolosi, ricadono a livello comunitario nell'ambito della disciplina dettata dalla direttiva quadro relativa ai rifiuti 2006/12/CE e dalla direttiva relativa ai rifiuti pericolosi 91/689/CEE. Quest'ultima, all'articolo 7, prescrive che, nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla stessa direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Di tali deroghe deve essere data informazione alla Commissione europea. Come già segnalato, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di settore, l'ambito temporale della facoltà di deroga è stato comunque circoscritto al periodo di durata dello stato di emergenza rifiuti. Sempre con
riferimento alla possibilità di derogare a norme vigenti, l'articolo 4 dispone che, per la durata dello stato di emergenza, i comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino, possono indire procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche in deroga ad alcune norme vigenti. A seguito delle modifiche apportate dalla VIII Commissione, è stato precisato che le deroghe di cui possono avvalersi le citate amministrazioni sono quelle riferite al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008. Quest'ultimo articolo, nell'individuare le norme che possono essere derogate per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania, impone che sia comunque garantito il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario. L'articolo 9, comma 1, lettera c), interviene, poi, sulla disciplina dettata dal comma 1117 della legge finanziaria per il 2007 che, in linea con la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, considera erogabili gli incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili (cd. incentivi CIP6) solo per la produzione di energia proveniente dalla parte biodegradabile (vale a dire la frazione organica) dei rifiuti. Lo stesso comma 1117 ha tuttavia fatto salvi gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, agli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione prima del 2007. La legge finanziaria per il 2008 ha poi limitato tali benefici ai soli impianti realizzati e operativi (articolo 2, comma 136). La novella introdotta dal decreto-legge fa ora salvi gli incentivi in questione per gli impianti ammessi ad accedere a tali misure agevolative in relazione alla situazione di emergenza dichiarata prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, senza distinzione fra parte organica ed inorganica dei rifiuti.
In proposito, ricorda che la citata direttiva 2001/77/CE, recepita con il decreto legislativo n. 387 del 2003, nel promuovere la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, prevede, all'articolo 4, che gli Stati membri possano definire meccanismi di sostegno per i produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. L'articolo 2 della medesima direttiva include tra le predette fonti la biomassa, intesa esclusivamente come «la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani».
L'articolo 9-bis prevede, infine, nell'ambito delle misure urgenti di tutela ambientale, che gli accordi di programma in materia di rifiuti stipulati tra amministrazioni pubbliche, altri soggetti interessati e associazioni di categoria prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008, continuano ad avere efficacia, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, assicurando comunque il rispetto dei vincoli posti dalle norme comunitarie.
Per quanto attiene agli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, si segnala che, sulla base di un accordo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, con il Parlamento europeo, il 24 ottobre 2008 il Consiglio ha approvato una proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (COM(2007)51), intesa ad assicurare un livello adeguato di protezione ambientale con particolare riferimento al problema della criminalità ambientale. Il nuovo atto legislativo, tra l'altro, obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie affinché una serie di attività che violano la normativa comunitaria in materia di protezione ambientale, qualora siano poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, siano perseguibili penalmente, attraverso sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive. Tra tali attività illecite figurano, tra l'altro, la gestione dei rifiuti che provochi o possa provocare il decesso o
lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; l'immissione di materiali radioattivi o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nell'acqua; la spedizione illegale di rifiuti; l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; l'illecito e significativo deterioramento di un habitat protetto; il commercio o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo strato di ozono.
Per quanto riguarda infine le procedure di contenzioso in materia, segnala che il 3 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato un ricorso con cui deferisce formalmente l'Italia davanti alla Corte di giustizia sull'emergenza rifiuti in Campania, per non aver rispettato gli obblighi di cui alla direttiva 75/442/CEE e, più in particolare, per non aver creato nella regione Campania una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti. Il 10 aprile 2008 la Corte di giustizia ha emesso nei confronti dell'Italia una sentenza di inadempimento, per essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, recepita con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ex articolo 228 del Trattato istitutivo delle Comunità europee per non aver preso i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza C-135/05, con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per non corretta applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. In proposito, ricorda che, al fine di sanare, tra le altre, anche le due procedure di contenzioso appena descritte, è intervenuto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
In conclusione, auspica da parte della Commissione una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, anche in vista dell'esame presso l'Assemblea, previsto per la prossima settimana.
Jean Leonard TOUADI (PD), anticipando il dibattito che si terrà più diffusamente nella seduta prevista per domani, segnala che non è ancora risolta sul piano giuridico la questione della applicabilità delle misure previste dal decreto-legge in titolo a regioni diverse dalla Campania. Sottolinea altresì la necessità di chiarire l'equivoco per cui per i mezzi di informazione l'emergenza sarebbe conclusa mentre il decreto-legge dispone significative deroghe alle norme comunitarie per tutta la durata dell'emergenza. Al riguardo, segnala quale questione ulteriore quella della delicatezza di disporre deroghe in materia di appalti in un contesto regionale, quale quello campano, segnato dal fenomeno della criminalità organizzata.
Nicola FORMICHELLA (PdL), in merito alle perplessità segnalate dal collega Touadi, precisa che l'emergenza rifiuti è di tipo strutturale e potrà dirsi superata solo con la realizzazione dei termovalorizzatori. In generale, rileva che il provvedimento si prefigge di risolvere il problema delal gestione dei rifiuti in modo definitivo.
Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, sottolinea che la competenza della Commissione attiene i meri profili di compatibilità comunitaria e non anche le questioni di costituzionalità. Precisa, peraltro, che le modifiche apportate al testo sono finalizzate all'applicazione delle misure anche in altre regioni italiane e che il regime derogatorio è temporaneo, limitato al tempo dell'emergenza.
Enrico FARINONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
Pag. 156ATTI COMUNITARI
Mercoledì 26 novembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.
La seduta comincia alle 15.10.
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.
COM(2008)388.
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio.
COM(2008)390.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, illustra brevemente i provvedimenti in titolo, anche al fine di consentire il più ampi dibattito possibile, rilevando che la situazione economica generale, lo sviluppo del turismo e dei viaggi di affari e la liberalizzazione dei trasporti aerei nella Comunità europea sono all'origine della notevole crescita del trasporto aereo. Considerando poi che la frammentazione nell'organizzazione dei servizi di controllo del traffico aereo ha costituito un ostacolo all'efficienza del sistema aeronautico europeo, la gestione del traffico aereo,quindi, è stata negli anni passati ed è ancora una tematica prioritaria per la Commissione europea. Infatti la Commissione si è data il compito di esaminare il secondo pacchetto denominato «cielo unico europeo» costituito da un complesso di misure dirette non solo a riformare il sistema del traffico aereo, ma anche a migliorarlo seguendo un determinato programma. Esso si articola in una Comunicazione e in due proposte di regolamento, prende come punto di partenza la normativa esistente dal 2004 e si basa su quattro pilastri: l'aggiornamento delle disposizioni attualmente in vigore; il potenziamento della tecnologia; il miglioramento dei livelli di sicurezza; l'ampliamento della capacità degli aeroporti.
Sottolinea che la portata delle modifiche prospettate è tale che non sembra azzardato affermare che siamo in presenza di una vera e propria rivoluzione del settore. Infatti è un approccio trasversale e complessivo per assicurare ai cittadini europei voli più ecologici, sicuri e puntuali. La Commissione europea, adottando lo scorso 25 giugno tale secondo pacchetto legislativo, ha messo in atto la base per produrre una rivoluzionaria modifica coinvolgente più ambiti. Lo spazio aereo è un settore che, contrariamente alle apparenze, ha una capacità limitata, innanzitutto perché gli aerei devono seguire una rotta pre-programmata basata su una rete di rotte fisse, ma anche perché in Europa il traffico converge sulle stesse rotte che diventano sempre di più congestionate. Gli aerei hanno pertanto bisogno di un'assistenza sia in volo che in fase di avvicinamento da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Tale forma di assistenza richiede mezzi tecnici sempre più sofisticati e costosi che, per essere efficaci, devono essere compatibili e disponibili in tutta Europa.
Segnala che la Comunicazione ha il pregio di definire il quadro entro cui si inseriscono le modifiche normative previste nelle proposte di regolamento. La comunicazione motiva l'accelerazione che si intende imprimere al processo di riforma del settore sulla base della constatazione per cui, senza particolari, urgenti e specifici interventi tesi a migliorare le infrastrutture europee, la crescita che appare costante della domanda di trasporto aereo, presto raggiungerà un tal punto di saturazione che di sicura porterà negative conseguenza anche sotto il profilo della
sicurezza aerea. Considerata la crescita del traffico, i servizi di navigazione devono svolgersi in un quadro sempre più regolamentato dalle Autorità pubbliche, in materia soprattutto di sicurezza ed organizzazione dello spazio aereo. Prospetta, quindi, la necessità di un complessivo ridisegno delle rotte in termini tali da pervenire ad una loro semplificazione. La modifica risponde anche ad evidenti finalità ambientali: rotte meno tortuose comportano una riduzione dei consumi di carburante e, conseguentemente, il contenimento delle emissioni.
Infine la Commissione richiama l'attenzione su alcuni elementi da non sottovalutare: l'insufficienza delle strutture aeroportuali attuali, gli inevitabili ritardi causati da tale insufficienza, i costi eccessivi delle operazioni relative al controllo del traffico aereo e la frammentarietà dei sistemi di controllo attualmente operanti. La cooperazione tra questi servizi è indispensabile, ma non esiste in Europa un quadro specifico che coordini ed armonizzi tutte le regole. Infatti, l' EUROCONTROL, ovvero l'Organizzazione europea per il controllo della navigazione aerea istituita nel 1960 e comprendente 37 Stati, è un'organizzazione internazionale, ma non è nata in modo specifico per assolvere a questa funzione di coordinamento della regolamentazione europea. EUROCONTROL, nei quarantanove anni della sua esistenza, si è adoperata per migliorare il coordinamento tra i servizi di navigazione nazionali, non disponendo degli strumenti necessari per poter agire come un'effettiva riconosciuta autorità di regolamentazione della comunità europea. Dunque la Commissione per far fronte alle problematiche sopra elencate ha prospettato diversi interventi riconducibili ai seguenti obbiettivi: l'armonizzazione della normativa vigente in materia di sicurezza e il progresso nella gestione del traffico mediante l'utilizzo della tecnologia del progetto SESAR; la tempestiva e completa attuazione del programma volto a rafforzare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa. Nelle aspettative della Commissione europea il progetto SESAR, adeguatamente implementato, potrà assicurare standard più avanzati nello scambio di informazione in volo e con le strutture aeroportuali.
Sottolinea che un elemento significativo delle proposte contenute nel pacchetto «Cielo unico europeo II» è anche il rispetto per l'ambiente. Le iniziative previste consentiranno di tagliare i consumi di carburante, con un risparmio per le compagnie aeree fino a 16 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 e di 2-3 miliardi di euro l'anno in termini di costi. Infatti assume particolare importanza l'obiettivo di una gestione integrata della sicurezza, così come quello della riduzione dell'inquinamento. La prima delle due proposte di regolamento che accompagnano la relazione prevede che entro il 2012 vi siano blocchi funzionali di spazio aereo, ovvero campi operativi che superano i confini nazionali che assicurino una gestione più integrata dell'intero spazio aereo. Alla individuazione di tali blocchi si provvederà attraverso accordi tra gli Stati membri competenti. Il significato di tale proposta di regolamento si rileva in quanto incidendo direttamente sugli spazi aerei da utilizzare e coinvolgendo le competenze degli stati Membri e di conseguenza delle Autorità nazionali. A tal proposito l'EFIR (Single European Flight Information Region) comprenderà lo spazio aereo sotto la giurisdizione degli Stati Membri e quindi potrà includere anche lo spazio aereo di paesi terzi europei. Parallelamente, si prospetta la creazione di una rete europea di gestione del traffico aereo in modo da permettere un uso ottimale dello spazio aereo.
Rileva che in materia di sicurezza, la proposta di regolamento fissa a carico della Commissione l'obbligo di adottare norme di attuazione che recepiscono, in tutti i casi in cui ciò risulti necessario, le norme adottate da Eurocontrol (European safety regulatory requirements - ESARR). La proposta di regolamento si preoccupa anche del tema della tariffazione dei servizi di navigazione aerea, fissando in proposito regole di massima trasparenza e mantenendo un livello di sicurezza ottimale.
La Commissione prevede che ci sia un fornitore di servizi di traffico aereo che abbia titolo valido e certificato nella Comunità. Ne trarranno vantaggio non soltanto i passeggeri, ma anche gli spedizionieri e tutto il settore dell'aviazione militare e civile. La delegazione italiana ha raggiunto, in materia di determinazione delle tariffe, di introdurre un meccanismo di flessibilità nel caso si verificassero significative differenze dei dati reali di traffico rispetto alle previsioni. L'intero pacchetto «cielo unico europeo II» creerà nuovi posti di lavoro nel settore di appartenenza e nel frattempo i costruttori europei beneficeranno di una posizione di avanguardia nell'ambito delle tecnologie per la gestione del traffico aereo (i sistemi satellitari come Galileo, datalink ecc.) ricavandone maggiore competitività sui mercati mondiali.
Sottolinea l'importanza del pacchetto legislativo, confermata dal vicepresidente della Commissione, Antonio Tajani, responsabile dei trasporti, che ha sottolineato i vantaggi del pacchetto per i passeggeri, per l'economia europea e per l'ambiente, segnalando che il cielo europeo è ancora frammentato, per cui ogni volo è mediamente quarantanove chilometri più lungo del necessario. La proposta della Commissione vuole diminuire i tempi di attesa al decollo e all'atterraggio, così che i passeggeri avranno più possibilità di arrivare in orario. Allo stesso tempo, il pacchetto consentirà di volare in modo più sicuro e con una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente, mentre aumenterà la capacità degli aeroporti.
In conclusione, ribadisce che si tratta senza dubbio di una grande riforma del sistema di gestione del traffico aereo europeo che consentirà di affrontare nel miglior modo possibile le sfide di un mercato in continua espansione e che, da qui al 2020, coprirà un traffico pressoché raddoppiato.
Enrico FARINONE, vicepresidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Sull'attività del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE.