INTERROGAZIONI
Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.
La seduta comincia alle 9.15.
Pag. 1115-00471 Siragusa: Eventuali provvedimenti del Provveditore agli studi di Messina per prevenire fenomeni di bullismo e vandalismo nelle scuole.
Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto dalla stessa emerge che la portata della circolare è stata in qualche misura ridimensionata, grazie all'intervento del direttore regionale scolastico. Rileva inoltre che i fondi a disposizione delle scuole devono essere spesi sempre in modo efficace e non devono essere strumento per l'attuazione di interventi o provvedimenti volti esclusivamente a far sì che un determinato soggetto possa servirsene come indebito strumento di pubblicità personale.
5-00487 Zazzera: Riassetto degli orari di lezione, in particolare negli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimico.
Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto il problema sollevato dall'interrogazione resta aperto, in quanto sussiste una riduzione complessiva dell'orario degli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimico. Rileva altresì che ciò comporta «una mortificazione» della materia della chimica, che è fondamentale per lo sviluppo dell'economia moderna nelle sue varie applicazioni.
5-00527 Lorenzin: Chiarimenti relativi alla recita scolastica preparata presso la scuola elementare «Tittoni» di Bracciano (RM).
Valentina APREA, presidente, sottoscrive l'interrogazione in oggetto.
Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Valentina APREA (Pdl), presidente, replicando, si dichiara soddisfatta delle risposta ricevuta.
5-00534 Centemero: Sull'adozione di libri di testo scolastici ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
5-00559 Centemero: Armonizzazione della disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.
5-00560 Centemero: Chiarimenti sulla disciplina legislativa in materia di libri di testo scolastici.
Valentina APREA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.
Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Elena CENTEMERO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che non è stata fornita una risposta esauriente rispetto ai quesiti forniti e permangono quindi dubbi applicativi rispetto alla disciplina legislativa vigente in materia di libri scolastici.
5-00581 Giulietti: Chiarimenti sulle competenze attribuite all'Ente Roma Capitale.
Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Giuseppe GIULIETTI (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, in quanto la risposta dà indicazioni chiare e rigorose, ricordando che l'atto di
Pag. 112sindacato ispettivo mira ad evitare che venga attuata una soluzione ispirata a un federalismo di pura propaganda. Ricorda altresì che la norma di riferimento fondamentale per la tutela dei beni culturali è l'articolo 9 della Costituzione. Sottolinea, peraltro, che le competenze manageriali in materia di beni culturali devono essere specifiche del settore di riferimento; nella materia della tutela dei beni culturali devev essere individuato, in ogni caso, un punto di incontro tra le esigenze dello Stato e quelle degli enti locali, che auspica possa passare attraverso un articolato e serio confronto in Commissione con l'audizione di rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.
5-00502 Ghizzoni: Richiesta di chiarimenti sull'esercizio del libero confronto nelle scuole della provincia di Bologna.
Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Donata LENZI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, ricordando che è la Costituzione che legittima la libera manifestazione del pensiero e che un dibattito civile, ma ricco di dialettica tra le opposte posizioni, è importante anche nell'ambito della scuola. Auspica inoltre che vengano date nei prossimi mesi informazioni sugli esiti dell'ispezione avviata.
Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 9.50.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA.
La seduta comincia alle 14.15.
Sui lavori della Commissione.
Valentina APREA, presidente, si associa al dibattito svolto in Aula rispetto al grave incidente avvenuto nella scuola di Rivoli. Sottolinea, peraltro, che proprio in queste ultime ore purtroppo si è verificato un altro fatto grave a Milano riguardante un bambino di 5 anni. Aggiunge che chi ha la responsabilità politica di decidere è tenuto ad occuparsi di tali fatti. Formula quindi, anche a nome della Commissione, il proprio cordoglio per la morte del giovane studente Vito. Auspica, in conclusione, che vengano stanziati sempre più fondi per la sicurezza e che gli stessi vengano utilizzati in modo sempre più efficace dalle amministrazioni interessate.
Manuela GHIZZONI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal presidente, auspicando che si possa dare avvio alla discussione su una proposta di legge in materia di sicurezza scolastica, eventualmente anche coinvolgendo altre Commissioni, in modo da velocizzare i tempi di erogazione dei finanziamenti a favore degli edifici scolastici.
Valentina APREA, presidente, concorda con le valutazioni della collega Ghizzoni in merito alle necessità di velocizzare le procedure per l'erogazione dei fondi.
DL 154/2008 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1891 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Paola GOISIS (LNP), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 154 del 2008 reca disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni
Pag. 113contabili con le autonomie locali e si compone di 12 articoli. In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, nonché altre disposizioni in materia di sanità; l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome, effettuati presso strutture sanitarie; l'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'immediata applicazione del comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di esclusione del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dal diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore di lavoro; l'articolo 2 reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni; l'articolo 2-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione volta ad assegnare alle «nuove» comunità montane, istituite a seguito del processo di riordino disposto dall'articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008, i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane ora disciolte, al netto delle riduzioni operate dalla stessa legge finanziaria per il 2008 e dal decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera, mentre il successivo articolo 2-quater, anch'esso introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di enti locali.
Segnala in particolare, per quanto di competenza della Commissione cultura, che l'articolo 3 che è stato interamente sostituito dal Senato, modifica l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte relativa al dimensionamento della rete scolastica, aggiungendo tre commi. Per completezza ricorda che il comma 4 del citato articolo 64 inserisce tra le misure di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico - da realizzarsi attraverso regolamenti di delegificazione - la definizione di criteri, tempi e modalità per l'articolazione dell'azione di dimensionamento della rete scolastica, nonché, nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, la possibilità che lo Stato, le regioni e gli enti locali possano prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. Preliminare all'adozione dei regolamenti è l'adozione di un piano programmatico di interventi, che è stato presentato alle Camere in data 23 settembre 2008 e assegnato alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario in data 1 ottobre 2008. Sul piano è previsto anche il parere della Conferenza unificata. Allo stato, l'esame del piano programmatico da parte della Commissione è in corso. Il nuovo testo dell'articolo in esame dispone che per l'anno scolastico 2009/2010 le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano entro il 31 dicembre 2008 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome secondo i parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 233 del 1998 e che in ogni caso, per tale anno scolastico, il numero dei punti di erogazione del servizio scolastico non deve superare quello dell'anno precedente, secondo quanto previsto dal comma 4-quater. Aggiunge che per i due anni scolastici successivi, il dimensionamento della rete scolastica, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico, viene effettuato sulla base di un'intesa, promossa dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. Viene inoltre esplicitamente richiamata la lettera f-ter del comma 4 dell'articolo 64 citato, relativa alle azioni volte a ridurre il disagio degli utenti in caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici
dei piccoli comuni. Precisa che in tale sede devono, inoltre, essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico ed il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali, ai sensi del comma 4-quinquies.
Sottolinea quindi che alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull'attuazione della disciplina sopra descritta; in specie in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater, il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal comma 4-sexies. Con riferimento al comma 4-sexies, secondo periodo, ritiene sarebbe necessario chiarire se con l'espressione «obiettivi di finanza pubblica» si intenda far riferimento alle economie lorde di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008; come si raccordi il monitoraggio qui previsto con il monitoraggio effettuato dal comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto dal comma 7 del citato articolo 64; a chi facciano capo, inoltre, gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi; come si raccordi la sostanziale «clausola di salvaguardia» ivi prevista con la clausola di salvaguardia prevista dal comma 8 del medesimo articolo 64. In ordine alla programmazione della rete scolastica, ricorda che l'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, affida tale compito alle regioni, sulla base di piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. Allo Stato, ai sensi del precedente articolo 137, restano i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata. In seguito, il decreto della Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, esplicitamente richiamato dal comma 4-quater - premesso che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge n. 59 del 2007 - consente il riconoscimento di questa, comprensiva del profilo amministrativo, organizzativo, didattico, nonché del profilo di ricerca e progettazione educativa, alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. Precisa che in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 citato stabilisce che, per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti devono avere, di norma, una popolazione scolastica compresa fra 500 e 900 unità; mentre il successivo comma 4 individua gli elementi in base ai quali individuare la dimensione ottimale nel range fissato. Alcune deroghe sono consentite dal comma 3, ai sensi del quale nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media - ora scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado - o per gli istituti di istruzione secondaria superiore - ora istruzione secondaria di II grado - che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. Rileva che l'indice massimo, invece, può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione superiore che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di elevato valore artistico o tecnologico. Ulteriori deroghe sono previste dal comma 7 per le province caratterizzate da territorio montano per almeno un terzo, viabilità disagevole ed insediamenti abitativi rarefatti, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale.
Disposizioni specifiche sono dettate, inoltre, per gli istituti con lingua di insegnamento slovena, sulla base di quanto stabilito dal comma 9.
Evidenzia quindi che al fine di agevolare il conseguimento dell'autonomia, i commi 5 e 6 prevedono, per le scuole che non raggiungono gli indici di riferimento, l'unificazione orizzontale con scuole dello stesso grado ubicate nel medesimo ambito territoriale, ovvero l'unificazione verticale in istituti comprensivi. Rispetto al panorama normativo descritto, il Piano programmatico all'esame delle Camere evidenzia che, attualmente, sulle oltre 10.760 istituzioni scolastiche autonome, circa 700 hanno meno di 300 alunni, quindi si collocano al di sotto della fascia in deroga. Rileva quindi che nell'ambito della fascia in deroga vi sono, poi, 850 istituzioni scolastiche che non hanno titolo alla deroga medesima. Si cita, inoltre, il caso di 1050 istituti comprensivi compresi nella fascia minima, non tutti, però, dislocati nei territori montani o nelle piccole isole. Sottolinea che, complessivamente, si stima che una percentuale di istituzioni scolastiche compresa fra il minimo certo del 15 per cento e il massimo probabile del 20 per cento non sia legittimata a funzionare come istituzione autonoma. Per completezza ricorda che il testo originario dell'articolo 3 in commento prescriveva alle regioni ed agli enti locali competenti il completamento dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche entro il 30 novembre di ogni anno, compreso il 30 novembre dell'anno in corso per l'anno scolastico 2009-2010. Ricorda che, in caso di inadempienza, si disponeva l'attivazione del potere di diffida, spettante al Presidente del Consiglio, ad adottare gli atti necessari entro 15 giorni dalla scadenza del termine del 30 novembre. Ove anche quest'ultimo termine fosse decorso inutilmente, era prevista la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario ad acta, con addebito alle regioni e agli enti locali delle eventuali, relative spese. Per tale ultimo profilo veniva richiamata la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003. La relazione governativa al disegno di legge di conversione, di cui all'atto parlamentare Senato n. 1083, motivava l'adozione di tali disposizioni con la finalità di accelerare le procedure per la definizione dei piani di dimensionamento funzionali al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione previsti dall'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. Ricorda, peraltro che l'articolo 3 in esame è stato oggetto di dibattito in Commissione VII nel corso dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36) e che sul tema del dimensionamento scolastico la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore relativa al piano in questione, presentata nella seduta del 18 novembre 2008, rileva che «i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 e le disposizioni per l'istituzione, la soppressione o l'aggregazione delle scuole, previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 risultano tuttora vigenti» e pone come specifica condizione che «si dia attuazione al parere della Conferenza unificata Stato regioni e autonomie locali, espresso nella riunione del 13 novembre 2008».
Aggiunge quindi che l'articolo 4 interviene in materia di permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali; l'articolo 5 introduce contributi a favore del Comune di Roma e del Comune di Catania; l'articolo 5-bis reca interventi a favore dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; l'articolo 6 indica le modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal decreto legge. Alla luce delle considerazioni espresse, propone di esprimere parere favorevole con condizioni (vedi allegato 7).
Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che il relatore ha svolto una relazione ampia e dettagliata e che la proposta di parere contiene condizioni molto significative
Pag. 116che mirano a migliorare il testo. Auspica pertanto una sollecita approvazione della proposta di parere presentata, sulla quale preannuncia il voto favorevole.
Manuela GHIZZONI (PD) apprezza che la relatrice abbia inserito nella relazione il riferimento al vecchio testo dell'articolo 3. Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere, in quanto l'articolo 3 è stato modificato nel senso auspicato. Rileva peraltro che per l'ennesima volta argomenti di competenza della Commissione VII sono trattati in provvedimenti esaminati da altre Commissioni. Stigmatizza, in particolare, l'uso di decreti-legge per disciplinare le materie più disparate. Sul dimensionamento, ricorda poi che la normativa in vigore consente delle deroghe molto ampie anche con riferimento ai parametri sociali e urbani. Auspica quindi che la materia sia trattata dalle regioni, con riferimento alle singole specifiche realtà. Considera in ogni caso molto favorevolmente le condizioni contenute nella proposta di parere presentata. Auspica, per il futuro, che tutti i provvedimenti riguardanti il settore della scuola rechino sempre adeguata copertura finanziaria, al fine di evitare che vengano successivamente distratte risorse destinate al settore, per fare fronte ad esigenze sopravvenute.
Fabio GARAGNANI (PdL), preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere in esame, ritiene che sarebbe stato più opportuno mantenere il testo originario dell'articolo 3, in quanto recante una disciplina che avrebbe consentito un maggiore controllo delle spese per le scuole. Ritiene infatti che un'impostazione centralista avrebbe consentito di controllare meglio le spese per le scuole. Auspica quindi che gli enti locali siano responsabili nel contenere le spese per l'istruzione; non occorre infatti cedere troppo alla pressione degli enti locali.
Elena MACCANTI (LNP) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere presentata, mostrando apprezzamento per il fatto che è stato sostituito l'articolo 3. Richiama peraltro l'importanza del senso di responsabilità che deve ispirare la condotta di tutte le regioni, senza eccezione alcuna.
Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere, stigmatizzando peraltro l'uso di decreti-legge per le materie più disparate. Auspica, quindi, che vi sia una responsabilizzazione sempre maggiore delle regioni, senza peraltro creare ingiustificate discriminazioni tra una realtà e un'altra.
Valentina APREA, presidente, auspica che non ci siano più rinvii sulla questione del dimensionamento e che si intervenga sul tema una volta per tutte.
Paola GOISIS (LNP), relatore, ritiene che la modifica dell'articolo 3 sia un segnale della maturità del Governo e della maggioranza che lo sostiene, capace di cambiare rotta quando è necessario. Auspica peraltro una maggiore responsabilizzazione del Governo e delle regioni sempre crescente in materia di spese scolastiche.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.
DL 172/08 Misure per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
(C. 1875 Governo).
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Stefano CALDORO (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge in esame è volto - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - a garantire la definizione di
Pag. 117misure specifiche per la soluzione dell'emergenza nella regione Campania, mediante l'individuazione, tra l'altro, di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti. Sottolinea che l'articolo 1 prevede ai commi 1 e 2 disposizioni volte - come chiarito nella relazione illustrativa - ad evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. A tal fine si autorizzano, fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, di un massimo di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività, al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). È inoltre prevista l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento, per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti (pubblici o privati) autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro, sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sul Fondo di cui all'articolo 17 del DL n. 90/2008. Il comma 3 dell'articolo 1, infine, demanda a successive ordinanze di protezione civile la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Segnala che l'articolo 2 - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati, attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento. Il successivo articolo 3, attraverso l'inserimento del comma aggiuntivo 1-bis all'articolo 142 del Teso unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dispone la rimozione - con decreto del Ministro dell'interno - del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Viene precisato che tale fattispecie può verificarsi unicamente nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di inosservanza, da parte dei citati enti locali, delle disposizioni recate dagli articoli 197 e 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi rispettivamente alle competenze delle province e dei comuni in materia di gestione di rifiuti. L'articolo 4 detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio, mentre l'articolo 5 autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate, come indica la relazione tecnica, in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania del 26 febbraio 2008, n. 92. precisa che con il comma 3 dell'articolo in commento vengono ampliate le competenze delle Forze armate, attraverso una novella all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, affidandogli, oltre alle attività di vigilanza e protezione, anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di assicurare, come sottolinea la relazione al decreto, il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate. Sottolinea quindi
che l'articolo 6 introduce una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto codice ambientale, tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene.
Precisa quindi che l'articolo 7, che riguarda più direttamente le competenze della VII Commissione, prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. A tal fine può essere promossa una campagna informativa e di comunicazione, che dia rilievo anche al nuovo sistema sanzionatorio, attraverso adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica, ai sensi del comma 1; nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia, la concessionaria del servizio pubblico può garantire un adeguato spazio di approfondimento sulla raccolta differenziata dei rifiuti, secondo quanto disposto dal comma 2. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede alla definizione di tali campagne informative anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse necessarie dovranno, infatti, derivare dagli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, ai sensi del comma 3. Ricorda, a tal proposito, che una serie di iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti sono state previste anche dall'articolo 2 del decreto-legge n. 263 del 2006 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 90 del 2008. Viene, infine, previsto che il Ministro dello sviluppo economico - senza oneri a carico della finanza pubblica ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - adegui il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alle finalità perseguite dall'articolo in esame. Dovranno, pertanto, essere previsti, all'interno delle reti radiofoniche, televisive, analogiche, digitali, satellitari, nonché anche mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con particolare riguardo a quelli realizzati presso il centro di produzione RAI di Napoli, in base al comma 4 dell'articolo in commento. Ricorda in proposito che ai sensi dell'articolo 45 del Testo unico della radiotelevisione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto di principi definiti dall'articolo 7 del medesimo testo, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio-di durata triennale - stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizi regionali o, per le province autonome, provinciali, indicanti diritti ed obblighi della concessionaria. Con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007 è stato approvato il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2007-2009.
Con riguardo al contenuto dell'articolo 7 del decreto-legge in esame, ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 33, relativo ai comunicati di organi pubblici, del medesimo testo unico, il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere alle emittenti o alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Aggiunge inoltre che l'articolo 42 del citato testo unico impegna il Ministero - ora da intendersi Ministero
dello sviluppo economico - e la Rai all'adeguamento del contratto di servizio alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza. Ricorda che merita infine di essere segnalato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del vigente contratto di servizio, approvato con il citato decreto ministeriale 6 aprile 2007, tra le tipologie di programmi da diffondere prioritariamente in tutte le fasce orarie figurano - tra l'altro - l'informazione e la comunicazione sociale, attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civili. Aggiunge che l'articolo 8 prevede il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l'emergenza rifiuti in Campania, attraverso l'assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009. È inoltre autorizzato l'acquisto dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile. Il successivo articolo 9 novella l'articolo 2, comma 137, della legge finanziaria 2008, relativo alla procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili; l'articolo 10 è volto ad interpretare il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 in quanto, come sottolinea la relazione al decreto in esame, esistono alcune prestazioni di rilievo nell'ambito della gestione dello smaltimento dei rifiuti che non trovano esplicita possibilità di copertura finanziaria da parte della gestione commissariale. Rileva pertanto che sono da considerarsi «creditori» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra. L'articolo 11, infine, reca le norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.
La seduta termina alle 15.