CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2008
71.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che giovedì 2 ottobre sono stati assegnati il disegno di legge n. 1713 (Legge finanziaria 2009) ed il disegno di legge n. 1714 (Bilancio dello Stato per il 2009 e Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti,

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vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Avverte, inoltre, che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il disegno di legge n. 1713, legge finanziaria 2009, ed il disegno di legge n. 1714, Bilancio dello Stato per il 2009 e Bilancio triennale 2009-2011. L'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà gli stati di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla V Commissione. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in V Commissione. Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, rappresenta che, analogamente al bilancio per il 2008, anche il bilancio per il 2009 presenta una struttura articolata per missioni e programmi. È altresì intervenuto il disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Per effetto di tale disposizione, a differenza di quanto si è verificato finora, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (R) sotto la denominazione dei capitoli interessati. Le previsioni in ordine alla rimodulabilità degli stanziamenti all'interno del disegno di legge di bilancio comportano inevitabili conseguenze

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per quanto concerne l'individuazione dei limiti di emendabilità degli stanziamenti di spesa. In particolare, devono ritenersi ammissibili: a) gli emendamenti che rechino variazioni in aumento, a condizione che siano riferite ad unità previsionali di base all'interno delle quali sono presenti capitoli che possono essere oggetto di rimodulazione ai sensi del citato articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tali emendamenti dovranno in ogni caso essere compensati attraverso una riduzione di pari importo di altre unità previsionali di base incluse in programmi relativi alla medesima missione, all'interno della quale sono presenti capitoli suscettibili di rimodulazione. Resta fermo che emendamenti che comportino rimodulazioni tra unità previsionali di base appartenenti a missioni diverse devono ritenersi ammissibili soltanto qualora incidano esclusivamente su spese di carattere discrezionale per la parte non vincolata (come desumibile dalle schede di analisi incluse nelle tabelle di ciascuno stato di previsioni della spesa); b) gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione riferite alle unità previsionali di base di cui al punto 1, a condizione che la diminuzione proposta non ecceda l'importo corrispondente, per ciascuna unità previsionale di base oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili. Occorre inoltre tener presente che, in conformità con le limitazioni previste dal comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel caso di emendamenti che propongano la riduzione dello stanziamento di unità previsionali di base per interventi e il contestuale aumento dello stanziamento di unità previsionali di base per funzionamento, la riduzione non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento relativo a interventi. Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, essi sono soggetti alle specifiche regole di ammissibilità di cui al comma 5 dell'articolo 121 del regolamento, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari. Il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria è definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2009, in via sperimentale, il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto che essa rechi soltanto disposizioni riconducibili al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Il disegno di legge trasmesso dal Governo risulta conforme a tali previsioni. Come evidenziato nel parere espresso dalla V Commissione nella seduta del 2 ottobre 2008 ai fini della dello stralcio delle disposizioni estranee, di cui all'articolo 120, comma 3, del regolamento, «la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovviamente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112». Devono ritenersi pertanto inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria: a) gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative; b) gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari (o i cui effetti finanziari risultino trascurabili rispetto alla portata dell'emendamento); c) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa, anche se finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; d) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata che abbiano carattere localistico o microsettoriale. Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge

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finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria e la successiva Nota di aggiornamento. Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la V Commissione. Per questi motivi, sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità, segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità. Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 16 ottobre 2008, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti verrà fissato dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il parere di competenza sui disegni di legge n. 1713 e n. 1714 (con le relative tabelle n. 2 e n. 4), recanti rispettivamente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) e bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. Il primo dei provvedimenti in esame (legge finanziaria per il 2009) presenta significative novità rispetto al passato, sia quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica. Quanto al primo aspetto, la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, posto che esso si articola in soli tre articoli, riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria, che si limitano a: fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario); disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote o comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il quantum della prestazione; definire l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del

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trattamento economico del pubblico impiego, nonché l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali; stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate. Tale limitazione del contenuto del disegno di legge finanziaria è coerente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale, operando una deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale in materia di contenuto della legge finanziaria (articolo 11 della legge n. 468 del 1978), ha disposto che in via sperimentale la legge finanziaria per l'anno 2009 possa contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporta, come accennato, effetti correttivi in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul prodotto interno lordo rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, che pur rivedendo lievemente al rialzo le stime del saldo - in ragione del deterioramento della congiuntura economica internazionale e dell'aumento della spesa per interessi derivante dalle turbolenze nei mercati finanziari - ha confermato l'obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011. Per quanto concerne l'entità della manovra, il disegno di legge reca nuove o maggiori spese correnti per un ammontare pari ad oltre 5,45 miliardi di euro per il 2009, 5,23 miliardi per il 2010 e il 2011, cui si aggiungono minori entrate pari a 507 milioni di euro per il 2009, 314 per il 2010 e 181 per il 2011. Tali oneri sono più che compensati da una riduzione delle spese correnti pari a circa 6,9 miliardi di euro per il 2009, 7,11 miliardi per il 2010 e 7,3 miliardi per il 2011, cui si aggiungono 91 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni per il 2010 di maggiori entrate. Il disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 è impostato secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio 2008. Esso presenta tuttavia rilevanti novità rispetto allo scorso anno, sia in ordine all'arco temporale di riferimento, sia in termini di contenuti e portata decisionale del documento. Sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ha infatti inciso in maniera sostanziale la disciplina introdotta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale, ai fini del rispetto degli impegni di medio periodo assunti con l'Unione europea nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011. Il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale, al fine di conferire alle amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria competenza. Gli effetti del decreto-legge, approvato prima della presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011. La normativa recata dall'articolo 60 del citato decreto-legge n. 112 ha peraltro introdotto alcuni criteri specifici per quanto concerne la determinazione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato da iscrivere a legislazione vigente per il 2009. In particolare, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nell'anno 2011, i commi 1 e 2 dell'articolo 60 hanno disposto una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri, secondo gli importi indicati nell'elenco

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n. 1 allegato al decreto-legge. Oggetto di riduzione sono state anche le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa. Dalla riduzione operata sono escluse le spese relative a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; fondo ordinario delle università; le risorse destinate alla ricerca; le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; le risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. Si tratta, in sostanza, delle spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, nonché di altre specifiche spese ritenute «indisponibili». Con riferimento all'anno 2009, il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari ad oltre 8 miliardi di euro, di cui la parte preponderante, più di 6 miliardi, è costituita da riduzioni apportate a spese predeterminate per legge. Negli anni successivi, la riduzione delle risorse a legislazione vigente del bilancio dello Stato raggiunge l'entità di 9 miliardi nel 2010, di cui 6,7 miliardi relativi a spese predeterminate per legge, e aumenta fino a oltre 15 miliardi di euro per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo. Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, si segnalano, in particolare, gli stati di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla Tabella n. 2 e n. 4 del disegno di legge di bilancio. La classificazione delle risorse pubbliche si articola su due principali livelli di aggregazione: Missioni e Programmi, questi ultimi frazionati in Macroaggregati o «unità di voto» (corrispondenti, per la spesa corrente, alle seguenti voci: Funzionamento, Interventi, Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi, Oneri del debito pubblico e Oneri comuni; per la spesa in conto capitale: Investimenti, Altre spese in conto capitale e oneri comuni; per il Rimborso di prestiti: rimborso del debito pubblico), i quali evidenziano le risorse attribuite e gestite dai Centri di responsabilità. L'analisi si esplica sulle componenti del quadro contabile generale delle previsioni 2009 e quindi sugli aspetti specificamente relativi alla competenza e ai residui di cassa. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le due principali Missioni riguardanti il settore della sanità sono: Ricerca e innovazione (17) e Tutela della salute (20). Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi: ricerca per il settore della sanità pubblica e per il settore zooprofilattico (17.20); prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (20.1); prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria (20.2); programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3); regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4); vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5); I macroaggregati (unità previsionali di base) previsti nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali risultano essere suddivisi per spesa corrente (funzionamento, interventi, oneri comuni) e per conto capitale (investimenti). Nello stato di previsione del Ministero sono presenti cinque Centri di responsabilità (Gabinetti e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; politiche sociali, del lavoro e dell'occupazione; qualità, innovazione e prevenzione; sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e delle professioni sanitarie; servizi e affari generali). Le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'esercizio finanziario 2009 risultano complessivamente pari a 81.540.953.999 euro (di cui 80.047.321.215 per spese correnti e 1.493.632.784 per spese in conto capitale). Le spese correnti pari a 80.047.321.215 euro sono in massima parte assorbite dalla unità previsionale di base «interventi» per una somma

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di 78.085.941 euro. Nella ripartizione per divisioni ministeriali dello stato di previsione del Ministero, le risorse dedicate al comparto sanità sono pari a 1.371 milioni di euro e quelle dedicate alla protezione sociale ammontano a 74.934 milioni di euro. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, gli interventi per la solidarietà sociale riguardano la seguente principale Missione: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24), attuata attraverso i seguenti specifici Programmi: promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno (24.10); associazionismo, volontariato e formazioni sociali (24.2); programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale (24.9). Nell'ambito della spesa sociale riguardante i settori delle politiche sociali e della famiglia, si fornisce una breve illustrazione delle risorse dedicate a tali ambiti, stanziate in Tabella C. Per quanto riguarda le politiche di assistenza, il principale strumento per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali è il Fondo nazionale per le politiche sociali, le cui risorse sono ripartite annualmente con decreto ministeriale tra il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, l'INPS, le regioni, le province autonome e i comuni. Le risorse stanziate per il Fondo nazionale per le politiche sociali dalla legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) erano pari a 1.635.141.000; quelle previste dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), erano pari ad euro 1.582.815.000 per il 2008, mentre per il 2009, ad euro 1.291.697.000. Da ultimo il disegno di legge finanziaria in esame reca per il 2009 un importo pari ad euro 1.311.605. Per quanto concerne le risorse dedicate alla famiglia, il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche della famiglia, finalizzato alla realizzazione e promozione di interventi per la tutela della famiglia. Per il 2007, la legge finanziaria 2007 recava un importo pari ad euro 220.000.000; la legge finanziaria 2008 prevedeva in Tabella C euro 276.462.000 per il 2008 ed euro 276.418.000 per il 2009. Da ultimo il disegno di legge finanziaria in esame reca per il 2009 un importo in Tabella C pari ad euro 186.571.000. La norma in esame riconosce a regime, e non più in via di proroga annuale, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, in merito all'articolato del disegno di legge finanziaria in esame si segnala, in particolare, il comma 6 dell'articolo 2, il quale stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2005), si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 ed ai periodi di imposta successivi. Il richiamato comma 335 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 aveva riconosciuto, solo per il periodo d'imposta 2005, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi. La norma recata dal comma 335 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 era stata poi prorogata per i rispettivi periodi di imposta dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa del gettito di cassa per 35,5 milioni di euro nel 2009, per 20,5 milioni nel 2010 e per 20,5 milioni nel 2011. Il comma 10 dell'articolo 2 dispone l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore

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degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) prevede che, in sede di prima applicazione, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. Il beneficio fiscale riguardava, nel testo iniziale, gli atti effettuati entro il 31 dicembre 2003. Tale termine è stato oggetto di numerose proroghe che hanno esteso il beneficio fino a tutto il 30 giugno 2008. Per quanto riguarda l'anno 2008, in particolare, si segnala che inizialmente il termine era stato prorogato al 31 dicembre 2008 dal decreto-legge n. 248 del 2007 e, successivamente, è stato anticipato al 30 giugno 2008 dal decreto-legge n. 93 del 2008, al fine di utilizzare il gettito per la copertura degli oneri recati dal medesimo decreto n. 93. La norma, pertanto, tecnicamente non introduce una proroga dell'agevolazione in quanto gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 31 dicembre 2008 non hanno fruito del regime di esenzione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.