CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 luglio 2008
41.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00234 Bernardini e Mecacci: Necessità di adeguare l'ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione degli On. Bernardini e Mecacci segnalo che l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha comunicato che è «in avanzato stato di elaborazione un disegno di legge recante dettagliate norme di adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte Penale internazionale, con specifico riferimento ai profili concernenti l'assistenza giudiziaria.

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ALLEGATO 2

5-00235 Lupi: Su una eventuale ispezione nei riguardi degli organi della procura della Repubblica di Padova in merito alla divulgazione di notizie coperte da segreto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'On. Lupi, si fa presente che per i fatti dedotti nell'atto di sindacato ispettivo sono state richieste notizie al competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.
Dalle informazioni acquisite è emerso che il Procuratore della Repubblica di Padova, sin dal 7 luglio 2008, ha disposto l'apertura di un procedimento penale contro ignoti, ipotizzando l'illecito penale di cui all'articolo 326 codice penale ad opera di uno o più soggetti appartenenti agli organi inquirenti, in ragione del contenuto e della natura segreta dei fatti divulgati a mezzo stampa sul quotidiano il Manifesto del 6 luglio 2008, relativi a notizie sul procedimento penale iscritto nei confronti di Graziano Debellino.
Il Capo dell'Ufficio requirente ha, altresì, precisato che provvederà a comunicare la conclusione di detto procedimento in caso di esito favorevole delle indagini, con l'individuazione degli eventuali responsabili.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'attuale pendenza di un procedimento penale sui fatti lamentati dall'interrogante, allo stato non possono essere ravvisati margini per promuovere alcuna iniziativa di carattere ispettivo o disciplinare nei confronti dei magistrati. Solo all'esito del procedimento, valutate le risultanze dello stesso, il Ministro della Giustizia potrà vagliare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di ogni eventuale iniziativa di sua competenza.

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ALLEGATO 3

5-00130 Motta: Funzionalità degli uffici giudiziari di Parma in relazione allo svolgimento del «processo Parmalat».

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'interrogazione dell'On. Motta rilevando che le attuali condizioni operative del Tribunale di Parma derivano dal carattere eccezionale della vicenda dalla quale scaturiscono i processi penali riguardanti il fallimento Parmalat.
I problemi che ci troviamo a fronteggiare derivano essenzialmente dal divario tra la mole, l'importanza e la difficoltà dei processi da un lato, e la consistenza della struttura giudiziaria chiamata a giudicare sui diversi aspetti processuali connessi agli esiti del fallimento.
È stato osservato, anche in passato, che il Tribunale di Parma aveva sempre adempiuto senza troppe difficoltà ai suoi compiti ordinari, con una dotazione di mezzi e di personale concepita per una provincia benestante e sostanzialmente quieta, nei limiti in cui un simile giudizio può applicarsi alle moderne realtà urbane.
I processi Parmalat hanno, per più ragioni, modificato profondamente questa realtà. Si è determinato, infatti, dapprima un nutrito contenzioso civile relativo alle revocatorie fallimentari ed alle azioni di responsabilità, dal quale è poi derivata l'incompatibilità dei giudici civili a conoscere delle stesse vicende in sede penale. L'ufficio GIP/GUIP è stato, inoltre, impegnato nella difficile celebrazione delle udienze preliminari, con decine di migliaia di persone offese e parti civile costituite. Si sono, infine, dovuti costituire più collegi giudicanti per ciascuno dei tre principali settori nei quali è stata canalizzata l'indagine penale. Tale contingenza ha creato comprensibili difficoltà all'ufficio giudiziario. Né si è presa in considerazione l'ipotesi di ridisegnare totalmente la pianta organica del Tribunale a misura del processo Parmalat in quanto, alla conclusione dei processi, vi sarebbero state risorse sottoutilizzate, comunque difficili da ridistribuire in altro contesto.
Il competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero, prontamente investito della problematica riguardante la situazione del personale di magistratura del Tribunale di Parma, ha comunicato che l'organico di detto Ufficio è tabellarmente costituito, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da un Presidente di Sezione e da 22 giudici togati, due dei quali con funzioni di giudice del lavoro.
Allo stato, risulta vacante solo uno dei 22 posti di giudice. Tale vacanza, non ancora pubblicata dal C.S.M., è da ascriversi in particolare al trasferimento (ancora in corso di perfezionamento) del dott. Stefano Brusati dal Tribunale in questione alla Corte di Appello di Bologna.
Giova segnalare, inoltre, che proprio per sopperire alle difficoltà organizzative segnalate dall'interrogante, alle unità componenti l'organico come sopra delineato sono state aggiunte quattro ulteriori unità togate in applicazione extradistrettuale presso l'Ufficio parmense. Qui risultano, infatti, destinati i giudici dottori Paolo Luppi, Arianna Busato e Simona Caterbi (applicati, rispettivamente, dai Tribunali di Sanremo, Saluzzo e Rovereto a decorrere dal 3 marzo 2008 e sino al 3 marzo 2009), nonché il dott. Modestino Villani, applicato

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dal Tribunale di Napoli a far tempo dal 7 gennaio 2008 e sino al 6 gennaio 2009.
Per quanto concerne il personale amministrativo, la pianta organica del Tribunale di Parma prevede 80 posti e ne sono scoperti 13.
Sono presenti 79 unità tenuto conto di 4 dipendenti a tempo determinato, ex L.S.U., un centralinista non vedente e 7 dipendenti dei ruoli in soprannumero (3 operatori giudiziari B2 e 4 operatori giudiziari B1).
Quanto ai posti vacanti delle figure apicali dell'area C, mancano i 2 direttori di cancelleria C3 previsti in dotazione e 3 cancellieri C2 su 9 in organico. In funzione della riqualificazione del personale, conformemente al nuovo ordinamento della riqualificazione del personale, conformemente al nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000, è stato aumentato l'organico delle posizioni apicali dell'area C ed è stato introdotto l'organico di operatore giudiziario B3 con assegnazione di 2 posti nel Tribunale di Parma.
È da rilevare, peraltro, che le perduranti limitazioni all'assunzione di personale disposte con le leggi finanziarie che si sono succedute nel tempo consentono di coprire i posti vacanti in misura ridotta.
In tale contesto si collocano le autorizzazioni ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 anche per coprire i posti vacanti di cancelliere C1. Il 18 aprile scorso hanno assunto possesso 4 unità, per coprire altrettanti posti di cancelliere C1.
Si segnala, al riguardo, che conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 128, della legge finanziaria 2008, è stato attivato il comando per 7 dipendenti di altre amministrazioni per coprire temporaneamente altrettanti posti vacanti.
Si tratta di due dipendenti di posizione economica C2 per compensare 2 delle 3 vacanze di cancelliere C2 su 9 posti in dotazione, di un dipendente della posizione economica C1 per la copertura temporanea dell'unico posto vacante su 19 previsti, due della posizione economica B3 per coprire entrambe le vacanze di cancelliere B3, su un organico di 13 posti e di due dipendenti di posizione economica B1 a fronte di due posti vacanti di ausiliario B1.
Questi sono gli interventi che il Ministero della Giustizia ha posto in essere per affrontare in modo adeguato la situazione di disagio in cui si sono venuti a trovare gli uffici giudiziari parmensi in conseguenza del crac Parmalat. Resta inteso, ovviamente, che le condizioni operative di detto Tribunale sono, comunque, all'attenzione del Ministro della Giustizia e delle competenti articolazioni ministeriali, in modo tale da poter contribuire alla soluzione di eventuali ed ulteriori aspetti problematici.

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ALLEGATO 4

5-00147 Molteni: Carenze di organico del Tribunale di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione degli On. Molteni e Rivolta si fa presente che l'organico del Tribunale di Como è tabellarmente costituito, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da due Presidenti di Sezione e da 26 giudici togati, uno dei quali con funzioni di giudice del lavoro.
Allo stato, risulta vacante solo uno dei 26 posti di giudice.
Deve precisarsi, sul punto, che la situazione come sopra delineata tiene conto tanto del disposto trasferimento al Tribunale di Como dei dottori Andrea Canepa, Laura De Rentiis e Caterina Dosualdo, quanto del trasferimento della dott.ssa Paola Maria Braggion dal Tribunale di Como al Tribunale di Milano.
Va, peraltro, fatto presente che il progetto organizzativo redatto dal Capo dell'Ufficio comasco nell'anno 2006 relativo al biennio 2006/2007, prorogato al 31 dicembre 2007, illustra una situazione operativa del Tribunale complessivamente priva di specifiche criticità. In tale documento si rileva, tra l'altro, che i carichi di lavoro e i flussi, «testimoniano della grande mole di impegno» richiesto al Tribunale di Como, al centro di un'area di vivace economia, densamente popolata e crocevia di scambi internazionali. Tale impegno - ha osservato il Presidente del Tribunale - è stato assolto con apprezzabili risultati, come dimostra la sostanziale diminuzione delle pendenze in diversi settori dell'attività giurisdizionale.
Passando ad esaminare l'organico della magistratura onoraria, si fa presente presso l'ufficio giudiziario menzionato risultano attualmente in servizio 9 unità di giudici onorari di tribunale.
In base alla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 luglio 2007, che ha modificato quella precedente del 26 maggio 2003, «i giudici onorari di Tribunale sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio». Detta circolare prevede, in ogni caso, che il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non possa «essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio, da motivare espressamente, consiglino di elevare tale numero». Tanto premesso, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ha chiarito che, proprio in base a tale ultima disposizione, per la magistratura onoraria non esiste una vera e propria pianta organica predeterminata e, di conseguenza, non è applicabile a tale settore la rilevazione di posti vacanti. Si segnala, in ogni caso, che la nomina dei giudici onorari di tribunale deve sempre avvenire su proposta - e quindi su impulso - del Consiglio Giudiziario territorialmente competente.
Rispondendo, infine, ai quesiti specifici formulati dagli interroganti deve evidenziarsi che l'ipotesi di incrementare l'organico del personale di magistratura del Tribunale di Como e, quindi, le esigenze operative dello stesso Ufficio giudiziario, sono state oggetto di positiva valutazione in occasione del secondo intervento di ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge 48/2001, realizzato con decreto ministeriale 7 aprile

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2005. In tale circostanza, infatti, è stato disposto l'ampliamento della pianta organica di detto Tribunale in ragione di un posto di giudice, che si è aggiunto, quindi, alle 25 unità già previste.
L'ufficio in questione non è stato, invece, interessato da ulteriori aumenti in occasione dei due successivi interventi realizzati con decreti ministeriali del 17 settembre 2007 ed 8 aprile 2008, con cui sono state distribuite le 116 unità residue.
Le determinazioni assunte in tali occasioni dal Ministro della Giustizia sono state, peraltro, condivise dal Consiglio Superiore della Magistratura che, al riguardo, con il parere reso in data 6 luglio 2006 e confermato con successiva delibera in data 28 giugno 2007, non ha sollevato obiezioni al mancato incremento della dotazione organica dell'ufficio in questione.
Va evidenziato, in proposito, che per effetto della legge finanziaria del 2008 il ruolo organico della magistratura è stato ulteriormente ampliato di 42 unità, da ripartire tra gli uffici giudiziari.
In tale contesto, il Ministro della Giustizia terrà nella dovuta considerazione le esigenze rappresentate dagli interroganti, relative al Tribunale di Como, nell'ambito delle necessarie valutazioni comparative coinvolgenti la situazione degli uffici giudiziari di tutto il Paese.

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ALLEGATO 5

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Nuovo testo C. 1406, approvato del Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge n. 1406 come modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
richiamato il parere espresso dalla Commissione Giustizia il 16 luglio 2008 sulla proposta di legge n. 1406 nel testo approvato dal Senato
rilevato che:
la Commissione affari costituzionali ha accolto l'osservazione relativa all'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, la previsione di criteri soggettivi ai quali si dovrebbero attenere i Presidenti dei due rami del Parlamento nel nominare i componenti della Commissione antimafia con una dichiarazione nei confronti dei medesimi avente ad oggetto proprio la sussistenza o meno di tali requisiti, mentre non ha accolto l'osservazione relativa agli effetti che sarebbero potuti conseguire a dichiarazioni mendaci;
è stato approvato un ulteriore emendamento relativo alla materia del segreto di Stato, con il quale è stato sostituito il divieto di opposizione del segreto di Stato con la previsione che a tale segreto si applicano le disposizione della «legge sui servizi» approvata nel 2008 (legge 3 agosto 2007, n. 124);
si tratta di una precisazione condivisibile in quanto le medesime esigenze che stanno alla base della disciplina del segreto di Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria sono ravvisabili anche nei confronti delle Commissioni di inchiesta parlamentare, considerato che, ai sensi dell'articolo 82, secondo comma della Costituzione, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria;

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PARERE FAVOREVOLE.