XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 13 maggio 2010.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Ascierto, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Di Stanislao, Donadi, Duilio, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, Graziano, La Russa, Laganà Fortugno, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Petrenga, Picchi, Porta, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Saltamartini, Sardelli, Scilipoti, Stefani, Stucchi, Tabacci, Toccafondi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 12 maggio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BACCINI: «Modifiche all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» (3471);
PAOLO RUSSO: «Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale» (3472);
BERTOLINI: «Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata» (3473);
FORCOLIN: «Disposizioni concernenti la ripartizione del monte premi del Superenalotto» (3474).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge ANGELA NAPOLI: «Avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi» (795) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mario Pepe (PdL).
La proposta di legge SBAI: «Modifica all'articolo 61 del codice penale in materia di circostanza aggravante per i reati commessi per ragioni o consuetudini etniche, religiose o culturali» (3250) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Abrignani, Beccalossi, Bernini Bovicelli, Bertolini, Biancofiore, Carlucci, Centemero, Consolo, Cristaldi, De Girolamo, Renato Farina, Gregorio Fontana, Garagnani, Laboccetta, Lehner, Lorenzin, Angela Napoli, Nirenstein, Nola, Pagano, Palumbo, Patarino, Pianetta, Picchi, Pugliese, Ruben, Scelli, Stracquadanio e Zamparutti.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
IV Commissione (Difesa):
DI STANISLAO: «Disposizioni concernenti la ridislocazione di enti e reparti delle Forze armate» (3396) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
GRANATA e ANGELA NAPOLI: «Istituzione dell'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi» (3324) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
NASTRI: «Agevolazioni per favorire l'uso del telepass da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni» (3384) Parere delle Commissioni I, V, VI, IX e XII.
IX Commissione (Trasporti):
ZELLER ed altri: «Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau» (3403) Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
XI Commissione (Lavoro):
BOBBA ed altri: «Istituzione del contratto unico di ingresso» (3251) Parere delle Commissioni I, II, V e X;
MADIA ed altri: «Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda» (3348) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VI e X;
NICOLA MOLTENI ed altri: «Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro» (3391) Parere delle Commissioni I, III e V;
VOLONTÈ ed altri: «Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro» (3392) Parere delle Commissioni I, III e V;
MIGLIOLI: «Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda» (3401) Parere delle Commissioni I, II e X.
XII Commissione (Affari sociali):
CODURELLI ed altri: «Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante» (3367) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni, la relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relativa all'anno 2008 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni dal 2000 al 2007 (doc. LXIV, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
In data 12 maggio 2010 sono stati trasmessi, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'unione europea):
dal Consiglio dell'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (6103/10 REV 4) e la relativa motivazione (6103/10 REV 4 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
dalla Commissione europea, la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'andamento delle spese del FEAGA - Sistema d'allarme n. 1-3/2010 (COM(2010)229 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 7 maggio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Livorno Ferraris (Vercelli), Trecate (Novara) e Pennabilli (Rimini).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERPELLANZE URGENTI
Orientamenti del Governo in merito alla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare - 2-00711
A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
le azioni di Governo compiute negli ultimi anni sulla rete diplomatico-consolare, sia in termini di attribuzione di risorse finanziarie che di adozione di soluzioni organizzative, sono, ad avviso degli interpellanti, in evidente contraddizione con l'esigenza di renderla più estesa e moderna, al fine di consentire al Paese di competere adeguatamente a livello globale;
questa divaricazione si evidenzia sia sul piano degli interventi riguardanti la presenza decentrata del ministero degli esteri che su quello relativo a strumenti promozionali non meno importanti, quali gli istituti di cultura, le scuole e i corsi di lingua e cultura italiana all'estero, l'Istituto nazionale per il commercio estero e le camere di commercio;
in applicazione della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 404) è stato avviato e realizzato un percorso di «razionalizzazione», articolato in tre fasi successive, che ha comportato nel recente passato una drastica contrazione della rete diplomatico-consolare;
il Ministero degli affari esteri, al di fuori di ogni prescrizione normativa, ha avviato una quarta fase di riduzione della presenza all'estero dell'amministrazione dello Stato italiano, che prevede, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2011, la chiusura di diciotto sedi consolari (tredici in Europa, due negli Stati Uniti, due in Australia, uno in Sudafrica), con prevedibili conseguenze negative per l'accesso ai servizi da parte delle comunità italiane e per le condizioni logistiche di lavoro del personale assunto in loco;
l'amministrazione ha accompagnato questa quarta fase di «razionalizzazione» con un piano di riduzione dei costi ammontante a otto milioni di euro, che alla prova dei fatti si è rivelato impreciso, in quanto non si sono calcolati realisticamente gli oneri di trasferimento del personale, degli archivi, nonché quelli della sistemazione logistica delle sedi riceventi e del reperimento di nuovi spazi;
sulla quarta fase la Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati è intervenuta nel luglio del 2009 con una risoluzione (atto n. 7-00193), con la quale si impegnava in modo unanime il Governo a riconsiderare le modalità di razionalizzazione degli uffici consolari all'estero, ad applicare il processo di revisione e ammodernamento delle procedure amministrative, nonché ad accelerare l'informatizzazione destinata al funzionamento del «consolato digitale», a verificare le modalità transnazionali di accesso alle strutture consolari da parte dei nostri cittadini; la risoluzione impegnava, altresì, il Governo a presentare una nuova ipotesi di intervento al Parlamento e al Consiglio generale degli italiani all'estero entro il 2009;
la presentazione, da parte del Sottosegretario Alfredo Mantica, della nuova ipotesi di «razionalizzazione» della rete diplomatico-consolare, avvenuta nel corso della riunione congiunta delle Commissioni esteri di Camera e Senato del giorno 23 febbraio 2010 e sostanzialmente confermata dalla relazione di Governo al comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, presentata in data 26 marzo 2010, non solo non ha comportato alcuna novità rispetto al piano già respinto dalla Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, ma ha riaperto alcune ipotesi di chiusura che sembravano scongiurate, come quelle riguardanti i consolati di Detroit, di Philadelphia, di Brisbane, di Adelaide, di Saarbrücken e l'agenzia consolare di Mannheim. In generale non ha offerto alcun parametro obiettivo di efficienza, funzionalità gestionale e semplificazione delle procedure a sostegno delle decisioni assunte;
di fronte alle ipotesi di chiusura di consolati che finora hanno avuto un'insostituibile funzione di servizio a beneficio di consistenti comunità italiane e di promozione dell'interscambio economico-commerciale e culturale con aree di importanti Paesi, come la Germania, la Svizzera, la Francia, l'Australia e altri, si sono manifestate esplicite riserve da parte di interlocutori internazionali e manifestazioni di disponibilità a trovare soluzioni, soprattutto logistiche, capaci di evitare ulteriori costi. Di tali disponibilità non si è tenuto conto nella nuova ipotesi governativa di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare;
la comparazione tra i risparmi preventivati e i costi politici e sociali da pagare nei confronti dei nostri interlocutori internazionali e delle comunità italiane non giustifica l'insistenza sulla cosiddetta quarta fase di «razionalizzazione» e, meno ancora, il perseguimento di ulteriori tagli;
la sperimentazione nel frattempo avviata di esperienze di innovazione tecnologica, quale il «consolato digitale», pur avendo un'indiscutibile valenza strategica, alla prova dei fatti non consente di recuperare in tempi idonei gli standard di servizio assicurati dalla rete esistente;
più certi e consistenti risparmi utili per una maggiore efficienza della rete diplomatico-consolare si potrebbero realizzare riducendo i margini di spreco e le duplicazioni presenti nella struttura esistente, unificando, ad esempio, in un'unica figura di riferimento diplomatico le diverse rappresentanze operanti nella stessa sede (Bruxelles, Parigi e Vienna), integrando gli uffici amministrativi nelle stesse località, promuovendo una più estesa applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, razionalizzando l'assetto logistico delle nostre rappresentanze, trasformando alcuni consolati generali in agenzie consolari presso le ambasciate presenti nella stessa città, evitando, a fronte di generalizzate difficoltà finanziarie, l'aumento dell'indennità di sede per i diplomatici -:
se non intenda predisporre e presentare alle Camere in tempi rapidi un piano di reale «razionalizzazione» della rete diplomatico-consolare, basato sui seguenti orientamenti: il superamento delle azioni di chiusura in corso, l'eliminazione degli sprechi, numerosi e diffusi, che persistono nella rete, l'adozione di misure di semplificazione amministrativa da tempo annunciate ma solo in piccola parte realizzate, l'accelerazione, sulla base di investimenti adeguati in termini di risorse finanziarie e umane, dei programmi di rinnovamento tecnologico, capaci di far conseguire in tempi precisi e ragionevoli gli standard di efficienza necessari.
(2-00711)
«Garavini, Marchi, Nannicini, Luongo, Pisicchio, Brandolini, Ciriello, Zucchi, Vannucci, Miglioli, Sbrollini, Rampi, Fluvi, Giulietti, Porta, Brugger, Zunino, Livia Turco, Boccuzzi, Pompili, Tempestini, Calgaro, Boffa, Graziano, Cuperlo, Ginoble, Misiti, Letta, Minniti, Fiorio, Baretta, Bobba, Gozi, Bindi, Cardinale, D'Antoni, D'Incecco, Fadda, Genovese, Giacomelli, Giorgio Merlo, Meta, Piccolo, Sanga, Sarubbi, Tidei, Tullo, Razzi».
Questioni concernenti la legittimità delle procedure amministrative seguite per la riduzione degli organici nel settore della scuola - 2-00705
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
è un dato inoppugnabile che nell'anno scolastico in corso sono presenti nelle scuole più studenti e meno personale docente e ata rispetto a quello precedente. Gli studenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, infatti, sono 7.805.947, con un aumento di 37.000 unità e, parimenti, si sono ridotti gli organici per il personale docente di oltre 42 mila unità e più di 15 mila posti per il personale ata. Questi dati rappresentano la prima tranche della riduzione di oltre 132.000 unità che il Governo ha previsto, per il triennio 2009-2011, con l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, realizzando così quello che si configura, di fatto, come il più grande licenziamento di massa nella storia della pubblica amministrazione del nostro Paese;
le scelte operate dal Governo hanno comportato, già nell'anno scolastico in corso, il termine del rapporto di lavoro di decine di migliaia di lavoratori precari della scuola: oltre 18 mila docenti e più di 8 mila tecnici, amministrativi ed ausiliari, che da anni svolgono le proprie mansioni con incarichi annuali costantemente rinnovati;
per porre rimedio agli effetti negativi delle scelte del Governo, a nulla è servito, ad avviso degli interpellanti, il decreto-legge n. 134 del 2009, pomposamente definito «salva precari» a beneficio della comunicazione mediatica, ma, nei fatti, in grado di garantire solo ad un numero ristrettissimo di docenti e ata precari, perdenti posto, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in supplenze brevi attribuite dalle scuole, peraltro a discapito di altri lavoratori precari di terza fascia. Risulta, inoltre, che scarsissimo riscontro operativo abbia avuto anche la previsione di attivare progetti specifici, in collaborazione con le regioni, nei quali impiegare per alcuni mesi i precari perdenti posto;
tale grave situazione ha determinato una consistente perdita di qualità del sistema scolastico del Paese, come la riduzione e l'impoverimento del tempo scuola nel modello a moduli e del tempo pieno nella scuola primaria, nonché del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, attuati con la riduzione degli organici, con la soppressione delle compresenze, con la mancata copertura delle supplenze brevi, con l'aumento degli alunni per classe;
per il prossimo anno scolastico 2010-2011, il Governo si sta apprestando ad effettuare la seconda tranche dei tagli agli organici prevista dal citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Infatti, la circolare del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2010, n. 37, che definisce le norme per il calcolo degli organici dei docenti, prevede una riduzione di 25.000 insegnanti (22.000 in organico di diritto e 3.600 in organico di fatto). Cifre rilevanti, ma contraddette per difetto da quelle contenute nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, attualmente in esame presso le commissioni parlamentari competenti. Dalla suddetta relazione tecnica si apprende che la riduzione degli organici conta ben 31.390 posti di personale docente e 15.000 posti di personale ata. Una contraddizione che deve essere chiarita in modo inequivocabile, che tuttavia non emenda, a giudizio degli interpellanti, la gravità della scelta assunta dal Governo di ridurre in modo indiscriminato gli organici della scuola. Questa scelta è, comunque, destinata ad incidere ulteriormente sia sulla qualità didattica, formativa ed educativa delle istituzioni scolastiche, sia sul futuro lavorativo di decine di migliaia di operatori della scuola in un contesto economico difficile, reso ancora più grave dalla crisi che ha investito anche il nostro Paese;
la citata circolare n. 37, che prevede una riduzione per la scuola superiore di circa 14.000 posti docente, non è stata diffusa contemporaneamente con i regolamenti di riordino di licei, tecnici e professionali (peraltro non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale, determinando uno stato di incertezza e confusione che ha accompagnato le iscrizioni alla scuola secondaria superiore) e - cosa ancor più grave - nemmeno trasmette il decreto interministeriale sugli organici; infatti, esso non è ancora stato emanato in via definitiva, con il rischio che si determini un contenzioso con i docenti in soprannumero, i quali potrebbero impugnare l'atto davanti ai giudici del lavoro, sostenendone l'illegittimità perché adottato in esecuzione di una circolare basata su un decreto interministeriale inesistente;
pertanto, per il prossimo anno scolastico, si potrebbe assistere all'assunzione di decisioni, ad avviso degli interpellanti, illegittime in materia di personale della scuola, poiché assunte in un quadro normativo non perfezionato, che ripetono le gravi anomalie che hanno caratterizzato la riduzione degli organici portata a termine nell'anno scolastico 2009-2010. Infatti, il decreto interministeriale sugli organici dei docenti per l'anno scolastico 2009-2010 non risulta ancora emanato, così come dimostra la richiesta (datata 3 marzo 2009) di produzione dell'atto da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, alla quale non è ancora stato dato seguito. Tuttavia, sulla base del predetto decreto interministeriale, ancor oggi, dopo quasi un anno, «inesistente» sono stati formulati, da parte di dirigenti dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, migliaia di decreti riguardanti gli organici regionali, provinciali e di istituto che hanno comportato la soppressione di oltre 42 mila posti di docente -:
se il Ministro interpellato intenda, in vista del prossimo anno scolastico, interrompere un siffatto metodo di governare i processi amministrativi relativi alla scuola che desta molti dubbi sul piano della legittimità;
se non ritenga opportuno attivarsi affinché il Governo riveda la politica dei tagli, alla luce dei danni gravissimi che essi stanno producendo sul funzionamento quotidiano e sulla qualità della scuola pubblica del nostro Paese.
(2-00705)
«Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Bachelet, De Torre, Pes, Rossa, Siragusa, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Antonino Russo, Fioroni, Froner, Codurelli, Servodio, Mastromauro, Bordo, Motta, Pizzetti, Lenzi, Villecco Calipari, Ferrari, Capodicasa, Carella, Bobba, Losacco, Grassi, Samperi, Gianni Farina, Mariani, Castagnetti, Graziano, Ferranti, Madia, Oliverio, Sereni, Bellanova, Peluffo, Rosato, Bossa, Morassut».
Problematiche connesse alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie - 2-00710
C)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
è in corso la revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
le classi di concorso delle materie letterarie nelle scuole secondarie di II grado, secondo la dicitura tradizionale, sono le seguenti: A052: lettere, latino, greco al liceo classico; A051: lettere, latino nei licei e istituti magistrali; A050: lettere negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
la suddivisione delle classi di concorso dell'ambito disciplinare di lettere serve ad assegnare agli insegnanti cattedre nelle diverse tipologie di istituti secondari di II grado; peraltro, dalle tabelle dei decreti ministeriali del 2 marzo 1972 (recante indicazioni circa le nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre), del 3 settembre 1982 (recante indicazioni circa le nuove classi di concorso a cattedre) e del 30 gennaio 1998, n. 39 (testo coordinato delle classi di concorso) risulta con chiarezza la seguente associazione delle classi di concorso ai diversi insegnamenti dei vari istituti superiori:
a) A052: italiano, latino, greco, storia educazione civica, geografia al ginnasio del liceo classico, latino e greco al triennio;
b) A051: italiano, latino, storia educazione civica, geografia al biennio del liceo scientifico, italiana e latino al triennio del liceo classico e scientifico; italiano, latino, storia educazione civica, geografia al primo anno dell'istituto magistrale, italiano e storia al triennio;
c) A050: lettere italiane, storia educazione civica negli istituti magistrali; lingua e lettere italiane, lingua italiana. Lettere italiane, storia ed educazione civica, geografia. Italiano, storia, geografia. Lingua e lettere italiane-storia negli istituti tecnici. Lingue, lettere italiane e storia. Cultura generale ed esecuzione civica, letteratura e storia dello spettacolo. Letterature straniere. Italiano. Storia negli istituti professionali; letteratura e storia nei licei artistici; lettere italiane e storia. Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia negli istituti d'arte; lingua italiana, storia della chiesa, educazione civica e geografia. Cultura liturgica nell'istituto per la decorazione e l'arredo nella chiesa; lingua e letteratura italiana storia educazione civica e geografia nella scuola magistrale;
in ogni caso, ogni classe di concorso più alta possiede i requisiti professionali e i titoli necessari per insegnare in quelle inferiori (si parla a questo proposito, infatti, di «abilitazioni a cascata»: si confronti il decreto ministeriale n. 354 del 1998) e, quindi, la classe di concorso più alta in assoluto tra quelle delle materie letterarie, cioè l'A052, è abilitata all'insegnamento delle materie letterarie in qualsiasi istituto secondario inferiore o superiore;
di per sé le diciture delle classi di concorso attuali, considerate atipiche, si prestano ad essere interpretate in un'ottica di sovrapposizione; tuttavia, la classe di concorso che possiede tutte le abilitazioni a cascata (A052) in realtà è confinata ad insegnare nel solo liceo classico, essendo precluso l'insegnamento negli altri istituti per cui è comunque in possesso dell'abilitazione, mentre le altre classi di concorso definite attraverso diciture generiche godono della possibilità di insegnare in un cospicuo numero di istituti;
le definizioni delle classi di concorso, se non si tengono in considerazione gli istituti ai quali sono associate dalle normative ancora vigenti, comportano delle limitazioni molto evidenti per le possibilità lavorative di chi è professionalmente più qualificato a vantaggio di chi lo è meno;
tali limitazioni erano tuttavia fino al precedente anno scolastico tollerate, perché era prassi dei dirigenti scolastici attribuire le cattedre di lettere agli istituti professionali e tecnici attingendo dalla classe di concorso A050, ai licei (escluso il ginnasio del classico) attingendo dalla classe A051, ai ginnasi dei licei classici attingendo esclusivamente dalla A052, al triennio dei liceo classico, per italiano e latino, dalla A051, per latino e greco, alla A052;
la situazione è diventata oramai intollerabile con l'emanazione, da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della nota (prot. 1348 del 21 aprile 2010), che stabilisce la confluenza delle vecchie classi di concorso nei nuovi insegnamenti del primo anno degli istituti superiori secondo la riforma della scuola superiore in vigore dal prossimo anno;
secondo la sopra citata nota e le tabelle ad essa allegate, gli ingegnanti di lettere e latino al primo anno del liceo classico verranno reclutati dalle classi di concorso A051 (lettere e latino nei licei) e A052 (lettere, latino e greco al liceo classico), mentre in tutti gli altri licei per le materie dell'ambito disciplinare di lettere saranno reclutati insegnanti esclusivamente dalle graduatorie A050 e A051 e per gli istituti tecnici e professionali esclusivamente dalla classe di concorso più bassa A050;
risulta pertanto evidente che la nota ministeriale sopra citata assegna alla classe di concorso A051 la possibilità di insegnare al ginnasio del liceo classico illegittimamente, dal momento che, come risulta dalle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, i docenti della classe di concorso A051 non possiedono il titolo abilitante per l'insegnamento al ginnasio e allo stesso modo assegna alla classe di concorso A050 la possibilità di insegnare nei licei, pur non essendo in possesso del titolo necessario per legge;
tale illegittimità consente così la possibilità per gli abilitati della classe di concorso più bassa di insegnare in tutti gli istituti superiori e l'impossibilità per la classe di concorso più alta di fare altrettanto;
queste iniziative del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si ripercuoteranno negativamente sulla qualità della didattica delle lingue classiche, infatti, per la prima volta dall'anno scolastico 2010-2011, ad insegnare lettere e latino al ginnasio del liceo classico diventerà norma utilizzare abilitati nella classe A051, rendendo prassi abituale dividere l'insegnamento ginnasiale del latino e del greco, discipline caratterizzate da un elevatissima grado di interdisciplinarità e pertanto comprensibili più efficacemente se affidate ad uno stesso docente esperto di entrambe le discipline;
inoltre, considerata la cospicua riduzione delle ore di latino, italiano e storia-geografia nei licei, gli esuberi nella classe di concorso A051 saranno tali da costringere i dirigenti scolastici di istituti con più indirizzi, per via della salvaguardia della titolarità, ad assegnare le cattedre di lettere e latino al liceo classico al personale perdente posto nella classe di concorso A051 -:
se il Ministro interpellato intenda ritirare la nota del 21 aprile 2010 e rivedere le diciture delle classi di concorso, in modo da permettere a chi ha titoli maggiori e professionalità più elevate di avere almeno le stesse opportunità lavorative di chi è inserito all'interno dell'ambito disciplinare A052 (quindi lettere, latino e greco negli istituti secondari di secondo grado) oppure lasciare il liceo classico appannaggio esclusivo degli insegnanti abilitati in greco, e quindi modificare le diciture delle classi di concorso A051 (lettere, latino nei licei, escluso il classico) e A050 (lettere negli istituti tecnici e professionali).
(2-00710)
«Zazzera, Di Giuseppe, Donadi, Di Pietro».
Problematiche inerenti alla liquidazione degli onorari degli avvocati che hanno esercitato il patrocinio a spese dello Stato - 2-00703
D)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
l'entrata in vigore (1o luglio 2002) del testo unico - adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ha sancito l'introduzione del cosiddetto patrocinio a spese dello Stato, estendendo nelle materie civili quanto vigente nel penale;
la normativa prevede che gli avvocati, iscritti in apposite liste presso l'ordine forense di appartenenza, possano patrocinare cause per cittadini con reddito inferiore a 10.628,16 euro, previa delibera di ammissione dell'ordine forense del luogo presso cui va iniziata (o è già iniziata) la causa;
è fatto espresso divieto ai legali di prendere acconti dai clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
i compensi dei difensori (competenze ed onorari) sono liquidati dal giudice nella misura della metà (le spese vive, come, ad esempio, quelle di notifica, spesso sono anticipate dal difensore);
al termine di ogni procedimento giudiziario, l'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve presentare istanza di liquidazione al giudice (in base a quanto previsto dall'articolo 82 del testo unico recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311);
dopo che il giudice ha emesso il decreto di liquidazione e dopo che questo è stato notificato alle parti in causa, viene trasmesso tutto all'ufficio competente, che provvede ad emettere il mandato di pagamento;
in taluni casi, come per il tribunale dei minori, possono trascorrere molti anni prima di arrivare alla liquidazione, in quanto i giudici sovente optano per l'erogazione del pagamento nella fase conclusiva del procedimento, che spesso coincide con il raggiungimento della maggiore età dei clienti ammessi al gratuito patrocinio;
per i procedimenti di adottabilità, che prevedono l'obbligo di nomina del difensore del minore, tale difensore è costretto a far ricorso all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
in vari importanti tribunali del Paese la situazione è grave. Ad esempio, nel caso di Bologna, a fronte di circa 900.000,00 euro di crediti maturati dagli avvocati, l'amministrazione centrale ne ha erogati solo 200.000,00 euro (con cui pagare anche le ritenute d'acconto). La conseguenza esiziale del ritardo nell'erogazione implica che i difensori sono costretti da anni ad attendere il pagamento delle loro note, in una situazione che ha generato incertezza e malcontento diffusi. Inoltre, nonostante l'impegno professionale profuso e le capacità dei singoli avvocati, le condizioni di contesto - ormai insostenibili - potrebbero indurre i legali a cancellarsi dagli elenchi del patrocinio gratuito o, ancor peggio, a non fare più ricorso all'istituto del gratuito patrocinio, con ulteriore pregiudizio dei cittadini che non possono retribuire congruamente un difensore -:
se il Governo sia a conoscenza della grave situazione illustrata, di quali siano alla data odierna gli importi a debito dell'anno giudiziario nei confronti dei difensori che abbiano patrocinato a spese dello Stato e quali siano le misure che intende adottare al fine di garantire la giusta retribuzione degli operatori del settore, riconoscendo fattivamente l'importanza sociale del ruolo da essi svolto;
quali iniziative intenda prontamente assumere per garantire un diritto costituzionale anche ai cittadini meno abbienti.
(2-00703)
«Vassallo, Barbi, Marchioni, Capano, Colaninno, Trappolino, Federico Testa, Recchia, Esposito, Zampa, Rubinato, Fogliardi, Duilio, Pedoto, Pistelli, Iannuzzi, La Forgia, Vaccaro, Benamati, Fiano, Strizzolo, Lo Moro, Mantini, Cuomo, Misiani, Garofani, Ginefra, Soro, Causi, Margiotta, Mosca, Viola, Sposetti, Melandri, Merloni, Martella, Tempestini, Naccarato, Berretta».
Carenze di organico presso il tribunale di Crotone - 2-00713
E)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il tribunale di Crotone soffre in maniera cronica di un sottodimensionamento d'organico tra i magistrati inquirenti: la città è tra le sedi giudiziarie più disagiate in Italia, raggiungendo percentuali che la classificano quintultima tra le procure italiane, con una pendenza di diecimila procedimenti;
attualmente, oltre al procuratore capo, Raffaele Mazzotta, primo ad aver lanciato l'allarme, lavorano a numerose ed importanti indagini tre sostituti procuratori che rimarranno negli uffici giudiziari soltanto per qualche mese ancora, nonostante la legge preveda la presenza di sei sostituti procuratori, oltre al procuratore capo;
a fronte della delicata situazione in cui versa il distretto calabrese, sarebbe stata fornita assicurazione circa la prossima destinazione temporanea alla procura di uditori giudiziari che hanno appena terminato il periodo di tirocinio;
la soluzione adottata risulta, ad avviso degli interpellanti, inadeguata per un territorio caratterizzato da una devastante presenza della criminalità organizzata, attiva soprattutto nel campo delle estorsioni e del traffico di droga, ma anche da un'illegalità diffusa, considerando le centinaia di truffe ai danni dello Stato, l'abusivismo edilizio e commerciale, la microcriminalità, i reati contro le assicurazioni;
anche altre procure e uffici giudiziari calabresi, come, ad esempio, il tribunale di Locri, che ormai è al collasso, presentano situazioni di disfunzione, non soltanto per l'insufficienza di organico, ma anche per la carenza di strutture amministrative -:
quali urgenti ed opportune iniziative di lungo periodo intenda adottare, al fine di assicurare l'applicazione di un organico stabile che sia in grado di seguire le indagini durante tutto l'iter processuale, prima che i danni diventino incalcolabili e che l'esercizio della giurisdizione non sia più garantito.
(2-00713) «Tassone, Occhiuto, Vietti».
Iniziative per verificare responsabilità del personale della polizia di Stato coinvolto nella vicenda riguardante il giovane Stefano Gugliotta - 2-00709
F)
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere - premesso che:
da notizie apprese da articoli di numerosi giornali, nonché da riprese video andate in onda in tv e sul web, è noto che un giovane, Stefano Gugliotta, di 25 anni, la sera del 5 maggio 2010, dopo la partita Roma-Inter, è stato aggredito ed arrestato, nei pressi dello stadio Olimpico, da agenti di polizia in assetto antisommossa;
come si evince chiaramente dai filmati girati da privati che abitavano nelle vicinanze, il Gugliotta si trovava insieme ad un amico in via del Pinturicchio a bordo del suo scooter quando veniva prima raggiunto ed aggredito da un agente di polizia che gli sferrava un violento colpo al volto e vari colpi di manganello e poi veniva accerchiato e assalito da numerosi altri agenti;
stando alle ricostruzioni dei giornali e secondo quanto dichiarato dallo stesso Gugliotta e confermato da familiari e amici, il giovane, che non apparterrebbe a nessuna tifoseria o gruppo ultrà, sarebbe del tutto estraneo agli scontri tra le tifoserie e le forze dell'ordine verificatisi subito dopo l'incontro di calcio, trovandosi nei pressi dello stadio Olimpico per partecipare ad una festa in un locale della zona;
dopo il fermo e l'aggressione il Gugliotta è stato trasportato con una camionetta dentro lo stadio e qui, già ferito, sarebbe stato nuovamente vittima di minacce e pressioni da parte di agenti di polizia per indurlo a rifiutare i soccorsi sanitari, ai quali, però, il giovane non avrebbe rinunciato;
in seguito al fermo da parte della polizia il giudice per le indagini preliminari, nonostante lo stato di salute e le dichiarazioni dell'indagato e le ragioni addotte dal legale, ha confermato l'arresto del Gugliotta e disposto la misura di custodia cautelare in carcere presso il penitenziario di Regina Coeli;
la madre del Gugliotta e i collaboratori del Garante dei diritti dei detenuti del Lazio, che hanno visitato il ragazzo in carcere, hanno dichiarato che il giovane presenta diverse ferite fisiche, tra cui un dente rotto, una ferita alla testa suturata con sei punti e diversi segni di colpi inferti con un corpo contundente sulla schiena, sulle braccia e sui fianchi, oltre che a versare in una situazione di grave disagio psicologico;
dal quadro complessivo della vicenda, ricostruita sulla base dei fatti ormai notori e dell'acclarata precarietà dello stato di salute psicofisico del Gugliotta, sembrerebbe evidente la chiara inadeguatezza della misura di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari;
è doveroso fare chiarezza con solerzia su quanto accaduto sia nell'interesse del giovane indagato che delle forze dell'ordine che quotidianamente, con sacrificio e competenza, svolgono la loro attività di pubblica sicurezza e lotta al crimine, tutelando al contempo la loro professionalità ed autorevolezza danneggiate da sconsiderati comportamenti di certuni -:
quali misure il Ministro dell'interno intenda adottare per ricostruire, preliminarmente, l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare, sanzionandoli con il massimo rigore, eventuali responsabilità ed eccessi sia degli agenti della polizia di Stato coinvolti direttamente nella vicenda che dei funzionari della polizia di Stato addetti al controllo e al coordinamento delle operazioni di sicurezza del dopo partita, al fine di scongiurare il rischio che in futuro si verifichino simili episodi di intollerabile violenza da parte di agenti delle forze dell'ordine.
(2-00709)
«Frassinetti, Barbaro, Dima, Granata, Mussolini, Polidori, Proietti Cosimi, Mazzocchi, Aracri, De Angelis, Nirenstein, Centemero, Pili, Renato Farina, Tommaso Foti, Vella, De Luca, Di Centa, Bellotti, Massimo Parisi, Lolli, Ciccioli, Landolfi, Barani, Vincenzo Antonio Fontana, Girlanda, Vanalli, Castellani, Bocciardo, Ghiglia, Mariarosaria Rossi, Calabria, Simeoni, Garofalo, Minardo, Faenzi, Catone, Cazzola, Giammanco, Mancuso, Milanato, Bernardo, Perina».
Iniziative del Governo in relazione alla situazione occupazionale dei dipendenti dell'Agenzia Defendini srl alla luce delle ultime gare di appalto per il servizio di notifica delle cartelle di pagamento tributarie e dei conseguenti contenziosi - 2-00712
G)
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la società Agenzia Defendini srl lavora in Italia dal gennaio 2004, gestendo, per conto di Equitalia polis spa (ex Gest line spa), il servizio di notifica delle cartelle di pagamento;
per lo svolgimento della suddetta attività, la società si avvale della collaborazione di circa duemila persone a livello nazionale, di cui mille nella sola Campania;
nel dicembre 2008, la società Equitalia polis spa ha indetto una gara di appalto per l'assegnazione delle suddette lavorazioni;
gara di appalto vinta dalla società Agenzia Defendini srl per avere presentato la migliore offerta in termini economico/gestionali;
successivamente la commissione giudicatrice di Equitalia polis spa ha rilevato, a suo parere, due presunte anomalie per le quali ha ritenuto di dovere escludere l'Agenzia Defendini srl dalla gara;
contro tale decisione l'Agenzia Defendini srl ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, avendo peraltro a suo favore una sentenza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte, che si era espresso favorevolmente, per un caso analogo, su una delle due motivazioni di esclusione sollevate da Equitalia polis spa;
nel mese di novembre 2009, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Agenzia Defendini srl, che ha avviato le procedure per il ricorso al Consiglio di Stato e, in contemporanea, insieme ad altre società, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale contro Poste Italiane spa per abuso di posizione dominante, in considerazione del fatto che dal 2011 dovrebbe iniziare la liberalizzazione di tutto il servizio postale;
la Corte di cassazione con due sentenze (la prima, la n. 5305 del 1999, che recita testualmente «qualora nell'originale dell'atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione dell'atto deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla», e la seconda, la n. 14105 del 2000, dove ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) ha fatto leva sulla responsabilità, anche penale, dei messi notificatori, che devono, pertanto, essere sempre identificabili;
in tal senso si sono mosse anche numerose sentenze delle commissioni tributarie, sia a livello centrale che provinciale, nonché la circolare del ministero delle finanze n. 105/E del 22 maggio 2000;
nonostante ciò, anzi ignorando completamente quanto sentenziato, Equitalia polis spa ha proceduto a bandire una gara nella quale propria la prima notifica viene assegnata a Poste Italiane spa e la seconda bandita a gara, nella quale la stessa Poste Italiane spa viene invitata, risultandone in seguito aggiudicatrice;
nell'indizione della gara si è deciso di non fare riferimento a nessuna salvaguardia dell'occupazione e sicuramente Poste Italiane spa non ha intenzione di inserire in organico i dipendenti di tutte le società che attualmente svolgono questo servizio;
recentemente il consiglio regionale della Campania ha votato, all'unanimità, un ordine del giorno a sostegno della tutela occupazionale dei lavoratori in oggetto -:
se non ritengano opportuno e urgente, alla luce della situazione sopra esposta, nonché delle numerose sentenze che hanno decretato che le notifiche direttamente effettuate da Poste Italiane spa sono illegittime, convocare un tavolo di confronto con Equitalia polis spa e Poste italiane spa, al fine di arrivare ad una soluzione che metta al primo punto, all'ordine del giorno, la salvaguardia del posto di lavoro degli attuali addetti al servizio di notifica, convocazione ancora più urgente stante sia l'età avanzata delle persone coinvolte che difficilmente ritroverebbero un proprio spazio all'interno del mercato del lavoro, sia la localizzazione della maggior parte dei lavoratori che operano in un territorio già pesantemente afflitto da disoccupazione e precarietà.
(2-00712)
«Iannaccone, Brugger, Sardelli, Belcastro, Milo».
Dati sulla situazione e sulle modalità di utilizzo del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto - 2-00708
H)
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
con l'articolo 1, commi 755-759, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) è stato istituto il «fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto», gestito dall'Inps su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, nel quale affluiscono i contributi, versati mensilmente dai datori di lavoro, pari alla quota di trattamento di fine rapporto non destinata alle forme pensionistiche complementari;
il predetto fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota che i dipendenti stessi hanno richiesto disponibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro (e, pertanto, non destinata alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252);
in particolare, i commi 758 e 759 hanno previsto che le risorse in questione siano destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, al finanziamento di una serie di interventi per lo sviluppo indicati nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria medesima, nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco. Tali interventi, in larga parte ascrivibili a spese d'investimento, concernevano, tra gli altri: il fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica, il fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche, il fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, nonché le imprese pubbliche, l'autotrasporto, l'alta velocità/alta capacita, il contratto di servizio Ferrovie dello Stato s.p.a., il rifinanziamento della rete tradizionale delle Ferrovie dello Stato s.p.a., nuovi investimenti Anas, e altro;
le risorse destinate al finanziamento degli interventi sono state versate negli esercizi 2007, 2008 e 2009 sul capitolo n. 3331 («Versamenti corrispondenti alle risorse accertate sul fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile»), per effetto dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Con l'articolo 2, comma 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), è stata disposta la continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'Inps, nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
in sostanza, le quote del fondo sono state destinate ad interventi specifici, prevedendo la restituzione delle somme effettivamente prelevate. Non sarebbe possibile, infatti, opinare diversamente, in considerazione dell'indisponibilità di dette somme per fini diversi dalla previdenza privata;
pertanto, due profili appaiono di fondamentale importanza nella gestione delle risorse in esame: il vincolo di destinazione a specifici interventi e l'obbligo di rimborsare il prelievo consentito dalla legge;
quanto al problema del vincolo di destinazione, anche nell'ipotesi che il termine «specifici interventi» non corrisponda esattamente all'accezione di investimento, non sembra controvertibile che gli interventi escludano il finanziamento di spese correnti e che, pertanto, sarebbe stata necessaria una chiara e analitica correlazione tra le somme e le singole iniziative;
quanto, invece, al problema dell'obbligo di rimborso, esso impone l'accantonamento, quanto meno nella parte patrimoniale del bilancio dello Stato, delle quote corrispondenti agli utilizzi necessarie a ricostituire il fondo medesimo;
la Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, nella deliberazione n. 2 del 2010 e nella relativa relazione, ha analizzato la gestione delle relazioni finanziarie tra il ministero dell'interno e le autonomie territoriali, anche con riguardo alle modalità di utilizzazione della parte del fondo destinata a finanziare specifici interventi di investimento delle medesime autonomie territoriali;
dalla relazione emergono rilievi e perplessità in merito alla gestione, agli impieghi e alle prospettive del fondo relativamente alle missioni di pertinenza del ministero dell'interno, secondo le poste individuate nei capitoli 7232, 7239 e 7243;
in particolare, per quanto concerne il citato problema del vincolo di destinazione, l'esame delle tre poste inserite nella missione dimostra che ciò non è avvenuto, se non in piccola parte. Infatti, sottolinea la Corte dei conti, se la destinazione del fondo potrebbe apparire, attraverso un criterio ermeneutico estensivo, compatibile con il concetto di investimento nella formazione, per quel che concerne l'obiettivo di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie, ciò non può dirsi per la gestione dei capitoli 7232 e 7239: le risorse allocate nelle richiamate poste di bilancio sono destinate a coprire l'ammortamento di prestiti, e quindi dei pertinenti interventi, rimontanti ad esercizi notevolmente antecedenti, oppure a fornire contributi in tutto o in parte, destinati a spese di natura corrente (addirittura, si è accettato che il trattamento di fine rapporto inoptato dei lavoratori dipendenti è stato indirizzato a coprire, per il triennio 2007-2009, gli oneri afferenti ai lavoratori socialmente utili dei comuni di Napoli e Palermo e della provincia di Napoli);
in sostanza, sia nel caso in cui vengano pagate rate di ammortamento mutui finalizzate al riequilibrio dei bilanci degli enti dissestati, sia che vengano disposti contributi parziali o totali sull'ammortamento di mutui di enti locali destinati ad investimenti risalenti nel tempo, sia che detti contributi finanzino spese di natura corrente, la finalizzazione delle somme prelevate dal fondo appare evidentemente vanificata, poiché nessun nuovo intervento viene di fatto posto in essere;
problematica si è anche rivelata la questione afferente alla ricostituzione del fondo, che non può essere considerato un'entrata ordinaria, senza correlata posta di rimborso;
data la natura di prestito forzoso dell'operazione, non considerabile in alcun modo come un'entrata effettiva e permanente, dato che il prestito dovrà essere comunque restituito ai lavoratori, ma piuttosto come una posta con effetti solo temporanei di alleggerimento del disavanzo ma non del debito, desta sconcerto quanto rivelato dalla relazione, ossia che nessuna delle correlate poste passive sia iscritta per il valore prelevato, né nella parte del bilancio finanziario, né nel conto del patrimonio;
in merito a questa carenza, l'amministrazione ha, infatti, risposto ai rilievi della Corte dei conti che «i contributi dovuti dai datori di lavoro al Fondo per il trattamento di fine rapporto affluiscono, già al netto delle spese erogate, delle spese di amministrazione e dei rimborsi di contributi, all'apposito conto corrente di tesoreria gestito direttamente dall'Inps, per essere successivamente versati dall'Istituto medesimo al capitolo 3331 dello stato di previsione dell'entrata, denominato »Versamenti corrispondenti alle risorse accertate sul Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile»;
in buona sostanza, rileva la Corte dei conti, si dichiara implicitamente che le quote da erogare negli anni futuri debbano gravare sull'amministrazione che le ha forzosamente distolte dalla naturale destinazione, in tal modo riproducendo una sostanziale erosione del capitale destinato ai trattamenti previdenziali;
il meccanismo legislativo, nell'interpretazione datane dal ministero dell'economia e delle finanze, produce un progressivo squilibrio dei conti pubblici e un depauperamento del patrimonio, aumentando di anno in anno il saldo negativo dei rapporti con gli aventi diritto ai trattamenti previdenziali, fenomeno che a - meno di costituire una sorta di esproprio indiretto, che risulterebbe palesemente incostituzionale - non potrebbe che comportare nuovi interventi finanziari a carico dell'amministrazione utilizzatrice del fondo;
in conclusione, la relazione osserva diversi profili di forte criticità nelle modalità di utilizzazione della parte del fondo destinata a finanziare specifici interventi di investimento delle autonomie territoriali:
a) le procedure di accertamento del trattamento di fine rapporto da versare nelle casse dello Stato appaiono lunghe ed incerte, con possibilità di sensibili scostamenti tra previsioni di bilancio, stime di copertura ed accertamenti;
b) l'assenza di poste passive finalizzate alla ricostituzione del fondo in questione produce una sostanziale erosione del capitale destinato al trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti, tale da rendere necessari in futuro nuovi interventi finanziari a carico dell'amministrazione utilizzatrice del fondo;
c) il ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe tutelare con maggiore incisività il rispetto del vincolo di destinazione del fondo, dando concreto impulso alla sostanziale correzione del bilancio dello Stato mediante la creazione di appropriata posta passiva idonea a ricostituire il fondo nell'esatta dimensione economica esistente al momento del prelievo forzoso. La mancata costituzione comporterebbe una sorta di esproprio senza indennizzo, inammissibile secondo i vigenti principi costituzionali;
d) le finalità sottese all'utilizzazione del fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori dipendenti non sembrano congruenti con l'utilizzazione delle risorse allocate nelle poste di spesa in tal modo alimentate;
e) la classificazione di spesa di investimento attribuita al contributo corrente agli enti locali sull'ammortamento dei vecchi mutui altera i saldi afferenti alle spese di investimento, sovradimensionandoli;
f) la classificazione di spesa di investimento attribuita agli ordinativi in favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento in conto interessi e capitale dei mutui contratti per ripianare i bilanci degli enti dissestati altera i saldi afferenti alle spese correnti e al rimborso quote capitale, sottodimensionali, e a quelli dell'indebitamento, egualmente sottodimensionati, mentre accresce immotivatamente quelli inerenti alle spese di investimento;
g) la natura di spesa di investimento attribuita alla posta di bilancio riguardante i lavoratori socialmente utili dei comuni di Napoli e Palermo e delle provincia di Napoli non corrisponde alle finalità delle norme in tema di utilizzazione del trattamento di fine rapporto e non dà luogo ad interventi specifici, riducendosi per la quasi totalità a spese correnti, destinate al pagamento di emolumenti in favore di questa particolare categoria di dipendenti pubblici -:
quali siano, negli stati di previsione di tutti i ministeri, i quadri consuntivi circa la situazione dei fondi di trattamento di fine rapporto, le modalità del loro utilizzo, la consistenza dei fondi e le modalità con le quali le somme saranno restituite al sistema di previdenza privata.
(2-00708)
«Boccia, Ventura, Baretta, Damiano, Nannicini».