//--> servizio studi

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Le società a partecipazione pubblica.
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 237
Data: 27/05/2011
Descrittori:
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE IN IMPRESE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Le società a partecipazione pubblica

 

 

 

 

 

 

 

n. 237

 

 

 

27 maggio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0409.doc

 


INDICE

Disciplina generale

1. La diffusione delle società partecipate da enti pubblici......................... 3

2. Il regime giuridico della società pubbliche............................................... 9

-        2.1 I limiti alla costituzione e al mantenimento di partecipazioni.................. 11

-        2.2 La nomina degli amministratori.............................................................. 15

-        2.3 Composizione degli organi sociali e deleghe operative......................... 17

-        2.4 I limiti ai compensi degli amministratori................................................. 21

-        2.5 Limiti alle spese delle società partecipate: acquisti e prestazionidi servizi     24

-        2.6 La responsabilità degli enti con compiti di direzione di società............. 29

3. Il controllo della Corte dei conti sulle società partecipate dallo Stato30

4. Le partecipazioni detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze     34

Normativa di riferimento

-        Codice civile (artt. 2328, 2380-bis, 2389, 2449, 2450, 2497)....................... 39

-        D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili dello Stato (art. 62).............................................................................. 44

-        D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e  la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di  entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 13)......................................................................... 45

-        L. 27 dicembre 2006, n. 296Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 2007).  (art. 1, co. 465 e 466, 725-727, 729,734)47

-        L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)  (art. 1, co. 44-53 e art. 3, co. 12-21, 27-32-ter, 44-52-bis)50

-        D.L. 31 dicembre 2007, n. 248Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (art. 16-bis)................................................... 66


 

-        D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 18, 23-bis, 61)............................................................................................................... 67

-        D.L. 1 luglio 2009, n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (art. 18 e 19)  80

-        D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (artt. 6, 9 e 14, co. 32)............................................................. 85

-        D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195 Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento  economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti  di lavoro dipendente o autonomo............................................................................... 99

 


Disciplina generale


1. La diffusione delle società partecipate da enti pubblici

L’economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente rilevanti anche nel confronto internazionale, di società partecipate da soggetti pubblici.

 

Si tratta di realtà tra loro molto diverse, sia per storia che per caratteristiche economiche, il cui quadro giuridico di riferimento è composto da una congerie di disposizioni speciali, spesso introdotte in risposta ad esigenze contingenti, che si intrecciano con la disciplina codicistica di carattere generale.

 

Alle società partecipate da enti pubblici che producono beni e servizi operanti in regime di mercato ed aventi forma e sostanza privatistica, si affiancano sempre più spesso soggetti che pur avendo una veste giuridica privatistica perseguono interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica tali da configurarli come veri e propri apparati pubblici ( o “organismi di diritto pubblico”, secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE) soggetti a particolari e penetranti regole di gestione e controllo.

 

Nell’ultimo decennio il fenomeno si è amplificato anche grazie all'aumento del numero delle società controllate da amministrazioni regionali, provinciali e locali[1].

 

Le società a partecipazione pubblica sarebbero, secondo una ricerca dell’Assonime[2], più di 5000, nell'ambito delle quali circa 400 a partecipazione diretta o indiretta dello Stato (attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze); tali società, secondo una ricerca sul sistema amministrativo italiano[3], alla fine degli anni ottanta erano invece circa 1000.

La crescita significativa registrata in questi ultimi anni sul piano numerico appare tuttavia inversamente proporzionale al peso e alla rilevanza delle partecipazioni pubbliche[4].

Gli occupati di quelle 1000 società costituivano il 16% del totale nazionale (Iri, Eni ed Enel, da soli, impiegavano 610 mila persone). Gli occupati delle oltre 5000 società di oggi ammontano a circa il 3% del totale nazionale (500mila per tutte le 400 società a partecipazione statale).

Nello stesso periodo facevano capo allo Stato, direttamente o indirettamente, il 45% del settore industriale e l'80% del settore assicurativo e bancario e le imprese a partecipazione pubblica erano responsabili per la formazione del 19% del valore aggiunto e del 24% del capitale fisso dell'economia italiana.

Sempre secondo i dati del citato rapporto Assonime, oggi il valore della produzione delle società in partecipazione statale supera di poco l'11 del Pil, mentre il valore aggiunto prodotto dalle società in partecipazione regionale e locale è pari all'1,2 del Pil.

La proliferazione delle società a partecipazione locale è stata peraltro oggetto di una recente indagine della Corte dei Conti[5]. Nel giugno 2010, la Sezione autonomie della Corte ne ha pubblicato i risultati in una relazione trasmessa al Parlamento.

L’indagine, riferita all’arco temporale dal 2005 al 2008, con analisi finanziarie fino al 2009, ha interessato 5.928 enti locali, pari al 72,22% del totale dei comuni e delle province.

Dall’analisi sono risultati 5.860 organismi partecipati da 5.928 enti (comuni e province). Si tratta in particolare di 3.787 organismi con forma giuridica societaria (società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili e società cooperative) e 2.073 organismi con forma giuridica diversa (consorzi, fondazioni, istituzioni, azienda speciali).

Dal punto di vista dell’attività svolta, il 34,67% degli organismi partecipati si occupa di servizi pubblici locali[6].  Il 65,33% degli organismi partecipati svolge attività riconducibili ad altri servizi: quali in particolare, attività culturali sportive e di sviluppo turistico, supporto alle imprese, scientifiche e tecniche, agricoltura silvicoltura e pesca, sanità e assistenza sociale, farmacie.

 

L’indagine ha messo in rilievo una maggiore propensione dei Comuni al fenomeno delle partecipazioni societarie: in particolare, nel triennio 2005-2007 le società partecipate dai Comuni con abitanti fino a 30.000 sono 2.584, quelle partecipate dai Comuni tra 30.000 e 50.000 sono 488, quelle partecipate dai Comuni superiori a 50.000 sono 930.

Tra il 2005 e il 2007 si è peraltro registrato un aumento dell’11,08 per cento del numero degli organismi societari partecipati dai comuni.

 

Con riferimento ai risultati economici delle società partecipate nel triennio 2005-2007, dall’indagine risulta che 568 società, corrispondenti al 22,35% del totale, sono sempre in perdita.

L’area di attività prevalente per le società sempre in perdita è quella dei servizi diversi dai servizi pubblici locali (con il 63,32% delle società sempre in perdita).

 Nell’area dei servizi pubblici locali, il settore che mostra la percentuale più elevata di società in perdita è quello dei trasporti, seguito dal settore dell’ambiente – rifiuti.

La Corte conferma (rispetto alle osservazioni espresse in sede di audizione al Parlamento sulla finanza locale del 20 gennaio 2010) che la costituzione e la partecipazione in società da parte degli enti locali risulta essere spesso utilizzata quale strumento per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali.

A tale fenomeno distorsivo il legislatore ha ritenuto di dover porre rimedio attraverso l’adozione, nel 2010, di specifici divieti alla costituzione e al mantenimento di società da parte dei Comuni piccoli e medio piccoli, che come visto, sono a livello locale i maggiori detentori di partecipazioni azionarie [7].

 

La trasformazione in via legislativa di enti pubblici in società per azioni è stata operata sin dagli anni 90 sia al fine di ammodernare il tessuto economico produttivo nazionale alle regole della concorrenza in un contesto di integrazione comunitaria e globale, sia al fine di riorganizzare i moduli dell’azione amministrativa, nel senso di una maggiore efficienza ed efficacia, da realizzarsi anche con il raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Si ricorda in proposito la legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. legge Bassanini), la quale - nell’ambito del complessivo disegno di riorganizzazione della pubblica amministrazione – ha previsto una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici nazionali operanti nei settori della assistenza e previdenza, delle istituzioni di diritto privato e delle società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nell’ambito della promozione e sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale(art. 11, comma 1, lettera b)). In attuazione di tale delega, sono stati adottati decreti legislativi delegati diriordino,trasformazionein fondazione oin società per azionidi numerosi enti[8].

Tra gli interventi più rilevanti, si ricordano:

-          il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, con il quale è stato riordinato l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, poi avvenuta con delibera CIPE n. 59 del 2 agosto 2002 (adottata ai sensi del citato articolo 18 del decreto-legge n. 333/92);

-          il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, di trasformazione in società per azioni dell’Ente autonomo acquedotto pugliese;

-          il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, di trasformazione in società per azioni dell’Ente autonomo esposizione universale di Roma;

-          il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, con il quale è stato effettuato il riordino degli enti e delle società di promozione operanti nel Mezzogiorno, ed è stata istituita la Società Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., detenuta interamente dal Ministero dell’economia[9].

Sempre nel corso degli anni 90, talune disposizioni legislative hanno previsto l’istituzione di società, per lo svolgimento di specifiche attività, riservate allo Stato eindividuate con regolamento Ministeriale. Si ricorda anche, in proposito, l’istituzione della Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A., istituita in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997[10].

 

La preferenza per forme giuridiche disciplinate dal diritto privato, ed in particolare della società per azioni, anche al fine dello svolgimento di attività di interesse pubblico e di sostegno al tessuto economico nazionale, ha trovato conferma nell’adozione anche nell’ultimo decennio di norme primarie che hanno disciplinato direttamente la trasformazione in società per azionidi importanti enti pubblici.

Si ricordano, a questo proposito:

-        l'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138[11], che ha disposto la trasformazione in società per azioni dell’ANAS[12];

-        gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269[13], che hanno previsto, rispettivamente, la trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti[14] e della SACE[15].

Nel corso del decennio scorso ulteriori interventi normativi hanno previsto l’istituzione di società per azioni, ovvero hanno autorizzato soggetti pubblici a costituire società per azioni. Tra le società costituite ex lege nell’ultimo decennio si ricordano altresì:

-        la società Patrimonio dello Stato S.p.A., istituita in base all’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63[16], e incaricata di operare nel settore della gestione del patrimonio dello Stato.A decorrere dal 16 ottobre 2006, la totalità delle azioni sono state cedute dal Ministero dell’economia a Fintecna S.p.A., società integralmente posseduta dal medesimo Ministero.

-        la società Infrastrutture S.p.A., la cui istituzione è stata demandata a Cassa depositi e prestiti (a quel tempo non ancora S.p.A.) dall’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63[17]. Tale società è stata successivamente posta in liquidazione e si è proceduto all’accollo da parte dello Stato del relativo debito[18].

 

Quali ulteriori esempi di società costituite ex lege nell’ultimo decennio ed esercenti attività strumentali all’esercizio di funzioni di interesse pubblico, si ricordano:

-        la società CONI Servizi S.p.A. istituita dall’articolo 8 del citato decreto-legge n. 138/2002, nell’ambito del complessivo riassetto del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)[19];

-        la “Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.A.”, che il Ministero per i beni e le attività culturali è stato autorizzato a costituire, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 291/2003[20].

-        la società Riscossione S.p.A., oggi denominata Equitalia S.p.A., la cui istituzione è stata prevista dall’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203[21] nell’ambito del complessivo riassetto del sistema della riscossionee demandataall’Agenzia delle entrate[22].

 

Tra i casi più recenti di costituzione ex lege di società finalizzate all’esercizio di attività strumentali a quelle statali, si ricorda, infine, la società Difesa servizi S.p.A., prevista dall’articolo 2, commi 27-36 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010). La società Difesa ha ad oggetto la prestazione di servizi e l’espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell’Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest’ultima. L’oggetto sociale riguarda anche l’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e di valorizzazione degli immobili militari (esclusa l’alienazione), ed è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa, con esclusione delle attività direttamente correlate alle funzioni operative delle Forze armate. La società è inoltre autorizzata a svolgere le funzioni di centrale di committenza[23]. La partecipazione azionaria spetta interamente al Ministero della Difesa che esercita i diritti dell'azionista, e ne definisce con decreto gli indirizzi strategici e i programmi, di concerto con il Ministero dell'Economia.

Il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha approvato, con il decreto 10 febbraio 2011, lo Statuto della società “Difesa Servizi Spa”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011. Il decreto, oltre all’approvazione dello Statuto di “Difesa Servizi Spa”, contiene la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società[24].


2. Il regime giuridico della società pubbliche

Il quadro normativo che disciplina a livello nazionale le società a partecipazione pubblica è assai eterogeneo.

 

Al regime generale delineato dal codice civile nel libro V, Titolo V, Capo V, relativo alle società per azioni - e specificamente nella Sezione XIII di tale Capo, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articolo 2449 c.c.) - si sovrappongono una serie di disposizioni normative di carattere speciale, introdotte attraverso una serie di interventi legislativi susseguitisi nel tempo e in special modo nel corso degli ultimi anni.

 

La disciplina delle società pubbliche è composta oggi da una congerie di disposizioni, dettate a seconda delle contingenze e delle necessità, a volte riferite ad un'unica società (le c.d. società di diritto singolare[25]), a volte riferite a gruppi di società (ad esempio le società partecipate da regioni ed enti locali, oppure le società di gestione di servizi pubblici locali), a volte ad intere categorie (ad esempio, le società in partecipazione totalitaria o le società in partecipazione mista, maggioritaria o minoritaria). A queste si aggiungono norme valide per i soci delle società in partecipazione pubblica, che vanno dal divieto di costituzione, al dovere di dismissione, all'obbligo di giustificare la costituzione o il mantenimento della partecipazione, alla disciplina della scelta dei soci privati, alla specificazione delle modalità di interazione fra socio e società.

 

Ai fini della comprensione dell'assetto giuridico attuale si può comunque osservare come negli ultimi anni le società pubbliche siano state oggetto di una serie di disposizioni normative che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali e contenuta nel suo nucleo essenziale nel codice civile[26].

 

Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è in particolare assistito ad una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, alla loro sottoposizione a misure di contenimento della spesa pubblica, a regole di trasparenza, a vincoli sull’organizzazione.

 

In questa prospettiva, le leggi finanziarie per il 2007 ed il 2008 hanno imposto limiti stringenti all’organizzazione interna e all’operatività delle società a partecipazione pubblica – assimilandole ad enti pubblici piuttosto che a imprese pubbliche - mentre nel contempo la giurisprudenza ha tracciato l’ambito di responsabilità civile e amministrativa degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, sottoponendoli alla giurisdizione della Corte dei conti nell’ipotesi di danno diretto.

 

A testimonianza di questa tendenziale assimilazione delle società partecipate si può rilevare come le diverse norme che dalla XV Legislatura hanno posto limiti all'organizzazione e al funzionamento delle società pubbliche, ristringendo altresì la stessa possibilità di costituzione di società ovvero prevedendo obblighi di dismissione delle stesse partecipazione detenute da enti pubblici, sono state annoverate fra le misure di riduzione e contenimento della spesa degli enti pubblici.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai limiti al numero degli amministratori, ai tetti ai compensi dei presidenti e dei componenti del consiglio di amministrazione, ai limiti al conferimento dell’incarico di amministratori, agli obblighi di comunicazione e di pubblicità a carico delle società e dei soci pubblici, ai vincoli sulle procedure di assunzione e ai limiti alla stessa possibilità di costituire e mantenere partecipazioni in società non strettamente strumentali al perseguimento di finalità istituzionali (su tali aspetti, cfr. oltre).

 

Si può altresì osservare come l’applicazione di una crescente normazione speciale inerente le società pubbliche sia stata tuttavia esclusa, in via generale, per le società quotate in mercati regolamentati - e, più ampiamente, per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati - per le quali si registra un assoggettamento tendenzialmente esclusivo alla disciplina codicistica. La disciplina generale appare dunque in linea di massima riaffermata per le società quotate, per le quali la natura di soggetti sottoposti interamente al mercato sembra costituire una sorta di diaframma difensivo dall’applicazione intrusiva di regole pubblicistiche.

La non applicabilità delle norme speciali è stata, peraltro, specificamente sancita anche con riferimento alla responsabilità degli amministratori di società quotate con partecipazione pubblica diretta o indiretta e loro controllate quando la partecipazione sia inferiore al 50%[27], per le quali si ribadisce l’esclusiva applicazione della disciplina civilistica e, conseguentemente, della giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie.

 

E’ anche sulla base di tale evoluzione dell’assetto normativo che trae fondamento la distinzione, ricorrente nella dottrina e nella giurisprudenza, fra le società che mantengono in larga parte i caratteri distintivi dell'istituto civilistico (qualificabili, secondo una tradizionale definizione, come società private in mano pubblica) e i casi in cui il ricorso allo strumento societario produce, invece, un'amministrazione pubblica in forma di società.

 

Il complessivo assetto normativo che è venuto delineandosi in questi ultimi anni non ha tuttavia assunto, sinora, le caratteristiche di un sistema organico e stabile; non è dato rinvenirsi, infatti, una sorta di “statuto unico delle società di diritto pubblico”; la disciplina speciale dettata per le società pubbliche continua invece ad apparire come un insieme di deroghe alla disciplina generale, soggette peraltro a frequenti ripensamenti da parte del legislatore, come può evincersi dalla ricostruzione che segue degli interventi normativi in materia adottati negli ultimi anni.

 

Si offre di seguito una ricostruzione della disciplina attualmente vigente, tenendo conto – come già detto - che le diverse norme istitutive delle singole società prevedono talvolta una disciplina ad hoc su singoli aspetti dell’organizzazione societaria.

2.1 I limiti alla costituzione e al mantenimento di partecipazioni

Per le amministrazioni pubbliche[28] è stato introdotto il divietodi costituire di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero di assumere o mantenere - direttamente - partecipazionianche di minoranza in tali società[29] (articolo 3, comma 27, legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008).

 

L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento dei pacchetti azionari detenuti devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra richiamati, la quale deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti (articolo 3, comma 28, legge n. 244/2007).

Per quanto riguarda le amministrazioni statali, l’autorizzazione all’assunzione di nuove partecipazioni o al mantenimento di quelle detenute è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia (articolo 3, comma 28-bis, legge n. 244/2007).

Per lo Stato, in caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e finanze, il quale esercita i diritti dell’azionista, di concerto con i Ministeri competenti per materia (articolo 3, comma 27-bis, legge n. 244/2007).

 

E’ stato da ultimo fissato al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale le partecipazioni vietate dall’ordinamento devono essere cedute a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica; per le società a partecipazione statale, rimane ferma la disciplina prevista dall’ordinamento in materia di alienazione di partecipazioni[30] (articolo 3, comma 29, legge n. 244/2007[31]).

Nell’ipotesi di costituzione di società “autorizzate” ovvero di assunzione di partecipazioni “autorizzate” da parte delle amministrazioni pubbliche, anche in virtù di processi di riorganizzazione e trasformazione, sono previsti specifici obblighi di rideterminazione delle dotazioni organiche da parte delle amministrazioni coinvolte (articolo 3, commi 30-32, legge n. 244/2007).

 

La disciplina descritta non si applica per le partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati (articolo 3, comma 32-ter, legge n. 244/2007).

 

 

Per quanto riguarda le amministrazioni territoriali, fermi i vincoli generali sopra descritti, operano ulteriori specifici divieti.

 

Le società interamente pubbliche o miste, costituite o partecipateda amministrazioni pubbliche regionali e locali non per l’esercizio dell’attività di impresa, bensì per lo svolgimento di attività strumentale all’ente ovvero per lo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative dell’ente (fatta eccezione per i servizi pubblici locali e i servizi e centrali di committenza[32]), a decorrere dal 4 gennaio 2010, devono operare esclusivamente a favore degli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

A decorrere dalla data del 4 gennaio 2010, le società sono infatti obbligate a cessare le attività non consentite, le quali possono essere cedute a terzi (nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica) ovvero scorporate, anche costituendo una separata società; i contratti relativi alle attività vietate non cedute o scorporate sono nulli (articolo 13 del decreto legge n. 223/2006[33], come da ultimo modificato dal decreto legge n. 207/2008).

Come rilevato dalla Corte costituzionale, con tale norma non è negata né limitata la libertà d’iniziativa economica degli enti territoriali e locali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, per non beneficiare dei privilegi dei quali possono godere in quanto pubbliche amministrazioni, rimediando così a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza (Corte Costituzionale n. 326/2008).

La finalità esplicite perseguite dal legislatore sono infatti quelle di preservare la concorrenza e il mercato dal rischio di alterazioni e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale.

 

Recentemente, il legislatore è poi intervenuto ulteriormente sul fenomeno della proliferazione delle società a partecipazione locale, con l’intento di rimediare alle distorsioni di cui tale fenomeno è foriero: distorsione della concorrenza ed aggiramento dei vincoli di finanza pubblica in capo agli enti territoriali (cfr. sul punto, Corte dei Conti, Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province, analizzata  nel Capitolo 1).

In particolare, ai comuni con meno di 30.000 abitanti è vietato costituire società ed essi sono tenuti, entro il 31 dicembre 2013, a mettere in liquidazione le società già costituite al 31 maggio 2010, ovvero a cederne le partecipazioni.

L’obbligo di liquidazione delle società non si applica se le società già costituite:

a)  abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b)  non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c)  non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle medesime perdite.

 

Parimenti, non rientrano nel divieto e nell’obbligo di liquidazione sopra descritto le società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti e la cui partecipazione sia paritaria ovvero proporzionale al numero degli stessi.

 

I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società, e devono mettere in liquidazione le altre entro il 31 dicembre 2013 (articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010[34]).

 

E’ comunque rimessa ad un decreto ministeriale[35], la fissazione delle modalità attuative della disciplina nonché la definizione di ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 ottobre 2010 (novanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010), non risulta ancora emanato[36].

2.2 La nomina degli amministratori

I poteri di nomina da parte dell’azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati – a livello generale – dal codice civile, recentemente modificato ai fini di un suo adeguamento alla disciplina comunitaria; nonché da una serie di ulteriori norme, introdotte - quale lex specialis nell’ordinamento - nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio azionario statale di controllo in società operanti nei settori della difesa, trasporti, telecomunicazioni, energia e altri pubblici servizi (D.L. n. 332/1994[37] e D.P.C.M. 10 giugno 2004[38], cfr.oltre).

 

In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 c.c.[39]) prevede che se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi attribuire la facoltà di nominare amministratori, sindaci, o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali oanche di diritti amministrativi, ma non del voto nell'assemblea generale degli azionisti (cioè si applica quanto previsto dall’ultimo comma dell'articolo 2346 c.c., in materia di emissione di azioni).

 

Come accennato, vi sono poi i poteri speciali di nomina degli amministratori da parte dell’azionista pubblico sulle societàcontrollate operanti nel settore dei servizi pubblici, previsti dalla disciplina sulle privatizzazioni.

 

In particolare, si rammenta che l’articolo 2 del decreto-legge n. 332/94 dispone che tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nei settori dei servizi pubblici – in particolare, difesa, trasporti, telecomunicazioni e fonti di energia - sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più poteri speciali (comma 1).

Tra i poteri speciali vi è il potere di nomina di un amministratore senza diritto di voto da parte del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1, lett. d)).La disciplina si applica anche alle società controllate direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante (comma 3).

Si ricorda che il contenuto dei citati poteri speciali è stato riformulato da ultimo dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003, art. 4, commi 227-231) a seguito delle censure intervenute a livello comunitario, tanto con riferimento alla disciplina originaria, quanto con riferimento alle modifiche già apportate in materia dalla legge finanziaria per il 2000. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004 ha poi definito i criteri e condizioni per l’esercizio dei poteri speciali. Sui criteri per l’esercizio di poteri speciali (diversi dalla nomina di un amministratore senza diritto di voto) si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia[40].

Ulteriori poteri speciali in capo allo Stato azionista sono stati introdotti in più recenti provvedimenti legislativi, come la legge finanziaria per il 2006, che ha previsto la cd. poison pill[41].

 

Si ricorda, infine, che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, legge n. 296/2006).

Per “perdita” si deve intendere un “progressivo peggioramento dei conti” registrato per tre esercizi consecutivi per ragioni riferibili a scelte gestionali “non necessitate” (articolo 3, comma 32-bis, introdotto dall’articolo 71, comma 1, lett. f), della legge n. 69/2009).

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale di questo divieto nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (sent. 159/2008).

2.3 Composizione degli organi sociali e deleghe operative

Numerosi interventi legislativi hanno introdotto una serie di disposizioni speciali rispetto alla disciplina del codice civile, secondo la quale spetta all’atto costitutivo o all’assemblea dei soci stabilire il numero degli amministratori delle società per azioni e determinare i relativi compensi (artt. 2328, 2380-bis e 2389 c.c.).

In particolare, per le società non quotatecontrollate direttamente o indirettamente dalle amministrazionistatali (articolo 3, commi 12 e 16, legge n. 244/2007, come sostituito dalla legge n. 69/2009 e modificato dal decreto legge n. 78/2009[42]):

§      il numero massimo dei componenti gli organi di amministrazione è ridotto a cinque o sette: cinque, se lo statuto prevede un numero massimo di componenti superiore; sette, se lo statuto prevede un numero massimo di componenti superiore (articolo 3, comma 12, lettera a), legge n. 244/2007)[43];

§      l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - può attribuire deleghe operative al presidente sulle materie delegabili e fissarne in concreto contenuto e compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile[44] (articolo 3, comma 12, lettera b), legge n. 244/2007);

§      la carica di vice presidente deve essere soppressa, ovvero si deve specificare che essa permane solo in modo da individuare il sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera c), legge n. 244/2007);

§      l’organo di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale, unitamente al presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi secondo quanto previsto dal citato articolo 2389, comma 3, del codice civile (articolo 3, comma 12, lettera d), legge n. 244/2007);

§      l’organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo, senza però compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera e), legge n. 244/2007);

§      la funzione di controllo interno deve riferire all’organo di amministrazione ovvero ad un comitato apposito costituito al suo interno (articolo 3, comma 12, lettera f), legge n. 244/2007);

 

L’operatività dei vincoli suddetti, che devono essere osservati da parte della società attraverso l’introduzione di apposite modifiche statutarie, decorre – fatta salvo quanto previsto per le deleghe operative al presidente e la delega di attribuzioni ad uno solo dei componenti del Cda – dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche statutarie (articolo 3, comma 13, legge n. 244/2007).

 

La disciplina delle deleghe operative al presidente e la delega di attribuzioni ad uno solo dei componenti del Cda si applica a decorrere dal 5 luglio 2009 (articolo 3, comma 12, lettere b) e d) come da ultimo modificate dal decreto legge n. 78/2009, articolo 19, commi 7, 8 e 8-bis).

Si osserva che la disciplina richiamata è stata oggetto di numerose modifiche che hanno in taluni casi allentato i vincoli e i limiti di carattere pubblicistico originariamente introdotti nei confronti delle società partecipate.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina delle deleghe di attribuzioni al presidente e dei relativi compensi (articolo 3, comma 12, lettere b) e d) legge n. 244/2007), la cui attuale formulazione è il punto di approdo di ripetuti interventi legislativi.

In origine, la legge finanziaria 2008 aveva introdotto una previsione specifica per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, disponendo che al presidente di tali consigli dovessero essere attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato. L’articolo 71 della legge n. 69/2009 ha poi sostituito questa previsione con una di carattere più generale: l’attribuzione di deleghe operative al presidente deve avvenire direttamente con delibera dell’assemblea dei soci, non disponendo alcunché in merito al compenso. Tale articolo ha poi introdotto la possibilità, per l’organo di amministrazione, di delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, c.c.

Il decreto legge n. 78/2009, articolo 19, comma 7, ha introdotto l’attuale formulazione: è l’organo di amministrazione che - previa delibera dell’assemblea dei soci - può attribuire deleghe operativeal presidente sulle materie delegabili e fissarne in concreto contenuto e compenso ex art. 2389, comma terzo, c.c.[45]; ed è lo stesso organo di amministrazione che può delegare le proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi, unitamente al Presidente.

 

Ulteriore divieto è quello di nominare, nei consigli d’amministrazione o gestione di società non quotate indirettamente controllate dalle amministrazioni statali, amministratori della società controllante.

Il divieto non operase agli amministratori della controllante nominati nella controllata sono attribuite deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo, ovvero laddove la nomina è finalizzata a mettere a disposizione della società controllata “particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante”. In tali casi, gli emolumenti legati alla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque “riversati alla società controllante” (articolo 3, comma 14, legge n. 244/2007).

 

Si osserva che - per quanto specificamente attiene alle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e finanze - prima ancora dell’introduzione dei citati divieti applicabili a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali, il medesimo Ministero è stato chiamato ad adottare un proprio atto di indirizzo, volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società dallo stesso partecipate al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società. (articolo 1, commi 465-466 della legge n. 296/2006).

 

Anche per le società partecipate totalmente dagli enti locali e a partecipazione mista con enti locali vi sono limitazioni sul numero dei componenti del consiglio di amministrazione nominati dagli enti stessi (articolo 3, comma 17, legge n. 244/2007, che conferma il limite contenuto nell’articolo 1, comma 729, della legge n. 296/2006).

Per ciò che specificamente riguarda le società totalmente partecipate, anche in via diretta, dagli enti locali, vi è il limite numerico di tre componenti per i relativi consigli di amministrazione.

Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare – 2 milioni di euro - è stato fissato con D.P.C.M. 26 giugno 2007.

 

 Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non deve essere superiore a cinque (articolo 1, comma 729, della legge n. 296/2006).

 

Si rileva infine che, nel corso del 2010, sono entrate in vigore ulteriore misure volte alla riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché del collegio dei revisori di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

In particolare, tali organismi devono adeguare i rispettivi statuti per assicurare - a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data del 31 maggio 2010 - che gli organi di amministrazione e gli organi di controllo, ove non già monocratici, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli organismi pubblici interessati sono nulli (articolo 6, comma 5 del decreto legge n. 78/2010[46]).

2.4 I limiti ai compensi degli amministratori

Per quanto attiene i compensi degli organi sociali di società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali, vigono una serie di vincoli, ed in particolare:

§      il divieto dicorrispondere gettoni di presenza per i componenti gli organi sociali (articolo 3, comma 12, lettera g), legge n. 244/2007);

§      per le società già operanti, è stata operata una riduzione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo del 25 per centorispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione (articolo 3, comma 12, lettera a), ultimo periodo, legge n. 244/2007);

§      la carica di “sostituto” del presidente deve essere senza compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera c), legge n. 244/2007);

§      è invece previsto che abbiano compenso le deleghe operative attribuite al presidente e che tale compenso sia fissato dall’organo di amministrazione, ex art. 2389, comma 3 c.c. (articolo 3, comma 12, lettera b), legge n. 244/2007)e le deleghe, attribuite, eventualmente unitamente al presidente, ad un solo altro componente del CDA (articolo 3, comma 12, lettera d), legge n. 244/2007);

§      è inoltre prevista una riduzione della remunerazione dei membri di comitati con funzioni consultive o di proposta, che comunque possono costituirsi solo in casi strettamente necessari (articolo 3, comma 12-bis, legge n. 244/2007).

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta da parte delle società controllate da amministrazioni statali è comunque limitata a casi strettamente necessari, e comunque, la remunerazione che può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti non deve superare il 30 per cento del compenso spettante alla carica di componente dell’organo amministrativo (articolo 3, comma 12-bis, legge n. 244/2007).

 

Tra gli altri vincoli, il più rilevante è il tetto ai compensi. Tale limite si applica al trattamento economico onnicomprensivo:

§         che le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate conferiscono a soggetti con i quali essi hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

§         dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).

 

Tale trattamento non può essere superiore a quello del primo presidente di Corte di Cassazione.

Inoltre, coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell’organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

Per quanto riguarda gli impiegati statali che partecipano all'amministrazione o ai collegi sindacali di società o enti cui lo Stato partecipa o comunque contribuisce, operano specifiche disposizioni, che prevedono la devoluzione dei compensi afferenti tale partecipazione all’amministrazione di appartenenza (articolo 62, D.P.R. n. 3/1957, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 78/2010, cfr.più diffusamente, infra).

 

In caso di violazione del tetto retributivo, l’amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario della retribuzione sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

La deroga al tetto vi può essere solo per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Inoltre, le società sono obbligate a comunicarlo preventivamente alla Corte dei conti.

Vi sono poi obblighi di trasparenza: nessun atto che comporta la corresponsione di una retribuzione può essere attuato, se non viene previamente reso noto, con l’indicazione dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web della società, nonché deve essere comunicato al Governo e al Parlamento (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).

L’applicazione dei suddetti vincoli è stata nel 2008 subordinata all’adozione di un regolamento governativo attuativo (articolo 3, comma 52-bis, legge n. 244/2007, introdotto dell’articolo 4-quater del decreto legge n. 97/2008[47], e successivamente modificato dall’articolo 21 della legge n. 69/09) il quale è stato adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 5 ottobre 2010.

 

Inoltre, per ciò che concerne i compensi degli amministratori delle società partecipate dal MEF, vige lo specifico divieto di inserire clausole nel rapporto contrattuale di amministrazione, che prevedano per gli amministratori, al momento della cessazione dell'incarico, benefici economici superiori ad una annualità di indennità (art. 1, comma 466 legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 3, comma 51, della legge n. 244/2007) .

 

Come accennato, una disciplina specifica è prevista nel caso di partecipazione di impiegati statali all'amministrazione o ai collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca.

Qualora il dipendente sia autorizzato a tale partecipazione (con deliberazione del Consiglio dei Ministri) l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale (articolo 62 del D.P.R. n. 3/1957, da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 78/2010).

 

 

Per quanto riguarda i compensi agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali vi sono vincoli specifici.

 

Nelle società totalmente partecipate da comuni o province, e nelle società da queste controllate, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia[48] (articolo 1, commi 725, 726 e 727 legge n. 296/2006, come modificati dall’articolo 61 del D.L. n. 112/2008[49][50]).

 

Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente partecipate dagli enti locali hanno il diritto al rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione previste per gli amministratori locali dall'art. 84 del TUEL- testo unico sugli enti locali (articolo 1, comma 727, legge n. 296/2006).

 

Nelle società a partecipazione mista di enti locali, i compensi possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, secondo specifici criteri (articolo 1, comma 728, legge n. 296/2006)[51].

 

Da ultimo, nel corso del 2010 sono state introdotte misure che impongono ulteriori e più stringenti vincoli ai compensi degli organi sociali delle seguenti tipologie di società:

§         società pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione;

§         società interamente possedute (alla data del 31 maggio 2010) dalle pubbliche amministrazioni.

Per tali società, il compenso dei consiglieri d’amministrazione e dei sindaci è ridotto del 10 per cento. La riduzione di applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio.

La previsione non si applica nei confronti delle società quotate (articolo 6, comma 6 del decreto legge n. 78/2010).

 

Infine, sebbene non sia chiara la portata applicativa della norma, si osserva che tra le misure recentemente introdotte vi è la previsione del carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali degli “enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”. Tale partecipazione può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute e qualora siano previsti i gettoni di presenza, questi non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera (articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 78/2010).

2.5 Limiti alle spese delle società partecipate: acquisti e prestazionidi servizi

Si richiama in primo luogo il tetto ai compensi che le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate conferiscono a soggetti con i quali essi hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007), sopra richiamato[52].

 

Le società non quotate, controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni statali, sono inoltre tenute ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni da CONSIP S.p.A. (articolo 3, comma 15, legge n. 244/2007).

 

Le “società” inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono tenute a conformarsi ai principi di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, prevista per le “pubbliche amministrazioni” inserite nel conto della P.A[53].

Pertanto, in sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono corrispondentemente ridotti. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale (articolo 6, comma 11, D.L. n. 78/2010[54]).

 

Sussistono, infine, limiti al reclutamento del personale delle società pubbliche non quotate.

Alcuni di questi rivestono carattere generale, altri sono di carattere speciale e relativi a talune tipologie di società a partecipazione locale.

In particolare:

§       le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche comunitari, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (articolo 18, comma 2, D.L. n. 112/2008);

§       le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi devono poi specificamente conformarsi ai principi previsti dall’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, che regola il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche (articolo 18, comma 1, D.L. n. 112/2008);

§      alle società a partecipazione locale, totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni di interesse generale non aventi carattere industriale e commerciale, ovvero che svolgono attività di supporto delle funzioni amministrative della pubblica amministrazione, inserite nel conto economico della P.A, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 che stabiliscono a carico della pubblica amministrazione divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Inoltre, queste società si adeguano alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze (articolo 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008, come introdotto dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 78/2009);

§      le società da ultimo richiamate sono altresì assoggettate – con modalità definite con decreto Ministeriale - agli stessi vincoli di spesa derivanti dal patto di stabilità interno (articolo 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008).

 

Infine, una specifica disciplina è prevista per le società a partecipazione pubblica esercenti servizi pubblici locali (art. 23-bis, D.L. n. 112/2008) [55].

Relativamente al personale dipendente delle società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali e inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, si applicano poi le politiche assunzionali di contenimento pubbliche (articolo 9, comma 29 del decreto legge n. 78/2010). Pertanto dal 2015, le assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo svolgimento delle procedure di mobilità, non possono comportare una spesa superiore a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente (articolo 9, comma 8 del decreto legge n. 78/2010).

 

Sono stati poi recentemente introdotti specifici vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all’indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente (articolo 18, D.L. n. 78/2009). Per tali società il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

Le stesse società possono inoltre essere obbligate a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato - in luogo, ad esempio, dei conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati [56].

Gli adempimenti per l’utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato sono stati dettagliatamente previsti dal Decreto del Ministro dell’economia e finanze 25 febbraio 2010[57].

In particolare, le citate Società:

§      prelevano i fondi a propria disposizione sui conti di Tesoreria solo in assenza di disponibilità sui propri conti e per effettive esigenze di spesa, , limitandone poi la giacenza sui propri conti bancari o postali a tempi strettamente necessari alle attività da compiere;

§      sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e finanze una serie di informazioni circa la giacenza media giornaliera, il saldo di fine periodo, nonché, per ciò che attiene specificamente alle somme che derivano dal bilancio dello Stato, i giorni di giacenza e l’importo medio. Con riguardo al ricorso all’indebitamento, deve essere data indicazione del tasso applicato, della durata e dell’esigenza di spesa che ha determinato il ricorso. Le informazioni raccolte sono poi integrate ed elaborate unitamente a quelle presenti nel SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici).

 

In ultimo, al fine di perseguire una maggiore efficienza delle società pubbliche, sono stati introdotti alcuni limiti al finanziamento in caso di bilanci in perdita.

In particolare, salvo quanto previsto nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (articolo 2447 del codice civile), le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre anni consecutivi, perdite di esercizio oppure che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti effettuati a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti.

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, sono ammesse alcune deroghe al divieto qualora sussistano gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico o la sanità. In questi casi su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetto a registrazione presso la Corte dei Conti, è possibile autorizzare a favore di tali società specifici interventi finanziari (articolo 6, comma 19del decreto legge n. 78/2010).

2.6 La responsabilità degli enti con compiti di direzione di società

Il legislatore ha recentemente introdotto un’interpretazione autenticadell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, il qualeprevede che lesocietà o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Secondo l’interpretazione autentica introdotta dal legislatore che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria (articolo 19, comma 4, del D.L. n. 78/2009).


3. Il controllo della Corte dei conti
sulle società partecipate dallo Stato

La Corte dei Conti, nell’ambito delle funzioni di controllo ad essa delegate dall’articolo 100 Cost., partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti, pubblici o privati - ovvero, aventi forma privatistica - a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai sensi e secondo le modalità stabilite dallalegge 21 marzo 1958 n. 259[58].

In particolare, ai sensi della legge n. 259[59], la Corte dei conti controlla:

§      gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato e gli enti che si finanziano con imposte, contributi, tasse che sono autorizzati ad imporre o che siano ad essi devolute (articolo 2). I rappresentanti dei collegi sindacali o di revisione degli enti sono tenuti a fornire alla Corte ogni informazione utile ai fini dell’espletamento del suo controllo;

Tra gli enti sottoposti a tale forma di controllo rientrano le Ferrovie dello Stato S.p.A., la RAI-radiotelevisione italiana S.p.A.

§      gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia. In questo caso, è previsto specificamente che il controllo venga esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (articolo 12).

Tra gli enti sottoposti a controllo, ex art. 12, rientra, ad esempio, l’ANAS S.p.A.;

§      le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale (sentenza della Corte costituzionale 28 dicembre 1993 n. 466)[60].

La legge n. 259/58 ha provveduto ad una prima indicazione degli enti sottoposti a controllo, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 12 della medesima legge. Successivamente, ha demandato – per gli enti cui lo Stato contribuisce in via periodica (ex articolo 2) – l’individuazione degli stessi ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e col Ministro competente. Talvolta il decreto governativo è adottato su segnalazione della stessa Corte dei Conti.

Specifiche norme primarie istitutive degli enti stessi prevedono poi direttamente il controllo della Corte dei Conti (ex articolo 12).

Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti sottoposti al controllo ai sensi della n. 259/58 (articolo 10).

 

Il controllo esercitato dalla Corte su tali enti è un controllo referente: la Corte, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro dell’economia ed al Ministro competente (articolo 8)[61]. Ciò allo scopo di fornire indicazioni per la riqualificazione della spesa pubblica e di riflesso per la migliore ripartizione delle risorse finanziarie complessive[62].

 

Accanto a tale tipologia di controlli, si ricorda che a livello giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha ritenuto in taluni casi gli amministratori e i dipendenti delle società a partecipazione pubblica sottoponibili al regime di responsabilità amministrativa tipico delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente passibili di essere sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti [63].

 

Recentemente, le Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate in materia (Sentenza delle SS.UU. n. 26806 del 19 dicembre 2009 e n. 519 del 15 gennaio 2010) confermando la possibilità per il procuratore contabile di agire nei confronti dell’amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall’ente pubblico, quando questo sia stato direttamente danneggiato da un comportamento illegittimo[64].

 

Il principio della responsabilità contabile dell’amministratore o del componente di organi di controllo esclusivamente per “danno diretto” è stato affermato dalla Corte di cassazione all’indomani dell’introduzione nell’ordinamento delle società a partecipazione pubblica di una norma (articolo 16-bis, D.L. n. 248/2007[65]) che prevede che la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle società quotate con partecipazione pubblica anche indiretta inferiore al 50 e delle società da queste controllate è regolata diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. sul punto il punto 3.5 della citata sentenza delle Sezione Unite n. 26806/2009).

 

Si osserva, comunque, che i recenti interventi legislativi in materia di contenimento delle spese delle società a partecipazione pubblica, in più di un caso, prevedono esplicitamente la responsabilità per danno erariale degli amministratori o dei dipendenti delle medesime società che non le osservano. Si rammenta, al riguardo, la citata disciplina dei tetti retributivi (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007), ovvero il divieto di inserire - nei contratti di lavori, forniture e servizi stipulati da alle società a totale o maggioritaria partecipazione di amministrazioni o enti pubblici - clausole compromissorie o sottoscrivere compromessi contrattuali (articolo 3, commi 19 e 20, legge n. 244/2007).


4. Le partecipazioni detenute dal
Ministero dell’economia e delle finanze

La seguente tabella espone le partecipazioni detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze, disponibili sul sito internet del Ministero alla data del 24 maggio 2011.

 

 

Società per settore

Partecipazione del
Ministero dell'Economia
(%)

Assicurativo

 

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

100

SACE S.p.A.

100

Bancario e Servizi finanziari

 

Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.

70

Difesa e Aerospazio

 

Finmeccanica S.p.A.

30,20

Editoriale e culturale

 

ARCUS S.p.A.

100

Energetico

 

ENEL S.p.A.

31,24

ENI S.p.A.

(Cassa depositi e prestiti detiene una partecipazione del 26,40%)

3,93

Gestore dei servizi elettrici (GSE S.p.A.)

100

Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN S.p.A.)

100

Holding di partecipazione

 

Fintecna S.p.A.

100

RAI S.p.A.

99,56

Cinecittà Luce S.p.A.

100

STMicroelectronics Holding N.V

50

Mezzogiorno e sviluppo territoriale

 

SOGESID - Società per la Gestione degli Impianti Idrici S.p.A.

100

Agenzia Attraz. Invest. Svil. Impresa (ex Sviluppo Italia S.p.A.)

100

Studiare Sviluppo S.r.l.

100

Occupazione e previdenza

 

Italia Lavoro S.p.A.

100

Società per lo sviluppo del Mercato dei fondi pensione S.p.A. (MEFOP S.p.A.)

55,08

Postale

 

Poste Italiane S.p.A.

100

Servizi vari

 

Coni Servizi S.p.A.

100

CONSIP - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A.

100

EUR S.p.A.

100

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

100

Sistemi di consulenza per il Tesoro (SICOT S.r.l.)

100

Società generale d’informatica - SOGEI S.p.A.

100

Infrastrutture e Trasporti

 

Alitalia in a.s.

49,90

ENAV S.p.A.

100

Ferrovie dello Stato S.p.A.

100

ANAS S.p.A.

100

Rete Autostrade mediterranee S.p.A.

100

Expo 2015 S.p.A.

40

Fonte:Ministero dell’economia e finanze


Normativa di riferimento

 


Codice civile
(artt. 2328, 2380-bis, 2389, 2449, 2450, 2497)

 

2328. Atto costitutivo.

 

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2463, 2498, 2504, 2699] e deve indicare [c.c. 2333, 2335, n. 2, 2336, 2342, 2487, 2521, 2725]:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

2) la denominazione [c.c. 2414, n. 1] e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale [c.c. 2361, 2369, 2414, n. 1, 2437, 2445, 2484, n. 2];

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

5) il numero e l'eventuale valore nominale [c.c. 2446] delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;

6) il valore attribuito ai crediti [c.c. 2255] e beni conferiti in natura [c.c. 2342, 2343, 2643, n. 10];

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [c.c. 2433];

8) i benefìci eventualmente accordati ai promotori [c.c. 2333, 2335, n. 3, 2337, 2348] o ai soci fondatori [c.c. 2340, 2341];

9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [c.c. 2380-bis];

10) il numero dei componenti il collegio sindacale [c.c. 2397, 2400];

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1);

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

13) la durata della società [c.c. 2484, n. 1] ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde (2).

-----------------------

(1) Numero così modificato dal comma 1 dell’art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile».

(2) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Occorre tener presenti le disposizioni transitorie contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 37 del 2004 che qui si riportano: «1. Le disposizioni attuative e regolamentari del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Per le materie di cui al comma 1, le norme del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.».

Il testo del presente articolo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto decreto legislativo n. 37 del 2004 era il seguente:

«2328. Atto costitutivo.

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;

6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

8) i benefìci eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;

9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

10) il numero dei componenti il collegio sindacale;

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 6 del 2003 è riportato nella nota al capo V.

(omissis)

2380-bis. Amministrazione della società.

 

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci [c.c. 2318, 2382, 2385, 2397, 2417, 2455, 2457, 2475, 2542].

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione [c.c. 2388, 2405, 2421, n. 4].

 

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori [c.c. 2328, n. 9], ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea [c.c. 2364, 2364-bis] (1).

-----------------------

(1) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(omissis)

2389. Compensi degli amministratori (1).

 

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea [c.c. 2364, n. 3].

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili [c.c. 2431] o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (2).

-----------------------

(1) Vedi, anche, l'art. 6, comma 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

 (2) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

(omissis)

Sezione XIII

Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

 

2449. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.

 

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti (1).

 

-----------------------

(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 13, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 2007. Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2458 in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 34 del 2008 era il seguente: «Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 6 del 2003 è riportato nella nota al capo V.

 

2450. Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici.

 

[Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale [c.c. 2398] deve essere scelto tra essi (1) (2)] (3).

-----------------------

(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

(2) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2459 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(3) Articolo abrogato dall'art. 3, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 aprile 2007, n. 46.

(omissis)

 

 

 

Capo IX

Direzione e coordinamento di società (1)

 

2497. Responsabilità.

 

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette (2).

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario (3).

-----------------------

(1) Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 5 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153. Si riporta qui di seguito il testo del capo IX in vigore prima della suddetta sostituzione: «Capo IX - Delle società costituite all'estero ed operanti all'estero

2505. Società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato.

[Le società costituite all'estero [preleggi 16], le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana] [c.n. 143, 144] [1].

 

[1] Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a decorrere dal 1° settembre 1995.

(omissis)


 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato (art. 62)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

(2) Emanato a norma dell'art. 4, L. 20 dicembre 1954, n. 1181. Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Vedi, anche, le norme di esecuzione emanate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

(3) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

(omissis)

Art. 62

Partecipazione all'amministrazione di enti e società.

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale (72).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(72) Articolo così modificato dal comma 4 dell'art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti di applicabilità indicati nel citato comma 4.

(omissis)

 


 

 

D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 13)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 13
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e
a tutela della concorrenza.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti (43).

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma (44).

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data (45) (46) (47).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(43) Comma così modificato prima dal comma 4-septies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell’art. 48, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(44) Comma così modificato prima dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, poi dal comma 7 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97 ed infine dal comma 1-bis dell'art. 20, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(45) Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(46)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio-1° agosto 2008, n. 326 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento all'art. 41 Cost., in riferimento all'art. 119 Cost., in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost.,; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata con riferimento all'art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta.

(omissis)

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007).
(art. 1, co. 465 e 466, 725-727, 729,734)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

(omissis)

Art. 1

 

465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società.

 

466. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici superiori ad una annualità di indennità (184).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(184) Comma così modificato dal comma 51 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 51 e il comma 52-bis aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma (317).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(317) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 61. La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

 

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici (318).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(318) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite (319).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(319) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso trova applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 (omissis)

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (321).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(321) Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Con D.P.C.M. 26 giugno 2007 (Gazz. Uff. 7 agosto 2007, n. 182) è stato determinato l'importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione.

(omissis)

734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (323).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(323) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 32-bis dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 


L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)
(art. 1, co. 44-53 e art. 3, co. 12-21, 27-32-ter, 44-52-bis)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

(omissis)

Art. 1

 

44. Con accordo concluso a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP istituita con legge regionale. Nell’ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all’Agenzia delle entrate.

 

45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

b) all’articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

c) all’articolo 175:

1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all’azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

d) all’articolo 176:

1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;

6) il comma 6 è abrogato (16).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(16) Vedi, anche, il D.M. 25 luglio 2008.

 

47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento (17).

--------------------------------------------------------------------------------

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 luglio 2008.

48. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell’articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento (18).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 marzo 2008. Vedi, anche, il comma 12-bis dell'art. 15, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

49. L’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell’articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative (19).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 marzo 2008.

 

50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali) – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma l concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall’impresa»;

b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali) – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all’articolo 5. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile»;

c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell’articolo 5.

7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati»;

d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) – 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997»;

e) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi»;

f) all’articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all’articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850», ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;

5) al comma 4-bis.1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

g) l’articolo 11-bis è abrogato;

h) all’articolo 16, comma 1, le parole: «l’aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 per cento».

 

51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

 

52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento (20).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(20) Con D.M. 11 settembre 2008 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2008, n. 240) sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP.

 

53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010 (21) (22).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(21) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 10 dell'art. 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

(22) Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 3

 

12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni (404):

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione;

b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile (405);

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b) (406);

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali (407).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(404) Periodo così modificato dall'art. 19, comma 13, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(405) Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 7, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 8-bis dello stesso articolo 19.

(406) Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 7, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 con i limiti di applicabilità previsti dal comma 8-bis dello stesso articolo 19, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(407) L’originario comma 12 è stato così sostituito con gli attuali commi 12 e 12-bis dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo (408).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(408) L’originario comma 12 è stato così sostituito con gli attuali commi 12 e 12-bis dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse (409).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(409) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

 

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

 

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

 

16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all’articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all’articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

 

 

 

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

 

19. [È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti (410)] (411).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(410) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(411) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 15, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

 

20. [Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi (412)] (413).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(412) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(413) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 15, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

 

21. [Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007 (414), è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti (415)] (416).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(414) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(415) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza dell'applicabilità delle norme di cui al presente comma vedi le ulteriori disposizioni dello stesso art. 15.

(416) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 15, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

(omissis)

 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza (420) (421).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(420) Comma così modificato prima dal comma 4-octies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(421) La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia (422) (423).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(422) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(423) La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti (424) (425).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(424) Periodo aggiunto dall'art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(425) La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (426) (427).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(426) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(427) La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni (428) (429).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(428) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69. Il presente comma era stato, inoltre, modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, soppressa dalla relativa legge di conversione.

(429) La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica (430).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(430) La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

 

 31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione o all’assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito (431).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(431) La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti (432).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(432) La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

 

32-bis. Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (433).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(433) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (434).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(434) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

 

 

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell’organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno. Alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma (438).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(438) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 24, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la determinazione dei limiti massimi, previsti dal presente comma vedi il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 

45. Per la Banca d’Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44 (439).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(439) Comma così modificato dall'art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Vedi, anche, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d’Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione (440).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(440) Vedi, anche, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall’incarico, carica o mandato da ultimo conferito (441).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(441) Vedi, anche, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista (442).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(442) Vedi, anche, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44 (443).

 

-------------------------------------------------------------------------------

(443) Vedi, anche, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (444).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(444) Vedi, anche, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 

 

51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell’articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45 (445).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(445) Vedi, anche, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 

52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell’insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51 (446).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(446) Vedi, anche, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 

52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008 (447), ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito (448);

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina (449).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(447) Per la proroga del termine vedi il comma 3 dell’art. 21, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(448) Lettera così sostituita dal comma 2 dell’art. 21, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(449) Comma aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195.

 


D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (art. 16-bis)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 16-bis

Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da
amministrazioni pubbliche.

 

1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (59).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(59) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(omissis)

 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 18, 23-bis, 61)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133.

 

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

(omissis)

Art. 18

Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (80)

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. (81)

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(80) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(81) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(omissis)

Art. 23-bis.

Servizi pubblici locali di rilevanza economica (93) (105) (109)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell’ articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l’ambito non può essere inferiore al territorio comunale. (94)

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. (95)

 

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. (95)

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. (95)

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4. (96)

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonché l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. (97) (102) (104) (106)

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. (103)

10. ll Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: (98)

a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale; (99) (101)

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’ articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua (110);

[e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall’evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; (100)]

f) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo (107).

11. L’ articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (108).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(93) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(94) Comma così modificato dall'art. 30, comma 26, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(95) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(96) Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(97) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(98) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. e), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(99) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lett. f), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(100) Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(101) La Corte costituzionale, con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della prima parte della presente lettera, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 15, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e».

(102) Per la proroga del termine, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.

(103) Comma sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 5, lett. e), D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(104) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, comma 28, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

 

(105) Vedi, anche, il comma 1-ter dell'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(106) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(107) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(108) La Corte costituzionale, con sentenza 03 - 17 novembre 2010, n. 325 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23-bis, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(109) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 24 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 1 - per l'abrogazione del presente articolo, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale. Il referendum popolare è stato indetto con D.P.R. 23 marzo 2011.

(110) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 27 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 4 - per l'abrogazione della presente lettera, limitatamente alle parole: «, nonché in materia di acqua».

(omissis)

Art. 61

Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica (227)

1. A decorrere dall’anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all’ articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti» (242).

3.  Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 (243).

4. All’ articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».

5. A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007 per le medesime finalità.

7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. (233)

[7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo. (231)]

[8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’ articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. (230)]

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (244).

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’ articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell’ articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell’interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall’anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All’ articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «all’80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;

b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (245). (238)

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali (246). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all’adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 19 (247).

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un’ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell’ articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall’applicazione dell’ articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (236) (237) (240)

18. Per l’anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell’interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l’attuazione del presente comma. (234)

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’ articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo (248).

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’ articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni (249):

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell’efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 19. (229)

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l’importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell’equivalenza finanziaria (250). (229)

22. Per l’anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009 a valere sulle risorse di cui all’ articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all’ articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (232) (235) (241)

23. Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all’ articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma (239).

[24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. (228)]

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All’ articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».

27. Dopo il comma 345 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all’ articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico».

 

--------------------------------------------------------------------------------

(227) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(228) Comma abrogato dall'art. 2, comma 8, D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

(229) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.

(230) Comma abrogato dall'art. 1, comma 10-quater, lett. b), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

(231) Comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, abrogato dall'art. 35, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(232) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.

(233) Comma così modificato dall'art. 8-novies, comma 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(234) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 24, comma 75, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(235) Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui al presente comma, vedi l'art. 4, comma 7, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(236) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 2, comma 65, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(237) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta.

(238) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(239) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 16 settembre 2008, n. 143 e il comma 2 dell'art. 6, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.

(240) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 dicembre 2009. Vedi, anche, l'art. 2, comma 32, L. 22 dicembre 2008, n. 203.

(241) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 21 aprile 2009.

(242) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152.

(243) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152.

(244) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

(245) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

(246) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

(247) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

(248) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

(249) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

(250) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

(omissis)


D.L. 1 luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (art. 18 e 19)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(omissis)

Parte II

BILANCIO PUBBLICO

(omissis)

Art. 18

Tesoreria statale

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa . (137) (138)

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale. (137)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(137) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(138) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 febbraio 2010.

 

 

Art. 19

Società pubbliche

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica». (139)

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: (140)

a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

[b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale». (141)]

3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33è modificato come segue:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

b) il comma 1 è abrogato;

c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;»;

e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; (142)

p) è abrogato il comma 8;

q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010. (139)

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’ articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;». (139)

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’ articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente: (140)

«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);».

8-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009. (143)

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell’integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l’equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall’applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della presente disposizione (145). (143)

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell’ articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (139)

12. Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (139)

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

13-bis. Le risorse rivenienti dall’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l’esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell’anno 2009, all’ammodernamento della flotta dell’intero Gruppo e all’adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell’esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID). (144)

13-ter.  Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero. (144)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(139) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(140) Alinea così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(141) Lettera soppressa dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(142) Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(143) Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(144) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

(145) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(omissis)

 


D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (artt. 6, 9 e 14, co. 32)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

(omissis)

Art. 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (16) (18)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall’ articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. (12)

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. (12)

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. (12)

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. (14)

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate. (12)

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (12)

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. (12)

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. (15)

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione. (12)

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. (12)

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. (12)

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. (12)

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all’ articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (17)

21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. (13)

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (13)

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. (13)

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati. (13)

21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 2, comma 589, e all’articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’ articolo 27, comma 2, e all’ articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’ articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. (13)

21-septies. All’ articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa. (13)

--------------------------------------------------------------------------------

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(14) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 29, comma 15, L. 30 dicembre 2010, n. 240.

(16) Per il differimento dell'applicazione del presente articolo, vedi l'art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(18) Per gli indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi vedi la Dir. Stato 4 agosto 2010.

 

Capo III

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

(omissis)

 

Art. 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14. (38)

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. (39)

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco. (38)

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».

8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. (38)

9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010»;

- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

15-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’ elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell’ articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali. (39)

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (38)

20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l’indennità speciale di cui all’ articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno 2012 e del 32 per cento per l’anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. (38)

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 8, comma 14. (38)

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. (38)

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25. (38)

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 (41). (38)

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’ articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. (40)

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.

31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (38)

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall’anno 2011 l’autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l’anno 2010, come integrata dal presente comma. (38)

34. A decorrere dall’anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l’anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. (38)

35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.

35-bis. L’ articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell’interno, sempre a richiesta dell’interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia. (39)

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(39) Comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(40) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(41) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 1 dell'art. 6, D.L. 31 marzo 2011, n. 34.

(omissis)

Art. 14

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione. (70)

--------------------------------------------------------------------------------

(70) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 1, comma 117, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, successivamente, dal medesimo art. 1, comma 117, L. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(omissis)


D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195
Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento
economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti
di lavoro dipendente o autonomo.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2010, n. 276.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto l'articolo 24, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Visto l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 gennaio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.

Art. 2

Soggetti conferenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

 

Art. 3

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2.

 

Art. 4

Limite massimo retributivo

1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.

3. Le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.

5. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.

 

Art. 5

Regime di pubblicità

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e del nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili, con l'indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2, ove non già resi noti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario.

2. Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base del modello di comunicazione allegato al presente regolamento.

 

Art. 6

Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, esercita il potere di vigilanza e controllo sul rispetto del presente regolamento con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lettera e), della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti del monitoraggio.

 

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento e quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, sono fatte salve le disposizioni del medesimo articolo 3, commi da 44 a 52.

 

Art. 8

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


 



[1]     Cfr. CORTE dei CONTI, Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province - Relazione conclusiva approvata nell’adunanza del 22 giugno 2010.

[2]     Cfr. ASSONIME, Principi di riordino del quadro giuridico delle società pubbliche, Roma, settembre 2008.

[3]     Cfr. L. Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 93 e ss.

[4]     Le osservazioni che seguono sono tratte da L.Torchia, La responsabilità amministrativa per le società in partecipazione pubblica, Relazione al Convegno su “Le società pubbliche tra Stato e mercato: alcune proposte di razionalizzazione della disciplina”, Roma, Luiss, 14 maggio 2009.

[5]    Cfr. Corte dei conti, Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province -  Relazione conclusiva approvata nell’adunanza del 22 giugno 2010.

[6]    In particolare il 10,26% si occupa di ambiente-rifiuti; il 9,46% di servizio idrico; l’8,24% di trasporti; il 6,71% di energia e gas. Il restante 65,33% degli organismi partecipati svolge attività riconducibili ad altri servizi, tra cui spicca il settore delle attività culturali sportive e dello sviluppo turistico.

[7]    Cfr. articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010. Per un’analisi di tale disciplina si rinvia al paragrafo 2.1.

[8]     Si ricorda, tra gli altri, il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che ha previsto tra le misure per la razionalizzazione di una serie di enti pubblici nazionali senza scopo di lucro la privatizzazione dei medesimi (artt. 2 e 3).

[9]     Sviluppo Italia S.p.A. è stata oggetto di un complessivo riassetto con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi 460-464 della legge n. 296/2006), la quale ne ha mutato la denominazione in Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.. Inoltre, il proprietario dell’intero pacchetto azionario è divenuto il Ministero dell’economia e finanze.

[10]    CONSIP Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. - la società con capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze, che oltre a gestire le attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile è stata configurata come la struttura di servizio per agli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A., in virtù dei compiti ad essa conferiti dal combinato disposto di una serie di norme quale l’art. 26 della legge n. 488/1999.

[11]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

[12]    L'ANAS è la società gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'Economia ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

[13]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[14]    Cassa depositi e prestiti Cassa depositi e prestiti (CDP) è controllata dallo Stato, che possiede il 70% del capitale, mentre il restante 30% è posseduto da 66 Fondazioni di origine bancaria. CDP esercita in primo luogo compiti di finanziamento del settore pubblico e del settore privato per investimenti pubblici, opere infrastrutturali destinate alla fornitura dei servizi pubblici, grandi opere di interesse nazionale, altri interventi di interesse pubblico. La fonte principale delle risorse utilizzate da parte di CDP è il risparmio postale.

[15]    La SACE è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze, che opera nel settore dell’assicurazione dei crediti all'esportazione. I suoi compiti sono stati recentemente estesi alle attività di agevolazione nella riscossione dei crediti da parte delle imprese verso la P.A., e all’attività di sostegno finanziario all’internazionalizzazione, cd. “Export-banca”, attraverso l’intervento integrato di Cassa depositi e prestiti.

[16]    D.L. n. 63/2002 “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112.

[17]    D.L. n. 63/2002 “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112.

[18]    Infrastrutture S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (art. 1, commi 79-83, legge n. 266/2005). A CDP S.p.A. è stato demandato il compito di promuovere le operazioni per la liquidazione del patrimonio separato della stessa società. Sono stati dunque fissati i criteri e le modalità (D.M. 27 dicembre 2007) con le quali è stato successivamente operato l'accollo a carico del bilancio dello Stato del debito già contratto da Infrastrutture S.p.A..

[19]    Di tale società, totalmente detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze, il CONI si avvale per lo svolgimento delle proprie attività.

[20]    La società, interamente partecipata dal Ministero dell’economia ed il Ministero per i beni e le attività culturali, esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Essa è preposta alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di interventi per la conservazione e la tutela dei beni culturali nonché di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

[21]    Decreto - legge 30 settembre 2005 n. 203 , recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[22]    La quale attraverso tale sua controllata esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale.

[23]    Nell’interrogazione a risposta immediata 5-02541 Rugghia, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Guido Corsetto ha sottolineato che la finalità con le quali è stata costituita Difesa servizi S.p.A è quella di “fatturare”, cioè offrire al mercato, in cambio di corrispettivo, servizi già attualmente erogati dalla Difesa il più delle volte gratuitamente o non a condizioni di mercato, ricordando in proposito il servizio cartografico della marina militare o il servizio meteorologico dell’aeronautica. Tali servizi sono prestati senza ricevere in cambio alcun corrispettivo in quanto a causa dei vincoli derivanti dalla disciplina contabile impongono l’assegnazione degli introiti direttamente all’erario.

[24]    La società è divenuta operativa con la prima riunione dell’assemblea ordinaria, che si è tenuta l’8 marzo 2011, presieduta dal generale Armando Novelli, presso il Ministero della Difesa. All'assemblea ha partecipato, in qualità di azionista unico, il ministro della Difesa La Russa (insieme al sottosegretario Guido Crosetto) che ha indicato l'ing. Lino Girometta quale amministratore delegato e dettato le linee guida per il funzionamento della società.

[25]    Sulle quali v. P. Pizza, Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni e nuovi modelli organizzativi, Milano, 2007.

[26]    Così L.Torchia, nella citata Relazione al Convegno su “Le società pubbliche tra Stato e mercato: alcune proposte di razionalizzazione della disciplina”, Roma, Luiss, 2009.

[27]    Crf. art. 16-bis del D.L. n. 248/2007, c.d. “milleproroghe”.

[28]    Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D. lgs. n. 165/2001. L’articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell’organizzazione del Governo, D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[29]    È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. lgs. n. 163/2006), e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

[30]    Con il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni) è stata dettata una disciplina generale in materia di dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, la quale è stata oggetto successivamente di diversi interventi modificativi.

[31]    Comma modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il comma era stato, inoltre, modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, soppressa dalla relativa legge di conversione.

      In particolare, il termine per la cessione delle partecipazioni vietate era stato inizialmente fissato dalla legge finanziaria per il 2008 a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (30 giugno 2009).

      Successivamente, la lettera b) del comma 2 dell’art. 19, D.L. n. 78/2009 aveva fissato il termine per la cessione al 30 settembre 2009, ma tale previsione è stata soppressa dalla relativa legge di conversione del decreto.

      In costanza di conversione del decreto legge n. 78 è infatti entrata in vigore lettera e) del comma 1 dell’articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, da ultimo, ha fissato il termine per la cessione al 1° gennaio 2011 (cioè, 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008).

[32]   Sono in particolare esclusi i servizi pubblici locali e i servizi di committenza o le centrali di committenza regionali a supporto di enti senza scopo di lucro e le amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico bancario (T.U.B. n. 385/1993) sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

[33]   D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.   

[34]   D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010.

La formulazione originaria dell’articolo 14, comma 32, prevedeva inizialmente quale termine per mettere in liquidazione le società già costituite o per cedere la relativa partecipazione il 31 dicembre 2011.

Sulla disciplina originaria è intervenuto dapprima l’articolo 1, comma 117 della legge finanziaria per il 2011 (legge n. 220/2010), il quale ha escluso per i comuni con meno 30.000 abitanti l’obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite laddove queste abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.

Successivamente, è intervenuto il decreto legge n. 225/2010, come convertito dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, il quale, all’articolo 43, ha posticipato al 31 dicembre 2013 il termine per mettere in liquidazione le società vietate (sia per i comuni con meno di 30.000 abitanti che per quelli con popolazione tra 30.000 e 50.0000) e ha introdotto ulteriori esenzioni all’obbligo per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di mettere in liquidazione le società.

[35]   Si tratta di un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo.

[36]   Secondo quanto osserva l’Assonime, a commento della norma in esame, sul totale di 8101 comuni esistenti in Italia, solo 144 comuni non sono interessati dalla norma, in quanto hanno popolazione superiore a 50.000 abitanti. I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti sono 7797 e quelli con popolazione tra 30.000 e 50.000 sono 160 (cfr. Note e Studi, n. 11/2010). Secondo elaborazioni della Corte dei conti nell’Indagine sopra citata, relativamente al triennio 2005/2007, su un totale di 3361 società partecipate dai comuni, quelle partecipate dai comuni sotto i 30.000 abitanti sono 2584 (il 76,9% del totale) e quelle partecipate dai comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti sono 488 (il 14,5% del totale).

      E’ inoltre rilevato come vi sia un rapporto di complementarità tra l’articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78/2010 e l’articolo 3, comma 27 della legge finanziaria per il 2008 che, come detto vieta a tutte le amministrazioni di costituire società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che viene mantenuto fermo dal medesimo articolo 14, comma 32 del decreto legge n. 78.

      La recente Indagine della Corte dei conti sulle partecipazioni societarie dei comuni e delle province evidenzia le “intuibili difficoltà applicative” delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010. La Corte sottolinea in particolare che i comuni medi potranno detenere una sola società partecipata “e, pertanto, è verosimile che faranno confluire le partecipazioni in una multiutility (con delicate operazioni di conferimento, fusione e quant’altro”; per i piccoli comuni la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica “dovrebbe poter avvenire soltanto attraverso conferimento ad imprenditori o a società non costituite dall’ente locale (art. 23-bis, comma 2, lettera a) decreto legge n. 112/2008, posto che l’attuale sistema normativo e la conforme giurisprudenza amministrativa non lasciano spazi alla gestione diretta né appare più ammissibile la costituzione di società miste (ex art. 23-bis, comma 2, lett. b), decreto legge n. 112/2008). Diversamente, i servizi locali privi di rilevanza economica potranno essere gestiti attraverso organismi non societari, quando non direttamente”.

      La Corte dei conti osserva anche che entrambe le tipologie di comuni dovranno inoltre procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate o alla cessione delle quote entro la fine del 2011, con presumibili effetti significativi sotto il profilo economico e sociale.

[37]    Decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

[38]    D.P.C.M 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui al già citato articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332.

[39]    Art. 2449 cc., riformulato da ultimo con la legge comunitaria 2007, art.13, L. 25 febbraio 2008, n. 34.

      Si ricorda, a questo proposito, che proprio per rendere conforme la disciplina nazionale a quella comunitaria, l’articolo 3, comma 1 del decreto legge 10/2007 convertito in legge n. 46/2007 ha abrogato l’art. 2450 del codice civile che estendeva la possibilità di attribuire in via generale per statuto allo Stato ed agli enti pubblici poteri speciali di nomina e revoca di amministratori, sindaci e componenti del consiglio di sorveglianza di società dai primi partecipate.

[40]    Sul suddetto D.P.C.M ed in particolare sull’articolo 1, comma 2 la Corte di giustizia si è pronunciata con sentenza 26 marzo 2009, giudicando l’Italia responsabile per essere venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell’articolo 56 TCE (libera circolazione dei capitali, ora art. 63 TFUE), nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 332/94 (rispettivamente opposizione all’assunzione di partecipazioni rilevanti e opposizione all’assunzione di patti o accordi parasociali) ed in forza dell'art. 43 TCE (diritto di stabilimento, ora art. 49 TFUE), nella misura in cui dette disposizioni si applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lett. c) (veto in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero).

      In ottemperanza a tale sentenza è stato, con D.P.C.M 20 maggio 2010, abrogato il citato articolo 1, comma 2 del D.P.C.M 10 giugno 2004.

      Si rileva peraltro al riguardo che la descritta disciplina sui poteri speciali è tuttora oggetto di vaglio da parte degli organismi comunitari. In data 16 febbraio 2011 è stato infatti inviato all’Italia un parere motivato da parte della Commissione europea, nell’ambito della procedura di infrazione relativa alla disciplina sulla golden share, come modificata da ultimo con il D.P.C.M. 20 maggio 2010.

[41]    La legge finanziaria per il 2006 (l. 23 dicembre 2005, n. 266, art 1, commi 381-384) ha introdotto la facoltà per le società in cui lo Stato detenga una partecipazione rilevante di emettere azioni e strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono il diritto a chiedere l’emissione di nuove azioni o strumenti partecipativi muniti di diritto di voto. È stato così introdotto nell’ordinamento italiano uno strumento, esistente anche in ordinamenti esteri, che, in caso di offerta pubblica di acquisto riguardante società partecipate dalla mano pubblica, permetterebbe di deliberare un aumento di capitale, grazie al quale l’azionista pubblico potrebbe accrescere la propria quota di partecipazione vanificando il tentativo di scalata. Più specificamente, gli statuti delle società a rilevante partecipazione statale possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi ovvero creare categorie di azioni che attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere, a favore di questi ultimi, l’emissione di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto.

[42]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[43]    La riduzione a cinque o a sette – disposta dall’articolo 3, comma 12 della legge finanziaria 2008 – opera sul numero dei componenti degli organi di amministrazione come risultante dagli statuti in vigore alla data del 1° gennaio 2008.

[44]    L’articolo 2389, comma 3 c.c. prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

[45]    Si osservi peraltro che sulla materia si è verificato, proprio nel luglio 2009, un certo “caos” normativo: il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009 è in realtà entrato in vigore tre giorni prima dell’entrata in vigore del citato art. 71 della legge n. 69/2009.

      Pertanto, in sede di conversione è stato specificato che l’articolo 19 del decreto legge 78/2009 modifica le lettere b) e d) dell’articolo 3, comma 12 della legge finanziaria 2008, come sostituite dalla legge n. 71/2009.

[46]    Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.

[47]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

[48]    Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo.

      Nelle società a totale partecipazione di una pluralità di enti locali, il compenso del presidente e dei componenti del CDA, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici (art.1, comma 726, legge n. 296/2006)

[49]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[50]    La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 725 a 728, nella parte trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[51]    In particolare, i compensi possono essere elevati nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

[52]    Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni da parte della stessa società, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

[53]    Il decreto legge n. 78/2010, all’articolo 6, commi 7, 8 e 9 riduce:

-        a decorrere dal 2011, la spesa annua effettuata per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, disponendo che essa non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma in esame costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (comma 7);

-        a decorrere dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale spesa non potrà essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;

-        il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (comma 9).

[54]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[55]    L’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in coerenza con la normativa comunitaria, ha disposto la riforma del comparto dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Sulla materia la Camera dei deputati ha poi approvato, il 23 settembre 2009, una mozione che impegna il Governo a proseguire nel percorso di liberalizzazione.

      In sintesi, la nuova disciplina, come modificata in vari punti dall’ articolo 15 del decreto legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009:

-        si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica ad esclusione dei settori relativi a distribuzione del gas e dell’energia elettrica, trasporto ferroviario regionale, gestione delle farmacie comunali e servizi strumentali degli enti affidanti;

-        prevede tre forme di affidamento dei servizi: 1) conferimento, mediante gara pubblica, in favore di imprenditori e società in qualunque forma costituiti; 2) affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, purché il socio privato sia selezionato attraverso gare cosiddette “a doppio oggetto” (sulla persona e sull’attività); 3) affidamento diretto, ossia senza gara, in casi eccezionali, con modalità in house;

-        introduce il parere preventivo dell’Antitrust sugli affidamenti in house che devono essere adeguatamente motivati;

-        definisce un regime transitorio degli affidamenti non conformi prevedendo scadenze diverse a seconda del grado di difformità dai principi della libertà di concorrenza: si va dal 31 dicembre 2010 per la cessazione degli affidamenti diretti non in house, al 31 dicembre 2011 per gli affidamenti in house ovvero al 30 giugno 2013 o al 31 dicembre 2015 per i soggetti affidatari che aprono a soci privati;

-        stabilisce i principi della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e dell’autonomia gestionale del soggetto gestore affidatario del servizio.

      Tale disciplina è da coordinare con l'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 2 del 2010 che, novellando l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto la soppressione, entro il 1° gennaio 2011, delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) in materia di acqua e rifiuti, demandando alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

      La riforma è integrata e attuata dal regolamento governativo (decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 7 settembre 2010), emanato ai sensi del citato art. 15, comma 10, del decreto legge n. 135/2010. Il regolamento, teso a implementare i principi comunitari in materia di attività economiche attinenti alla tutela della concorrenza e delle libertà fondamentali delle imprese, è volto a favorire in prima istanza l’iniziativa privata nell’erogazione dei servizi pubblici e, solo in caso di inefficacia di questa, a regolare il ruolo degli enti locali che già procedono ordinariamente allo svolgimento dei servizi loro spettanti tramite affidamento a terzi. E’ disposta una disciplina dettagliata dell’affidamento di servizi secondo la modalità cosiddetta in house (senza gara pubblica) indicando le soglie minime di valore economico oltre le quali è necessario richiedere il parere dell’Autorità antitrust prima dell’affidamento. Inoltre, viene regolamentato l’assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti affidatari in house e sono individuate le disposizioni vigenti da abrogare, definendo così il quadro normativo della riforma che entrerà in vigore, secondo una articolata disciplina transitoria, a partire dal gennaio 2011.

      Il decreto-legge 70/2011, di cui è in corso di esame il disegno di legge di conversione (A.C. 4357) apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina testè descritta. Di particolare rilievo, l’istituzione dell’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche. Si tratta di un organismo indipendente con compiti di tutelare l'interesse degli utenti, di sovrintendere alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché di promuovere l’efficienza, l’economicità e la trasparenza nella gestione dei servizi idrici.

[56]    La citata norma si applica oltre che alle società non quotate possedute interamente dallo Stato, direttamente o indirettamente, anche agli enti pubblici nazionali inseriti nel conto economico consolidato della P.A. (cioè nell’Elenco redatto annualmente dall’ISTAT ricognitivo di tali enti).

[57]    In particolare, l’articolo 18 citato demandata a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri e della tempistica per l’utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando ogni caso che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento possa essere effettuato solo in assenza di disponibilità sui conti di tesoreria e per effettive esigenze di spesa; la facoltà – e non l’obbligo – di stabilire che i predetti soggetti debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato; in tal caso, con i medesimi decreti è stabilito l’eventuale tasso di interesse da corrispondere sulla quota delle giacenze dei conti non proveniente dal bilancio dello Stato, il quale non potrà comunque essere superiore a quello riconosciuto sul “conto di disponibilità del Tesoro”, ossia al tasso medio dei BOT emessi nel semestre precedente; la fissazione dei criteri per l’integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita e ridurre i costi di gestione.

      Il D.M. 25 febbraio 2010, attuativo della predetta normativa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76.

[58]    Tale controllo è esercitato dalla Corte dei conti - “Sezione del controllo Enti ”, istituita ai sensi dell’art. 9 della legge 21 marzo 1958 n. 259. Con tale tipo di controllo si evidenziano gli esiti della gestione, in una valutazione complessiva dell’azione e dell’efficacia della attività monitorata, di una sua efficiente ed economica realizzazione, attraverso la verifica di documenti economico finanziari, oltre che contabili, quali sono i bilanci d’esercizio ed i conti consuntivi. La Corte dei conti vigila affinché gli enti che gestiscono ingenti quote di risorse pubbliche, si attengano a parametri di legittimità ed improntino la loro gestione a criteri di efficacia ed economicità. Si veda, sul punto, Vittorio Raeli “Il controllo sugli enti pubblici sovvenzionati dallo Stato ed il controllo sulle società private per le quali lo Stato partecipa al capitale”, del 6 febbraio 2009.

      Si osserva che la suddetta legge n. 259 non si applica alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito. Si rimanda in proposito alla disciplina generale dei controlli della Corte dei conti di cui alla legge n. 20/1994.

[59]    L’articolo 3, comma 7 della legge n. 20/1994 di riforma dell’attività di controllo della Corte dei Conti, ha mantenuto fermo il controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria disciplinato dalla citata legge 21 marzo 1958, n. 259, stabilendo che le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

[60]    In particolare, nella sentenza citata, risolutiva di un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte dei Conti nei confronti del Governo, la Corte Costituzionale ha dichiarato che spetta alla Corte dei conti esercitare nei confronti delle società per azioni costituite a seguito della trasformazione del- l'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L. disposta dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , il potere di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259: controllo da esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società.

      La Corte costituzionale in tale sentenza ha ritenuto che “non è….. la veste formale dell’organismo di diritto pubblico (s.p.a.) che può escludere il controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 100 della Costituzione, giacché è la natura sostanziale dell’organismo che deve essere analizzata ed i modi di contribuzione da parte dello Stato alla sua gestione” e che”…Il controllo in questione verrà, invece, a perdere la propria ragione d'essere, legata alla sua specifica funzione, nel momento di (..) "dismissione" delle quote azionarie in mano pubblica, avrà assunto connotati sostanziali, tali da de terminare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica

[61]    Tale articolo era stato abrogato dal primo comma dell’articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 ““Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 17 maggio 2001, ha accolto il ricorso della Corte dei conti dichiarando l’annullamento dell’articolo 3 comma 1 del D.Lgs. n. 286/1999.

[62]    Ai fini dell’espletamento del controllo della Corte, è previsto che gli enti debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

      Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

[63]    In particolare, la Corte di Cassazione, (Sentenza Sezioni Unite, n. 3899 del 26 febbraio 2004, che dà seguito all’orientamento, già inaugurato con la sentenza 19667/2003), ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti anche nei confronti delle società partecipate. Si veda anche sul punto, l’efficace ricostruzione elaborata dall’Assonime “Principi di riordino del quadro giuridico delle società pubbliche”, settembre 2008.

[64]   La Corte di Cassazione ha affermato, in particolare, che il danno inferto dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all’azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un’ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti: perché non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci –pubblici o privati- i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originari conferimento restano confusi ed assorbiti nell’unico patrimonio sociale”.

La Corte dei conti è invece competente a giudicare nel caso dell’eventuale danno diretto causato all’ente pubblico da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata, che non si identifichi con il mero riflesso di un pregiudizio arrecato al patrimonio sociale. Tipico esempio di questa situazione è il danno all’immagine dell’ente pubblico.

[65]    Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.