Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Titolo: | Partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari - L. 11/2005 - AA.C. 2854, 2862, 2888, 3055 - Testo a fronte | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 133 | ||||||
Data: | 21/04/2010 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari ( 066760-9409 / 066760-4510 – * st_affari_comunitari@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: UE0200.doc |
INDICE
Testo a fronte
Partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea - Premessa 3
Testo a fronte (AA.C. 2854, 2862, 2888, 3055) 4
Il presente dossier intende fornire elementi per un confronto tra ciascuna delle quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare di modifica della legge n. 11 del 2005 (C. 2854 Buttiglione; C. 2862 Stucchi; C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante) e il testo vigente della medesima legge.
Delle quattro proposte di legge sopra richiamate solo la
proposta di legge C. 2888 sostituisce integralmente la legge n. 11 del 2005,
mentre le proposte di legge C.
Conseguentemente nel seguente testo a fronte sono posti a confronto, nella prima colonna, il testo attuale della legge n. 11 del 2005, nella seconda e nella terza colonna, il testo della legge n. 11 del 2005 come risulterebbe dall’approvazione, rispettivamente, delle proposte di legge C. 2854 e C. 2862, nella quarta colonna il testo della proposta di legge C. 2888 e nella quinta colonna il testo della legge n. 11 del 2005 come risulterebbe dall’approvazione della proposta di legge C. 3055.
Nel testo a fronte vengono indicati, con apposite note a piè di pagina gli articoli delle proposte di legge esaminate che apportano le modifiche indicate alle legge n. 11 del 2005. Si segnala, inoltre, che sia la proposta di legge C. 2862, sia la proposta di legge C. 3055, prevedono, all’art. 1, la sostituzione, ovunque ricorrano nel testo della legge n. 11 del 2005, di alcuni termini in conseguenza dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona; si tratta, in particolare, dei termini “ministro per le politiche comunitarie” e “Dipartimento per il coordinamento per le politiche comunitarie” sostituiti con i termini “ ministro per le politiche europee” e “Dipartimento per le politiche europee” (nella proposta di legge C. 3055 si prevede tale sostituzione in tutta la legislazione vigente); dei termini “atto comunitario” con “atto dell’Unione europea”, dei termini “Corte di giustizia delle Comunità europee” e “Commissione delle Comunità europee” con “Corte di giustizia dell’Unione europea” e “Commissione europea”, dei termini “direttive comunitarie” e “decisioni comunitarie” con “direttive dell’Unione europea” e “decisioni dell’Unione europea”. La proposta di legge C. 2862 prevede poi la sostituzione del termine “legge comunitaria” con “legge sulla partecipazione all’Unione europea”, mentre la proposta di legge C. 3055 prevede il termine “legge europea” e quello “sessione europea” in sostituzione di “sessione comunitaria”; infine, la proposta di legge C. 3055 prevede la sostituzione dei termini “normativa comunitaria” e “obblighi comunitari” con “normativa dell’Unione europea” e “obblighi europei”.
L. n. 11/2005 |
L. n. 11/2005 come modificata dall’A.C. 2854 (Buttiglione) |
L. n. 11/2005 come modificata dall’A.C. 2862 (Stucchi) |
A.C. 2888 (Gozi) |
L. n. 11/2005 come modificata dall’A.C. 3055 (Pescante) |
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CAPO I[1] DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 1 |
Art. 1 |
Art. 1[2] |
Art. 1 |
Art. 2[3] |
(Finalità) |
(Finalità) |
(Adeguamento al Trattato di Lisbona) |
(Finalità) |
(Finalità e oggetto) |
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei prinćpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. |
1. Identico |
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, nonché nel rispetto dell'identità nazionale e del sistema delle autonomie regionali e locali. |
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei prinćpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. |
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in conformità agli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei prinćpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. |
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono: |
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2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono: |
2. Gli obblighi di cui al comma 1 discendono: |
a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che
vincoli |
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a)
all'emanazione di ogni atto dell'Unione europea che vincoli |
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a) dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dai Protocolli ad essi allegati e dalle loro successive modifiche nonché dai trattati di adesione di Stati terzi all'Unione europea; |
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b) dai prinćpi generali dell'ordinamento dell'Unione europea; |
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c) dagli accordi internazionali stipulati dall'Unione europea; |
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d) dall'emanazione di ogni atto
dell'Unione europea che vincoli |
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario; |
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b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario; |
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dell'incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea. |
e) dall'accertamento, con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea. |
c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'àmbito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. |
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c) Soppressa |
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Art.
2 |
Art.
2[4] |
Art. 2[5] |
Art. 2 |
Art. 3 |
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo
di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli
atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento
dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso |
1. Identico |
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo
di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di
consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è
istituito presso |
1. È istituito presso |
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo
di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli
atti dell’Unione europea e di
consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è
istituito presso |
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1-bis. Alle riunioni del CIAUE sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di regolamentazione o di vigilanza. |
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. |
2. Identico |
2. Alle riunioni del CUE partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative dei medesimi enti locali. |
2. Alle riunioni del CIAUE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. |
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3. Il CIAUE concorda le linee politiche del Governo ai fini della formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea nonché del puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge. |
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3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e opera in stretto contatto con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, che è posta alle dipendenze funzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. |
3. Il CUE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
4. Il CIAUE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
3. Il CIAUE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIAUE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni riunione del Consiglio europeo. |
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di
un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le
politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche
comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte
direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in
materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si
trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome,
il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le
materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro
per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari
regionali, presso |
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di
un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le
politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche
comunitarie o da un suo delegato. Di
tale comitato tecnico fanno parte, per ciascun Ministero, i dirigenti dei
nuclei comunitari di cui all'articolo 2-bis. Quando si trattano questioni
che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico,
integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione
o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche
comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso |
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CUE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso
il Dipartimento per le politiche dell’Unione
europea, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato. Di tale
comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con
qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle
amministrazioni del Governo e dalle
Camere. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e
le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori
regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è
convocato e presieduto dal Ministro per le politiche europee, in accordo con il Ministro per gli affari regionali,
presso |
5. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIAUE si avvale di
un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei
ministri, coordinato e presieduto dal Ministroper le politiche europee
o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali
o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da
ciascuna delle amministrazioni del Governo e dalle Camere. Quando si trattano
questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali
competenti per le materie in trattazione o da loro delegati, è convocato e
presieduto dal Ministro per le politiche europee, in accordo con il Ministro
per i rapporti con le regioni, presso |
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIAUE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito
presso il Dipartimento per le politiche europee,
coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno
parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione
in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo e delle Camere nonché dalla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Alle riunioni del
comitato tecnico sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano
nelle materie di rispettiva competenza, alti funzionari delle autorità di cui
al comma 1-bis. Quando si trattano questioni che interessano anche le
regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli
assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati,
è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche europee, in accordo con il Ministro per gli affari regionali,
presso |
4-bis. Al fine del
funzionamento del CIACE, |
4-bis. Identico |
4-bis. Al fine del
funzionamento del CUE, |
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4-bis. Al fine del
funzionamento del CIAUE, |
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
5. Identico |
5. Identico |
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6. Al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell’Unione europea, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis dell’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il CIAUE pụ avvalersi di un ulteriore contingente massimo di ottanta unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIAUE dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del 25 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ed esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. |
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7. All’attuazione del comma 5 si provvede, per quanto concerne l’utilizzo del personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in un’altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010 e, per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato, con contratto di collaborazione o in qualità di esperto o di consulente, nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010. |
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8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. |
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Art.
2-bis[6] |
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1. Al fine di garantire, in un’ottica organica, la partecipazione dell’Italia alla formazione del diritto comunitario nonché l’adeguamento allo stesso nell’ordinamento interno, le amministrazioni centrali istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre 2009, propri nuclei comunitari. |
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2. I nuclei di cui al comma 1 operano
all’interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con |
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3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni, tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tale fine a predisporre, anche sulla base di un’adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e di aggiornamento necessarie alla costituzione e all’avvio dei nuclei. |
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4. Per la costituzione e il funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo le amministrazioni possono avvalersi di stage e di tirocini formativi, previe convenzioni a titolo non oneroso con le università interessate. |
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5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo. |
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6. È istituito presso |
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7. I nuclei comunitari di cui al presente articolo, d’intesa con gli uffici del personale del Ministero di appartenenza, provvedono alla preselezione degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni comunitarie e assicurano il collegamento con gli esperti medesimi. Gli esperti nazionali cessati dal distacco sono prioritariamente inseriti nei nuclei comunitari. L’aver ricoperto il titolo di esperto nazionale distaccato costituisce titolo preferenziale per la direzione dei nuclei medesimi. |
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Art. 2-ter[7] |
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1. I nuclei comunitari di cui all’articolo 2-bis predispongono, per i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione tecnica, verificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria. La relazione pụ costituire parte integrante dell’analisi. |
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2. Per i provvedimenti relativi all’attuazione del diritto comunitario la relazione di cui al comma 1 dà conto della conformità della disciplina da essi recata alle prescrizioni delle direttive da attuare, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della potestà normativa da parte del Governo. |
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3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge e per gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria. |
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Art. 3[8] |
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1. La rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea è posta alle dipendenze funzionali e sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per le politiche europee. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. |
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2. La rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea coopera con il CIAUE ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 2. |
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CAPO II[9] PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO E DELLE REGIONI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA |
Art.
3 |
Art. 3[10] |
Art.
3[11] |
Art.
4 |
Art.
3 |
1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione. |
1. Identico |
1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla predisposizione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione. |
1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, nonché con la segnalazione motivata sugli atti ritenuti di particolare rilevanza. |
1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione nonché con la segnalazione motivata dei progetti di atti aventi particolare rilevanza. |
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee. |
2. Identico |
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea. |
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea. |
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea. |
3. |
3. Identico |
3. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee segnala alle Camere i progetti di atti aventi particolare rilevanza per l'Italia, fornendo un'adeguata motivazione. Entro quindici giorni dalla trasmissione di cui al citato comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere, con riferimento a ciascun progetto di atto legislativo europeo, una relazione sui seguenti profili: |
3. Entro quindici giorni dalla trasmissione, ai sensi del comma 1, di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione sulla proposta che dia conto del fondamento della competenza dell'Unione europea, del rispetto dei prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello stato o delle prospettive dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese. |
3. Entro dieci giorni dalla trasmissione ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione su ciascun progetto di atto legislativo dell'Unione europea, che reca l'indicazione dei seguenti elementi: |
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a) rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo al corretto fondamento giuridico del progetto di atto legislativo europeo; |
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a) correttezza della base giuridica; |
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b) rispetto dei prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità; |
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b) conformità ai prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità; |
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c) impatto del progetto di atto legislativo europeo sull'ordinamento statale e regionale, sulle autonomie locali, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e del sistema produttivo, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese; |
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c) stato del negoziato in seno al Consiglio dell'Unione europea; |
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d) osservazioni espresse da soggetti già consultati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7; |
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e) impatto del progetto di atto legislativo sull'ordinamento italiano, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese. |
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4. Ciascuna Camera pụ chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, la relazione di cui al comma 3, anche su altri atti o progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1. |
4. Alla relazione di cui al comma 3 è allegata una tavola di concordanza che indica, con riferimento a ciascuna disposizione o gruppo di disposizioni contenute nel progetto di atto legislativo, le eventuali disposizioni normative nazionali vigenti. |
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3-bis.
Il Governo è altreś tenuto ad attivarsi per acquisire presso |
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4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. |
4. Identico |
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari: |
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee o il Ministro di volta in volta competente informa tempestivamente i competenti organi parlamentari: |
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a) dell'andamento dell'esame dei progetti di atti legislativi europei trasmessi ai sensi del comma 1 presso il Consiglio dell'Unione europea; |
a) sull'andamento dell'esame presso le istituzioni dell'Unione europea dei progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1, con particolare riferimento ai negoziati in seno al Consiglio dell'Unione europea; |
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b) sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea; |
b) sugli sviluppi dell'esame dei
progetti di atti normativi trasmessi ai sensi del comma |
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c) sull'esame presso il Consiglio dell'Unione europea di iniziative o di questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa. |
c) sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea; |
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d) sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle istituzioni dell'Unione europea nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza. |
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5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. |
5. Identico |
5. Identico |
6. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. |
5. Ciascuna Camera pụ chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la presentazione della relazione di cui al comma 3, anche in relazione ad altri atti o progetti di atti, di natura non legislativa, trasmessi ai sensi del comma 2. |
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
6. Identico |
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce ogni mese alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce ogni mese alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione nell'ambito dell'Unione europea e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari: |
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a) sugli sviluppi dell'esame dei
progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del comma |
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b) sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea. |
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7. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. |
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8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce ogni mese alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione nell'ambito dell'Unione europea e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese. |
7. Identico |
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere. |
8. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. |
9. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nonché nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai citati commi 1 e 2 nonché su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, indicando le motivazioni della posizione assunta |
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7-bis. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nonché presso le altre istituzioni o gli altri organi dell'Unione europea sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame dei progetti o degli atti di cui ai commi 1 e 2 nonché su ogni altro atto e questione relativi all'Unione europea. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta. |
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9. Ai fini del presente articolo, per
progetto di atto legislativo si intende la proposta della Commissione
europea, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri dell'Unione europea,
l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia
della Comunità europee, la raccomandazione della Banca centrale europea e la
richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un
atto legislativo nei casi previsti dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato
che istituisce |
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Art. 4 |
Art. 4 |
Art. 4[12] |
Art. 5 |
Art. 4[13] |
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo pụ procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. |
1. Identico |
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo pụ procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. |
1. Le Camere, qualora abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, possono chiedere al Governo di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. In tale caso il Governo pụ procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo. |
1. Le Camere, qualora abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono chiedere al Governo di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. In tal caso il Governo pụ procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo. |
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2. Identico |
2. Identico |
2. Identico |
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea. |
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3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea. |
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea. |
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea. |
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Art.
4-bis[14] |
Vedi art. 9 |
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1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea. |
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2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al terzo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea. |
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Art. 4-ter[15] |
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1. Il Governo segnala tempestivamente alle Camere, all'atto della trasmissione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le proposte presentate dalla Commissione europea ai sensi del secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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Art. 6 (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere) |
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1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 nonché su ogni altro atto e questione relativi all'Unione europea. |
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2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al citato comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta. |
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3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sugli indirizzi di cui al comma 2. |
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Art. 7 (Programma nazionale di riforma) |
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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura le tempestive consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione. |
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2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti parlamentari. |
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Art. 8 (Programma di stabilità) |
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1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, e successive modificazioni, nonché i relativi aggiornamenti. |
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2. I competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al programma di stabilità di cui al comma 1 secondo le disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti parlamentari. |
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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari dell'esito dell'esame del programma di stabilità di cui al comma 1 da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. |
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Vedi art. 4-bis |
Art. 9 (Procedura di revisione semplificata del Trattato che
istituisce |
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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una tempestiva informazione sulle iniziative assunte dal Consiglio europeo ai fini della procedura di revisione semplificata adottate ai sensi degli articoli IV-444 e IV-445 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, reso esecutivo dalla legge 7 aprile 2005, n. 57. |
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2. Se entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 le Camere approvano atti di indirizzo in merito alle iniziative adottate ai sensi degli articoli IV-444 e IV-445 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, reso esecutivo dalla legge 7 aprile 2005, n. 57, il Governo assicura che il voto dell'Italia in sede di Consiglio europeo sia coerente con gli indirizzi stabiliti dalle Camere. |
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Art.
5 |
Art.
5 |
Art.
5[16] |
Art.
10 |
Art.
5[17] |
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. |
1. Identico |
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. |
1. Identico |
1. Identico |
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, |
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2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura alle regioni e alle province autonome
un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti ad esse
trasmessi che rientrino nelle materie
di loro competenza, curandone il costante aggiornamento. A tale scopo, |
2. Con le modalità di cui al comma 1, |
2. Identico |
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a) correttezza del fondamento giuridico del progetto di atto legislativo europeo; |
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b) conformità ai prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità; |
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c) prospettive del negoziato svolto presso il Consiglio dell'Unione europea per i profili di rilevanza regionale o delle province autonome; |
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d) impatto del progetto di atto legislativo europeo sull'ordinamento regionale e delle province autonome nonché sulle autonomie locali. |
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3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. |
|
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. |
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. |
3. 3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. |
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una
materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province
autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il
Governo convoca |
|
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una
materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province
autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il
Governo convoca |
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi
una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle
province autonome di Trento e di
Bolzano e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il
Governo convoca |
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una
materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province
autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il
Governo convoca |
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda |
|
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda |
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda |
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda |
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. |
|
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione presso le competenti istituzioni dell’Unione europea, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea. |
6. Fatto salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea. |
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. |
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province
autonome, |
|
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province
autonome, |
7. Identico |
7. Identico |
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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8. Identico |
8. Identico |
8. Identico |
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. |
|
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. |
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle medesime regioni e province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. |
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. |
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altreś, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. |
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10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altreś, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. |
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altreś, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. |
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altreś, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. |
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
|
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
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12. Identico |
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12. Soppresso |
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Art.
5-bis[18] |
Art.
11 |
Art.
5-bis[19] |
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1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati del medesimo Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo delegazione , che pụ essere anche un presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e di procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo e regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa o in mancanza di tale accordo, il capo della delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati del medesimo Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del capo della delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo della delegazione, che pụ essere anche un presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e di procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo e regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa o in mancanza di tale accordo, il capo della delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo pụ proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a maggioranza assoluta dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome. |
2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo pụ proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a maggioranza assoluta dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome. |
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2. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo della delegazione, che pụ essere anche un presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e di procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo e regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle more o in mancanza di tale accordo, il capo della delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Art.
6 |
Art.
6 |
Art.
6[20] |
Art.
12 |
Art.
6[21] |
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1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3
riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza
degli enti locali, |
1. Identico |
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1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4
riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza
degli enti locali, |
1. Identico |
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, |
2. Identico |
2. Per le finalità indicate al
comma 1 nelle materie che investono le competenze degli enti locali, |
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, |
2. Identico |
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3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. |
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3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione presso le competenti istituzioni dell’Unione Europea, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea. |
3. Qualora le osservazioni degli enti locali formulate ai sensi del presente articolo non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione a livello di Unione europea, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea. |
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione presso le competenti istituzioni dell’Unione europea, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. |
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Art. 13 (Nomina dei componenti italiani di istituzioni e di organi dell'Unione europea) |
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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a proposte o a designazioni di componenti italiani di istituzioni e di organi dell'Unione europea ai sensi del comma 2, devono richiedere il parere dei competenti organi parlamentari. |
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2. Il parere di cui al comma 1 deve essere acquisito ai fini: |
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a) delle proposte di designazione di
componenti italiani della Commissione europea ai sensi dell'articolo 126,
paragrafo 1, del Trattato che istituisce |
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b) delle proposte di nomina di giudici ed
avvocati generali italiani della Corte di giustizia e dei giudici del
Tribunale di primo grado, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 139 e 140
del Trattato che istituisce |
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c) delle proposte di nomina di membri
italiani della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 160 B del Trattato che
istituisce |
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d) delle designazioni di componenti del
Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, ai
sensi dell'articolo 11 del Protocollo sullo statuto della Banca europea per
gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che
istituisce |
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3. La richiesta di parere da parte del
Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per pervenire
alla designazione o alla proposta e dei motivi che la giustificano secondo
criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi
precedentemente svolti o in corso di svolgimento, tenuto conto dei requisiti
richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del
Trattato sull'Unione europea e dal Trattato che istituisce |
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4. La richiesta di cui al comma 3 indica, altreś, il termine per l'espressione del parere parlamentare. Decorso tale termine l'organo cui compete la proposta o la designazione pụ provvedere anche se non è stato reso il parere dei competenti organi parlamentari. |
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5. Qualora il Governo ritenga di procedere a proposte o a designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, sottoposta all'esame di una o di entrambe le Camere, occorre acquisire un nuovo parere nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo. |
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6. La procedura di cui al presente articolo si applica, altreś, per le proposte o per le designazioni volte alla conferma di una persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere dei competenti organi parlamentari. |
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Art.
6-bis |
Art.
6-bis[22] |
Art.
6-bis[23] |
Art.
14 |
Art. 6-bis[24] |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell’Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all’Italia in base all’articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea. |
1. Identico |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio
dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle
regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono coś ripartiti tra le autonomie regionali e locali: |
2. Identico |
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le regioni e tra gli enti locali secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assicurando un'adeguata rappresentanza delle assemblee legislative regionali e delle province autonome. |
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le autonomie regionali e locali secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali. |
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le autonomie regionali e locali secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali. |
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali; |
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti, designati in modo da garantire un'adeguata rappresentanza alle giunte e alle assemblee legislative regionali; |
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b) province: 3 titolari e 7 supplenti; |
b) identico |
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c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti. |
c) identico |
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3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
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3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ai cui lavori partecipa un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. |
3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che tiene conto, ai fini della designazione dei membri del Comitato di cui al comma 2 del presente articolo, delle indicazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. |
3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. |
3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Allo scopo |
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4. Identico |
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Art.
7 |
Art.
7 |
Art.
7[25] |
Art.
15 |
Art.
7[26] |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 3
riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL pụ
fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che
ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre
1986, n. |
1. Identico |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura il più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell’Unione europea. A tale scopo il CUE e le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti informatici, consultazioni delle categorie produttive e delle parti sociali interessate entro sessanta giorni dalla presentazione di un documento di consultazione o di un progetto di atto legislativo da parte delle istituzioni dell’Unione europea. |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le
politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL) i progetti e gli atti di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 4
riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL pụ
fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che
ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre
1986, n. |
1. Identico |
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato. |
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2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee organizza apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato. |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato. |
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza eventualmente, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato. |
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CAPO III[27] ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA |
Art.
8 |
Art.
8[28] |
Art.
8[29] |
Art.
16 |
Art.
8[30] |
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. |
1. Identico |
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell’Unione europea. |
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell’Unione europea. |
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell’Unione europea nonché alle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell’Unione europea. |
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee. |
2. Identico |
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione europea. |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea |
2. Identico |
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere. |
3. Identico |
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni tre mesi, anche per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche dell’Unione europea con riguardo alle misure da intraprendere. |
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni tre mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere. |
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni tre mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere. |
4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall’anno di riferimento. |
4. Identico |
4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge sulla partecipazione all’Unione europea» seguita dall’anno di riferimento. |
4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente dei Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge europea» seguita dall’anno di riferimento. |
4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge europea» seguita dall’anno di riferimento. |
5. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo: |
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 è corredato di una relazione illustrativa e di una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente. |
5. Identico |
5. Identico |
5. Identico |
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5-bis. Nella relazione illustrativa di cui al comma 5 il Governo: |
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a) sintetizza i contenuti del disegno di legge, fornendo per ogni direttiva di cui si prevede l'attuazione una ricostruzione del contesto nel quale è avvenuta la sua adozione in sede comunitaria e della politica legislativa nella quale si inserisce, dando conto dell'iter relativo alla sua approvazione, del negoziato intervenuto, nonché degli elementi di novità da essa introdotti e delle prospettive aperte, anche con riguardo al suo impatto sull'ordinamento interno; |
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b) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h-bis), con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di attuazione al parere delle competenti Commissioni parlamentari al parere delle competenti Commissioni parlamentari. |
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5-ter. Nella nota aggiuntiva di cui al comma 5 il Governo: |
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a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; |
a) identico |
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari europei da parte della Repubblica italiana; |
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi europei da parte della Repubblica italiana; |
a) identico |
b) fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; |
manca |
b) identico |
b) identico |
b) identico |
c) dà partitamene conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa; |
b) identico |
c) identico |
c) identico |
c) identico |
d) fornisce l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell’articolo 11, nonché l’indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati; |
d) identico |
d) identico |
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 20, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati; |
d) identico |
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno. |
e)identico |
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche dell’Unione europea in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno. |
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, entro il 25 gennaio di ogni anno. |
e) identico |
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e-bis) fornisce l'elenco delle decisioni e dei provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che esprimono valutazioni in ordine alla conformità dell'ordinamento interno con il diritto dell'Unione europea. |
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e-ter) fornisce l'elenco delle decisioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e, in casi di particolare rilevanza, di altri organi giurisdizionali nazionali che esprimono valutazioni sulla conformità del diritto interno al diritto dell'Unione europea |
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Art.
9 |
Art.
9[31] |
Art.
9[32] |
Art.
17 |
Art.
9[33] |
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca: |
1. Identico |
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge annuale sulla partecipazione all'Unione europea, che reca: |
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea annuale, che reca: |
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea annuale, che reca: |
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; |
a) identico |
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; |
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative all'Italia ovvero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana; |
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; |
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana; |
b) identico |
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana; |
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b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana; |
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa; |
c) identico |
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o per assicurare l'applicazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, degli atti del Consiglio, della Commissione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione europea di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1; |
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione o per assicurare l'applicazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, degli atti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione europea di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1; |
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o per assicurare l'applicazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, degli atti del Consiglio, della Commissione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione europea di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1; |
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11; |
d) identico |
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11; |
c) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o, ove necessario, i regolamenti delegati di cui all'articolo I-36 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 20 ottobre 2004, reso esecutivo dalla legge 7 aprile 2005, n. 57, sulla base di quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge; |
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive e, ove necessario, i regolamenti e gli atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge; |
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e) disposizioni che demandano l'attuazione di atti di cui alla lettera d) alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, secondo le modalità e le procedure per l'esercizio dei poteri regolamentari ad esse attribuiti dalla legge; |
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; |
e) identico |
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; |
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea; |
f) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea; |
f) disposizioni che individuano i prinćpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; |
f) identico |
f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, conferiscono delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle medesime regioni e province autonome. |
e) disposizioni che individuano i prinćpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; |
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g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; |
g) identico |
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f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni europee recepite dalle medesime regioni e province autonome; |
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle medesime regioni e province autonome. |
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai prinćpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3. |
h) identico |
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h-bis) quattro allegati nei quali sono rispettivamente elencati: 1) gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo, da esercitare previa trasmissione alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; 2) gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo; 3) gli atti comunitari da attuare in via regolamentare; 4) gli atti comunitari da attuare in via amministrativa. |
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1-bis. L'inclusione in ciascuno degli allegati previsti dal comma 1, lettera h-bis), del presente articolo, è motivata nella relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria di cui all'articolo 8, comma 5-bis, anche con riferimento al tasso di discrezionalità lasciato agli Stati membri nell'attuazione di ciascun atto comunitario. La relazione illustrativa degli schemi di atti normativi di attuazione del diritto comunitario trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari dà conto delle scelte discrezionali effettuate e delle loro motivazioni |
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g) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa di attuazione di normative comunitarie o di modifiche di disposizioni attuative delle medesime autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. |
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2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cị non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. |
2. Identico |
2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni europee di cui alla legge sulla partecipazione all'Unione europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cị non risulti in contrasto con la normativa dell'Unione europea. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. |
2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cị non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea. Le tariffe di cui al periodo precedente sono predeterminate e pubbliche. |
2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cị non risulti in contrasto con la normativa dell'Unione europea. Le tariffe di cui al periodo precedente sono predeterminate e pubbliche. |
2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 |
2-bis. Identico |
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Art. 9-bis[34] |
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1. Fatti salvi i prinćpi e criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge comunitaria annuale, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti comunitari da attuare, l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), si attiene ai seguenti prinćpi e criteri direttivi: |
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a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; |
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b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi le materie oggetto di delegificazione e i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; |
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c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o che danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o che espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione pụ recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; |
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d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
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e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata. |
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f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; |
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g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i prinćpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; |
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h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi. |
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Art.
10 |
Art.
10 |
Art.
10[35] |
Art.
18 |
Art.
10[36] |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie pụ proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. |
1. Identico |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee pụ proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge sulla partecipazione all'Unione europea relativa all'anno in corso. |
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee pụ proporre al Consiglio dei ministri l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari unicamente a consentire l'adeguamento ad obblighi statali derivanti dall'apertura di procedure d'infrazione o dall'adozione di sentenze da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea e solo qualora la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso. |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee pụ proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso. |
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1. |
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2. Identico |
2. Identico |
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3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia. |
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3. Qualora gli obblighi di adeguamento di cui al comma 1 riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 19, comma 8, 22, comma 2, e 28, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia. |
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4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici prinćpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri prinćpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa. |
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4. I decreti legislativi di attuazione di disposizioni normative dell'Unione europea o di modifica di misure attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge europea annuale, fatti salvi gli specifici prinćpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto dell'Unione europea, e in aggiunta a quelli contenuti nelle norme europee da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri prinćpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge europea per l'anno di riferimento. |
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5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altreś, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome. |
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Art. 11 |
Art. 11 |
Art. 11[37] |
Art. 19 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa) |
Art. 11[38] |
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1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se coś dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d). |
1. Identico |
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se coś dispone la legge sulla partecipazione all’Unione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge sulla partecipazione all’Unione europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d). |
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive o, ove necessario, i regolamenti adottati da istituzioni dell'Unione europea possono essere attuati mediante regolamento se coś dispone la legge europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d). |
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive e, ove necessario, i regolamenti adottati da istituzioni dell'Unione europea possono essere attuati mediante regolamento se coś dispone la legge europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d). |
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altreś acquisito, se coś dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. |
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2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altreś acquisito, se coś dispone la legge sulla partecipazione all’Unione europea, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. |
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altreś acquisito, se coś dispone la legge europea, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. |
2. Identico |
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei prinćpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: |
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3. Identico |
3. Identico |
3. Identico |
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà; |
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a) identico |
a) identico |
a) identico |
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; |
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b) identico |
b) identico |
b) identico |
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore; |
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c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità sociali, economiche e territoriali nazionali, regionali e locali e alla normativa di settore. |
c) identico |
c) identico |
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei prinćpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. |
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d) identico |
d) identico |
d) identico |
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione. |
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4. Identico |
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina dell'Unione europea intervenute fino al momento della loro adozione. |
4. Identico |
5. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive. |
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5. Identico |
5. Identico |
5. Identico |
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6. Identico |
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6. Identico |
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti: |
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7. La legge sulla partecipazione all’Unione europea provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti: |
7. La legge europea provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive o dei regolamenti comporti: |
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive o dei regolamenti comporti: |
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; |
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a) identico |
a) identico |
a) identico |
b) la previsione di nuove spese o minori entrate. |
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b) identico |
b) identico |
b) identico |
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Soppresso |
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Soppresso |
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Art.
11-bis |
Art.
11-bis |
Art.
11-bis[39] |
Art.
20 |
Art.
11-bis[40] |
1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste |
Identico |
1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni per l’esecuzione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste |
1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive o per l'attuazione di regolamenti per i quali è stato delegato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo I-36 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, reso esecutivo dalla legge 7 aprile 2005, n. 57, il potere di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle o ad attuarle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 aprile 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17 e 19 della presente legge, con le procedure ivi previste. |
1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive o l'attuazione di regolamenti per i quali è stato delegato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle o attuarle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste. |
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Art. 12 |
Art. 12 |
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Art.
21 |
Art. 12 |
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria pụ disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11. |
1. Identico |
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, la legge europea pụ disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 19, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 19. |
1. Identico |
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Art. 13 |
Art. 13 |
Art. 13[41] |
Art.
22 |
Art. 13[42] |
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. |
1. Identico |
1. Alle norme dell’Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche dell’Unione europea. |
1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. |
1. Identico |
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Soppresso |
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Soppresso |
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Art. 14 |
Art. 14 |
Art. 14[43] |
Art. 23 |
Art. 14 |
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1. Identico |
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1. Identico |
2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti. |
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2. Identico |
2. Identico |
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3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali. |
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3. Identico |
3. Identico |
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4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altreś agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni. |
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4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione europea alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione.
(Soppresso il secondo periodo del comma 4 dell’art. 14 della legge 11/2005: vedi peṛ il successivo comma 4-bis )
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4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le stesse decisioni altreś sono trasmesse agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni. |
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4-bis. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le decisioni di cui al comma 1 sono trasmesse, altreś, agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione delle decisioni secondo le rispettive competenze. |
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Art. 14-bis |
Art. 14-bis |
Art. 14-bis[44] |
Art.
24 |
Art. 14-bis[45] |
1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e prinćpi della Comunità europea e dell’Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. |
Identico |
1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e prinćpi della Comunità europea e dell’Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. |
1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e di prinćpi dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. |
1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e prinćpi dell’Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. |
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale. |
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2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni. |
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producono effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale. |
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale. |
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Art. 15 |
Art. 15 (Relazione annuale al Parlamento) |
Art. 15[46] |
Art.
25 |
Art.
15[47] |
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: |
Identico |
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica: |
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: |
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica: |
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione; |
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a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell’Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione europea. Nell’ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell’Unione europea; |
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell’Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione europea. Nell’ambito degli orientamenti e delle priorità particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell’Unione europea; |
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell’Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione europea. Nell’ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell’Unione europea; |
b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario con l’esposizione dei prinćpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell’emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; |
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b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o che intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea |
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o che intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione è prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; |
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o che intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; |
c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per cị che concerne l’Italia; |
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c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla partecipazione italiana all’Unione europea. |
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla partecipazione italiana all’Unione europea. |
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla partecipazione italiana all’Unione europea. |
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l’indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati; |
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e) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2. |
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2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l’anno in corso. |
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2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: |
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: |
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: |
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a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione europea; |
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione; |
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea, alle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione europea; |
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b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario con l’esposizione dei prinćpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione degli atti normativi dell’Unione europea; |
b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea con l’esposizione dei prinćpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione degli atti normativi dell’Unione europea; |
b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea con l’esposizione dei prinćpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione degli atti normativi dell’Unione europea; |
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c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell’Unione europea per cị che concerne l’Italia; |
c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea per cị che concerne l’Italia; |
c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell’Unione europea per cị che concerne l’Italia; |
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d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; |
d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; |
d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; |
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e) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2. |
e) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 23, comma 2. |
e) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2. |
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3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. |
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. |
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome |
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Art.
15-bis |
Art. 15-bis (Informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia) |
Art.
15-bis[48] |
Art.
26 |
Art.
15-bis[49] |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia: |
1. Identico |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni mese alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia: |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni mese alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia: |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia: |
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; |
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a) identico; |
a) identico; |
a) identico; |
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; |
|
b) dei rinvii pregiudiziali disposti, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, da organi giurisdizionali italiani; |
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del
Trattato che istituisce |
b) dei rinvii pregiudiziali disposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da organi giurisdizionali italiani; |
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia |
|
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; |
c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai
sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce |
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; |
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea. |
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d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione
europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del
Trattato che istituisce |
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. |
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, le informazioni sono trasmesse ogni mese. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle
eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure
di cui al comma 1. Nel caso delle
procedure d'infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che
istituisce |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese. |
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento. |
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3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza ovvero su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento. |
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento. |
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza ovvero su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento. |
3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti. |
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4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti». |
4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti. |
4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti» |
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Art. 15-ter |
Art. 15-ter (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea) |
Art. 15-ter[50] (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea) |
Art. 27 |
Art. 15-ter (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea) |
1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti. |
1. Identico |
1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti. |
1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti. |
1. Identico |
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Vedi art. 18-bis |
Vedi art. 34 |
Art. 15-quater[51] (Ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà). –
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1. Il Governo trasmette alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona. |
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2. Il Governo assicura che i ricorsi di cui al comma 1 siano presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei termini di cui all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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3. Le Camere partecipano, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio. |
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Art. 16 |
Art. 16 |
Art. 16[52] |
Art.
28 |
Art.
16[53] |
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i prinćpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome. |
1. Identico |
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza, danno immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea. |
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea. Nelle materie di competenza concorrente la legge europea indica i prinćpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o della legge della provincia autonoma sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle medesime regioni e province autonome. |
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive dell’Unione europea. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i prinćpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome. |
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. |
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2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 1 per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche dell'Unione europea. |
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. |
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive dell’Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. |
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo. |
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3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano, per le medesime regioni e province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 19, comma 8, secondo periodo. |
3. Soppresso |
4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. |
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4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. |
4. Identico |
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Art.
16-bis |
Art.
16-bis |
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Art.
29 |
Art.
16-bis[54] |
1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato. |
1. Identico |
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1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione
di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato che istituisce |
1. Al fine di prevenire l'avvio di procedure di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i prinćpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge. |
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2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che si rendono responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non danno tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i prinćpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 19, comma 8, della presente legge. |
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i prinćpi e le procedure stabiliti dall'articolo 16-ter. |
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali. |
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3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi dell'Unione europea aventi finalità strutturali. |
3. Identico |
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea. |
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4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti
dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce |
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1, degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
5. Lo Stato ha altreś diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. |
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Vedi secondo periodo del comma 4. |
5. Identico. |
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5: |
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5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3 e 4: |
6. Identico |
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale; |
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a) nei modi indicati al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale; |
a) identico |
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; |
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b) identico |
b) identico |
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). |
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c) identico |
c) identico |
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. |
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6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. |
7. Identico |
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. |
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7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. |
8. Identico |
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9. Identico |
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze. |
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9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze. |
10. Identico |
11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che
istituisce |
|
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10. Identico. |
11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma. |
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Art.
16-bis[55] |
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Art.
16-ter[56] |
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2. Gli atti normativi statali di cui al comma 1: a) si applicano limitatamente alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora adottato e posto in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dall'Unione europea per l'attuazione; b) perdono efficacia dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma; c) recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute;
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2. Gli atti normativi statali adottati ai sensi del comma 1 si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. |
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3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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3. Gli atti normativi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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4. Qualora una sentenza della Corte di giustizia o di un altro organo giurisdizionale dell'Unione europea accerti il mancato adempimento di obblighi europei da parte dell'Italia per effetto di un atto di competenza regionale, il Consiglio dei ministri assegna agli enti interessati un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, l'atto o gli atti regionali determinativi della violazione accertata dalla sentenza perdono efficacia. In tale caso trova applicazione, ove compatibile, la normativa statale sostitutiva. |
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4. Nel caso di sentenze di condanna nei confronti dell'Italia rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa europea, da parte di un atto di competenza delle regioni, il Consiglio dei ministri fissa agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale l'atto oggetto della citata pronuncia perde efficacia. In tal caso di applica la normativa statale sostitutiva, ove adottata. |
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Art.
17 |
Art.
17 |
Art.
17[57] |
Art.
30 |
Art.
17[58] |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione. |
1. Identico |
1. Identico |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni tre mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione. |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione |
2. |
|
2. Identico |
2. La sessione della
Conferenza di cui al comma |
2. Identico |
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; |
|
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell’Unione europea che riguardano le competenze regionali; |
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; |
a) identico |
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1; |
|
b) identico |
b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1; |
b) identico |
c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. |
|
c) identico |
c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 16 della presente legge sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. |
c) identico |
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c-bis) su richiesta dei presidenti delle regioni e delle province autonome e con il consenso del Governo, sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome, danno attuazione alle direttive dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. |
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
|
3. Il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
3. Il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
3. Il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
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Art.
18 |
Art.
18 |
Art.
18[59] |
Art.
31 |
Art.
18 |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta
delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali
interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie
di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere
e |
1. Identico |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche europee convoca almeno due volte l'anno, o anche su
richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli
enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche
comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa
tempestivamente le Camere e |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le
politiche europee convoca almeno
una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative
degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione
degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti
locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e |
1. Identico |
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Art.
18-bis[60] |
Vedi art. 34 |
Vedi art. 15-quater |
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1. Il Governo presenta alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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2. Le Camere possono partecipare, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio promosso ai sensi del comma 1. |
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Art. 18-ter[61] |
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1. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il Governo propone ricorso davanti alla Corte di giustizia o agli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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2. Se un atto normativo dell'Unione europea è ritenuto illegittimo per violazione del principio di sussidiarietà, il Governo è tenuto a presentare il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea su richiesta di un terzo dei componenti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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Art. 19 |
Art. 19 |
Art. 19 |
Art. 32. |
Art. 19 |
1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie pụ avvalersi di strumenti informatici. |
1. Identico |
1. Identico |
1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee pụ avvalersi di strumenti informatici. |
1. Identico |
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Art. 20 |
Art. 20 |
Art. 20 |
Art. 33 |
Art. 20 |
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione. |
1. Identico |
1. Identico |
1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione. |
1. Identico |
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Vedi art. 18-ter |
Art.
34 |
Vedi art. 15-quater |
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1. Qualora una delle Camere deliberi un
ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso un atto
legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di
sussidiarietà, il Governo provvede alla presentazione del ricorso, nei
termini previsti dall'articolo 146 o dell'articolo 148 del Trattato che
istituisce |
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Art. 21 |
Art. 21 |
Art. 21 |
Art.
35 |
Art. 21 |
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare. |
1. Identico |
1. Identico |
1. Identico |
1. Identico |
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CAPO IV[62] DISPOSIZIONI VARIE |
Art.
22 |
Art.
22 |
Art.
22 |
Art.
36 |
Art.
22 |
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati. |
1. Identico |
1. Identico |
1. La legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogata, ad eccezione del comma 4-bis dell'articolo 2, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Restano ferme le abrogazioni disposte dall'articolo 22 della medesima legge n. 11 del 2005. |
1. Identico[63]
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2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata. |
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2. Al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la parola: «CIACE» è sostituita dalle seguenti: «Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea». |
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Art. 37 |
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1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art.
11 |
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1. Le disposizioni della presente legge
acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato
di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che
istituisce |
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[1] Intestazione inserita dall’art. 11, comma 1, lettera a), dell’A.C. 3055.
[2]
Come modificato dall’art. 1, comma
[3] Come sostituito dall’art. 2 dell’A.C. 3055.
[4] Come modificato dall’art. 1, comma
[5] Come modificato dall’art. 2 dell’A.C. 2862.
[6] Inserito dall’art. 1, comma 2, dell’A.C. 2854.
[7] Inserito dall’art. 1, comma 2, dell’A.C. 2854.
[8] Inserito dall’art. 3 dell’A.C. 2888
[9] Intestazione inserita dall’art. 11, comma 1, lettera b), dell’A.C. 3055.
[10] Come modificato dall’art. 2 dell’A.C. 2854
[11] Come modificato dall’art. 3 dell’A.C. 2862
[12] Come modificato dall’art. 3, comma 2, dell’A.C. 2862
[13] Come modificato dall’art. 4, comma 2, dell’A.C. 3055
[14] Inserito dall’art. 3, comma 3, dell’A.C. 2862
[15] Inserito dall’art. 3, comma 3, dell’A.C. 2862
[16] Come modificato dall’art. 4 dell’A.C. 2862
[17] Come modificato dall’art. 5 dell’A.C. 3055
[18] Introdotto dall’art. 4, comma 2, dell’A.C. 2862
[19] Introdotto dall’art. 5, comma 2, dell’A.C. 3055
[20] Come modificato dall’art. 3, dell’A.C. 2862
[21] Come modificato dall’art. 5, comma 3, dell’A.C. 3055
[22] Come modificato dall’art. 3 dell’A.C. 2854
[23] Come modificato dall’art. 3, comma 4, dell’A.C. 2862
[24] Come modificato dall’art. 5, comma 4, dell’A.C. 3055
[25] Come sostituito dall’art. 5 dell’A.C. 2862
[26] Come modificato dall’art. 6 dell’A.C. 3055
[27] Intestazione inserita dall’art. 11, comma 1, lettera c), dell’A.C. 3055.
[28] Come modificato dall’art. 4 dell’A.C. 2854
[29] Come modificato dall’art. 6, comma 1, dell’A.C. 2862
[30] Come modificato dall’art. 7, comma 1, dell’A.C. 3055
[31] Come modificato dall’art. 5 dell’A.C. 2854.
[32] Come sostituito dall’art. 6, comma 2, dell’A.C. 2862.
[33] Come sostituito dall’art. 7, comma 2, dell’A.C. 3055.
[34] Introdotto dall’art. 6 dell’A.C. 2854.
[35] Come sostituito dall’art. 6, comma 3, dell’A.C. 2862.
[36] Come sostituito dall’art. 7, comma 3, dell’A.C. 3055.
[37] Come modificato dall’art. 6, comma 4, dell’A.C. 2862.
[38] Come modificato dall’art. 7, comma 4, dell’A.C. 3055.
[39] Come sostituito dall’art. 6, comma 5, dell’A.C. 2862.
[40] Come sostituito dall’art. 7, comma 5, dell’A.C. 3055.
[41] Come modificato dall’art. 6, comma 6, dell’A.C. 2862.
[42] Come modificato dall’art. 7, comma 6, dell’A.C. 3055.
[43] Come modificato dall’art. 6, comma 7, dell’A.C. 2862
[44] Come modificato dall’art. 6, comma 8, dell’A.C. 2862.
[45] Come modificato dall’art. 7, comma 7, dell’A.C. 3055.
[46] Come sostituito dall’art. 7, comma 1, dell’A.C. 2862
[47] Come sostituito dall’art. 8, comma 1, dell’A.C. 3055
[48] Come modificato dall’art. 7, comma 2, dell’A.C. 2862.
[49] Come sostituito dall’art. 8, comma 2, dell’A.C. 3055.
[50] Come modificato dall’art. 7, comma 3, dell’A.C. 2862.
[51] Introdotto dall’art. 9 dell’A.C. 3055.
[52] Come sostituito dall’art. 8, comma 1, dell’A.C. 2862.
[53] Come modificato dall’art. 10, comma 1, dell’A.C. 3055.
[54] Come modificato dall’art. 10, comma 2, dell’A.C. 3055.
[55] Inserito dall’art. 8, comma 1, dell’A.C. 2862.
[56] Inserito dall’art. 10, comma 3, dell’A.C. 3055.
[57] Come modificato dall’art. 8, comma 2, dell’A.C. 2862.
[58] Come modificato dall’art. 10, comma 5, dell’A.C. 3055.
[59] Come modificato dall’art. 8, comma 3, dell’A.C. 2862.
[60] Inserito dall’art. 9, comma 1, dell’A.C. 2862.
[61] Inserito dall’art. 9, comma 2, dell’A.C. 2862.
[62] Intestazione inserita dall’art. 11, comma 1, lettera d) dell’A.C. 3055.
[63] L’art. 12 della proposta di legge C. 3055 prevede l’abrogazione degli articoli 5 e 8 della legge n. 131 del 2003.