Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada - Schema D.Lgs. n. 260 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 245 | ||||
Data: | 22/10/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
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n. 245/0 |
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Disposizioni in materia sociale nel settore
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Numero dello schema di decreto legislativo |
260 |
Titolo |
Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE |
Norma di delega |
Art. 1, comma |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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presentazione |
29 settembre 2010 |
assegnazione |
29 settembre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
8 novembre 2010 |
termine per l’esercizio della delega |
8 gennaio 2011 |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Rilievi di altre Commissioni |
XIV Politiche dell'Unione europea |
Lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione a due direttive, 2009/4/CE[1] e 2009/5/CE[2], che modificano gli allegati della direttiva 2006/22/CE[3].
Quest’ultima direttiva disciplina i controlli diretti a verificare in modo efficace ed uniforme il rispetto del regolamento (CEE) 3820/85[4], relativo ai tempi di guida nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) 3821/85, relativo all’installazione di un apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) sui veicoli adibiti al trasporto su strada ed è stata attuata in Italia con il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
In particolare la direttiva 2009/4/CE è stata emanata per far fronte alla possibile installazione di dispositivi intesi ad alterare le attestazioni fornite dall’apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), del quale devono essere dotati, ai sensi del regolamento (CEE) 3281/85, i veicoli adibiti al trasporto su strada.
Per evitare tale tipo di frode è stato introdotto un ulteriore punto, da esaminare in occasione dei controlli su strada (disciplinati dall’allegato I, parte A, della direttiva 2006/22/CE): si prevede di sottoporre a verifica l'apparecchio di controllo per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura. La verifica dovrà essere effettuata all’occorrenza e tenendo debitamente conto della sicurezza.
Questa previsione è recepita dall’articolo 1, comma 1, lett. a), dello schema in esame, che integra l’allegato I, Parte A, del D.Lgs. n. 144/2008.
La stessa direttiva 2009/4/CE, sempre allo scopo di evitare le frodi sopra indicate, prevede che i funzionari incaricati dei controlli siano forniti di specifica apparecchiatura d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli, prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.
La menzionata apparecchiatura è inserita nell’allegato II della direttiva 2006/22/CE, che indica la strumentazione standard da fornire alle unità di controllo.
Questa previsione è recepita dall’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), dello schema in esame, che inserisce l’allegato II al D.Lgs. n. 144/2008. Tale allegato elenca come segue la strumentazione standard da fornire alle unità di controllo addette ai controlli su strada:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo[5];
3) la specifica apparecchiatura d’analisi sopra illustrata.
La direttiva 2009/5/CE sostituisce l’allegato III della direttiva 2006/22/CE, il quale individua le infrazioni alla normativa comunitaria in materia di durata dei periodi di lavoro e di riposo nel settore dei trasporti su strada.
Si ricorda che l’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE prevede che gli Stati membri introducano un sistema di classificazione del rischio, da applicare alle imprese di trasporto, in relazione al numero ed alla gravità delle infrazioni da queste commesse. Le imprese che, in considerazione delle infrazioni commesse, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.
L’originario allegato III della direttiva 2006/22/CE conteneva un elenco iniziale, non esaustivo, di violazioni alla normativa comunitaria in materia, da considerare come infrazioni.
Si è in seguito ritenuto che fornire ulteriori orientamenti sulla categorizzazione delle infrazioni avrebbe costituito un passo importante per garantire certezza giuridica alle imprese e una concorrenza più equa. Inoltre una categorizzazione delle sanzioni potrebbe fornire una base comune ai sistemi di classificazione del rischio che gli Stati membri devono adottare e consentirebbe di prendere in considerazione, ai fini dell’individuazione del fattore di rischio dell’impresa, anche le violazioni commesse in Stati membri diversi da quello di stabilimento.
La categorizzazione delle infrazioni si basa sulla loro gravità e sulle possibili conseguenze sulla sicurezza stradale.
Il nuovo allegato III contiene un elenco più dettagliato del precedente delle infrazioni ai regolamenti comunitari in materia, indicando, per ciascun tipo di infrazione, il grado di gravità.
Il contenuto del nuovo allegato III alla direttiva 2006/22/CE è recepito dall’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), dello schema in esame che introduce l’allegato III al D.Lgs. n. 144/2008.
L’articolo 2, comma 1, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà definire i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio sopra illustrato. Per la redazione del decreto dovranno essere considerate rilevanti le infrazioni, e il relativo grado di gravità, contenute nell’allegato III del D.Lgs. n. 144/2008, introdotto dal precedente articolo 1 dello schema in esame.
Il decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo in esame, di concerto con i Ministri dell’interno e del
lavoro e delle politiche sociali e tenuto conto delle indicazioni del Comitato di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, che assiste
L’articolo 2, comma 2, abroga l’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 144/2008.
La norma citata ha
contenuto analogo al precedente comma 1 dell’articolo
L’articolo 3 precisa infine che dallo schema in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate. Per l’attuazione della normativa, gli uffici si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allo schema sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, la relazione tecnico-normativa e l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria per il 2009), che conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi.
In particolare le direttive oggetto di recepimento sono contenute nell’allegato B, ed è quindi prevista l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere, senza che siano stati espressi i pareri, i decreti possono comunque essere emanati.
Il comma 3 del citato articolo 1 prevede che i decreti legislativi che danno attuazione a direttive il cui termine di recepimento, come in questo caso[6], sia già scaduto, devono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 96/2010, ovvero entro il 10 ottobre 2010. Il comma 3 prevede inoltre che, qualora, come in questo caso, il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare (8 novembre 2010) venga a spirare in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente (10 settembre 2010) la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di novanta giorni (8 gennaio 2010).
La legge n. 96/2010 non detta specifici principi o criteri direttivi per il recepimento delle direttive oggetto del presente schema.
Il contenuto dello schema, in relazione alla finalità perseguita di aumentare la sicurezza dei trasporti stradali, è riconducibile alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.
Si osserva che i controlli disciplinati dallo schema in esame sono diretti anche a garantire il rispetto dei periodi di riposo dei conducenti, diritto riconosciuto dall’articolo 36, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Lo schema in esame recepisce le direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE.
Il 18 marzo 2010
Il citato articolo 9
stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di introdurre un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di
trasporto sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni
commesse dalle singole imprese delle disposizioni in materia di tempi di guida
e di riposo e di tachigrafo digitale. Il 19 febbraio 2010 le autorità italiane
hanno comunicato alla Commissione che l’articolo 9 sarebbe stato recepito
unitamente alle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE (vedi articolo 1 e 2 dello schema di decreto legislativo in esame),
poiché solo in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2009/5/CE sarebbe
stato possibile avere l’elenco completo delle infrazioni da prendere in
considerazione per l’attribuzione di un indice di rischio alle imprese.
Considerato, tuttavia, che le autorità italiane non avevano indicato un termine
per l’adozione di tali misure,
Inoltre, il 29
settembre 2010
· un parere motivato (procedura n. 2010/0121) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/4/CE volta a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi;
· un parere motivato (procedura n. 2010/0122) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/5/CE relativa all'applicazione dei citati regolamenti (CEE) n. 3821/85 e n. 3820/85.
Per entrambe le
direttive il termine di recepimento è
scaduto il 31 dicembre 2009.
L’articolo 2, comma 1, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione dei criteri e delle modalità di classificazione del rischio.
Lo schema in esame reca modifiche e abrogazioni espresse del D.Lgs. n. 144/2008.
Si segnala che l’articolo 30 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ha riscritto gli articoli 174 e 178 D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), che disciplinano rispettivamente la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
I destinatari della normativa dettata dallo schema in esame sono gli uffici della pubblica amministrazione incaricati di svolgere i controlli disciplinati dallo schema.
Servizio Studi – Dipartimento Trasporti |
( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: TR0228a.doc
[1] Direttiva 23 gennaio 2009, n. 2009/4/CE, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi.
[2] Direttiva 30 gennaio 2009, n. 2009/5/CE, che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE.
[3] Direttiva 15 marzo 2006, n. 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.
[4] Successivamente all’entrata in vigore della direttiva 22/2002/CE, il regolamento (CEE) 3820/85 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 561/2006.
[5] I numeri 1) e 2) erano già previsti dal testo originario dell’allegato II della direttiva 2006/22/CE.
[6] Le direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE avrebbero dovuto essere recepite entro il 31 dicembre 2009.