Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni Schema di D.Lgs. n. 238 (art. 1, co. 3, L. 88/2009) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 238/XVI   L N. 88 DEL 07-LUG-09
Serie: Atti del Governo    Numero: 218
Data: 13/09/2010
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   TELECOMUNICAZIONI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

13/09/2010

 

n.218/0

 

 

Concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni

Schema di D.Lgs. n. 238
(art. 1, co. 3, L. 88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

238

Titolo

Recepimento della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

Norma di delega

art. 1, co. 3, L. 88/2009

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione

27 luglio 2010

assegnazione

28 luglio 2010

termine per l’espressione del parere

6 settembre 2010

termine per l’esercizio della delega

28 ottobre 2010

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Rilievi di altre Commissioni

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 

 

 


Contenuto

La direttiva 2008/63/CE detta norme in materia di concorrenza nei mercati della apparecchiature terminali di telecomunicazioni (telefoni e telefax), con particolare riferimento ai criteri di allacciamento all’interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni.

La disciplina nazionale, che viene interamente sostituita con lo schema di decreto, è attualmente dettata dalla legge n. 109/1991, Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, e dal D.M. n. 314/1992, recante il regolamento di attuazione.

Va rilevato che alcune disposizioni contenute nella direttiva non formano oggetto dello schema di decreto, in quanto già acquisite nell’ordinamento interno. Si tratta delle norme relative alla vigilanza sulla pubblicazione delle specifiche interfaccia di rete da parte degli operatori, già disciplinati dall’art. 4 del d.lgs. n. 269/2001 (Attuazione della direttiva 1999/5/CE).

In proposito, si ricorda che il 9 febbraio 2010 la Commissione europea ha presentato la seconda relazione sull'attuazione di tale direttiva (1999/5/CE), riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (COM(2010)43).

Anche la norma di cui all’art. 2 della direttiva, che impone agli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi di provvedere alla soppressione di tali diritti, non forma oggetto di recepimento, in quanto l’ordinamento interno risulta già conforme a tali prescrizioni.

Risultano invece recepite con il provvedimento in esame le disposizioni relative alla qualificazione tecnica e professionale richiesta agli operatori economici per le operazioni di allacciamento ed installazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

L’art. 1, comma 1, dello schema reca le definizioni, riproducendo quelle indicate dall’art. 1 della direttiva. Il comma 2 stabilisce il diritto degli operatori economici di importare, commercializzare, installare e allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, nonché di provvedere alla relativa manutenzione. Restano ferme le competenze attribuite agli operatori delle reti di comunicazione elettronica per la costruzione e gestione delle interfacce di rete pubblica, e l’obbligo di pubblicazione delle specifiche tecniche delle interfaccia stesse, secondo le previsioni di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 269/2001 (Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).

L’art. 2, al comma 1, dispone che i lavori di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 1, numero 1), lettera a) – apparecchiature allacciate all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere o ricevere informazioni – devono essere affidati ad imprese abilitate secondo criteri da stabilirsi con il decreto di cui al comma 2. Tale comma prevede appunto che, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro dello sviluppo economico deve emanare – ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 -  un decreto con il quale sono definiti:

-           i requisiti di qualificazione tecnico-professionale richiesti alle imprese per essere abilitate all’esercizio delle attività indicate al comma 1, e le relative le modalità di accertamento e i valutazione;

-           le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione all’allacciamento  dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica; i criteri per la costituzione, la pubblicazione e l’aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate;

-           la definizione di caratteristiche e contenuti dell’attestazione che l’impresa rilascia al committente al termine dei lavori;

-           la individuazione dei casi in cui gli utenti possono provvedere autonomamente alle predette attività.

 

Quanto all’accertamento dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali, la relazione illustrativa sottolinea come tali adempimenti rientrino nell’ambito delle attività istituzionali di competenza degli uffici del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, secondo le previsioni di cui all’art. 5 del D.M. 7 maggio 2009, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico.     

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 2 recano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 sia per le attività di installazione, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), n. 1), effettuate in assenza del titolo abilitativo previsto, sia per le dichiarazioni, contenute nell’attestazione rilasciata al committente (di cui al comma 2, lettera e), che siano difformi rispetto ai lavori svolti. Le sanzioni vengono applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al citato comma 2.

L’art. 3 reca una norma abrogativa, disponendo tuttavia che la normativa vigente (legge n. 109/1991 e D.M. n. 314/1992) venga abrogata solo dopo 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo in esame, periodo entro il quale è prevista l’emanazione del decreto ministeriale di attuazione.

 

 

Relazioni e pareri allegati

Sono allegate la relazione illustrativa, l’analisi di impatto della regolamentazione e l’analisi tecnico-normativa.

 

 

Conformità con la norma di delega

Lo schema dei d.lgs. in esame, recante attuazione della direttiva 2008/63/CE, viene emanato ai sensi dell’art. 1 comma 1, della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), che reca una delega generale per l’attuazione delle direttive comprese nell’allegato B della legge stessa.

Non essendo previsto nella direttiva un termine di recepimento, il decreto deve essere adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (29 luglio 2009) e quindi entro il 29 luglio 2010. Poiché lo schema di decreto è stato trasmesso al Parlamento il 27 luglio 2010, e il termine per l’espressione del parere scade il 6 settembre, trova applicazione la norma di cui all’art. 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, secondo cui, qualora  il  suddetto termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di recepimento della direttiva, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. Il termine risulta pertanto prorogato al 28 ottobre 2010.

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nello schema di decreto possono essere in via generale ricomprese nella materia “ordinamento della comunicazione”, attribuita alla legislazione  concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma Cost. La normativa in esame, considerate le finalità perseguite dalla direttiva 2008/63/CE, è peraltro riconducibile alla materia “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma 2, lettera e).

 

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

 

Lo schema di decreto non contiene norme specifiche di attuazione dell’art. 2 della direttiva 2008/63/CE, concernente l’obbligo di soppressione dei diritti speciali o esclusivi eventualmente concessi ad imprese in materia di importazione o commercializzazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, in quanto nell’ordinamento interno non sussistono diritti speciali o esclusivi di questo tipo.

 

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 2, comma 2, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico deve emanare un decreto recante la definizione dei requisiti per l’abilitazione professionale delle imprese operanti nella installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 3 dispone l’abrogazione delle norme vigenti destinate ad essere sostituite dal decreto in esame: legge n. 109/1991 e D.M. n. 314/1992.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0218a.doc