Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Rinnovo materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato S.p.A. - A.C. 2128 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2128/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 140
Data: 30/03/2009
Descrittori:
FERROVIE DELLO STATO SPA   FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI
MATERIALE FERROVIARIO MOBILE E ROTABILE     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

30 marzo 2009

 

n. 140/0

Rinnovo materiale rotabile della società
Ferrovie dello Stato S.p.A.

A.C. 2128

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2128

Titolo

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato S.p.A.

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 gennaio 2009

assegnazione

26 febbraio 2009

Commissione competente

IX (Trasporti)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV Politiche dell'Unione europea

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame prevede l’attribuzione di un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. finalizzato all’acquisto di nuovi veicoli ferroviari (articolo 1, comma 1).

La concessione del contributo ha lo scopo di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e di promuovere il riequilibrio modale in favore del trasporto ferroviario.

La relazione illustrativa si sofferma in particolare sulle inefficienze del sistema di trasporto ferroviario locale e pendolare e sull’inadeguatezza del materiale rotabile a ciò destinato, evidenziando come un miglioramento di tale sistema potrebbe ridurre l’inquinamento ambientale ed avere effetti positivi sulla crescita economica e il progresso sociale. Il comma 2 provvede alla copertura dell’onere di cui al comma 1, mediante aumento delle accise su benzina, olio da gas o gasolio usato come carburante e gas di petrolio liquefatti (GPL) usati coma carburante. L’aumento è fissato in 10 euro per mille litri di prodotto.

Le attuali aliquote di accisa sui menzionati prodotti sono le seguenti:

§       benzina: 564 euro per mille litri[1];

§       olio da gas o gasolio: 423 euro per mille litri[2];

§       gas di petrolio liquefatto (GPL): 227,77 euro per mille chilogrammi[3].

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge, al comma 1 dell’articolo 1, dispone la concessione di un contributo in favore di Ferrovie dello Stato S.p.A.. Trattandosi di una spesa aggiuntiva si rende necessaria l’adozione di uno strumento di natura legislativa.

Il comma 2 dell’articolo 1 aumenta le accise su alcuni carburanti: anche in questo caso si rende necessaria l’adozione di uno strumento di natura legislativa in considerazione della riserva di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il comma 1 dell’articolo 1, che attribuisce il contributo alle Ferrovie dello Stato S.p.A., è riconducibile alla materia “perequazione delle risorse finanziarie”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Il comma 2, aumento delle accise, rientra invece nella materia “sistema tributario dello Stato”, anch’essa riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dallo stesso articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si segnala che la misura delle aliquote fissate dalla proposta di legge in esame è in linea con i livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori, stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 26/2007.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La proposta di legge, in quanto esclusivamente finalizzata al trasferimento di risorse finanziarie in favore della società Ferrovie dello Stato S.p.a., non interviene sulla disciplina vigente in materia di trasporto, né sulle competenze attribuite alle regioni dal D.Lgs. 422/1997.

Attribuzione di poteri normativi

La proposta di legge in esame non prevede l’emanazione di disposizioni attuative. Al riguardo si segnala che potrebbe essere opportuno attribuire al Governo l’emanazione di tali disposizioni, sia per destinare effettivamente il contributo al trasporto ferroviario locale e pendolare (secondo le indicazioni dei proponenti espresse nella relazione illustrativa), sia per distribuire le risorse tra i vari ambiti territoriali del Paese.

Coordinamento con la normativa vigente

Il comma 2 dell’articolo 1 aumenta le accise di cui al D.Lgs. 504/1995, e successive modificazioni, senza intervenire direttamente sul testo del citato decreto-legislativo. Questa modalità di intervento sulla misura delle accise è già stata peraltro utilizzata in numerose altre occasioni.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che l’articolo 25 del D.L. 185/2008 ha assegnato al gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. 960 milioni di euro per il 2009, mediante l’istituzione di un apposito Fondo per gli investimenti. Parte di tale Fondo, da determinare con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà essere destinata all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale.

Lo stesso articolo ha inoltre autorizzato la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico.

Formulazione del testo

Va osservato che la finalità, risultante dalla relazione, di miglioramento del trasporto ferroviario locale e pendolare, potrebbe essere meglio specificata nella formulazione del comma 1, con riferimento alla tipologia di servizio ferroviario cui i veicoli, dei quali si prevede l’acquisto, dovranno essere destinati.   

Si osserva inoltre che l’aliquota dell’accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL), in conformità con la normativa vigente, andrebbe riferita ai chili di prodotto, anziché ai litri.

 


 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

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File: TR0087A.doc

 



[1]     Fissata dall’articolo 1, comma 9, del D.L. 16/2005.

[2]    Fissata dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 26/2007.

[3]    Fissata dall’articolo 2, comma 56, del D.L. 262/2006.