Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Sicurezza stradale AA.CC. 44, 419, 471, 649, 772, 844, 965, 1075, 1101, 1190, 1469, 1488, 1717, 1737, 1766, 1998, 2177, 2349 - Testo approvato dalla Camera - Terza edizione
Riferimenti:
AC N. 419/XVI   AC N. 471/XVI
AC N. 649/XVI   AC N. 772/XVI
AC N. 844/XVI   AC N. 965/XVI
AC N. 1075/XVI   AC N. 1101/XVI
AC N. 1190/XVI   AC N. 1469/XVI
AC N. 1488/XVI   AC N. 1717/XVI
AC N. 1737/XVI   AC N. 1766/XVI
AC N. 1998/XVI   AC N. 2177/XVI
AC N. 2349/XVI   AC N. 44/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 53    Progressivo: 1
Data: 05/08/2009
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE
LIMITI DI VELOCITA'   PATENTE
UBRIACHEZZA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Sicurezza stradale

AA.CC. 44, 419, 471, 649, 772, 844, 965, 1075, 1101, 1190, 1469, 1488,
1717, 1737, 1766, 1998, 2177, 2349

Testo approvato dalla Camera

 

 

 

 

 

 

n. 53/1

Terza edizione

 

 

 

5 agosto 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento trasporti

( 066760-2614 / 066760-2861 – * st_trasporti@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

Il presente dossier contiene le schede di lettura sul testo unificato delle proposte di legge in materia di sicurezza stradale, approvato in sede legislativa dalla IX Commissione il 21 luglio 2009.

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0032c

 


INDICE

 

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Modifiche agli articoli 6, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)3

§      Articolo 2 (Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)7

§      Articolo 3 (Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)9

§      Articolo 4 (Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)12

§      Articolo 5 (Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)13

§      Articolo 6 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi)15

§      Articolo 7 (Introduzione dell’articolo 94-bis e modifica all’articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)19

§      Articolo 8 (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)21

§      Articolo 9 (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)23

§      Articolo 10 (Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata)25

§      Articolo 11 (Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)28

§      Articolo 12 (Modifica all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)30

§      Articolo 13 (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)32

§      Articolo 14 (Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)38

§      Articolo 15 (Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)40

§      Articolo 16 (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)43

§      Articolo 17 (Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)47

§      Articolo 18 (Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)50

§      Articolo 19 (Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)52

§      Articolo 20 (Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)53

§      Articolo 21 (Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)55

§      Articolo 22 (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)64

§      Articolo 23 (Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose)65

§      Articolo 24 (Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)73

§      Articolo 25 (Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE)74

§      Articolo 26 (Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)76

§      Articolo 27 (Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)78

§      Articolo 28 (Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)81

§      Articolo 29 (Introduzione dell’articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)87

§      Articolo 30 (Modifiche all’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)89

§      Articolo 31 (Modifiche agli articoli 219 e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)91

§      Articolo 32 (Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)94

§      Articolo 33 (Modifica all’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)99

§      Articolo 34 (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)101

§      Articolo 35 (Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)104

§      Articolo 36 (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)105

§      Articolo 37 (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell’attività di autotrasportatore)107

§      Articolo 38 (Introduzione dell’articolo 46-bis e modifica all’articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)109

§      Articolo 39 (Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)111

§      Articolo 40 (Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale)114

§      Articolo 41 (Misure alternative alla pena detentiva)116

§      Articolo 42 (Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)118

§      Articolo 43 (Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)119

§      Articolo 44 (Caratteristiche degli impianti semaforici)120

§      Articolo 45 (Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)121

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)122

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Modifiche agli articoli 6, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

 

1. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:

«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l’articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all’articolo 237 del regolamento, prevede l’obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

4. Al comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati», sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti».

5. Al comma 14 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque»;

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L’organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

 

L’articolo 1 detta disposizioni relative all’equipaggiamento dei veicoli.

 

In particolare il comma 1 modifica l’articolo 6, comma 4, lettera e), del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), il quale prevede che l'ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, nel senso di consentire anche, in alternativa, che tali mezzi o pneumatici siano a bordo dell’autoveicolo.

 

Il comma 2, che introduce un comma aggiuntivo all’articolo 77 del codice, punisce con una sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro chiunque importa, produce per la commercializzazione o commercializza pneumatici di tipo non omologato. Tali pneumatici sono soggetti a sequestro e confisca amministrativa.

 

Il comma 3 prevede che il Governo, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, modifichi il regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) al fine di stabilire che le previsioni dell’articolo 122, comma 8, del regolamento stesso, relative al segnale “catene per neve obbligatorie”, siano riferite agli pneumatici invernali, anziché a quelli da neve. Il comma 3 prevede inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro lo stesso termine, con decreto emanato ai sensi dell’articolo 237 del regolamento di attuazione, introduca l’obbligo per tutti gli autoveicoli e motoveicoli di montare pneumatici recanti marcature laterali conformi alle norme comunitarie, che abbiano pressione adeguata e siano sottoposti a verifica delle condizioni di efficienza.

Va ricordato che l’articolo 237 citato prevede, al comma 3, che, in assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in relazione alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale.

 

Il comma 4 modifica il comma 4 dell’articolo 79 del codice, che reca le sanzioni per chi circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di equipaggiamento non funzionanti o non regolarmente installati.

A seguito delle modifiche è soggetto alla medesima sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 anche chi circola con quei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa (che l’articolo 80 prevede siano soggetti a revisione periodica e che l’allegato IX del regolamento di esecuzione del codice individua analiticamente)[1] non funzionanti.

Resta inalterata la disposizione che prevede una sanzione più elevata (da euro 1.088 a euro 10.878) se il veicolo è utilizzato nelle competizioni di velocità non autorizzate.

 

Il comma 5 apporta modifiche all’articolo 80, comma 14, del codice, che reca le sanzioni conseguenti alla circolazione con veicolo non revisionato.

Attualmente il comma prevede che:

§       chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624;

§       la sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione;

§       a tali violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.

 

A seguito delle modifiche apportate:

a)             viene esplicitata l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni recate dal comma 14 per i veicoli non revisionati che circolino in autostrada: per tale fattispecie infatti le sanzioni sono quelle di cui all’articolo 176, comma 18, del codice medesimo;

Tali sanzioni consistono in una sanzione amministrativa di importo compreso tra 155 e 624 euro e nel fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito solo dopo la prenotazione della visita di revisione.

b)             viene soppressa la disposizione che prevede il raddoppio della sanzione nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione (tale fattispecie è infatti contenuta nella riformulazione del terzo periodo del comma – vedi lett. c));

c)             in caso di circolazione con veicolo non revisionato si prevede che venga annotato sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione e viene disposto il fermo amministrativo per 90 giorni. La circolazione del veicolo è consentita al solo fine di recarsi ad effettuare la revisione presso una delle imprese di autoriparazione accreditate ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Per chi circoli con veicolo sospeso dalla circolazione, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.824 a 7.369 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 90 giorni. In caso di reiterazione, è prevista la confisca amministrativa.

 

 


 

Articolo 2
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)

 

1. Dopo il comma 13 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».

2. All’articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 modifica l’articolo 7 del codice, che disciplina la facoltà dei sindaci di regolamentare la circolazione nei centri abitati. In particolare la norma introduce un nuovo comma 13-bis che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro per chi circola con veicoli appartenenti a categorie, con riferimento alle emissioni inquinanti, inferiori a quelli prescritte nell’ordinanza del sindaco. In caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici a trenta giorni.

 

Il comma 2 aggiunge un nuovo comma 7-bis all’articolo 62 del codice, relativo ai limiti di massa dei veicoli, stabilendo che per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida tali limiti possono essere ridotti, in relazione allo spazio occupato dai suddetti sistemi di alimentazione, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture. In ogni caso la riduzione di massa non può superare il limite di una tonnellata e può essere applicata ai veicoli alimentati a gas metano solo qualora il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.

Il decreto ministeriale, che, ai sensi del comma 3, dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà anche definire le modifiche alle procedure delle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli oggetto della norma in commento.

 

 


 

Articolo 3
(Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)

 

1. All’ articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente».

2. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l’articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

 

I primi due commi dell’articolo 3 novellano l’articolo 23 del codice, relativo alla pubblicità sulle strade.

Il citato articolo 23 del codice, nel disciplinare la pubblicità sulle strade, vieta di collocare sulle strade insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia.

 

Il comma 1 modifica il comma 6 del citato articolo 23, consentendo ai comuni di derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le strade poste all’interno dei centri abitati, anziché sulle sole strade urbane di quartiere e strade locali, come attualmente previsto.

 

Il comma 2 prevede che sia consentita l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, che devono essere autorizzati dall’ente proprietario della strada, secondo limiti e condizioni definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 3 aggiunge un nuovo comma 5-bis all’articolo 24 del codice, relativo alle pertinenze di servizio delle autostrade.

Si ricorda che le pertinenze di servizio comprendono le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

Il nuovo comma 5-bis stabilisce che le pertinenze di servizio delle autostrade sono previste nei progetti dell’ente proprietario o, se individuato, del concessionario, sono approvate dal concedente e devono rispettare la normativa sull’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative. E’ prevista inoltre l’intesa con le regioni per i profili di relativa competenza.

 

II comma 4 prevede che, nelle more della revisione dell’individuazione delle strade inserite negli itinerari internazionali[2], il divieto di pubblicità previsto lungo tali itinerari si applichi solo alle autostrade e alle strade extraurbane principali inserite nei citati itinerari. Per le strade extraurbane secondarie inserite negli itinerari, il divieto si applica esclusivamente quando sussistano comprovate ragioni di sicurezza della circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 5 infine demanda al Governo la modifica dell’articolo 57 del regolamento di attuazione del codice, finalizzata a consentire la pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. La modifica dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

La pubblicità sui veicoli sopra menzionati dovrà essere subordinata alle stesse condizioni previste dal comma 3 del citato articolo 57 per la pubblicità effettuata sui veicoli adibiti a servizio taxi.

Le condizioni poste dal comma 3 dell’articolo 57 del regolamento di attuazione riguardano le modalità con le quali può essere effettuata la pubblicità (pannello bifacciale posto al di sopra dell’abitacolo in posizione parallela al senso di marcia, applicazione di una pellicola sul lunotto posteriore o sulle superfici del veicolo, ad esclusione di quelle vetrate).

 

 


 

Articolo 4
(Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

 

1. All’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli;

b) i tricicli;

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale»;

b) al comma 4, le parole: «un’autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».

 

L’articolo 4 sostituisce il comma 2 dell’articolo 85 del codice che individua i veicoli che possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. La nuova norma, rispetto a quella attualmente vigente, consente di svolgere il servizio anche mediante tricicli e quadricicli, mentre esclude la possibilità di effettuarlo con motocarrozzette.

 

Si ricorda che le motocarrozzette sono definite dall’articolo 53, comma 1, lett. b), del codice, come veicoli a motore a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

I tricicli e i quadricicli non sono invece espressamente individuati come categoria di veicoli dal codice della strada. Sui ritiene che, in mancanza di ulteriori precisazioni, possano essere ricompresi in tali categorie tutti i veicoli con tre o quattro route, indipendentemente se dotati di motore o meno

 

 


 

Articolo 5
(Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

 

1. Il comma 2 dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. All’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parola da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

 

L’articolo 5, comma 1, modifica l’articolo 92 del codice, in tema di documenti di circolazione.

Tale articolo, al comma 1, prevede che quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni. Il comma 2 dispone che la ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 - sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che la predetta ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza sostituisce per trenta giorni il documento ad esse consegnato o il relativo estratto, che entro tale termine le imprese devono porre a disposizione dell’interessato il documento o l’estratto e che la ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile.

 

Il comma 2 reca modifiche di coordinamento al citato articolo 7 della legge n. 264/1991.

 

Il comma 3 prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la revisione delle caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza.

 

 


 

Articolo 6
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi)

 

1. Il comma 2 dell’articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l’ufficio di cui al periodo precedente procede all’aggiornamento della carta di circolazione».

2. All’articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione dalla circolazione»;

b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;

c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».

3. Al comma 1 dell’articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell’articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».

5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

9. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 6 introduce il sistema della targa personale, destinata non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà o di altra modificazione del titolo (costituzione di usufrutto, locazione, esportazione all’estero, cessazione della circolazione). Tali previsioni sono contenute nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 100 del codice, introdotto dal comma 2 dell’articolo in esame. Il comma dispone altresì che le targhe non possono essere abbinate a più di un veicolo.

 

Va ricordato in proposito che l’attuale disciplina in materia è dettata dagli articoli 100 e seguenti del codice della strada, e prevede che gli autoveicoli devono essere muniti anteriormente e posteriormente di una targa, con caratteristiche rifrangenti, recante i dati di immatricolazione del veicolo. Analoga prescrizione è prevista per i motoveicoli (che devono essere muniti di targa solo posteriormente). Le targhe, che sono prodotte e distribuite esclusivamente dallo Stato, vengono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. In caso di cessazione definitiva di circolazione del veicolo, il proprietario deve informarne gli uffici del PRA (Pubblico registro Automobilistico), restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. Il PRA provvede a sua volta a riconsegnare al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici la carta di circolazione e le targhe. Il comma 8 prevede che, ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Nel regolamento di attuazione vengono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione.

La targa assolve pertanto, come emerge dalla normativa ora illustrata, a finalità di identificazione del veicolo ed è a questo strettamente collegata, seguendone le vicende sia in caso di alienazione, sia quando il veicolo stesso cessi, per qualsiasi ragione, di circolare.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame sostituisce il comma 2 dell’articolo 94 del codice, il quale regola le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e per il trasferimento di residenza dell'intestatario, e prevede che, in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli o motoveicoli o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti. Il nuovo testo del comma 2 prevede che il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede “all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione”, che tenga conto dei mutamenti.

 

Il comma 3 elimina l’obbligo per i rimorchi di essere muniti di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice alla quale sono agganciati. Per la nuova disciplina della targa dei rimorchi si vedano i successivi commi 9 e 10.

 

Il comma 4 prevedere l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione, della confisca amministrativa dello stesso per le violazioni all’obbligo di munire della targa le diverse tipologie di veicoli e per la violazione delle disposizioni sulla collocazione e le modalità di installazione della targa stessa.

 

Il comma 5 modifica il comma 1 dell’articolo 103, il quale prevede che in caso di esportazione all’estero del veicolo, l’intestatario deve restituire al competente ufficio del PRA, entro sessanta giorni, il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. Il nuovo testo del comma sopprime il riferimento alle targhe, che, come detto, vengono ora trattenute dal proprietario. 

 

Il comma 6 novella l’articolo 196 del codice, che individua i soggetti responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada. La novella prevede che, in caso di complesso di veicoli, il proprietario del rimorchio è responsabile in solido con l’autore della violazione, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

 

Il comma 7 prevede che, con regolamento da emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengano regolate le modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia di targhe personali, anche con riferimento alle procedure di annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli, e nel Pubblico registro Automobilistico (PRA).

Si ricorda, in proposito, che l’Archivio opera presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e, ai sensi dell’articolo 226 del codice, risponde a finalità di sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato dei veicoli, degli utenti e dei relativi mutamenti. L’archivio – completamente informatizzato - contiene, per ogni veicolo, i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. L’archivio viene aggiornato con i dati forniti dal competente Dipartimento, dal PRA, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, dalle compagnie di assicurazione.

 

Il comma 8 stabilisce la nuova disciplina introdotta dai commi 1, 2 e 5 dell’articolo in esame verrà applicata con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 7.

Va segnalato che un sistema ispirato al principio della targa personale è stato introdotto per i ciclomotori dall’articolo 97 del codice della strada, come modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Tale norma prevede infatti che la targa dei ciclomotori identifica l’intestatario del certificato di circolazione, è personale, viene abbinata a un solo veicolo e il titolare la trattiene in caso di vendita.

 

Il comma 9 prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, modifichi il regolamento di attuazione del codice, in relazione alla soppressione dell’obbligo per i rimorchi di essere muniti di una targa ripetitrice dei dati della motrice, disposto dal precedente comma 3. Il Governo dovrà definire le caratteristiche delle targhe dei rimorchi, in modo tale da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. Il comma 10 stabilisce che la modifica all’articolo 100, comma 4, del codice, disposta dal citato comma 3, si applica a decorrere dall’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione previste dal comma 9. La nuova disciplina si applicherà ai rimorchi immatricolati dopo tale data, con possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi già in circolazione.

 

Il comma 11, infine, precisa che le disposizioni introdotte dall’articolo in esame dovranno essere attuate nei limiti delle risorse umane e finanziarie già disponibili, e comunque senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

 

 


 

Articolo 7
(Introduzione dell’articolo 94-bis e modifica all’articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

 

1. Dopo l’articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. – (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). – 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94 nonché il rilascio o l’aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all’articolo 97 non possono essere effettuati quando l’acquirente, l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l’operazione dissimulando l’identità del soggetto che effettivamente ne dispone.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l’effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione.

3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono disciplinati i casi, i criteri e le modalità con le quali l’archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il PRA segnalano agli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l’elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli».

2. All’articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93».

 

Il comma 1 dell’articolo 7 introduce l’art. 94-bis del codice, che vieta l’intestazione fittizia dei veicoli. In particolare si prevede che non possano essere effettuate le formalità necessarie per l’immatricolazione e la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, le trascrizioni dei trasferimenti di proprietà e degli altri mutamenti di titolarità dei suddetti veicoli, il rilascio e l’aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe dei ciclomotori quando l’acquirente, l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo o compia l’operazione dissimulando l’identità del soggetto che effettivamente ne dispone.

La norma prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, sia per chi richiede l’intestazione fittizia, che per il soggetto che ha la materiale disponibilità del veicolo. E’ prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo e la cancellazione del veicolo stesso dal PRA e dall’Archivio nazionale dei veicoli. La circolazione dei veicolo dopo la cancellazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

Si prevede infine l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, che dovrà disciplinare la segnalazione agli organi di polizia, da parte degli uffici del PRA e dell’Archivio nazionale dei veicoli, dei casi che facciano presumere fenomeni di abuso o di intestazione fittizia del veicolo.

 

Il comma 2 dell’articolo 7 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro e la sanzione accessoria della confisca del veicolo per la circolazione dei veicoli cancellati dal PRA per mancato pagamento della tassa automobilistica per tre anni consecutivi.

 

 


 

Articolo 8
(Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

 

1. All’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52»;

b) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell’articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

 

Il comma 1 dell’articolo 8 novella l’articolo 97 del codice, relativo alla circolazione dei ciclomotori.

In particolare la lettera a) inasprisce la sanzione prevista per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista, prevedendo che essa sia pari ad una somma da euro 1.000 a euro 4.000 (in luogo dell’attuale sanzione da euro 78 a euro 311); viene incrementata anche la sanzione per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti, che la legge in esame fissa in una somma da euro 148 a euro 594 (in luogo dell’attuale sanzione da euro 78 a euro 311).

La lettera b) aumenta la sanzione prevista per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili, portandola ad una somma da euro 78 a euro 311 (in luogo dell’attuale somma da 23 a 92 euro).

 

Il comma 2 dell’articolo 8 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisca un calendario per il conseguimento del certificato di circolazione e della targa, conformi alle previsioni dell’articolo 97, comma 4, del codice[3], da parte dei ciclomotori già in circolazione, che ne siano sprovvisti.

A tal proposito si ricorda che il D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, che ha sostituito gli articoli 248-252 del regolamento di attuazione del codice, relativi alla targa e al certificato di circolazione dei ciclomotori, prevede, all’articolo 9, che i proprietari di ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006 (data di entrata in vigore del citato D.P.R.) hanno soltanto la facoltà e non l’obbligo di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione.

In ogni caso, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la circolazione con ciclomotori privi di certificato di circolazione e di targa, conformi al citato articolo 97 del codice, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro (comma 3).

 

 


 

Articolo 9
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)

 

1. Al comma 8 dell’articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell’imposta di bollo dovuti ai sensi dell’articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell’articolo 18 del regolamento.

3. Al comma 3 dell’articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l’articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

 

L’articolo 9 reca una modifica in materia di circolazione su strada delle macchine agricole.

L’articolo 104 del codice, ai commi da 1 a 6, indica le dimensioni e i limiti di massa previsti per le macchine agricole. Il comma 8 stabilisce che le macchine le quali, per necessità funzionali, hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dall’ANAS.

L’articolo 7, comma 1, aumenta da uno a due anni il periodo di validità della predetta autorizzazione.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle autorizzazioni rilasciate dopo l’entrata in vigore della legge in esame. In conseguenza del raddoppio del periodo di validità dell’autorizzazione sono raddoppiati l’imposta di bollo, di cui all’articolo 104, comma 8, del codice, e gli eventuali indennizzi per la maggiore usura della strada, di cui all’articolo 18 del regolamento di attuazione.

 

Il comma 3 modifica l’articolo 114, comma 3, del codice al fine di mantenere a un anno il limite di validità dell’autorizzazione richiesta per le macchine operatrici eccezionali.

 

Il comma 4 prevede il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà modificare l’articolo 206 del regolamento di attuazione[4], nel senso di consentire l’utilizzo delle macchine agricole per le attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

 

 


 

Articolo 10
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata)

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

    1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA“. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l’autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell’attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un’autoscuola, ai requisiti soggettivi dell’accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.

 

L’articolo 10 introduce una nuova disciplina in materia di ‘guida accompagnata’, per i minori che abbiano compiuto gli anni diciassette e siano titolari di patente A, ai quali consente di esercitarsi alla guida, con l’assistenza di un adulto.

Il comma 1 disciplina la fattispecie mediante l’inserimento di sei commi all’articolo 115 del codice, che stabilisce in via generale i requisiti per la guida di veicoli.

In particolare, il nuovo comma 1-bis consente, ai minori che hanno compiuto i diciassette anni e siano titolari di patente di guida (il riferimento è alla patente di categoria A, che abilita alla guida di motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc), la guida di autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t, e nei limiti di potenza indicati dall’articolo 117, comma 2-bis, del codice.

Si ricorda che tale comma – come modificato dal D.L. n. 117/2007, convertito con legge n. 160/2007 - dispone che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.[5]

La guida è consentita alle seguenti condizioni:

-            che il minorenne sia accompagnato da un conducente, titolare di patente di categoria B da almeno dieci anni;

-            che sia stata rilasciata autorizzazione da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza del genitore o rappresentante legale del minore.

Il comma 1-ter dispone che la possibilità di guida è inoltre condizionata alla previa effettuazione di un corso pratico di guida, presso un’autoscuola con istruttore autorizzato, di durata pari ad almeno dieci ore, delle quali quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna.

Il comma 1-quater prevede che, durante la guida autorizzata, sul veicolo non possano prendere posto altre persone oltre all’accompagnatore e che il veicolo debba essere munito di un contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. La violazione di tali disposizioni comporta l’applicazione della sanziona amministrativa di cui all’articolo 122, comma 9, del codice (pagamento di una somma da 78 a 311 euro). La norma rinvia anche al comma 8, terzo periodo, dello stesso articolo 122, il quale prevede una sanzione amministrativa (pagamento di una somma da 78 a 311 euro) per chi effettuata, al di fuori dei luoghi pochi frequentati, esercitazioni su veicoli nei quali non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona, come istruttore.

Ai sensi del comma 1-quinquies, il minore deve attenersi ai limiti di velocità indicati dall’articolo 117, comma 2, del codice: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane[6], e soggiace alle sanzioni di cui al comma 5 dello stesso articolo: pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 e sospensione della patente da due a otto mesi. L’accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con il rappresentante legale del minore.

Il comma 1-sexies prevede la revoca dell’autorizzazione della guida accompagnata a carico del minore, se commette violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui agli articoli 218 e 219 del codice (sospensione e revoca della patente). Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 219 del codice e il minore non può conseguire una nuova autorizzazione.

Il comma 1-septies dispone, per la guida da parte del minore autorizzato senza la presenza dell’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice: ovvero pagamento di una somma da euro 389 a 1.559 e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 1-sexies, sopra illustrato.

 

Il comma 2 dell’articolo 10 in esame fa rinvio ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai fini di stabilire le norme di attuazione della nuova disciplina, con specifico riferimento: alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l’autorizzazione può essere rilasciata, ed alle relative modalità; alle condizioni di espletamento dell’attività di guida autorizzata; ai contenuti e modalità di certificazione del percorso didattico che il minore deve seguire presso un’autoscuola; ai requisiti soggettivi dell’accompagnatore; alle caratteristiche del contrassegno di cui al nuovo comma 1-quater, recante la scritta “GA”.

 

 


 

Articolo 11
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

 

1. Al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell’ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l’esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 11 apporta alcune correzioni all’art. 116 del C.d.S. recante norme in materia di patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

 

Il comma 1 modifica il comma 11-bis dell’art. 116 sopprimendo, in primo luogo, il riferimento all’esame finale per il rilascio del certificato (lett. a), e, allo stesso modo inserendo la prova di verifica dei corsi in luogo di una prova finale (lett. b).

Di seguito introduce un nuovo periodo in virtù del quale, nell’ambito dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori svolti dalle autoscuole o all’interno delle scuole secondarie, si prevede lo svolgimento di un’ulteriore lezione teorica di almeno un’ora sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e il superamento di una specifica prova pratica di guida, previa idonea attività di formazione (lett. c).

 

Il comma 2 rimette ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro 120 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di svolgimento delle suddette lezioni pratiche e della conseguente prova oltre che della attività di formazione di cui al comma 1.

 

Il comma 3, infine, specifica che le amministrazioni interessate sono tenute allo svolgimento delle suddette attività senza alcun nuovo od ulteriore aggravio di spese ed oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 12
(Modifica all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)

 

1. Al comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

 

L’articolo 12 novella l’articolo 117 del codice, che disciplina le limitazioni alla guida.

Il comma 1 novella il comma 2-bis dell’articolo 117, relativo alle limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno (“neopatentati”).

 

Il testo vigente del comma 2-bis – come modificato dal citato D.L. n. 117/2007 - prevede che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. Il divieto non è stato di fatto ancora operante, in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 117 del 2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008, ma con l’articolo 22 del D.L. n. 248 del 2007, l’applicazione della norma era stata prorogata al 1° luglio 2008 e successivamente, con l’articolo 4 del D.L. n. 97 del 2008, la data era stata fissata al 1° gennaio 2009. Da ultimo l’entrata in vigore del divieto è stata prorogata al 1° gennaio 2010 dall’articolo 24 del D.L. n. 207 del 2008 (legge n. 14 del 2009).

 

Con le modifiche proposte si eleva da 50 kw/t a 55 kw/t il limite di potenza al disopra del quale scattano le limitazioni alla guida. Viene inoltre fissato, per i veicoli di categoria M1[7] (veicoli, aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone con non più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente. In tale categoria rientrano le autovetture), un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.

 

Il comma 2 dispone che le nuove limitazioni alla guida di cui all’articolo 117, comma 2-bis, come modificato dal comma 1, sono applicabili ai titolari di patente di categoria B rilasciata dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 3 abroga le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 117/2007, il quale prevede che le limitazioni alla guida introdotte dallo stesso articolo, si riferiscono ai titolari di patenti di guida rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

 


 

Articolo 13
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)

 

1. All’articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122»;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».

2. All’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».

3. Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dell’idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: «L’autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;

2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;

e) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis;»;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

g) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

«11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;

h) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I costi relativi all’organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l’applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

 

L’articolo 10 disciplina, nei primi 4 commi, le esercitazioni alla guida e il rilascio della relativa autorizzazione (c.d. foglio rosa) e, ai commi da 5 a 7, l’attività delle autoscuole.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 121, comma 8, prevedendo che la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida. Il testo attuale prevede che tale limite temporale si applichi, in via generale, alle prove di esame. Lo stesso comma 1 modifica il comma 11 dello stesso articolo, prevedendo che la prova pratica di guida possa essere ripetuta solo una volta nel termine di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Il testo attuale prevede che, entro tale termine, possa essere ripetuta una delle due prove d'esame.

 

Il comma 2, lettera a), modificando il comma 1 dell’articolo 122 del codice, prevede che prima del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, l'aspirante alla patente in possesso dei prescritti requisiti debba essere sottoposto alla prova di controllo delle cognizioni, prevista dall’articolo 121, per verificare l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida. Tale prova deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente.

Il comma 2, lettera b), inserisce un nuovo comma 5-bis all'articolo 122 del codice, introducendo l'obbligo, per l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B, di effettuare esercitazioni in autostrada, o in strada extraurbana, e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, secondo la disciplina e le modalità di svolgimento stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da emanarsi – ai sensi del comma 4 – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Il comma 3 stabilisce che la nuova disposizione relativa al superamento della prova di controllo delle cognizioni, si applica alle domande per il conseguimento della patente presentate a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 5 novella in più punti l’articolo 123 del codice.

L’articolo 123 del codice, sul quale è intervenuto l’articolo 10, comma 5, del D.L. 7/2007, reca la disciplina delle autoscuole, ossia delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti. A seguito delle modifiche introdotte dal suddetto decreto-legge, le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province. Il D.L. ha inoltre eliminato i limiti precedentemente previsti connessi a parametri quali la popolazione, l’indice di motorizzazione e l’estensione del territorio.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 123 per avviare tale attività di impresa i soggetti interessati, ossia persone fisiche, persone giuridiche e enti, presentano l’apposita dichiarazione di inizio attività (in luogo dell’autorizzazione precedentemente prevista). Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, ed è chiamato a rispondere del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.

A seguito di una modifica introdotta dal D.L. 7/2007, è stato disposto che nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica.

 

Il comma 5, lettera a) interviene sul comma 4 dell’articolo 123 precisando che il responsabile didattico delle sedi esterne dell’autoscuola debba essere in possesso non più semplicemente dell’idoneità tecnica bensì della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare dell'autoscuola, al fine di assicurare un adeguato livello formativo.

 

Il comma 5, lettera b) modifica l'articolo 123, comma 5, che prevede una serie di requisiti al fine di poter presentare la dichiarazione di inizio attività di un’autoscuola. Nel caso di persona fisica si tratta dei seguenti:

-            aver compiuto gli anni ventuno;

-            risultare di buona condotta;

-            essere in possesso di adeguata capacità finanziaria, diploma di istruzione di secondo grado, abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale.

Con riferimento al requisito dell’esperienza la norma in esame precisa che essa deve essere stata maturata negli ultimi cinque anni.

 

La lettera c), n. 1), modificando il primo periodo del comma 7, prescrive che le autoscuole svolgano attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente.

 

La lettera c) n. 2), modifica il secondo periodo del citato comma 7, in relazione alle modifiche apportate dalla precedente lettera c). Prevede che, nel caso in cui più autoscuole si siano consorziate e abbiano costituito un centro di istruzione automobilistica, possano demandare a tale centro, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti al conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale.

 

La lettera d) introduce il comma 7-bis, ai sensi del quale l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni.

 

La lettera e) reca una modifica di coordinamento al comma 10.

 

La lettera f) inserisce un nuovo comma 10-bis relativo all’organizzazione dei corsi di formazione tenuti da insegnanti ed istruttori delle autoscuole.

 

La lettera g) inserisce dopo il comma 11-bis dell’articolo 123 un comma 11-ter, che prevede la sospensione dei corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori, di cui al comma 10, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

-          sospensione da uno a tre mesi, quando il corso non si svolge con regolarità;

-          sospensione da tre a sei mesi quando il corso si svolge in carenza dei requisiti di idoneità dei docenti, attrezzature tecniche e del materiale didattico

-          per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle predette ipotesi.

La sospensione viene disposta dalla provincia competente per territorio.

Inserisce, altresì, un nuovo comma 11-quater con il quale conferisce, alla suddetta provincia, il potere di disporre l’inibizione alla prosecuzione dell’attività a danno di coloro che reiterino ulteriormente le irregolarità e scorrettezze di cui sopra.

 

Il comma 13, primo periodo, dell’articolo 123, che demanda al regolamento attuativo di stabilire le modalità per la dichiarazione di inizio attività, viene integrato dalla lettera g), prevedendo che resta fermo quanto previsto dal comma 7-bis, introdotto dalla lettera d) sopra illustrata. Esso dispone che l’attività non possa iniziare prima della verifica del possesso dei requisiti e che tale verifica deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.

 

Il comma 6 fissa il termine entro il quale le autoscuole che svolgono esclusivamente attività di formazione per il conseguimento delle patenti A e B devono offrire attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, come prescritto dalla lettera c) del precedente comma 5. L’adeguamento alla nuova prescrizione dovrà essere effettuato a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola che si verifichi successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Il comma 7 pone a carico dei soggetti richiedenti tutti i costi connessi all’organizzazione dei corsi sopra esposti stabilendo, altresì, che le amministrazioni interessate provvedano a tutta l’organizzazione utilizzando le risorse già disponibili tanto a livello umano quanto finanziario - strumentale, senza costo od oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

 

Il comma 8 stabilisce infine che con il decreto di cui all’articolo 10, co. 5-septies, del D.L. n. 7/2007, sono disciplinate le procedure per l’irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo comma 11-ter dell’articolo 123 del codice, introdotto dalla lettera f) del comma 5 del presente articolo 10.

Si ricorda che tale decreto - che doveva essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 7/2007 – riguarda le modalità attuative dei requisiti di formazione degli istruttori delle scuole guida.

 

 


 

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)

 

1. Al comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità»;

b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 14 introduce modifiche in materia di procedure per il rinnovo del patente.

 

Va ricordato che l’articolo 126 del codice stabilisce in 10 anni la durata della validità per le patenti A e B. Quando siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni, e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Il comma 5 del citato articolo prevede che la validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida.

 

L’articolo 14, comma 1, intervenendo sul citato comma 5, prevede che il rinnovo venga effettuato mediante rilascio di un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine, si prevede che vengano trasmessi al competente Dipartimento i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente. Viene infine previsto che il titolare della patente provveda alla distruzione della patente scaduta.

Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno dettate le norme di attuazione.

Il comma 3 precisa che il nuovo sistema di rinnovo avrà decorrenza dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 


 

Articolo 15
(Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

 

1. All’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-bis – 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 3», «Comma 9 – 6» e «Comma 9-bis – 10»;

b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 9 – 5», «Commi 6 e 11 – 10» e «Comma 10 – 2»;

c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse;

d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 9 – 5», «Commi 6 e 11 – 10» e «Comma 10 – 2»;

e) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 – Comma 4 – 2»;

f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un’apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

4. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 15 interviene sull'articolo 126-bis del codice che disciplina l’istituto della patente a punti.

 

Si ricorda che l’articolo 126-bis del codice della strada, inserito dal D.Lgs. n. 9/2002, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto della patente a punti, prevedendo che all’atto del rilascio della patente, ossia del titolo mediante il quale il cittadino viene abilitato alla guida di un veicolo a motore, venga attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato presso l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, è decurtato, nella misura indicata dalla tabella allegata al medesimo articolo 126-bis, a seguito della violazione di alcune delle norme di comportamento del codice della strada.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica il comma 6 dell’articolo 126-bis, ai sensi del quale alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica previsto dall’articolo 128 (revisione). La modifica prevede che allo stesso esame debba sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti (lett. a)).

Aggiunge, inoltre, un nuovo comma 6-bis a norma del quale, nel caso di diminuzione di punti connessa ad un reato, il cancelliere, entro 15 gg., trasmette copia autentica della sentenza o del decreto all’organo accertatore, che ne dà notizia all’anagrafe degli abilitati alla guida

 

Il comma 2 reca modifiche alla tabella allegata all’articolo 126-bis anche per ragioni di coordinamento formale, rispetto alle modifiche introdotte nel testo. In particolare:

a)             riduce la decurtazione dei punti per le infrazioni meno gravi di cui all’articolo 142 (velocità dei veicoli);

b)             aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all’articolo 174 (durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose);

c)             sopprime la decurtazione di 10 punti per la violazione di cui all’articolo 176, comma 19 (inversione di marcia o marcia in senso opposto a quello consentito, se effettuate sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali);

d)             aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all’articolo 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo);

e)             introduce una decurtazione di 2 punti per chi, non essendo autorizzato, utilizzi le strutture predisposte per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (articolo 188);

f)               aumenta la decurtazione conseguente alle violazioni dell’articolo 191 (comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni).

 

Il comma 3 rimette ad un decreto ministeriale, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, la disciplina di corsi di guida sicura avanzata nonché la individuazione delle violazioni previste dal codice della strada per le quali la frequenza dei suddetti corsi permette il recupero fino ad un massimo di cinque punti.

 

Il comma 4, infine, specifica che l’amministrazioni interessata alle disposizioni sopra esposte è tenute allo svolgimento delle attività connesse senza alcun nuovo od ulteriore aggravio di spese ed oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 16
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)

 

1. Al comma 2 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni».

2. Le spese relative all’attività di accertamento di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

3. All’articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «previsti dall’articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando per iscritto della comunicazione l’assistito. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l’obbligo di provvedere alla comunicazione.

1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quinquies è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quinquies»;

d) il comma 3 è abrogato.

 

L’articolo 16, comma 1, interviene sull’art. 119 del codice, in materia di requisiti per il conseguimento della patente,prevedendo che i relativi accertamenti sanitari possano essere effettuati da personale medico militare, anche in quiescenza, e dai medici abilitati anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni, a condizione che abbiano svolto tale attività negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni medico locali per almeno 5 anni. Il comma 2 precisa che le spese connesse alle predette attività sono a carico dei soggetti richiedenti.

Il comma 3  modifica l’articolo 128, che disciplina le procedure di revisione della patente.

In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che il Dipartimento per i trasporti terrestri – ovvero il prefetto nei casi di guida in stato di alternazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, come previsto dall’articolo 187 – possono disporre che siano sottoposti a visita medica i titolari di patente ove sussistano dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti.

Il comma 3, lettera a), dell’articolo in esame aggiunge il riferimento alle ipotesi previste dall’articolo 186 – guida in stato di ebbrezza - fra quelle che prevedono la facoltà del prefetto di disporre la visita medica.

 

Il comma 3, lettera b), introduce quattro commi allo stesso articolo 128.

Il nuovo comma 1-bis prevede che il medico il quale venga a conoscenza di una patologia di un suo assistito, che determina una diminuzione della sua idoneità alla guida, deve darne comunicazione scritta e riservata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informandone l’interessato. Il Dipartimento competente provvede quindi, per i titolari di patente, a disporre la revisione della patente, ovvero, nei confronti di coloro che non siano ancora titolari e ne abbiano fatto di richiesta, chiede che si sottopongano a visita medica, ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del codice della strada (tale norma disciplina i criteri per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente). Con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno dettate le relative disposizioni attuative.

Il nuovo comma 1-ter dispone la revisione della patente di guida per i soggetti che abbiano subito un coma prolungato. Tale articolo pone un obbligo ai responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia di dare comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dei casi di soggetti ricoverati, qualora si trovino in stato di coma da oltre 48 ore. A seguito di tale comunicazione è disposto per tali soggetti l’obbligo di revisione della patente di guida. L’idoneità alla guida inoltre deve essere valutata dalla commissione medica locale, col parere dello specialista dell’unità riabilitativa che si è occupata del paziente.

I nuovi commi 1-quater e 1-quinquies prevedono due nuove ipotesi nelle quali la revisione della patente diviene obbligatoria:

    quando il conducente sia coinvolto in un incidente e a suo carico sia stata constatata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente;

    quando il conducente sia un minore di 18 anni, titolare di patente A, e sia autore materiale di una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

 

La lettera c) sostituisce il comma 2 del medesimo articolo 128, inasprendo il quadro sanzionatorio connesso alle disposizioni dettate dai commi da 1 a 1-quinquies.

Il vigente comma 2 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa tra 78 e 311 euro nei confronti di chi circola senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 e di chi circola nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

Il comma 3 (abrogato dalla successiva lettera d) del comma in esame) prevede inoltre, per le suddette violazioni, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

Il nuovo comma 2 stabilisce, per coloro che non si sottopongano agli accertamenti ivi previsti, la sospensione della patente fino al superamento con esito positivo degli accertamenti. La sospensione decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per effettuare la revisione, senza necessità che sia emesso un ulteriore provvedimento.

A coloro che circolano nel periodo di sospensione della patente a tempo indeterminato si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, di cui all’articolo 219 del codice. Le stesse sanzioni si applicano a chi sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, in seguito agli accertamenti sanitari effettuati ai sensi dei commi da 1 a 1-quinquies dell’articolo 128.

 

La lettera d) dispone infine l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 128, che reca le sanzioni, ora sostituite.

 

 


 

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)

 

1. Il comma 6 dell’articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell’articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 116».

2. All’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l’ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all’interessato nelle forme previste dall’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un’ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

    3. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 17, al comma 1, introduce norme relative alla conversione delle patenti rilasciate da Stati esteri.

L’articolo 136, comma 6, del codice della strada, prevede che a coloro i quali, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

Il testo del comma 6, come modificato dall’articolo 14 in esame, fa invece riferimento alle sanzioni previste dall’articolo 116, commi 13 e 18.

Il comma 13 dispone che chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica la pena dell'arresto fino ad un anno. Il comma 18 reca le sanzioni accessorie: fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo stesso.

Lo stesso comma 1 introduce un articolo 6-bis, con il quale si prevede che, a coloro i quali, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116.

Tali commi prevedono, rispettivamente, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.

 

Il comma 2 reca modifiche all’art. 6-ter del D.L. n. 151/2003, convertito dalla legge n. 214/2003.Talearticoloprevede attualmente, al comma 1, che, per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal codice; le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia.

Il comma 2, lettera a), modifica il comma 1 ora illustrato, sopprimendo la limitazione della norma agli Stati nei quali non vige il sistema della patente a punti, e pertanto estendendo l’applicazione della norma stessa ai titolari di patenti rilasciate da tutti gli Stati esteri. La lettera b) inserisce un comma 2-bis dopo il comma 2 del medesimo articolo 6-ter. Il comma 2, si ricorda, prevede che, ai soggetti titolari di patente rilasciata da Stati esteri che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti, è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni; ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno; ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Il nuovo comma 2-bis prevede che il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente del luogo in cui è stata commessa l’ultima violazione, sulla base di una comunicazione del Ministero dei trasporti che attesta la perdita totale del punteggio, e viene notificato all’interessato secondo quanto previsto dall’articolo 201 del codice della strada. Specifica, poi, che il provvedimento di inibizione è atto definitivo – vale a dire non soggetto a impugnazione - e prevede, per chi circoli durante il periodo di inibizione alla guida, l’applicazione delle sanzioni indicate dall’articolo 218, comma 6, per chi circola durante il periodo di sospensione della patente: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, e sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.Il comma 2-bis stabilisce infine che, in luogo della revoca, nei casi predetti, venga applicata una ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni.

 

Il comma  3 precisa che alle disposizioni recate dall’articolo in esame si dovrà dare attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e, comunque, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

 

 


 

Articolo 18
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)

 

1. All’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. All’ente da cui dipende l’organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all’ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma, nonché l’entità e le modalità di assegnazione della quota di cui al secondo periodo del comma 12-bis all’ente da cui dipende l’organo accertatore.

12-quater. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

 

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell’articolo 142 nel punto in cui consente agli enti proprietari o concessionari delle autostrade di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h. Tale possibilità, che deve essere esercitata sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, è attualmente subordinata alla presenza di tre corsie, più corsia di emergenza, per ogni senso di marcia e all’installazione degli appositi segnali e deve essere valutata in relazione all’intensità del traffico, alle condizioni atmosferiche prevalenti e ai dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio.

La norma in esame stabilisce che la possibilità di elevare il limite di velocità sia ulteriormente subordinata alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (c.d. tutor).

La lettera b), modificando il comma 9 dell’articolo 142, eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità. La sanzione attualmente prevista va da un minimo di 370 euro a un massimo di 1.458 euro, mentre la disposizione in commento prevede un minimo di 500 euro e un massimo di 2.000 euro.

La lettera c), modificando il comma 9-bis dell’articolo 142, eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità. La sanzione attualmente prevista va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro, mentre la disposizione in commento prevede un minimo di 779 euro e un massimo di 3.119 euro.

La lettera d) inserisce tre commi aggiuntivi all’art. 142, al fine di stabilire la destinazione dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità. Il comma 12-bis prevede che, per le violazioni accertate tramite apparecchi di rilevamento della velocità o dispositivi di controllo a distanza (autovelox), i proventi delle sanzioni vengano attribuiti agli enti proprietari delle strade su cui è avvenuto l’accertamento. All’ente da cui dipendono gli organi accertatori viene attribuita una quota, corrispondente alle spese sostenute per l’attività di accertamento.

Il comma 12-ter prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia, per stabilire le modalità di versamento delle predette quote. I comma 12-quater, infine, prescrive che gli autovelox, al di fuori dei centri abitati, non possano essere collocati ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

 

Si ricorda, in proposito, che l’art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2001, prevede la possibilità per gli organi di polizia stradale di utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico (autovelox), finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B, ovvero sulle strade di cui allo stesso art. 2, comma 2, lettere C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento), o su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto.

 

 


 

Articolo 19
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)

 

1. All’articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è abrogato;

b) al comma 8, le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,» sono soppresse.

2. All’articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».

 

L’articolo 19, comma 1, abroga il comma 7-bis dell’articolo 157 del codice, introdotto dalla legge n. 160/2007, di conversione del decreto-legge n. 117/2007. Tale norma vieta di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.

Il comma 2 riduce, per i motoveicoli e i ciclomotori, la misura delle sanzioni pecuniarie previste per la violazione delle norme di cui all’articolo 158, comma 1, in materia di divieto di sosta e di fermata.

Le violazioni più gravi del divieto prevedono attualmente il pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Gli importi vengono confermati per i conducenti di autoveicoli, mentre per i conducenti di motoveicoli e ciclomotori si prevede un minimo di 38 euro e un massimo di 155 euro (lettera a).

Viene inoltre ridotta, per le stesse categorie di utenti, la sanzione pecuniaria derivante dalle violazioni meno gravi del divieto: l’importo attuale - da 38 a 155 euro - viene portato a 23 euro nel minimo ed a 92 nel massimo (lettera b). 

 

 


 

Articolo 20
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria».

2. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo la lettera b) del comma 8 dell’articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:

«b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

4. Dopo il comma 9 dell’articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162».

 

L’articolo 20, comma 1, novella l’articolo 171 del codice in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. La modifica riguarda l’individuazione dell’autorità competente a dettare la normativa per l’omologazione dei tipi di casco protettivo che, ai sensi del citato articolo 171, il conducente e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli debbono indossare, e tenere allacciato, durante la marcia. La norma vigente prevede che la competenza in materia spetti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l’articolo in commento stabilisce che l’omologazione debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.

Il comma 2 stabilisce che le modifiche indicate dal comma 1 si applicano a decorrere dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

Il comma 3 inserisce una lettera b-bis) all’articolo 172, comma 8, del codice, al fine di prevedere che siano dispensati dall’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale, nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali.

 

Si ricorda che le altre categorie indicate dal comma 8 sono:

a)    gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b)    i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c)    gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d)    le persone che siedono vicino a chi si esercita alla guida e svolgono la funzione di istruttori;

e)    le persone affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta;

f)     le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g)    i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h)    gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

 

Il comma 4, inserisce un comma 9-bis all’art. 182 del codice, prevedendo l’obbligo per i conducenti di velocipede di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, quando circolano nelle gallerie, ovvero quando circolano nelle ore intercorrenti da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole.

 

Va ricordato che, ai sensi dell’art. 50 del codice, i velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono considerati velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

 

 


 

Articolo 21
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

 

1. L’articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 174. – (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.

9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

2. Al comma 22 dell’articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

3. L’articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 178. – (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo di durata dei periodi di riposo settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

4. Dopo il comma 8 dell’articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso».

5. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 21 modifica ampiamente – anche in attuazione di norme comunitarie di recente emanazione, recate dal regolamento CE n. 561/2006 - la disciplina dettata dagli articoli 174, 176, 178 e 179 del codice della strada in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, e introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

 

Si ritiene opportuno segnalare che in materia di limitazioni alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e relativi controlli sono stati recentemente emanati due decreti legislativi, entrambi in attuazione di disposizioni comunitarie:

    D.Lgs. 11 novembre 2007, n. 234, recante Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti e diretto a organizzare in maniera uniforme l’orario di lavoro delle persone sopra indicate al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza di tali lavoratori e di migliorare la sicurezza stradale;

    D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144, recante Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE, avente ad oggetto i controlli diretti a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida nel settore dei trasporti su strada e all’installazione di un apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) sui veicoli adibiti al trasporto su strada.

 

Il comma 1 sostituisce integralmente l’articolo 174 del codice della strada, in materia di durata della guida degli autoveicoli, la cui formulazione attuale fa rinvio al regolamento CE n. 3820/85, che è stato abrogato dal regolamento CE n. 561/2006.

Il nuovo testo dell’articolo 174 dispone quindi, al comma 1, che per la durata di guida degli autoveicoli e per i relativi controlli si applicano le disposizioni di cui al citato regolamento 561/2006.

 

Si ricorda che il regolamento n. 561/2006 modifica e aggiorna le norme sui tempi di guida e di riposo dei conducenti, innovando la previgente normativa in materia di regole sociali per gli operatori del trasporto su strada.

La nuova normativa, che uniforma le singole legislazioni degli Stati membri e contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro, si applica al trasporto su strada:

•      di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;

•      di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. Sono però previste delle deroghe, ad esempio, per i veicoli di proprietà delle forze armate o per quelli usati in operazioni di emergenza e salvataggio oppure adibiti a usi medici.

 

Tra le novità più importanti si segnalano le seguenti:

·         tutte le attività diverse dalla guida comprese nella definizione di orario di lavoro dalla direttiva 2002/15/CE, nonché ogni operazione svolta per il medesimo o per altro datore di lavoro, sono considerate “altre mansioni” e non possono di conseguenza rientrare nella definizione di “riposo” (art. 4, lettera e);

·         fermo restando il limite massimo del tempo di guida, fissato in 90 ore nell’arco di 15 giorni, viene introdotto un limite settimanale di 56 ore. Il motivo di tale limite va ricercato nel fatto che la direttiva 2002/15 sull’orario di lavoro dei conducenti (recepita in Italia dal sopra citato D.Lgs. n. 234/2007) prevede il limite dell’orario medio in 48 ore settimanali, con la possibilità di portarle fino a 60 ore (art. 6, comma 2);

·         fermo restando il periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore e la possibilità di frazionarlo portandolo a 12 ore in totale, la suddivisione deve prevedere al massimo due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Ne consegue che se la prima pausa eccede le 3 ore, la seconda deve comunque essere di 9 arrivando così ad un periodo totale di riposo superiore alle 12 ore (art. 4, lettera g). Resta invece ferma la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di tre volte nell’arco di una settimana (art. 8, comma 4);

·         dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente dovrà osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza del limite del periodo di guida di quattro ore e mezza (art. 7);

·         viene introdotto il periodo di riposo “regolare” di almeno 45 ore consecutive ogni settimana. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti dovranno effettuare almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione sarà tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione;

·         qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto dovrà essere unito a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta;

·         in presenza di cronotachigrafo analogico, a decorrere dal 1° maggio 2006, dovranno essere presenti a bordo del veicolo, oltre ai fogli di registrazione relativi alla settimana in corso, i fogli di registrazione relativi ai 15 giorni precedenti. A far data dal 1° gennaio 2008, i fogli da tenere a bordo dovranno essere relativi ai 28 giorni precedenti, equivalenti a quelli registrati dalla carta del conducente del cronotachigrafo elettronico (art. 26, che modifica il regolamento 3821/85).

·         le imprese sono responsabili per le infrazioni commesse dai loro conducenti anche all’estero, ferma restando la possibilità di provare che l’impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa (art. 10, comma 3);

·         i conducenti possono essere sanzionati per infrazioni al regolamento commesse all’estero, ma agli stessi devono essere fornite le prove delle suddette sanzioni, ad evitare che possano incorrere in ulteriori sanzioni per la medesima infrazione (artt. 19 e 20);

·         sanzioni possono essere applicate anche ai committenti ed agli spedizionieri per il mancato rispetto del regolamento 561/2006 e del regolamento 3821/85 (art. 19, comma 4), in analogia a quanto previsto dalle nuove norme italiane sull’autotrasporto.

Il comma 2 del nuovo articolo 174 concerne gli obblighi di conservazione e di esibizione agli organi di polizia stradale, ai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai funzionari dell’Ispettorato del lavoro, dei registri di servizio, degli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio.

Il comma 3 del nuovo articolo 174 precisa che le violazioni possono essere accertate attraverso le risultanze e le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

Il comma 4 del nuovo articolo 174, confermando quanto stabilito dal comma 5 del vigente articolo 174, prevede la sanzione del pagamento di una somma da 155 a 624 euro per il superamento della durata massima del periodo di guida o per violazione delle norme sul periodo di riposo giornaliero.

I commi 5 e 6 del nuovo articolo 174 introducono sanzioni più pesanti in relazione all’entità del superamento dei periodi massimi di guida prescritti: se superiore del 10%, si prevede il pagamento di una somma da 307 a euro 1.227; se superiore al 20%, la somma viene elevata da euro 389 a euro 1.559.

Il comma 7 del nuovo articolo 174 prevede che il conducente il quale non rispetta per oltre il 10% il limite del periodo di guida o il limite minimo dei periodi di riposo, è soggetto al pagamento di una somma da 307 a euro 1.227. Se la violazione supera il 20%, ai applica la sanzione da euro 389 a euro 1.559.

Il comma 8 prevede, per il conducente che non rispetta le norme sulle interruzioni, l’applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 295 a 1.179 euro.

Il comma 10 reca la sanzione del pagamento di una somma da euro 307 a 1.227 per chi è sprovvisto dei documenti di servizio di cui al comma 2, ovvero li tiene in modo incompleto o alterato. E’ fatta salva l’applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato.

Il comma 11 del nuovo articolo 174 detta la disciplina per il procedimento di sospensione della circolazione, a seguito dell’accertamento delle violazioni di cui ai commi da 4 a 9. Viene introdotto il ritiro temporaneo dei documenti, oltre all’intimazione a non proseguire il viaggio prima di aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo; per la violazione di tale intimazione, viene ridotta la sanzione: pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078 euro e ritiro immediato della patente (il testo vigente prevede il pagamento di una somma da 1.769 a euro 7.078, ed il ritiro della patente e della carta di circolazione).

Il comma 12 introduce una nuova disposizione, in base alla quale le sanzioni previste dalla normativa italiana si applicano, se accertate in Italia, anche alle violazioni della normativa in esame commesse in altri Paesi comunitari. Ai fini della presentazione dei relativi ricorsi s’intende, quale “luogo della commessa violazione” quello in cui è avvenuto l’accertamento in Italia.

Il comma 13, riproducendo il contenuto del vigente comma 8, prevede la solidarietà fra impresa e lavoratore in merito al pagamento delle sanzioni indicate dall’articolo 174 in esame.

Il comma 14, per la violazione da parte dell’impresa, nell’esecuzione dei trasporti, delle norme sulla tenuta dei documenti, prevede la sanzione del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 (aumentando quella prevista dal vigente comma 9: da 78 a 311 euro), per ciascun dipendente al quale si riferisce la violazione. E’ fatta salva l’applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato.

I commi 15 e 16 del nuovo articolo 174 – confermando quanto dettato dai vigenti commi 10 e 11 - dispongono la sospensione del titolo abilitativo per l’impresa di trasporti che sia incorsa in ripetute inadempienze, e la decadenza o revoca del titolo stesso quando tale impresa abbia dimostrato “costante recidività nel commettere infrazioni”.

Il comma 17 del nuovo articolo 174, oltre a confermare che i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca del titolo abilitativo sono di competenza dell’autorità che ha rilasciato il titolo, stabilisce che decadenza e revoca sono atti definitivi. Viene in tal modo eliminata la facoltà, prevista dal vigente comma 14, di proporre ricorso al Ministro competente avverso i predetti provvedimenti.

Il comma 19 del nuovo articolo 174, con riferimento all’ipotesi in cui le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 siano commesse con veicoli adibiti al trasporto per conto terzi, fa rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 395/2000.

 

Il comma 3 dell’articolo 21 in esame sostituisce l’articolo 178 del codice della strada, che riguarda i documenti di viaggio dei trasporti professionali effettuati con veicoli non muniti di cronotachigrafo (di cui al regolamento CE n. 3821 del 1985), ai quali si applicano le disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1° luglio 1970 (AETR).

Secondo le indicazioni di cui all’articolo 2 del regolamento n. 2006/561/CE, si rende necessario un allineamento della disciplina dettata dal citato accordo AETR con quella contenuta dal regolamento stesso, al fine di consentire l’applicazione di una normativa omogenea nei tragitti compiuti sul territorio della Comunità.

Il nuovo articolo 178 viene pertanto riformulato riproducendo le previsioni contenute all’articolo 174 – come modificato dalla proposta di legge in esame – e quindi estendendo anche ai veicoli in questione la disciplina in materia di durata di guida, tenuta dei documenti e relative sanzioni, dettata per tutti gli altri veicoli adibiti al trasporto professionale.

 

Il comma 4 dell’articolo 21 in esame inserisce un comma 8-bis all’articolo 179 del codice della strada, relativo all’obbligo di installazione del cronotachigrafo, previsto dal citato regolamento n. 3821 del 1985. Il nuovo comma prevede che, ove si verifichi un incidente con danni a persone o cose, che coinvolga un veicolo tenuto ad installare il cronotachigrafo, il comando da cui dipende l’agente accertatore deve segnalare il fatto all’autorità competente, affinché questa provveda a verificare, presso la sede del titolare della licenza, i dati relativi ai tempi di guida e di riposo relativamente all’anno in corso.

 

Il comma 5, infine, precisa che dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 22
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».

2. All’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

 

L’articolo 22 introduce misure per il soccorso agli animali. Il comma 1 modifica l’art. 177, comma 1, del codice, al fine di estendere l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme alle autoambulanze e ai mezzi di soccorso per animali.

Il comma 2 aggiunge il comma 9-bis all’art. 189,l in materia di comportamento in caso di incidente. I nuovo comma prevede che l’utente della strada che abbia concorso a causare un incidente da cui derivino danni ad animali, ha l’obbligo di fermarsi  e prestare soccorso. La sanzione per chi non rispetta tale obbligo consiste nel pagamento di una somma da euro 389 a 1.559. Si prevede inoltre l’obbligo di soccorso anche per le persone comunquecoinvolte in incidenti con danni ad animali. La sanzione per il mancato adempimento consiste in questo caso nel pagamento di una somma da euro a 78 a 311.

 

 


 

Articolo 23
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose)

 

1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: «con l’ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione»;

2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222»;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza».

2. Dopo l’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. – (Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose). – 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

3. All’articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter»;

b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dall’ottavo e dal nono periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;

g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».

 

L’articolo 23 interviene, in primo luogo, sulle disposizioni che sanzionano la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, contenute all’articolo 186 del codice della strada.

Il testo vigente prevede al comma 1 il divieto di guidare in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, mentre al comma 2 indica le sanzioni riferite all’accertamento del tasso alcolemico, secondo tre fasce di crescente gravità: da 0,5 a0,8 grammi per litro, da 0,8 a1,5 grammi per litro e oltre 1,5 grammi per litro.

 

L’articolo in esame, al comma 1, lettera a), modifica il comma 2 dell’articolo 186, che reca le sanzioni per chi chiunque guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro, prevedendo, in luogo dell’ammenda, una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000: il comma 1 sostituisce dunque la parola ‘ammenda’ con ‘sanzione amministrativa pecuniaria’. Nei commi successivi, pertanto, vengono conseguentemente sostituiti i termini pena e reato con sanzione e illecito.

Al punto 2) viene modificata la lettera c) dell’art.186, oltre che aumentando la pena dell’arresto, con la previsione secondo la quale, qualora il veicolo appartenga a persona estranea dal reato, la sospensione della patente è raddoppiata. Vengono, infine, soppressi gli ultimi due periodi della lettera c), che prevedono la possibilità di affidare in custodia al proprietario il veicolo sottoposto a sequestro, e sostituiti con una disposizione che prevede per il sequestro l’applicazione dell’articolo 224-ter.

 

La lettera b) reca alcune modifiche al comma 2-bis dell’art.186, relativo al caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.

Il nuovo comma 2-bis, nel disciplinare l’ipotesi dell’incidente determinato da soggetto in stato di ebbrezza: conferma il raddoppio delle sanzioni; eleva a 180 giorni la durata del fermo amministrativo; prevede – fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo 186, che reca le sanzioni connesse a un accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro - la revoca della patente per il conducente che abbia provocato l’incidente stradale, quando sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; prevede l’applicazione dell’articolo 223 per il ritiro e la sospensione provvisoria della patente; prevede che sia fatta salva l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 222.

 

La lettera c) del comma 1 modifica il comma 5 dell’articolo 186, prevedendo che la certificazione relativa agli accertamenti del tasso alcolemico sui soggetti coinvolti in incidenti stradali venga trasmessa al prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

Il comma 2 dell’articolo 22 introduce un nuovo articolo 186-bis, chestabilisce un divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente attività di trasporto. In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo, sono soggetti a tale disciplina:

a)   i conducenti di età inferiore ad anni ventuno ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b)   i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone;

c)   i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose;

d)   i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.

Il comma 2 dell’art.186-bis prevede che, ove a carico dei soggetti sopra indicati sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Le sanzionisono raddoppiate nel caso il conducente abbia provocato un incidente.

 

Il comma 3 del nuovo articolo 186-bis prevede che se i soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo commettono uno dei reati di cui all’articolo 186, comma 2, le sanzioni e la durata della sospensione della patente previste da tale articolo sono aumentate da un terzo alla metà. Il successivo comma 4 del nuovo articolo 186-bis disciplina il concorso di circostanze attenuanti con le aggravanti di cui al comma 3, stabilendo che le prime non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle seconde.

Il comma 5 del nuovo articolo 186-bis prevede la revoca della patente a carico dei soggetti indicati dal comma 1, lettera d), quando sia stato accertato un tassoalcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Per i conducenti di cui alle lettere a), b) e c), la revoca della patente è prevista nel caso il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro sia stato riscontrato più di una volta in un triennio. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative alla confisca del veicolo, recate dall’articolo 186, comma 2, lettera c).

Il comma 6 del nuovo articolo 186-bis rinvia a quanto previsto dai commi da 3 a 6,8 e 9 dell’articolo 186, relativi alle procedure per l’accertamento del tasso alcolemico. Per quanto riguarda il rifiuto dell’accertamento, si prevede l’applicazione delle pene di cui al comma 2, lettera c) del nuovo articolo 186-bis, aumentate da un terzo alla metà.

Il comma 7 prevede, infine, che il conducente minore di anni 18 al quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 non possa conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età, mentre il medesimo soggetto, in casso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,5  non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

 

Il comma 3 dell’articolo 22 apporta modifiche all’articolo 187 del codice, in materia di sanzioni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La lettera a) novella il comma 1 dell’articolo 187 nei seguenti punti:

§      il periodo di arresto minimo per chi guida nel suddetto stato di alterazione, attualmente fissato in tre mesi, è aumentato a sei mesi, fermo restando il periodo massimo di un anno;

§      la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue sempre all’accertamento del reato, è portata dall’attuale periodo compreso tra sei mesi e un anno a un periodo compreso da uno a due anni;

§      si prevede che, se il reato è commesso dai soggetti di cui al comma 1 del nuovo articolo 186-bis, la durata dell’arresto e della sospensione della patente è aumentata da un terzo alla metà;

§      la circostanza aggravante di cui al punto precedente prevale su eventuali circostanze attenuanti;

§      la patente di guida è sempre revocata se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettera d), o in caso di recidiva nel triennio;

 

La normativa vigente prevede la revoca obbligatoria della patente se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

 

§      viene confermata l’obbligatoria confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea, rinviando alle disposizioni del nuovo articolo 224-ter (introdotto dall’articolo 17 della presente proposta di legge) per la disciplina del sequestro.

 

La lettera b) del comma 3 novella il comma 1-bis dell’articolo 187, prevedendo che, nel caso in cui il soggetto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un incidente stradale, oltre alla confisca del veicolo, è sempre prevista la revoca della patente di guida.

 

La lettera c) del comma 3 aggiunge un comma 2-bis all’art. 187, prevedendo che qualora gli accertamenti di cui al comma 2 – “accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili” – abbiano dato esito positivo o sia comunque ragionevole ritenere che il conducente si trovi sotto effetto di sostanze stupefacenti, il conducente stesso possa essere sottoposto, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, ad accertamenti clinico.tossicologici e strumentali, ovvero analitici, su campioni di mucosa del cavo orale. I prelievi dovranno essere effettuati dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Le modalità di attuazione della norma saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e del lavoro.  

La lettera d) sostituisce il comma 3 dell’art. 187, il quale attualmente prevede chem, in caso di esito positivo degli accertamenti di cui al comma 2, il conducente venga accompagnato presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale, ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Il nuovo comma 3 che tale accompagnamento avvenga solo se non sia possibile effettuare il prelievo di cui al comma 2-bis., ovvero in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi a tale accertamento. Queste disposizioni si applicano anche in caso di incidente.

La lettera e) sopprime il secondo periodo del comma 5, il quale dispone che i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale.

Le lettera f) e g) recano modifiche di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti.

Il comma 4, infine, prevede la possibilità di sostituire la misura detentiva, prevista per i reati di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice, con l’affidamento in prova ai servizi sociali. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della giustizia, verranno individuati i servizi di destinazione, con preferenza per quelli che esercitano attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

 

 


 

Articolo 24
(Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro il termine di cento giorni dall’accertamento della violazione».

2. Le disposizioni dell’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

L’articolo 24, comma 1, interviene sul comma 1 dell’art. 201 del codice, in materia di termini per le notifiche delle violazioni. In primo luogo, viene ridotto da 150 a 90 giorni il entro il quale, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, deve essere notificato il verbale al trasgressore. Viene inoltre aggiunto una nuova disposizione, secondo cui, quando la violazione sia stata immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato ai soggetti indicati dall’art. 196 entro 100 giorni dall’accertamento.  

 

Si ricorda, in proposito, che l’art. 196 del codice stabilisce, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, che il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non provano che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà. Analoga previsione riguarda la persona rivestita dell'autorità o incaricata della vigilanza di persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, per le violazioni commesse da quest’ultima, e  la persona giuridica, l’ente o associazione privi di personalità giuridica e l’imprenditore, per le violazioni commesse da rappresentanti o dipendenti di tali soggetti.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della legge.

 

 


 

Articolo 25
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE)

 

1. All’articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis».

2. All’articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis»;

b) il comma 4-bis è abrogato.

 

L’articolo in esame introduce modifiche in materia di pagamento delle sanzioni. Il comma 1 inserisce tre commi aggiuntivi all’art. 202, introducendo per alcune categorie di conducenti e di violazioni un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 202 per i conducenti di veicolo immatricolati all’estero:

il comma 2-bis prevede la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta – pari al minimo della sanzione – in via immediata, nelle mani dell’agente accertatore, quando il fatto è commesso da conducente titolare di patente C, C+E, D, D+E, nell’esercizio di autotrasporto di persone o cose. Tale modalità si applica per la  violazioni dell’articolo 142 9 e 9-bis, 148, 167 (nelle ipotesi di eccedenza del carico di oltre il 10%), 174, commi 5, 6 e 7.

Il comma 2-ter dispone che, ove il trasgressore non effettui il pagamenti immediato, è tenuto a versare una cauzione pari alla metà della sanzione  massima

Il comma 2-quater, per l’ipotesi di mancato versamento della cauzione, prevede il fermio amministrativo del veicolo, fino al versamento della cauzione o comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.

Il comma 2, lettera a), modifica l’art. 207, relativo al pagamento immediato delle sanzioni da parte di conducenti di veicoli immatricolati all’estero, precisa che in caso di fermo amministrativo conseguente al mancato versamento della cauzione, il veicolo venga affidato in custodia a uno dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 214-bis (si trattadi soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio, all'esito dello svolgimento di apposite gare).  

La lettera b) abroga il comma 4-bis dello stesso art. 207, il quale prevede che le disposizioni dell’articolo, riguardanti il pagamento immediato in misura ridotta, si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.

 

 


 

Articolo 26
(Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

 

1. Dopo l’articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 202-bis. – (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). – 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

    3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.

6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.

8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1º dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1º gennaio dell’anno successivo».

 

L’articolo 26, mediante introduzione dell’articolo 202-bis, regolamenta il pagamento rateale delle sanzioni, il cui importo totale, per una o più violazioni accertate con lo stesso verbale, risulti superiore a 400 euro. Possono accedere a tale forma di pagamento i soggetti il cui reddito imponibile annuo non superi l’importo di 10.628,16, secondo l’ultima dichiarazione resa ai fini fiscali.

L’istanza – che comporta la rinuncia alla facoltà di ricorso al prefetto, ovvero al giudice di pace - deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla contestazione dalla notifica; se entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza non viene emesso provvedimento di accoglimento, l’istanza stessa si intende respinta. 

Il pagamento può essere ripartito in un numero massimo di 12 rate per somme non superiori a 5.000 euro, e di 24 rate per somme superiori.

Il debitore decade dal beneficio della rateazione se non versa la prima rata nei termini previsti ovvero se non provvede al versamento di due rate successive.

Per le modalità attuative, l’articolo in esame fa rinvio ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanza, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti.

 

 


 

Articolo 27
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

 

1. All’articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa data, se l’interessato risiede all’estero»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-ter. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l’autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell’articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l’importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate»;

e) al comma 6, le parole: «che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso» sono soppresse;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore».

2. Il comma 3 dell’articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

 

L’articolo in esame modifica l’art. 204-bis, in materia di ricorsi al giudice di pace.

La lettera a) interviene sul comma 1, riducendo da 60 a 30 giorni il termine – che decorre dalla data di contestazione o notificazione -  entro il quale deve essere proposto il ricorso al giudice di pace.

La lettera b) sostituisce il comma 3, relativo al versamento di una somma contestualmente al deposito del ricorso, con tre commi:

il nuovo comma 3 prevede che il ricorso e il decreto per l’udienza di comparizione siano notificati all’opponente anche a mezzo fax o per via telematica;

il comma 3-bis prevede che, tra la notificazione e l’udienza, trascorrano al massimo trenta giorni, ovvero 60 giorni se il luogo della notificazione si trova all’estero;

il comma 3-ter dispone che l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, slavo che il giudice non disponga in tal senso, sulla base di gravi e documentati motivi, nella prima udienza.

La lettera c) aggiunge un comma 4-bis, con il quale si stabilisce che la legittimazione passiva nei procedimenti dinanzi al giudice di pace spetta: al prefetto, quando l’accertamento della violazione è stato effettuato da agenti o funzionari dello Stato, delle Ferrovie dello Stato o dell’ANAS, a regioni, province e comuni quando gli accertamenti siano stati effettuati da agenti o funzionari dipendenti da tali enti.

La lettera d) sostituisce il comma 5. Il testo attuale prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente. Il nuovo comma 5 dispone invece che, a seguito della sentenza che determina l’importo della sanzione e ne impone il pagamento, quest’ultimo debba avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza stessa, ed essere effettuato a vantaggio dell’ente cui appartiene l’organo accertatore.

La lettera e) modifica il comma 6, il quale prevede che la sentenza di rigetto costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso, sopprimendo la parte riferita alle somme che superino l’importo della cauzione.

La lettera f) aggiunge un comma 9-bis, con il quale si prevede che la sentenza di accoglimento venga trasmessa entro trenta giorni dal deposito all’ufficio da cui dipende l’organo accertatore.

Il comma 2, infine, dispone l’abrogazione del comma 3 dell’art. 205, il quale prevede che il prefetto, quale legittimato passivo nel giudizio di opposizionealle ordinanze-ingiunzioni di pagamento, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, laddove questa sia anche destinataria dei proventi.

 

 


 

Articolo 28
(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

 

1. All’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un’ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; c-ter) al Ministero dell’interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell’interno, proporzionalmente all’ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; c-quater) al Ministero dell’interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all’effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera c-ter); c-quinquies) al Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell’1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell’interno»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente»;

d) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

5-ter. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell’interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell’ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l’importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all’ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l’anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.

5-quinquies. Le risorse derivanti dall’eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell’interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.

5-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-septies. Sull’assegnazione e sull’utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell’interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell’ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis».

2. Il decreto di cui al comma 5-quater dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

 

L’articolo 28, al comma 1, reca alcune sostanziali modifiche all’articolo 208 del codice della strada, in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

La novella di cui alla lettera a) investe, in primo luogo, il comma 2 dell’articolo 208 inserendo la lettera c-bis) la quale aggiunge ai destinatari dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice delle Strada, nella misura del 20% del totale annuo, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di realizzare gli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e destinando una quota non inferiore ad un quarto delle suddette risorse ad interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma della segnaletica stradale; un ulteriore quota non inferiore a un quarto è destinata, ad esclusione delle strade e autostrade affidate in concessione, ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale.

Alla successiva lettera c-ter) si riserva al Ministero dell’interno una parte dei proventi, nella misura del 10% del totale annuo, per l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature della Polizia Stradale e della Polizia di Stato per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza nella circolazione stradale.

Con la lettera c-quater) si riserva al Ministero dell’interno, nella misura del 2,5% del totale annuo, una parte dei proventi per le spese relative all’effettuazione degli accertamenti rivolti alla guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 e 186-bis) e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), ivi comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia.

La lettera c-quinquies) destina al fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto legge n. 117/2007 (Fondo contro l’incidentalità notturna), nella misura del 1% annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore degli strumenti e dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza.

 

In conseguenza delle suddette modifiche, la lettera b) dell’articolo in esame modifica il comma 3 dell’art. 208 aggiungendo il Ministro dell’interno tra i dicasteri abilitati alla determinazione annuale delle quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

 

La lettera c) aggiunge, dopo il comma 3, un nuovo comma 3-bis in virtù del quale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno, e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono tenuti a trasmettere al Parlamento una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi effettuato nell’anno precedente.

 

La lettera d) investe i commi 4, 4-bis e 5 dell’art. 208; il nuovo comma 4 dispone che una quota pari al 50% dei proventi spettanti a regioni, province e comuni sono destinati:

a)             in misura non inferiore ad 1/4 della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma della segnaletica stradale e delle barriere, nelle strade di proprietà dell’ente;

b)             in misura non inferiore ad 1/4 della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e ai servizi di polizia provinciale ed ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito ciascuno del proprio territorio di competenza

c)             ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione delle barriere, alla sistemazione del manto stradale, la redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, misure di assistenza e previdenza del personale di polizia provinciale e municipale, misure di cui al successivo comma 5-bis (v. infra) nonché interventi a favore della mobilità ciclistica.

 

Ai sensi del nuovo comma 5, spetta ai suddetti enti territoriali determinare annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità; resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità di cui al comma 4.

 

Il comma 5-bis prevede, poi, che la quota dei proventi di cui alla sopra indicata lettera c) del comma 4 possa eventualmente essere destinata anche ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, allo scopo di rafforzare i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 C.d.S. nonché dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Il comma 5-ter descrive una procedura informatica attraverso la quale, entro il 31 maggio di ciascun anno, province e comunitrasmettono al Ministero dell’interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la delibera di cui al comma 5 insieme ad una relazione in cui si indicano l’ammontare complessivo dei proventi spettanti a ciascun ente, l’importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La mancata o tardiva trasmissione della relazione ovvero un utilizzo difforme dei medesimi proventi rispetto a quanto previsto dal comma 4, è sanzionato con una riduzione pari al 3% del finanziamento destinato all’ente a valere sul Fondo ordinario per l’anno successivo.

Il comma 5-quater prescrive che il modello della predetta relazione di cui al comma 5-ter e le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa siano definiti con decreto interministeriale (interno/infrastrutture-trasporti), sentita la Conferenza unificata.

Il comma 5-quinquies, assegna le risorse derivanti dall’eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50%, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per una quota pari al 50%, allo stato di previsione del Ministero dell’interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.

Il comma 5-sexies autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 5-septies, infine, prevede che, in ordine alla suddetta assegnazione ed all’utilizzo delle risorse, il Ministro dell’interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell’ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone che il decreto interministeriale di cui al nuovo comma 5-quater dell'articolo 208 venga emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 precisa in conclusione che la destinazione delle risorse di cui all’articolo 23 in esame venga determinata dalle amministrazioni interessate a consuntivo, dando priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

 

 


 

Articolo 29
(Introduzione dell’articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

 

1. Dopo l’articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 214-ter. – (Destinazione dei veicoli confiscati). – 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l’aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 214-bis.

2. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

 

L’articolo in esame aggiunge un nuovo articolo 214-ter nel codice della strada, allo scopo di regolamentare la destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.

La novella, al comma 1, stabilisce che i veicoli sequestrati per guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope,  o per violazione del nuovo art. 186-bis, comma 6, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente in funzione preventiva al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale. Nel caso non vengano presentate richieste di assegnazione, i veicoli sono posti in vendita; qualora peraltro la procedura risulti antieconomica, viene disposta la cessione gratuita ovvero la distruzione dei veicoli in questione. Di tali provvedimenti viene data comunicazione al Pubblico Registro Automobilistico, al fine degli aggiornamenti delle iscrizioni. 

 

Il comma 2 prescrive che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies della L. n. 575/1965[8] e all'articolo 301-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43[9], concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

 

 


 

Articolo 30
(Modifiche all’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

 

1. All’articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 218-bis. – (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

 

L’articolo 30, comma 1, interviene in materia di procedure per la sospensione della patente, modificando l’articolo 218 del codice. In particolare, la lettera a) prevede, modificando il comma 2, che l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente venga trasmessa non più al Dipartimento dei trasporti terrestri ma all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il comma 3 dello stesso articolo 218 prevede che, quando la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della stessa disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che, dalle iscrizioni sulla patente, constata la sussistenza delle precedenti violazioni, procede a ritirare la patente e ad inviarla al prefetto. Con la modifica introdotta dalla lettera b) dell’articolo in esame, si prevede che le precedenti violazioni vengano accertate dall'interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La lettera c) infine apporta al comma 4 dell’articolo 218 una analoga modifica, prevedendo che, dopo il periodo di sospensione, della restituzione della patente venga data comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 

Il comma 2 introduce nel codice delle strada un nuovo articolo 218-bis che, al comma 1, incrementa la portata della pena accessoria della sospensione della patente qualora una violazione del codice che ne comporti l’irrogazione, sia commessa da un neo-patentato nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

In tal caso, infatti, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

Sulla medesima linea, il comma 2 stabilisce che le suddette disposizioni si applicano fino a cinque anni dalla data di conseguimento della patente, quando il titolare venga sanzionato con la sospensione della patente nei primi tre anni dalla data di rilascio della stessa, per una violazione che comporti la sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi.

Infine, il comma 3 estende l’applicazione delle norme sopra indicate anche al titolare di patente A quando ancora non abbia conseguito anche la patente B. Se poi la patente B viene ottenuta successivamente al rilascio della A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della prima.

 

 


 

Articolo 31
(Modifiche agli articoli 219 e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

 

1. All’articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato».

2. Al comma 2 dell’articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».

3. L’articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 223. – (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205».

4. L’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

 

L’articolo 31, al comma 1, intende modificare l’art. 219 C.d.S. recante le norme sulla revoca della patente di guida.

La prima modifica, riguardante il comma 3-bis, prevede che il trasgressore punito con la revoca della patente non possa ottenere una patente nuova se non dopo che siano trascorsi almeno due anni.

 

Si ricorda che, nel testo attualmente vigente, la norma del comma 3-bis stabilisce che l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

 

Ulteriore integrazione consiste nell’aggiunta di un comma 3-ter a norma del quale non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni, decorrenti dalla data di accertamento del reato, quando la revoca della patente sia stata comminata per violazione di cui agli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

 

In tema di sanzioni amministrative accessorie,il comma 2 dell’articolo in esame, modificando l’articolo 222 del Codice, introduce una nuova ipotesi nella quale il giudice dispone la revoca della patente e precisamente nell’ipotesi in cui dalla violazione di norme del codice della strada è derivata una lesione personale colposa grave o gravissima e il soggetto che ha commesso il fatto aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Il comma 3 modifica l’articolo 223 del Codice, il quale disciplina il ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

Il nuovo comma 1 dell’articolo 223 stabilisce che, in caso di reati per le quali sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente, l'agente accertatore provvede al ritiro immediato della patente ed alla trasmissione alla prefettura del luogo in cui la violazione è stata commessa entro dieci giorni, unitamente al rapporto. Di seguito, il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 223, prescrive che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di lesioni personali, omicidio colposo e recidiva (articolo 222 commi 2 e 3); in tali casi la trasmissione della patente, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro; il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di tre anni.

Il comma 3 prevede che il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2.

Infine, il comma 4, consente, avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2, l’opposizione ex art. 205 del C.d.S.

 

Si ricorda che contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

 

Il comma 4 dell’articolo in esame abroga l’articolo 130-bis del codice della strada, che disciplina la revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.

 

 


 

Articolo 32
(Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

 

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l’articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 224-ter. – (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all’articolo 214-bis.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame inserisce il nuovo articolo 224-ter per disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

Al comma 1, questo nuovo articolo, prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213 (recante Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) in quanto compatibili. La copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-U.T.G. del luogo della commessa violazione. Il veicolo viene poi affidato ex art.214-bis e 214-ter.

 

Si ricorda che l’articolo 213 citato, al comma 1, stabilisce che nell'ipotesi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

 

Ai sensi del comma 2, quando si procede secondo quanto stabilito dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

Il comma 3 prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

Il comma 4 dispone che, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono divenuti irrevocabili, anche a pena sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

Il comma 5 ammette l’opposizioneinnanzi all'autorità giudiziaria avverso il sequestro e il fermo amministrativo di cui sopra, ai sensi dell'articolo 205.

A norma del comma 6, la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

In conclusione, il comma 7 prevede che nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

 

Il comma 2 dell’art. 32 in esame, reca una disposizione che consente il recupero dei ciclomotori e dei motocicli che siano stati confiscati in seguito ad alcune violazioni amministrative (in particolare violazione delle norme comportamentali relative al trasporto di persone, animali ed oggetti sui veicoli a motore e sull'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote) prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge n. 286 del 2006).

Va ricordato che l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 115 del 2005 ha modificato l'articolo 213 del codice della strada prevedendo la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore o del motoveicolo, oltre che nel caso in cui il mezzo fosse stato usato per commettere un reato, anche nei casi in cui esso fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, comma 7, 170 e 171 del codice della strada.

 

Il comma 6 dell’articolo 97 del codice della strada punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52 dello stesso codice o nel certificato di circolazione. La stessa sanzione è comminata qualora il ciclomotore sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52.

Il comma 7 dell’articolo articolo 169 prevede che chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

L’articolo 170 reca disposizioni in materia di trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano, in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore (comma 1). Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni (comma 2). Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo (comma 3). È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli (comma 4). Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore (comma 5). Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 170 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 (comma 6). Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni (comma 7).

L’articolo 171 disciplina l’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. In particolare, durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati (comma 1) Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza (comma 1-bis). Chiunque viola le norme indicate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente (comma 2). Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni (comma 3). I caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca (comma 5).

 

L’articolo 2 (commi 167-169) del citato D.L. n. 262 del 2006 è intervenuto eliminando la sanzione accessoria della confisca per la violazione delle sopracitate norme comportamentali, inasprendo la sanzione accessoria del fermo ivi prevista, e mantenendo ferma l’applicazione della confisca per i soli casi in cui il motoveicolo sia stato usato per commettere un reato.

La norma in esame, quindi, reca una sanatoria per le confische di ciclomotori e motoveicoli avvenute prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 262 del 2006, consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

La modifica si rende necessaria in quanto evita che, solo per questioni temporali, situazioni analoghe siano valutate in modo diverso: in assenza infatti di un’espressa previsione al riguardo, considerata l’assenza di una norma generale che preveda anche nei procedimenti sanzionatori amministrativi l’applicazione della disposizione più favorevole, i veicoli che sono stati utilizzati per commettere le violazioni amministrative di cui sopra devono essere comunque confiscati, nonostante la nuova disciplina preveda l’applicazione della sanzione accessoria meno afflittiva del fermo.

 

La disciplina generale sul sequestro e sulla confisca è dettata dalla legge n. 689 del 1981. Per la confisca, l'articolo 20 disciplina la possibilità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. Inoltre, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Per i beni mobili registrati assoggettati alle sanzioni accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, peraltro, è prevista una disciplina speciale; in particolare l'articolo 213 del codice della strada detta una specifica disciplina per tutti i casi in cui il codice dispone la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Il comma 1 dell’articolo 213 prevede che l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione

 

Il comma 3, infine, precisa che alle disposizioni introdotte dall’articolo 32 venga data attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, e comunque senza oneri aggiunti per lo Stato.

 

 


 

Articolo 33
(Modifica all’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché di enti e di associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011.

 

L’articolo in esame, al comma 1, modificando l’articolo 230 del Codice della Strada, con l’intento di conferire valore normativo ai programmi di educazione stradale coinvolgendo anche gli enti locali, impone al Ministero dell’istruzione , di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, di predisporre i programmi educativi con decreto, dopo aver sentito anche la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

Si ricorda che l’art.230, nel testo attualmente in vigore, allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, da potere a diversi Ministeri insieme all'A.C.I., alle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, le società sportive ciclistiche, gli enti di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei trasporti, di predisporre appositi programmi che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. Tali programmi, corredati dal relativo piano finanziario, devono essere svolti come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne,

Spetta al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con propria ordinanza, disciplinare le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti

 

Il comma 2 dispone che il decreto ministeriale di cui al comma 1 deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del comma 3, infine, si prescrive che i programmi di educazione stradale divengano obbligatori a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011.

 

 


 

Articolo 34
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)

 

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l’esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all’utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

3. Degli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell’ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

L’articolo 34 intende disciplinare i doveri a cui sono tenuti gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade, per fronteggiare l’incremento dei tassi di incidentalità presso i tratti stradali di loro competenza.

Il comma 1 prescrive, a tal proposito, che gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e della segnaletica volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.

Il sostegno finanziario ai suddetti interventi viene reperito – nei limiti delle risorse finanziarie disponibili - nell’ambito dei proventi derivanti dalle sanzione amministrative pecuniarie ex art. 208 del Codice, con particolare riferimento alla lettera c-bis) del comma 2, introdotta dal presente testo,  la quale, si ricorda, inserisce fra i destinatari dei citati proventi anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20% del totale annuo, al fine di realizzare gli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e destinando una quota non inferiore ad 1/4 delle suddette risorse ad interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale.

 

Il comma 2 prevede che alle disposizioni di cu al comma 1 venga data attuazione con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che dovrà individuare gli interventi da realizzare per la  sostituzione della segnaletica e delle barriere danneggiate, all’utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e alla sistemazione del manto stradale.

Il comma 3 stabilisce che gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo in esame, nonché quelli previsti dall’art. 14 del codice della strada, verranno valutati in sede di definizione degli obblighi a carico dell’ente concessionario e dei criteri per la determinazione degli incrementi tariffari delle convenzioni che saranno stipulate dopo l’entrata in vigore della legge.

 

Si ricorda che ai sensi del citato art. 14 del Codice della Strada, gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Provvedono, inoltre, al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al Titolo II del Codice, contenente le norme sulla costruzione e tutela delle strade; alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al medesimo Titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. Ed ancora, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, provvedono a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché conformi ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

Per le strade in concessione, poteri e compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal Codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Con riguardo alla materia delle convenzioni, si ricorda che l’articolo 8-duodecies del decreto legge n. 59/2008 (convertito in legge dalla legge n. 101/2008), ha approvato gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto. La disposizione ha altresì previsto la possibilità per la  società concessionarie di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio, basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti. Le successive modificazioni e integrazioni delle convenzioni vengono approvate secondo quanto stabilito dall’articolo 2, commi 82 ss., del decreto legge n. 262/2006 (convertito in legge dalla legge n. 286/2006). Tale articolo ha previsto che il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, deve assicurare che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.

 

 


 

Articolo 35
(
Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

 

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

 

L’articolo 35 prevede norme volte all’introduzione sperimentale di un dispositivo idoneo a rilevare la localizzazione e il percorso del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche e la condotta di guida, e, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica (c.d. “scatola nera”) sugli autoveicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E. A tal fine, si prevede che, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possano essere emanate direttive in tal senso, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi di tutela dei dati personali sentito, per quanto di quanto di sua competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.

 

In proposito, va ricordato che la scatola nera è un dispositivo installato a brodo di veicoli al fine di registrare i dati del percorso e conservarli anche in caso di incidente. Il principale utilizzo della scatola nera è riconducibile al settore del trasporto aereo, sugli aeromobili adibiti al trasporto passeggeri sono generalmente presenti due diversi dispositivi: il Flight Data Recorder (FDR), che registra i parametri di volo (quali velocità, quota, posizione dell'aereo), relativi alle ultime 25 ore di funzionamento; il Cockpit Voice Recorder (CVR), che registra i suoni presenti in cabina di pilotaggio (quali comunicazioni tra i piloti, o dei piloti con i controllori del traffico) relativi alle ultime 2 ore di funzionamento. In caso di incidente, il recupero di tali dati può risultare determinante per contribuire all’individuazione della cause dell’evento.

 

Lo stesso articolo 35 prevede inoltre che il Ministero possa altresì stabilire direttive, sempre nel rispetto della normativa comunitaria, per l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico.

 

 


 

Articolo 36
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)

 

1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l’esercizio dell’attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 1 della norma in commento, prevede che, in deroga alla vigente normativa ex art. 41, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008[10], per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato sia tenuto a produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Si ricorda che il citato art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, recante norme in tema di sorveglianza sanitaria a garanzia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclude che le visite mediche possono essere effettuate in fase preassuntiva.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro 90 gg. dall’entrata in vigore della presente legge sentito il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio, la definizione delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1.

 

Il comma 3, infine, pone a carico dei soggetti richiedenti le spese connesse al rilascio della suddetta documentazione precisando che alle disposizioni introdotte da tale articolo venga data attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza oneri aggiunti per lo Stato.

 

 


 

Articolo 37
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell’attività di autotrasportatore)

 

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»;

b) al comma 6 dell’articolo 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;

c) al comma 1 dell’articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all’articolo 19, comma 2-bis»;

d) al comma 2-bis dell’articolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».

 

L’articolo in esame apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 286/2005 recante le disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

 

Il comma 1 lett. a), aggiungendo un comma 7-bis all’art. 7 (Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce) del suddetto decreto, prevede che, in caso di incidenti con veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C (autoveicoli oltre 3,5 t) o C+E (autoveicoli con rimorchio o autoarticolati), dai quali derivino morte o lesioni personali gravi, venga disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale previste dal medesimo art. 7 e dall’art. 83-bis del D.L. n.112/2008.

 

Si ricorda che il citato art. 83-bis del D.L. n.112/2008 stabilisce  norme concernenti la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi, oltre che una disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto, approntando un apposito impianto sanzionatorio nel caso di violazione delle norme da questo recate.

 

La successiva lett. b) aggiunge un periodo all’art.7-bis al fine di prevedere l’applicazione delle norme concernenti i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE (art. 207 del C.d.S.) e consentendo il pagamento immediato in misura ridotta a fronte di violazioni delle norme sulla istituzione della scheda di trasporto nel caso di trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto.

 

La lett. c), modificando l’art.18 del D.Lgs. n.286/2005 in tema di qualificazione iniziale per l’esercizio dell’autotrasporto, richiede il compimento dei ventuno anni di età per la guida di veicoli adibiti al trasporto merci richiedenti la patente C e C+E previa frequentazione del corso di formazione iniziale accelerato ex art. 19, comma 2-bis (lett. b-bis). Provvede, infine, a riformulare correttamente l’ordine delle lettere di cui al suddetto art. 18.

 

 


 

Articolo 38
(Introduzione dell’articolo 46-bis e modifica all’articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)

 

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. – (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). – 1. Qualora un veicolo immatricolato all’estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del medesimo codice»;

b) il quarto comma dell’articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all’estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo in commento reca, in primo luogo, modifiche alla L. n.298/1974 istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e disciplinante gli autotrasporti di cose.

 

Il comma 1 lett. a), al fine di regolamentare il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria, introduce un nuovo art. 46-bis che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.00 a 15.000 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo di tre mesi per i veicoli immatricolati all’estero che, nello svolgimento di attività di cabotaggio stradale, violino la normativa comunitaria di cui al reg. CEE n.3118/93[11] e la disciplina nazionale di esecuzione.

Si prevede che il veicolo sottoposto a fermo sia assegnato in custodia ad uno dei soggetti individuati dalle norme sull’alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca (art.. 214-bis del C.d.S.), facendo ad ogni modo salva l’applicazione delle norme concernenti i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE (art. 207 del C.d.S.) ed applicando la disciplina del pagamento immediato in misura ridotta.

 

La lett. b), modificando l’art. 60 della suddetta legge relativo a prevenzione e accertamento degli illeciti, ammette l’applicazione del pagamento immediato in misura ridotta qualora le violazioni di cui artt. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto) e 46 (Trasporti abusivi) siano commesse da un veicolo immatricolato all’estero ed esercente l’attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio.

 

Il comma 2 impone che dal presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 39
(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall’assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell’etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell’ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto farmaceutico l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l’adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

 

L'articolo 39 reca disposizioni volte a facilitare la conoscenza dell’effetto negativo che alcuni farmaci possono produrre alterando le percezioni di chi si trova alla guida di autoveicoli.

 

Il comma 1 individua l'ambito di applicazione della disposizione, prevedendo che essa si applichi a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, da emanarsi entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione, mediante compilazione di un apposito elenco, dei prodotti farmaceutici potenzialmente idonei a produrre gli effetti negativi sopra descritti. Si prescrive, altresì, l’aggiornamento annuale dell’elenco mediante successivi decreti.

Il comma 3 prescrive che sulle confezioni esterne dei suddetti prodotti farmaceutici deve essere riportato un pittogramma, quale simbolo convenzionale di allarme, al fine di indicare, in modo ben visibile, l’eventuale nocività del farmaco per chiunque lo assume prima di mettersi alla guida.

 

Il citato D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, reca l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. In particolare, l’art. 79, sui segni e pittogrammi, prescrive che l'imballaggio esterno e il foglio illustrativo possono, previa autorizzazione dell'A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco), riportare segni o pittogrammi finalizzati a rendere più esplicite alcune informazioni sull’etichettatura ed il contenuto del foglio illustrativo, nonché altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, utili per il paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.

 

Il comma 4 prevede che il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, definisca le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

Il comma 5 prevede che la generalità delle imprese produttrici di farmaci si uniformino alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

Il comma 6 stabilisce che la distribuzione dei prodotti farmaceutici, di cui ai comma 1 e 2, confezionati prima del predetto termine, è consentita fino alla data di scadenza indicata nell’etichetta del medicinale.

I commi 7, 8 e 9 prevedono sanzioni nel caso in cui i prodotti vengano distribuiti oltre i termini precedentemente indicati e siano privi del pittogramma prescritto dal comma 3: per il titolare preposto all’immissione in commercio è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000 (comma 7) e con provvedimento motivato il Ministro della salute e politiche sociali, deve chiedere al titolare l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine entro il quale adempiere (comma 8). In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti il Ministro della salute ha facoltà di sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio fino a quando il titolare non abbia adempiuto a quanto richiesto (comma 9).

 

 


 

Articolo 40
(Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale)

 

1. Ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica e dell’Automobile Club d’Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale da parte delle Forze dell’ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l’attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall’adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

 

L'articolo 40 reca disposizioni relative alla raccolta e all’invio dei dati sugli incidenti stradali.

Il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, la fissazione dei termini e delle modalità per la trasmissione in via telematica, da parte delle Forze dell’ordine al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei dati relativi all’incidentalità stradale. Sono fatte salve le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell’Automobile Club d’Italia (ACI). La trasmissione dei dati adempie alla finalità di aggiornare gli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del codice della strada.

 

Si ricorda che l'articolo 225 del codice della strada ha istituito presso il Ministero dei trasporti:

a)              l'archivio nazionale delle strade;

b)              l'archivio nazionale dei veicoli;

c)              l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

 

L'articolo 226 disciplina i predetti archivi. L’archivio nazionale delle strade comprende tutte le strade distinte per categorie indicando per ognuna i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti, allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera relativamente ai i limiti di massa.

L'archivio nazionale dei veicoli contiene, per ogni veicolo, una serie di dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, alla carta di circolazione e al certificato di proprietà, alle vicende tecniche e giuridiche del veicolo e agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal PRA, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri.

L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida indicati, per ogni conducente i dati relativi al procedimento di rilascio della patente e tutti i procedimenti successivi (rinnovo, revisione, sospensione, revoca); i dati relativi alle violazioni previste dalla normativa vigente che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie, alle infrazioni che comportano decurtazione del punteggio, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione, alle sanzioni comminate. Anche l’'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è completamente informatizzata ed è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, dalle compagnie di assicurazione; tutti questi soggetti sono anche in questo caso tenuti a trasmettere i dati al CED.

 

Il comma 2 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1. All’onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004[12].

 

 


 

Articolo 41
(Misure alternative alla pena detentiva)

 

1. In luogo della misura detentiva dell’arresto prevista dall’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall’articolo 23 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

 

L’articolo in esame intende perseguire lo specifico scopo di limitare l’applicazione di misure restrittive della libertà personale indirizzando, coloro i quali hanno commesso violazione gravi al Codice della Strada, verso attività non soltanto maggiormente rieducative per il trasgressore ma anche socialmente virtuose verso la platea degli utenti stradali.

Si prevede difatti che, piuttosto che ricorrere all'arresto nei casi previsti dagli artt. 116, 186, 186-bis e 187 del Codice, a richiesta di parte può essere disposto in alternativa l'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 L. n. 354/1975, da individuare con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente rivolti verso attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

 

Occorre, preliminarmente, ricordare che l'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’art. 47 della L. n. 354/1975 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario) così come modificato dall’art. 2 della Legge n. 165 del 27 maggio 1998 (cd. Legge Simeone - Saraceni), rappresenta una misura alternativa alla detenzione e si svolge totalmente nel territorio con l’intenzione di evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà attraverso l’affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall’istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Per l’ammissione a tale misura alternativa, si richiede una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni; per chi è già detenuto, una relazione "di sintesi" che preveda che la misura alternativa, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; per chi non è ancora detenuto, di aver tenuto un comportamento tale, dopo la condanna, da consentire lo stesso giudizio di cui sopra, anche senza procedere all’osservazione in istituto.

La norma in commento fa specifico richiamo dell’art. 116 C.d.S. (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) il quale, al comma 13, prevede che chiunque guidi autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida sia punito con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica la pena dell'arresto fino ad un anno.

Gli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S., com’è noto, riguardano rispettivamente la guida sotto l'influenza dell'alcool, la guida sotto l’influenza di alcol per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose e lo guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Con riferimento a questi ultimi, dovere di informazione impone di accennare che l’istituto dell’affidamento in prova nei casi particolari di tossicodipendenza e alcoolismo è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario dalla legge 21 giugno 1985 n. 297, che ha inserito l’art. 47-bis nella legge 26 luglio 1975 n. 354. L’originaria disposizione è stata oggetto di ulteriori modifiche con l’art. 12 legge 10 ottobre 1986 n. 663 (legge Gozzini “modifica alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”). Il DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope) riproponendo, con l’art. 94, in modo quasi integrale il contenuto dell’art. 47-bis ord. penit. ha disciplinato l’affidamento in prova del soggetto tossicodipendente, modificato poi per quanto riguarda il limite di pena dalla legge 14 luglio 1993 n. 222. Tale disciplina ha creato non pochi contrasti con la equivalente disciplina dell’art. 47-bis; in seguito la legge 27 maggio 1998 n. 165 (legge Simeone) abrogando, con l’art. 3, l’art. 47-bis ord. penit. ha, almeno nelle intenzioni del legislatore, contribuito ad eliminare i suddetti contrasti.

Pertanto l’affidamento in prova nei casi particolari è attualmente disciplinato, con rinvio implicito dell’art. 3 della legge 165/1998, dall’art. 94 DPR n. 309/90 il quale è stato oggetto, poi, della recente modifica da parte del d.l. 24.11.2000 n. 341, convertito in L. 19.01.2001, n. 4.

 

 


 

Articolo 42
(Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

 

1. All’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».

 

L’articolo 42 modifica l’articolo 74 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) allo scopo di rafforzare le garanzie di tutela della privacy, con riguardo alle persone invalide che, proprio a causa di tale condizione, siano titolari di permessi speciali di circolazione o di sosta.

 

Tale articolo, al comma 1 lett. a), prevede che i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. L’articolo 38 sostituisce le parole sopra evidenziate con le parole: diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.

Viene inoltre modificato il comma 2 dello stesso articolo 74, il qualeprevede che le generalità e l’indirizzo della persona sono riportati nei contrassegni in modo da non consentirne la visibilità se non in caso di richiesta di esibizione, precisando che tali modalità vengono adottate ai fini di quanto previsto dal comma 1.

 

 


 

Articolo 43
(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)

 

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

L’articolo 43, comma 1, prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. I permesso viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 126, comma 7, del codice della strada, chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, nonché alla sanzione accessoria del ritiro della patente.

Il comma 2 dell’articolo 37 in esame esclude dall’applicazione della nuova disposizione sul permesso provvisorio di guida i casi di cui all’articolo 186, comma 8 e 187, comma 6, del codice della strada. Si tratta dei conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto abbiano violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ed ai quali il prefetto abbia prescritto, con la medesima ordinanza di sospensione, di sottoporsi a visita medica.

 

 


 

Articolo 44
(Caratteristiche degli impianti semaforici)

 

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall’adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

 

L’articolo 44, al comma 1, prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, per definire i criteri relativi all’omologazione e installazione di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo all’accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.

Tali disposizioni, ai sensi del comma 2, saranno applicate dopo sei mesi dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

 

Si ricorda che la disciplina generale concernente gli impianti semaforici è recata dall’articolo 41 del codice della strada, il quale stabilisce, tra l’altro, che tali impianti sono soggettiad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norme di dettaglio sono contenute negli articoli 157 e ss. del  D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

 

 


 

Articolo 45
(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

 

1. Agli enti locali è consentita l’attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

 

L’articolo in esame interviene in tema di strumenti consentiti agli enti locali per l’accertamento delle violazioni del codice della strada,

Si prevede che tale attività possa essere realizzata solo mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.

La norma appare intesa a garantire che vengano perseguite le effettive finalità di prevenzione e sicurezza stradale, evitando il determinarsi di situazioni nelle quali società affidatarie di tali servizi possano invece adottare misure e strumenti volti unicamente ad un incremento del numero delle infrazioni e delle conseguenti entrate in favore dell’ente appaltante.

In tal senso, va tra le altre segnalata la questione relativa alla tempistica di accensione delle luci di impianti semaforici (su cui interviene il precedente articolo 40), ed alla connessa necessità di privilegiare l’esigenza di garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della strada, rispetto a quella – evidentemente strumentale alla prima – di assicurare che le violazioni delle norme del codice vengano accertate e sanzionate.

 

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Come sottolineato in più occasioni dalla Commissione europea, il trasporto su strada rappresenta la modalità di trasporto più pericolosa che paga il prezzo più alto in termini di vite umane con circa 40.000 morti all’anno ed un costo sociale pari a circa il 2% del prodotto nazionale lordo dell’UE.

La riduzione delle vittime degli incidenti stradali è diventata una delle massime priorità della Commissione che nel libro bianco sui trasporti del 2001(COM(2001)370) ha fissato l’obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime della strada in tutta l’UE, individuando a tal fine una serie di aree prioritarie di intervento tra cui: la promozione di un migliore comportamento da parte degli utenti mediante il rafforzamento dei controlli di polizia e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione; l’armonizzazione delle sanzioni per le principali infrazioni al codice della strada; l’interoperabilità dei sistemi di pagamento sulla rete stradale transeuropea; l'installazione obbligatoria delle cinture di sicurezza su tutti i sedili; la lotta contro l’uso di alcol, droghe o farmaci al volante e contro la velocità eccessiva; i tempi di guida e di riposo per il trasporto professionale; l’individuazione dei punti a più alto rischio della rete stradale; il miglioramento della visibilità e delle infrastrutture, tra cui la messa in sicurezza delle gallerie.  

In occasione del riesame, nel 2006, degli orientamenti e delle misure proposti (COM(2006)314 e 74) è emerso che sebbene, in linea di massima, i risultati raggiunti nel miglioramento della sicurezza stradale siano apprezzabili, essi rimangono tuttavia ancora al di sotto degli obiettivi fissati e il trasporto su strada continua a rimanere la modalità di trasporto meno sicura.

Alla luce di tali considerazioni, al fine di rafforzare ulteriormente la sicurezza stradale, la Commissione ha sottolineato la necessità di: 1) ricorrere ad un approccio integrato che coinvolga l’industria automobilistica e quella delle costruzioni stradali, i gestori delle infrastrutture e gli utenti della strada; 2) prendere in considerazione alternative quali la promozione di altre modalità di trasporto e della co-modalità vale a dire l’uso ottimale e la combinazione dei vari modi di trasporto, l’ottimizzazione degli itinerari e della tempistica. 3) promuovere i “sistemi di trasporto intelligenti” grazie all’applicazione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ITS).

Con particolare riferimento ai sistemi di trasporto intelligenti, oggetto di un piano d’azione (COM(2008)886) e di una proposta di direttiva (COM(2008)887) presentanti dalla Commissione il 16 dicembre 2008, la Commissione ne sottolinea l’importanza al fine di rafforzare la sicurezza stradale e di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di ridurre del 50% le vittime di incidenti stradali entro il 2010. A tal fine viene sottolineata, in particolare, l’importanza dell’applicazione delle ITS, in particolare nel settore dei sistemi di assistenza alla guida (controllo elettronico della stabilità, controllo adattativo della velocità di crociera, sistema che avverte il conducente quando il veicolo abbandona una corsia e lo assiste nel cambio di corsia, avvisatore di collisione e frenatura di emergenza, e-call per la chiamata automatica di emergenza e alcolock che impedisce meccanicamente alle persone in stato di ebbrezza di guidare). Viene sottolineato altresì l’importante contributo che può essere dato dai sistemi di navigazione satellitare, quali GALILEO,e dai sistemi di tracking e tracing ai fini del monitoraggio a distanza delle merci e dei veicoli durante i loro spostamenti. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in questo settore la Commissione raccomanda lo sviluppo di un quadro normativo per la realizzazione di un’interfaccia uomo-macchina che utilizzi strumenti quali cellulari, sistemi di navigazione e PC portatili, l’elaborazione di misure adeguate, compresi orientamenti in materia di best practice, sull’impatto delle ITS sulle aree di stazionamento sicure per i camion e sulla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada.

Tra le proposte di atti normativi in materia di sicurezza stradale attualmente all’esame delle Istituzioni dell’UE figura una proposta di direttiva sull’applicazione transfrontaliera della normativa riguardante le violazioni del codice della strada (COM(2008)151), in particolare per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni ai conducenti che commettono un’infrazione in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. Le infrazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttivasono l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso. Tuttavia, in funzione degli sviluppi futuri, la Commissione si riserva di estendere il campo di applicazione della direttiva ad altre infrazioni considerate gravi sotto il profilo della sicurezza stradale quali la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'uso del telefono cellulare durante la guida e la guida senza copertura assicurativa.

 

 

 



[1]     Si tratta ad esempio dei dispositivi di frenatura, sterzo e volante, luci ed altri elementi relativi alla visibilità, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, etc..

[2]     L’individuazione delle strade facenti parte degli itinerari internazionali è effettuata in applicazione della legge n. 922/1980.

[3]     Il citato comma 4 demanda a un decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti l’individuazione delle procedure e dei documenti occorrenti per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto dirigenziale 15 maggio 2006 (G.U. 9 giugno 2006, n. 132).

[4]     L’articolo 206 del regolamento di attuazione individua le attrezzature delle macchine agricole, distinguendole in portate e semiportate (ovvero dotate di ruote proprie).

[5]     Per la modifica del comma 2-bis dell’articolo 117 del codice, si veda il successivo articolo 12 della proposta di legge in esame.

[6]     Per la modifica dell’articolo 117 del codice, si veda il successivo articolo 12 della proposta in esame.

[7]     La classificazione dei veicoli è contenuta nell’articolo 47 del codice.

[8]     “Disposizioni contro la mafia”.

[9]     L’art. 301-bis, nell’ambito del D.P.R. 23-1-1973 n. 43 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”), reca norme per la disciplina della destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando.

[10]   “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[11]   Si ricorda che il regolamento (CEE) n. 3118/93 del 25 ottobre 1993, fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro.

[12]