Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 5397) Celebrzione del centenario della nascita di Alberto Burri
Riferimenti:
AC N. 5397/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 267
Data: 11/12/2012
Descrittori:
COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 5397

 

Celebrazione del centenario

della nascita di Alberto Burri

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 267 – 11 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5397

Titolo breve:

 

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Coscia

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-6. 3

Celebrazioni per il centenario della nascita di Alberto Burri3



PREMESSA

La proposta di legge reca disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

È oggetto della presente Scheda il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-6

Celebrazioni per il centenario della nascita di Alberto Burri

Le norme prevedono quanto segue:

·        viene stabilito che le celebrazioni della figura di Alberto Burri, nella ricorrenza della sua nascita[1], hanno lo scopo di (articoli 1 e 2):

­       promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle sue opere, in accordo con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri;

­       finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche;

­       sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione;

·        è istituito un Comitato nazionale per il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, con il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, la figura, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede (o da un suo delegato), dal Ministro per i beni e le attività culturali (o da un suo delegato), dal presidente della Fondazione, da tre personalità che si siano distinte nel mondo della cultura nazionale[2], nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: regione Umbria, provincia di Perugia e Terni, comune di Città di Castello e Fondazione.  

Al Comitato possono successivamente aderire altri enti pubblici o soggetti privati che intendano promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, in relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati (articoli 3 e 4);

·        sono definite le funzioni del Comitato: individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri; predisposizione del programma delle iniziative, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; valutazione e approvazione di ulteriori iniziative, proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati; comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni; formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative. I membri del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito o comunque senza oneri per la finanza pubblica (articolo 5);

·        è stabilito che dall’attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6).

 

Al riguardosi osserva che, in base al testo in esame, una serie di iniziative celebrative (attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche) potranno essere finanziate “in collaborazione con enti pubblici” (articolo 2). Il testo, inoltre, fa riferimento sia ad un programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero (articolo 3), sia ad “ulteriori iniziative” (articolo 5) proposte da amministrazioni dello Stato o da amministrazioni pubbliche: per tali attività non vengono precisate le modalità di finanziamento. Pertanto, considerato che il provvedimento è corredato di una clausola di non onerosità, andrebbe chiarito a carico di quali soggetti e con quali risorse (già disponibili) le predette iniziative potranno essere finanziate.

Riguardo all’attività dei membri del Comitato, per la quale l’articolo 5 dispone che le relative prestazioni avvengano a titolo gratuito, andrebbe precisato se si intenda prevedere la corresponsione di rimborsi per le spese sostenute dai partecipanti e, in caso affermativo, a valere su quali risorse. Ciò anche in considerazione del fatto che potrebbero essere chiamati a far parte del Comitato, fra l’altro, soggetti esterni alla pubblica amministrazione (articolo 4).

Si ricorda in proposito che, in base all’articolo 6, comma 1, del DL 78/2010, la partecipazione ad organi collegiali può avvenire unicamente a titolo onorifico e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

 

Andrebbe infine chiarito con quali risorse di personale, tecniche e logistiche sarà garantito il funzionamento del Comitato, atteso che il testo in esame non fa alcun riferimento a tale aspetto.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che in base all’articolo 5, comma 2, i membri del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito o comunque senza oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala l’opportunità di riformulare la disposizione in esame in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che ai membri del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

 

 

L’articolo 6, comma 1, dispone che dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala l’opportunità di riformulare la disposizione in esame in maniera conforme alla prassi consolidata, prevedendo che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 



[1] Anno 1915.

[2] Nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati.