Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (C.5058) Ratifica della Convenzione penale sulla corruzione - approvato dal Senato S.850 e 2058 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 238 | ||
Data: | 30/05/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 5058
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Ratifica della Convenzione penale sulla corruzione
(Approvato dal Senato – A.S. 850 e 2058) |
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N. 238 – 30 maggio 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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5058 |
Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Stefani |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLI 1-42 della Convenzione
Disciplina penale sulla corruzione
PREMESSA
La proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato[1], dispone la ratifica e l’esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999[[2]].
Il testo del provvedimento, formato da cinque articoli, non è corredato di relazione tecnica e reca all’articolo 4 una clausola di neutralità finanziaria.
Si esaminano di seguito le disposizioni della Convenzione aventi rilievo sotto il profilo finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLI 1-42 della Convenzione
Disciplina penale sulla corruzione
L’Accordo, composto di un breve preambolo e di 42 articoli, dispone che le Parti contraenti - nei rispettivi ordinamenti[3] - definiscano come reati penali le fattispecie di corruzione (articoli 2-14).
Le norme dispongono, in particolare, che le Parti contraenti:
• adottino nel proprio ordinamento misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi dei reati penali definiti dalla Convenzione o beni per un valore corrispondente a tali proventi (articolo 19, par. 3);
• garantiscano la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione e provvedano affinché i medesimi soggetti dispongano di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle proprie funzioni (articolo 20);
• si prestino l’assistenza giudiziaria più ampia possibile (articoli 26, 30 e 31);
• includano i reati penali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in tutti i futuri trattati di estradizione. I medesimi reati dovranno essere altresì inclusi, quali reati per i quali è ammessa l’estradizione, in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti (articolo 27, par. 1);
• designino una o più autorità centrali competenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione (articolo 29).
Sono infine dettate norme in materia di entrata in vigore e di modifica della Convenzione, nonché di risoluzione delle controversie relative all’applicazione della Convenzione (articoli 32-42).
Con riferimento alla proposta di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame:
• l’articolo 3 individua il Ministero della giustizia quale Autorità centrale italiana;
• l’articolo 4 reca, come segnalato in premessa, una clausola di neutralità finanziaria riferita alla finanza pubblica.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi volti a confermare la coerenza di alcune previsioni della Convenzione rispetto alla clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 4 della proposta di legge di ratifica. Si fa riferimento, in particolare, al possibile impatto amministrativo e finanziario delle norme in materia di formazione dei soggetti impegnati nel contrasto dei fenomeni di corruttela (articolo 20), nonché in materia di assistenza giudiziaria internazionale (articolo 26) e di estradizione (articolo 27).
Si sottolinea che, con riguardo alle norme in materia di
formazione,
Si ricorda che – con riferimento alle norme corredate di clausola di neutralità finanziaria - l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 prevede che la relazione tecnica debba riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dal testo.
[1] AS 850 e AS 2058-A
[2]
[3] Adottando le necessarie misure legislative e di altra natura.
[4] L’articolo 12 definisce traffico d’influenza il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4,-6 e 9-11, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata o sortisca l’esito ricercato.