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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 4805) Valorizzazione e promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
Riferimenti:
AC N. 4805/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 211
Data: 07/02/2012
Descrittori:
COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE   OLIMPIADI
SPORT ALPINI E INVERNALI   TORINO, TORINO - Prov, PIEMONTE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4805

 

 

Valorizzazione e promozione turistica delle valli

e dei comuni montani sede dei siti

dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

 

 

EDIZIONE  PROVVISORIA

 

 

N. 211 – 7 febbraio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4805

Titolo breve:

 

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006”

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Cavallotto

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 


 

 

 

 



ARTICOLO 1. 5

Disposizioni in merito all’utilizzo delle somme residue relative ai Giochi olimpici “Torino 2006”  5



 

PREMESSA

 

La proposta di legge reca disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

Il testo, composto da un unico articolo, non è corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni in merito all’utilizzo delle somme residue relative ai Giochi olimpici “Torino 2006”

Normativa vigente: in base alla legge 244/2007 e al DL 225/2010, le disponibilità che residuano al termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2010 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2014 - della gestione liquidatoria dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato[1].

La norma dispone che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici “Torino 2006” siano destinate, entro il termine della gestione liquidatoria dell’Agenzia, all'esecuzione di interventi di manutenzione e di riqualificazione degli impianti, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006», secondo le priorità individuate dalla “Fondazione 20 marzo 2006”. L’esecuzione degli interventi è demandata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa.

 

La relazione illustrativa afferma che le risorse in questione ammontano a oltre 40 milioni di euro di fondi residui già contabilizzati e certificati. Segnala, inoltre, che la proroga al 2014 dell’operatività dell'Agenzia Torino 2006 si è resa necessaria in ragione di alcuni contenziosi ancora aperti con le imprese che hanno realizzato gli impianti. La relazione ricorda, infine, che l’impegno di destinare le risorse residue in favore della regione Piemonte, affinché vengano destinate ai comuni montani, sede dei siti olimpici, è stato assunto dal Governo con l’accoglimento di un ordine del giorno e di una mozione[2].

 

Al riguardo si osserva che l’impiego delle somme residue della gestione liquidatoria dell’Agenzia appare suscettibile di determinare effetti negativi ai fini dell’indebitamento netto e del fabbisogno qualora i predetti saldi non scontino, per le annualità 2012-2014, l’utilizzo degli importi in questione.

Sulla base di quanto affermato dalla relazione introduttiva, si tratta di residui già contabilizzati e certificati rispetto alle esigenze della gestione liquidatoria. Pertanto i relativi importi non sembrerebbero da considerare nelle previsioni tendenziali di spesa, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di un loro utilizzo per diverse finalità, prevedendo invece l’obbligo di riversamento all’entrata. Anche l’accoglimento, da parte del Governo, di atti di indirizzo volti a destinare le somme in questione ad altre finalità di spesa non sembrerebbe sufficiente a determinare variazioni dei tendenziali in assenza di una esplicita modifica normativa volta a recepire i predetti indirizzi. Ne conseguirebbe quindi la necessità di reperire, a fronte delle norme recate dal provvedimento in esame, idonee forme di compensazione degli effetti di maggiore spesa rispetto alle previsioni tendenziali in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Andrebbe chiarito, inoltre, se le somme in questione siano direttamente attribuite alla Società di committenza Regione Piemonte SpA[3] o transitino nel bilancio della regione. In tale ultimo caso si segnala che la relativa spendibilità potrebbe trovare limiti nei vincoli del patto di stabilità interno, dal momento che la legislazione vigente non prevede una deroga per le somme in questione[4].

Andrebbe infine fornita una quantificazione puntuale dell’ammontare di risorse interessate dal provvedimento in esame, per le quali la relazione illustrativa alla proposta di legge indica, analogamente alle mozioni sopra citate, un importo di 40 milioni di euro.

Tale importo non coincide con quello indicato da altre fonti documentali, peraltro meno recenti. In particolare:

          nella premessa al citato ordine del giorno del 2010 si evidenziava che l’ Agenzia disponeva di un avanzo di bilancio pari a 50 milioni di euro, certificato - dal Commissario - al Ministro dell'economia, dei quali circa 23 milioni erano da considerarsi vincolati a sanare i contenziosi pendenti, per un ammontare non impegnato pari a 27 milioni di euro;

          nella relazione tecnica riferita alle norme della legge finanziaria per il 2008 che disciplinano la gestione liquidatoria dell’Agenzia[[5]], le disponibilità dell’Agenzia stessa erano quantificate in circa 2,7 milioni di euro.



[1] Più specificamente: in base all'articolo 3, comma 25, della legge 244/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto dal Governo. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 225/2010, ha prorogato il predetto termine di tre anni fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

[2] Cfr. le mozioni n. 1-00638 e 1-00698, approvate il 28 luglio 2011 e l’ODG 9/3210-10, accolto il 24/02/10.

[3] La società, interamente appartenente alla Regione Piemonte, è inclusa nel perimetro delle Pubbliche Amministrazioni.

[4] Cfr. l’art. 32, comma 4, della legge n. 183/2011 per l’elenco esaustivo delle deroghe vigenti.

[5] Cfr. la relazione tecnica riferita agli identici emendamenti 1.0.67 e 1.0.68, introduttivi dell’articolo 3, comma 25, della legge 244/2007.