Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3871) Modifiche al decreto legislativo 42/2006, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Testo unificato AC 3871 e abb.)
Riferimenti:
AC N. 3871/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 180
Data: 07/09/2011
Descrittori:
DL 2006 0042   PENSIONE SUPPLEMENTARE
RICONOSCIMENTO DI SERVIZI O PERIODI LAVORATIVI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3871

 

Modifiche al decreto legislativo 42/2006, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare

 

 

(Testo unificato A.C. 3871 e abb.)

 

 

 

 

 

N. 180 – 7 settembre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3871 e abb.

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensioni del diritto alla pensione supplementare

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

XI

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Pelino

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Delega al Governo per la riforma del regime della totalizzazione. 3

ARTICOLO 2. 4

Sospensione della vigenza di norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi4

ARTICOLO 3. 5

Pensione supplementare. 5

 



 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca norme per la revisione della vigente disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi e per l’estensione del diritto alla pensione supplementare.

La Commissione di merito, nel corso dell’esame delle abbinate proposte di legge in materia[1], ha elaborato un testo unificato.

Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Di seguito, si dà conto delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Delega al Governo per la riforma del regime della totalizzazione

Normativa vigente: il decreto legislativo n. 42/2006 reca la disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi. In particolare, esso prevede tra l’altro, per coloro che non siano già titolari di un trattamento pensionistico, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione (articolo 1). Tale facoltà è prevista anche per la liquidazione di trattamenti pensionistici di inabilità e ai superstiti (articolo 2). Le gestioni interessate determinano il trattamento pro quota in rapporto ai periodi assicurativi maturati. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e di quelli privatizzati è determinata sulla base del sistema di calcolo contributivo, mentre la misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti (articolo 4).

La norma delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per definire un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi (comma 1), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1.      riconoscimento della facoltà di totalizzazione a prescindere dalla durata dei periodi contributivi (comma 2, lettera a);

2.      calcolo di ciascuna quota del trattamento con le regole proprie dei diversi enti (comma 2, lettera b);

3.      applicazione del sistema retributivo per il trattamento pensionistico relativo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni (comma 2, lettera c);

4.      applicazione, al lavoratore interessato al sistema misto, del sistema di calcolo contributivo (comma 2, lettera d);

5.      calcolo della quota relativa agli enti previdenziali privatizzati con il sistema vigente all’epoca del versamento dei contributi (comma 2, lettera e);

6.      riconoscimento della facoltà di totalizzare per le pensioni di inabilità o indirette (comma 2, lettera f);

7.      conferma dei requisiti anagrafici e contributivi attualmente vigenti (comma 2, lettera g);

8.      disapplicazione, per i soggetti che esercitano la facoltà di totalizzazione, delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del decreto-legge n. 78/2010, che disciplinano la materia della ricongiunzione per i periodi contributivi maturati presso fondi sostitutivi, esclusivi  o esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO)  (comma 2, lettera f).

 

Al riguardo si osserva che le disposizioni prevedono un regime di totalizzazione più favorevole rispetto a quello vigente, determinando un possibile aumento della spesa pensionistica non considerato nei saldi di finanza pubblica. In proposito appare necessario acquisire un chiarimento del Governo.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17 della legge 196/2009, le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, non sia possibile procedere alla determinazione dei relativi effetti finanziari, la quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Questi ultimi, in presenza di nuovi o maggiori oneri, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie[2].

Sempre in base all’articolo 17, per le disposizioni legislative in materia pensionistica, la relazione tecnica deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento..

 

ARTICOLO 2

Sospensione della vigenza di norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi

La norma prevede la sospensione (dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fino all’entrata in vigore del decreto legislativo previsto al precedente articolo 1) della disciplina in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale disciplina è recata dall’ articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del decreto-legge n. 78/2010.

Si segnala che la relazione tecnica riferita alle richiamate disposizioni, oggetto di sospensione, non scontava effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento della spesa pensionistica dal momento che sospende una disciplina sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi che, con riferimento ai fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’AGO, ha introdotto il principio dell’onerosità per il richiedente in luogo di quello previgente che ne prevedeva la gratuità. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento del Governo.

 

ARTICOLO 3

Pensione supplementare

La norma prevede la possibilità, a domanda, di ottenere la liquidazione di una pensione supplementare costituita dai contributi non utilizzati per il calcolo della pensione principale. Tale pensione è erogata dal fondo che ha erogato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l’assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché le casse professionali.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione appare suscettibile di recare un aumento della spesa pensionistica dal momento che elimina le limitazioni attualmente vigenti.

Infatti, a normativa vigente sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare per contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria:

-          i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);

-          i titolari di pensione a carico dell’ENPALS, poiché le norme che regolano i rapporti tra l’INPS e l’ENPALS  prevedono l’erogazione di un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Enti (circolare 713 del 16.4.1974);

-          i titolari di pensione estera di un Paese  non convenzionato con l’Italia;

-          i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata;

-          i titolari di pensione a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati non possono ottenere una pensione supplementare per i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria che siano insufficienti per il diritto ad un’autonoma pensione.



[1] Gnecchi C. 3871; Cazzola C. 4260; Poli C. 4384.

[2] Inoltre a ciascuno schema di decreto legislativo deve essere allegata una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.