Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC3541: Sospensione e revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata
Riferimenti:
AC N. 3541/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 141
Data: 19/10/2010
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
REVOCA   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3541

 

Sospensione e revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 141 – 19 ottobre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3541

Titolo breve:

 

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Iniziativa:

 

 

Commissione di merito:

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Fedriga

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1 e 3. 3

Sospensione e revoca dei trattamenti assistenziali e previdenziali3

ARTICOLO 2. 4

Disposizioni in materia di pensione di reversibilità.. 4



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, approvata dalla XI Commissione con emendamenti, reca disposizioni volte a sospendere e revocare le prestazioni assistenziali e previdenziali eventualmente godute da soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si analizzano di seguito le disposizioni che appaiono presentare profili finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 3

Sospensione e revoca dei trattamenti assistenziali e previdenziali

Le norme prevedono:

a)       nei confronti di condannati con sentenza definitiva per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, la revoca delle prestazioni di natura assistenziale, con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro, quale sanzione accessoria disposta dal giudice, nonché la revoca dei trattamenti previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui tali trattamenti abbiano origine da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a reati in esame (articolo 1, comma 1);

b)     fino alla conclusione del procedimento penale, la sospensione delle prestazioni assistenziali di cui l’imputato è titolare (articolo 1, comma 2, primo periodo);

c)      nel caso di assoluzione o di condanna per reato diverso, la ripresa dell’erogazione dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in un’unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali (articolo 1, comma 2, secondo periodo);

d)     la destinazione delle risorse derivanti dai provvedimenti di revoca al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso[1] e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata[2] (articolo 3).

 

Al riguardo, premesso che la norma appare suscettibile di determinare effetti finanziari positivi in caso di revoca delle prestazioni, per quanto attiene alla fattispecie della sospensione appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito ad eventuali effetti di cassa per la corresponsione, in un’unica soluzione, delle prestazioni sospese, con la maggiorazione degli interessi legali, in caso di assoluzione definitiva o di condanna definitiva per reati diversi da quelli di associazione mafiosa o di atti di terrorismo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 3, comma 1, prevede che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all’articolo 1 del provvedimento siano devolute dagli enti interessati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all’articolo 1 della legge n. 512 del 1999, e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge n. 206 del 2004.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito al meccanismo di assegnazione delle risorse al suddetto Fondo e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In particolare, considerato che, da un lato, le risorse da assegnare dovrebbero essere nella disponibilità di enti la cui dinamica di spesa non incide sul saldo netto da finanziare, e che, dall’altro, tra le fonti di finanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso è previsto un contributo a carico del bilancio dello Stato, sul quale gravano anche gli interventi della legge n. 206 del 2004, sembrerebbe opportuno prevedere che le risorse devolute dagli enti interessati siano preventivamente iscritte alle entrate del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa.

 

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di pensione di reversibilità

La norma dispone che i familiari superstiti dei soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, a loro volta condannati con sentenza passata in giudicato per concorso nel reato o per il reato di favoreggiamento, perdono il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum. Qualora tali soggetti siano già percettori del trattamento, questo è revocato dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 



[1] Articolo 1 della legge n. 51/1999.

[2] Legge n. 206/2004.