Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC3391) Trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera
Riferimenti:
AC N. 3391/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 202
Data: 21/12/2011
Descrittori:
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE   LAVORATORI FRONTALIERI
SVIZZERA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3391 e abb.

 

Trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 202 – 21 dicembre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3391

Titolo breve:

 

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Fedriga

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 3

Disposizioni in materia di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in Svizzera.. 3



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame reca norma in materia di durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Il testo, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni cha appaiono suscettibili di recare effetti di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in Svizzera

Normativa vigente: la legge n. 147/1997, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'Accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, prevede l’istituzione presso l’INPS di una gestione separata per provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera, a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro. Tale gestione è finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori e la corresponsione dei trattamenti è limitata all'esaurimento delle disponibilità di tale gestione. Tale legge prevede, inoltre, che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione sia subordinato allo svolgimento in Svizzera di un'attività soggetta a contribuzione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. La durata del trattamento speciale di disoccupazione è di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, e il suo importo giornaliero è stabilito, per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'INPS[1]. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione può, inoltre, richiedere l'inserimento nelle liste di mobilità e il relativo onere è a carico della gestione separata. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione sono corrisposti gli assegni per il nucleo familiare con onere a valere sulle disponibilità della gestione separata. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui alla presente legge sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura della pensione stessa. Le spese di amministrazione nonché quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte della Svizzera sono a carico delle disponibilità della gestione. Le somme rimborsate dalla Svizzera - relative ai periodi successivi al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della legge - che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese amministrative, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

La norma, modificando la legge n. 147/1997[2], dispone:

-          l’utilizzazione delle risorse finanziarie della gestione separata presso l’INPS esclusivamente per il pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (lettera a);

-          l’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del trattamento di disoccupazione speciali frontalieri, mediante la sterilizzazione dei periodi di malattia o infortunio che determina la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione, presupposto necessario per essere ammessi al beneficio (lettera b);

-          l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori con più di cinquantasei anni di età (lettera c);

-          l’inserimento nelle liste di mobilità del lavoratore frontaliero che usufruisce del trattamento speciale di disoccupazione, con oneri a carico della gestione separata INPS dei frontalieri (lettera d).

 

Al riguardo, si ricorda che la normativa vigente prevede che l’importo del trattamento sia fissato ogni anno in modo tale da salvaguardare la capienza della gestione. Occorrerebbe quindi acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili che appaiono potenzialmente idonei a determinare maggiori oneri non quantificati:

­       l’utilizzo esclusivo delle risorse della gestione separata per il pagamento del trattamento di disoccupazione (lettera a) sembrerebbe comportare l’impossibilità di fare fronte, nell’ambito della medesima gestione, al pagamento delle spese amministrative e al ripiano di eventuali disavanzi;

­       la sterilizzazione dei periodi di malattia e di infortunio (lettera b) reca l’effetto di ampliare la platea di soggetti che possono accedere al trattamento, con conseguente possibile aumento della spesa a carico della gestione, a parità di contributi;

­       l’aumento della durata del trattamento (lettera c) potrebbe comportare maggiori oneri, con riferimento anche alla corresponsione degli assegni al nucleo familiare (ANF), sempre a carico della gestione separata; inoltre, poiché i periodi di fruizione del trattamento sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità contributiva per la pensione, tale disposizione potrebbe determinare anche un aumento della spesa pensionistica (anche attraverso la contribuzione figurativa a carico dell’INPS), per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, rispetto a quanto scontato in base alla legislazione vigente;

­       l’inserimento automatico nelle liste di mobilità (lettera d), sembrerebbe comportare la corresponsione della relativa indennità, i cui oneri sono posti a carico della gestione frontalieri, la quale, come proposto dal medesimo testo unificato, dovrebbe invece finanziare esclusivamente il pagamento del trattamento di disoccupazione.

In ordine ai predetti aspetti, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo.

 



[1] In ogni caso, tale importo è stabilito in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.

[2] Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.