Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | C. 3033: Ratifia ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2088 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 79 | ||||
Data: | 03/02/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 3033
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Ratifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera per la realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese
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N. 79 – 4 febbraio 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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3033 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Narducci |
Gruppo:
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Accordo per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese
PREMESSA
Il provvedimento in esame reca la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.
L’Accordo, che consta di 9 articoli, risponde ai dettami della Convenzione bilaterale[1] tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica Italiana e il Dipartimento federale svizzero dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC), firmata il 2 novembre 1999.
L’Accordo non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Accordo per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese
Le norme impegnano le parti a promuovere la realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese[2], indicando l’obiettivo di attivare la nuova linea entro il 2013.
In particolare, le disposizioni prevedono che:
· le parti attuino misure coordinate in materia di infrastruttura ferroviaria e la realizzazione dell’opera sia basata su criteri di territorialità (articolo 1);
· il Comitato direttivo, di cui all’articolo 9 della Convenzione tra Italia e Svizzera del 2 novembre 1999, monitori le fasi del progetto e della costruzione della linea, fino alla sua messa in esercizio. Il Comitato direttivo si avvale di un apposito Gruppo di lavoro misto, costituito nell’ambito del Gruppo infrastrutture e monitoraggio, già esistente. I gestori dell’infrastruttura riferiscono al Gruppo di lavoro misto sulle opere transfrontaliere, al fine di ripartire gli oneri e informano periodicamente lo stesso Gruppo sullo stato di avanzamento dei lavori (articoli 3 e 4).
Si ricorda che l’articolo 9 della Convenzione tra Italia e Svizzera del 2 novembre 1999 prevede l’istituzione del Comitato direttivo per trattare le questioni relative all’applicazione della Convenzione. Esso si compone di rappresentanti del Ministero dei trasporti italiano e del Dipartimento federale dell’ambiente svizzero e si riunisce almeno una volta l’anno. La Convenzione, la cui entrata in vigore non ha comportato l’approvazione di una specifica legge di ratifica, non contiene alcuna norma di copertura né alcuna clausola di salvaguardia;
· con riserva dell’approvazione da parte delle autorità nazionali, gli interventi previsti dall’Accordo siano finanziati secondo il criterio della territorialità, a valere sulle competenze finanziarie relative alle infrastrutture o nell’ambito di altri strumenti di programmazione infrastrutturale. I Governi informano il Comitato direttivo su eventuali problematiche inerenti al finanziamento (articolo 5);
· ogni controversia tra le parti sia sottoposta al Comitato direttivo. In caso di mancata intesa, la controversia è deferita a un tribunale arbitrale composto da 3 membri, di cui 2 nominati da ciascuna delle due parti e 1, che assume la presidenza del tribunale, nominato di comune accordo da parte dei primi due. Se il tribunale non è istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna delle due parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell’Aja di procedere alle nomine necessarie (articolo 6);
· le opere e quanto rinvenuto durante i lavori appartengano ad uno dei due Stati in base ai confini (articolo 7);
· l’Accordo in esame sia valido fino al 31 dicembre 2013 e prorogato tacitamente di anno in anno fino alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario (articolo 9).
La relazione illustrativa afferma che l’attuazione dell’Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato atteso che il progetto del nuovo collegamento rientra nell’ambito della pianificazione infrastrutturale e che lo stesso è già stato inserito nell’aggiornamento del contratto di programma 2007-2011 che ha disciplinato i rapporti tra la società Rete ferroviaria italiana e il Ministero delle infrastrutture. Il progetto è stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)[3] e finanziato per 223 milioni di euro, relativamente al collegamento Arcisate-Stabio[4]. L’avvio dei lavori è previsto per l’inizio dell’anno 2010.
Si ricorda che la delibera CIPE 31 gennaio 2008 specifica al punto 1.1 che l’importo di 223 milioni costituisce il nuovo limite di spesa dell’intervento relativo al progetto definitivo “Sistema linee di accesso al Gottardo – Nuovo collegamento Arcisate-Stabio”. Tale importo sostituisce il precedente di 203 milioni e 713 mila euro, di cui alla delibera n. 82 del 20 dicembre 2004. La delibera altresì specifica che la copertura dell’opera è così individuata:
· 5,02 milioni di euro a valere sui fondi TEN (Rete transeuropea dei trasporti) riallocati con il IV addendum al contratto di programma 2001-2005 tra Ministero dellle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria italiana (RFI) spa;
· 217,98 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 2, comma 1 del DL 159/2007[5] e contrattualizzate nell’aggiornamento al contratto di programma 2007-2011 tra Ministero dellle infrastrutture e RFI.
La delibera specifica infine che per l’opera non è previsto un potenziale ritorno economico in ragione della scarsa significatività dei ricavi.
La relazione illustrativa afferma, inoltre, che le fasi del progetto e della costruzione saranno monitorate dal Comitato direttivo, già operativo, le cui spese di funzionamento rientrano nei normali capitoli di bilancio delle singole amministrazioni.
Per quanto concerne le previsioni dell’articolo 6 relative alla composizione delle controversie, la relazione fa presente che esse si risolvono nell’ambito delle decisioni del Comitato direttivo, composto da rappresentanti delle Parti. Pertanto, il ricorso al tribunale arbitrale, del tutto eventuale, sarebbe relativo, in ogni caso, a questioni inerenti agli accordi presi tra i gestori delle infrastrutture. Più in dettaglio, la relazione illustrativa riferita all’articolo 6 precisa che, qualora dovessero derivare spese a carico del bilancio dello Stato, alle medesime si farà fronte mediante l’utilizzo del capitolo 1244, iscritto nella missione 13, programma 15, «sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10).
Al riguardo,
si osserva che gli articoli da
Con riferimento al Gruppo di lavoro misto, di cui l’Accordo in esame prevede l’istituzione in seno al Comitato direttivo (ex articolo 9 della Convenzione del 2 novembre 1999), il Governo dovrebbe altresì confermare che la sua istituzione avvenga nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all’articolo 6 dell’Accordo, che prevede l’eventuale ricorso a procedure arbitrali, nel segnalare che non vengono fornite indicazioni di carattere quantitativo circa l’entità delle possibili spese, si rinvia a quanto di seguito osservato nella parte relativa alla copertura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che con riferimento all’articolo 6 dell’Accordo la relazione illustrativa afferma che, se dovessero insorgere spese a carico del bilancio dello Stato - derivanti da eventuali controversie relative all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo - a queste si farà fronte mediante utilizzo del capitolo 1244 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il predetto capitolo - concernente le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e rimborso delle spese di patrocinio legale - in base alla legge di bilancio 2010 non reca uno stanziamento di competenza e risulta iscritto “per memoria”.
Si rileva, comunque, che tali spese sono classificate come spese obbligatorie, per cui, nel caso si dovesse far fronte ad eventuali oneri connessi alle controversie di cui sopra, si potrà fare ricorso all’apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’articolo 26 della legge n. 196 del 2009.
Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
[1] Entrata in vigore, mediante scambio di note, il 18 maggio 2001.
[2] L’articolo 1 dell’Accordo fa specifico riferimento al nuovo tratto tra Stabio (Svizzera) e Arcisate (Italia) e del potenziamento dei tratti Mendrisio-Stabio (Svizzera) e Arcisate-Inducno (Italia).
[3] Con delibera del 31 gennaio 2008.
[4] Il
progetto concerne la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario
Arcisate-Stabio nella tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona, a nord
di Varese, e il confine di Stato tra Italia e Conferederazione elvetica, per una
lunghezza di
[5] Si
ricorda in proposito che l’articolo 2, comma 1 del DL 159/2007 ha autorizzato
un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione delle
opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria,
previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti, stipulato tra
il Ministero delle infrastrutture e