Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2844) Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni
Riferimenti:
AC N. 2844/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 246
Data: 04/07/2012
Descrittori:
AUTOVEICOLI   CICLI E MOTOVEICOLI
INQUINAMENTO ATMOSFERICO     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2844 e abb.

 

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

 

(Ulteriore nuovo testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 246 – 4  luglio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2844

Titolo breve:

 

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

Commissioni riunite IX e X

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Bergamini (PdL) per la IX Commissione

Vico (PD) per la X Commissione

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite IX e X

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-4. 3

Disposizioni generali3

ARTICOLI 5-7. 5

Disposizioni in materia edilizia e urbanistica.. 5

ARTICOLI 8-10. 6

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli a energia elettrica.. 6

ARTICOLO 11. 9

Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 9

ARTICOLI 12-14. 10

Incentivi per l’acquisto di veicoli a bassa emissione.. 10

ARTICOLO 15. 14

Copertura finanziaria.. 14



PREMESSA

Il progetto di legge reca disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

Le Commissione IX (Trasporti) e X (Attività produttive) hanno adottato, in data 23 maggio 2012, un nuovo testo unificato[1], al quale sono stati approvati emendamenti nella seduta del 19 giugno 2012.

È oggetto della presente Scheda il predetto testo unificato come risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni di merito.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-4

Disposizioni generali

Le norme prevedono che la disciplina in esame sia finalizzata allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibridale. La realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica è considerata obiettivo prioritario e urgente degli interventi statali e regionali.

La realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica[2] costituisce obiettivo prioritario dei seguenti interventi: tutela della salute e dell'ambiente; riduzione delle emissioni; diversificazione delle fonti di energia; contrasto al riscaldamento globale; ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano; promozione della ricerca nel settore delle tecnologie avanzate, incentivazione dell'economia reale; adeguamento tecnologico e delle prestazioni per gli edifici pubblici e privati.

Gli obiettivi sono perseguiti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia. (articoli 1 e 2).

Le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, salvaguardando l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato. A tal fine il Governo promuove la stipula di un'intesa per assicurare posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali (articolo 3).

Sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). Gli organismi nazionali di normalizzazione provvedono ad assumere i provvedimenti di loro competenza, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente già assunte (articolo 4).

 

Al riguardo andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento in ordine alla portata applicativa delle norme in esame. Poiché, infatti, i successivi articoli da 8 a 13 introducono meccanismi di finanziamento finalizzati alla realizzazione di un Piano nazionale di infrastrutture per la ricarica (nonché alla promozione della ricerca tecnologica nel settore e all’incentivazione dell’acquisto di veicoli a basse emissioni), andrebbe chiarito se gli interventi previsti con gli articoli da 1 a 4 debbano intendersi integralmente a carico dei predetti meccanismi ovvero se possano essere finanziati anche con ulteriori risorse. In quest’ultimo caso andrebbero specificate le modalità di finanziamento degli oneri in questione. Tali chiarimenti andrebbero acquisiti, in particolare, con riferimento alle misure per la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissione, nonché con riferimento agli interventi per l’ammodernamento del sistema stradale, per l’incentivazione dell'economia reale, per l’adeguamento degli edifici pubblici e privati, per le incentivazioni e per la tariffazione agevolata per i prodotti e l'attività edilizia.

Si segnala in proposito che, con riferimento alle spese da sostenere in attuazione della disciplina in esame, gli articoli da 1 a 4 non contengono un rinvio ai successivi articoli 8-13.

Si osserva comunque che, anche nel caso in cui dette misure debbano essere finanziate integralmente nell’ambito dei meccanismi sopra richiamati (artt. 8-13), andrebbero acquisiti elementi in ordine all’entità dei singoli interventi previsti dal testo, nonché in ordine alla compatibilità degli oneri rispetto al dispositivo di copertura previsto dall’articolo 9 (Fondo per il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica), che quantifica la dotazione del Fondo soltanto per tre anni (2013, 2014 e 2015), rinviando – per gli esercizi successivi – alla legge di stabilità.

Sul punto si rinvia anche alla scheda riferita ai successivi articoli 8-10.

Con riferimento alla salvaguardia dei livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato (articolo 3), si osserva che da tale previsione potrebbero derivare effetti finanziari tenuto conto che la vigente normativa prescrive l’integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Ciò anche con riferimento al successivo articolo 7, comma 2, in base al quale le leggi regionali devono stabilire contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici e di programmazione comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.  

Per quanto attiene agli organismi nazionali di normalizzazione (chiamati – in base all’articolo 4 – ad assumere i provvedimenti necessari all’installazione delle reti infrastrutturali di ricarica), andrebbero forniti chiarimenti circa l’entità delle spese da sostenere per gli adempimenti tecnici richiesti, nonché circa i soggetti sui quali tali spese andranno a gravare.

 

ARTICOLI 5-7

Disposizioni in materia edilizia e urbanistica

Le norme[3] prevedono che i comuni, ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, adeguino il regolamento edilizio in modo che sia obbligatoriamente prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. Tale adeguamento regolamentare dovrà interessare gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile superiore a 500 mq, ed i relativi interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 5).

Si prevede inoltre che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione. Viene inoltre rinviato alle leggi regionali l’adeguamento degli strumenti urbanistici e di programmazione con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento (articolo 7).

 

Al riguardo, si rileva che l’ambito di applicazione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 5 sembra comprendere anche gli edifici pubblici. Andrebbero in proposito valutati i riflessi finanziari delle norme, tenuto conto che gli obblighi previsti dal testo potrebbero determinare oneri (di costruzione, manutenzione e ristrutturazione) maggiori rispetto a quelli attualmente sostenuti. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo.

Con riferimento all’articolo 7 (esenzione dal contributo di costruzione per le infrastrutture destinate alla ricarica), andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari per i comuni della norma: in particolare andrebbe precisato se, a fronte dell’esenzione, sussistano comunque attività ed oneri attribuiti ai comuni per l’attivazione e il funzionamento degli impianti.

                                                                       

ARTICOLI 8-10       

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli a energia elettrica

Le norme dispongono che il Governo approvi un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica finalizzato a:

        istituire un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, utilizzabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico;

        introdurre procedure di gestione del servizio di ricarica. Le procedure devono tenere in considerazione l'assegnazione dei costi di ricarica al cliente effettivo, la previsione di tariffe differenziate e la regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica;

         prevedere agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

        realizzare programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;

        promuovere la ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli.

Il Ministero delle infrastrutture promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, cui possono associarsi anche comuni e province, al fine di concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia.

Per il finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un apposito Fondo, con una dotazione di euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della L. 196/2009 (ossia mediante rifinanziamento nella tabella E della legge di stabilità)[4].

A valere su tali risorse, il Ministero delle infrastrutture partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti per la ricarica nell'ambito degli accordi di programma. Parte del Fondo, per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, è destinato alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico e viene ripartito mediante decreto ministeriale.

Per la promozione della ricerca tecnologica, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese[5], è attivata un'apposita linea di finanziamento di programmi di ricerca.

Tali programmi sono finalizzati:

­   alla progettazione dei dati e dei sistemi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica;

­   alla pianificazione delle modifiche di progettazione;

­   alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;

­   alla realizzazione di un'unità di bordo, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica;

­   allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo;

­   alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

 

Al riguardo si ribadisce quanto in precedenza osservato[6] circa la necessità di acquisire elementi in ordine all’entità delle spese derivanti dagli interventi previsti dal testo e di precisare la modulazione temporale delle stesse. Si osserva in proposito che il meccanismo di finanziamento degli interventi è implicitamente configurato come limite di spesa, in quanto fa riferimento ad un Fondo appositamente costituito. Tuttavia non appaiono chiari gli elementi e le modalità volti a ricondurre le spese in questione entro il predetto limite, nonché le procedure che dovranno garantirne il rispetto. Tali elementi appaiono necessari anche al fine di valutare la compatibilità degli oneri rispetto al dispositivo di copertura previsto dall’articolo 9 (che quantifica soltanto per tre anni[7] la dotazione del Fondo per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale) e rinvia, per gli esercizi successivi, alla legge di stabilità.

Fra le previsioni per le quali appare opportuno acquisire maggiori elementi di valutazione si segnalano:

­   la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica;

­   l'istituzione del servizio di ricarica per il  trasporto privato e pubblico;

­   la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti di ricarica;

­   l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione del carburante;

­   l'esonero e le agevolazioni, da parte de comuni, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Poiché, inoltre, sulla base del precedente articolo 3, devono essere salvaguardati livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio statale in materia di reti infrastrutturali di ricarica,  andrebbe verificata la compatibilità di tale previsione (che implica un obbligo di integrale soddisfacimento dei livelli essenziali) con la fissazione del limite di spesa indicato dal testo. In particolare andrebbe acquisita una valutazione circa la congruità di tale stanziamento in rapporto ai presumibili standard di applicazione del nuovo servizio su tutto il territorio nazionale.

Riguardo al finanziamento della ricerca per la realizzazione delle reti strutturali, da effettuarsi a valere sulle risorse Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (articolo 10), andrebbe chiarita l’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per la nuova finalizzazione prevista dal testo, anche al fine di escludere che possano essere pregiudicati interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Si segnala in proposito che l’utilizzo del medesimo Fondo rotativo è stato disposto di recente con l’articolo 30 del DL 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), attualmente all’esame del Parlamento[8]. Tale norma prevede infatti che una serie di interventi nel campo della ricerca, dello sviluppo produttivo, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione delle imprese siano finanziati con una quota[9] delle risorse non utilizzate (al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno) del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all’articolo 10, si ricorda che le risorse di cui all’articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2011 sono iscritte nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca presso una gestione separata della Cassa depositi e prestiti. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, anche alla luce delle disposizioni dell’articolo 30 del decreto-legge n. 83 del 2012 relative al predetto fondo, recante misure urgenti per la crescita del Paese, tali risorse possano essere utilizzate anche per gli interventi di cui all’articolo in commento.

 

 

ARTICOLO 11

Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Le norme dispongono che il Presidente del Consiglio formuli[10] indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica,  con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

        determinazione di tariffe elettriche che incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di start up del mercato e almeno per il primo quinquennio;

        fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;

        riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale, diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale;

        opportunità di differenziare tra le tariffe del servizio domestico o privato e di quello pubblico o collettivo, svolto in forma di distribuzione commerciale;

        opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico sia effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;

        opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria a tutte le ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

Viene inoltre stabilito che l'Autorità provvede annualmente a verificare la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando in proposito osservazioni e proposte.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che eventuali agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei veicoli alimentati ad energia elettrica possano determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Andrebbe inoltre confermato che gli adempimenti aggiuntivi a carico dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas saranno effettuati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLI 12-14

Incentivi per l’acquisto di veicoli a bassa emissione

Le norme istituiscono un Fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione di contributi statali per l’acquisto di veicoli a bassa emissione (articolo 13, comma 1).

I contributi sono pari al  (articolo 12, comma 1):

a)      20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

b)      15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

c)      20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

d)      15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

e)      20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;

f)       15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/Km.

 

Le risorse del Fondo sono così ripartite per l'anno 2013 (articolo 13, comma 2):

­   20 milioni di euro, per l'erogazione dei contributi statali di cui alle lettere a), e c), a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse siano assegnate per una quota del 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati o di veicoli utilizzati in ambito imprenditoriale e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

­   una quota non inferiore a 5 milioni è destinata all'erogazione dei contributi statali di cui alla lettera a);

­   in deroga a quanto sopra previsto, la quota di contributi di cui alla lettera a), non facenti parte della quota del 70 per cento, è erogata anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione;

­   50 milioni di euro, per l'erogazione dei contributi statali di cui alla lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati o di veicoli utilizzati in ambito imprenditoriale e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

I contributi di cui all’articolo 12, comma 1, corrisposti dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, spettano a condizione che gli stessi risultino ripartiti in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse del Fondo, e uno sconto praticato dal venditore, per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015. I contributi statali sono riconosciuti agli acquirenti in Italia, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni che consegnano un veicolo per la rottamazione (articolo 12, commi 2 e 5).

Con decreto sono stabilite le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo aggiornamento delle disponibilità del predetto Fondo (articolo 13, comma 3).

Le imprese costruttrici o importatrici rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente), dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione inerente la vendita, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore (articolo 12, commi 6 e 7).

Le regioni possono disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà (articolo 14).

Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica nelle aree a traffico limitato e possono altresì escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione. Le regioni e amministrazioni locali possono inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni in sostituzione dei veicoli da rottamare del rispettivo parco dei veicoli.

 

Al riguardo, con riferimento all’istituzione del Fondo per l’erogazione degli incentivi statali, si osserva preliminarmente che detti contributi sono concessi nel limite delle risorse disponibili. Andrebbe pertanto confermato che le ulteriori disposizioni applicative alle quali il testo fa rinvio (articolo 13, comma 3) siano finalizzate all’effettivo rispetto di tale limite e non, invece, ad un eventuale rifinanziamento del Fondo (per il quale non sono previste specifiche modalità di copertura).

In tal senso, quindi, andrebbe confermato che l’espressione “aggiornamento delle disponibilità” va intesa non come adeguamento o revisione degli importi del Fondo, ma come monitoraggio costante circa lo stato di utilizzo.

In merito al beneficio introdotto, si osserva che:

        l’ammontare dei singoli contributi è determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 1 (misura massima dello sconto sul prezzo di acquisto);

        tali contributi devono essere ripartiti in due parti uguali (quota statale e sconto praticato dal venditore) [articolo 12, comma 2, lett. a)];

        il recupero è effettuato mediante credito d’imposta riconosciuto al costruttore/importatore in forma di compensazione dei debiti tributari (articolo 12, commi 5 e 6).

I commi 5 e 6 dell’articolo 12 non precisano la quota del contributo rispetto alla quale dovrà essere calcolato il credito d’imposta. Andrebbe pertanto chiarito se l’ammontare dello stesso riguardi l’intero beneficio concesso agli acquirenti (art. 12, comma 1) oppure esclusivamente il 50% del beneficio, identificato come “contributo statale”. In quest’ultimo caso si osserva -

sotto il profilo dei possibili effetti finanziari di carattere indiretto - che la norma appare suscettibile di ridurre la redditività derivante dalle vendite nel caso in cui non si verifichi un contestuale incremento del volume di queste ultime (infatti il beneficio opera a condizione che il concessionario applichi uno sconto sul prezzo). Ciò potrebbe determinare una riduzione del gettito tributario[11]

In ogni caso, si osserva che il credito d’imposta è fruibile dai contribuenti beneficiari anche in periodi d’imposta successivi a quelli nei quali è avvenuta la cessione del bene. Pertanto, pur considerando che il beneficio interessa gli acquisti effettuati nel triennio 2013-2015, andrebbe prevista una copertura anche per gli anni successivi.

In merito alla possibilità di collaborazione con organismi esterni alla pubblica amministrazione (articolo 13, comma 3), andrebbero chiariti i possibili profili finanziari della disposizione, con particolare riferimento alle modalità applicative della prevista collaborazione e all’imputazione dei relativi oneri.

Riguardo alla possibilità, per le regioni, di esentare dalla tassa di proprietà i veicoli a basse emissioni (articolo 14, comma 1), si osserva che la norma – considerato il suo carattere facoltativo – non vincola lo Stato a reintegrare le entrate delle regioni che esercitino tale opzione. Si segnala, tuttavia, che la stessa norma consente alle regioni di impiegare sul lato delle entrate (come agevolazione fiscale) le eventuali risorse disponibili in bilancio che sul lato della spesa non potrebbero essere utilizzate per l’operare dei vincoli del patto di stabilità interno. Ciò potrebbe determinare effetti sui saldi complessivi della P.A..

 

ARTICOLO 15

Copertura finanziaria

La norma  dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, pari complessivamente a 140 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale è previsto l’utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 



[1] Più specificamente, le Commissioni hanno adottato, in data 26 luglio 2011, un testo unificato e successivamente - in data 23 maggio 2012 - un nuovo testo unificato.

[2] Le norme definiscono le reti strutturali come i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti.

[3] Le nome integrano il DPR 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), introducendo all’articolo 4 i nuovi commi 1-bis e 1-ter.

[4] L’articolo 11, comma 3, lettera e), della L. 196/2009 dispone che la legge di stabilità indichi gli importi, in apposita tabella, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni.

[5] Di cui all'articolo 1, comma 354, della L. 311/2004 (Legge finanziaria 2005)

[6] V. la precedente scheda relativa agli articoli 1-4.

[7] Il Fondo è finanziato per gli anni 2013, 2014 e 2015. Per i successivi esercizi il finanziamento dovrebbe avvenire con la legge di stabilità.

[8] A.C. 5312.

[9] “… nel limite massimo del 70 per cento delle risorse non ancora utilizzate”.

[10] Su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

[11] Lo sconto potrebbe invece essere neutralizzato nel caso in cui fossero praticati incrementi preventivi dei prezzi che vanificherebbero, per i consumatori, il meccanismo di incentivazione introdotto. Per evitare ciò, dovrebbero quindi operare appositi meccanismi di monitoraggio sui prezzi di vendita.