Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2754) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
Riferimenti:
AC N. 2754/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 157
Data: 09/03/2011
Descrittori:
IMPRESE   LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2754 e abb.

 

Norme per la tutela della libertà d'impresa.

Statuto delle imprese

 

(Ulteriore nuovo testo)

 

 

 

 

 

N.– 9 marzo 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2754

Titolo breve:

 

Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Raisi

Gruppo:

FLI

 

Relazione tecnica:

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI da 1 a 4. 3

Finalità e principi3

ARTICOLI 5-7. 4

Procedure di valutazione. 4

ARTICOLO 8. 5

Rapporti con la pubblica amministrazione. 5

ARTICOLO 9. 6

Iniziative contro i ritardi nei pagamenti e disposizioni correttive del D. Lgs. 231/2002. 6

ARTICOLO 10. 8

Certificazione sostitutiva e procedura di verifica.. 8

ARTICOLO 11. 8

Disciplina degli appalti pubblici8

ARTICOLO 12. 9

Definizioni9

ARTICOLO 13. 11

Politiche pubbliche per la competitività.. 11

ARTICOLO 14. 12

Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese. 12

ARTICOLO 15. 13

Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese. 13

ARTICOLO 16. 14

Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali14

ARTICOLO 17. 14

Norma finanziaria.. 14



 

 

 

PREMESSA

 

Il provvedimento reca norme per la tutela della libertà d'impresa e lo statuto delle imprese.

La presente nota ha per oggetto il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito l’8 marzo 2011, anche sulla base dei rilievi emersi durante l’esame in sede consultiva presso le Commissioni chiamate ad esprimere il parere.

Il provvedimento, di iniziativa  parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 1 a4

Finalità e principi

Le norme specificano le finalità e i principi del provvedimento, definendo lo statuto giuridico delle imprese e dell’imprenditore e precisando che, nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel provvedimento in esame (articoli 1 e 2).

Tra i principi generali definiti dalle disposizioni si segnalano i seguenti (articolo 2):

§        la sussidiarietà orizzontale, anche con riferimento alla creazione d’impresa, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione;

§        la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese;

§        la promozione nel sistema dell’istruzione scolastica della cultura imprenditoriale;

§        la promozione di misure che favoriscano la trasmissione e la successione di impresa;

§        il sostegno pubblico, attraverso misure di favore fiscale e di semplificazione amministrativa, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili, femminili e ad alta tecnologia;

§        la promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese;

§        la riduzione della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi.

Sono inoltre dettate norme in materia di associazioni delle imprese rappresentate nel sistema delle camere di commercio, anche con riferimento alla composizione dei relativi organi di amministrazione (articolo 3).

Le norme prevedono altresì che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative siano legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi (articolo 4).

 

Al riguardo si osserva che, seppure enucleati come principi (e quindi come norme aventi prevalentemente carattere programmatico), le previsioni dell’articolo 2 potrebbero  determinare effetti sulla finanza pubblica qualora la relativa disciplina attuativa non preveda adeguate forme di compensazione ovvero meccanismi idonei a garantire la neutralità finanziaria delle misure adottate. In particolare, tali effetti finanziari potrebbero determinarsi per un incremento degli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, ovvero per le minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali.

Si fa riferimento, in particolare, all’applicazione dei principi inerenti la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, la promozione a livello scolastico della cultura imprenditoriale, la promozione di misure che favoriscano la trasmissione e la successione di impresa, la promozione dell’aggregazione tra imprese, nonché la riduzione della durata dei processi tesi al recupero dei crediti verso le pubbliche amministrazioni e verso altre imprese.

In ordine all’articolo 3, relativo all’organizzazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, andrebbe precisata la portata applicativa della norma, di non agevole interpretazione, al fine di escludere effetti negativi per le camere di commercio, enti ricompresi nel comparto della pubblica amministrazione.

Sugli aspetti richiamati è opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLI 5-7

Procedure di valutazione

Le norme prevedono che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici siano tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese mediante attività di valutazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolamentazione, nonché dell’applicazione graduale di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese. Le attività di competenza statale sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Le regioni e gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento per le suddette attività. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie (articolo 5).

I regolamenti e i provvedimenti amministrativi a carattere generale devono contenere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Gli stessi, anche se pubblicati in Gazzetta ufficiale, sono altresì pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni e la trasmette al Parlamento (articolo 6).

Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per ciascun onere deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, affidandone la realizzazione al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per la semplificazione normativa (articolo 7).

 

Al riguardo, si osserva che le disposizioni prevedono, per le amministrazioni interessate (Ministeri, regioni, enti locali, camere di commercio), adempimenti connessi all’analisi e alla verifica dell’impatto delle iniziative legislative sul sistema delle imprese. In assenza di una relazione tecnica non è possibile valutare se ai suddetti adempimenti le amministrazioni interessate siano effettivamente in grado di fare fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 17.

Sul punto è opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 8

Rapporti con la pubblica amministrazione

Le norme prevedono che le pubbliche amministrazioni informino i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell’accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi svolgendo l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese. (comma 1).

Le pubbliche amministrazioni garantiscono, attraverso le Camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa (comma 2).

Le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese, anche per il tramite delle agenzie per le imprese, e sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni è garantito l’accesso telematico al registro delle imprese ed è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro (comma 4).

 

Al riguardo, analogamente a quanto osservato in precedenza, si rileva che le disposizioni prevedono, per le amministrazioni interessate (pubbliche amministrazioni, camere di commercio), adempimenti volti a garantire il principio di trasparenza. In assenza di una relazione tecnica andrebbe confermato che a tali adempimenti possa effettivamente farsi fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 17.

 

ARTICOLO 9

Iniziative contro i ritardi nei pagamenti e disposizioni correttive del D. Lgs. 231/2002

Le norme prevedono disposizioni relative ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.

In particolare, le norme dispongono che:

·        le pubbliche amministrazioni non possano derogare unilateralmente ai termini di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)[1] (comma 1);

·        sia introdotto il comma 2-bis dell’articolo 7 del D. Lgs. 231/2002, che dispone la nullità della rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione. Tale disposizione si applica alle rinunce successive all’entrata in vigore provvedimento in esame (commi 2 e 3);

·        il Governo sia delegato ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamenti tra imprese. I principi e criteri direttivi prevedono, tra l’altro, il contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui fornitori o sui subcommittenti, un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero, nonché la possibilità che l'Autorità garante della concorrenza proceda a indagini e intervenga con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni (comma 4);

·        in caso di violazione diffusa e reiterata delle norme di cui al del D. Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamenti tra imprese, l'abuso si configuri a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica (comma 5).

 

Al riguardo, per quanto attiene alla nullità delle clausole di rinuncia agli interessi di mora nel caso in cui uno dei contraenti sia la pubblica amministrazione (commi 2 e 3), si rileva che le norme appaiono suscettibili di incidere sui bilanci delle amministrazioni interessate con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Andrebbero altresì chiariti i profili applicativi e i possibili effetti finanziari del comma 5.

Infine, in merito alla delega di cui al comma 4, nel rilevare che tra i criteri direttivi non figura l’obbligo di invarianza finanziaria, si ritiene opportuno acquisire elementi dal Governo riguardo ad eventuali effetti finanziari.

 

ARTICOLO 10

Certificazione sostitutiva e procedura di verifica

Le norme dispongono che le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti autorizzati, da società professionali o da professionisti abilitati siano sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali (comma 1).

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi, né comminare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi (comma 2).

Nelle more dei procedimenti di verifica, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori (comma 3).

 

Al riguardo si osserva che le norme appaiono dirette ad introdurre innovazioni di rilievo nella disciplina relativa alle attività di verifica attualmente demandate alla PA. Andrebbero valutate le implicazioni sia riguardo all’effettiva possibilità di esercizio di tali compiti da parte dei soggetti indicati dal testo sia riguardo alla compatibilità di tale previsione rispetto alla disciplina comunitaria.

 

ARTICOLO 11

Disciplina degli appalti pubblici

Le norme prevedono che lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendano disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese (comma 1).

Nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a (comma 2):

·        suddividere, ove possibile, gli appalti in lotti ed evidenziare le possibilità di subappalto;

·        semplificare l’accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

·        semplificare l’accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali (per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla Unione europea.

La semplificazione può avvenire mediante:

·          l’assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica oppure, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato;

·          lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;

·          l’individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale;

·          modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture delle imprese locali, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

Le prefetture predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi (comma 6).

 

Al riguardo, atteso che il comma 2 richiama espressamente il rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità con tale normativa delle disposizioni introdotte.

 

ARTICOLO 12

Definizioni

Le norme recano una serie di definizioni fra cui:

·        microimprese, piccole e medie imprese: le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003[2];

·        nuove imprese: le imprese, comunque specificate, che hanno meno di 5 anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda;

·        imprese femminili: le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;

·        imprese giovanili: le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni;

·        imprese tecnologiche: le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15% dell'imponibile.

Si ricorda che l’articolo 53 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), recante principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile, specifica che gli stessi si rivolgono a:

·          società cooperative e di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;

·          società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne;

·          imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

·          imprese, o i loro consorzi, associazioni, enti, società di promozione imprenditoriale (anche a capitale misto pubblico e privato), centri di formazione e ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne.

Si ricorda altresì che l’articolo 5 del D. Lgs. 185/2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego) individua come imprese giovanili le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla portata delle norme: in particolare, per quanto attiene alle imprese femminili, alle imprese giovanili, alle nuove imprese e alle imprese tecnologiche, andrebbe precisato se le previsioni contenute nel testo possano comportare un incremento - suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - della platea dei beneficiari di politiche di sostegno verso specifiche tipologie di impresa.

 

ARTICOLO 13

Politiche pubbliche per la competitività

Le norme prevedono che lo Stato provveda a creare le condizioni più favorevoli per la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, favorendo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione. In particolare, le disposizioni prevedono che lo Stato:

·        garantisca alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi, favorendo l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione e privilegiando associazioni temporanee per la realizzazione di progetti comuni [comma 1, lettera a)];

·        favorisca la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese. In tale ambito si prevede l’obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie di credito praticate su base nazionale e regionale [comma 1, lettera b)];

·        favorisca la trasparenza nei  rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese. Si dispone in proposito, tra l’altro, l’attribuzione all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato dei poteri di indagine e di quelli sanzionatori[3] nei confronti degli istituti di credito, nonché l’obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sul credito praticato [comma 1, lettere b) e c)];

·        sostenga la promozione delle micro e piccole imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite accordi di programma sottoscritti con l’Unione nazionale delle camere di commercio, delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi, nonché il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, ai sistemi di associazione tra micro e piccole imprese nell’attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali [comma 1, lettera c)];

·        assicuri l'orizzontalità degli interventi di incentivazione tra i settori produttivi,  favorisca la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, sostenga la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto e promuova la partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa [comma 1, lettere d), e), f)].

Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito altresì il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo (comma 2).

 

Al riguardo, si osserva che le norme prevedono il sostegno delle micro e piccole imprese mediante attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali. In proposito, si osserva che – in mancanza di una più dettagliata indicazione delle misure da adottare per le finalità enunciate dal testo – non è possibile procedere ad una valutazione del complessivo impatto finanziario delle norme, alcune delle quali appaiono potenzialmente onerose. In particolare, con riferimento al sostegno dello Stato per la piena libertà di scelta circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità di applicazione in modo da escludere che le stesse comportino minori entrate per la finanza pubblica, non quantificate.

Per quanto attiene all’attribuzione all’Autorità per la concorrenza di poteri di indagine e sanzionatori nei confronti degli istituti di credito, pare opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la sostenibilità di tali compiti, presumibilmente aggiuntivi, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria e agli altri compiti posti a carico del medesimo Ministero e del Ministero dell’economia, andrebbe chiarito se detti adempimenti siano compatibili con la clausola di neutralità finanziaria, di cui al successivo articolo 17, la quale dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del provvedimento in esame avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 14

Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese

Le norme prevedono l’istituzione di una Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle suddette imprese.

Il comma 7 dispone che le spese di funzionamento della Commissione, pari a 30 mila euro annui, sono poste a carico, in parti uguali dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

Al riguardo, si osserva che l’individuazione delle risorse da destinare alle Commissione parlamentari rientra nell’ambito dell’autonomia amministrativa e finanziaria delle Camere. Si segnala, peraltro, che in conformità alle osservazioni formulate sul testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione, la disposizione è stata riformulata in modo da prevedere, conformemente a quanto previsto nella scorsa legislatura  in occasione dell’istituzione di commissioni parlamentari sia monocamerali che bicamerali[4], un limite massimo per le spese di funzionamento delle commissioni medesime.

 

 

 

ARTICOLO 15

Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese

Le norme prevedono che il Parlamento approvi una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (comma 1).

Il disegno di legge, presentato alle Camere dal Governo entro il 30 giugno, prevede (comma 3):

·        norme di immediata applicazione volte a favorire e promuovere le imprese interessate, riducendo gli oneri burocratici e introducendo misure di semplificazione amministrativa;

·        una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l’autorizzazione all’emanazione di regolamenti in materia di tutela e sviluppo delle micro e piccole imprese;

·        norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi.

II Governo allega al disegno di legge una relazione di accompagnamento che evidenzi, tra l’altro, lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le micro e piccole imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione, l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (comma 4).

Per l'acquisizione di osservazioni e proposte il ministro dello Sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria (comma 5).

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16

Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali

Le norme specificano, tra l’altro, che le disposizioni del provvedimento in esame costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatta salva la potestà di regioni ed enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela.

 

Al riguardo, si osserva che la qualifica delle misure contenute nel provvedimento in esame come livelli essenziali delle prestazioni è suscettibile di dar luogo ad effetti finanziari per la richiesta, da parte di regioni e autonomie locali, di maggiori finanziamenti da parte dello Stato, atteso che la normativa vigente impone l’integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 17

Norma finanziaria

Le norme dispongono che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all’attuazione del provvedimento in esame avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che dal punto di vista della formulazione della disposizione, appare opportuno che la stessa sia modificata in modo da escludere dall’applicazione dell’articolo 17 le disposizioni di cui all’articolo 14, in quanto dotate di una autonoma clausola di copertura finanziaria.

 



[1] L’articolo 4 del D. Lgs. 231/2002 dispone che:

1.  gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data;

3.  per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

 

[2] La Raccomandazione estende il concetto di impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, confermando i limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti e provvedendo, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima volta, viene indicata anche per le aziende più piccole. Per essere riconosciuta come PMI, l'impresa deve rispettare i limiti massimi fissati dalla raccomandazione relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

- media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

- piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

- microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il DM 18 aprile 2005 ha provveduto ad adeguare i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, in accordo con la citata raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE

[3] Di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

[4] Si vedano, in particolare, le seguenti disposizioni:

-          l’articolo 6, comma 6, della Deliberazione 5 novembre 2008 della Camera dei deputati che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali;

-          l’articolo 6, comma 6, della legge n. 6 del 2009, recante l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;

-          l’articolo 6, comma 6, della Deliberazione 13 luglio 2010 della Camera dei deputati, che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.