Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2449-C: Legge comunitaria 2009 (Modificato dal Senato ' A.S. 1781)
Riferimenti:
AC N. 2449-C/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 98
Data: 20/04/2010
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2449-C

 

Legge comunitaria 2009

 

(Modificato dal Senato – A.S. 1781)

 

 

 

 

 

N. 98 – 20 aprile 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2449-C

Titolo breve:

 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2009)

 

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

XIV

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Formichella

 

Gruppo:                                      

Pdl

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

All’Assemblea

Oggetto:

 

testo C e fascicolo n. 1 degli emendamenti

 

 



INDICE

ARTICOLO 6. 6

Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)6

ARTICOLO 13, comma 1, lettera d-ter)8

Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.. 8

ARTICOLO 13, comma 1, lettere d-quatere d-quinquies)9

Credito al consumo.. 9

ARTICOLO 17, comma 1. 9

Attuazione della direttiva europea in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili9

ARTICOLO 17, comma 1-bis.. 10

Alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole. 10

ARTICOLO 17, comma 2. 11

Norme comuni in materia di energia elettrica.. 11

ARTICOLO 17, comma 3. 12

Norme comuni per il mercato interno del gas naturale. 12

ARTICOLO 17, commi 3-bis e 3-ter.. 14

Livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi14

ARTICOLO 22. 15

Oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche. 15

ARTICOLO 25. 15

Remunerazioni degli amministratori di società quotate. 15

ARTICOLO 29, comma 1, lettera h)16

Misure a favore della pesca e dell’acquacoltura.. 16

ARTICOLO 34, comma 1, secondo periodo.. 17

Misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi17

ARTICOLO 38, comma 2, lett. b) e lett. g-bis)17

Mercato interno dei servizi postali comunitari17

ARTICOLO 43. 18

Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio.. 18

ARTICOLO 44, comma 1, lettera c)19

Veicoli fuori uso.. 19

ARTICOLO 49. 20

Navi officina e navi frigorifero.. 20

 


 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge reca disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009).

Il provvedimento, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica[1].

Il testo modificato dal Senato (C. 2449-B) è già stato esaminato dalla Commissione bilancio[2], che in data 2 marzo 2010 ha approvato la relazione da trasmettere alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea).

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio il Governo ha trasmesso note tecniche riferite a parti del testo modificate. Di tale documentazione si dà conto nell’analisi di seguito riportata, che considera le sole disposizioni, recanti profili di carattere finanziario, introdotte o modificate nel corso dell’esame in terza lettura presso la XIV Commissione[3].

L’analisi non include le modifiche con le quali è stato testualmente recepito il parere formulato dalla Commissione bilancio nella predetta relazione. Si tratta in particolare delle seguenti integrazioni del testo:

-          all’articolo 13, comma 1, lettera d-bis), è stata introdotta una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale le attività previste in materia di credito al consumo (educazione finanziaria dei consumatori) dovranno essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (emendamento 13.3 del relatore);

-          all’articolo 24 (delega in materia di sistemi di pagamento), è stato introdotto il comma 1-bis), recante una clausola di invarianza finanziaria (emendamento 24.4 del relatore);

-          all’articolo 38 (delega in materia di servizi postali comunitari), l’esercizio della delega è stato sottoposto ad un obbligo di neutralità finanziaria (emendamento 38.6 del relatore);

-          all’articolo 40 (attuazione della direttiva comunitaria in materia di diritti aeroportuali), sono state introdotte al comma 1, lettere d) ed e), misure che vincolano l’esercizio dei compiti affidati all’ENAC all’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente (emendamento 40.1 del relatore);

-          all’articolo 49 (controlli pubblici sulle navi officina e sulle navi frigorifero), i commi 3 e 4 sono stati riformulati al fine di assicurare che le tariffe da applicare agli operatori del settore siano commisurate al costo effettivo del servizio (emendamento 49.1 del relatore);

-          all’articolo 52 (ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), il comma 1 è stato integrato per  riformulare in modo più puntuale la clausola di invarianza finanziaria (emendamento 52.2 del relatore).

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 6

Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)

Normativa vigente: l’articolo 2 della legge n. 11/2005 (Partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) prevede che  il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)[4], istituito presso la Presidenza del Consiglio, costituisca la sede in cui sono concordate le linee politiche del Governo nel processo di formazione degli atti comunitari.

Il CIACE si avvale di un Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie[5].

Per il funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie può utilizzare un contingente massimo di 20 unità di personale che viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio.

Si segnala che l’articolo 2 contiene una clausola di neutralità finanziaria.

 

La norma modifica l’articolo 2 della legge n. 11/2005 come segue:

-         viene stabilito che il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) si riunisca almeno una volta al mese e comunque prima di ogni riunione del Consiglio europeo (comma 1-bis);

-         viene prevista la partecipazione di personale delle Camere al Comitato tecnico, che si deve riunire almeno una volta alla settimana (comma 1-ter);

-         viene consentito al CIACE di avvalersi di un ulteriore contingente massimo di 80 unità (comma 1-quater, cpv. articolo 2, comma 4-ter).

Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIACE:

-          dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti;

-          nel limite del 25 per cento del contingente: collaboratori assunti con contratto a tempo determinato; esperti e consulenti (per particolari professionalità e specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio) con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

 Per gli oneri connessi al contingente di 80 unità si provvede:

Ÿ        per il personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2010;

Ÿ        per il personale con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.

La relativa copertura (1,1 milioni annui a decorrere dal 2010) è effettuata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del DL 159/2007 (Fondo per il miglioramento dell’efficienza energetica) (comma 1-quater, cpv. articolo 2, comma 4-quaater).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, con particolare riferimento al numero, alla qualifica e ai costi unitari del personale da utilizzare presso il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.

Andrebbe inoltre chiarito se, a fronte dell’ampliamento del contingente di personale chiamato ad operare o a partecipare ai lavori degli organismi in esame, possano determinarsi maggiori spese, non considerate dal testo, connesse al funzionamento degli organismi medesimi (rimborsi per il personale ovvero costi di adeguamento tecnico o logistico).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le risorse relative all’articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 sono iscritte nel capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo reca le necessarie disponibilità. Appare, tuttavia, opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile utilizzare tali disponibilità senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. 

 

ARTICOLO 13, comma 1, lettera d-ter)

Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo

La norma aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall’articolo 33 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), in tema di contratti di credito al consumo.

In particolare, si dispone che il Governo preveda l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbero chiariti i profili applicativi della norma, considerata la portata generica della previsione in esame e tenuto conto – in particolare - che il testo non definisce né in quali termini il sistema pubblico di prevenzione dovrebbe configurarsi sul piano organizzativo (amministrazioni competenti, eventuali mezzi già disponibili allo scopo) né con quali risorse finanziarie dovrebbe essere attivato.

In assenza di puntuali indicazioni in ordine alle modalità di funzionamento e di finanziamento del sistema di prevenzione, non si dispone degli elementi per escludere che la norma possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura.

 

ARTICOLO 13, comma 1, lettere d-quatere d-quinquies)

Credito al consumo

La norma aggiunge due ulteriori principi di delega a quelli già previsti dall’articolo 33 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), in tema di contratti di credito al consumo. In particolare, norma prevede:

Ÿ        la motivazione obbligatoria in caso di diniego del finanziamento da parte dei soggetti erogatori di credito ai consumatori;

Ÿ        la possibilità per il soggetto richiedente, nel caso di diniego del finanziamento, di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 17, comma 1

Attuazione della direttiva europea in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 17, recante princìpi e criteri direttivi della delega relativa all’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

 In particolare, le modifiche apportate prevedono che tali princìpi e criteri debbano:

Ÿ        promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti (lettera d);

Ÿ        adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia (lettera g);

Ÿ        organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse (lettera h);

Ÿ        completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi (lettera i).

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbe chiarita la compatibilità degli obblighi di neutralità finanziaria disposti dal testo rispetto alle previsioni introdotte con l’articolo in esame e sopra richiamate, quali: la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti [lettera d)]; l’adeguamento e il potenziamento dei sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico  [lettera g)];  l’organizzazione di sistemi di controllo sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi [lettera h)]; il completamento del sistema statistico in materia di energia [lettera i)] , per il quale il testo opera un generico rinvio alle “risorse di bilancio disponibili allo scopo”.

 

ARTICOLO 17, comma 1-bis

Alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole

Le norme dispongono che l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole sia ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi, quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto prodotti a partire dalla biomassa[6].

Per tale scopo, nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, la tariffa di 28 euro cent/KWh[7] si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Il testo precisa, infine, che le misure in esame non devono comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di verificare la coerenza delle norme rispetto all’obbligo di neutralità finanziaria previsto dal testo andrebbe chiarito:

Ÿ         se l’assimilazione dell’alcol etilico di origine agricola ai bioliquidi possa determinare effetti finanziari in relazione al diverso trattamento fiscale delle due tipologie di prodotto;

Ÿ         se gli eventuali oneri conseguenti all’applicazione al predetto alcol etilico della tariffa incentivante di cui alla legge 244/2007 saranno posti a carico della tariffa elettrica.

 

ARTICOLO 17, comma 2

Norme comuni in materia di energia elettrica

Le norme integrano l’articolo 17, comma 2, recante princìpi e criteri direttivi relativi all’attuazione della direttiva 2009/72/CE, in materia di mercato interno dell’energia elettrica. 

 In particolare, le modifiche apportate dispongono che tali criteri direttivi debbano prevedere fra l’altro che:

Ÿ        si applichino sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva, non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73 (lettera c).

Il precedente testo (C.2449-B) prevedeva un livello minimo di sanzioni più elevato (pari a euro 25.822,84 in luogo degli euro 2.500 indicati dal testo in esame);

Ÿ        l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale (lettera g);

Ÿ        la medesima Autorità disponga di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio, nonché di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento[8] mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori vigilati, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento dell’Autorità (lettera h);

Ÿ        l’AEEG e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato (stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa) e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio (lettera i).

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di escludere possibili oneri per la finanza pubblica andrebbe chiarita l’effettiva portata applicativa della disposizione in base alla quale l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrebbe disporre “di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi” allo svolgimento delle proprie funzioni [lettera g)].

Attualmente, infatti, la dotazione organica del personale di ruolo dell’Autorità è fissata dalla legge 481/1995 entro il limite massimo di centoventi unità[9]. Inoltre il meccanismo di autofinanziamento previsto dalla stessa legge[10] opera entro limiti determinati (ancorché variabili), in quanto il contributo a carico dei soggetti  vigilati non può superare l'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio.

Pertanto, per garantire l’effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame, le eventuali variazioni nel contingente di personale utilizzato dall’Autorità dovrebbero risultare coerenti:

-          sia rispetto alle risorse messe a disposizione mediante l’autofinanziamento (coerenza sia quantitativa sia in termini di allineamento temporale);

-          sia rispetto ai fabbisogni di personale delle amministrazioni di provenienza (nel caso in cui – come previsto dal testo - si intenda utilizzare unità distaccate da altre pubbliche amministrazioni).

 

ARTICOLO 17, comma 3

Norme comuni per il mercato interno del gas naturale

La norme integrano l’articolo 17, comma 3, recante princìpi e criteri direttivi relativi all’attuazione della direttiva 2009/73/CE, in materia di mercato interno del gas naturale. 

 In particolare, le modifiche apportate dispongono che tali princìpi e criteri debbano tra l’altro:

Ÿ        prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale fra gli Stati membri nel caso di crisi del sistema energetico (lettera b);

Ÿ        promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure pro concorrenziali con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas (lettera f);

Ÿ        garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura (lettera m);

Ÿ        prevedere sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73 (lettera o).

Il precedente testo (C.2449-B) prevedeva un livello minimo di sanzioni più elevato (pari a euro 25.822,84 in luogo degli euro 2.500 indicati dal testo in esame);

Ÿ        promuovere l’efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale (lettera q);

Ÿ        prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale (lettera v);

Ÿ        prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento[11] mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio (lettera z);

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, circa le previsioni di cui alla lettera v) (disponibilità di adeguate risorse di personale per l’Autorità per l’energia), si rinvia a quanto già osservato con riferimento alle analoghe disposizioni del precedente comma 2, in materia di mercato interno dell’energia elettrica.

Nulla da osservare in ordine alle disposizioni che prevedono misure a favore della concorrenza [lettere f) e q)] e in materia di controlli di sicurezza [lettera m)], nel presupposto che agli eventuali oneri si farà fronte a carico dell’utenza e a valere sul sistema tariffario.

 

ARTICOLO 17, commi 3-bis e 3-ter 

Livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi

La norme introducono ulteriori princìpi e criteri direttivi relativi all’attuazione della direttiva 2009/119/CE, recante l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. 

Le disposizioni introdotte prevedono - fra l’altro - l'istituzione[12] di un Organismo centrale di stoccaggio sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti interessati che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia. L'istituzione e il funzionamento dell'Organismo sono sottoposti ad un obbligo di neutralità finanziaria [comma 3-bis, lettere c)-d)-e), e comma 3-ter]

L’Organismo dovrà farsi carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di prodotti e dovrà essere responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza. Può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio. Può assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di confermare la coerenza delle norme in esame rispetto all’obbligo di neutralità finanziaria disposto dal testo, andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alle modalità attuative delle disposizioni che prevedono l’istituzione dell’Organismo centrale di stoccaggio: andrebbero precisate, in particolare, la composizione e le modalità di funzionamento dell’Organismo (per il quale il testo si limita a indicare come obbligatoria la partecipazione di determinati operatori del settore) , nonché le sue fonti di finanziamento.

                                                                                                                                         

 

ARTICOLO 22

Oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche

Le norme definiscono le modalità attraverso le quali i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche i dati relativi alla quantità di apparecchi immessi sul mercato ovvero raccolte, esportate o riciclate nel 2009. Dette comunicazioni contribuiscono a determinare la misura del finanziamento al sistema di gestione dei rifiuti posta a carico dei singoli produttori.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 25

Remunerazioni degli amministratori di società quotate

Le norme soppressive della lettera d) e di parte della lettera e) - introdotte dalla Commissione di merito - modificano l’articolo 25, recante una delega  in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate[13], come segue:

Ÿ        viene soppresso il criterio che prevede che il trattamento economico onnicomprensivo degli amministratori di istituti di credito e di società quotate non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;

Ÿ        viene soppresso il divieto di includere le stock option tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i suddetti amministratori.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 29, comma 1, lettera h)

Misure a favore della pesca e dell’acquacoltura

La norma – che reca uno dei criteri direttivi indicati dall’articolo 29 per l’esercizio della delega in materia di pesca e acquacoltura - è stata integrata con una clausola di invarianza.

Il principio di delega interessato dalla modifica in esame [lettera h)] è finalizzato ad  assicurare - in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento al DL 185/2008 - un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell’acquacoltura per favorire l’emersione dell’economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l’istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità.

Si ricorda che il comma 1, primo periodo, del testo (delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina in materia di pesca e di acquacoltura) già sottopone l’esercizio della delega ad un obbligo di neutralità finanziaria (“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”).

 

La norma originaria, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nel corso dell’esame del testo in Commissione bilancio (C. 2449-B), sono state formulate richieste di chiarimento in ordine all’effettiva compatibilità delle previsioni in esame rispetto all’obbligo di neutralità finanziaria stabilito dal comma 1, primo periodo[[14]].

Il Governo – rispondendo a tali rilievi[15] - ha espresso parere contrario sulla lettera h), osservando che la previsione di interventi di sostegno all’occupazione determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, rispetto ai quali la predetta clausola non risulta idonea ad assicurare l’invarianza degli effetti.

Preso atto delle precisazioni formulate dal Governo, in data 2 marzo 2010 la Commissione bilancio ha subordinato il proprio parere favorevole sul testo alla soppressione della richiamata lettera h), al fine di garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Al riguardo si osserva che la clausola di invarianza introdotta con la modifica in esame non appare idonea a superare le questioni problematiche emerse in Commissione bilancio, in quanto:

Ÿ         sotto il profilo sostanziale, come è stato rilevato dal Governo e confermato nel parere della Commissione bilancio, la previsione di interventi di sostegno all’occupazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura risulta incompatibile con un obbligo di neutralità finanziaria;

Ÿ         sotto il profilo formale, la clausola di invarianza in esame si presenta in ogni caso come ripetitiva rispetto all’obbligo di neutralità finanziaria già sancito dal comma 1 per l’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 29.

 

ARTICOLO 34, comma 1, secondo periodo

Misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi

La norma prevede che le disposizioni volte a contrastare l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali devono contenere misure efficaci per garantire l’omogenea applicazione dei controlli all’importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di escludere la possibile insorgenza di effetti onerosi in relazione alle spese per il personale e per i mezzi da adibire all’effettuazione dei controlli all’importazione, andrebbe chiarita la portata applicativa della misura che prevede la definizione delle dotazioni minime necessarie.

 

ARTICOLO 38, comma 2, lett. b) e lett. g-bis)

Mercato interno dei servizi postali comunitari

Le norme, che integrano i principi direttivi relativi alla delega per il completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, dispongono quanto segue:

Ÿ        si prevede che la fornitura dei servizi postali non debba creare situazioni di concorrenza sleale e che siano armonizzati gli aspetti previdenziali ed assistenziali delle singole legislazioni nazionali e della contrattazione collettiva di lavoro [lettera b)];

Ÿ        si prevede che l’autorità nazionale di regolamentazione indipendente dell’operatore svolga - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - le sue funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa, con la piena separazione strutturale dalle attività inerenti la proprietà ed il controllo [lettera g-bis)].

Si ricorda, infine, che il testo è stato integrato dal comma 2-bis, il quale dispone - in conformità al parere reso dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione - un obbligo di neutralità finanziaria riferito all’intero articolo 38.

 

Al riguardo si osserva che, al fine di escludere possibili effetti onerosi, anche tenuto conto della genericità della formulazione del testo, andrebbe chiarita la portata applicativa delle misure volte all’armonizzazione previdenziale e assistenziale nel settore dei servizi postali.

 

ARTICOLO 43

Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio

La norma sostituisce l’articolo 43 con un nuovo testo.

In particolare le nuove disposizioni prevedono, tra l’altro, che:

Ÿ        lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della Dir. n. 79/409/CEE ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat [comma 1, lett. a)].

La norma sostituita dall’emendamento in esame prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si adoperino per mantenere o adeguare le popolazioni di uccelli di cui all'art. 1 della Dir. n. 79/409/CEE ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi;

Ÿ        le regioni e le province autonome adottino le misure di conservazione di cui agli artt 4 e 6 del DPR n. 357/1997[16], per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale [comma 1, lett. c)].

L’ art. 4 del DPR n. 357/1997 prevede che le regioni e le province autonome adottino misure di conservazione al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie nelle zone speciali di conservazione individuate ai sensi dell’art. 3 e 6;

Ÿ        lo Stato incoraggi le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva n. 79/409/CEE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva [comma 1, lett. d)].

L’Allegato V alla direttiva n. 79/409/CEE, abrogato dall'art.18 della direttiva 2009/147/CE, individua i seguenti argomenti: a) fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica; b) censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione; c) censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento; d) determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni; e) messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli; f) determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento; g) studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sulla popolazione delle specie di uccelli.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nel corso dell’esame del testo (C. 2449-B) in Commissione bilancio, il Governo[17], in merito alla norma in esame, ha confermato la sua conformità alla normativa comunitaria e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione bilancio nella Relazione da trasmettere alla XIVª Commissione, ha affermato che la clausola di invarianza di cui all’art. 43 è idonea a garantire che dall'attuazione della relativa disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se l’applicazione delle misure indicate dalle lettere c) e d) – che sembrano richiedere l’esecuzione di interventi attualmente non previsti - comporti, per gli enti interessati, l’insorgenza di nuove o maggiori spese. Conseguentementente andrebbe chiarito se lo Stato, le regioni e le province autonome possano provvedere a tali compiti nell’ambito delle risorse disponibili  a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 1, lett. a), il testo in esame ha riformulato la clausola di invarianza eliminando – fra l’altro - il riferimento all’aggregato della finanza pubblica. Sul punto si osserva che la clausola, come originariamente formulata, è stata valutata idonea - dalla Commissione bilancio - a garantire l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 44, comma 1, lettera c)

Veicoli fuori uso

Il testo approvato dal Senato e già esaminato dalla Commissione bilancio modifica l’articolo 5, comma 15, del D. Lgs. 209/2003 (Veicoli fuori uso), prevedendo che le imprese di autoriparazione possano consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli - oltre che ai soggetti già individuati dalla legislazione vigente - anche ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria che non trattano veicoli fuori uso [comma 1, lett. c)]. Si ricorda che sul comma 15 è intervenuta una lettera di messa in mora, da parte della Commissione europea, per non completa esecuzione della sentenza di una condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee: in particolare la Commissione ha osservato che, per la raccolta delle parti usate, il comma 15 restringe il campo di applicazione dell’obbligo di consegna solo ad alcune imprese di autoriparazione.

La Commissione di merito ha  soppresso il comma 1, lettera c), che attribuiva alle imprese di autoriparazione la facoltà di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, anche ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria che non trattano veicoli fuori uso.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di escludere possibili effetti onerosi connessi al mancato recepimento della disciplina europea, andrebbero chiariti i profili di compatibilità comunitaria del testo come risultante dalla soppressione proposta.

 

ARTICOLO 49

Navi officina e navi frigorifero

La norma recepisce parzialmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Le parti del parere recepite testualmente sono le seguenti:

Ÿ        il comma 3 è stato riformulato al fine di porre a carico degli operatori tutti gli oneri (e non solo quelli “eventuali ed ulteriori”) connessi alle verifiche ispettive delle navi in acque internazionali;

Ÿ        il comma 4 è stato riformulato al fine di esplicitare che le tariffe per le attività ispettive devono essere determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

Non è stata recepita, invece, un’ulteriore condizione formulata dalla Commissione bilancio, volta alla soppressione del comma 5. Quest’ultimo esclude gli imprenditori agricoli, per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile[18], dall’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 194/2008 (Modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in materia di alimentazione animale).

In base al D. Lgs. 194/2008, per il finanziamento dei controlli sanitari sui mangimi si applicano apposite tariffe poste a carico degli operatori dei settori sottoposti al controllo. Tali tariffe devono garantire la copertura integrale del costo del servizio e sono inoltre maggiorate di una quota spettante allo Stato, destinata a specifici capitoli di spesa.

 

Si ricorda che nel corso dell’esame del testo (C: 2449-B) presso la Commissione bilancio è stato rilevato che il comma 5 appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Sul punto il Governo[19] ha osservato che il comma si limita a chiarire l'ambito di applicazione del D. Lgs. 194/2008, dal quale è esclusa l'attività primaria. Infatti, per il finanziamento dei controlli sanitari, le tariffe da versare alle ASL di competenza vanno applicate ad alcune specifiche attività[20] (macelli, laboratori di sezionamento carni, lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, eccetera). Tale esclusione risulta confermata da una circolare del Ministero del lavoro[21] recante precisazioni applicative del medesimo decreto legislativo. Il comma 5 in esame, pertanto, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzato a risolvere dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in linea con quanto già confermato in via amministrativa dal Ministero del lavoro e dalla regione Lombardia.

 

Al riguardo si osserva che nel testo licenziato dalla Commissione di merito non è stata disposta la soppressione del comma 5, alla quale la Commissione bilancio ha subordinato il proprio parere favorevole ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche alla luce dei rilievi contenuti nella nota della Ragioneria generale dello Stato sopra richiamata, in base alla quale il comma 5 sembrerebbe non modificare - nella sostanza - l’ambito applicativo del D. Lgs. 194/2008. Andrebbe, in particolare, chiarito se l’esclusione degli imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per le attività di controllo possa pregiudicare l’integrale copertura dei costi del servizio ovvero determinare una riduzione di entrate per il bilancio dello Stato.

 



[1] Si ricorda che – come evidenziato dalla relazione illustrativa al testo originario del disegno di legge (A.C. 2449) - la relazione tecnica non è stata predisposta in quanto “la legge delega è priva di contenuti con riflessi finanziari direttamente onerosi per la finanza pubblica”. La relazione illustrativa precisava, tuttavia, che - qualora si fosse reso necessario – la relazione tecnica sarebbe stata predisposta ed eventualmente aggiornata nel corso dell’esame parlamentare.

Con riferimento al meccanismo generalmente utilizzato nelle leggi comunitarie circa le modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme necessarie all’adempimento degli obblighi comunitari (obbligo di trasmissione degli schemi di decreto al Parlamento corredati di relazione tecnica e possibilità di utilizzare il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie), si rinvia a quanto già richiamato nel dossier relativo al testo originario del disegno di legge comunitaria 2009 (V. Serv. Bilancio – Serv. Commissioni: Scheda di analisi n. 38 del 25 giugno 2009).

[2] V. Servizio Bilancio – Scheda di analisi n. 82 del  24 febbraio 2010 - atto Camera 2449-B.

[3] V. Camera dei deputati - Commissione per le politiche dell’Unione europea - sedute del 13 e del 14 aprile 2010.

[4]Il CIACE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle riunioni partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti all'ordine del giorno. Possono chiedere di partecipare (in relazione a materie che interessano le regioni) il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni o un presidente di regione da lui delegato. Per gli ambiti di competenza degli enti locali possono chiedere di partecipare  i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

[5] Il Comitato tecnico è coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di esso fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni interessate. È integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati quando all’ordine del giorno si trovino questioni di interesse regionale.

[6] Di cui alla direttiva 2009/28/CE, relativa alla promozione dell’energia derivante da fonti rinnovabili.

[7] Di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge  244/2007 (Legge finanziaria 2008).

[8] Di cui all'articolo 2, comma 38, della L. 481/1995. Tale disposizione specifica che all'onere derivante dal funzionamento delle Autorità si provveda mediante contributo di importo non superiore all'1 per 1.000 dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso.

[9] Articolo 2, comma 28, della legge 481/1995.

[10] Articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 481/1995: applicazione di apposite tariffe ai soggetti vigilati.

[11] Di cui all'articolo 2, comma 38, della L. 481/1995. Tale disposizione specifica che all'onere derivante dal funzionamento delle Autorità si provveda mediante contributo di importo non superiore all'1 per 1.000 dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso.

[12] Anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore.

[13] In particolare il decreto legislativo è volto a dare attuazione ad alcune Raccomandazioni comunitarie in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate: attuazione della sezione II (politica delle remunerazioni) e della sezione III (Remunerazione dei singoli amministratori) della Raccomandazione 2004/913/CE; attuazione della sezione II (Politica delle remunerazioni), paragrafi 5 (Informazioni sulla politica di remunerazione degli amministratori) e 6 (Voto degli azionisti) della Raccomandazione 2009/385/CE.

[14] V. Servizio Bilancio – Scheda di analisi n. 82 del 2010.

[15] V. nota del Ministero dell’economia-Ragioneria generale dello Stato trasmessa in data 25 febbraio 2010.

[16] D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

[17] V. nota del Ministero dell’economia-Ragioneria generale dello Stato trasmessa in data 25 febbraio 2010.

[18] L’art. 2135 del codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

[19] V. nota del Ministero dell’economia-Ragioneria generale dello Stato trasmessa in data 25 febbraio 2010.

[20] Previste dagli Allegati dello stesso decreto legislativo 194/2008.

[21] Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 11000-P del 17 aprile 2009.