Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2326: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo)
Riferimenti:
AC N. 2326/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 70
Data: 13/01/2010
Descrittori:
MINORI   RATIFICA DEI TRATTATI
REATI SESSUALI   VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2326

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 70 – 13 gennaio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2326

 

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite II e III

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Angela Napoli per la II e  Mecacci per la III

 

Gruppo:

 

rispettivamente PD e PdL        

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatari:

 

Commissioni riunite II e III

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1- 50. 3

Contenuto della Convenzione. 3

ARTICOLO 3 del disegno di legge. 5

Autorità per la conservazione dati dei condannati per reati sessuali5

ARTICOLO 4. 5

Modifiche al codice penale. 5

ARTICOLO 4, comma 1, lettera m-bis. 6

Patrocinio a spese dello Stato.. 6

ARTICOLI 5-8. 7

Modifiche al codice di procedura penale. 7

ARTICOLO 9. 7

Clausola di invarianza.. 7

 



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame concerne la ratifica e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

La Convenzione è composta di cinquanta articoli.

Il testo del disegno di legge, composto da 9 articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di interesse finanziario del testo del disegno di legge come modificato dalle Commissioni di merito.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1- 50

Contenuto della Convenzione

Le norme, dopo aver introdotto principi generali, definizioni e obiettivi per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (articolo 1-3), prevedono che le Parti adotteranno con disposizioni o altro genere di provvedimenti:

-         misure preventive dirette alla formazione di persone che lavorano con i bambini, all’informazione sui rischi dello sfruttamento sessuale nell’ambito dell’istruzione dei bambini durante la scuola primaria e alla predisposizione di campagne generalizzate di sensibilizzazione del pubblico ( articoli 4-9).

La relazione illustrativa afferma che tali misure possono essere messe in atto attraverso l’inserimento di impegni specifici nel Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che è attualmente in fase di elaborazione da parte dell’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile[1]. Per quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione del pubblico, la relazione illustrativa segnala che la legge finanziaria 2008[2] ha introdotto, tra le finalità da finanziare con il Fondo per le politiche per la famiglia, la promozione di iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori, promosse dall’Osservatorio.

 Infine, la relazione illustrativa segnala che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 269 del 1998 ha istituito un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La legge prevede che il fondo sia alimentato dalle multe irrogate, dalle somme di denaro confiscate e da quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della legge stessa. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta;

-         l’istituzione di autorità specializzate per la protezione dei minori (articolo 10).

La relazione illustrativa ricorda che, già dal 2002, è operante in Italia il CICLOPE (Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia), che rappresenta un tavolo politico intorno al quale si riuniscono tutte le Amministrazioni statali coinvolte nella lotta ai crimini sessuali in danno di minori. Inoltre ricorda l'esistenza, a livello regionale, di difensori pubblici, garanti o tutori per l'infanzia. Infine, per quanto concerne la raccolta dei dati, è operante presso l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno;

-         specifici programmi di intervento a protezione e assistenza delle vittime (11-17).

La relazione illustrativa afferma che nel nostro ordinamento sono già presenti misure legislative che attuano le disposizioni della Convenzione.

-         una serie di fattispecie di reato (18-24).

La relazione illustrativa afferma che in linea generale il nostro ordinamento è sostanzialmente allineato con le previsioni della Convenzione e gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica apportano le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale necessarie all’adeguamento (cfr.infra);

-         un sistema di procedura penale più aderente alla peculiarità delle violazioni commesse ( articoli 27-36);

-         la registrazione e alla raccolta dei dati sui condannati per reati sessuali (articolo 37).

L’articolo 3 del disegno di legge di ratifica istituisce l’autorità nazionale per la registrazione e conservazione dei dati sui condannat per i reati sessuali (cfr.infra);

-         la cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (articolo 38);

Infine sono previste norme sul monitoraggio  della Convenzione (articoli 39- 44) e le disposizioni finali di rito relative alla firma, entrata in vigore, adesione, denuncia e notifica (articoli 45-50).

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge

Autorità per la conservazione dati dei condannati per reati sessuali

La norma designa il Ministero dell’interno come Autorità nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali (comma 1).

La relazione illustrativa afferma che al momento non esiste un organismo deputato alla conservazione di questi dati.

Si prevede che l’attività di registrazione e conservazione dei dati, siano svolte in conformità al Trattato di Prüm[3](comma 2).

Si ricorda che l’articolo 5 della legge di adesione al Trattato di Prüm  ha previsto l’istituzione della banca dati nazionale del DNA presso il Ministro dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero di giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

 

Al riguardo, tenuto conto che il testo, come modificato dalle Commissioni, non fa più riferimento all’attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici del DNA, andrebbe chiarito se gli adempimenti relativi a tali attività restino disciplinati dalle legislazioni vigenti (in particolare la legge di adesione al Trattato di Prüm) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 4

Modifiche al codice penale

Le norme introducono all’interno dell’ordinamento misure più incisive per la lotta contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori, modificando il codice penale, il codice di procedura penale e altre normative[4].

In particolare, le modificazioni al codice penale riguardano (articolo 4):

-          il raddoppiamento dei termini di prescrizione relativi al reato di violenza sessuale commesso su un minore di anni quattordici (lettera a) ;

-          la previsione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale (lettera a- bis);

-          la previsione del reato di associazione diretta a commettere reati sessuali contemplati dalla Convenzione (lettera b);

-          la previsione di una circostanza aggravante dell'omicidio se commesso in occasione (non solo del reato di violenza sessuale, ma altresì) di taluno dei delitti previsti dalla Convenzione   (lettera c);

-          introducono alcune fattispecie specificate nella Convenzione come la realizzazione e fruizione di spettacoli pedopornografici, cause di cosiddetta «minorata difesa» e di particolare vulnerabilità della vittima (approfittamento della situazione di necessità), circostanza attenuante per il concorrente che fornisce elementi concreti all'autorità giudiziaria o alla polizia per la raccolta di prove, e pene accessorie (perdita della potestà genitoriale, interdizione dagli uffici di tutela o curatela, perdita del diritto agli alimenti), ipotesi di atti sessuali commessi con persona ultrasedicenne, all'ipotesi di chi fa assistere un minore ad atti sessuali compiuti da altri, l'introduzione della fattispecie del reato di adescamento di minorenni  (lettere d)n).

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4, comma 1, lettera m-bis

Patrocinio a spese dello Stato

Normativa vigente: ll’articolo 76 del D.P.R. n.115/2002, come modificato dall’articolo 4 del D.L. n.11/2009, prevede, al comma 4-ter, il patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l’accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

 

La norma, estende al minore in quanto persona offesa il gratuito patrocinio per taluni reati a sfondo sessuale[5], anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente[6] .

 

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione, si osserva che la disposizione in oggetto, estendendo la platea degli ammessi al patrocinio a spese dello Stato, presenta effetti onerosi, non quantificati, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente (articolo 76, comma 4-ter del D.P.R. n.115/2002)

Si ricorda che la RT allegata all’articolo 4 del D.L. n.11/2009, convertito con L. n.38/2009 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), che ha modificato l’articolo 76 del D.P.R n.115/2002, ipotizzava un costo medio per il patrocinio nel processo penale pari a 903 euro per ciascun procedimento.

Appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca gli elementi necessari per la determinazione dei suddetti oneri, con l’indicazione sia del numero dei casi per i quali l’autorità giudiziaria ha già iniziato l’azione penale e ai quali verrebbe estesa la normativa in esame, sia una stima del numero medio annuo dei procedimenti per tali reati.

 

ARTICOLI 5-8

Modifiche al codice di procedura penale

Le norme disciplinano(articolo 5):

-          l'elenco dei reati attribuiti alla competenza delle procure distrettuali ( lettera a);

-          la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis);

-           l'applicabilità dell'incidente probatorio (lettere c e d;;

-          le fattispecie per cui è escluso il patteggiamento (lettera e).

Altri interventi riguardano le misure di prevenzione (articolo 6), l'introduzione del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori; l'ordinamento penitenziario (articolo 7) con riferimento alla possibilità per i detenuti di partecipare a programmi di riabilitazione specifica, incentivata dall'influenza che ciò può avere sui provvedimenti tesi alla concessione di benefìci; i provvedimenti di confisca dei patrimoni delle associazioni criminali (articolo 8), con particolare riferimento a quelle che si dedicano ai reati in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 9

Clausola di invarianza

La norma prevede che dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare salvo quanto evidenziato in relazione all’articolo 4 lettera m-bis del disegno di legge.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai Fondi richiamati dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, si osserva che le risorse relative al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, sono determinate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha stanziato a favore del predetto Fondo 185,289 milioni di euro per l’anno 2010, 136,716 milioni di euro per l’anno 2011 e 136,716 milioni di euro per l’anno 2012.

Con riferimento al Fondo per la prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale, di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, si osserva che lo stesso è alimentato dalle multe irrogate, dalle somme di denaro confiscate e da quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della citata legge n. 269 del 1998.

Il relativo capitolo di bilancio, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta iscritto per memoria.

 



[1] Tale Piano è parte integrante del Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia  ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. n. 103/2007

[2] Articolo 2, comma 462, della L. 244 del 2007.

Legge 85/2009 “Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.”.

[4] Modifiche alla legge 27 dicembre 1956 n.1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da minori; modifica alla legge 26 luglio 1975. n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno ai minori; modifiche al D.L. 306/1992, n.306, convertito con modificazioni dalla L. n. 356/1992, in materia di modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

[5] Articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600 quinquies, 601,602, 609 undecies del codice penale.

[6] Articolo 76, comma 4-ter del D.P.R. n.115/2002.