Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | A.C. 2326: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 70 | ||||
Data: | 13/01/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 2326
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
(Nuovo testo) |
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N. 70 – 13 gennaio 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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2326
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Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
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Iniziativa:
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Commissioni di merito:
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Commissioni riunite II e III
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Angela Napoli per
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Gruppo:
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rispettivamente PD e PdL
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Relazione tecnica: |
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Destinatari:
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Commissioni riunite II e III |
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLO 3 del disegno di legge
Autorità per la conservazione dati dei condannati per reati sessuali
ARTICOLO 4, comma 1, lettera m-bis
Patrocinio a spese dello Stato
Modifiche al codice di procedura penale
PREMESSA
Il provvedimento in esame concerne la ratifica e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
Il testo del disegno di legge, composto da 9 articoli, non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di interesse finanziario del testo del disegno di legge come modificato dalle Commissioni di merito.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Le norme, dopo aver introdotto principi generali, definizioni e obiettivi per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (articolo 1-3), prevedono che le Parti adotteranno con disposizioni o altro genere di provvedimenti:
- misure preventive dirette alla formazione di persone che lavorano con i bambini, all’informazione sui rischi dello sfruttamento sessuale nell’ambito dell’istruzione dei bambini durante la scuola primaria e alla predisposizione di campagne generalizzate di sensibilizzazione del pubblico ( articoli 4-9).
La relazione illustrativa afferma che tali misure possono essere messe in atto attraverso l’inserimento di impegni specifici nel Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che è attualmente in fase di elaborazione da parte dell’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile[1]. Per quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione del pubblico, la relazione illustrativa segnala che la legge finanziaria 2008[2] ha introdotto, tra le finalità da finanziare con il Fondo per le politiche per la famiglia, la promozione di iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori, promosse dall’Osservatorio.
Infine, la relazione illustrativa segnala che l'articolo
17, comma 2, della legge n. 269 del
- l’istituzione di autorità specializzate per la protezione dei minori (articolo 10).
La relazione illustrativa ricorda che, già dal 2002, è operante in Italia il CICLOPE (Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia), che rappresenta un tavolo politico intorno al quale si riuniscono tutte le Amministrazioni statali coinvolte nella lotta ai crimini sessuali in danno di minori. Inoltre ricorda l'esistenza, a livello regionale, di difensori pubblici, garanti o tutori per l'infanzia. Infine, per quanto concerne la raccolta dei dati, è operante presso l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno;
- specifici programmi di intervento a protezione e assistenza delle vittime (11-17).
La relazione illustrativa afferma che nel nostro ordinamento sono già presenti misure legislative che attuano le disposizioni della Convenzione.
- una serie di fattispecie di reato (18-24).
La relazione illustrativa afferma che in linea generale il nostro ordinamento è sostanzialmente allineato con le previsioni della Convenzione e gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica apportano le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale necessarie all’adeguamento (cfr.infra);
- un sistema di procedura penale più aderente alla peculiarità delle violazioni commesse ( articoli 27-36);
- la registrazione e alla raccolta dei dati sui condannati per reati sessuali (articolo 37).
L’articolo 3 del disegno di legge di ratifica istituisce l’autorità nazionale per la registrazione e conservazione dei dati sui condannat per i reati sessuali (cfr.infra);
- la cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (articolo 38);
Infine sono previste norme sul monitoraggio della Convenzione (articoli 39- 44) e le disposizioni finali di rito relative alla firma, entrata in vigore, adesione, denuncia e notifica (articoli 45-50).
ARTICOLO 3 del disegno di legge
Autorità per la conservazione dati dei condannati per reati sessuali
La norma designa il Ministero dell’interno come Autorità nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali (comma 1).
La relazione illustrativa afferma che al momento non esiste un organismo deputato alla conservazione di questi dati.
Si prevede che l’attività di registrazione e conservazione dei dati, siano svolte in conformità al Trattato di Prüm[3](comma 2).
Si ricorda che l’articolo 5 della legge di adesione al Trattato di Prüm ha previsto l’istituzione della banca dati nazionale del DNA presso il Ministro dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero di giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Al riguardo, tenuto conto che il testo, come modificato dalle Commissioni, non fa più riferimento all’attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici del DNA, andrebbe chiarito se gli adempimenti relativi a tali attività restino disciplinati dalle legislazioni vigenti (in particolare la legge di adesione al Trattato di Prüm) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le norme introducono all’interno dell’ordinamento misure più incisive per la lotta contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori, modificando il codice penale, il codice di procedura penale e altre normative[4].
In particolare, le modificazioni al codice penale riguardano (articolo 4):
- il raddoppiamento dei termini di prescrizione relativi al reato di violenza sessuale commesso su un minore di anni quattordici (lettera a) ;
- la previsione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale (lettera a- bis);
- la previsione del reato di associazione diretta a commettere reati sessuali contemplati dalla Convenzione (lettera b);
- la previsione di una circostanza aggravante dell'omicidio se commesso in occasione (non solo del reato di violenza sessuale, ma altresì) di taluno dei delitti previsti dalla Convenzione (lettera c);
- introducono alcune fattispecie specificate nella Convenzione come la realizzazione e fruizione di spettacoli pedopornografici, cause di cosiddetta «minorata difesa» e di particolare vulnerabilità della vittima (approfittamento della situazione di necessità), circostanza attenuante per il concorrente che fornisce elementi concreti all'autorità giudiziaria o alla polizia per la raccolta di prove, e pene accessorie (perdita della potestà genitoriale, interdizione dagli uffici di tutela o curatela, perdita del diritto agli alimenti), ipotesi di atti sessuali commessi con persona ultrasedicenne, all'ipotesi di chi fa assistere un minore ad atti sessuali compiuti da altri, l'introduzione della fattispecie del reato di adescamento di minorenni (lettere d) – n).
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 4, comma 1, lettera m-bis
Patrocinio a spese dello Stato
Normativa vigente: ll’articolo 76 del D.P.R. n.115/2002, come modificato dall’articolo 4 del D.L. n.11/2009, prevede, al comma 4-ter, il patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l’accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.
La norma, estende al minore in quanto persona offesa il gratuito patrocinio per taluni reati a sfondo sessuale[5], anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente[6] .
Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione, si osserva che la disposizione in oggetto, estendendo la platea degli ammessi al patrocinio a spese dello Stato, presenta effetti onerosi, non quantificati, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente (articolo 76, comma 4-ter del D.P.R. n.115/2002)
Si ricorda che
Appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca gli elementi necessari per la determinazione dei suddetti oneri, con l’indicazione sia del numero dei casi per i quali l’autorità giudiziaria ha già iniziato l’azione penale e ai quali verrebbe estesa la normativa in esame, sia una stima del numero medio annuo dei procedimenti per tali reati.
Modifiche al codice di procedura penale
Le norme disciplinano(articolo 5):
- l'elenco dei reati attribuiti alla competenza delle procure distrettuali ( lettera a);
- la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis);
- l'applicabilità dell'incidente probatorio (lettere c e d;;
- le fattispecie per cui è escluso il patteggiamento (lettera e).
Altri interventi riguardano le misure di prevenzione (articolo 6), l'introduzione del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori; l'ordinamento penitenziario (articolo 7) con riferimento alla possibilità per i detenuti di partecipare a programmi di riabilitazione specifica, incentivata dall'influenza che ciò può avere sui provvedimenti tesi alla concessione di benefìci; i provvedimenti di confisca dei patrimoni delle associazioni criminali (articolo 8), con particolare riferimento a quelle che si dedicano ai reati in esame.
Nulla da osservare al riguardo.
La norma prevede che dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nulla da osservare salvo quanto evidenziato in relazione all’articolo 4 lettera m-bis del disegno di legge.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai Fondi richiamati dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, si osserva che le risorse relative al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, sono determinate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha stanziato a favore del predetto Fondo 185,289 milioni di euro per l’anno 2010, 136,716 milioni di euro per l’anno 2011 e 136,716 milioni di euro per l’anno 2012.
Con riferimento al Fondo per la prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale, di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, si osserva che lo stesso è alimentato dalle multe irrogate, dalle somme di denaro confiscate e da quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della citata legge n. 269 del 1998.
Il relativo capitolo di bilancio, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta iscritto per memoria.
[1] Tale Piano è parte integrante del Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. n. 103/2007
[2] Articolo 2, comma 462, della L. 244 del 2007.
[4]
Modifiche alla legge 27 dicembre 1956 n.1423, in materia di divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati da minori; modifica alla legge 26 luglio
1975. n.
[5] Articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600 quinquies, 601,602, 609 undecies del codice penale.
[6] Articolo 76, comma 4-ter del D.P.R. n.115/2002.