Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2172) Commercializzazione del metano per autotrazione
Riferimenti:
AC N. 2172/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 151
Data: 02/02/2011
Descrittori:
AUTOVEICOLI   COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
GAS METANO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2172 e abb.

 

Commercializzazione del metano per autotrazione

 

 

 

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 151 – 2 febbraio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2172

Titolo breve:

 

Commercializzazione del metano per autotrazione

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Torazzi

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-3. 3

Incremento della rete di distribuzione del metano, del biometano e del GPL. 3

ARTICOLO 5. 5

Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione. 5

ARTICOLI 6 e 7. 8

Cassa per la gestione del metano per autotrazione e abrogazioni8



PREMESSA

 

Il progetto di legge in esame reca disposizioni volte ad incentivare l’utilizzo del metano nel settore dell’autotrazione.

È oggetto della presente Scheda il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente.

Il testo non risulta corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-3

Incremento della rete di distribuzione del metano, del biometano e del GPL

Le norme, volte ad incentivare l’impiego del metano per autotrazione, prevedono quanto segue:

Ÿ        viene riconosciuto al metano per autotrazione la caratteristica merceologica di carburante (art. 1);

Ÿ        vengono definite le caratteristiche tecniche dei prodotti disciplinati dal provvedimento in esame (gas naturale, metano, GPL, biometano, biometano liquido) (art. 2);

Ÿ        vengono estese agli impianti di distribuzione di metano per autotrazione le disposizioni in materia di liberalizzazione e di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti previste dall’articolo 1 del D. Lgs. 32/1998 e dall’articolo 83-bis, commi 17 e 18, del DL 112/2008 (art. 3, comma 1).

L’articolo 1 del D. Lgs. 32/1998  (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti) prevede che  l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti sia rilasciata dal sindaco e sia subordinata al rispetto delle disposizioni del piano regolatore e alle prescrizioni di sicurezza. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie (con il D. Lgs. 32/1998 l’autorizzazione comunale ha sostituito il previgente regime concessorio).

Il DL 112/2008, all’articolo 83-bis, commi 17-18,  detta disposizioni volte a liberalizzare l’attività di distribuzione dei carburanti, al fine di recepire i rilievi avanzati dalla Commissione europea riguardanti i vincoli con finalità commerciali (distanze minime, contingentamenti e bacini minimi di utenza, superfici minime commerciali e obblighi e limiti ad integrare nello stesso impianto attività oil e non oil );

Ÿ        demandano ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione di criteri e modalità per l’erogazione self-service di metano e GPL negli impianti di distribuzione, per l’erogazione negli impianti di rifornimento multiprodotto e per la trasformazione degli impianti di distribuzione da dismettere nelle aree urbane in impianti di distribuzione di metano (art. 3, comma 2);

Ÿ        demandano ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione dei principi per l’attuazione dei piani generali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione di metano (art. 3, comma 3).

I piani devono prevedere: l’obbligo di installazione di impianti di distribuzione di metano in rapporto alla densità abitativa; l’obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione che prevedano punti di rifornimento di metano; la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di metano e per l’adeguamento di quelli esistenti;

Ÿ        dispongono che, al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, le condotte di allacciamento alla rete esistente dei metanodotti siano dichiarate di pubblica utilità e rivestano carattere di indifferibilità e di urgenza (art. 3, comma 4);

Ÿ        affidano all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) il compito di individuare apposite regole relative al vettoriamento dei volumi di metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali impegnate sulle reti di metanodotti (art. 3, comma 5).

La norma modifica l’articolo 83-bis, comma 22, del DL 112/2008, che ha demandato al Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale.

 

 

Al riguardo andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari derivanti dalla qualificazione del metano come carburante (articolo 1) e dalle nuovi definizioni tecniche relative al gas naturale e agli altri carburanti (articolo 2). Si fa riferimento, in particolare, al regime fiscale IRES (deducibilità), alla misura delle aliquote di accisa e ai relativi effetti in termini di IVA.

Andrebbe inoltre chiarito se l’estensione agli impianti di distribuzione di metano delle norme di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 32/1998, volte a sostituire il regime concessorio per l'esercizio degli impianti di distribuzione con una semplice autorizzazione comunale, sia suscettibile di determinare effetti finanziari connessi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti pubblici competenti.

 

ARTICOLO 5

Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione

Le norme istituiscono a decorrere dal 2011 un Fondo di 1 milione di euro volto ad alimentare un piano di incentivi per la ricerca nel campo della distribuzione e delle tecnologie che promuovano l’uso del metano per autotrazione, nonché per lo sviluppo di tecnologie finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.

All’onere derivante dall’istituzione del Fondo si provvede, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, parzialmente utilizzando le maggiori risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge 244/07 (finanziaria 2008) e mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal contributo appositamente istituito dal testo in esame. Si tratta, in particolare, di un contributo dovuto dai soggetti che riforniscono di gas metano gli impianti di distribuzione stradale; il contributo è commisurato alle quantità di metano erogate.

Al contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai[1] destinati al trasporto di metano, in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate.

Il contributo è considerato a tutti gli effetti un costo inerente alla vendita del metano.

L’art. 2, comma 554, della legge 244/2007 stabilisce che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni alle attività produttive di cui alla legge  488/1992, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente, sono destinate ad una serie di finalità specificate dal testo (programmi di inserimento lavorativo dei giovani laureati, osservatorio sulla migrazione interna, agevolazioni contributive per le imprese innovatrici in fase di start up, sviluppo di poli di innovazione nel Mezzogiorno,  finanziamento del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra, deduzione forfettaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sostegno dell’attività di ricerca nel settore).

Il successivo comma 556 autorizza il Ministro dell’economia ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle predette revoche in un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 554.

La legge 99/2009 ha previsto ulteriori finalizzazioni delle medesime risorse (internazionalizzazione e sviluppo del Made in Italy, incentivi per iniziative di ricerca e per progetti di innovazione industriale, interventi nel settore delle comunicazioni, sostegno alle aree industriali in crisi).

 

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione, si rileva che gli interventi a valere sul Fondo istituito dal testo in esame sono finanziati nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la cui dotazione è stabilita in 1 milione di euro annui. In assenza di precisazioni in ordine alla tipologia degli interventi previsti dal testo (che si limita a richiamare le finalità di ordine generale perseguite con il nuovo Fondo), si osserva che - in sede di applicazione - i relativi finanziamenti dovrebbero essere modulati in modo tale da rispettare il limite suddetto.

Ciò premesso, si osserva tuttavia che, a fronte di un’operatività del Fondo a decorrere dal 2011, la copertura finanziaria è disposta per il triennio 2011-2013.

Si rileva, inoltre, che non è chiara la portata applicativa della disposizione con la quale si prevede di utilizzare parzialmente, con finalità di copertura, “le maggiori risorse” di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 244/2007. In particolare andrebbe precisato se si tratta di risorse che, in assenza della disposizione in esame, sarebbero acquisite al bilancio per il miglioramento dei saldi. Si osserva inoltre che la quota di tali risorse da destinare al Fondo risulta indeterminata e comunque caratterizzata da margini di aleatorietà, mentre la disposizione in esame fissa una dotazione annua certa del Fondo. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo, nonché dati idonei a verificare la compatibilità tra il profilo di cassa di tali risorse e la presumibile dinamica dei pagamenti a carico del Fondo medesimo.

Per quanto riguarda l’altra fonte di finanziamento del Fondo, costituita dalle maggiori entrate derivanti dal contributo dovuto dai soggetti che forniscono gas metano, si rileva che tale contributo risulta indeterminato, in quanto l’entità e i tempi di versamento dovranno essere fissati dalla Cassa per la gestione del metano per autotrazione, da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del successivo articolo 6 del testo in esame. Si osserva, inoltre, che la qualificazione del contributo quale costo obbligatorio potrebbe determinarne la deducibilità fiscale, con effetti di minore entrata per la finanza pubblica. In proposito appaiono opportuni chiarimenti da parte del Governo.

 

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione di copertura finanziaria di cui al comma 2, si osserva che la stessa, nell’individuare la quantificazione del Fondo del quale prevede l’istituzione, non indica chiaramente l’entità e la decorrenza delle coperture utilizzate. In particolare, non appare chiaro se l’utilizzo delle economie derivanti dall’articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008 debba intendersi riferito al solo triennio 2011-2013, mentre a decorrere dall’anno 2014 si dovrà provvedere solo con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del testo in esame, o se queste ultime debbano essere utilizzate anche nel triennio precedente.

Con riferimento ai mezzi utilizzati con finalità di copertura, si segnala che le maggiori risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008, sono quelle derivanti dalle rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate di cui al decreto-legge n. 415 del 1992. Dalla formulazione della disposizione non si evince con chiarezza se si intenda fare riferimento alla quota dell’85 per cento prevista dalla norma precedentemente richiamata o se con l’attributo “maggiori” si intenda fare riferimento al restante 15 per cento non destinato ad altri interventi sulla base della legislazione vigente.

Le risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008, vengono accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono - sulla base della legislazione vigente - assegnate ad una serie di interventi, tra i quali quelli  espressamente previsti dall’articolo 2, comma 12, della legge n. 99 del 2009. Nonostante la modesta entità delle risorse delle quali è previsto l’utilizzo, occorre segnalare che le stesse non possono essere rigidamente predefinite. Si segnala inoltre che, coerentemente con le altre disposizioni di legge che ne hanno previsto l’utilizzo, la disposizione dovrebbe esplicitamente prevedere che l’utilizzo delle suddette risorse deve avvenire fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento del Governo in merito all’entità di tali economie, anche alla luce degli impieghi già previsti a legislazione vigente (tra i quali si ricorda il mantenimento dell’operatività della rete estera degli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero), nonché in merito alla loro durata temporale, al fine di verificare l’idoneità del loro utilizzo per la copertura finanziaria della disposizione in esame.

 

ARTICOLI 6 e 7

Cassa per la gestione del metano per autotrazione e abrogazioni

Le norme prevedono quanto segue:

Ÿ        è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la Cassa per la gestione del metano per autotrazione. Alla Cassa sono assegnate le seguenti funzioni: determinazione dei contribuiti che finanziano il Fondo previsto dall’articolo precedente; punzonatura delle bombole serbatoio; verifica periodica e sostituzione in caso di evidente usura delle stesse, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati; invio al Ministro dello sviluppo economico del rendiconto annuale delle attività svolte. L’amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (articolo 6).

Il Comitato si compone di 5 membri (1 rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’economia e delle infrastrutture, 1 rappresentante dei venditori di metano e 1 rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione). Il presidente del Comitato, scelto tra i rappresentanti della pubblica amministrazione, viene designato dal decreto di nomina.

Ÿ        vengono abrogati la legge 640/1950 (Disciplina delle bombole per metano, riguardante l’utilizzo per usi civili) e il relativo regolamento di attuazione (DPR 404/1991) (articolo 7).

La relazione illustrativa precisa che la Cassa viene istituita in sostituzione del Comitato del fondo delle bombole per metano previsto dalla legge 640/1950. Si tratta, in particolare, del Comitato di cui all’articolo 12 della legge, originariamente istituito per la fissazione dei corrispettivi dovuti ai proprietari di bombole per metano. Il Comitato è formato da 11 componenti, 5 dei quali designati dai Ministeri competenti  e dal Comitato interministeriale dei prezzi.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti i dati necessari per la quantificazione dei costi connessi alla Cassa per la gestione del metano per autotrazione – istituita dal testo in esame – ed al Comitato al quale dovrebbe essere affidata l’amministrazione della Cassa. Si osserva che il testo non reca indicazioni in ordine alla struttura e alla dotazione di personale e di mezzi, nonché in ordine alle modalità di funzionamento dell’organismo, ai relativi oneri ed all’attribuzione delle spese che dovranno essere sostenute per gli adempimenti di gestione e di controllo previsti dall’articolo 6.



[1] L’articolo 2 definisce i carri bombolai come gli autoveicoli muniti di bombole di gas naturale compresso utilizzati per l’alimentazione degli impianti di distribuzione non collegati alle reti di metanodotti.