Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC1172 e abb.) Norme in materia di affezione, di preenzione del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica
Riferimenti:
AC N. 1172/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 235
Data: 16/05/2012
Descrittori:
ANIMALI DOMESTICI   ANIMALI RANDAGI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1172 e abb.

 

Norme in materia di animali di affezione, di prevenzione del randagismo e di tutela dell’incolumità pubblica

 

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 235 – 16 maggio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1172 e abb.

Titolo breve:

 

Nuove norme in materia di animali d’affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell’incolumità pubblica.

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On. Gianni Mancuso

Gruppo:

                                            

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 3. 4

Compiti attribuiti al servizio veterinario pubblico e ai responsabili degli animali4

ARTICOLO 4. 5

Anagrafe degli animali di affezione e banca dati nazionale. 5

ARTICOLO 5. 6

Disposizioni in materia di soccorso degli animali6

ARTICOLO 7. 6

Attività di prevenzione e controllo delle morsicature. 6

ARTICOLO 8. 7

Presidi di igiene urbana veterinaria e formazione. 7

ARTICOLO 9. 8

Disposizioni in materia di cani randagi o ritenuti pericolosi8

ARTICOLI 10 e 26. 9

Disposizioni in materia di canili e gattili sanitari9

ARTICOLO 11. 10

Disposizioni in materia di rifugi10

ARTICOLO 12. 11

Affidamento dell’animale in caso di morte del proprietario.. 11

ARTICOLI 14 e 15. 11

Compiti dei comuni11

ARTICOLO 16. 12

Disposizioni in materia di impiego di cibo residuo per animali12

ARTICOLO 17. 13

Disposizioni in materia di attività economiche. 13

ARTICOLO 21. 13

Cimiteri per animali di affezione. 13

ARTICOLO 24. 13

Disposizioni riguardanti casi di avvelenamento di animali di affezione. 13

ARTICOLO 27. 14

Medicina sanitaria di base. 14

ARTICOLO 28. 14

Vigilanza e attività delle guardie zoofile. 14

ARTICOLO 29. 15

Disposizioni riguardanti le associazione per la protezione degli animali15

ARTICOLO 30. 16

Disposizioni in materia di poteri sostitutivi16

ARTICOLO 31. 16

Programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo.. 16

ARTICOLI 35 e 38. 16

Disposizioni in materia di sanzioni16

ARTICOLO 37. 17

Finanziamento degli interventi disposti dal testo.. 17


PREMESSA

 

Il testo unificato in esame, elaborato dalla XII Commissione nel corso dell’esame in sede referente, reca norme in materia di animali di affezione, di prevenzione del randagismo e di tutela dell’incolumità pubblica.

Il provvedimento sostituisce integralmente la legge 281/1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo), che viene contestualmente abrogata. Si segnala che con la legge oggetto di abrogazione è stata stanziata la somma di circa 1 milione di euro all’anno, da ripartire tra le regioni per le finalità in esame. La successiva legge 434/1998 (Finanziamento degli interventi in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo) ha incrementato tale stanziamento con ulteriori 1,3 milioni all’anno.

In particolare, la legge 281/1991 prevede le seguenti misure aventi profili di carattere finanziario,:

-         il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la sterilizzazione presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali;

-         l’istituzione, da parte delle regioni, dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, alla quale vengono iscritti i cani previa attribuzione di apposita sigla di riconoscimento mediante tatuaggio indolore;

-         l’apposizione di tatuaggi per il riconoscimento anche sui cani catturati e sui cani ospitati presso i canili sanitari pubblici (gestiti dai comuni direttamente o tramite convenzioni);

-         il trattamento profilattico per i cani ospitati presso i canili sanitari pubblici da cedere ai privati;

-         l’adozione, da parte delle regioni, di un programma di prevenzione del randagismo, comprendente fra l’altro iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico, nonché corsi di formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali;

-         l’indennizzo, da parte delle regioni, degli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale;

-         l’istituzione, presso il Ministero della sanità, di un Fondo per l’attuazione della legge, con una dotazione annuale di 1.032.914 euro[1] a decorrere dal 1992. Con apposito decreto del Ministro della sanità il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Queste possono destinare fino al 25% della quota di propria pertinenza alla realizzazione degli interventi di competenza regionale; la restante parte è assegnata, dalle stesse regioni, agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza;

-         la destinazione degli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge: tali introiti vengono destinati al predetto Fondo per l’attuazione della medesima legge (a seguito di una pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale, è stato stabilito che tali introiti confluiscano direttamente nei bilanci delle regioni).

Si ricorda che la successiva legge 434/1998 (Finanziamento degli interventi in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo) ha stanziato ulteriori 1.342.788 euro[2] annui a decorrere dal 1999 per le finalità previste dalla predetta legge 281/1991.

Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si dà conto di seguito delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 3

Compiti attribuiti al servizio veterinario pubblico e ai responsabili degli animali

La norma dispone – fra l’altro – che i responsabili dei cani e dei gatti debbano provvedere all’identificazione degli animali tramite la registrazione nell’anagrafe degli animali di affezione. Il servizio veterinario pubblico deve identificare ed iscrivere nella medesima anagrafe, a nome del comune di appartenenza, i cani randagi e i gatti delle colonie feline (comma 1). Il servizio veterinario pubblico riceve la comunicazione di cessione dell’animale di affezione e quelle di smarrimento e di ritrovamento (commi 8 e 9).

Come in precedenza ricordato, la legge 281/1991 -  che viene integralmente sostituita dal provvedimento in esame - già prevede l’istituzione, da parte delle regioni, dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali.

Secondo le informazioni tratte dal sito internet del Ministero della salute, attualmente l'anagrafe degli animali d’affezione è alimentata dalle singole anagrafi territoriali e regionali, le quali – oltre ai dati sui cani (la cui registrazione è obbligatoria ai sensi della legge 281/1991[[3]]) – contengono dati relativi ai gatti e ai furetti[4]. Per i gatti, tuttavia, la registrazione è solo volontaria[5].

Il sito del Ministero della salute riporta, infine, i risultati di uno studio Eurispes, in base al quale in Italia la popolazione dei cani domestici è stata stimata (per l’anno 2002) in 6,9 milioni di individui, mentre quella dei gatti domestici in 7,4 milioni.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti circa il possibile impatto organizzativo e finanziario delle norme che estendono ai gatti e alle colonie feline gli obblighi di registrazione attualmente previsti soltanto per i cani. In particolare, considerata l’entità significativa delle popolazioni animali da sottoporre a registrazione anagrafica, andrebbero chiarite le modalità di finanziamento delle spese connesse all’applicazione dei microchip, all’inserimento nella banca dati e alla gestione dell’anagrafe. Ciò sia nel caso dei privati cittadini responsabili degli animali sia nel caso del servizio veterinario pubblico, che è inoltre tenuto ad iscrivere all’anagrafe i gatti delle colonie feline e i cani randagi.

Riguardo alle comunicazioni di cessione, di smarrimento e di ritrovamento degli animali di affezione, appare opportuno che il Governo chiarisca se i compiti individuati dalla norma siano già esercitati dal servizio veterinario pubblico. Si rileva, infatti, che l’esercizio di tali attività presuppone l’utilizzo di appositi uffici, a cui dedicare personale e strutture, preposti alla raccolta, elaborazione e conservazione delle comunicazioni pervenute.

 

ARTICOLO 4

Anagrafe degli animali di affezione e banca dati nazionale

Le norme, tra l’altro, dispongono:

­       la definizione da parte delle regioni delle procedure di anagrafe degli animali di affezione e delle modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul web (comma 1).

L’identificazione e la registrazione sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestuale iscrizione dell’animale d’affezione nella relativa anagrafe regionale (comma 3);

­       il rilascio, da parte del servizio veterinario pubblico o del veterinario che inocula il microchip di identificazione, di un apposito documento attestante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe (carta di identità dell’animale di affezione) (comma 6);

­       l’istituzione presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito registro per i soggetti che producono e commercializzano i microchip di identificazione dei cani e dei gatti (comma 9);

­       l’obbligo, per la polizia municipale, i servizi veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati, di fornirsi di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili (comma 12).

La norma prevede, inoltre, l’obbligo dei veterinari di informare il servizio veterinario pubblico dell’eventuale rifiuto del proprietario di fare inoculare il microchip al proprio animale (comma 7), nonché l’obbligo delle regioni di assicurare lo scambio dei dati delle anagrafi canine e feline regionali nella banca dati (comma 8).

 

Al riguardo si ribadisce la richiesta di chiarimenti in precedenza formulata con riferimento all’articolo 3, circa il possibile impatto delle norme che estendono ai gatti gli obblighi di registrazione (applicazione dei microchip, inserimento in banca dati, gestione dell’anagrafe) attualmente previsti solo per i cani.

Con riferimento all’istituzione del registro dei produttori di microchip (comma 9), appare opportuno che il Governo fornisca - ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 - gli elementi necessari a verificare la compatibilità della disposizione con la clausola di invarianza degli oneri prevista dal testo.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di soccorso degli animali

La norma dispone che, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, le regioni organizzino il servizio di soccorso per animali feriti, attraverso il Servizio veterinario pubblico con numero unico di attivazione.

 

Al riguardo si osserva che l’attribuzione al Servizio veterinario pubblico delle funzioni di soccorso per gli animali appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 7

Attività di prevenzione e controllo delle morsicature

La norma prevede la possibilità per le regioni di adottare iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature, alla valutazione dei dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e alla formulazione di proposte al fine di prevenirle.

 

Nulla da osservare, dal momento che le attività previste dalla disposizione costituiscono una facoltà per le regioni e non un obbligo.

 

ARTICOLO 8

Presidi di igiene urbana veterinaria e formazione

Le norme, tra l’altro, dispongono:

­       l’individuazione da parte delle regioni di una specifica struttura organizzativa dei Servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione della ASL, a valenza provinciale, competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali di affezione (comma 1);

­       l’attribuzione a tale struttura delle funzioni di gestione dell’Anagrafe, del servizio di soccorso e accalappiacani, della gestione del canile sanitario e di altre attività di igiene urbana veterinaria individuate dalla presente legge (comma 2);

­       la destinazione di una quota delle risorse stanziate dalla legge n. 434/1998[6] alla formazione dei medici veterinari del SSN, inquadrati nelle discipline di Sanità animale e igiene degli allevamenti, anche attraverso il finanziamento di specifiche scuole di specializzazione (comma 3).

Come ricordato in premessa, la legge 434/1998 ha incrementato di 1,3 milioni all’anno lo stanziamento di circa 1 milione disposto dalla precedente 281/1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo);

­       la possibilità per gli studenti del corso di laurea in medicina veterinaria di acquisire crediti formativi per attività presso canili e gattili che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le facoltà di medicina veterinaria (comma 4).

 

Al riguardo, ferma restando la richiesta di chiarimenti già formulata con riferimento al possibile impatto finanziario del nuovo sistema di anagrafe (v. precedenti articoli 3 e 4), appare necessario che il Governo chiarisca se i compiti assegnati dai commi 1 e 2 agli enti del SSN in materia di servizi veterinari rientrino fra quelli attualmente svolti da tali enti e se, di conseguenza, le disposizioni in esame possano essere attuate a parità di effetti finanziari rispetto alla normativa vigente.

Riguardo al comma 3, appare necessario acquisire una quantificazione degli effetti finanziari determinati dalle attività di formazione degli studenti in medicina veterinaria.

Il comma 3 si limita invece ad attribuire a tali attività una quota - non determinata - delle risorse stanziate dalla legge 434/1998.

Inoltre, con particolare riferimento all’utilizzazione di una quota delle risorse stanziate dalla legge  434/1998, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a chiarire l’attuale destinazione di tali risorse e, conseguentemente, la loro effettiva disponibilità per la nuova finalizzazione indicata dal testo.

Riguardo al comma 4, che prevede attività di formazione universitaria presso le strutture di accoglienza per cani e gatti, andrebbe chiarito a carico di quali soggetti le relative convenzioni dovrebbero essere finanziate.

 

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di cani randagi o ritenuti pericolosi

Le norme, tra l’altro, dispongono:

­       il controllo da parte del servizio veterinario pubblico dei cani responsabili di morsicature o aggressioni, con spese a carico del responsabile dell’animale (comma 2);

­       la confisca amministrativa del cane, qualora il proprietario non partecipi agli appositi corsi di formazione o non rispetti le prescrizioni del servizio veterinario pubblico, e il suo mantenimento nei canili sanitari o in rifugi dove è sottoposto ad adeguati corsi di recupero comportamentale, a spese del proprietario (commi 5 e 6);

­       l’obbligo per i servizi veterinari pubblici di tenere un registro aggiornato dei cani per i quali è stato emesso il certificato di comprovata pericolosità (comma 8);

­       l’organizzazione da parte dei servizi veterinari pubblici, in collaborazione con gli Ordini professionali e la facoltà di medicina veterinaria, di corsi di formazione per i proprietari di cani per i quali sia stato emesso il certificato di comprovata pericolosità. I comuni, unitamente ai servizi veterinari pubblici, possono delegare l’attività di organizzazione dei corsi di formazione, che, in ogni caso, è soggetta alla supervisione da parte del servizio veterinario pubblico. Il costo dei corsi di formazione è interamente a carico dei proprietari dei cani (comma 10).

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo con riferimento ai seguenti aspetti:

­        il comma 5 non precisa a carico di quale soggetto debbano essere sostenute le spese di mantenimento presso le strutture di ricovero nel caso dei cani ritenuti pericolosi e confiscati ai proprietari;

­        riguardo all’obbligo di tenuta del registro dei cani pericolosi (comma 8), non è chiaro se si tratti di un’attività già attualmente esercitata dalle strutture del servizio veterinario pubblico;

­        il comma 10 non precisa con quali modalità dovrebbero essere determinate le tariffe per la frequenza dei corsi di formazione in modo tale che l’intero costo gravi sui proprietari dei cani.

 

ARTICOLI 10 e 26

Disposizioni in materia di canili e gattili sanitari

Le norme indicano le prestazioni medico-veterinarie erogate dai servizi veterinari pubblici, responsabili dei canili e gattili sanitari, nei confronti dei cani e dei gatti ospitati presso tali strutture o presenti nelle colonie feline. Si tratta delle seguenti prestazioni: cure e terapie di volta in volta necessarie; profilassi vaccinale e antiparassitaria; applicazione o verifica dei microchip; registrazione in anagrafe; sterilizzazione (articolo 10, comma 1, e articolo 26).

Le restanti norme dell’articolo 10 dispongono, tra l’altro:

­       l’esercizio da parte dei canili e dei gattili sanitari delle funzioni di osservatorio epidemiologico delle malattie proprie delle specie ricoverate (comma 4);

­       l’individuazione di requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e dei gattili sanitari, da applicare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge (comma 5);

­       la garanzia di un servizio di reperibilità e primo soccorso 24 ore su 24, presso i canili e i gattili, anche tramite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti (comma 7).

 

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l’impatto delle previsioni di cui al comma 1 rispetto al servizio veterinario pubblico, al fine di chiarire se tali norme abbiano un contenuto effettivamente innovativo.

In termini generali le norme non sembrerebbero innovare l’attuale quadro delle competenze del servizio veterinario pubblico con riferimento ai cani e ai gatti.

Analogamente, con riferimento al comma 4 andrebbe chiarito, al fine di escludere effetti finanziari, se la funzione di osservatorio epidemiologico sia già attualmente esercitata dai gattili e canili pubblici.

Riguardo all’individuazione di precisi parametri per le strutture di ricovero (comma 5), si osserva che tale previsione può comportare oneri a carico dei canili e dei gattili pubblici, per le eventuali necessità di adeguamento. Si segnala inoltre che effetti onerosi potrebbero determinarsi in relazione all’obbligo – per le strutture pubbliche - di garantire un servizio di reperibilità, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni (comma 7).

Su tali aspetti andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo.

 

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di rifugi

Le norme, con riferimento ai rifugi (che, sulla base dell’articolo 2 del provvedimento in esame, possono essere anche di natura pubblica), dispongono, tra l’altro:

­       la possibilità per i responsabili dei rifugi di stipulare convenzioni con il Ministero della giustizia, con il presidente del tribunale e con amministrazioni centrali dello Stato, aventi ad oggetto il lavoro di pubblica utilità[7] (comma 1, lettera e);

­       l’individuazione di requisiti tecnico-strutturali e gestionali a cui i rifugi devono conformarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge (comma 2);

­       l’obbligo di garantire la quotidiana assistenza veterinaria avvalendosi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista accreditato, in qualità di direttore sanitario, e, all’occorrenza, di un medico veterinario esperto in medicina comportamentale (comma 4).

 

Al riguardo si osserva che le norme sulla conformità tecnico-strutturale dei rifugi e sulle prestazioni obbligatorie di assistenza veterinaria (con la presenza di medici veterinari accreditati ed esperti in medicina comportamentale) appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi con riferimento ai rifugi di natura pubblica.

 

ARTICOLO 12

Affidamento dell’animale in caso di morte del proprietario

La norma prevede, tra l’altro, che, in mancanza di accordo tra gli eredi, il Tribunale decida a chi affidare l’animale di affezione.

 

Al riguardo appare opportuno che i Governo chiarisca se la disposizione possa comportare maggiori oneri in termini di aggravio dell’ordinaria attività dei tribunali.

 

ARTICOLI 14 e 15

Compiti dei comuni

Normativa vigente: l’articolo 4 della legge 281/1991 (integralmente abrogata dall’articolo 38 del testo in esame) assegna ai comuni i seguenti obblighi:

-         attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;

-         risanamento dei canili comunali esistenti e costruzione di rifugi per cani;

-         gestione dei canili e dei gattili sanitari, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati;

-         registrazione, con appositi tatuaggi, dei cani vaganti e di quelli ospitati presso le strutture di ricovero;

-         applicazione di trattamenti profilattici.

Le norme, tra l’altro, prevedono all’articolo 14:

­       la responsabilità del sindaco per i cani vaganti o catturati nel territorio del comune nonché delle colonie feline (comma 1);

­       l’obbligo per i comuni di provvedere al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di nuovi[8], anche avvalendosi delle risorse stanziate dalla presente legge, nonché la possibilità di cedere terreni in comodato alle associazioni riconosciute per la realizzazione di strutture per animali (comma 2);

­       la gestione dei rifugi da parte dei comuni, direttamente o tramite convenzioni con associazioni riconosciute o soggetti privati (comma 3);

­       l’attuazione da parte dei comuni di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione chirurgica[9] (comma 5);

­       la possibilità di istituire una tariffa comunale a carico dei proprietari di cani e gatti, destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto al randagismo e l’abbandono (comma 6);

­       la possibilità di istituire un albo comunale in cui iscrivere i cittadini disponibili ad adottare contemporaneamente almeno tre cani o tre gatti presenti nei rifugi, prevedendo eventualmente forme di incentivo (comma 7);

­       l’individuazione di una o più aree verdi riservate agli animali di affezione, sotto la sorveglianza di un responsabile (comma 8).

Il successivo articolo 15 prevede, tra l’altro, l’obbligo per i comuni di garantire livelli minimi per la tutela e il benessere degli animali di affezione affidati ai rifugi.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se dalla previsione di obblighi o di responsabilità in capo ai comuni possa derivare effetti onerosi per la finanza pubblica, ovvero se si tratti di obblighi già rientranti - in base alla normativa vigente - nella responsabilità dei predetti enti.

Fra tali obblighi o responsabilità si segnalano in particolare (tenuto conto che alcune disposizioni appaiono sostanzialmente ricognitive di obblighi già vigenti): l’attribuzione al sindaco della responsabilità per i cani vaganti nel territorio del comune; l’individuazione di una o più aree verdi riservate agli animali di affezione; la garanzia di livelli minimi per la tutela e il benessere degli animali di affezione affidati ai rifugi.

 

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia di impiego di cibo residuo per animali

Normativa vigente: la legge 155/2003 equipara le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai consumatori finali con riguardo al corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. La legge fa riferimento, in particolare, alle Onlus che - a fini di beneficenza - effettuano la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Tale equiparazione fra Onlus e consumatori finali è valida esclusivamente nei limiti del servizio prestato.

La norma prevede l’applicazione di quanto disposto dalla legge 155/2003 anche alle associazioni animaliste e ai responsabili dei rifugi che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e di aziende private per la richiesta di distribuzione gratuita di prodotti alimentari da destinare agli animali ospitati.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma del Governo - che l’applicazione della legge 155/2003 non comporti effetti negativi a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 17

Disposizioni in materia di attività economiche

La norma prevede che il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per l’avvio di attività economiche con animali di affezione, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano specifici requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali (comma 2).

Le regioni organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza delle nozioni fondamentali riguardante gli animali di affezione (comma 4).

La vigilanza sanitaria sulle strutture che svolgono attività economiche con animali di affezione è esercitata dal servizio veterinario pubblico (comma 8).

 

Al riguardo si osserva che l’obbligo per le regioni di organizzare corsi di formazione (comma 4) potrebbe determinare oneri a carico della finanza pubblica. Gli altri compiti previsti dalle disposizioni appaiono rientrare nelle attività già attualmente svolte dal servizio pubblico veterinario. Sul punto appare opportuna una conferma del Governo.

 

ARTICOLO 21

Cimiteri per animali di affezione

La norma prevede, tra l’altro, la possibilità per soggetti pubblici o privati di realizzare cimiteri per animali di affezione, previo parere della competente azienda sanitaria locale, per i profili attinenti all’igiene e alla sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla data della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

 

Al riguardo si rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare un aggravio di competenze a carico dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche in considerazione del limite di tempo posto per l’espressione del prescritto parere. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 24

Disposizioni riguardanti casi di avvelenamento di animali di affezione

Le norme dispongono:

­       l’obbligo per il medico veterinario di comunicare al sindaco e al servizio pubblico veterinario i casi di sospetto avvelenamento di animali di affezione (comma 1);

­       l’effettuazione, entro 30 giorni, delle opportune analisi da parte dell’Istituto zooprofilattico sperimentale sulle carcasse degli animali deceduti per sospetto avvelenamento (commi 2, 3 e 4);

­       l’obbligo per il sindaco di attivare le necessarie iniziative di bonifica entro 48 ore dalla segnalazione del sospetto avvelenamento (comma 5).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo precisi se le attività e i compiti delineati dalle disposizioni in esame e la relativa tempistica rientrino nelle competenze già attualmente attribuite agli istituti zooprofilattici ed al sindaco. Diversamente, gli obblighi in esame potrebbero determinare effetti onerosi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 27

Medicina sanitaria di base

Le norme prevedono la possibilità per le regioni di promuovere, con loro risorse, interventi da parte degli enti locali finalizzati all’erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate.

Tali prestazioni (profilassi vaccinale, profilassi e cura di malattie zoonotiche[10], prevenzione e controllo delle nascite, identificazione elettronica e iscrizione all’anagrafe, prestazioni di medicina comportamentale) sono erogate da medici veterinari libero professionisti o dal servizio veterinario pubblico.

 

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare dal momento che le disposizioni prevedono una facoltà e non un obbligo in capo alle regioni, da attuare con risorse proprie.

 

ARTICOLO 28

Vigilanza e attività delle guardie zoofile

La norma prevede la possibilità per il servizio veterinario pubblico e le competenti autorità di pubblica sicurezza di avvalersi di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile. La qualifica di guardia giurata è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione, organizzati dalle regioni in collaborazione con le associazioni riconosciute o organizzate da tali associazioni mediante docenze tenute da soggetti idonei e di comprovata esperienza.

I stabilisce inoltre che il servizio veterinario pubblico ha funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito della presente legge.

 

Al riguardo appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall’organizzazione, da parte delle regioni, dei corsi di formazione per le guardie giurate zoofile.

Andrebbe inoltre chiarito se l’attribuzione al personale del servizio veterinario pubblico delle funzioni di polizia giudiziaria possa:

          costituire il presupposto per l’assegnazione al medesimo personale di emolumenti aggiuntivi;

          determinare un impatto organizzativo con riflessi negativi sull’ordinaria attività di controllo.

 

ARTICOLO 29

Disposizioni riguardanti le associazione per la protezione degli animali

La norma riconosce alle associazioni riconosciute il diritto ad essere iscritte nei registri e negli albi delle regioni e delle province autonome.

Le associazioni riconosciute - in base alla definizione recata dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del testo in esame - sono organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi come finalità la protezione degli animali.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo in ordine alla tipologia dei registri e degli albi regionali cui la norma fa riferimento. Andrebbe inoltre chiarito se l’iscrizione a tali registri possa comportare l’accesso, da parte delle organizzazioni iscritte, a provvidenze di tipo finanziario e/o al diritto a benefici fiscali per i contribuenti che effettuino erogazioni in favore delle stesse.

 

ARTICOLO 30

Disposizioni in materia di poteri sostitutivi

La norma prevede il potere sostitutivo del prefetto, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dalla presente legge.

 

Al riguardo si osserva che la norma non prevede che gli oneri conseguenti all’esercizio del potere sostitutivo da parte del prefetto siano coperti a valere sulle risorse dei comuni inadempienti: potrebbero pertanto determinarsi oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento del Governo.

 

ARTICOLO 31

Programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo

La norma dispone che le regioni programmino gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria, da attuare anche tramite specifici accordi con i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali, le università, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute.

Si segnala che la normativa vigente (articolo 3 della legge n. 281/1991) prevede l’adozione da parte delle regioni di un programma di prevenzione con riferimento esclusivamente al fenomeno del randagismo.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti del Governo sulle modalità specifiche di attuazione delle misure previste dalle disposizioni in esame, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento.

 

ARTICOLI 35 e 38

Disposizioni in materia di sanzioni

Le norme dispongono:

­       una nuova articolazione del sistema sanzionatorio previsto a legislazione vigente, con riferimento alle trasgressioni delle disposizioni introdotte dal testo in esame (articolo 35);

­       l’abrogazione della legge n. 281/1991, recante la vigente disciplina in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (articolo 38).

 

Al riguardo si osserva che l’articolo 5, comma 6, della legge 281/1991, abrogata dal testo in esame, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative affluiscano al Fondo per l’attuazione della medesima legge. Tali disponibilità sono ripartite tra le regioni secondo le modalità stabilite dal DM 6 maggio 2008[11]. L’abrogazione di tale normativa (normativa che non viene riproposta nel testo in esame) comporta quindi il venir meno di entrate che, a legislazione vigente, sarebbero confluite nei bilanci delle regioni. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 37

Finanziamento degli interventi disposti dal testo

La norma prevede che all’attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 434 del 1998, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, già destinate al finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

 

Al riguardo, allo scopo di verificare l’idoneità delle somme autorizzate dalla normativa vigente ad assicurare la copertura degli oneri recati dal testo unificato in esame, appare necessario che il Governo fornisca dati e parametri dettagliati utili ai fini della quantificazione delle singole voci di spesa previste dalle disposizioni.

 

In merito ai profili di copertura  finanziaria , si ricorda che le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 434 del 1998 sono iscritte nel capitolo 5340 dello stato di previsione del Ministero della salute. La suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità. La legge di stabilità per il 2012 prevede uno stanziamento di 779.000 euro per l’anno 2012 e di 335.000 euro a decorrere dall’anno 2013. A tale proposito, ferma rimanendo l’identità delle finalità alle quali sono destinate le medesime risorse, il Governo dovrebbe chiarire se le suddette risorse siano congrue a far fronte alla nuova disciplina prevista dal provvedimento. Occorrerebbe, inoltre, valutare se rimettere la copertura del provvedimento ad un meccanismo che non garantisce uno stanziamento minimo sia compatibile con la natura degli oneri derivanti dalle sue diverse disposizioni.

Dal punto di vista formale, si segnala, comunque, che la disposizione andrebbe riformulata aggiornando il riferimento alla legge di stabilità per il 2012. Infine, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di indicare esplicitamente in norma il quantum delle risorse iscritte in bilancio per il finanziamento della legge n. 434 del 1998 del quale è previsto l’utilizzo, anche se l’ammontare delle suddette risorse, iscritte in bilancio come spese rimodulabili, potrebbe essere modificato nel corso dell’esercizio finanziario.

 



[1] Lire 2 miliardi.

[2] Lire 2,6 miliardi.

[3] Il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, è stato istituito con l’accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003. Sugli obblighi e sulle modalità di iscrizione si vedano anche le ordinanze del Ministro della salute  6 agosto 2008 e 21 luglio 2010 sull’identificazione e sulla registrazione della popolazione canina.

[4] Attualmente, infine, i veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti, per scelta dei proprietari, nella banca dati privata denominata “anagrafe nazionale felina” realizzata dall’Associazione nazionale medici veterinari italiani. Anche i conigli d’affezione possono essere registrati presso una banca dati privata, realizzata dall’Associazione animali esotici-sezione conigli.

[5] Per i gatti l’iscrizione è attualmente obbligatoria solo nel caso di trasporto all’estero: tali animali devono infatti essere muniti di un “passaporto europeo” (v. Regolamento CE 998/2003) rilasciato dai servizi veterinari della Asl competente per territorio.

[6] Tale legge, per il finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, autorizza la spesa annua di 1,4 milioni di euro (articolo 1).

[7] La norma fa riferimento alle attività di pubblica utilità che il giudice di pace può comminare all’imputato. Si tratta di una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (articolo 54 del decreto legislativo n. 274/2000.

[8] Sono attualmente previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 281/1991 il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani.

[9] La legge 281/1991 già affida ai comuni (articolo 4, comma 1) l’attuazione di piani di controllo delle nascite tramite sterilizzazione.

[10] La zoonosi indica una qualunque malattia infettiva o parassitaria degli animali che può essere trasmessa all'uomo direttamente (per contagio) o indirettamente (tramite altri organismi vettori o ingestione di alimenti infetti).

[11] Si segnala che la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che destinava i proventi delle sanzioni al Fondo e non ai bilanci delle regioni. Il DM 6 maggio 2008 - invece - prevede la ripartizione del Fondo direttamente alle regioni.