Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 717: Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri
Riferimenti:
AC N. 717/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 36
Data: 10/06/2009
Descrittori:
DIRITTI SINDACALI   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
PERSONALE DELLO STATO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 717

 

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

 in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 36 – 10 giugno 2009

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

717

Titolo breve:

 

Modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Di Biagio

Gruppo:                                     

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 


INDICE

ARTICOLI 1 e 2. 3

Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri3

 



PREMESSA

 

La proposta di legge reca disposizioni in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le disposizioni aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 e 2

Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri

 

Le norme recano modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[1], allo scopo di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri.

 In particolare si garantisce la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, alle elezioni svolte per la costituzione dell’organismo di rappresentanza sindacale unitaria del personale (articolo 1). Di conseguenza si applicano alle stesse categorie di personale le norme vigenti in materia di aspettative e permessi sindacali di cui all’articolo 50 del citato decreto legislativo n. 165/2001 (articolo 2).

Tale norma prevede che la contrattazione collettiva determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali. Anche la gestione dell’accordo, che include le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali, è demandata alla contrattazione collettiva.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che, a norma del richiamato articolo 50 del decreto legislativo n. 165/2001, l’applicazione della norma sia gestita nell’ambito di accordi raggiunti nel quadro della contrattazione collettiva nazionale e, quindi, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

Per quanto concerne la partecipazione del medesimo personale alle elezioni svolte per la costituzione dell’organismo di rappresentanza sindacale unitaria, nulla da osservare considerata la ristretta platea degli interessati e nel presupposto che agli eventuali modesti oneri si provveda nell’ambito delle dotazioni finanziarie esistenti. Anche in merito a tali aspetti appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

 

 

 



[1] Che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.