Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 491) Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa
Riferimenti:
SCH.DEC 491/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 447
Data: 05/09/2012
Descrittori:
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA ( CRI )     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Riorganizzazione dell’Associazione

italiana della Croce rossa

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 491)

 

 

 

 

 

N. 447 – 5 settembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

491

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 2 della legge n. 183 del 2010 e 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012

Relatore per la commissione di merito:

 

 

 

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-9. 3

Riorganizzazione della Croce rossa italiana.. 3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca la riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dall’articolo 2 della legge n. 183/2010 e dell’art. 1, comma 2, della legge n. 14/2012.

L’art. 2 della legge n. 183/2010 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute[1]. La norma, ai fini dell’esercizio della delega, individua, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa; b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; c) ridefinizione del rapporto di vigilanza; d) previsione dell’obbligo degli enti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni emanate. Al comma 3 la norma dispone, altresì, che l’adozione dei decreti legislativi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rammenta che la relazione tecnica allegata al disegno di legge che ha introdotto nell’ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 2 non ascriveva effetti di risparmio alla procedura di riordino.

L’art 1, comma 2, della legge n. 14/2012 - con riguardo agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute - ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della suddetta delega.

Si evidenzia che, in attuazione della summenzionata norma di delega, nel mese di novembre 2011, il Governo aveva già presentato lo schema di decreto legislativo n. 424[[2]], in seguito non più emanato. Su tale schema le Commissioni parlamentari competenti avevano espresso il prescritto parere. Per i profili finanziari, la Commissione Bilancio della Camera aveva espresso parere di nulla osta con rilievi[3].

Lo schema di decreto in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-9

Riorganizzazione della Croce rossa italiana

Normativa vigente: l’assetto organizzativo e funzionale dell’Associazione italiana della Croce rossa è disciplinato dal DPR n. 613/1980 (Riordinamento della Croce rossa italiana) e dal DPCM n. 97/2005 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa). Tali disposizioni qualificano la CRI quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. La CRI è articolata territorialmente in un Comitato centrale, nonché nei Comitati regionali, Comitati provinciali e Comitati locali. Tali Comitati - quali organi operativi della CRI - non sono riconosciuti come titolari di autonoma soggettività giuridica.

Le norme recano il riordino della Croce rossa italiana al fine di determinarne un assetto più corrispondente ai principi di autonomia ed indipendenza del Movimento istituzionale della Croce  rossa e della Mezzaluna rossa, nonché di completarne il relativo processo di risanamento della gestione, riducendo nel tempo il contributo pubblico previsto a suo favore e ricollocando il personale in esubero presso altre pubbliche amministrazioni.

Le norme, nello specifico, prevedono quanto segue.

Viene disposta la costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di una nuova Associazione della Croce rossa italiana come associazione privata di interesse pubblico, soggetta alle disposizioni della legge sull’associazionismo di promozione sociale[4]. A tale Associazione[5] dal 1° gennaio 2014 sono trasferite tutte le funzioni svolte dalla Croce rossa italiana. E’ prevista la possibilità per l’Associazione di stipulare convenzioni e partecipare a gare, di accedere a fondi per il volontariato, per la protezione civile, per la cooperazione internazionale, nonché alle risorse del cinque per mille (articolo 1).

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino alla data della sua liquidazione, la CRI - riordinata secondo le disposizioni del presente decreto – assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce rossa italiana”. L’Ente mantiene la configurazione di ente pubblico non economico a carattere associativo con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo della suddetta Associazione. L’Ente svolge attività di gestione del patrimonio e del personale della CRI. In merito al suo assetto organizzativo e funzionale viene previsto un Comitato, presieduto dal Presidente nazionale dell’Associazione in carica - che è anche Presidente dell’Ente - e composto da 6 componenti[6], un Collegio di revisori dei conti costituito da 3 componenti[7],  nonché un amministratore[8] con compiti di rappresentanza legale e di gestione. I suddetti organi durano in carica fino al 31 dicembre 2015. Il trattamento economico dell’amministratore e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto ministeriale. Gli incarichi di Presidente e di componente del Comitato sono svolti a titolo gratuito, salvo rimborso spese. Viene, inoltre, previsto che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, che sarebbero state erogate alla stessa CRI, a normativa vigente anche nel 2014, saranno mantenute nella stessa misura prevista dalla medesima normativa e saranno ripartite tra Ente e Associazione, in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidate, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 2).

Le norme indicano le operazioni funzionali al superamento - senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - dell’attuale regime commissariale della CRI, nonché le operazioni per l’avviamento di Ente ed Associazione. A far data dal 1° gennaio 2014, l’Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI e ad alla stessa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all’erogazione dei servizi in convenzione. Il Presidente nazionale, a tal fine, definisce le linee operative provvisorie per l’Ente e l’Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti, nonché un piano di utilizzazione provvisorio del personale della CRI da parte dell’ Ente e dell’ Associazione (articolo 3).

Sempre ai sensi dell’art. 3 (comma 3), il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati:

         ad utilizzare la quota vincolata dell’avanzo accertato dall’amministrazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all’ultimo conto consuntivo consolidato approvato, nonché con riferimento a quello che sarà approvato per il 2012 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013.

Sono escluse dalla possibilità di utilizzo le risorse derivanti da raccolte di fondi finalizzate e per scopi istituzionali, nonché escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011 e 2012 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate;

         ad utilizzare beni immobili - tra quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) - a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili.

Vengono quindi dettate disposizioni in materia di patrimonio. In particolare, sono indicate una serie di attività che il Commissario e il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, e, successivamente, l’Ente devono porre in essere per fronteggiare - con specifiche operazioni di ricognizione, dismissione e messa a reddito del patrimonio - l’eventuale indebitamento di alcuni Comitati territoriali e dell’Ente Croce rossa nel suo complesso. Viene, inoltre, previsto, che il Commissario (sino al 31 dicembre 2015) e, successivamente, il Presidente dell’Ente provvedano al ripiano dell’indebitamento pregresso mediante una procedura disciplinata dal medesimo articolo (articolo 4).

Le norme dettano, inoltre, specifiche misure afferenti al personale del Corpo militare ed al personale civile della CRI (articolo 5 e 6).

È previsto che il Corpo militare della Croce rossa italiana, da denominare Corpo militare volontario, sia costituito unicamente da personale volontario in congedo[9] iscritto in un ruolo unico. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario[10] è gratuito. Viene pertanto definito un procedimento finalizzato all’alimentazione di tale ruolo con il personale del Corpo militare attualmente in servizio. In particolare, viene previsto che il personale del Corpo, costituito dalle unità già in servizio continuativo a tempo indeterminato, transiti[11] – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - in un apposito ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della Croce rossa (successivamente dell’Ente) per essere eventualmente iscritto, a domanda, nel ruolo del Corpo militare volontario. A tale personale è attribuita[12] la differenza tra il trattamento economico in godimento[13] ed il trattamento del corrispondente personale civile della CRI, mediante la corresponsione di assegno ad personam riassorbibile. E' comunque previsto che un contingente del personale militare - mantenendo il proprio stato giuridico fino a non oltre al 1° gennaio 2016 - possa essere assegnato, per le esigenze ausiliarie delle FF.AA., ad un Corpo militare in servizio attivo la cui dotazione massima e la successiva alimentazione è stabilita in 200 unità. La determinazione dei criteri per la costituzione di tale Corpo è demandata ad apposito decreto interministeriale, da adottare sulla base delle valutazioni di una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da 6 membri[14]. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito (articolo 5).

Con riferimento al personale civile nel suo complesso, le norme demandano ad un DPCM l’individuazione dei criteri di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile della CRI in servizio a tempo indeterminato e quelli del personale[15] già appartenente al Corpo militare. Viene previsto, inoltre, che il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2014 sarà utilizzato temporaneamente dall’Ente e dall’Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell’Ente. Le norme disciplinano, quindi, un procedimento mediante il quale l’Ente e l’Associazione definiscono il fabbisogno e i requisiti del proprio personale. In particolare - a decorrere dalla data di determinazione del fabbisogno di personale dell’Associazione e fino al 31 dicembre 2015 - il personale della CRI potrà esercitare l’opzione tra la risoluzione del contratto con l’Ente e la contestuale assunzione[16] da parte dell’Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l’Ente. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l’Ente ed eccedente il fabbisogno si applicano le disposizioni vigenti sulla gestione delle eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. Al personale della CRI e a quello dell’Ente assunto da altre amministrazioni, si applicano le disposizioni previste in materia di trattamento economico dovuto a seguito di trasferimento per mobilità[17]. Il personale della CRI e quello dell’Ente in mobilità può essere assunto da altre amministrazioni pubbliche per le quali si verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere a nuove assunzioni[18]. Con apposito Accordo[19] può essere favorito il passaggio di personale della CRI e quindi dell’Ente presso enti e aziende del SSN, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente e - con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi  - da detti piani o programmi[20]. Permangono in vigore fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI stipulati per attività in regime convenzionale ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati. Il Commissario (e successivamente il Presidente) fino al 31 dicembre 2013 può richiamare in servizio il personale appartenente al Corpo militare[21] per il tempo strettamente necessario all’esigenza per la quale la chiamata è effettuata. Le predette chiamate possono verificarsi esclusivamente nei limiti di risorse rivenienti da rapporti convenzionali, da attività finanziate integralmente con fondi privati ovvero da fondi pubblici straordinari e finalizzati ad una specifica esigenza (articolo 6). La medesima norma prevede, inoltre, che la quota di contributo del Ministero dell’economia erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente – quota corrispondente al trattamento economico corrisposto al dipendente assunto in mobilità da altra amministrazione - venga ripartita nei seguenti termini:

         per un terzo viene assegnata all'amministrazione di destinazione, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

         per un terzo è ridotta di pari importo;

         per un terzo è assegnata alla CRI e successivamente all'Ente e all'Associazione fino al 1° gennaio 2016, per la copertura degli oneri per le attività di interesse pubblico, per il ripiano dell'indebitamento e per sviluppare attività volte ad incrementare l'autofinanziamento presso privati.

Le norme recano, quindi, disposizioni in materia di esercizio delle attività di vigilanza sulla CRI e sull’Ente da parte dei Ministeri competenti (articolo 7) e prevedono la soppressione e la messa in liquidazione dell’Ente a decorrere dal 1° gennaio 2016 disponendo che a carico della gestione liquidatoria resti il personale residuo (il quale, ove non assunto con contratti di diritto privato dall’Associazione, è collocato in disponibilità[22]).

Con riguardo al finanziamento pubblico annuale dell’Associazione, viene disposto che questo non possa superare l’importo complessivamente attribuito ad Ente e Associazione - ai sensi dell’articolo 2 - per l’anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2017. Il finanziamento è attribuito per l’esercizio dei compiti di interesse pubblico da parte dell’Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell’economia, Ministero della difesa e Associazione. Nelle Convenzioni sono stabilite le procedure di verifica dell’utilizzo dei beni pubblici trasferiti all’Associazione. E' inoltre disposta la proroga, fino alla data di elezione del Presidente nazionale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2013, dell’incarico del Commissario straordinario della CRI (articolo 8).

Viene previsto, infine, che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 9).

 

La relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame, dal punto di vista finanziario, reca una invarianza complessiva degli oneri per la finanza pubblica fino al 2016 e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una riduzione dei medesimi determinata tra il 30 e il 50 per cento rapportata al contributo ordinario di funzionamento 2012 erogato dal Ministero dell’economia il cui importo è di 142 milioni di euro.

In proposito la RT richiama espressamente l’articolo 8, comma 2, dello schema di decreto in esame. Sul punto si rinvia a quanto osservato nella parte successiva della presente Nota.

La RT precisa - inoltre - che  la riduzione di spesa rappresenta uno degli obiettivi finali di un’operazione di riforma e di risanamento gestionale, che si intende conseguire nel medio periodo parallelamente alla trasformazione della CRI in un’associazione privata di promozione sociale che - pur a fronte dei compiti di interesse pubblico cui lo Stato è tenuto in virtù delle convenzioni di Ginevra e dei successivi protocolli - dovrà sostenersi in larga misura su finanziamenti privati. Con riferimento al processo di riforma, la RT evidenzia che nella relazione al Parlamento della Corte dei conti relativa agli esercizi 2005-2010, sono stati evidenziati i risultati positivi già ottenuti nel risanamento della gestione, ma anche l’impossibilità di procedere oltre senza una profonda riforma di carattere normativo.

La RT esamina le questioni finanziarie con riferimento al contenuto degli articoli, riportando in apposito Allegato – al quale si rinvia per maggiori dettagli – l’illustrazione puntuale della situazione  finanziaria dell’ente.

L’Allegato in particolare evidenzia le caratteristiche del vigente assetto organizzativo della CRI, riportando una sintesi del suo percorso evolutivo dalla sua fondazione (1864) ai nostri giorni, nonché un benchmark delle principali Società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa che evidenzia come queste, pur destinatarie di importanti contributi pubblici, posseggano natura associativa privata.

L’allegato riporta, altresì, i dati relativi alla consistenza del personale (personale di ruolo civile e militare e con contratto a tempo determinato) e al patrimonio immobiliare della CRI. I suddetti dati, aggiornati alla data del 1° aprile 2012, non si discostano da quelli evidenziati nella relazione tecnica riferita al precedente provvedimento di riordino della Croce rossa[23], che sono altresì aggiornati al 18 ottobre 2011.

La RT ed i relativi allegati tecnici evidenziano, con riferimento ai fabbricati, che circa il 22% costituisce patrimonio non strumentale dato in locazione mentre circa il 78% è utilizzato dalla CRI per attività istituzionali. Per quanto riguarda i terreni, circa il 61.3% possono essere messi a reddito. Circa il 28% del patrimonio è soggetto a vincoli modali.

 

Con riguardo agli articoli 1 e 2 la RT ribadisce che le norme prevedono la costituzione della nuova Associazione italiana della Croce Rossa e la contestuale identificazione delle attività dell'Ente CRI in esclusive funzioni di supporto tecnico-logistico finalizzate al rafforzamento dell'Associazione stessa. In  particolare, con riferimento all’articolo 2, comma 5, che prevede la ripartizione - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - tra Ente e Associazione dei contributi non finalizzati a carico della finanza pubblica, che sarebbero stati erogati alla stessa CRI, a normativa vigente anche nel 2014, la RT evidenzia che nel 2011 il complesso di detti contributi ammontava a circa 180 milioni di euro (di cui 11,5 circa della Difesa con vincolo di destinazione), con una riduzione già prevista di circa 18,5 milioni di euro fino a 2013 e con un ulteriore riduzione già programmata per il 2014 di circa 8 milioni di euro.

In relazione all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, la RT ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia la presenza di una specifica  previsione di invarianza.

In merito all’articolo 4 che reca disposizioni relative al patrimonio e disciplina le misure da porre in essere per fronteggiare l’indebitamento di alcuni Comitati locali e dell’Ente Croce Rossa nel suo complesso, nonché per provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso della CRI., la RT riporta i dati sui disavanzi dei Comitati territoriali provenienti da precedenti gestioni - pari a 51 milioni di euro - nonché sul contenzioso riguardante il personale precario. A quest’ultimo riguardo la RT afferma che dalla sole cause concernenti la mancata corresponsione del compenso incentivante si stima un possibile onere tra i 50 e i 70 milioni di euro nei prossimi anni.

Nell’allegato alla RT si dà conto inoltre di un altro "filone seriale" attinente al contenzioso che attualmente sta impegnando la Croce Rossa Italiana, con riferimento alla stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato e prevalentemente impiegato nelle convenzioni in essere su tutto ilterritorio nazionale. La documentazione riferisce che “sebbene la soccombenza definitiva davanti la Corte di Cassazione in tali giudizi potrebbe costringere l'Ente ad assunzioni di personale in surplus, rispetto all'attuale dotazione organica, con ulteriori costi - che secondo una stima pereccesso potrebbero ammontare a circa 26 mln di euro - la problematica non risulta essere incombente come quella sopra illustrata, atteso che tutte le sentenze sfavorevoli di che trattasi non sono per ora eseguite dall'Ente destinatario per infungibilità dell'obbligo di fare e sono parimenti impugnate fina all’ultimo grado avanti la suprema Corte; peraltro, tenuto conto delle pronunce della stessa in contenziosi analoghiper altre pubbliche amministrazioni, si può azzardare una maggiore fiducia sugli esiti dei giudizi in tale sede”.

Infine, la relazione e la documentazione allegata danno conto della situazione del contenzioso relativo ad una società in house della CRI (la Siciliana Servizi Emergenze SI.SE S.p.A.) attualmente in liquidazione. Le pretese economiche della SI.SE nei confronti della CRI ammontano a circa 69 milioni, mentre la stessa CRI. ha avviato un’azione di recupero crediti nei confronti della Regione Sicilia per fatture emesse negli anni 2006-2009 per importi complessivamente pari a circa 64 mln. La RT rileva che è anche in corso una "verifica più incisiva al fine di completare in breve tempo la ricognizione dei residui, eliminare tutti quelli inesistenti e dare maggiore veridicità al risultato di amministrazione".

Con riguardo all’articolo 5 concernente il personale militare, con specifico riferimento al previsto transito del personale del Corpo militare in un ruolo ad esaurimento del personale civile della CRI, la RT afferma che questo avviene senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli  emolumenti di tale personale sono già a carico della CRI. Per il personale volontario in congedo utilizzato in specifiche occasioni dalle Forze Armate, la RT afferma che si mantiene l’inquadramento in una componente esclusivamente volontaristica al pari delle II.VV (Infermiere Volontarie), le cui attività continuano ad essere finanziate con il contributo annuale della difesa.

In ordine all’articolo 6, la RT evidenzia che in materia di procedura di mobilità per il personale viene dettata una disposizione speciale che tende, da un lato, a non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (in quanto la mobilità avverrebbe verso amministrazioni con tutti i requisiti per assumere nuovo personale e con assunzioni già autorizzate o già programmate, con risorse finanziarie quindi già impegnate o comunque destinate), dall’altro a rendere disponibile un modesto incentivo alle amministrazioni che inquadrano personale CRI in esubero, nonché ad assicurare all’Associazione e all’Ente una piccola quota di risorse per svolgere i compiti obbligatori e di interesse pubblico conseguenti la firma delle Convenzioni di Ginevra ed i successivi trattati, per completare il risanamento e per sviluppare attività volte ad accrescere l’autofinanziamento ad opera di privati.

A tale riguardo la RT afferma che, ad esempio, tenendo conto che il costo medio annuo di un dipendente CRI è di 56.000 euro, circa 18.700 euro sarebbero assegnati rispettivamente all’amministrazione che assume e all’Ente/Associazione; ulteriori 18.700 costituirebbero una riduzione del contributo annuo del Ministero dell’economia.

Con riguardo all’articolo 7 finalizzato a disciplinare le modalità con cui viene esercitata la vigilanza da parte dei Ministeri competenti, la RT afferma che questo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la vigilanza continua ad essere esercitata con le risorse umane e strumentali già previste a normativa vigente.

In merito all’articolo 8, che disciplina la trasformazione finale della CRI e la liquidazione dell'Ente, la RT valuta dal 2016 una riduzione complessiva del contributo della finanza pubblica pari, nell’ipotesi più pessimistica, a 42,6 milioni di euro l’anno. In particolare, la RT evidenzia un decremento del contributo fino al 2014, l’invarianza dello stesso per il 2015 ed un ulteriore decremento dal 2016.

 

Al riguardo, si rileva in primo luogo che il processo di riorganizzazione della Croce rossa italiana previsto dalle norme in esame è disposto in attuazione di un’originaria norma di delega alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Secondo la RT allegata, il provvedimento è complessivamente destinato a determinare invece effetti di risparmio, tenuto conto che il processo di trasformazione della Croce rossa da ente pubblico a associazione privata è connesso, tra l’altro, ad una riduzione nel tempo del contributo pubblico e all’attivazione di misure di razionalizzazione della spesa per il personale. Di tali effetti di risparmio la RT fornisce un’indicazione quantitativa: 42,6 milioni di euro, a decorrere dal 2016, in relazione alla riduzione del contributo. Si osserva in proposito che, in mancanza di procedure di verifica e di contabilizzazione a consuntivo dei risparmi, non si dispone di un presidio a garanzia della realizzazione effettiva della indicata riduzione di spesa.

Sempre con rifermento alle riduzioni di spesa attese dal provvedimento, andrebbero acquisiti elementi più puntuali in ordine alla dinamica della contribuzione pubblica prevista per gli esercizi 2013-2015. Tali elementi appaiono rilevanti per il calcolo dei risparmi da conseguire a decorrere dal 2016. Infatti, mentre la relazione tecnica assume come parametro il contributo ordinario di funzionamento erogato dal MEF per l’anno 2012[[24]], l’articolo 8 utilizza come esercizio di riferimento per il calcolo delle riduzioni di spesa l’anno 2014 ed applica alla relativa dotazione finanziaria percentuali di riduzione diverse[25] rispetto a quelle indicate dalla RT con riferimento all’esercizio 2012. Andrebbe quindi chiarita la coerenza – sotto il profilo degli effetti di risparmio da conseguire – delle metodologie di calcolo che vengono indicate, rispettivamente, dalla relazione tecnica e dal testo dell’articolo 8.

Sul punto si rinvia anche a quanto di seguito osservato con riferimento alla copertura finanziaria.

Ciò premesso, si osserva che il provvedimento è dotato di una clausola generale di invarianza finanziaria. Ai fini della verifica dell’ipotesi di invarianza finanziaria, andrebbero peraltro forniti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 196/2009, ulteriori elementi in merito ai profili attuativi della riforma, con particolare riguardo agli aspetti di seguito indicati.

In merito ai costi del personale, l’articolo 6 dispone che la quota di contributo del Ministero dell'economia erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente (corrispondente al trattamento economico in godimento da parte del dipendente assunto in mobilità da altra amministrazione) sia corrisposta in favore dell'amministrazione di destinazione nella misura di un terzo e per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Andrebbero forniti elementi volti a comprovare la possibilità per l’amministrazione di destinazione di far fronte agli oneri per il predetto personale sia durante il suindicato periodo, sia successivamente, tenendo conto del trattamento economico in godimento da parte dei dipendenti interessati. Più specificamente, pur assumendo l’ipotesi di neutralità delle procedure sui saldi complessivi della p.a., andrebbero chiariti gli eventuali riflessi sul bilancio dello Stato derivanti dalla riallocazione del personale in questione per i casi in cui sia previsto il transito presso amministrazioni statali. Analogamente andrebbero chiarite le modalità per il passaggio di personale della CRI presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza che si determinino oneri aggiuntivi per gli enti interessati e senza pregiudizio per i piani di rientro dai deficit in atto.

In generale, in relazione alle previste procedure di mobilità e a quelle di assunzione presso altre amministrazioni, pur rilevando che queste ultime sono ammesse dal testo soltanto nei limiti di assunzioni già programmate e con disponibilità di risorse già assicurate, andrebbero acquisiti elementi volti comunque ad escludere l’eventualità di oneri collegati ad un “assorbimento” nel comparto della p.a. di personale che dovesse risultare eccedente il fabbisogno della costituenda Associazione e non ricollocabile presso pubbliche amministrazioni nel rispetto dei vincoli prima indicati.

Si ricorda che la disciplina recata dal precedente schema di riordino (schema di decreto legislativo n. 424) prevedeva che, entro 180 giorni, il personale interessato optasse se permanere in servizio presso la CRI, fino alla copertura dell'effettivo fabbisogno e nei limiti della dotazione organica, o essere assunto presso i Comitati provinciali e locali con un contratto di diritto privato ovvero transitare presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di mancata opzione trovavano applicazione le procedure di mobilità. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità venivano trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico  al personale interessato.

Sempre in materia di personale, andrebbero fornite precisazioni circa il contenzioso in atto, cui fa riferimento la documentazione allegata alla RT, relativo al personale assunto a tempo determinato, atteso che, in caso di esito sfavorevole per la CRI, gli eventuali riflessi finanziari avrebbero carattere permanente.

In merito alla procedura di ripianamento dell’indebitamento pregresso della CRI, che in base all’articolo 4  dovrà essere posta in essere dal Commissario e, successivamente, dall’Ente entro il 31 dicembre 2015, appaiono utili indicazioni riguardo ai seguenti profili. Come rilevato dalla RT e dal relativo allegato tecnico, il bilancio consuntivo 2011 approvato dall'Ente evidenzia una serie di deficit di specifici Comitati (per un totale di 51 milioni di euro) che, a livello di bilancio consolidato, vengono compensati da altri Comitati, ma che impongono, in sede di liquidazione dell’ente, il ripiano delle predette esposizioni. Andrebbe in primo luogo chiarito se, per effetto della disciplina in esame possano determinarsi effetti, sia pur di carattere provvisorio fino al termine della procedura di ripiano, sulla consistenza del debito pubblico: ciò in considerazione del fatto che attualmente, in base al relativo elenco ISTAT, sembrerebbe ricompreso nell’aggregato delle pubbliche amministrazioni  – rispetto alle quali è calcolato lo stock di debito – soltanto la CRI-Comitato nazionale, mentre dai dati forniti dalla RT risulta che le esposizioni debitorie da ripianare riguardino le strutture territoriali della CRI.

Andrebbero inoltre fornite precisazioni circa il previsto utilizzo, per il ripiano dei debiti, della “quota vincolata dell’avanzo accertato dall’amministrazione” (articolo 3, comma 3) e circa i relativi effetti sui saldi. Si ricorda in proposito che  la RT fa riferimento alla circostanza che è in corso una "verifica più incisiva al fine di completare in breve tempo la ricognizione dei residui, eliminare tutti quelli inesistenti e dare maggiore veridicità al risultato di amministrazione".

Infine, appaiono utili più dettagliate indicazioni riguardo alla consistenza delle attività e del patrimonio immobiliare effettivamente utilizzabili per il predetto ripiano dell’indebitamento e di quello posto a garanzia di eventuali esigenze finanziarie connesse a procedure giurisdizionali in corso (art. 4, co. 1, lett. b). Infatti alla RT fornisce indicazioni sulla ripartizione percentuale delle diverse tipologie di cespiti, ma non offre informazioni, sia pure di massima, circa i presumibili valori di realizzo degli stessi cespiti e la prevista tempistica di incasso.

Come già segnalato, in base agli allegati alla RT risulterebbe che la maggior parte dei fabbricati (78,09%) sia utilizzata direttamente dalla CRI (patrimonio strumentale), mentre il rimanente (21,91%) è dato in locazione. Per quanto riguarda i terreni, il 61,34% consente la messa a reddito. Infine, il 28% circadel patrimonio è soggettoa vincoli modali.

L’acquisizione dei predetti elementi appare opportuna per una valutazione circa l’idoneità dei beni indicati a far fronte al debito pregresso e a quello potenziale collegato al contenzioso in atto, al fine di escludere l’eventualità di interventi di ripiano a carico del bilancio dello Stato, suscettibili di incidere sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto della p.a.

Infine ulteriori indicazioni appaiono utili circa il prevedibile impatto della procedura di contenzioso riferita alla SI.SE SpA.

 

In merito ai profilii di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 8 dello schema di decreto si osserva quanto segue. Da un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta che, con riferimento all’esercizio finanziario 2011, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato da destinare alla Croce rossa italiana ammontano a circa 103 milioni di euro e sono iscritte: nei capitoli 2265 e 9530 dello stato di previsione relativo al Ministero dell’economia e delle finanze; nel capitolo 1356 dello stato di previsione relativo al Ministero della difesa; nei capitoli 2420 e 3453 dello stato di previsione del Ministero della salute.

Posto che la relazione tecnica[26] quantifica, invece, in 180 milioni di euro il complesso dei contributi iscritti nel bilancio dello Stato da destinare alla Croce rossa, appare opportuno acquisire dal Governo una ricognizione delle risorse al fine di verificarne l’entità complessiva.

Riguardo all’articolo 9, recante l’obbligo di invarianza degli oneri, si osserva che appare opportuno modificare la rubrica in maniera più conforme alla prassi vigente sostituendola con la seguente: clausola di neutralità finanziaria.

 

 



[1] Con riferimento alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, l’art. 2, comma 2, della legge n. 183/2010, prevede che il relativo decreto legislativo venga emanato di concerto con il Ministro della difesa. La norma dispone, tra l’altro, l’acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

[2] Cfr.: Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni) n. 365, del 21 dicembre 2011, relativa allo Schema di decreto legislativo n. 424.

[3] Cfr.: V^Commissione - Resoconto di giovedì 12 gennaio 2012.

[4] Di cui alla legge n. 383/2000.

[5] L’Associazione opererà – conformemente alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai relativi protocolli, nonché ai principi fondamentale del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa - quale unica organizzazione nazionale di soccorso volontario riconosciuta dal Comitato internazionale della Croce rossa e ammessa alla Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa.

[6] Tra i 6 componenti, 3 vengono designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative. Gli altri 3 componenti vengono designati rispettivamente dai Ministri della salute, dell’economia e della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità.

[7] Di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell’economia ed  uno designato dalla Presidenza del  Consiglio.

[8] Nominato dal Ministro della salute.

[9] Utilizzabile in funzione ausiliaria delle Forze Armate, insieme al Corpo delle infermiere volontarie.

[10] E dal Corpo delle infermiere volontarie.

[11] A decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM indicato all’art. 6, comma 1, del provvedimento in esame.

[12] Sino all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del provvedimento in esame.

[13] Limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa.

[14] 4 componenti sono designati rispettivamente dai Ministeri della salute, dell'economia, della pubblica amministrazione e semplificazione, nonché dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, e 2 dalla CRI.

[15] Di cui all’articolo 5.

[16] Se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti del fabbisogno.

[17] Ai sensi dell’art. 30, comma 2-quinquies, del D.lgs. n. 165/200, che prevede che a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione al dipendente trasferito per mobilità si applichi esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

[18] Le amministrazioni devono, inoltre, già aver conseguito l’autorizzazione a procedere alle nuove assunzioni, tramite concorso da bandire o già bandito, mediante risorse finanziarie all’uopo già destinate. In alternativa, deve trattarsi di assunzioni  già programmate e con disponibilità di risorse già assicurate.

[19] Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 281/1997.

[20] I medici della CRI e successivamente dell’Ente eventualmente soggetti al predetto passaggio possono essere inquadrati presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione.

[21] Il personale richiamabile deve essere in servizio alla data del 30 settembre 2011 e deve essere in servizio continuativamente dal 1° gennaio 2007.

[22] Ai sensi del comma 7, dell’art. 33 e dell’art. 34, del D.lgs. n. 165/2001.

[23] Cfr.: Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni) n. 365, del 21 dicembre 2011, relativa allo Schema di decreto legislativo n. 424).

[24] In particolare, la RT precisa che a decorrere dal 2016 il risparmio dovrebbe attestarsi fra il 30% e il 50% del  contributo ordinario di funzionamento erogato dal MEF per l’anno 2012. Poiché il contributo 2012 ammonta a 142 mln. di euro, il risparmio minimo (=30%) dal 2016 dovrebbe ammontare a 42,6 mln. di euro.

[25] Nello specifico, in base all’articolo 8 il finanziamento annuale 2014 dell’Associazione dovrebbe essere “decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2017”.

[26] Si tratta della parte della relazione tecnica riferita agli articoli 1 e 2 dello schema di decreto.