Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (C. 5586) - Accordo tra Italia e Egitto sul trasferimento di persone condannate (Approvato dal Senato ' A.S. 3299) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 475 | ||||
Data: | 05/12/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 5586
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Accordo tra Italia e Egitto sul trasferimento di persone condannate
(Approvato dal Senato – A.S. 3299)
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N. 475 – 5 dicembre 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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A.C.
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5586 |
Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate,
fatto a Il Cairo il
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Stefani
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Gruppo: |
LNP
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLI 1-22 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
Cooperazione bilaterale per il trasferimento di persone condannate
PREMESSA
Il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato, reca la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni dell’Accordo e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(euro) |
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Dal 2012 |
Art. 3 disegno di legge di ratifica |
5.806, 00 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1-22 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
Cooperazione bilaterale per il trasferimento di persone condannate
Le norme dell’Accordo in esame sono volte a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza (Stato di esecuzione) dei cittadini detenuti nel territorio dell’altro Stato contraente (Stato di condanna) in modo da poter scontare nel proprio Paese di origine la pena comminata nell’altro Stato.
Le norme, tra l’altro, prevedono che:
· le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dell’altro Stato. Lo Stato di esecuzione fornisce anche la scorta. Lo Stato di esecuzione non può in alcun caso esigere dallo Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si è fatto carico per l’esecuzione della pena e per la sorveglianza del condannato (articolo 20);
· le domande di trasferimento, gli atti ed i documenti allegati, nonché qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi dell’Accordo in esame saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente e saranno accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto, ovvero in inglese o in francese (articolo 21);
· l’Accordo si applica all’esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore (articolo 22).
L’articolo 3
della disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri derivanti
dall’Accordo - valutati a decorrere dal
La relazione tecnica afferma che il provvedimento comporta oneri permanenti a decorrere dal 2012, che vengono dalla stessa quantificati complessivamente in euro 5.806,24 l’anno. Tali oneri sono connessi al trasferimento in Italia, per via aerea, di cittadini italiani detenuti in Egitto a causa di reati ivi commessi (euro 596,00 per il viaggio dei condannati da trasferire + euro 2.710,24 per la missione degli accompagnatori = euro 3.306,24) e alla traduzione di atti e documenti (euro 2.500).
Nello specifico, i suddetti oneri sono quantificati ipotizzando il trasferimento annuo dall’Egitto in Italia di 2 condannati con l’invio di 4 accompagnatori (2 per ciascun condannato).
Si riportano, a seguire, i dati ed i parametri utilizzati nella quantificazione in relazione alle singole fattispecie onerose sopra evidenziate:
Spese di viaggio per il trasferimento di 2 detenuti (euro 596,00)
euro 298,00 (passaggio aereo[1]) x 2 (numero detenuti massimo annuo) = euro 596,00
Spese missione accompagnatori. (euro 2.710,24)
(euro)
Voce di Spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Importo (euro) |
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Diaria |
Euro 89,56[2] x 4 persone x 1 giorno di missione |
358,24 |
viaggio |
Euro 560,00 biglietto aereo[3] A/R (Roma-Il Cairo) + 28 euro quale maggiorazione del 5 % x 4 persone x 1 giorno di missione |
2.352,00 |
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TOTALE |
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2.710,24 |
Spese di traduzione degli atti e dei documenti (euro 2.500)
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Come già evidenziato in altre occasioni[5], si rileva che
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero degli affari esteri, reca le necessarie risorse e presenta un’apposita finalizzazione nel disegno di legge di stabilità del 2013.
La correttezza della copertura finanziaria, correlata ai relativi oneri che decorrono dall’anno in corso, presuppone l’approvazione e l’entrata in vigore del provvedimento entro il termine del presente esercizio finanziario.
[1] Passaggio aereo di sola andata (tariffa Alitalia, classe economica) dall’Egitto verso l’Italia.
[2] La diaria giornaliera da riconoscere a ciascun accompagnatore è pari ad euro 85,44 (colonna C della tabella B del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 agosto 1998 e successive modificazioni, diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del DL n. 223/2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248/2006). A detto importo si aggiungono per ciascun accompagnatore euro 4,12 per oneri sociali (3,05 euro) e IRAP (1,07 euro) a carico dello Stato, così calcolati: euro 85,44 – euro 77,47 (quota esente) = euro 7,97; euro 7,97 x 1,58 (coefficiente di lordizzazione) = euro 12,59, il cui 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) è pari, appunto, ad euro 4,12. Pertanto, la diaria al lordo degli oneri sopra richiamati a carico dello Stato è pari a euro 89,56.
[3] Tariffa Alitalia classe economica.
[4] Ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 836/1973 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) che, tra l’altro, prevedeva che in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio aereo per missioni di servizio all'interno o all’estero è dovuta una indennità supplementare pari al 5 per cento del costo del biglietto stesso. Si evidenzia che, in termini più generali, l’indennità in riferimento è stata soppressa dal’art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005.
[5] Da ultimo, cfr: Nota di verifica (Servizio bilancio dello stato-servizio Commissioni) n. 463,l del 16 ottobre 2012, relativa all’AC 5521.