Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 5586) - Accordo tra Italia e Egitto sul trasferimento di persone condannate (Approvato dal Senato ' A.S. 3299)
Riferimenti:
AC N. 5586/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 475
Data: 05/12/2012
Descrittori:
EGITTO   ESTRADIZIONE
RATIFICA DEI TRATTATI   RIMPATRIO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5586

 

Accordo tra Italia e Egitto sul trasferimento

di persone condannate

 

(Approvato dal Senato – A.S. 3299)

 

 

 

 

 

 

N. 475 – 5 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5586

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Stefani

 

Gruppo:

LNP

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-22 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 3

Cooperazione bilaterale per il trasferimento di persone condannate. 3



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato, reca la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni dell’Accordo e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(euro)

 

Dal 2012

Art. 3 disegno di legge di ratifica

5.806, 00

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-22 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Cooperazione bilaterale per il trasferimento di persone condannate

Le norme dell’Accordo in esame sono volte a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza (Stato di esecuzione) dei cittadini detenuti nel territorio dell’altro Stato contraente (Stato di condanna) in modo da poter scontare nel proprio Paese di origine la pena comminata nell’altro Stato.

Le norme, tra l’altro, prevedono che:

·        le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dell’altro Stato. Lo Stato di esecuzione fornisce anche la scorta. Lo Stato di esecuzione non può in alcun caso esigere dallo Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si è fatto carico per l’esecuzione della pena e per la sorveglianza del condannato (articolo 20);

·        le domande di trasferimento, gli atti ed i documenti allegati, nonché qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi dell’Accordo in esame saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente e saranno accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto, ovvero in inglese o in francese (articolo 21);

·        l’Accordo si applica all’esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore (articolo 22).

 

L’articolo 3 della disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri derivanti dall’Accordo - valutati a decorrere dal 2012 in euro 5.806 - si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012- 2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 1). Il comma 2 - ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge n. 196/2009 – prevede, inoltre, il monitoraggio dei suddetti oneri, disponendo che, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, provveda con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

La relazione tecnica afferma che il provvedimento comporta oneri permanenti a decorrere dal 2012, che vengono dalla stessa quantificati complessivamente in euro 5.806,24 l’anno. Tali oneri sono connessi al trasferimento in Italia, per via aerea, di cittadini italiani detenuti in Egitto a causa di reati ivi commessi (euro 596,00 per il viaggio dei condannati da trasferire + euro 2.710,24 per la missione degli accompagnatori = euro 3.306,24) e alla traduzione di atti e documenti (euro 2.500).

Nello specifico, i suddetti oneri sono quantificati ipotizzando il trasferimento annuo dall’Egitto in Italia di 2 condannati con l’invio di 4 accompagnatori (2 per ciascun condannato).

La RT evidenzia che, da notizie assunte presso il competente ufficio, attualmente si trova presso strutture penitenziarie egiziane un (1) solo cittadino italiano. Ciò posto, la RT riferisce che, a scopo prudenziale, nel futuro potrebbero trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia – in conformità con quanto disposto dagli accordi internazionali vigenti – almeno 2 detenuti.

Si riportano, a seguire, i dati ed i parametri utilizzati nella quantificazione in relazione alle singole fattispecie onerose sopra evidenziate:

 

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 detenuti (euro 596,00)

euro 298,00 (passaggio aereo[1]) x 2 (numero detenuti massimo annuo) = euro 596,00

 

 

Spese missione accompagnatori. (euro 2.710,24)

 (euro)

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo (euro)

 

Diaria

Euro 89,56[2]  x 4 persone x 1 giorno di missione

358,24

viaggio

Euro 560,00 biglietto aereo[3] A/R (Roma-Il Cairo) + 28 euro quale maggiorazione del 5 % x 4 persone x 1 giorno di missione

2.352,00

TOTALE

 

2.710,24

La RT precisa che, con riguardo alla diaria il calcolo è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal DL n. 223/2006 che prevede la riduzione del 20 per cento dell'importo della previgente diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'art. 3 del r.d. n. 941/1926. Si rammenta che l’articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 ha sancito in via generale che - a decorrere dal 2011 – le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero (con l’esclusione, tra l’altro, delle missioni internazionali di pace, delle Forze armate e di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. La medesima norma ha inoltre soppresso la diaria per le missioni all'estero (con l’esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco), rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. Si evidenzia, inoltre, che – come precisato dal Governo in occasione di provvedimenti di contenuto analogo – la maggiorazione del 5% sulle spese di viaggio[4] spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera.

 

Spese di traduzione degli atti e dei documenti (euro 2.500)

La RT afferma che le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in euro 2.500.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Come già evidenziato in altre occasioni[5], si rileva che la RT computa, ai fini della quantificazione degli oneri, l’indennità supplementare del 5% sulle spese di viaggio che spetta ai funzionari destinatari di diaria in misura intera, a tal fine richiamando l’art. 14 della legge 863/1973, che prevede un’indennità soppressa della successiva legge 266/2005.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero degli affari esteri, reca le necessarie risorse e presenta un’apposita finalizzazione nel disegno di legge di stabilità del 2013.

La correttezza della copertura finanziaria, correlata ai relativi oneri che decorrono dall’anno in corso, presuppone l’approvazione e l’entrata in vigore del provvedimento entro il termine del presente esercizio finanziario.

 



[1] Passaggio aereo di sola andata (tariffa Alitalia, classe economica) dall’Egitto verso l’Italia.

[2] La diaria giornaliera da riconoscere a ciascun accompagnatore è pari ad euro 85,44 (colonna C della tabella B del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 agosto 1998 e successive modificazioni, diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del DL n. 223/2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248/2006). A detto importo si aggiungono per ciascun accompagnatore euro 4,12 per oneri sociali (3,05 euro) e IRAP (1,07 euro) a carico dello Stato, così calcolati: euro 85,44 – euro 77,47 (quota esente) = euro 7,97; euro 7,97 x 1,58 (coefficiente di lordizzazione) = euro 12,59, il cui 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) è pari, appunto, ad euro 4,12. Pertanto, la diaria al lordo degli oneri sopra richiamati a carico dello Stato è pari a euro 89,56.

[3] Tariffa Alitalia classe economica.

[4] Ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 836/1973 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) che, tra l’altro, prevedeva che in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio aereo per missioni di servizio all'interno o all’estero è dovuta una indennità supplementare pari al 5 per cento del costo del biglietto stesso. Si evidenzia che, in  termini più generali, l’indennità in riferimento è stata soppressa dal’art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005.

[5] Da ultimo, cfr: Nota di verifica (Servizio bilancio dello stato-servizio Commissioni) n. 463,l del 16 ottobre 2012, relativa all’AC 5521.