Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C.5569 e abb.) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (Approvato al Senato ' A.S. 3271)
Riferimenti:
AC N. 5569/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 473
Data: 04/12/2012
Descrittori:
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE   CODICE E CODIFICAZIONI
FORZE ARMATE   LEGGE DELEGA
MINISTERO DELLA DIFESA   PERSONALE CIVILE DELLE FORZE ARMATE
PERSONALE MILITARE     
Organi della Camera: IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5569 e abb.

 

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

 

(Approvato al Senato – A.S. 3271)

 

 

 

 

 

N. 473 – 4 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

5569

Titolo breve:

 

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

On. Edmondo Cirielli

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 e successivamente integrata in data 26 settembre 2012

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1 e ARTICOLO 4, comma 1. 3

Oggetto, modalità di esercizio della delega e disposizioni finanziarie. 3

ARTICOLO 2. 9

Revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.. 9

ARTICOLO 3. 11

Revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa   11

ARTICOLO 4, commi 2-3. 19

Modifiche al Codice dell’ordinamento militare. 19

ARTICOLO 5. 21

Disposizioni finali e transitorie. 21



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge[1] di iniziativa governativa in esame, già approvato dal Senato, reca la delega al Governo per il riordino dello strumento militare nazionale, nonché altre norme sulla medesima materia.

Il testo originario del provvedimento (AS 3271) è corredato di relazione tecnica.

Si evidenzia che nel corso della trattazione del provvedimento al Senato, la relazione tecnica riferita al testo originario del DDL è stata integrata con un’ulteriore relazione tecnica[2], al fine di consentire la verifica delle conseguenze finanziarie legate al provvedimento alla luce delle disposizioni del DL n. 95/2012 (sulla revisione della spesa). Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota per le parti ancora riferibili al testo in esame.

Sul punto, si rammenta che i commi da 12 a 15 dell'articolo 7, del DL n. 95/2012 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura complessivamente indicata, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, nell’ Allegato 2 del medesimo decreto. L’allegato in riferimento, con riguardo al Ministero della difesa, prevede risparmi, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 236,1 milioni di euro per il 2013, a 176,4 milioni di euro per il 2014 e a 269,5 milioni di euro a decorrere dal 2015. In termini di indebitamento netto, i risparmi ascritti sono pari a 203 milioni di euro per il 2013, a 176,4 milioni di euro per il 2014 e a 269,5 milioni di euro a decorrere dal 2015. I citati importi sono stati confermati nell’Elenco 1, allegato al DDL di stabilità[3] 2013, che individua, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 15, del DL n. 95/2012, le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero nel triennio 2013–2015.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1 e ARTICOLO 4, comma 1

Oggetto, modalità di esercizio della delega e disposizioni finanziarie

Le norme delegano il Governo ad adottare[4] due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione in senso riduttivo:

·        dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa [articolo 1, comma 1, lett. a)].

Il riassetto organizzativo dovrà essere disposto con particolare riferimento allo strumento militare, compresa l’Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;

·        delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare [articolo 1, comma 1, lett. b)], nonché del personale civile del Ministero della difesa [articolo 1, comma 1, lett. c)].

Le riduzioni delle dotazioni organiche dovranno essere disposte nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

Viene disposto che i risparmi di spesa derivanti dall’adozione dei suddetti decreti delegati potranno essere destinati alle esigenze della Difesa[5] solamente al netto degli effetti di risparmio prodotti dalle disposizioni del DL n. 95/2012 relative alle FF.AA. e al Ministero della difesa, che sono destinati, in virtù del medesimo decreto, al miglioramento dei saldi bilancio (articolo 1, comma 2).

Il comma 2, è stato introdotto dalla Commissione difesa del Senato al fine di recepire una condizione formulata in tal senso dalla Commissione bilancio, allo scopo di rendere compatibile il provvedimento in esame con quanto disposto dal DL n. 95/2012 (sulla revisione della spesa pubblica).

Viene, altresì, precisato che dall’attuazione dei decreti non devono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 4) e che le disposizioni del provvedimento in esame non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto[6] (articolo 1, comma 7).

 

Ai fini dell’attuazione delle suddette deleghe, e della verifica dei risparmi derivanti dal processo di revisione dello strumento militare, l’articolo 4, comma 1, reca disposizioni di in materia contabile e finanziaria. Tali disposizioni, in particolare, prevedono, che:

•          nell’ambito del Documento di economia e finanza (DEF), alla sezione II, siano riportate, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti in attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero di risorse finanziarie realizzato e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio della Difesa, almeno per il triennio successivo [articolo 4, comma 1, lett. a)];

•          sulla base dei dati risultanti dal DEF, nella legge di stabilità si provveda, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente, allo scopo di adeguare gli effetti finanziari recati dall’attuazione della riorganizzazione agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e redistribuzione delle risorse [articolo 4, comma 1, lett b)];

•          le risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare vengano destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative [articolo 4, comma 1, lett c)];

•          con un decreto interministeriale vengano accertati i risparmi conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario derivanti dall’attuazione delle misure adottate. Le relative risorse, previa verifica dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, dovranno affluire, mediante variazioni di bilancio, ai fondi, di parte corrente e di conto capitale, di cui all’articolo 619 del codice dell’ordinamento militare. Alla ripartizione delle disponibilità dei tali fondi, fermo restando il divieto di utilizzare le risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvederà con decreto del Ministro della difesa [articolo 4, comma 1, lett. d)];

•          i decreti legislativi, nelle more dell’approvazione della riforma della struttura del bilancio prevista dalla legge di contabilità, possano prevedere un periodo di sperimentazione, non superiore ai tre anni, in cui sia consentita all'amministrazione militare della difesa "maggiore flessibilità gestionale", al fine di consentire il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere la necessarie capacità operative, con l'unico limite del divieto di impiego di risorse di parte capitale per il sostenimento di spese [articolo 4, comma 1, lett. e)];

•          nelle more del riordino delle contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate – previsto a salvaguardia dell’operatività dello strumento militare dall’articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009 n. 196/2009 –siano attivate procedure volte a garantire la massima trasparenza della spesa, il monitoraggio della spesa in corso di anno, agevolare l’accertamento dei risparmi di cui alla precedente lettera d) ed assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie [articolo 4, comma 1, lett. f)].

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, evidenzia che l’intervento legislativo è diretto a definire uno strumento militare di dimensioni più contenute, di più elevato livello qualitativo e tecnologico, pienamente integrabile con il sistema di difesa e sicurezza europea e nella NATO e con capacità di proiezione, senza comportare alcun onere aggiuntivo, neppure nella fase iniziale del processo. In tal senso, la RT sottolinea che il provvedimento non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ma al contrario consentirà di conseguire, al termine del processo di riforma, significativi vantaggi per la finanza pubblica. Ciò premesso la RT afferma che, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articolo da 1 a 3 (modalità, principi e criteri direttivi per l’esercizio delle deleghe legislative in riferimento), analogamente ad altri provvedimenti di delega, non risulta possibile fornire una quantificazione degli effetti delle disposizioni. Una stima puntuale potrà essere effettuata, in linea con il dettato dell’art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009, al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi.

Con specifico riferimento alla norma in esame (articolo 1), la RT ne ribadisce il contenuto con riguardo alle aree di intervento previste.

Viene, in particolare, evidenziato che oggi il Paese può destinare alla «Funzione difesa» risorse nel limite dello 0,84 per cento del PIL, a fronte di una percentuale che nel 2004 era dell'1,01 per cento e che attualmente negli altri Paesi europei il livelli di incidenza della “spesa militare” sul PIL è mediamente nell'ordine dell'1,61 per cento. Di tali risorse, peraltro, il 70 per cento è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, solo, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un evidente sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta l'ottimale ripartizione delle risorse tra i settori di spesa relativi al personale, all'operatività e all'investimento, individuata, rispettivamente, nel 50 per cento per il personale e nel 25 per cento per ciascuno degli altri settori di spesa, che si intende conseguire con il presente disegno di legge delega.

Nella tabella a seguire la RT riporta l’andamento delle risorse destinate alla Funzione difesa a seguito delle ripetute riduzioni operate nell'ambito degli interventi di contenimento della spesa.

 

(milioni di euro)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tot. funzione difesa

14.148,9

13.638,6

12.106,7

14.448,8

15.405,3

14.339,5

14.295,0

14.360,2

13.613,3

14.580,1

14.347,6

Personale

7.539,4

8.037,3

8.757,7

8.819,9

9.110,1

9.566,3

9.347,1

9.462,3

9.612,6

9.442,6

9.402,8

Esercizio

3.409,0

3.013,3

1.837,5

2.356,9

2.663,2

1.887,9

1.760,4

1.444,2

1.522,5

1.458,5

1.458,2

Investimento

3.200,5

2.588,0

1.511,5

3.272,0

3.635,0

2.885,3

3.187,4

3.453,7

2.478,2

3.678,9

3.486,6

 

Con riguardo all’art. 4, comma 1, la RT riferisce che le norme ivi previste non possono determinare effetti finanziari giacché sono dirette esclusivamente a introdurre meccanismi giuridico-contabili idonei a garantire, durante l'intero processo di revisione dello strumento militare, la necessaria flessibilità della programmazione finanziaria e della gestione delle risorse che si rendono disponibili nel corso del medesimo esercizio finanziario a seguito del processo.

 

La relazione tecnica integrativa, nel ribadire quanto sopra affermato, con riguardo all’articolo in esame, sottolinea che le risorse sopra evidenziate risultano ulteriormente ridimensionate per effetto degli interventi di revisione della spesa pubblica effettuati dal DL n. 95/2012, in particolare quelli previsti dagli artt. 1, 2, 5 e 7.

Nell’ambito di questi ultimi interventi, la RT evidenzia la rilevanza dei seguenti:

          riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, per importi pari a 148 milioni di euro per il 2013 e 148 milioni di euro per il 2014 (art. 1, comma 21 – allegato 1);

          riduzione delle dotazioni organiche del personale civile, in misura non inferiore, per il personale dirigenziale, al 20 % e, per quello non dirigenziale, al 10 % (art. 2, comma 1).

          riduzione, in misura non inferiore al 10 %, del totale generale degli organici delle FF.AA., esclusi l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo delle capitanerie di porto, da realizzare gradualmente entro il 1° gennaio 2016 (art. 2, comma 3 del decreto);

          riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare (per importi pari a 236, 1 milioni di euro per il 2013, 176, 4 milioni di euro per il 2014 e 269, 5 milioni di euro per il 2015) e di indebitamento netto (per importi pari a 203 milioni di euro il 2013, 176,4 milioni di euro per il 2014 e 269,5 milioni di euro per ilo 2015) (art. 7, comma 2- Allegato 2).

Le disposizioni del provvedimento in esame si inseriscono, pertanto, in tale contesto normativo, in quanto proseguono, in un arco temporale più ampio, l’azione di revisione della spesa riferita al dicastero in riferimento, avviata, con effetti di breve periodo dal DL n. 95/2012.

La RT afferma, altresì, che i due interventi si differenziano, tuttavia, sotto il profilo degli effetti finanziari, mentre, infatti i risparmi conseguenti alle misure di riduzione previste dal DL n. 95/2012 sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, quelli ulteriori derivanti dalle misure aggiuntive di riduzione previste dal disegno di legge in esame potranno essere indirizzati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, al riequilibrio dei settori di spesa del Ministero per conseguire un più efficiente ed efficace impiego delle risorse assegnate.

 

Al riguardo si osserva che le modifiche introdotte dal Senato - con specifico riferimento all’articolo 1, comma 2 – prevedono che i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare e destinati alle finalità di cui all’articolo 4 siano determinati al netto delle riduzioni di spesa previste dal DL 95/2012 (“Spending review”) per le Forze armate e il Ministero della difesa, riduzioni che, ai sensi del medesimo DL 95/2012, sono destinate al miglioramento dei saldi. Va peraltro considerato che, in base all’articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare (ulteriori, come detto, rispetto a quelli quantificati dal DL 95/2012) saranno indicati nel  DEF e verranno destinati al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa[7]. Tale previsione potrebbe introdurre elementi di rigidità nell’attuazione di future misure di risparmio che coinvolgano l’intero comparto della pubblica amministrazione, al quale appartiene anche il settore della difesa, rendendo più difficile l’applicazione di misure generali di contenimento della spesa anche in applicazione della disciplina europea di bilancio. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 3, si rileva l’opportunità di integrare la disposizione in base alla quale i decreti legislativi siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo esplicitamente che gli stessi siano corredati di relazione tecnica. Tale esplicita previsione è volta anche a garantire, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, la verifica dell’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal successivo comma 4.

Riguardo all’articolo 4, comma 1, lettera b), in considerazione del fatto che la disposizione prevede la rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori della spesa del Ministero della difesa, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla possibilità di integrare la formulazione della norma prevedendo che lo strumento con il quale procedere alla suddetta rimodulazione sia non solo la legge di stabilità, come previsto dall’attuale disposizione, ma anche il disegno di legge di bilancio.

 

ARTICOLO 2

Revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa

La norma reca, ai fini dell’adozione del decreto legislativo previsto dal’articolo 1, comma 1, lett. a) del provvedimento in esame, i principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.

A tal fine viene disposto che le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti (SGD-DNA), per la parte riferita alle funzioni tecnico-operative, siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa [comma 1, lett. a)].

Viene prevista, inoltre [comma 1, lett. b)], la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa - anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento - in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento[8], tramite interventi concernenti, tra l’altro:

·        la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione [comma 1, lett. b), n. 7];

·        le strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile, al fine di realizzare sinergie delle capacità didattiche in un’ottica interforze ovvero di contenimento dei costi [comma 1, lett. b), n. 8];

Viene, altresì, prevista possibiltà di disciplinare in un quadro negoziale le modalità di erogazione dei servizi a titolo oneroso delle FF.AA. in favore di altri soggetti, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle conseguenti risorse finanziarie [comma 1, lett. c)].

Si rammenta che, in tema di attività formativa svolta da centri ed istituzioni militari, l’articolo 7, comma 7, del DL n. 95/2012, riduce di 5,6 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al 2012 per la cosiddetta "mini Naja". Ai fini dello svolgimento di tale “attività formativa miltare destinata ai giovani, l'art. 55, comma 5-bis , del DL n. 78/2010 che l’ha introdotta, nel testo originario, autorizzava, a tal fine, la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2012 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2013. Si rammenta, altresì, che l’articolo 11, comma 2, del DL n. 95/2012, prevede, mediante l’adozione di uno più regolamenti di delegificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Alla norma in riferimento non sono stati scritti effetti di risparmio sui saldi.

 

Le relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l’articolo indica, tra i principali obiettivi generali della riforma, la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, con la finalità non solo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. La disposizione quantifica tale riduzione strutturale nella misura del 30 per cento, che risulta coerente con le misure di contrazione delle dotazioni organiche del personale militare e civile di cui all’articolo 3. Sul punto la RT rileva che tale obiettivo si tradurrà in un indubbio vantaggio, quantificabile solamente a consuntivo, per l’Amministrazione della difesa, in particolare e, più in generale, per la finanza pubblica, tenuto conto che tale dicastero dovrà gestire un minore numero di infrastrutture e che, quelle ritenute non più utili, potranno essere avviate a processi di valorizzazione e di dismissione, con ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità già disciplinate dalla specifica normativa di settore (articolo 307, comma 10, lett. d), del D.lgs. n. 66/2010 - Codice dell’ordinamento militare). La RT evidenzia, altresì, che i costi correlati all'eventuale ricollocazione delle funzioni a seguito delle misure di soppressione e accorpamento delle strutture trovano compensazione sia negli ulteriori interventi comportanti risparmio previsti dal presente disegno di legge, e in particolare in quelli afferenti la riduzione delle consistenze organiche del personale, di cui all'articolo 3, sia nei proventi derivanti dai citati processi di valorizzazione e dismissione degli immobili. Da tali interventi deriveranno anche risparmi sui costi di funzionamento delle strutture, destinabili all’operatività.

La relazione tecnica integrativa, nel ribadire quanto sopra evidenziato, con riferimento particolare alla razionalizzazione delle strutture formative, afferma che lo specifico criterio di delega di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), n. 8, si pone in linea di continuità con le disposizioni di riordino delle scuole pubbliche di formazione, in particolare delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, di cui all’art. 11, comma 2, del DL n. 95/2012, consentendo il raccordo dei relativi interventi con gli interventi di riorganizzazione del settore dell’addestramento e delle strutture operative e logistiche, strettamente legati all’attività formativa e delle scuole.

Con riferimento al criterio di delega di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), la RT afferma che questo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni che usufruiscono dei servizi resi dalle FF.AA. a titolo oneroso, in quanto riferito a fattispecie già previste a legislazione vigente, in relazione alle quali l’elemento di novità è costituito dalla possibilità di ricorrere a strumenti negoziali per disciplinare le modalità di erogazione del servizio. Il previsto meccanismo di riassegnazione delle connesse risorse finanziarie al bilancio del Ministero della difesa non aumenta il livello complessivo della spesa pubblica, in quanto gli oneri sostenuti dalle amministrazioni che utilizzano i servizi resi dalle FF.AA. si consolidano con il versamento in entrata e la successiva riassegnazione  alla Difesa, a ristoro delle attività svolte.

 

Al riguardo, in merito alla riassegnazione alla Difesa delle risorse derivanti dalla spesa sostenuta dalle amministrazioni che utilizzano i servizi resi dalle Forze armate, la RT sostiene che la disposizione non determina maggiori oneri. In proposito, al fine di suffragare tale ipotesi di invarianza, andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa la destinazione e la classificazione in bilancio di tali proventi sulla base della vigente normativa.

 

ARTICOLO 3

Revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa

Normativa vigente: l'articolo 2, comma 3, del DL n. 95/2012, demanda ad un DPCM la riduzione della dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale ripartizione dei volumi organici. Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di. Sul punto, la RT allegata al summezionato decreto, ha evidenziato che questi potranno essere valutati solo a consuntivo. Si rammenta, altresì, che l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, ha previsto la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, disponendo la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale di alcune pubbliche amministrazioni. La norma ha disciplinato l’eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento. In particolare tale riduzione deve essere:

1.       non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale (di livello generale e non generale). La riduzione degli uffici si accompagna anche con la riduzione delle dotazioni organiche;

2.       non inferiore al 10 per cento per il personale non dirigenziale, con esclusione dei ricercatori e dei tecnologi per gli enti di ricerca.

Con riferimento alle misure in materia di pensionamento, alla norma sono stati ascritti effetti onerosi connessi alla deroga rispetto alla riforma previdenziale introdotta dall’art. 24 del DL n. 201/2011.

Le norme, ai fini dell’adozione dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1, comma 1, lett. b) e lett. c) del provvedimento in esame, recano i principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare (comma 1) e del personale civile della Difesa (comma 2).

Con riguardo al personale militare, in particolare, vengono previste:

·        la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare a 150.000 unita`, da conseguire entro il 2024 [comma 1, lett. a)];

·        la riduzione delle dotazioni organiche degli ufficiali generali[9] dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in misura non inferiore al 30 per cento, da realizzare in un arco temporale massimo di 6 anni, nonché la riduzione delle dotazioni organiche del restante personale militare dirigente delle medesime FF.AA. in misura non inferiore al 20 per cento, da realizzare in un arco temporale massimo di 10 anni [comma 1, lett. b)];

In relazione a tali obiettivi, le misure finalizzate a realizzare la riduzione delle summenzionate dotazioni organiche sono:

·        la revisione della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento del personale militare [comma 1, lett. c)];

·         il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre pubbliche amministrazioni[10]. Al personale militare transitato viene previsto il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione [comma 1, lett. e)];

·        l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) - applicabile a legislazione vigente a colonnelli e generali delle FF.AA., compresa l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza - anche ad altre categorie di personale militare, nonché forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali [comma 1, lett. m)].

L'art. 906, del D.lgs. n.66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce che, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal Codice medesimo che non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal Codice, venga disposto il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) del personale eccedentario. Al personale collocato in ARQ spetta il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

Viene, inoltre, disposta la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero - nell’ambito dei risparmi accertati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) - altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorché idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente [comma 1, lett. h]. Vengono, quindi, previste misure di assistenza - nell’ambito dei risparmi di cui all’articolo 4, comma 1, in favore delle famiglie dei militari [comma 1, lett. i)], nonché una disciplina che favorisca - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - l’assegnazione a domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa [comma 1, lett. p)].

 

Con riguardo al personale civile viene prevista la riduzione, entro il 2024, delle dotazioni organiche complessive a 20.000 unità, in un’ottica di revisione dell’assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa e di valorizzazione delle relative professionalità [comma 2, lett. a)]. Tale obiettivo verrà raggiunto, anche attraverso misure di mobilità interna, mediante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con il ricorso a forme di lavoro a distanza, ovvero mediante il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni[11], nel quadro delle relative facoltà assunzionali[12] [comma 2, lett. d)]. Nell'ambito dei principi e criteri direttivi per riduzione delle dotazioni organiche del personale civile, si prevedono, inoltre:

·        l’adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale [comma 2, lett. b)];

·        la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale, nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi [comma 2, lett. c)];

·        l’adozione di interventi normativi finalizzati a semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando l’attuale normativa che determina i requisiti per l’accesso al beneficio in esame [comma 2, lett .e)].

 

Le relazione tecnica integrativa ribadisce gran parte del contenuto della relazione tecnica originaria, fornendo, altresì, più puntuali dati quantitativi in relazione alle consistenze effettive del personale militare delle FF.AA. A seguire si dà conto del contenuto di entrambe, riportando i summenzionati dati nella versione da ultimo fornita dalla documentazione tecnica in riferimento.

Le relazioni tecniche ribadiscono che il criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) pone l'obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salva la possibilità di proroghe annuali secondo le modalità indicate dall'articolo 5, comma 2, sulla base dell'andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

Al riguardo, in riferimento all’originario organico complessivo, pari a 190.000 unità, previsto dall’articolo 798 del Codice dell’ordinamento militare, l’articolo 2, comma 3, del DL n. 95/2012, ha disposto una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento. L’applicazione di tale riduzione comporta la determinazione del nuovo organico in circa 171.000 unità da conseguire entro il 1° gennaio 2016, secondo le modalità indicate dallo stesso l’articolo 2, comma 3, del DL n. 95/2012.

In linea di continuità con tale previsione, il richiamato criterio di delega consente l’ulteriore riduzione degli organici complessivi da 171.000 a 150.000 unità.

Tale obiettivo sarà conseguito - prosegue la RT - sia attraverso un'ulteriore significativa contrazione dei reclutamenti rispetto ai moduli di alimentazione previsti dalle vigenti disposizioni relative alla professionalizzazione delle Forze armate, sia attraverso una serie di misure volte a consentire il transito di contingenti di personale militare nei ruoli del personale civile del medesimo Ministero della difesa e delle altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente a garanzia della neutralità sotto il profilo finanziario dell'intervento.

La norma reca, altresì, ulteriori misure volte a facilitare, con ogni necessaria garanzia per ciascuno, l'anticipazione dell'esodo del personale militare rispetto ai limiti di età: si tratta di una serie di possibili misure, tra le quali quelle dell'estensione dell'ambito applicativo dell'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche al personale di livello non dirigenziale e del ricorso a forme di sospensione dal servizio, in relazione e limitatamente alle effettive esigenze di riduzione del personale. Ciascuna di esse potrà avere una incidenza variabile negli anni e, comunque, nel complesso potranno essere gestite in modo flessibile, secondo esigenze concrete e possibilità di realizzazione, in sede attuativa.

La documentazione tecnica evidenzia, inoltre, che l'estrema complessità dell'intervento e la necessità di rinviare, in riferimento alla prima riduzione a 171.000 unità e alla successiva riduzione a 150.000 unità, al momento, rispettivamente dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 2, comma 3 del DL n. 95/2012 e del successivo esercizio della delega, l'individuazione degli organici delle singole Forze armate, ripartiti per le singole categorie di personale, non consentono, allo stato attuale, di effettuare stime puntuali sull'entità e l'andamento annuale dei flussi di reclutamento, di transito e di fuoriuscita del personale militare e civile del Ministero della difesa. Risultano, tuttavia, disponibili dati indicativi di carattere complessivo.

In particolare, viene evidenziato che, per il personale militare, partendo da una consistenza effettiva di 177.679 unità al 1° gennaio 2013 (di cui 143.107 unità in servizio permanente e 34.700 non in servizio permanente), in base all'ordinario trend di cessazioni dal servizio, prescindendo dall'adozione delle specifiche misure che verranno introdotte in sede di esercizio della delega, si può stimare che le cessazioni complessive nel successivo decennio si attestino a circa 30.798 unità, di cui 23.371 per collocamento in congedo del personale e 7.427 per altre cause. Parallelamente, nello stesso arco di tempo decennale, il livello minimo dei reclutamenti non potrà essere inferiore a 24.858 unità, sicché, per conseguire l'obiettivo finale di una dotazione organica di 150.000 unità nel periodo considerato, le citate misure dirette ad agevolare il transito di contingenti di personale militare nei ruoli del personale civile del medesimo Dicastero della difesa e delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero ad agevolare e accelerare la fuoriuscita anticipata del personale militare, dovranno interessare non meno di 22.669 unità e si dovrà, inoltre, procedere ad una riduzione di 2.929 unità delle dotazioni organiche del personale non in servizio permanente. In tal modo, si perverrebbe ad una dotazione organica complessiva di 150.000 unità, di cui 115.330 in servizio permanente e 34.700 in posizione di ferma. Tali stime sono operate sulla base dell’attuale specifica normativa che disciplina il collocamento in congedo per limiti di età del personale militare, ragione per cui eventuali incrementi di tali limiti di età che dovessero essere previsti dal regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del DL n. 201/2011, con decorrenza anteriore al completamento del processo di revisione dello strumento militare, comporterebbero uno slittamento del conseguimento dell'obiettivo finale di riduzione del personale la cui entità non è al momento stimabile. Sotto tale profilo, nella Tabella 1 allegata al testo originario della relazione tecnica - alla quale si rinvia per i maggiori dettagli - sono riportati i dati anagrafici del personale militare attualmente in servizio.

Quanto agli effetti finanziari, occorre distinguere i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DL n. 95/201, da quelli che conseguiranno dall’adozione dei decreti legislativi. I risparmi derivanti dalla suddetta previsione, contenuta nel DL n. 95/2012, saranno determinati a consuntivo, così come evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

In via di prima approssimazione, tali risparmi, connessi alla contrazione delle dotazioni organiche mediamente del 20 per cento per i gradi di generale/ammiraglio e del 10 per cento per i gradi di colonnello/capitano di vascello, sono presuntivamente quantificabili complessivamente per gli anni 2015 e 2016, in circa 12 milioni di euro, mentre per gli anni 2013 e 2014, non si conseguiranno risparmi, per effetto delle misure di contenimento di cui al DL n. 78/2010 che ha previsto, tra l’altro, promozioni con effetti solo giuridici, blocco dei trattamenti economici legati a determinate anzianità di servizio, nonché quelli connessi a classi, scatti e adeguamento in favore del personale dirigente. I risparmi derivanti dai decreti legislativi saranno indicati nelle rispettive relazioni tecniche, al netto dei primi.

La Tabella 2, allegata al testo originario della relazione tecnica e riportata a seguire, indica i costi unitari medi annuali del personale militare distinti per categorie d’appartenenza:

 

Tabella 2

(euro)

Personale militare (EI/MM/AM)

Importi

Ufficiali (esclusi dirigenti)

72.349

Primi Marescialli

54.993

Marescialli

49.488

Sergenti

39.524

Volontari di truppa in Servizio permanente

35.717

 

Il criterio di delega di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) pone l’obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente in misura non inferiore al 30 per cento per i gradi di generale/ammiraglio e al 20 per cento per il grado di colonnello/capitano di vascello, da attuare in un arco di temporale massimo, rispettivamente, di 6 e 10 anni.

Al riguardo, in riferimento all’originario organico previsto dagli articoli 810, 813 e 819 del Codice dell’ordinamento militare, (Quadro I riportato a seguire), l’obiettivo di riduzione risulta parzialmente anticipato per effetto delle contrazioni derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, del DL n. 95/2012. La complessiva riduzione prevista dal criterio in parola risulterà pertanto dal cumulo di tali riduzioni con quelle che saranno previste a seguito dell’esercizio della delega (Quadro II)

 

 

Quadro I

 

Forza Armata

Generale C.A.

Generale Div.

Generale Brig.

Colonnello

Totale

Esercito

24

54

165

1.025

1.268

Marina

12

25

60

419

516

Aeronautica

12

23

68

513

616

Totale

48

102

293

1.957

2.400

 

Quadro II

 

Organici

Generali

Colonnelli

A) artt. 810, 813, 819, Codice ordinamento militare

443

1.957

B) DL n. 95/2012

358

1.763

C) Provvedimento in esame

310

1.566

Diff. % tra A) e C)

-30 %

-20 %

 

Gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DL n. 95/2012 restano distinti da quelli che conseguiranno dall’adozione dei decreti legislativi in funzione della diversa destinazione finale delle risorse recuperate.

A seguire si riportano i costi medi annui complessivi della dirigenza militare (importi al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali).

 

(euro)

Dirigenza militare (EI/MM/AM)

Costo medio annuo complessivo

Generale di corpo d’armata

200.171

Generale di divisione

179.213

Generale di brigata

137.397

Colonnello

112.512

Il criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 2, lett. a) pone l’ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024, fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all’art. 5, comma 2.

Questo obiettivo risulta parzialmente anticipato per effetto delle riduzioni derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, del DL n. 95/2012, che ha disposto la riduzione, in misura pari al 20 per cento del personale dirigenziale (generale e non dirigenziale) e in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del personale non dirigenziale.

Per effetto di tale previsione, partendo dalle dotazioni organiche fissate all’esito dell’applicazione delle misure di cui all’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011, si perviene, per il personale dirigenziale, da una dotazione organica di 144 unità (11 dirigenti generali e 133 dirigenti non generali) ad una dotazione complessiva pari a 116 unità (9 dirigenti generali e 107 dirigenti non generali). Per il personale non dirigenziale, a seguito della riduzione della spesa percentuale prevista, si può ipotizzare una contrazione della dotazione organica complessiva da 30.381 a 27.800 unità.

In linea di continuità con tale previsione, il richiamato criterio di delega, consente l’ulteriore riduzione degli organici del personale civile a 20.000 unità.

In particolare,  partendo da una consistenza effettiva di 29.430 unità al 30 giugno 2012, il limite di 27.800 unità potrà essere raggiunto in applicazione delle modalità previste dall’articolo 2, comma 11, lett. a), del DL n.95/2012, mediante collocamento in quiescenza di 1.639 unità entro il 31 dicembre 2014.

A partire dal 2015 e fino al 2024, è possibile stimare che, per il raggiungimento della dotazione complessiva di 20.000 unità, circa 6.400 unità saranno collocate in quiescenza per raggiungimento dei limiti d’età, mentre per i restanti 1.400, potranno essere utilizzate le misure alternative previste dal criterio di delega.

Nella Tabella 3 allegata al testo originario della relazione tecnica - alla quale si rimanda per gli eventuali approfondimenti – sono riportati i dati anagrafici del personale civile.

Nella Tabella 4, riportata a seguire, sono indicati, altresì, i costi unitari medi annuali, al lordo degli oneri previdenziali e del’IRAP, distinti per area funzionale di appartenenza.

 

Tabella 4

(euro)

Personale civile

Importi

Terza area funzionale

44.783

Seconda area funzionale

35.075

Prima area funzionale

30.177

 

Quanto agli effetti finanziari, i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DL n. 95/2012, rimangono distinti da quelli che conseguiranno all’adozione dei decreti legislativi in ragione della diversa destinazione finale delle risorse recuperate.

In conclusione, viene evidenziato che le disposizioni dell’articolo 2, commi 1 e 3, del DL n. 95/2012, costituiscono un’anticipazione delle riduzioni di organico del personale militare e civili del Ministero della difesa a cui sono intesi i criteri di delega di cui all’articolo 3, commi 1, lett. a) e b) e 2, lett. a) del provvedimento in esame.

Al termine del processo di revisione, la spesa complessiva relativa al personale in riferimento si assesterà, a valori 2012, a circa 7,4 miliardi di euro, di cui 0,7 miliardi di euro per il personale civile e 6,8 miliardi di euro per il personale militare, a fronte degli attuali 9,6 miliardi di euro. I conseguenti risparmi, al netto di quelli derivanti dalle riduzioni di cui al decreto legge n. 95/2012, potranno essere destinati al riequilibrio dei settori della spesa della difesa, secondo i meccanismi di flessibilità programmatica e gestionale di cui all’art. 4, comma 1.

 

Al riguardo si osserva che, secondo la relazione tecnica, i risparmi derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del DL 95/2012 rimangono distinti da quelli che conseguiranno all’adozione dei decreti legislativi in esame, in ragione della diversa destinazione finale delle risorse recuperate. In proposito si rinvia a quanto già osservato nella precedente scheda riferita all’articolo 1 e all’articolo 4, comma 1.

 

ARTICOLO 4, commi 2-3

Modifiche al Codice dell’ordinamento militare

Le norme recano modifiche al Codice dell’ordinamento militare concernenti i programmi di ammodernamento e rinnovamento della difesa [comma 2, lett. a)] ed i concorsi a titolo oneroso resi delle Forze armate [comma 2, lett. b)]. Dalle disposizioni[13] non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Per quanto concerne la pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, la norma [comma 2, lett. a)] sostituisce l’articolo 536 del codice dell’ordinamento militare che, nella nuova formulazione, prevede al comma 1 che annualmente il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento, nell’ambito della nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548 del codice, il “piano di impiego pluriennale” che riassume:

·        il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

·        l’elenco dei programmi d’armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell’elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

Il nuovo art. 536, al comma 2, prevede che nell’ambito della medesima documentazione, dovranno essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. In relazione agli indirizzi di cui sopra, al comma 3 è disposto che i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa siano approvati: a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti, secondo modalità indicate dalla stessa disposizione e sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.

Per quanto riguarda, infine, i concorsi a titolo oneroso delle Forze armate, la norma [comma 2, lett. b)] inserisce nel Codice dell’ordinamento militare il nuovo articolo 549-bis, che prevede che, al fine di garantire il rimborso degli oneri sostenuti dalle Forze armate per i concorsi resi per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, le amministrazioni destinatarie dei concorsi dispongano una o più aperture di credito a favore di funzionari delegati all’uopo individuati dalla Difesa, i quali, a valere su tali disponibilità provvederanno al ripianamento degli oneri relativi alle attività svolte, presentando la necessaria rendicontazione secondo le disposizioni vigenti. Agli ordini di accreditamento si applica l’articolo 279, primo comma, del r.d. n. 827/1924[[14]].  Gli ordini di accreditamento disposti dopo il 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell’esercizio, possono essere trasportati all’esercizio successivo. 

Si evidenzia che nel corso della trattazione del provvedimento al Senato sono state soppresse le disposizioni[15] che dettavano - con l’inserimento del nuovo art. 537-bis, al Codice dell’ordinamento militare - una nuova disciplina in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale.

 

Le relazioni tecniche in merito al comma 2, lettera b), affermano che la norma reca la disciplina relativa alle modalità di rimborso per i concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, attraverso il meccanismo del funzionario delegato. La norma risulta neutrale sotto il profilo finanziario, tanto più considerando che la disposizione precisa come tale possibilità sia prevista solo nei casi in cui non sussistono limitazioni ai sensi della legislazione vigente.

 

Al riguardo andrebbe escluso che le disposizioni in esame siano suscettibili di determinare effetti negativi di cassa, anche con riferimento alla possibilità di trasportare gli ordini di accreditamento all’esercizio successivo.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni finali e transitorie

Le norme prevedono l’abrogazione dell’articolo 23 del Codice dell’ordinamento militare, e la soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate, organo di consulenza del Ministro della difesa (comma 1). Viene, altresì, prevista la possibilità, sulla base dell’andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, di prorogare annualmente[16] i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile (comma 2).

 

Le relazioni tecniche affermano che il comma 1, (soppressione del Consiglio superiore delle FF.AA.), non comporta risparmi di spesa diretti, considerato che i componenti di tale organismo svolgono attività a titolo gratuito e non in via esclusiva. La norma comporta, invece, indubbi vantaggi sono il profilo del recupero delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione per il funzionamento del citato organismo consultivo.

 

Nulla da osservare al riguardo.



[1] Al disegno di legge in esame risulta abbinato l’AC 4740, d’iniziativa parlamentare.

[2] Acquisita dalla 5^ Commissione del Senato in data 26 settembre 2012. Sul punto Cfr: Resoconto sommario n. 766 del 26 settembre 2012.

[3] Né il testo originario del DDL stabilità (AC 5534-bis) né il testo attualmente all’esame del Senato (AS 3584) hanno modificato i suddetti importi relativi al Ministero della difesa.

[4] Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

[5] In base a quanto previsto dall’articolo 4 del provvedimento in esame.

[6] Si rammenta che, con riguardo al Corpo delle capitanerie di porto, il DDL di stabilità 2013 prevede:

•              la riduzione (10.249.763 euro per il 2013 e 7.053.093 euro a decorrere dal 2014) degli oneri relativi alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, che l’articolo 585 del D.lgs. n. 66/ 2010 (Codice dell’ordinamento militare) pone a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 1, comma 53, dell’AS 3584);

•              la rideterminazione del numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall’anno 2014. La RT allegata al testo originario del DDL stabilità quantifica con riferimento a tale misura risparmi, per l’anno 2013, pari a euro 2.013.120 e risparmi strutturali, dall’anno 2014, pari a euro 2.516.400 (art. 1, comma 54, dell’AS 3584);

•              la rideterminazione in 136 unità, a decorrere dall’anno 2013, del numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare. La RT allegata al testo originario del DDL stabilità quantifica con riferimento a tale misura risparmi, pari rispettivamente ad euro 84.695 per il 2013, euro 423.475 per il 2014 ed euro 919.120, a decorrere dal 2015 (art. 1, comma 55, dell’AS 3584).

I suddetti risparmi concorrono, ai sensi del DDL di stabilità 2013 (art. 1, comma 48, dell’AS 3584), al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa indicati per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[7] Al fine di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenerne le capacità operative.

[8] Entro sei anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo in riferimento

[9] E gradi corrispondenti.

[10] Sulla base di tabelle di equiparazione predisposte ai sensi dell’articolo 4, comma 96, della legge n. 183/2011. Si rammenta che la norma in riferimento prevede per il triennio che 2012-2014 la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni. La norma precisa che i trasferimenti avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso quest’ultima, i militari saranno collocati in congedo nella posizione di riserva. Il personale trasferito è inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà un trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell’amministrazione di destinazione.

[11] Di cui all’articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001.

[12] Secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

[13] Al pari di quelle del comma 1, descritto in precedenza (v. la precedente scheda dedicata all’art. 1 e all’articolo 4, comma 1).

[14] La norma richiamata prevede che valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengano emessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati.

[15] comma 2, lett. a, nel testo originario del provvedimento in esame.

[16] Con DPCM, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’Economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.