Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5521) Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate
Riferimenti:
AC N. 5521/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 463
Data: 16/10/2012
Descrittori:
ESTRADIZIONE   INDIA
RATIFICA DEI TRATTATI   RIMPATRIO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5521

 

Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate

 

 

 

 

 

 

N. 463 – 16 ottobre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

5521

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012

 

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stefani

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-17 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 3

Cooperazione bilaterale per il trasferimento di persone condannate.. 3



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni dell’Accordo e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(euro)

Art. 3 del DDL di conversione dell’Accordo

Dal 2012

Spese di missione

94.120

Altre spese

4.500

Totale

98.620

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-17 dell’Accordo e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Cooperazione bilaterale per il trasferimento di persone condannate

 

Le norme dell’Accordo in esame sono volte a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza (Stato Ricevente) dei cittadini detenuti nel territorio dell’altro Stato contraente (Stato Trasferente) in modo da poter scontare la pena comminata nell’altro Stato nel proprio Paese di origine.

Le norme, tra l’altro, prevedono che:

·       le spese derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono a carico dello Stato Ricevente, tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente. Lo Stato Ricevente può, tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla persona condannata o da altra fonte (articolo 15);

·        le domande di trasferimento e i documenti allegati saranno redatti in lingua inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese (articolo 16);

·       l’Accordo si applica all’esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore (articolo 17).

L’articolo 3 della disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri derivanti dall’Accordo -  valutati a decorrere dal 2012 in euro 98.620 (euro 94.120 per le spese di missione ed euro 4.500 per le rimanenti spese) - si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012- 2014, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 1). Il comma 2 - ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge n. 196/2009 – prevede, inoltre, il monitoraggio dei suddetti oneri, disponendo che, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, provveda con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

La relazione tecnica afferma che il provvedimento comporta oneri permanenti a decorrere dal 2012, che vengono dalla stessa quantificati complessivamente in euro 98.620 l’anno. Tali oneri sono connessi  al trasferimento in Italia, per via aerea, di cittadini italiani detenuti in India a causa di reati ivi commessi (euro 19.000 per il viaggio dei condannati da trasferire + euro 75.120 per la missione degli accompagnatori = euro 94.120) e alla traduzione di atti e documenti (euro 4.500).

Nello specifico, i suddetti oneri sono quantificati ipotizzando il trasferimento annuo dall’India in Italia di 20 condannati con l’invio di 2 accompagnatori per ciascun condannato.

La RT evidenzia che, da notizie assunte presso il competente ufficio, attualmente si trovano presso strutture penitenziarie indiane 20 cittadini italiani. Ciò posto, la RT riferisce, altresì, che nel futuro potrebbero trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti e considerata l’estensione geografica del territorio indiano – almeno altri 10 detenuti.

Si riportano a seguire i dati ed i parametri utilizzati nella quantificazione in relazione alle singole fattispecie onerose sopra evidenziate:

 

Spese di viaggio per il trasferimento di 20 detenuti (euro 19.000)

euro 950 (passaggio aereo[1]) x 20 (numero detenuti massimo annuo) = euro 19.000

Spese missione accompagnatori. (euro 75.120)

 (euro)

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo (euro)

Invio 2 Accompagnatori per detenuto

 

Pernottamento

Euro 100 a notte x 2 persone x 1 notte x 20 missioni l’anno

4.000

Diaria

Euro 70[2]  x 2 persone x 2 giorni x 20 missioni l’anno

5.600

viaggio

Euro 1.560 biglietto aereo A/R (Roma-New Delhi) + 78 euro quale maggiorazione del 5 % (euro 1.638) x 2 persone x 20 missioni l’anno

65.520

TOTALE

 

75.120

La RT precisa che, con riguardo alla diaria il calcolo è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal DL n. 223/2006 che prevede la riduzione del 20 per cento dell'importo della previgente diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'art. 3 del r.d. n. 941/1926. Si rammenta che l’articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 ha sancito in via generale che - a decorrere dal 2011 – le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero (con l’esclusione, tra l’altro, delle missioni internazionali di Pace, delle Forze armate e di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. La medesima norma ha inoltre soppresso la diaria per le missioni all'estero (con l’esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco), rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. Si evidenzia, inoltre, che – come precisato dal Governo in occasione di provvedimenti di contenuto analogo – la maggiorazione del 5% sulle spese di viaggio[3] spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera.

 

Spese di traduzione degli atti e dei documenti. (euro 4.500)

La RT afferma che le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in euro 4.500.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Si osserva tuttavia che la RT computa, ai fini della quantificazione degli oneri, l’indennità supplementare del 5% sulle spese di viaggio che spetta ai funzionari destinatari di diaria in misura intera. A tal fine viene richiamato l’art. 14 della legge 863/1973, che prevede un’indennità soppressa della successiva legge 266/2005. In proposito appare opportuno che sia meglio precisato il predetto rinvio normativo.

 

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo di cui al presente provvedimento, valutati in euro 94.120 a decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 2, prevede, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione previste dall'Accordo di cui al presente provvedimento, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente provvedimento e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità. Tuttavia, con riferimento alla disponibilità delle risorse per gli anni successivi a quello in corso, in considerazione della presentazione del disegno di legge di stabilità 2013, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle suddette risorse nell’ambito del nuovo quadro dei fondi speciali per il triennio 2013-2015.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2, si rileva che la stessa dovrebbe essere integrata al fine di fare riferimento alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

 



[1] Passaggio aereo di sola andata (tariffa Alitalia, classe economica) dalla Repubblica dell’India verso l’Italia.

[2] La diaria giornaliera da riconoscere a ciascun accompagnatore è paria ad euro 63,57 (colonna C della tabella B del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006 e ulteriormente ridotta di un terzo poiché l’alloggio viene corrisposto come voce autonoma di spesa). A detto importo si aggiungono per ciascun accompagnatore euro 6,15 per oneri sociali (4,55 euro) e IRAP (1,60 euro) a carico dello Stato, così calcolati: euro 63,57 – euro 51,65 (quota – esente) = euro 11, 92; euro 11,92 x 1,58 (coefficiente di lordizzazione) = euro 18.83, il cui 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) è pari, appunto, ad euro 6,15. Pertanto, la diaria al lordo degli oneri sopra richiamati a carico dello Stato è pari a euro 69,72 (euro 70 in cifra tonda).

[3] Ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 836/1973 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) che, tra l’altro, prevedeva che in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio aereo per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 5 per cento del costo del biglietto stesso. Si evidenzia che, in  termini più generali, l’indennità in riferimento è stata soppressa dal’art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005.