Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5323-A) DL 89/2012 - Proroga di termini in materia sanitaria
Riferimenti:
AC N. 5323/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 440
Data: 17/07/2012
Descrittori:
ASSISTENZA SANITARIA   DECRETO LEGGE 2012 0089
PROROGA DI TERMINI   SANITA' PUBBLICA
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5323-A

 

Proroga di termini in materia sanitaria

 

 

(Conversione in legge del DL  89/2012 )

 

 

 

 

 

N. 440 – 17 luglio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5323-A

Titolo breve:

 

Proroga di termini in materia sanitaria

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Patarino

Gruppo:

FLtPT

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1, comma 1. 5

Attività intramuraria.. 5

ARTICOLO 1, commi 2 e 3. 7

Organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute. 7



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato dalla Commissione di merito[1].

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Attività intramuraria

Normativa vigenteL’articolo 10, comma 2, del DL 216/2011 ha prorogato dal 31 dicembre 2011[2] al 30 giugno 2012 i termini per gli  adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, previsti dalla  legge n. 120 del 2007 e dal successivo Accordo stato-regioni del 18 novembre 2010, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende, con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali, la riscossione diretta degli onorari da parte delle aziende sanitarie, la separazione dell’attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Alla medesima data del 30 giugno 2012 è stato fissato il termine per il completamento da parte delle regioni della realizzazione delle strutture necessarie (articolo 10, comma 3, del DL 216/2011).

Si ricorda che all’articolo 10, commi 2 e 3, del DL 216/2011 non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma proroga dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 i termini di cui ai commi 2 e 3 del DL 216/2011 in materia di attività professionale intramoenia.

Il termine è stato fissato al 31 dicembre 2012 dalla Commissione di merito. Infatti il testo iniziale del decreto legge prevedeva il termine del 31 ottobre 2012.

 

La relazione tecnica, con riferimento alla proroga del termine (inizialmente fissato al 31 ottobre 2012 e portato dalla Commissione di merito al 31 dicembre 2012) relativo all’attività intramuraria (articolo 10, comma 2, del DL 216/2011), rileva che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane, strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla proroga del termine di cui al comma 3 dell’art. 10 del D.L. 216/2011 (completamento delle strutture necessarie all’attività intramuraria), la relazione precisa che l’articolo 1, comma 3, della legge 120/2007 prevede la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali assegnate agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati a tale attività per i quali la regione non abbia eseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2009. Tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1-bis del D.L. 154/2008, allo scopo di consentire il completamento dei programmi di ristrutturazione edilizia in coerenza con i piani di riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale conseguenti all’adozione del Piano di riqualificazione dei SSR e di rientro dai disavanzi.

Rispetto alle richieste di ammissione al finanziamento presentate dalle regioni[3], la manovre correttive intervenute successivamente (in particolare i decreti legge n. 78/2010 e 98/2011) non hanno finora consentito l’adozione dei relativi provvedimenti da parte delle Amministrazioni centrali, rendendo così necessaria un’ulteriore proroga per il collaudo delle opere e delle attrezzature. In caso contrario non si consentirebbe alle regioni di utilizzare le somme stanziate.

 

Al riguardo, con riferimento alla proroga di cui all’articolo 10,  comma 2, del DL 216/2011, non si hanno rilievi da formulare atteso che con la disposizione in esame si intende prorogare le norme transitorie che consentono comunque di assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, anche in assenza del rispetto degli adempimenti regionali in materia.

Con riferimento alla proroga di cui all’articolo 10,  comma 3, del DL 216/2011, si rileva preliminarmente la necessità di chiarire quali effetti determini lo slittamento del termine in questione rispetto alla modulazione per cassa delle spese da effettuare. Infatti eventuali slittamenti di carattere non meramente infrannuale determinerebbero effetti di cassa da quantificare e da coprire. Si osserva, inoltre, che le opere di ristrutturazione edilizia sono state previste dalla normativa vigente in coerenza con  i piani di riqualificazione dei sistemi sanitari regionali e di rientro dai disavanzi, in un’ottica quindi di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria. Appare pertanto opportuno chiarire se e in quale misura ulteriori ritardi nell’espletamento delle suddette opere si ripercuotano sulla spesa delle regioni interessate.

 

 

ARTICOLO 1, commi 2 e 3

Organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute

Normativa vigente: l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006[4] ha disposto che la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle medesimo amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Il successivo comma 2 ha fissato i criteri per la riorganizzazione di detti organismi da realizzare con successivi DPR[5], tra i quali l’indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, alla scadenza del quale l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso. Il comma 3 dell’articolo 29 ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba valutare, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

Il DPCM del 20 ottobre 2010 ha disposto la proroga per due anni (dal 22 luglio 2010) di ventidue collegi e altri organismi operanti presso il Ministero della salute.

L’articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010 ha previsto il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti nell’amministrazione centrale della salute da attuare mediante l’emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

La norma proroga, fino alla data di entrata in vigore del DPR di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2012[6], gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, di cui all’Allegato 1 al provvedimento in esame. Entro la medesima data il Ministro della salute può rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti (comma 2).

L’Allegato 1 riporta l’elenco delle commissioni attualmente operanti presso il Ministero della salute, che risultano pari a 31 organismi.

La norma dispone inoltre che il Ministro della salute può, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità, nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta (comma 3).

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, precisa che la norma, limitandosi a prorogare gli organismi già esistenti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia in proposito che le spese per organismi collegiali sono state oggetto di numerosi interventi normativi di contenimento dei costi, l’ultimo dei quali l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010[7], che ha stabilito che la partecipazione agli organismi collegiali può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30,00 euro a seduta. L’articolo 61, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 ha stabilito che la spesa complessiva annua per commissioni e organismi collegiali non può superare il limite del 70 per cento della spesa sostenuta nel 2007.

Sulla base dei citati interventi normativi, per il Ministero della salute il limite massimo di spesa per gli organismi collegiali, pari al 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007, ammonta a 616.032 euro.

Con riferimento al comma 3 precisa che la norma è diretta a ridurre il numero dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità da cinquanta a quaranta.

La relazione tecnica ipotizza che la spesa annua per gli organismi collegiali in conseguenza della proroga disposta dalla norma in esame possa mantenersi al medesimo livello della spesa degli organismi attualmente operanti, pari a circa 550.000 euro, con un taglio di circa 28.000 euro per effetto della riduzione dei componenti del Consiglio superiore di sanità.

Evidenzia, inoltre, che con l’adozione del regolamento attuativo di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 183/2010, il cui schema è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si realizzerà il riordino complessivo degli organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, comportando a regime, su base annua, un risparmio valutabile in circa 116.000 euro.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se il risparmio annuo, indicato dalla relazione tecnica in 116.000 euro, risulti già scontato nelle previsioni tendenziali e secondo quale decorrenza. Si rileva in proposito che la norma in esame determina il mancato conseguimento del predetto risparmio nell’anno in corso, mentre per l’esercizio successivo il conseguimento dell’obiettivo è subordinato alla piena applicazione del regolamento di riordino a partire dall’inizio del 2013. Sul punto occorre acquisire l’avviso del Governo.

 

 



[1] Commissione affari sociali – seduta del 12 luglio 2012.

[2] Termine così rideterminato dal DL 225/2010 e dal DPCM del 25 marzo 2011.

[3] Secondo la relazione tecnica, rispetto alla somma assegnata al programma in questione con decreto del Ministro della salute dell’8 giugno 2001, pari a oltre 826,1 milioni, al 31 luglio 2011 risultavano ammessi al finanziamento 418 interventi per complessivi 746,8 milioni (90,4 per cento della somma assegnata). La somma ancora da autorizzare, pari a 79,3 milioni, riguarda per i maggiori importi le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia.

[4] Convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

[5] In materia sanitaria è intervenuto il DPR n. 86 del 2007, con cui sono stati confermati e riordinati gli organismi esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223/2006.

[6] La Commissione di merito ha aggiunto al testo originario (“e comunque non oltre il 31 dicembre 2012”) la parola “inderogabilmente”.

[7] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.