Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5312) DL 83/2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese
Riferimenti:
AC N. 5312/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 436
Data: 17/07/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0083   POLITICA ECONOMICA
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 5312

 

Misure urgenti per la crescita del Paese

 

 

(Conversione in legge del D.L. 83/2012)

 

 

 

 

 

N. 436 – 17 luglio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5312

Titolo breve:

 

Misure urgenti per la crescita del Paese

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite VI e X

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Fluvi (VI ) e Vignali (X)

Gruppo:

rispettivamente PD e PdL

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Alle commissioni riunite VI e X

Oggetto

Testo del provvedimento

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 10

Norme in materia di emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto (project bond).10

ARTICOLO 2. 12

Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione. 12

ARTICOLO 3. 15

Conferenza di servizi preliminare e predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto   15

ARTICOLO 4. 17

Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni17

ARTICOLO 5. 17

Corrispettivi per affidamenti di contratti attinenti all’architettura e all’ingegneria   17

ARTICOLO 6. 18

Utilizzazione crediti d’imposta da parte degli enti locali18

ARTICOLO 7. 20

Gallerie stradali e ferroviarie e laboratori autorizzati ad effettuare prove e indagini20

ARTICOLO 8. 21

Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera.. 21

ARTICOLO 9. 24

Regime IVA su cessione e locazione immobili24

ARTICOLO 10, commi da 1 a 12. 28

Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. 28

ARTICOLO 10, comma 13. 31

Finanziamento con risorse INAIL di interventi di messa in sicurezza nei territori colpiti dal sisma   31

ARTICOLO 10, commi 14 e 15. 32

Attività di supporto tecnico e organizzativo per la ricostruzione successiva agli eventi sismici del maggio 2012. 32

ARTICOLO 11. 33

Detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione e riqualificazione. 33

ARTICOLO 12, commi 1-4. 36

Piano nazionale per le città.. 36

ARTICOLO 12, commi 5-9. 38

Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città.. 38

ARTICOLO 13. 41

Autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia.. 41

ARTICOLO 14. 42

Autonomia finanziaria dei porti42

ARTICOLO 15. 46

Infrastrutture portuali46

ARTICOLO 16, commi da 1 a 4. 47

Disposizioni finanziarie urgenti per la continuità dei servizi di trasporto.. 47

ARTICOLO 16, commi 5-10. 56

Altre disposizioni urgenti in materia di continuità dei servizi di trasporto.. 56

ARTICOLO 17. 60

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea.. 60

ARTICOLO 18. 60

Amministrazione aperta.. 60

ARTICOLI 19-22. 62

Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale e soppressione di DigitPa, dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione. 62

ARTICOLO 23. 67

Fondo per la crescita sostenibile. 67

ARTICOLO 24. 74

Credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati74

ARTICOLO 25. 78

Monitoraggio, controlli, attività ispettiva.. 78

ARTICOLO 26. 80

Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni.80

ARTICOLO 27. 84

Riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa.. 84

ARTICOLO 28. 87

Norme di semplificazione per la concessione di agevolazioni in favore di progetti di innovazione industriale. 87

ARTICOLO 29. 88

Definizione di procedimenti agevolativi88

ARTICOLO 30. 92

Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI.92

ARTICOLO 31. 96

Ulteriori disposizioni finanziarie. 96

ARTICOLO 32. 101

Strumenti di finanziamento per le imprese. 101

ARTICOLO 33. 108

Revisione della legge fallimentare. 108

ARTICOLO 34. 111

Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti111

ARTICOLO 35. 113

Ricerca di idrocarburi in mare e aree destinate alle Forze armate. 113

ARTICOLO 36. 115

Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero.. 115

ARTICOLO 37. 119

Gas naturale e settore idroelettrico.. 119

ARTICOLO 38. 122

Infrastrutture energetiche. 122

ARTICOLO 39. 124

Accise sull’elettricità e sui prodotti energetici124

ARTICOLO 40. 127

Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.127

ARTICOLO 41. 129

Razionalizzazione dell’organizzazione del’ICE e dell’ENIT.. 129

ARTICOLO 42, comma 1. 133

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. 133

ARTICOLO 42, commi 2-6. 134

Consorzi per l’internazionalizzazione. 134

ARTICOLO 42, comma 7. 135

Disciplina fiscale per i consorzi di internazionalizzazione. 135

ARTICOLO 43. 137

Sanzioni in materia di Made in Italy. 137

ARTICOLO 44. 138

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto.. 138

ARTICOLO 45. 139

Contratti di rete. 139

ARTICOLO 46. 139

Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative. 139

ARTICOLO 47. 141

Unioncamere. 141

ARTICOLO 48. 142

Lodo arbitrale. 142

ARTICOLO 49. 142

Commissario ad acta.. 142

ARTICOLO 50. 144

Modifica alla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi144

ARTICOLO 51. 145

Cedibilità del tax credit digitale. 145

ARTICOLO 52. 147

Tracciabilità dei rifiuti147

ARTICOLO 53. 149

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali149

ARTICOLO 54. 149

Disposizioni in materia d’appello giudiziario.. 149

ARTICOLO 55. 150

Disposizioni in materia durata ragionevole del processo.. 150

ARTICOLO 56. 151

Disposizioni in materia di Scuola superiore della Magistratura.. 151

ARTICOLO 57. 152

Incentivi all’occupazione giovanile nel settore della green economy.. 152

ARTICOLO 58. 153

Istituzione del Fondo per distribuzione di derrate alimentari agli indigenti153

ARTICOLO 59. 155

Disposizioni urgenti per il settore agricolo.. 155

ARTICOLI 60-63. 164

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica.. 164

ARTICOLO 64. 167

Fondo per lo sviluppo e la capillare pratica sportiva.. 167

ARTICOLO 65. 169

Disposizioni in materia di attività sportive per disabili169

ARTICOLO 66. 170

Disposizioni in materia di Reti d’impresa.. 170

ARTICOLO 67. 171

Fondazione di studi universitari171

ARTICOLO 68. 173

Assicurazioni estere. 173

ARTICOLO 69, comma 1. 177

Fondo per interventi strutturali di politica economica.. 177

ARTICOLO 69, commi 2 e 3. 177

Copertura finanziaria.. 177


PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è ancora concluso l’esame del provvedimento in sede referente da parte delle Commissioni di merito. Pertanto è oggetto della Nota il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge.

 

 

RIEPILOGO DEGLI ONERI E DEI MEZZI DI COPERTURA QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(importi in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ONERI

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

40,0

33,4

5,7

3,0

2,0

2,0

Reintegro risorse Expo 2015

4,1

4,7

3,7

1,0

0,0

0,0

Fondazione Grande Brera

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Misure in materia di trasporti

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Incremento dotazione FISPE

24,9

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori spese in conto capitale

139,5

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Fondo per l'attuazione del piano sviluppo città (riassegnazione)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autonomia finanziaria dei porti

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Utilizzo residue disponibilità del fondo per il sostegno dell'efficienza energetica

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Misure in materia di trasporti

44,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

25,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Interventi per settore agricolo AGEA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori entrate tributarie

39,2

68,6

217,0

404,9

307,9

309,5

Utilizzazione dei crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Ripristino IVA per cessione e locazione nuove costruzioni

23,6

47,2

47,2

47,2

47,2

47,2

Detrazione per interventi di ristrutturazione e di efficentamento energetico

0,0

3,1

154,4

340,8

242,2

242,2

Strumenti di finanziamento per l'impresa

8,1

10,8

7,9

9,4

11,0

12,6

Cedibilità tax credit digitale

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

TOTALE ONERI

218,7

222,0

342,7

527,9

429,9

431,5

 

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

25,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Diritti brevettuali

25,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Maggiori entrate tributarie

123,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Detrazione per interventi di ristrutturazione e di efficentamento energetico

13,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Assicurazioni estere

110,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Minori spese correnti

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Riduzione autorizzazione di spesa per interventi di manutenzione, restauro e conservazione di beni culturali

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Minori spese in conto capitale

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Riduzione autorizzazione di spesa ferrovie in regime di concessione

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Ulteriori riduzioni di spesa (corrente e conto capitale)

0,0

0,0

140,7

355,9

257,9

259,5

Riduzioni capitoli di spesa delle amministrazini centrali dello Stato

0,0

0,0

140,7

355,9

257,9

259,5

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

218,7

222,0

362,7

577,9

479,9

481,5

SALDO (Effetto netto positivo)

0,0

0,0

20,0

50,0

50,0

50,0

 


 

 

 

 

Fabbisogno e Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ONERI

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

40,0

33,4

5,7

3,0

2,0

2,0

Reintegro risorse Expo 2015

4,1

4,7

3,7

1,0

0,0

0,0

Fondazione Grande Brera

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Misure in materia di trasporti

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Incremento dotazione FISPE

24,9

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori spese in conto capitale

134,6

104,0

140,0

170,0

170,0

170,0

Fondo per l'attuazione del piano sviluppo città (riassegnazione)

10,0

24,0

40,0

50,0

50,0

50,0

Autonomia finanziaria dei porti

10,0

30,0

50,0

70,0

70,0

70,0

Utilizzo residue disponibilità del fondo per il sostegno dell'efficiena energetica

25,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Misure in materia di trasporti

44,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

25,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Interventi per settore agricolo AGEA

19,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori entrate tributarie

39,2

68,6

217,0

404,9

307,9

309,5

Utilizzazione dei crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Ripristino IVA per cessione e locazione nuove costruzioni

23,6

47,2

47,2

47,2

47,2

47,2

Detrazione per interventi di ristrutturazione e di efficentamento energetico

0,0

3,1

154,4

340,8

242,2

242,2

Strumenti di finanziamento per l'impresa

8,1

10,8

7,9

9,4

11,0

12,6

Cedibilità tax credit digitale

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

TOTALE ONERI

213,8

206,0

362,7

577,9

479,9

481,5

 

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

25,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Diritti brevettuali

25,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Maggiori entrate tributarie

123,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Detrazione per interventi di ristrutturazione e di efficentamento energetico

13,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Assicurazioni estere

110,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Minori spese correnti

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Riduzione autorizzazione di spesa per interventi di manutenzione, restauro e conservazione di beni culturali

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Minori spese in conto capitale

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Riduzione dell'autorizzazione di spesa per le ferrovie in regime di concessione

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Ulteriori riduzioni di spesa (corrente e conto capitale)

0,0

0,0

140,7

355,9

257,9

259,5

Riduzioni capitoli di spesa delle amministrazini centrali dello Stato

0,0

0,0

140,7

355,9

257,9

259,5

MEZZI DI COPERTURA

218,7

222,0

362,7

577,9

479,9

481,5

SALDO (Effetto netto positivo)

4,9

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Norme in materia di emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto (project bond).

Normativa previgente: l’articolo 157 del decreto legislativo n. 163/2006 prevede che al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato possono emettere obbligazioni e titoli di debito purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati[1]. L’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138/2011, nel prevedere con decorrenza al 1° gennaio 2012 una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria ha disposto che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento derivante dai redditi da capitale ai sensi dell’articolo 44 del TUIR sono stabilite nella misura del 20 per cento. Il successivo comma 7 esclude dall’applicazione dell’aliquota del 20 per cento, tra l’altro, le obbligazioni e i titoli pubblici italiani ed equiparati, che continuano, pertanto, ad essere soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

L’articolo 3, comma 115, della legge n. 549/1995 prevede limiti alla deducibilità degli interessi passivi sui titoli emessi da società il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo inclusi nella white list. Prevede altresì che tali limitazioni non si applicano alle banche.

L’articolo 6, comma 1 della Tariffa allegata D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sono assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale (0,50%) le cessioni di crediti, le compensazioni e remissioni di debiti, le quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata, nonché le garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge.  Nel caso di ipoteca immobiliare la concessione della garanzia è soggetta all’imposta ipotecaria del 2% o del 3% e all’imposta catastale dell’1%.

La norma introduce un regime fiscale agevolato in relazione alle obbligazioni di progetto (project bond) emesse, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità. Si prevede, in particolare, che:

·        gli interessi delle obbligazioni siano soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico, ovvero ad una tassazione con aliquota al 12,5 per cento, in luogo dell’aliquota del 20 per cento (comma 1);

·        i limiti previsti dall’articolo 3, comma 115, della legge n. 549/1995, in materia di  deducibilità degli interessi passividerivanti da obbligazioninon si applicano alle società che emettono project bond (comma 2);

·        sulle garanzie prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto, nonché le operazioni di surroga, postergazione, frazionamento, cancellazione anche parziale e le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni le imposte di registro, ipotecarie e catastali siano applicate in misura fissa, pari a euro 168 (comma 3).

Infine, la norma prevede la facoltà per le società di progetto di emettere project bond anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui sia titolare (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, atteso che lo strumento del project bond, sebbene già previsto dalla normativa vigente, non è attualmente diffuso sul mercato, in mancanza di adeguati incentivi che compensino il rischio legato alla realizzazione delle infrastrutture cui l’obbligazione è connessa. La relazione tecnica precisa inoltre che le agevolazioni previste dalla norma in esame possono configurarsi come rinuncia a maggior gettito.

La relazione illustrativa segnala che, in base ai dati dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), l’importo delle gare di finanza di progetto ammonta annualmente a circa 12 miliardi di euro suddivisi per circa l’80 per cento su gare ad iniziativa privata e per il restante 20 per cento su gare ad iniziativa pubblica, e circa il 40 per cento riguarda bandi superiori a 500 milioni di euro. La relazione illustrativa conclude rilevando che la norma proposta determina effetti considerevoli in termini di possibilità di crescita del PIL, atteso che ogni euro di nuovi investimenti si stima che generi una crescita del PIL pari a 3 euro.

 

Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica non ascrive effetti alla disposizione in esame, in quanto l’effetto finanziario negativo derivante dal regime fiscale agevolato, previsto si configurerebbe come rinuncia a maggior gettito, dal momento che tale regime si applicherebbe a forme di investimento, che, sebbene disciplinate dalla normativa vigente, sono attualmente “non diffuse”. Tuttavia, alla luce dei dati riportati dalla relazione illustrativa in merito all’importo delle gare di finanza di progetto, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa l’effettiva utilizzazione dello strumento del project bond al fine di escludere possibili effetti onerosi connessi all’applicazione del regime fiscale agevolato recato dalla norma in esame. Infatti, pur in presenza di una attuale scarsa utilizzazione dello strumento del project bond, il nuovo regime fiscale potrebbe determinare effetti di minor gettito. Ove confermata tale ipotesi, andrebbe verificato se sussiste comunque una compensatività tra tale minor gettito che conseguirebbe dall’applicazione del nuovo regime fiscale e gli effetti positivi derivanti dall’attrazione di nuovo capitale di rischio.

 

ARTICOLO 2                           

Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione                                              

Normative previgente. L’articolo 18, comma 1, della L. 183/2011 dispone che, al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale, con il sistema della finanza di progetto, nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possano essere previste, per le società di progetto, tra l’altro le seguenti misure:

·          le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto [comma 1, lettera a)];

·          il versamento IVA può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto. Limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, la compensazione IVA è riconosciuta per un periodo non superiore ai 15 anni, sul 25% dell'incremento del gettito relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento [comma 1, lettera b)];

·          l'ammontare del canone di concessione può essere riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio [comma 1, lettera c)];

·          gli incrementi di gettito, registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale (comma 2-ter).

 

Le norme recano modifiche all’articolo 18 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione. In particolare, le disposizioni:

·        modificano l’alinea di cui al suddetto articolo 18, comma 1, estendendo l‘ambito di applicazione della defiscalizzazione alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato, senza la limitazione al project financing in determinati settori. Viene altresì ampliato l’ambito dei possibili destinatari delle misure agevolative, applicabili – oltre che alle società di progetto - più in generale al soggetto interessato a seconda delle diverse tipologie di contratto [comma 1, lettera a)];

·        sopprimono l’articolo 18, comma 2-ter, che vincola l‘attribuzione del maggior gettito IVA, registrato per la nuova opera, all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale. Vengono altresì introdotte modifiche, di cui al comma 2-quater, volte al coordinamento legislativo della soppressione in esame [comma 1, lettere b) e c)];

·        introducono l’articolo 18, comma 2-quinquies, disponendo che restino salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 990 e 991, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), con riguardo agli interventi di finanza di progetto già individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 990, della L. 296/2006 prevede che, con decreto ministeriale, si proceda al riparto tra le autorità portuali della quota dei tributi diversi dai diritti portuali, riscossi nelle stesse e da destinare ad interventi infrastrutturali. Il successivo comma 991 autorizza un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge-obiettivo (legge n. 443/2001), per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

La relazione illustrativa afferma che le norme sono volte a salvaguardare i procedimenti attualmente in corso di definizione, eliminando il rischio di compromettere la realizzazione delle iniziative già avviate. Si vuole cioè evitare che, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’articolo 18 vigente, non sia consentito accedere alla defiscalizzazione per i soggetti che hanno già beneficiato, ai sensi delle suddette disposizioni, di contributi superiori al 50 per cento del valore dell’opera.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che:

·        con riferimento alla lettera a), oltre a illustrare il contenuto delle norme, la disposizione non produce effetti in quanto le agevolazioni fiscali si configurano quale rinuncia a maggior gettito, secondo lo stesso criterio adottato per l’articolo 18 della L. 183/2011.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita alle norme di cui all’articolo 18 della L. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) affermava che i benefici fiscali previsti dalle norme di cui all’articolo 18, non comportano variazioni del gettito tributario e, di conseguenza, non modificano i saldi di finanza pubblica. Ciò in quanto, trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare, per il profilo finanziario, le norme configurano una rinuncia ad un maggior gettito, in relazione alla chiara finalità di incentivare la costruzione di infrastrutture. Infatti, in assenza di tali disposizioni, gli investimenti non si sarebbero realizzati e, pertanto, per tali fattispecie, allo stato attuale, nessun effetto di gettito è stato scontato in bilancio.

·        per quanto attiene alla lettera b), le norme sopprimono il comma 2-ter dell’articolo 18, che condiziona l’attribuzione del maggior gettito IVA registrato nei vari porti all’andamento del gettito dell’intero sistema portuale. Tale disposizione non determina effetti negativi tenuto conto che il maggior gettito attribuibile alle società di progetto non potrà mai eccedere il 25% dell’incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all’infrastruttura oggetto dell’intervento. Tale limite consente un’indiscutibile destinazione del 75% del maggior gettito a favore dello Stato che non si concretizzerebbe in assenza dell’intervento. Questo 75% è certamente sufficiente a colmare il rischio derivante da uno spostamento dei traffici da un porto all’altro o da una banchina all’altra che, anche in una visione assolutamente prudenziale, non potranno mai superare il tetto del 75%. Dunque, la soppressione in esame facilita l’applicazione della norma eliminando l’onere a carico della società di progetto di effettuare una stima comunque basata su elementi astratti e non preventivabili;

·        in relazione alla lettera c), le disposizioni non comportano oneri in quanto mere norme di coordinamento legislativo;

·        per quanto attiene alla lettera d), le norme non comportano nuovi o maggiori oneri trattandosi di una clausola di salvaguardia rispetto alle contribuzioni pubbliche già previste e destinate a infrastrutture portuali dall’articolo 1, commi 990 e 991, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

 

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a), si rileva che le argomentazioni concernenti l’assenza di effetti di gettito, appaiono congrue soltanto ipotizzando che, in assenza delle agevolazioni introdotte, non si sarebbe proceduto comunque all’effettuazione di qualsivoglia investimento. Sul punto appare utile acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto attiene alla soppressione dell’articolo 18, comma 2-ter, della L. 183/2011, di cui alla lettera b), che disciplina le modalità di accertamento dell’ammontare IVA su cui calcolare il beneficio, nonché il requisito che vincola gli incrementi di gettito alla loro realizzazione nel singolo porto, si osserva che detta soppressione potrebbe favorire comportamenti elusivi dell’intera disposizione. Tali comportamenti potrebbero determinare effetti finanziari negativi in termini di cassa qualora la quota di gettito IVA portata a compensazione eccedesse il limite del 25% di cui articolo 18, comma 1, lettera b), della L. 183/2011.

Si ricorda che il soppresso comma 2-ter è stato inserito con l’articolo 59 del DL 1/2012 (Decreto liberalizzazioni). La formulazione originaria dell’articolo 59, modificato durante l’iter del disegno di legge di conversione, stabiliva che gli aumenti, registrati nei vari porti, per poter essere accertati, dovevano essere stati realizzati nel loro importo complessivo, anche con riferimento all’intero sistema portuale.

 

ARTICOLO 3

Conferenza di servizi preliminare e predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto                                                                                                                                                      

Le norme introducono l’articolo 14-bis, comma 1-bis, della L. 291/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo). Le disposizioni prevedono che, in relazione alle procedure disposte per la opere realizzate con finanza di progetto[2], sia comunque indetta la conferenza dei servizi, che si esprime sulla base dello studio di fattibilità oppure sulla base del progetto preliminare (comma 1).

Si dispone altresì l’introduzione dell’articolo 153, comma 2-bis, del D. Lgs. 163/2006, in materia di finanza di progetto. Il suddetto comma 2-bis specifica che lo studio di fattibilità, da porre a base di gara, è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei necessari requisiti per la sua predisposizione. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione a soggetti esterni, individuati con le  procedure previste dal presente codice (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non necessitano di copertura in quanto si connotano come norme di carattere procedimentale e che, pertanto, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa, per quanto attiene al comma 2, afferma che la norma risponde all’esigenza di definire in modo esauriente i requisiti di qualificazione dei soggetti incaricati di predisporre lo studio di fattibilità, laddove lo stesso sia posto a base di gara. Si prevede, inoltre, che, laddove l'amministrazione sia carente di professionalità adeguate, queste possano essere reperite all'esterno con procedure di gara.

La relazione specifica altresì che le disposizioni non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione riporta infine che, da studi effettuati dall’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), l’importo delle gare di finanza di progetto ammonta annualmente a circa 12 miliardi di euro all’anno, a cui corrispondono circa 400 bandi. La disposizione va ad incidere pertanto su queste procedure per cui diventa obbligatoria la conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità.

 

Al riguardo, si rileva che l’eventuale ricorso a soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici per la redazione dello studio di fattibilità potrebbe comportare un incremento dei costi relativi alla predisposizione del bando. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 4

Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni

Le norme modificano l’articolo 51, comma 1, del DL 1/2012, incrementando dal 50% al 60% la percentuale minima di lavori[3] che  i titolari di concessioni, già assentite alla data del 30 giugno 2002, sono tenuti ad affidare a terzi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non necessitano di copertura in quanto si connotano come norme di carattere procedimentale e che, pertanto, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione incide soprattutto sulle concessioni del settore autostradale, per lo più affidate a metà del secolo scorso senza confronto concorrenziale, avvicinando tale mercato al contesto normativo europeo. L’innalzamento del limite favorisce una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, con effetto anticongiunturale nel settore.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le norme assumono carattere procedurale, senza effetti per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5

Corrispettivi per affidamenti di contratti attinenti all’architettura e all’ingegneria         

Le norme modificano l’articolo 9, comma 2, del DL 1/2012, recante disposizioni sulle professioni regolamentate. In particolare, viene aggiunto un periodo nel quale si specifica che, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi di architettura e ingegneria si applicano i parametri individuati con il decreto ministeriale già previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9 e ancora in fase di emanazione. Con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore delle norme in esame.

Fino all’emanazione del decreto, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 1/2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non necessitano di copertura in quanto si connotano come norme di carattere procedimentale e che, pertanto, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le norme specificano che i parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti.

 

ARTICOLO 6

Utilizzazione crediti d’imposta da parte degli enti locali

La norma prevede che, a decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo, determinato dall'articolo 34 della legge n. 388/2000[4], dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997[5] non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni (comma 1).

Si dispone, inoltre, che i rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 311 del 2004[6] e le compensazioni di cui al comma precedente sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno (comma 2).

La relazione illustrativa chiarisce che il comma 1-bis dell'art. 14 del D.P.R. 917/1986, TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2003 e abrogato con effetto dal 1° gennaio 2004 dal d.lgs. n. 344 del 2003 che ha introdotto l'IRES in sostituzione dell'IRPEG), prevedeva per i Comuni (non soggetti all'allora IRPEG) la possibilità di usufruire del credito d'imposta sui dividendi ad essi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestivano servizi pubblici locali, utilizzandolo in compensazione. Tenuto conto del limite massimo pari a circa 516.456,90 euro per ciascuna annualità, la relazione afferma che per i comuni che, per effetto di tale limite, hanno ancora consistenti crediti d'imposta in ragione soprattutto di dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, viene a ridursi al minimo, se non ad azzerarsi, la possibilità di utilizzare dette risorse per investimenti in infrastrutture. Con il D.P.R. n. 287/2006, è stato approvato il regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, per l'anno 2004, sui dividendi percepiti dalle società di gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, delle legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Per gli anni successivi al 2004 non è stato disposto alcun rimborso.

La relazione illustrativa afferma, pertanto, che la finalità della norma proposta è di consentire ai comuni di utilizzare i richiamati crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, compensando crediti e debiti all'interno del comparto della pubblica amministrazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

minori entrate

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

 

La relazione tecnica evidenzia che era stato già previsto, per il modello F24, uno specifico credito d’imposta (6739 – credito d’imposta – dividendi distribuiti ai comuni dalle aziende ex-municipalizzate) per l’utilizzo in compensazione esterna del credito d’imposta in teoria maturato sui dividendi percepiti dai comuni da parte delle ex municipalizzate, conseguente alla riforma IRES 2004, che ha abolito, altresì, il meccanismo del credito d’imposta sui dividendi sostituendolo con la sostanziale esenzione degli stessi.

La RT afferma chem nel corso degli ultimi anni, l’importo compensato in F24 con tale codice tributo risulta sostanzialmente in calo e comunque non elevato. In particolare, nel 2007 risultano circa 7,9 milioni di euro da parte di 49 enti pubblici, nel 2008 5,4 milioni di euro da parte di 34 enti pubblici, nel 2009 7,2 milioni di euro da parte di 31 enti locali, nel 2010 5,5 milioni di euro da parte di 20 enti pubblici e, infine, nel 2011 4,2 milioni di euro da parte di 18 enti locali. Ai fini della stima degli effetti in termini di gettito derivanti dalla suddetta disposizione, la RT ipotizza, in via prudenziale, un potenziale annuo di maggiori compensazioni conseguenti all’abolizione del limite generale per un pari importo, che si stima, pertanto, di circa 4,2 milioni di euro su base annua, tenuto anche conto che la media dell’utilizzo a legislazione vigente è situata ben al di sotto del limite di 516 mila euro. la disposizione comporta, quindi, effetti negativi sui tre saldi di finanza pubblica per 4,2 milioni di euro annui, alla cui copertura si provvede ai sensi del successivo articolo 69.

 

Al riguardo si osserva che quanto affermato dalla RT circa la possibilità di contenere la stima dell’onere in 4,2 mln tenuto conto della media dell’utilizzo a legislazione vigente del credito d’imposta - che si situa ben al di sotto del limite di 516 mila euro - non pare tener conto di quanto affermato dalla relazione illustrativa. Quest’ultima evidenzia, infatti che “per i comuni che, per effetto di tale limite, hanno ancora consistenti crediti d'imposta in ragione soprattutto di dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, viene a ridursi al minimo, se non ad azzerarsi, la possibilità di utilizzare dette risorse per investimenti in infrastrutture”. Tale affermazione, potrebbe indurre a pensare che, venendo meno il limite massimo, gli enti locali porterebbero in compensazione un importo molto più alto di quello determinatosi a legislazione vigente. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo al fine di escludere una sottostima dell’onere quantificato.

 

ARTICOLO 7

Gallerie stradali e ferroviarie e laboratori autorizzati ad effettuare prove e indagini      

Le norme dispongono che gli adempimenti amministrativi successivi alla verifica antincendio delle gallerie stradali (di lunghezza superiore a 500 metri) e ferroviarie (superiori a 2.000 metri) siano espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti[7].

La relazione illustrativa afferma che le norme sono finalizzate a permettere ai gestori di presentare l’istanza prevista (SCIA) corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi.

Viene altresì integralmente sostituito l’articolo 59, comma 1, del DPR 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) in materia di laboratori. In particolare, viene specificato che il Ministero delle infrastrutture possa autorizzare con proprio decreto altri laboratori, oltre a quelli considerati ufficiali, a indagini geotecniche in sito, comprese quelle relative al prelievo dei campioni e alle prove in sito.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non necessitano di copertura in quanto si connotano come norme di carattere procedimentale e che, pertanto, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame.

 

ARTICOLO 8

Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera

La norma:

·        al comma 1, integra l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015[8] di 4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015;

Viene così  reintegrata l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 del D.L. 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008) nell'importo originariamente previsto, neutralizzando gli effetti dei tagli previsti dal decreto legge n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali.

·        ai commi da 3 a 7, prevede la costituzione nel 2013, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, della fondazione di diritto privato «Fondazione La Grande Brera»,  finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto della Pinacoteca di Brera nonché alla relativa gestione secondo criteri di efficienza economica. Alla Fondazione è conferita in uso, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, la collezione della Pinacoteca di Brera, l'immobile che la ospita, nonché gli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale.

Possono partecipare alla Fondazione gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero. E’ prevista la possibilità di partecipazione di altri soci, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Il funzionamento della Fondazione è assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attività culturali per un importo pari a 2.000.000 di euro a decorrere dal 2013. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione - con riferimento alle risorse di parte corrente - dell’autorizzazione di spesa[9] con la quale, dal 2011, sono state incrementate le risorse per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali. La Fondazione può avvalersi di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualità di soci, sulla base di protocolli d'intesa con integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento riporta le seguenti quantificazioni:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Magg. spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reintegro risorse Expò 2015

4,1

4,7

3,7

1,0(*)

4,1

4,7

3,7

1,0(*)

4,1

4,7

3,7

1,0(*)

Fondazione Grande Brera

 

2,0

2,0

2,0(**)

 

2,0

2,0

2,0(**)

 

2,0

2,0

2,0(**)

Min. spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduz. autoriz. di spesa per interventi di manut, restauro e conservazione di beni culturali

 

2,0

2,0

2,0(**)

 

2,0

2,0

2,0(**)

 

2,0

2,0

2,0(**)

(*) La spesa è limitata all’esercizio 2015:

(**) La spesa e la relativa copertura sono a regime.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1 reintegra i finanziamenti autorizzati dall’art. 14 del decreto legge n. 112 del 2008 destinati all’EXPO 2015, neutralizzando al contempo gli effetti dei tagli previsti dal decreto sulle semplificazioni fiscali (d.l. n. 16/2012); con la medesima finalità i finanziamenti destinati all’EXPO 2015 sono esclusi dal taglio lineare previsto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente decreto-legge (art. 69, comma 1, lett. b).

La disposizione prevista al comma 2, di carattere ordina mentale, non determina oneri a carico della finanza pubblica[10].

Le disposizioni previste ai commi 3 e seguenti si prefiggono lo scopo di migliorare le condizioni di valorizzazione della collezione della Pinacoteca di Brera e di consentire la gestione dell’Istituto secondo criteri di efficienza economica.

In particolare, si prevede il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell’immobile che la ospita, nonché degli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Nell’ambito di tali immobili potrà trovare spazio anche la sede della Fondazione.

Si prevede che il funzionamento della Fondazione sia assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato dal Ministero per i beni e le attività culturali per un importo pari a 2 mln di euro annui. La copertura finanziaria è garantita dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento alle spese di parte corrente.

Al riguardo la relazione precisa che detta autorizzazione di spesa, circoscritta alle risorse di parte corrente, è quantificata complessivamente in 12,7 mln, di cui 2 mln già finalizzati a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia dei Lincei e dell’Accademia della Crusca[11].

Il suddetto importo di 2 mln di euro consente di coprire integralmente sia le spese iniziali di costituzione della Fondazione, sia quelle inerenti il funzionamento della medesima. Le risorse destinate al nuovo ente si stimano infatti adeguate al perseguimento degli scopi assegnati, anche in considerazione dell’assenza di ogni onere inerente la sede dell’ente. La Fondazione, per altro verso, sarà chiamata ad attrarre capitali privati da destinare al perseguimento delle proprie finalità. Il Ministero assicurerà la necessaria vigilanza in ordine al rispetto delle regole di sana e prudente gestione, nonché in merito alla stretta limitazione degli impegni di spesa alle sole risorse disponibili.

Il comma 7 prevede la facoltà di avvalimento da parte della Fondazione di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e delle amministrazioni che dovessero divenire socie. Al riguardo, è previsto che le relative spese siano integralmente rimborsate alle amministrazioni di appartenenza.

 

Nulla da osservare al riguardo, essendo la spesa limitata all’importo degli stanziamenti.

 

ARTICOLO 9

Regime IVA su cessione e locazione immobili

La norma, modificando il D.P.R. n. 633/1972[12], interviene sulla disciplina IVA applicabile alle cessioni e alle locazioni di fabbricati effettuate dai costruttori o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi edilizi[13] disponendo: a) un ampliamento della facoltà di opzione del regime di imponibilità in luogo di esenzione; b) l’applicazione del regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) in caso di esercizio dell’opzione; c) l’estensione dell’ambito di applicazione dell’aliquota IVA 10% in luogo del 21% per le locazioni di immobili.

Più in dettaglio, attraverso una novella all’art. 10 del DPR n. 633/1972, si dispone:

-          per le locazioni di unità abitative effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi edilizi, indipendentemente dalla durata del contratto, è introdotta la facoltà di applicare per il regime di imponibilità IVA, in luogo dell’esenzione, qualora il locatore eserciti espressamente l’opzione per l’imposizione nel relativo atto di locazione. La medesima facoltà è ammessa per le locazioni di fabbricati strumentali che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (comma 1, lett. a), capoverso comma 8));

-          per le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi edilizi dopo cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, è introdotta la facoltà di applicare il regime di imponibilità IVA, in luogo dell’esenzione, qualora il cedente eserciti espressamente l’opzione per l’imposizione nel relativo atto di compravendita (comma 1, lett. a), capoverso comma 8-bis));

-          per le cessioni di fabbricati strumentali che non sono suscettibili di (diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni è introdotta la facoltà di optare per il regime di imponibilità IVA, in luogo dell’esenzione, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti nella previgente formulazione[14] (comma 1, lett. a), capoverso comma 8-ter)).

Inoltre, qualora nel contratto di cessione di fabbricato di cui ai sopra richiamati capoversi 8) e 8-bis) sia esercitata l’opzione per il regime di imponibilità, l’imposta è dovuta dal cessionario (reverse charge) ai sensi dell’art. 17, sesto comma, del DPR n. 633/1972 (comma 1, lett. b)).

 Infine, viene ampliato l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA 10% (in luogo dell’aliquota ordinaria 21%) includendo – oltre alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e di immobili destinati ad alloggi sociali – tutte le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi edilizi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

minori entrate

23,6

47,2

47,2

23,6

47,2

47,2

23,6

47,2

47,2

Si segnala che il prospetto riepilogativo, riporta gli effetti fino all’anno 2017, (per gli anni dal 2015 al 2017 si conferma l’onere annuo di 47,2 milioni).

 

La relazione tecnica ricorda che la proposta prevede l’applicazione dell’IVA, in luogo dell’esenzione, sulle cessioni e le locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche se sono trascorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori.

Cessioni

Al fine di valutare gli effetti finanziari la relazione tecnica illustra la procedura effettuata elaborando i dati rilevati nell’anno 2009.

In primo luogo, con riferimento alle  cessioni di fabbricati effettuate da costruttori, è stato confrontato il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro con il prezzo indicato per l’acquisto dell’immobile; da tale confronto risulta che il prezzo risulta mediamente tre volte superiore al valore sul quale è calcolata l’imposta di registro.

Inoltre, dalle dichiarazioni IVA (anno 2009) presentate dai soggetti esercenti attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali” (codice ATECO2007 n. 41.20.00) sono stati rilevati i totali delle operazioni imponibili, delle operazioni esenti, l’imposta sugli acquisti e l’IVA detraibile. Tali dati sono stati elaborati tenendo conto che la disciplina vigente nel 2009 prevedeva il limite di imponibilità a 4 anni di vita.

In base ai dati ottenuti, è stato quantificato:

-          il minor gettito IVA dovuto alla maggiore detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti;

-          il minor gettito dell’imposta di registro dovuto al passaggio delle operazioni dal regime di esenzione al regime di imponibilità IVA;

-          la maggiore IVA dovuta all’incremento della base imponibile rispetto al regime dell’imposta di registro[15].

 

Locazioni

La relazione tecnica evidenzia che la modifica alla disciplina delle locazioni comporta due ordini di effetti:

-          minor gettito dell’imposta di registro;

-          variazione del gettito IVA. In particolare, da un lato, si verifica un incremento del gettito legato alla maggiore imposta direttamente riscossa sui contratti di locazione e, dall’altro lato, la maggiore imponibilità delle operazioni attive determina una maggiore detrazione dell’imposta sugli acquisti sia con riferimento ai costi di gestione diretti dell’immobile sia per la riduzione del pro-rata di indetraibilità IVA. In via prudenziale e data la difficoltà di imputazione diretta delle suddette nuove detraibilità, la RT ritiene ragionevole supporre di pari entità e di segno opposto il complesso degli effetti IVA.

 

Gli effetti complessivi in termini di cassa, indicati nella relazione tecnica, sono riportati nella seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

CASSA

2012

2013

2014

2015

Cessioni

-20,6

-41,2

-41,2

-41,2

IVA

8,6

17,2

17,2

17,2

Registro

-22,5

-45,1

-45,1

-45,1

Ipotecarie e catastali

-6.7

-13.4

-13.4

-13.4

Locazioni

-3

-6

-6

-6

IVA

0

0

0

0

Registro

-3

-6

-6

-6

TOTALE COMPLESSIVO

-23,6

-47,2

-47,2

-47,2

 

La relazione illustrativa,nell’evidenziare le conseguenze positive per il settore edilizio recate dalla norma in esame,  segnala che, sulla base di studi effettuati dall’Ance, risulterebbero circa 4.200 gli alloggi per i quali le imprese, secondo la normativa IVA vigente, devono restituire parte dell’imposta precedentemente detratta (si ipotizza che la quota di unità abitative che il costruttore non riesce a vendere dopo i cinque anni sia pari al 6% delle abitazioni ultimate ogni anno). Considerando, inoltre, un valore medio dell’immobile pari a 200.000 euro, si può stimare che la disposizione, favorendo la cessione degli immobili da parte delle imprese costruttrici, possa liberare risorse per circa 840 mln (n.4.200 x euro 200.000); tale importo, evidenzia la relazione, rappresenta la somma di cui le imprese potranno disporre mediamente ogni anno a seguito della vendita delle nuove costruzioni per conseguentemente investire nel settore con effetti positivi anche sui settori collegati alle costruzioni e sull’occupazione. La relazione segnala che – tenuto conto che ogni miliardo di domanda aggiuntiva nel settore delle costruzione genera una ricaduta sul sistema economico di 3,374 mld di euro e 17 mila occupati (di cui 11 nel settore costruzioni) – gli investimenti stimati recati dalla norma (840 mln) genererebbero una ricaduta nel sistema economico di circa 2,8 mld di euro e un aumento dei livelli occupazionali di 14 mila unità all’anno di cui 9 mila nelle costruzione e 5 mila nei settori collegati.

 

Al riguardo si osservache la relazione tecnica si limita a descrivere la metodologia seguita ai fini della quantificazione senza esporre i vari passaggi del procedimento di quantificazione e gli ulteriori dati ed elementi utilizzati a tali fini. In assenza di questi elementi non risulta possibile procedere ad una puntuale verifica delle quantificazioni fornite anche in ragione del fatto che queste presentano elementi di discontinuità rispetto a quelle indicate in relazione a precedenti fattispecie.

Si ricorda che la relazione tecnica relativa alla norma che aveva introdotto il regime di esenzione in luogo di quello di imponibilità di talune cessioni e locazioni di immobili (art. 35, commi 8-10-sexies, del decreto legge n. 223 del 2006) aveva stimato effetti finanziari di maggior gettito indicati nella seguente tabella:

 

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Cessioni di immobili

1.122,0

2.131,6

1.506,2

1.763,5

Locazioni di immobili

260,6

498,9

376,6

453,3

Recupero IVA già detratta

31,3

48,8

28,5

27,6

TOTALE EFFETTI DI CASSA

1.413,9

2.679,3

1.911,3

2.244,4

In linea generale, tenuto conto che la norma introduce un regime opzionale, ai fini della stima degli effetti finanziari andrebbe considerato che la facoltà introdotta sarà esercitata dai contribuenti solo in presenza di uno specifico vantaggio.

Appare quindi necessario chiarire se, per ragioni di prudenzialità, di tale elemento si sia tenuto conto ai fini della stima.

Sulla base delle informazioni fornite appaiono inoltre necessarie alcune precisazioni:

-          il valore ascritto all’anno 2012 risulta pari alla metà del valore ascritto, a regime, a decorrere dal 2013. Tale proporzione, che appare riconducibile all’entrata in vigore in corso d’anno del provvedimento in esame (26 giugno 2012), non sembrerebbe tenere conto – ai fini della determinazione degli effetti di cassa – dei termini di scadenza previsti per il pagamento delle imposte considerate. Tra questi, si segnala il termine per il versamento dell’IVA che fa slittare al 2013 gli effetti finanziari di competenza dell’ultimo trimestre 2012 (pertanto dovrebbe essere considerato il solo trimestre luglio-settembre) e del mese dicembre 2012;

-          la quantificazione non sembrerebbe considerare l’eventuale recupero dell’IVA corrisposta sugli acquisti dei beni non ancora ceduti, che si determina ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972.

Andrebbero precisati l’ammontare complessivo e la modulazione temporale del predetto importo, riferito al recupero dell’IVA, scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica;

-          la relazione tecnica non effettua una valutazione circa il disposto contenuto nella lettera c) del comma 1 ai sensi del quale viene ampliato l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%.

 

ARTICOLO 10, commi da 1 a 12

Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012

La norma prevede, dal comma 1 al comma 11, la realizzazione urgente di moduli abitativi provvisori (m.a.p.), nonché moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici (m.u.s.p.).

In particolare:

il comma 1 autorizza i Commissari delegati a provvedere alla progettazione ed alla realizzazione di moduli abitativi temporanei, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di alloggiare provvisoriamente le persone residenti o stabilmente dimoranti la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile e che, al momento, non possano usufruire di altra sistemazione.

Il comma 2 prevede che i Commissari delegati, sentiti i Sindaci dei comuni coinvolti, provvedano alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi temporanei, dichiarandone lo stato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Al comma 3 sono individuate procedure per la pubblicazione del provvedimento di avvenuta localizzazione e tale pubblicazione sostituisce le notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto.

Al comma 4 sono dettate disposizioni inerenti le procedure di occupazioni d’urgenza ed eventuale espropriazione delle aree per l’attuazione del piano di interventi indicati, con individuazione delle relative indennità o corrispettivi di occupazione o esproprio.

Inoltre, al comma 5, è previsto che avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In base al successivo comma 6 i Commissari delegati possano disporre, in via di somma urgenza motivandone la contingibilità e l’urgenza, dell’utilizzo di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido.

Sono, poi, previste al comma 7 specifiche deroghe per le procedure di affidamento degli interventi, proprio in considerazione della situazione di emergenza e della ineludibile necessità che venga assicurata alla popolazione danneggiata dal sisma un’adeguata e tempestiva sistemazione.

Disposizioni in merito ad ulteriori modalità di reperimento di moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all’attività scolastica sono indicate ai commi 7 e 8, mentre i commi 9 e 10 sono volti alla possibilità di reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite. Al comma 11 è determinata, ad opera dei Comuni del cratere d’intesa con i Commissari delegati ed il Presidente della provincia territorialmente competente, la predisposizione della ripianificazione del territorio comunale.

Il comma 12 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 si faccia fronte, nel limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che, poiché allo stato non è possibile quantificare, se non con rilevante approssimazione, le richieste di utilizzo delle diverse strutture e le relative tipologie necessarie, per la quantificazione dell’onere complessivo recato dalla disposizione introdotta dovrà comunque farsi riferimento ad un ammontare di costi non superiore a 150 mln di euro, considerando il numero delle persone evacuate e rimaste prive di abitazione ed il costo medio dei moduli. Tale quantificazione andrà a valere sulle risorse individuate dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Il computo relativo alla valutazione dei fabbisogni, da soddisfare tenendo conto delle risorse disponibili, è un compito che dovrà essere espletato dai Commissari delegati.

La relazione introduttiva afferma che in caso di occupazione d’urgenza l’indennità annua è pari ad un dodicesimo del corrispettivo dovuto in caso di esproprio dell'area, cui vanno aggiunti i costi di ripristino dello stato originario delle aree occupate temporaneamente, che andranno corrisposti in fase di restituzione. Da ciò può desumersi la convenienza di far ricorso alla procedura di espropriazione.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione di 150 mln indicata dalla relazione tecnica non è corredata degli elementi alla base della stima (numero di persone rimaste prive di abitazione e costo medio dei moduli). Si osserva inoltre che la configurazione di tale importo come tetto massimo di spesa, affermata dalla relazione tecnica, non trova riscontro nel testo della disposizione che si limita a porre gli oneri a carico della dotazione complessiva del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74. Su di essa gravano peraltro una pluralità di oneri, disposti sia dal decreto n. 74 che dal provvedimento in esame (v. anche comma 14 dell’articolo 10). E’ pertanto opportuno un chiarimento circa l’effettiva capienza del Fondo.

Andrebbero inoltre forniti chiarimenti sul profilo temporale di erogazione per cassa delle somme in questione e sulla relativa coerenza con le previsioni di utilizzo del fondo ai fini dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 12, si rileva che, a copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 11, che la relazione tecnica quantifica in prima approssimazione in 150 milioni di euro, si utilizzano le risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 (eventi sismici Emilia), che reca disponibilità pari a 500 milioni di euro per l’anno 2012  e a 1 miliardo per ciascuno degli anni 2013 e 2014, cui si aggiungono peraltro quota parte delle risorse derivanti dai risparmi per la riduzione dei rimborsi elettorali di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 96 del 2012, nonché con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Tenendo conto anche degli utilizzi già previsti dal decreto-legge n. 74 del 2012 a valere sul medesimo fondo, appare opportuno che il Governo confermi la effettiva sussistenza delle risorse necessarie.

 

 

ARTICOLO 10, comma 13

Finanziamento con risorse INAIL di interventi di messa in sicurezza nei territori colpiti dal sisma

Normativa vigente: l’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2011 prevede, tra l’altro, che l’INAIL finanzia con risorse proprie progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

La norma dispone il trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni colpite dal sisma del maggio 2012[16] del 35 per cento delle risorse destinate nell’esercizio 2012 dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il trasferimento delle risorse in esame è finalizzato a finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali colpiti dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che per il 2012 l’INAIL avrebbe una disponibilità di bilancio di circa 225 milioni di euro[17] per il finanziamento di investimento e formazione e il relativo bando non è ancora pubblicato. Si tratta di risorse derivanti dai premi INAIL, che vengono distribuite fra le imprese a scopi di incentivazione; pertanto, la finalità originaria non verrebbe meno.

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto – sula quale appare opportuna una conferma – che gli effetti derivati dagli utilizzi previsti dalla norma siano coerenti con le previsioni di spesa già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, anche ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto.

ARTICOLO 10, commi 14 e 15

Attività di supporto tecnico e organizzativo per la ricostruzione successiva agli eventi sismici del maggio 2012

La norma prevede:

·        la possibilità che, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell’economia e delle finanze, Fintecna o società da questa interamente controllata assicuri il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche utili per la ricostruzione, con un onere stimato non superiore a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, posto a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (comma 14);

·        la possibilità che i Presidenti delle regioni, commissari delegati, costituiscano apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del predetto Fondo di cui all’articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Al riguardo andrebbero fornite indicazioni quantitative, anche di massima, sull’ammontare di risorse del Fondo che verrebbero assorbite dagli oneri connessi al funzionamento della struttura commissariale prevista dal comma 15, con indicazione delle specifiche voci di spesa poste a carico del fondo stesso.

Andrebbe inoltre chiarito se la destinazione alla struttura commissariale del personale delle regioni, nel limite di 15 unità (presumibilmente da intendersi come complessive per tutte le regioni interessate), possa determinare difficoltà operative per le regioni stesse, in relazione alle funzioni cui il predetto personale era ordinariamente preposto.

 

ARTICOLO 11

Detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione e riqualificazione

La norma dispone:

-          l’incremento dal 36% al 50% della misura della detrazione IRPEF spettante per le spese di ristrutturazione degli immobili sostenute nel periodo 26 giugno 2012-30 giugno 2013. Per lo stesso periodo viene anche incrementato da 48.000 a 96.000 il tetto massimo di spesa per la quale spetta il beneficio (comma 1);

-          la proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 del termine entro il quale le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli immobili possono beneficiare della detrazione IRPEF. La misura della detrazione spettante per il semestre 2013 è pari al 50% (comma 2);

-          l’anticipo dal 2013 al 2012 della decorrenza della detrazione IRPEF del  36% sulle spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare – Fabbisogno - Indebitamento

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Entrate (*)

+13,7

-3,1

-154,4

-340,8

-242,2

-242,2

(*) Il segno “+” è per le maggiori entrate; il segno “-“ per le minori entrate.

L’effetto finanziario di 242,2 mln di riduzione dei gettiti, tenuto conto della rateizzazione in 10 anni del beneficio, si produrranno fino al 2021. Negli ulteriori due anni successivi si avranno effetti di cassa dovuto al meccanismo di saldo e acconto delle imposte. 

 

La relazione tecnica ricorda, in primo luogo, che con il D.L. n. 201/2011 è stata introdotta a regime, con decorrenza 2013, la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione nella misura pari al 36% entro un limite massimo di spesa ammissibile al beneficio pari a 48.000 euro e con una fruizione del beneficio è in 10 rate annuali costanti. Lo stesso provvedimento, inoltre, ha prorogato per l’anno 2012 la detrazione IRPEF (55%) per le spese di riqualificazione energetica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari recati dalla norma in esame sono stati utilizzati i dati contenuti nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 201/2011 e, in particolare: a) la spesa per l’anno 2012 per riqualificazione energetica pari a 4.500 mln; b) la spesa annua (dal 2013) per ristrutturazioni edilizie pari a 8.675 milioni (di cui 6.425 milioni di spesa rientranti nel solo ambito delle ristrutturazioni edilizie e da 2.250 mln rappresentate da spese che rientrano anche nell’ambito delle spese di riqualificazione energetica[18]).

La relazione tecnica stima distintamente gli oneri relativi alle spese sostenute nel 2012 e quelli relativi alle spese sostenute nel 2013. In particolare:

-          con riferimento al secondo semestre 2012, si considera la spesa rientrante nella sola disciplina delle ristrutturazioni edilizie in quanto, nello stesso periodo, è vigente anche la maggiore detrazione per spese di riqualificazione energetica. Pertanto, rapportando la spesa al semestre, considerando l’incremento di 14 punti percentuali del beneficio (dal 36% al 50%), e calcolando la fruizione rateizzata in 10 anni del beneficio si ottiene: (6.425 mln : 2 x 14% :10) = 45 mln annui di detrazione in termini di competenza per le spese sostenute nel secondo semestre 2012. La relazione tecnica valuta inoltre che l’incremento del tetto massimo di spesa determini un aumento del valore delle spese su cui calcolare il beneficio pieno (detrazione 50%) stimato in misura pari al 25% delle spese di ristrutturazione. Pertanto l’incremento della detrazione è stimato in misura pari a (6.425mln : 2 x 25% x 50% :10) = 40,1 mln annui. Complessivamente, la detrazione IRPEF in termini di competenza riferita alle spese di ristrutturazione  sostenute nel secondo semestre 2012 è valutata in (45+40,1)=85,1 mln.

La relazione tecnica, inoltre, valuta in circa 201 mln di euro l’effetto indotto determinato dalla maggiore agevolazione introdotta nel periodo in esame. Scorporando da tale valore l’ammontare dell’IVA (18,3 milioni applicando l’aliquota 10%), si ottiene un incremento dell’imponibile fiscale (183 mln) recante effetti anche ai fini delle imposte dirette (aliquota media 26%) e dell’IRAP (aliquota media 4%) pari, rispettivamente, a 47,6 mln e 7 mln;

-          con riferimento al primo semestre 2013, si considera anche la quota di spesa relativa alla riqualificazione energetica in quanto la detrazione IRPEF del 55% è ammessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012. Pertanto, analogamente al calcolo effettuato con riferimento al secondo semestre 2012, la relazione tecnica stima l’incremento della detrazione dovuto alla maggiore aliquota in: (8.675 mln : 2 x 14% : 10) 60,7 mln. Si considera, inoltre, l’effetto dovuto all’aumento del limite di spesa agevolabile (25% delle spese di ristrutturazione edilizia) e la quota di spese di riqualificazione che non rientrano anche nella detrazione per spese di ristrutturazione (50% delle spese di riqualificazione annue stimate per l’anno 2013 in 4.500 mln[19]). L’applicazione dei suddetti parametri determina una maggiore spesa su base annua pari a 3.856 mln (6.425 x 25% + 4.500 x 50%).  cui corrisponde una maggiore detrazione di 96,4 mln annui (3.856 mln : 2 x 50% : 10). Complessivamente, la detrazione IRPEF in termini di competenza riferita alle spese di ristrutturazione sostenute nel primo semestre 2013 è valutata in (60,7+96,4)=157,1 mln.

La relazione tecnica, inoltre, valuta in circa 482 mln di euro l’effetto indotto determinato dalla maggiore agevolazione. Scorporando da tale valore l’ammontare dell’IVA (43,8 milioni applicando l’aliquota 10%), si ottiene un incremento dell’imponibile fiscale (438 mln) recante effetti anche ai fini delle imposte dirette (aliquota media 26%) e dell’IRAP (aliquota media 4%) pari, rispettivamente, a 113,9 mln e 17,6 mln.

 

Gli effetti complessivi della disposizione in esame sono ottenuti da un maggior gettito fiscale riferito ai primi tre anni e da un minor gettito IRPEF per tutta la durata della rateizzazione del beneficio. Nella seguente tabella sono riportati gli effetti complessivi in termini di cassa, fino all’anno 2017, indicati dalla relazione tecnica.

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IRPEF (detrazione)

-12,8

-121,4

-323,7

-242,2

-242,2

-242,2

IRPEF/IRES/IRAP

8,2

74,5

169,3

-98,6

0

0

IVA

18,3

43,8

 

 

 

 

TOTALE

+13,7

-3,1

-154,4

-340,8

-242,2

-242,2

(*) Il segno “+” è per le maggiori entrate; il segno “-“ per le minori entrate.

 

Relativamente al comma 3 la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari rispetto alla relazione tecnica originaria dell’art. 4 del DL n. 201/2011, in quanto afferma che si tratta di una disposizione volta a colmare un vuoto legislativo per il 2012 dovuto ad un mancato coordinamento normativo, non preso in considerazione chiaramente ai fini della stima originaria.

 

Al riguardo, pur considerando che il procedimento di quantificazione adottato risulta in linea con quelli relativi alle precedenti analoghe misure, si segnala che la stima si basa su criteri ed ipotesi non sempre supportate da elementi oggettivi.

In particolare, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la valutazione dell’ammontare dell’effetto indotto rispetto al quale sono calcolati incrementi di gettito nei primi anni in termini di maggiore IVA e imposte dirette. Ciò al fine di chiarire se ed in quale modo si sia tenuto conto delle difficoltà di ripresa nei mercati interessati, dovute all’attuale fase recessiva.

Sempre in merito ai criteri adottati, inoltre, si osserva che l’ipotesi di distribuzione lineare delle spese nell’arco dell’anno 2013 potrebbe non essere conforme a criteri di prudenzialità. Ciò in considerazione del fatto che, in presenza di un beneficio riconosciuto in misura maggiore fino al 30 giugno, i soggetti interessati potrebbero essere indotti a concentrare le spese nel periodo che precede tale termine, al fine di fruire di un maggiore beneficio fiscale.

Ulteriori chiarimenti, inoltre, andrebbero forniti in merito alla misura dell’acconto delle imposte utilizzata per la quantificazione, ai fini della determinazione degli effetti di cassa. Ciò in considerazione del fatto che la relazione tecnica non fornisce informazioni in merito e che non risultano applicate le misure dell’acconto utilizzate nella RT allegata al D.L. n. 201/2011.

Infine, in merito all’assenza di ulteriori oneri da quantificare per l’anticipo di un anno (dal 2013 al 2012) della decorrenza per la detrazione IRPEF 36% sulle spese finalizzate al risparmio energetico disposta dal comma 3, la relazione tecnica afferma che la decorrenza 2013 non era stata presa in considerazione in sede di quantificazione degli effetti finanziari recati dal DL 201/2011. Tale circostanza sembrerebbe confermata dal fatto che l’ammontare delle spese di ristrutturazione considerata ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dalla RT allegata al DL 201/2011 risulta invariata negli anni 2012 e 2013.

 

ARTICOLO 12, commi 1-4

Piano nazionale per le città

Le norme prevedono che Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga un piano nazionale per le riqualificazione delle aree urbane e, a tal fine, viene disposta l’istituzione[20] - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di una Cabina di regia (comma 1)

Il comma 1, prevede che la Cabina di regia si composta da:

·          due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

·          due  rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome;

·          un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell’interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per la cooperazione internazionale e l’integrazione e per la coesione territoriale, dell’Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell’Associazione nazionale comuni italiani;

Partecipano, altresì, ai lavori della Cabina di regia, in veste di osservatori, anche un rappresentante del Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR, ed un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla Società di gestione del risparmio del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ai fini della predisposizione del summenzionato piano i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana che la medesima Cabina seleziona[21] definendo gli investimenti attivabili nell’ambito urbano selezionato. La Cabina di regia propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalità del contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L’insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le città (commi 2 -4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica - con riferimento all’art. 12, commi da 1 a 4 - afferma che l’obiettivo del Piano nazionale per le città è quello di coordinare una serie di interventi di pronta cantierabilità nelle aree urbane relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole attraverso la previsione di un nuovo strumento operativo (il Contratto di valorizzazione urbana) e l’istituzione di una Cabina di regia – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - che opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è demandata la selezione degli interventi da realizzare, proposti dai Comuni.

 

Al riguardo, al fine di verificare la previsione di invarianza della spesa relativa all’istituzione della Cabina di regia del Piano nazionale per le città, appare opportuno che il Governo escluda l’attribuzione di qualsiasi emolumento di natura non retributiva (gettoni di presenza, rimborsi spese, etc.) connesso alla partecipazione ai lavori della Cabina di regia da parte dei rappresentati dei soggetti istituzionali coinvolti nell’attività della stessa.

 

ARTICOLO 12, commi 5-9

Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città

Le norme dispongono che, per l’attuazione degli interventi di riqualificazione di aree urbane, di cui al Piano nazionale per le città (articolo 12, commi 1-4), a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città. Nel Fondo confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ai seguenti programmi:

a) interventi costruttivi, di cui all’articolo 18 del DL 152/1991 per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma e già destinate all’attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del DL 112/2008.

Si tratta degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. L’art. 18 del DL 152/1991 ha dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

b) programmi di recupero urbano, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera b), della L. 662/1996, dell’articolo 1, comma 8, della L. 449/1997 e dell’articolo 61, comma 1, della L. 448/1998.

L’art. 2, comma 63, lett. b), della L. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha destinato 200 miliardi di lire per interventi sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell’ambito dei programmi di recupero urbano denominati “Contratti di quartiere. L’art. 1, comma 8, della L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha poi destinato ai Contratti di quartiere altri 100 miliardi di lire e l’art. 61 della L. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha ulteriormente incrementato le disponibilità finanziarie per la realizzazione di tali progetti.

c) programmi innovativi in ambito urbano, dell’articolo 145, comma 33, della L. 388/2000, e dell’articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. L. 21/2001.

L’art. 145, comma 33, della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha autorizzato la spesa di lire 80 miliardi. per l'anno 2001 per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale, nonché per interventi a favore di categorie sociali svantaggiate. Per l'attuazione di tali programmi è stato altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 mld. per l'anno 2002. L’art. 4 della L. 21/2001 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazioni) ha avviato un programma innovativo in ambito urbano, finalizzato prioritariamente a incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo, per il quale veniva autorizzata una spesa di 30 miliardi. per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

All’onere, nel limite di euro 10 milioni per l’anno 2012, di euro 24 milioni per l’anno 2013, di euro 40 milioni per l’anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle sopra citate lettere a) e b) del comma 5, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città (commi 5 e 6).

I programmi di edilizia sovvenzionata e agevolata, nel quadro del Programma straordinario di cui all’articolo 18 del DL 152/1991, per i quali sia stato ratificato l’Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, possono essere rilocalizzati nell’ambito della medesima regione, oppure in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di frazionare uno stesso programma costruttivo in più comuni. A tal fine, il termine per la ratifica degli accordi di programma è fissato al 31 dicembre 2013. Il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all’incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell’intervento costruttivo. (comma 7 e comma 9).

Viene altresì integralmente sostituito l’articolo 2, comma 5, della L. 166/2002, disponendo che agli interventi di edilizia sovvenzionata sopra citati si applichino i limiti di costo[22] vigenti in ciascuna regione e aggiornati, fermo restando il finanziamento statale e il numero complessivo degli alloggi da realizzare. Tali norme, unitamente a quelle relative  ai programmi rilocalizzati di edilizia sovvenzionata e agevolata, di cui al comma 7, si applicano anche ai programmi già finanziati (ai sensi dell’articolo 18 del DL 152/1991) per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornare i costi di realizzazione (comma 8 e comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

10,0

20,0

40,0

50,0

50,0

50,0

10,0

20,0

40,0

50,0

50,0

50,0

 

La relazione tecnica afferma che, con riferimento ai commi 5 e 6, per concorrere all’attuazione del Piano nazionale per le città viene costituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo al quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relative a programmi in materia di edilizia, di competenze dello stesso Ministero, che da stime effettuate ammontano attualmente a 224 milioni di euro. Si tratta di fondi giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, destinati a programmi di interventi che non presentano condizioni di fattibilità o derivanti da revoche o da economie, che le norme in esame consentono di indirizzare per operazioni di riqualificazione e trasformazione urbana caratterizzate  da elementi concreti di fattibilità. Le disponibilità sono così costituite:

a)      219,5 milioni di euro per gli interventi di cui all’articolo 18 del DL 152/1991 per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma e già destinati all’attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del DL 112/2008;

b)     4,5 milioni di euro di cui all’articolo 2, comma 63, lettera b), della L. 662/1996, all’articolo 1, comma 8, della L. 449/1997 e all’articolo 61, comma 1, della L. 448/1998.

Tali risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2012, di euro 24 milioni per l’anno 2013, di euro 40 milioni per l’anno 2014 e di euro 50 milioni per gli anni 2015, 2016 e 2017.

La RT afferma che le disposizioni determinano corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, compensati con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla norma di cui all’articolo 69.

Con riferimento ai commi da 7 a 9, la RT, oltre a illustrare le norme, afferma che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto sono attuate nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

 

Al riguardo, si rileva che il Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città viene alimentato con risorse non utilizzate o provenienti da revoche, già stanziate in relazione a precedenti programmi edilizi di costruzione e di recupero. Non vi sono osservazioni da formulare atteso che il prospetto riepilogativo espone effetti negativi, relativamente ai saldi di indebitamento netto e di fabbisogno, coperti a valere sull’articolo 69, comma 2, del provvedimento in esame.

In proposito, appare utile acquisire chiarimenti circa la portata applicativa della norma di cui al comma 5, lettera c), atteso che la relazione tecnica non indica risorse residue a valere sui programmi innovativi in ambito urbano, di cui all’articolo 145, comma 33, della L. 388/2000 e all’articolo 4, comma 3, della L. 21/2001.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 6,si rileva che, come indicato nella relazione tecnica, le risorse delle quali è previsto il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per le città sono giacenti presso la Cassa depositi e prestiti e ammontano a 219,5 milioni e a 4,5 milioni di euro ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo in commento.

 

ARTICOLO 13

Autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia

La norma reca misure di semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, modificando a tal fine la disciplina prevista in tema di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – di cui all’art. 19, della legge n. 241/1990[23] - e di Denuncia d’inizio attività (DIA) - di cui  all’art. 23 del D.lgs. n. 380/2001[24] (commi 1 e 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo contiene disposizioni di carattere procedimentale e pertanto non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione.

 

ARTICOLO 14

Autonomia finanziaria dei porti

Le norme introducono l’articolo 18-bis della L. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), istituendo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, alimentato su base annua, in misura pari all’1 per cento dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui (comma 1, capoverso 18-bis.1).

Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell’economia quantifica l’ammontare delle riscossioni IVA e delle accise nei porti interessati e la quota da iscrivere nel fondo. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali (comma 1, capoverso 18-bis.2 e 3).

Il fondo è ripartito con decreto, attribuendo a ciascun porto l’ottanta per cento della quota delle riscossioni IVA e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali (comma 1, capoverso 18-bis.4).

Le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto[25], stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A (comma 1, capoverso 18-bis.5).

Viene altresì disposta l’abrogazione dell’articolo 1, commi 247-250, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) (comma 1, capoverso 18-bis.6).

In particolare, le norme abrogate:

·          attribuivano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti per il finanziamento di infrastrutture relative ai porti. L’incremento doveva verificarsi rispetto all’ammontare del gettito da IVA ed accise riscosse nei porti e negli interporti e risultante dal consuntivo dell’anno precedente; si sarebbe inoltre provveduto al riparto dell’incremento a condizione che il gettito complessivo derivante da IVA ed accise nell’anno di riferimento risultasse almeno pari a quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica presentata contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio previsionale riferiti al medesimo anno (commi 247 e 248);

·        istituivano, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti, alimentato con le risorse sopra determinate. A ciascuna regione spettava comunque l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale. Con decreto erano definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi (commi 249 e 250). (comma 1, paragrafo 18-bis, punto 6).

Si rileva che la relazione illustrativa afferma che le norme di cui all’articolo in esame si rendono necessarie a seguito del  mancato completamento dell’autonomia finanziaria delle autorità portuali nonché della mancata concretizzazione del cosiddetto extragettito.

 

All’onere derivante dall’istituzione del Fondo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 12, della L. 67/1988 (comma 2).

Si ricorda che detta autorizzazione di spesa è finalizzata all’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre per la realizzazione di investimenti infrastrutturali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mag

spese in conto cap.

70

70

70

70

70

70

10

30

50

70

70

70

10

30

50

70

70

70

Min spese conto cap.

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare brevemente le norme, afferma che, sulla base degli ultimi dati disponibili forniti dall’Agenzia delle dogane, relativi al gettito IVA e a quello delle accise per le operazioni nei porti e negli interporti, e dopo aver effettuato delle proiezioni per determinare il gettito per gli anni 2012 e seguenti, sulla base della crescita del PIL previsto per gli stessi anni nell’ultima Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica, si è constatato che la compartecipazione all’1% di riscossioni IVA e accise comporterebbe un gettito di circa 70 milioni annui. Tale cifra è riferibile per 69,5 milioni di euro alla compartecipazione IVA e per 0,5 milioni alla compartecipazione del gettito delle accise.

La disposizione, pertanto, comporta un onere nel limite di spesa di 70 milioni di euro, pari all’1% delle suddette imposte riscosse nei porti e negli interporti.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame,, si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 12, della L. 67/1988.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti viene alimentato su base annua, in misura pari all’1 per cento dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali. Viene inoltre previsto un limite di risorse assegnate al Fondo pari a 70 milioni di euro annui. Dalla formulazione delle norme sembra quindi desumersi che il riferimento all’IVA e alle accise operi essenzialmente come parametro per la quantificazione annua delle risorse del Fondo, che comunque non possono superare il limite, di 70 milioni annui, anche nei casi in cui l’1 per cento dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise dovesse superare tale cifra. Al fine di evitare incertezze interpretative appare comunque opportuno un chiarimento dal Governo.

Relativamente agli effetti finanziari indicati dal prospetto riepilogativo, in primo luogo appare necessario che sia chiarita la decorrenza della nuova disciplina, soprattutto al fine di verificare la quantificazione dell’onere ascritto al 2012 sulla base dei mesi di applicazione effettiva per tale esercizio delle disposizioni in esame.

Si fa presente che l’onere per il 2012 è indicato nella stessa misura prevista per gli anni successivi ai fini del saldo netto da finanziare (70 milioni annui).

Appare altresì necessario acquisire chiarimenti con riferimento agli effetti finanziari ascritti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto per il triennio 2012-2014, pari rispettivamente a 10 milioni di euro nel 2012, a 30 milioni di euro nel 2013 e a 50 milioni di euro nel 2014. La RT non chiarisce in proposito i parametri sottostanti tale sviluppo attribuito alle risorse del Fondo in termini di cassa.

Analogamente, la RT non esplicita i criteri alla base della modulazione per cassa degli effetti attribuiti alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13 della L. 67/1988. In proposito, appare altresì utile acquisire elementi circa l’effettiva disponibilità delle risorse in questione, destinate, in base alla norma originaria, all’ammortamento di mutui per ferrovie in regime di concessione. Appare infatti necessario escludere che la riduzione comprometta la realizzazione dei programmi già avviati sulle medesime risorse  e per i quali sono stati assunti impegni.

Andrebbe, altresì, acquisito dal Governo un chiarimento circa l’eventualità che l’utilizzo del Fondo della legge 67/1988 sia da porre in relazione con il successivo articolo 16 del presente decreto, con il quale vengono finanziate le società titolari di concessioni ferroviarie locali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2,  si rileva che le risorse utilizzate a copertura sono iscritte nel capitolo 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. A tale proposito, appare, tuttavia, opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali si sia provveduto all’uso di risorse di conto capitale per la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione di un fondo che, pur avendo natura di conto capitale, è alimentato con risorse di parte corrente quali quelle derivanti dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise riscosse nei porti e negli interporti.

Infine, si segnala che la norma non specifica l’esercizio finanziario a decorrere dal quale è prevista l’istituzione del suddetto Fondo. Sulla base del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si può desumere che tale decorrenza sia fissata al 2012. In tal caso, tuttavia, appare opportuno che il Governo chiarisca come tale norma possa già attuarsi nel presente esercizio finanziario, dal momento che il comma 2 del medesimo articolo dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell’economia e delle finanze quantifica l’ammontare delle riscossioni da iscrivere nel fondo.

 

ARTICOLO 15

Infrastrutture portuali

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 2-novies, del DL 225/2010 (Proroga di termini) ha previsto la revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali non utilizzati[26] e la destinazione di una quota di tali finanziamenti (250 milioni di euro) per l’anno 2011 alle seguenti finalità:

a)       nel limite di 150 milioni di euro, alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali rientranti nella legge obiettivo e che risultino immediatamente canteriabili;

b)      nel limite di 20 milioni di euro, alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment;

c)       le disponibilità residuali, alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

Il successivo comma 2-decies ha previsto che con decreti ministeriali sarebbero state individuate - per gli anni 2012 e 2013 - le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e che tali somme sarebbero state assegnate alle Autorità portuali per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica[27].

Il comma 2-undecies, ultimo periodo, ha disposto che  il comma 2-novies non si applichi ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale. Tali fondi, quindi, venivano esclusi dalla procedura di revoca.

Alle norme richiamate è stata data attuazione con il decreto del Ministro delle infrastrutture 357/2011, che ha revocato e riassegnato ad altre Autorità portuali risorse complessivamente pari a circa 131,4 milioni di euro.

La norma dispone che ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-legge 225/2011, la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso articolo 2 (ossia l’esclusione dalla procedura di revoca per i fondi assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere ricomprese in siti di bonifica di interesse nazionale), si applichi ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara siano stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità stabilite dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con priorità per gli investimenti di cui alla lettera a).

La norma in esame circoscrive, pertanto, l’esclusione dalla procedura di revoca, disponendo che tale esclusione operi unicamente per le opere i cui bandi di gara risultino pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e consente di realizzare nuove opere con conseguenti effetti positivi derivanti dall’avvio dei predetti interventi. Si stima che la revoca dei finanziamenti potrebbe consentire di liberare risorse per un ammontare di circa 115 milioni di euro.

La relazione illustrativa afferma che la norma si rende necessaria per integrare le risorse revocate e ridestinate dal citato articolo 2, commi 2-novies e seguenti, al fine di consentire la realizzazione di opere strategiche già contemplate dalle citate norme e che non hanno trovato integrale copertura (quanto al finanziamento di parte pubblica) con il decreto interministeriale n. 357 del 2011, alla luce del ridotto campo di applicazione della norma stessa.

 

Al riguardo,considerato che la norma è volta ad ampliare – come affermato dalla relazione tecnica - le possibilità di revoca e di riutilizzo di finanziamenti altrimenti non impiegati, appare opportuno acquisire elementi circa la coerenza temporale fra le spese per investimenti scontate negli andamenti tendenziali (e interessate dalle revoche in esame) e le nuovi possibili finalizzazioni. Ciò al fine di escludere un’alterazione del profilo temporale della spesa rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di cassa.

 

ARTICOLO 16, commi da 1 a 4

Disposizioni finanziarie urgenti per la continuità dei servizi di trasporto

Le norme contengono misure finanziarie urgenti in materia di trasporto. In particolare:

·        il comma 1 attribuisce, per l'anno 2012, 6 mln di euro alla Gestione governativa navigazione laghi, per il finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. E’ comunque fatta salva la disposizione[28] che prevede che gli eventuali utili di gestione siano versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.

Al riguardo, la relazione introduttive evidenzia che, ai sensi della Legge n. 614/1957, la Gestione Governativa Navigazione Laghi deve garantire, in nome e per conto dello Stato, le linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, nonché, in applicazione della “Convenzione Italo-Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano”, promossa e sottoscritta dai rispettivi Governi, anche il servizio di trasporto pubblico nel bacino svizzero del lago Maggiore.

·        il comma 2 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 4,5 mln di euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus.

·        Il comma 3 autorizza, per l’anno 2012, la spesa di 5 mln di euro a titolo di contributo dovuto per l’anno 2012 per l’esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a Funivia S.p.A.

La relazione introduttiva chiarisce che la convenzione di concessione è prevista sino al 20 dicembre 2032 ed è stata stipulata in data 15 novembre 2007 tra Funivie s.p.a. e il Ministero dei trasporti.

·        Il comma 4, al fine di consentire l’attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento, autorizza la spesa complessiva di 40 mln di euro, a condizione che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012.

La relazione introduttiva afferma che le somme in questione sono destinate ad un aumento di capitalesociale delle citate società, di proprietà del Ministero delle infrastrutture e trasporti, esercenti servizi di trasporto pubblico automobilistico e ferroviario di competenza regionale.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento effettua le seguenti quantificazioni:

(milioni di euro)

 

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

Magg. spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 1 e 3

11

 

 

11

 

 

11

 

 

 

Magg. spese in c. capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 2 e 4

44,5

 

 

44,5

 

 

44,5

 

 

 

Totale

magg. spese

55,5

 

 

55,5

 

 

55,5

 

 

 

La relazione tecnica riporta elementi di quantificazione a dimostrazione della congruità degli stanziamenti disposti rispetto alle esigenze finanziarie cui gli stessi sono destinati. In particolare:

 

Comma 1

La Gestione Governativa Navigazione Laghi garantisce ogni anno il trasporto di circa 9.000.000 di passeggeri e di 700.000 veicoli.

Il raggiungimento dei citati risultati viene perseguito con la sottoindicata organizzazione:

Composizione flotta: n. 96 navi complessivamente sulle tre Direzioni di Esercizio: lago Maggiore, lago di Garda e lago di Como, tra piroscafi, motonavi, traghetti per trasporto automezzi, mezzi veloci;

Consistenza personale: n. 611 unità di ruolo al 01.01.2012, di cui n. 95 part-time per 9 mesi e n. 56 avventizi, assunti a tempo determinato durante l'anno, a costi notevolmente ridotti rispetto agli agenti in ruolo.

Spese sostenute :

Spese annua per il personale                                                                          35.900.000 €uro

Altre spese                                                                                                 35.190.000 €uro

Totale Spese                                                                                              71.090.000 €uro

 

Entrate del traffico                                                                                       41.000.000 €uro

Altre entrate                                                                                                 5.305.000 €uro

Finanziamenti MIT                                                                                        13.285.000 €uro

Totale Entrate                                                                                           59.590.000 €uro

Disavanzo                                                                                                    11.500.000 €uro

Avanzo Amm.ne 2011 utilizzato a parziale copertura del disavanzo                                      5.500.000 €uro

Disavanzo non coperto                                                                                               6.000.000 €uro

 

Inoltre si evidenzia che il costo del personale è costituito per circa 80% da voci fisse della retribuzione e per la rimanente quota da voci variabili; il totale delle altre spese è costituito per circa il 55% da spese aventi natura obbligatoria per norma di legge o per contratto (oneri fiscali, IRAP, assicurazioni, utenze, affitti, contratti assuntorie, ecc.) ovvero per motivi legati alla sicurezza del personale o dei passeggeri (manutenzioni, mantenimento in classe dei natanti, D.L. 81/2008, ecc.) e per il restante 45% da consumi legati alla quantità e livello dei servizi erogati (carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, ecc.).

In considerazione della forte stagionalità che caratterizza la tipologia dei servizi erogati, sul totale degli introiti del traffico che la Gestione realizza nell'arco dell'intero anno, circa l'84% è concentrato nel semestre Aprile – Settembre, per cui una contrazione di servizio in detto periodo, tenuto conto dei costi fissi sostenuti dalla Gestione, conterrebbe modestamente le spese e viceversa, determinerebbe la rinuncia ad una notevole fetta di introiti con aggravio della già precaria situazione finanziaria aziendale.

Pertanto, tenuto conto delle funzioni essenziali e non rinunciabili delegate alla Gestione Governativa per il pubblico servizio che essa svolge e per il suo ruolo di volano per lo sviluppo economico e la crescita dei territori serviti anche per il forte richiamo turistico che esercita la sua attività, si ritiene essenziale dotare l'Azienda delle adeguate risorse finanziarie.

 

 

Comma 2

A seguito dell’incidente nel tunnel stradale del Monte Bianco (marzo 1999), che provocò 39 vittime, i Governi di Italia e Francia hanno convenuto sulla necessità di offrire alternative di trasporto più sicure e sostenibili, attraverso la sperimentazione di una tecnologia di trasporto combinato strada - rotaia in grado di servire sia il trasporto accompagnato (autocarro con motrice) sia il trasporto non accompagnato (semplice semirimorchio o cassa mobile).

Il Progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina sulla tratta Orbassano-Aiton nasce nel 2001 come risposta di carattere temporaneo alle strozzature dei collegamenti derivanti dalla chiusura del Tunnel stradale del Frejus a seguito dell’incidente del 1999 ed ha come orizzonte temporale l’ultimazione dei lavori di adeguamento del tunnel ferroviario.

I due governi hanno richiesto il supporto tecnico e operativo delle due imprese ferroviarie allora idonee ad effettuare la sperimentazione della tecnologia attraverso l’effettuazione di alcuni collegamenti giornalieri tra le località di Orbassano e Aiton, da offrire agli autotrasportatori ad un prezzo competitivo con quello dell’attraversamento stradale del Tunnel del Frejus. Il fabbisogno finanziario per la sperimentazione del servizio sarebbe stato ripartito in maniera uguale tra i due Stati.

A fine 2003 ha preso avvio la gestione del servizio sperimentale, tuttora in corso. Nel luglio 2009 è stata raggiunta la soglia dei 100.000 mezzi pesanti trasportati e il tasso di riempimento medio è di norma superiore al 70%.

La sperimentazione, che è stata gestita dai due operatori ferroviari (Trenitalia e SNCF).

In Italia il Progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina è regolato tramite un Accordo di Programma triennale (2004-2006) stipulato ai sensi dell’art. 38, comma 7, della legge n. 166/2002 e del relativo DPR n. 340/2004 di attuazione, che prevedeva il finanziamento in via prioritaria del progetto stesso.

L’Accordo è stato rinnovato per l’anno 2007, per il biennio 2008-2009 e successivamente prorogato per l’anno 2010 e 2011 attraverso i relativi specifici Accordi di Programma. Con riferimento all’anno 2012, è stata inoltrata alla Commissione europea richiesta di autorizzazione all’esecuzione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 108, comma 3 TFUE affinché l’aiuto sia considerato compatibile ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE e si è in attesa della relativa decisione.

Con riferimento all’anno 2012, in attesa del reperimento dei fondi e, quindi, della definizione dell’Accordo per l’anno corrente, il servizio viene comunque erogato da Trenitalia SpA.

I dati salienti sulla gestione del servizio di trasporto sono rappresentati nell’allegato prospetto di rendicontazione che evidenzia i dati consuntivi degli anni della sperimentazione (con riferimento all’anno 2011, il dato è relativo ai primi tre trimestri).

Con riferimento all’allegato prospetto di rendicontazione, dall’analisi dei dati emerge che le risorse necessarie per la gestione del servizio sperimentale, stando al risultato degli ultimi due anni della sperimentazione, ammontano a circa 5,5 milioni di euro all’anno.

 

 

Per il corrente esercizio finanziario l’Amministrazione presenta una disponibilità di soli 1 milione di euro mentre i fondi necessari ex lege per consentire la definizione dell’Accordo di Programma per l’anno 2012 ammontano a 4,5 milioni di euro.

 

Comma 3

La norma proposta è volta a garantire la necessaria copertura finanziaria per il contributo dovuto, per l’anno 2012, alla Funivie S.p.A., in virtù della Convenzione stipulata in data 15 novembre 2007 con l’allora Ministero dei Trasporti. Tale Società è concessionaria della Funivia Savona San Giuseppe sino al 20 dicembre 2032. Con Decreto n. 4452 del 16 novembre 2009 è stato autorizzato l’impegno annuo nelle misure di seguito indicate:

2008 – 1° anno pari ad € 8.925.000,00 (di cui € 261.0000,00 relativi alla quota del 2007)

2009 – 2° anno pari ad € 8.653.786,58

2010 – 3° anno pari ad € 8.632.639,78

2011 – 4° anno pari ad € 8.654.573,64

2012 – 5° anno pari ad € 8.664.000,00

2013 – 6° anno pari ad € 7.800.000,00

2014 – 7° anno pari ad € 7.300.000,00

2015 – 8° anno pari ad € 7.000.000,00

2016 -  9° anno pari ad € 6.400.000,00

2017 -10° anno pari ad € 6.300.000,00

2018 -11° anno pari ad € 6.200.000,00

2019 -12° anno pari ad € 5.600.000,00

2020 -13° anno pari ad € 5.400.000,00

2021 -14° anno pari ad € 4.700.000,00

2022 -15° anno pari ad € 4.500.000,00

Dal 2022 (16° anno) al 2032 (25°anno)  pari ad € 0.

Per l’esercizio finanziario 2012, a fronte di un contributo dovuto di € 8.664.000,00, la spesa iscritta in bilancio a tale scopo ammonta a € 3.664.000,00.

Comma 4

La norma proposta è finalizzata ad aumentare, nell’importo complessivo di 40 milioni di euro, il capitale sociale relativo alle società Ferrovie della Calabria s.r.l. (20 milioni di euro) e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l (20 milioni di euro), delle quali il Ministero delle infrastrutture e trasporti è socio unico, per risolvere lo stato di insolvenza delle società, agevolando in questo modo il processo di trasferimento delle predette società, rispettivamente, alla Regione Calabria e alla Regione Puglia. Si evidenzia che l’aumento di capitale è condizionato alla sottoscrizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto degli accordi di trasferimento, entro il 31 dicembre 2012, con le regioni interessate.

La costituzione delle società in parola è stata effettuata nel 2000 dalle omonime gestioni commissariali governative ai sensi dell’articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di accelerare il conferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari regionali, ex articolo 8 del D.lgs 422/97.

Le società hanno esercito i propri servizi previo contratto di servizio con le Regioni competenti per territorio. Al contrario di quanto accaduto per tutte le altre società costituite ai sensi dell’articolo 31 della legge 17 maggio 1999 n. 144, le Regioni Puglia e Calabria non hanno inteso procedere ad acquisire (a titolo gratuito) la proprietà sociale di ferrovie della Calabria s.r.l. e di ferrovie del Sud – Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (come del resto anche quella di ferrovie Appulo – lucane s.r.l.) come previsto dall’articolo 3 degli accordi di programma stipulati con il Ministro dei trasporti p.t., ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs 422/97.

Il rapporto contrattuale instauratosi con gli enti regionali ha generato nell’ultimo decennio (e nel caso di Ferrovie della Calabria s.r.l nell’ultimo ventennio, poiché in applicazione dell’articolo 1 comma 311 della legge 244/2007, i crediti vantanti verso la Regione Calabria dalla società, in quanto soggetto subentrante alla ex gestione commissariale governativa omonima, sono destinati alla copertura anche dei disavanzi di esercizio registrati dalla richiamata gestione governativa a tutto il 31 dicembre  2000) una serie  di crediti verso gli stessi enti, pari rispettivamente a circa 90 milioni di euro per ferrovie della Calabria S.r.l. ed a circa 120 Meuro per ferrovie del Sud est s.r.l..

La mancata riscossione di tali crediti, nonché l’instaurarsi dei contenziosi con le regioni sulla natura degli stessi, ha generato una crisi di liquidità che rende insostenibile la gestione a aziendale e ha prodotto, soprattutto per Ferrovie della Calabria s.r.l, una situazione di insolvenza che, tra l’altro potrebbe provocare gravi effetti negativi sulla finanza statale (considerata la natura di socio unico dello Stato).

L’aumento di capitale proposto è diretto, pertanto, a far fronte alla crisi di liquidità in parola facendo venir meno la situazione di insolvenza, nelle more della definizione dei rapporti creditori tra le aziende e le Regioni committenti i servizi di trasporto pubblico.

Inoltre, l’aumento di cui trattasi consente di procedere ad una razionalizzazione e ad un efficientamento delle gestioni societarie diretta a ridurre drasticamente il fabbisogno di esercizio facilitando  in tal modo la definizione delle partite creditorie.

E’ necessario infine rilevare che, soprattutto per ferrovie della Calabria s.r.l., la crisi di liquidità registrata è tale (difficoltà nell’adempiere agli obblighi contributivi previsti per legge, impossibilità ad effettuare pagamenti ai fornitori, difficoltà nel pagamento degli stipendi) da generare prevedibili effetti negativi, in termini di ulteriore diminuzione dei livelli occupazionali diretti ed indiretti nonché di non regolarità e continuità dei servizi pubblici di trasporto prestati.

L’onere complessivo recato dai commi da 1 a 4  è pari a 55,5 milioni per l’anno 2012. I relativi effetti sui saldi sono coperti nell’ambito della norma di copertura di cui all’articolo 69.

La relazione introduttiva, con riferimento al comma 4, afferma che le due società oggetto dell’aumento di capitale hanno rispettivamente un organico di circa 900 e di circa 1500 unità nonché un valore della produzione di circa 56 e circa 167 milioni di euro. Le società in argomento dal 2001 eserciscono servizi automobilistici e ferroviari di competenza regionale a fronte di contratti di servizio stipulati con le medesime regioni. Il rapporto contrattuale instauratosi con gli enti regionali ha generato nell’ultimo decennio (e nel caso di Ferrovie della Calabria s.r.l nell’ultimo ventennio) una serie di crediti verso gli stessi enti, pari rispettivamente a circa 90 milioni di euro per ferrovie della Calabria S.r.l. ed a circa 120 milioni di euro per Ferrovie del Sud Est s.r.l.. La mancata riscossione di tali crediti, nonché l’instaurarsi dei contenziosi con le regioni sulla natura degli stessi, ha generato una crisi di liquidità che rende insostenibile la gestione aziendale e ha prodotto, soprattutto per Ferrovie della Calabria s.r.l, una situazione di insolvenza che, tra l’altro, potrebbe provocare gravi effetti negativi sulla finanza statale (considerata la natura di socio unico dello Stato). L’aumento di capitale proposto è diretto, pertanto, a far fronte alla crisi di liquidità in parola facendo venir meno la situazione di insolvenza, nelle more della definizione dei rapporti creditori tra le aziende e le Regioni committenti i servizi di trasporto pubblico. Inoltre, l’aumento di cui trattasi consente di procedere ad una razionalizzazione e ad un efficientamento delle gestioni societarie dirette a ridurre drasticamente il fabbisogno di esercizio facilitando in tal modo sia la definizione delle partite creditorie che il definitivo passaggio della proprietà sociale alle regioni competenti, Calabria e Puglia. Si evidenzia che l’aumento di capitale è condizionato alla sottoscrizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto degli accordi di trasferimento,entro il 31 dicembre 2012, con le regioni interessate.

 

Al riguardo, fermo restando che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame risultano limitati all’ammontare degli stanziamenti, si segnala la necessità di acquisire chiarimenti in merito a ciascuna delle disposizioni finanziarie previste.

Comma 1: Gli elementi di quantificazione indicati nella relazione tecnica, evidenziando lo stato di disavanzo per l’esercizio in corso, non forniscono elementi volti ad esplicitare la natura, occasionale o meno, dello stesso. Stante la durata limitata ad un solo esercizio dello stanziamento disposto, appare necessario che sia assicurato che non si tratti di una strutturale sottodeterminazione dello stanziamento annuo disposto dal MIT nel confronti della Gestione Governativa Navigazione Laghi (indicato dalla relazione tecnica in 13,285 mln per il 2011).

La natura occasionale del disavanzo sembrerebbe peraltro avvalorata dall’indicazione di un avanzo di amministrazione per l’esercizio 2011, utilizzato a parziale copertura del disavanzo per l’esercizio in corso. A tale proposito andrebbe chiarito quali siano le modalità applicative della disposizione che prevede il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato degli utili conseguiti dalla gestione e se l’utilizzo contabile del predetto avanzo 2011 a parziale copertura del disavanzo verificatosi nel 2012 sia comunque compatibile con il relativo riversamento, in termini di cassa, all’entrata dello Stato.

Comma 2

Andrebbe fornito un chiarimento in merito all’orizzonte temporale della sperimentazione, dal momento che la norma in esame provvede a finanziare unicamente l’esercizio in corso.

Andrebbe inoltre confermata la permanenza nel tempo della natura di conto capitale del contributo in esame: dal prospetto di rendicontazione della gestione dell’AFA, emerge infatti che, successivamente alla fase di primo avvio della sperimentazione, il contributo erariale risulta finalizzato al ripiano del risultato corrente di gestione (per la quota a carico dell’Italia).

Comma 3

Andrebbe chiarito il motivo per il quale, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, il bilancio a legislazione vigente per il 2012 non rechi le disponibilità necessarie all’erogazione integrale del contributo ordinario di esercizio relativo alla convenzione stipulata nel 2007 tra il Ministero dei trasporti e la società Funivie S.p.A. Andrebbe altresì chiarito se tale circostanza si verifichi anche per gli anni successivi di vigenza della convenzione.

Comma 4

Al riguardo si segnala che, mentre sia la relazione introduttiva che la relazione tecnica affermano che le somme stanziate dalla norma in esame sono destinate alla ricapitalizzazione delle società Ferrovie della Calabria s.r.l. e Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., tale finalizzazione non risulta espressamente affermata dalla norma, che si riferisce genericamente alla finalità di agevolare il trasferimento della proprietà delle predette società alle regioni Calabria e Puglia. Andrebbe pertanto chiarito se la norma si configuri come:

a)     un’operazione di conferimento di capitale da parte dell’attuale proprietario (Stato),

b)      un trasferimento diretto alle predette imprese;

c)      un trasferimento alle regioni Calabria e Puglia.

Ciascuna di tali operazioni presenta infatti diversi criteri di contabilizzazione ai fini dei saldi di finanza pubblica[29]. Dalla contabilizzazione operata dal prospetto riepilogativo degli effetti della norma sembrerebbe trattarsi di un trasferimento diretto alle imprese (ma su tale aspetto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo); in tal caso, si segnala che la norma non specifica che il trasferimento in questione è posto a parziale compensazione delle posizioni creditorie delle predette società nei confronti delle regioni Calabria e Puglia.

Si segnala che laddove le somme stanziate dalla norma in esame fossero invece attribuite alle regioni Calabria e Puglia, il relativo utilizzo ai fini della successiva erogazione alle predette società potrebbe risultare inibito dall’operare dei vincoli sulla spesa previsti dal patto di stabilità interno.

Si segnala infine che dai dati riportati dalla relazione tecnica emerge una situazione debitoria delle regioni Calabria e Puglia, nei confronti delle predette società, largamente superiore all’importo della ricapitalizzazione operata dalla norma. Andrebbe pertanto chiarito con quali modalità si preveda che le regioni ripianino tali posizioni debitorie residue e se le stesse siano attualmente contabilizzate nel debito della PA. Andrebbe inoltre chiarito se, per il futuro, la gestione delle funzioni di trasporto pubblico esercitate dalle predette società sia attuabile in condizioni di equilibrio finanziario a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, o se il disequilibrio finanziario registrato per gli esercizi pregressi non abbia trovato una soluzione di carattere strutturale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4,  si osserva che la disposizione andrebbe riformulata in maniera conforme a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari specificando che il contributo è relativo all’esercizio finanziario 2012.

 

ARTICOLO 16, commi 5-10

Altre disposizioni urgenti in materia di continuità dei servizi di trasporto

Le norme prevedono misure volte all’attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2012, con particolare riferimento al riordino delle società partecipate regionali esercenti la funzione di trasporto ferroviario regionale. In particolare:

·        il comma 5 prevede che il Commissario ad acta[30] al fine di consentire la separazione tra l’esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà,  gestione e manutenzione della rete[31], salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell’occupazione, effettui, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario. Nei successivi 60 giorni il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi.

Il piano di rientro, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate e all’equilibrio economico delle suddette società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro.

·        il comma 6 prevede che, nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico regionale con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario assicuri la gestione del servizio da parte di un unico gestore nel territorio della Regione[32], garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture;

·         il comma 9 prevede che, a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate[33], entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall’anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l’aumento delle misure di cui all’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento automatico è destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per l’aumento delle misure di cui all’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’incremento nelle misure fisse ivi previsto è raddoppiato. Il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l’applicazione del predetto incremento automatico.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni muovono dalla recente approvazione, avvenuta lo scorso 20 marzo con decreto del MEF, del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania e, conseguentemente, dalla necessità di avviare un insieme di misure rivolte alla razionalizzazione e al riassetto delle società partecipate, tra cui quelle del polo trasporti.

La revisione dei conti societari ha fatto emergere una situazione di forte criticità del sistema ferroviario regionale, derivante dalle precedenti gestioni, tanto da evidenziare un indebitamento stimato dalla Regione stessa intorno ai 600 milioni di euro.

Le norme in questione si propongono quindi di eliminare inefficienze, razionalizzare il settore e conseguire l’equilibrio finanziario, avvalendosi a tal fine delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione disponibili per la Regione, nonché di entrate fiscali di competenza regionale per le quali si adottano procedure e metodologie simili a quelle già utilizzate per i piani di rientro dai disavanzi sanitari.

A tal fine al comma 5 si prevede che il Commissario ad acta, nominato ai fini dell’attuazione delle misure di razionalizzazione delle società partecipate della Regione, previste dal citato Piano di Stabilizzazione finanziaria, effettui la ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario, al fine di elaborare un Piano di rientro e dei pagamenti, della durata massima di sessanta mesi, da sottoporre all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al comma 9, per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, si prevede che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013 le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, ad essa assegnate, nel limite massimo di 200 milioni di euro.

La relazione afferma in proposito che la disposizione non determina effetti finanziari negativi, trattandosi di una finalizzazione di risorse già autorizzate e disponibili a legislazione vigente.

Al fine della completa copertura degli oneri derivanti dal piano di rientro di cui al comma 5, la disposizione prevede l’utilizzo delle entrate derivanti dall’incremento di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti.

Tale incremento sarà aggiuntivo a quello attualmente previsto dall’articolo 2,  comma 86 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nel caso la regione Campania registri ancora un disavanzo sanitario che renda necessario l’attivazione del meccanismo previsto dal citato comma  86.

I restanti commi non comportano effetti finanziari negativi, trattandosi di norme funzionali alla predisposizione e realizzazione del piano di rientro di cui al comma 5.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ad alcuni profili finanziari della disposizione.

Con riferimento al Piano regionale di rientro dal debito delle società partecipate, definito dalle norme in esame, andrebbe chiarito se esso possa configurarsi sotto il profilo sostanziale come un’operazione di accollo, da parte della regione Campania, del debito di società esterne al perimetro della PA. In tal caso andrebbe chiarito se possano profilarsi rischi di riclassificazione contabile del debito in questione, con conseguenti effetti negativi sia sullo stock di debito pubblico, sia sul saldo dell’indebitamento netto, per gli effetti connessi alla registrazione contabile dell’operazione di accollo.

Con riferimento alle risorse individuate dalla norma per il ripiano del debito delle società partecipate andrebbe chiarito:

-          quali siano gli interventi di spesa in conto capitale della regione Campania cui erano in precedenza finalizzate le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinate dalla norma in esame al ripiano del debito delle società partecipate dalla regione stessa. Nel caso infatti in cui le predette finalizzazioni includano interventi comunque indifferibili o dovuti, la distrazione delle risorse in esame potrebbe comportare la necessità di reperire comunque risorse finanziarie alternative.

-          quale sia il profilo del gettito dell’incremento di aliquote fiscali  previsto dalla norma a decorrere dal 2013 e quali siano i relativi effetti contabili sui saldi della regione.

Andrebbe in particolare dimostrato che il predetto gettito risulti sufficiente al ripiano del debito residuo elle società partecipate, che la relazione tecnica indica in 400 mln (600 meno i 200 del Fondo per lo sviluppo e la coesione) e andrebbero altresì chiariti i profili di registrazione contabile del relativo utilizzo ai fini del ripiano del debito.

Con riferimento al riequilibrio finanziario a regime delle funzioni di trasporto pubblico locale svolte dalle società partecipate interessate dalla norma, andrebbero infine forniti chiarimenti rispetto alle riduzioni di spesa o incrementi di entrate delle società stesse cui risulti affidato il raggiungimento di una gestione finanziaria in pareggio e se sia eventualmente previste operazioni di dismissione di asset finanziari o patrimoniali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 8,  si osserva che la clausola di neutralità finanziaria andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente, sostituendo l’inciso “senza oneri”, con il seguente: “senza nuovi o maggiori oneri”.

 

ARTICOLO 17

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

La norma proroga fino al 31 dicembre 2012, il termine per l’emanazione del decreto ministeriale finalizzato ad impedire l’esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione,  di carattere procedimentale,  non determina  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 18

Amministrazione aperta

Le norme stabiliscono che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet (comma 1). Un link ben visibile nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» delle singole amministrazioni consente l’accesso alle pagine dove sono riepilogati i dati riferiti a le erogazioni di cui sopra. Tali dati devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso (comma 3).

Devono essere indicati sul sito web (comma 2):

·          il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

·          l'importo da erogare;

·          la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

·          l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

·          la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

·          il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano, entro il 31 dicembre 2012, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti (comma 4).

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione (comma 5).

Il Governo[34] è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 un regolamento[35] volto a coordinare le vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza degli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni con le norme recate dal testo in esame e a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza[36]. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo (comma 6).

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 7).

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, ribadisce che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto anche conto che la vigente disciplina prevede già l’obbligo della pubblica amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via Internet.

 

Al riguardo si osserva che, al fine di escludere effetti onerosi con riferimento alla necessità di far fronte agli adempimenti previsti dalla norma, andrebbero acquisiti elementi in ordine al possibile impatto amministrativo dei nuovi obblighi previsti dal testo. Nel quadro di tale valutazione, andrebbe meglio precisato l’ambito applicativo delle norme, con riferimento sia al perimetro delle amministrazioni pubbliche interessate sia all’estensione delle operazioni che saranno soggette agli obblighi pubblicitari in esame (obblighi che sembrerebbero interessare un numero assai rilevante di erogazioni in denaro).

La disponibilità di risorse in bilancio da destinare alla realizzazione di quanto previsto dal testo, andrebbe quindi suffragata sulla base di elementi oggettivi, con particolare riguardo agli enti dotati di autonomia finanziaria come le regioni e gli enti locali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 7, si segnala l’opportunità di riformulare la clausola di invarianza in maniera più conforme alla prassi in materia.

 

ARTICOLI 19-22

Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale e soppressione di DigitPa, dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

Le norme dispongono l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale[37] che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità (articolo 19).

Per quanto non previsto dal presente decreto all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale decreto reca la riforma dell'organizzazione del Governo e gli articolo 8 e 9 dettano norme generali applicabili alle Agenzie.

L’Agenzia per l’Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'attuazione della citata agenda digitale italiana[38], e dell’agenda digitale europea (articolo 20, comma 1).

L’Agenzia svolge, altresì, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione  affidate a DigitPA dalla normativa vigente, le funzioni affidate all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione[39] e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Agenzia assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione (articolo 20, comma 2).

Sono individuate in dettaglio le funzioni dell’Agenzia stabilendo, tra l’altro, che essa:

·          elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell’Unione Europea [articolo 20, comma 3, lett. b)];

·          assicura l’uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo Europea [articolo 20, comma 3, lett. c)];

·          vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa Europea [articolo 20, comma 3, lett. e)].

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono affidate a Consip Spa le funzioni, fino ad ora attribuite al DigitPa, di cui all’art. 3, comma 2,  lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177,  limitatamente  alla formulazione dei pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, al  monitoraggio dell’esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti, nonché le funzioni di cui alla lett. d)  e quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali funzioni si sostanziano nel predisporre, realizzare e gestire interventi e progetti di innovazione [citata lettera d)] e nell’esprimere pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta (articolo 20, comma 4). Per lo svolgimento di tali funzioni, Consip S.p.A. riscuote un contributo[40] (articolo 20, comma 5).

Tale contributo era già previsto dalla legislazione vigente in favore di DigitPa.

Sono organi dell’Agenzia:

·        il Direttore generale [articolo 21, comma 1, lett. a)];

·        il Comitato di indirizzo [articolo 21, comma 1, lett. b)];

·        il Collegio dei revisori dei conti [articolo 21, comma 1, lett. c)].

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri[41] nomina il Direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione (articolo 21, comma 2).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[42] è approvato lo statuto dell’Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale. Lo Statuto prevede che il  Comitato di indirizzo sia composto da sette componenti[43]. I rappresentanti partecipano al Comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì  disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori (articolo 21, comma 4).

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 1’innovazione sono soppressi (articolo 22, comma 1).

Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell’Agenzia (articolo 22, comma 2).

Sono trasferiti all’Agenzia per l’Italia digitale il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali attualmente utilizzati da DigitPA, dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione[44] compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Per i restanti rapporti di lavoro l’Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza (articolo 22, comma 3). Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le    amministrazioni da ultimo citate può optare per il transito alle dipendenze dell’Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell’esperienza maturata nel settore dell’innovazione tecnologica, dell’anzianità di servizio nelle amministrazioni in questione e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all’Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza (articolo 22, comma 4). Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione[45] al personale dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri (articolo 22, comma 5).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[46] è determinata  l’effettiva dotazione delle risorse umane - nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi delle norme in esame, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza - entro un tetto massimo 150 unità, nonché la dotazione delle risorse  finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente  e funzioni dell’Agenzia, in un’ottica di ottimizzazione  delle risorse  e di riduzione  delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello del personale appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici (articolo 22, comma 6).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono adeguate le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri in considerazione del trasferimento delle funzioni disposto dalle norme in esame (articolo 22, comma 7).

Dall’attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22  non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato  ed alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 22, comma 8).

L'Agenzia può avvalersi dell’Avvocatura dello Sato per il patrocinio e per l'assistenza in giudizio (articolo 22, comma 9).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di riorganizzazione e si propongono di ottenere una riduzione degli apparati amministrativi. Dal punto di vista finanziario, le norme non comportano, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo appare necessario che sia chiarito l’impatto effettivo delle norme dal punto di vista della riorganizzazione amministrativa, mettendo in luce:

·         le funzioni attualmente non esercitate da alcuna pubblica amministrazione e che si attribuiscono per la prima volta alla competenza pubblica assegnandole all’Agenzia;

·         le funzioni già svolte da altri soggetti pubblici che vengono soppressi ovvero cedono parte delle proprie competenze all’Agenzia medesima.

Tale chiarimento consentirebbe di meglio comprendere la portata innovativa delle norme e di valutare se i processi riorganizzativi da predisporre potranno essere effettivamente realizzati ad invarianza di oneri. A tal proposito deve rilevarsi che non vengono forniti elementi volti a dimostrare la neutralità finanziaria delle disposizioni, ai sensi dell’art. 17 L. 196/2009, pur in presenza di una clausola di invarianza finanziaria. Appare necessario, infatti che sia dimostrato che le disposizioni in esame non siano suscettibili, in via diretta o indiretta, di determinare oneri finanziari, derivanti ad esempio:

·         dal reinquadramento del personale previsto dall’articolo 22, comma 6, che potrebbe anche determinare un miglioramento del trattamento economico;

·         dai costi connessi allo start up  di una nuova pubblica amministrazione;

·         dal susseguirsi di processi di riorganizzazione delle strutture amministrative, con conseguente necessità di una revisione complessiva delle procedure amministrative in essere.[47]

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’articolo 21, comma 4, si osserva che la disposizione laddove prevede che i rappresentanti partecipano al Comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente prevedendo che ai suddetti componenti non siano corrisposti emolumenti, indennità o rimborsi spese.

 

ARTICOLO 23

Fondo per la crescita sostenibile

La norma dispone la trasformazione del Fondo per l’innovazione tecnologica (FIT) di cui all’articolo 14 della legge n. 46/1982 in Fondo per la crescita sostenibile, le cui risorse sono destinate a finanziare programmi e interventi con impatto significativo sulla competitività, con riferimento ai seguenti ambiti: a) ricerca, sviluppo e innovazione; b) rafforzamento della struttura produttiva, in particolare nel Mezzogiorno, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree in crisi tramite sottoscrizione di accordi di programma; c) internazionalizzazione delle imprese (commi 1 e 2).

Con decreti del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MEF, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibile, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. 123/1998[48], ad eccezione del credito di imposta. Le misure sono attivate con bandi o con direttive del Ministro che individuano i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Secondo quanto previsto dal comma 6, i finanziamenti agevolati possono essere assistiti da garanzie reali e personali. Per la gestione degli interventi il Mise può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di una società in house ovvero di enti e società in possesso dei necessari requisiti tecnici e di terzietà scelti mediante procedura di gara. Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 123/1998 i relativi oneri, in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara, sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono[49], (comma 3).

Il Fondo può operare attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al FIT riguardanti, rispettivamente, gli incentivi sotto forma di finanziamenti agevolati che prevedono rientri, e gli interventi anche di natura non rotativa cofinanziati dall’Unione europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità di cui al comma 2  è  istituita un’apposita sezione (comma 4).

In aggiunta alle risorse dell’ex-FIT, il  Fondo potrà avvalersi delle risorse rivenienti dalle leggi di cui all’Allegato 1, delle quali viene disposta l’abrogazione  a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge in esame (comma 7), fatti salvi i procedimenti avviati in data anteriore, per i quali continua ad applicarsi la pre-vigente disciplina (comma 11). Relativamente a tali procedimenti, e comunque fino al 31 dicembre 2015, continua a svolgere le proprie funzioni il comitato tecnico di cui all’articolo 16, comma 2, della legge 46/1982 (comma 5).

In particolare, si prevede il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione alla contabilità speciale del Fondo concernente i finanziamenti agevolati sia degli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati, nonché delle somme restituite (a seguito di provvedimenti di revoca) o non erogate (per rideterminazione degli importi delle agevolazioni concesse) (comma 8), sia delle risorse allocate nelle contabilità speciale di cui è titolare il MISE e di quella istituita presso la Cassa DD.PP. per i contratti d’area (comma 9) I riversamenti sono al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti già avviati; le contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento degli interventi ovvero degli adempimenti derivanti dalla programmazione comunitaria già approvata dalla UE alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Relativamente alle somme  versate al Fondo e già destinate alle aree sottoutilizzate, è fatta salva la ripartizione dell’85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento al commi 3 e 4, precisa che il Ministero dello sviluppo economico può concedere, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 14 della legge n. 46/82, che assume la nuova denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”, agevolazioni nelle forme di:

a)     finanziamenti agevolati rimborsabili;

b)   contributi in conto capitale e delle altre forme previste dall’art. 7 del d.lgs. 123/1998, con esclusione delle misure di credito d’imposta, per la parte cofinanziata dall’Unione Europea o dalle Regioni.

Le due categorie di interventi saranno ricondotti ciascuna alle contabilità speciali previste per il Fondo rotativo ex articolo 14 della legge n. 46/82 e alla contabilità speciale per le aree depresse[50]. Le agevolazioni di cui all’articolo 14 delle legge n. 46/1982 prevedono anche la concessione di un contributo alla spesa, la cui gestione continuerà ad avvenire sull’apposito capitolo di bilancio ad esso dedicato: le risorse in bilancio per i contributi in conto capitale ammontano a euro 11,23 milioni di euro, necessari a far fronte ai programmi già proposti dalle imprese.

Per quanto riguarda la gestione degli interventi e le convenzione, con società in house ovvero con enti o società in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti mediante apposita procedura di gara, come di fatto avviene già per tutte le misure gestite dal MISE (per la legge 46/82, sin dal 2001, ci si avvale di banche convenzionate per l’istruttoria dei programmi e per le erogazioni), i relativi oneri  secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/98 sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.

Il comma 5 reca una norma di semplificazione che dispone che il comitato tecnico previsto dall’articolo 16, comma 2, della l. n. 46/82 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31.12.2015, per le attività e i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, che continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni attuative delle relative leggi. Pertanto, il comitato cessa di operare a seguito dell’esaurimento degli interventi in essere.

Il comma 7 dispone l’abrogazione delle norme di cui all’allegato 1. Gran parte delle disposizioni inserite nell’elenco, sebbene tuttora formalmente vigenti, sono di fatto da lungo tempo non operative e, pertanto, essendosi conclusi i relativi procedimenti amministrativi, non vi sono stanziamenti di risorse finanziarie né vi è la necessità di erogare somme, salvi gli effetti dei contenziosi pendenti. Nondimeno, alcune delle leggi abrogande presentano tuttora un’attività di gestione connessa a procedimenti in essere che proseguirà, regolata dalle norme abrogate e dalle disposizioni di semplificazione introdotte dal presente decreto, così come previsto dal comma 11.

I commi 8 e 9 consentono il reimpiego delle economie rivenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento o abrogati dal presente decreto allo scopo di finanziare nuovi interventi in ambiti strategici della politica di incentivazione dell’attività imprenditoriale. Si prevede, nello specifico, che gli stanziamenti non utilizzati nonché le risorse restituite o non erogate alle imprese, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla contabilità del Fondo rotativo per il successivo utilizzo sotto forma di finanziamento agevolato.

Il nuovo Fondo avrà una consistenza iniziale pari alle disponibilità presenti sul FIT, al netto degli impegni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge: si tratta, attualmente, di circa 300 milioni di euro. Al fine di fornire una rappresentazione dell’entità del flusso dei rientri sul Fondo, la R.T. evidenzia che, nel 2011, questi sono stati pari a circa 238 milioni di euro.

Tale dotazione, per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto, sarà implementata con le risorse rivenienti dalle legge abrogate allocate, rispettivamente, in bilancio (tabella 1) e presso contabilità speciali e conti di tesoreria (tabella 2).

Per quanto riguarda le risorse in bilancio (Tabella n. 1), sussistono disponibilità da trasferire al Fondo per 3,96 milioni di euro nel periodo 2012-2014, tutti riferiti al capitolo 7426. Le altre risorse in bilancio di cui alla medesima tabella non costituiscono disponibilità da trasferire al Fondo, tenuto conto degli impegni già assunti e del fabbisogno necessario alla copertura degli oneri per le domande in corso di istruttoria, nonché, relativamente all’importo di 21,78 milioni del capitolo 7342 relativo ai residui di stanziamento 2011, in considerazione della prevista riassegnazione delle risorse in un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dall’articolo 28 (rectius 31), comma 3.

 

 

Per quanto riguarda le risorse rivenienti da conti di tesoreria e da contabilità speciali (tabella 2), le risorse ad oggi disponibili, al netto di quelle già impegnate, consistono in circa 118 milioni euro per i Contratti di programma (contabilità speciale n. 1726 “aree depresse”), e in circa 144,4 milioni per i Contratti d’area (conto di tesoreria n. 29851, acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti): tale ultimo importo è suscettibile di ridursi sino a 94 milioni, in considerazione del contenzioso in essere (circa 50 milioni).

La R.T. precisa che le procedure per l’utilizzo delle risorse saranno sostanzialmente analoghe a quelle adottate nel passato (emanazione di bandi, pubblicazione di graduatorie, emanazione di provvedimenti di concessione, erogazioni), per cui non si prevede un’accelerazione del trend di spesa.

 

Tabella n. 2 - Disponibilità extra bilancio relative alle norme abrogate da trasferire al Fondo

(euro)

Intervento

Collocazione delle risorse

Giacenza

Disponibilità

nette residue

Aree depresse (1)

Contabilità speciale n. 1726

1.780.097.706,51

118.054.379(2)      

Contratti d’area

Conto di tesoreria CDP n. 29851

313.233.435,55

144.378.204(3)     

Fondo salvataggio imprese

Conto di tesoreria MISE n. 22051

91.444.730,67

30.000.000

Totale

292.432.583

Note alla tabella n. 2:

 

(1)     Sulla c.s. 1726 affluiscono le risorse e gravano gli oneri relativi ai programmi comunitari; vi gravano inoltre gli oneri per la legge 488/1992 e per i contratti di programma.

(2)     Le disponibilità sono calcolate al netto dei programmi comunitari e degli impegni assunti con riferimento alle iniziative in corso relative a legge 488/1992 e contratti di programma. La disponibilità residua è rinveniente dai soli oneri per i contratti di programma.

(3)  Al lordo di un possibile contenzioso per 50 milioni di euro.

 

 

 

 

La R.T. fornisce inoltre dei dati circa la movimentazione di cassa nell’ultimo triennio relativa alle misure abrogate gestite dal Ministero dello sviluppo economico, le cui risorse sono allocate in tesoreria (Tabella 3).

 

Tabella n. 3 - Profilo di spesa relativo alle misure abrogate gestite fuori bilancio

(in milioni di euro)

 

Agevolazioni erogate distinte per anno

Normativa di riferimento

2009

2010

2011

Totale

Totale

cont. ord.

cont. spec.

cont. ord.

cont. spec.

cont. ord.

cont. spec.

cont. ord.

cont. spec.

legge 488/92  - Incentivi aree sottoutilizzate

281,00

296,93

89,70

101,30

26,23

56,72

396,93

454,95

851,88

legge 219/81 art. 1 - Interventi eventi sismici degli '80 - '81

18,55

4,98

0,60

5,58

-

6,02

19,15

16,58

35,73

legge 662/96 - Contratti di programma

76,05

78,64

72,06

67,12

16,89

82,29

165,00

228,05

393,05

legge 662/96 - Contratti d'area (1)

              -  

15,49

-  

15,17

0,92

12,92

0,92

43,58

44,50

decreto legge 35/05 art. 11 c. 3 - Fondo  salvataggio imprese

              -  

1,59

-  

7,86

-  

7,33

-  

16,78

16,78

Totale

375,60

397,63

162,36

197,03

44,04

165,28

582,00

759,94

1.341,94

 

(1) Le erogazioni indicate nelle colonne "cont. spec." sono quelle effettuate da CDP tramite il conto di tesoreria n. 29851. Gli importi indicati nelle colonne "cont.ord." si riferiscono ai trasferimenti MISE al conto di tesoreria

 

Per quanto concerne le disponibilità versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 già destinate a misure di aiuto nelle aree sottoutilizzate, il comma 10 fa salvo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

 

La R.T. precisa infine che l’articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, si rileva che il nuovo Fondo per la crescita sostenibile potrà avvalersi, oltre che delle risorse dell’ex-FIT di cui alla legge 46/1982 (circa 300 milioni), anche delle disponibilità delle leggi oggetto di abrogazione da parte del comma 7 dell’articolo in esame allocate per 3,96 milioni su capitoli di bilancio (capp. 7432, 7480 e 7426 dello stato di previsione del MISE) e per circa 292 milioni (suscettibili di ridursi dell’importo di 50 milioni in considerazione del contenzioso in essere) su contabilità speciali e conti di tesoreria. Secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, poiché le procedure per l’utilizzo di tali risorse saranno sostanzialmente analoghe a quelle adottate nel passato, non si prevede un’accelerazione del trend di spesa.

In proposito andrebbero forniti maggiori elementi a supporto di questa ipotesi di non mutata ”spendibilità” delle risorse: secondo la relazione illustrativa, infatti, le somme da riversare al Fondo sono relative a “leggi non operative, non rifinanziate ovvero obsolete e non più in grado di determinare un effettivo impatto sul sistema economico”. La medesima tabella 3 della R.T. su riportata evidenzia un profilo di erogazioni in diminuzione, probabilmente legato allo smaltimento di impegni assunti in anni passati più che a operazioni nuove e/o deliberate in anni recenti. L’utilizzo di tali giacenze per finanziare “nuovi interventi in ambiti strategici della politica di incentivazione dell’attività imprenditoriale” sarebbe, pertanto, neutrale in termini di indebitamento netto e fabbisogno solo qualora i quadri tendenziali di finanza pubblica legislazione a vigente già scontassero, nonostante le caratteristiche su ricordate, una spesa effettiva a fronte di tali disponibilità. Sul punto appare, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 24

Credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

La norma concede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, un  contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% delle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa. In particolare, il credito d'imposta è riservato alle assunzioni relative ai dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia e al personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo[51]. Possono usufruire dell’agevolazione in esame tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato (comma 1).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della n. 244/2007. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (comma 2).

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade (comma 4):

·        se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

·        se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

·        nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Per la gestione dell’agevolazione in esame, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici[52] (comma 5).

Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza secondo le modalità che saranno definite dal decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame (comma 6).

Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che le imprese presentano un’istanza telematica mediante gli strumenti applicativi e le modalità di gestione predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La relazione chiarisce che sarà costituita un’apposita piattaforma informatica per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese e per il monitoraggio sia economico in riferimento all'agevolazione, sia tecnico-scientifico per analizzare l'orientamento degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge (comma 7).

I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un revisore iscritto nel registro dei revisori dei conti o dal collegio sindacale. La certificazione viene allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale devono avvalersi per la certificazione delle spese di un consulente tecnico indipendente (che non abbia avuto nei tre anni precedenti un rapporto di collaborazione o dipendenza con l’impresa), iscritto al registro dei revisori contabili. La spesa sostenuta per la certificazione contabile è ammessa a contributo nel limite di 5.000 euro (commi 8 e 9).

Per l’attuazione del credito d’imposta in esame è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede attraverso l’utilizzo di quota parte dei proventi derivanti da diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché dai diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa, di cui all’articolo 1, comma 851 della legge n. 296 del 2006 (commi 12 e 13).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

c.12-diritti brevettuali-maggiori entrate extratributarie

25

50

50

25

50

50

25

50

50

c.13-credito d’imposta-maggiore spesa in conto capitale

25

50

50

25

50

50

25

50

50

 

La relazione tecnica illustra le disposizioni contenute nell’articolo in esame e fornisce la seguente tabella riepilogativa delle entrate derivanti dai diritti brevettuali relativa all’ultimo triennio: 

(euro)

Diritti brevettuali – anno 2011

Totale incassi 2011

86.374.199,84

Contributo European Patent Office

25.000.000,00

Totale netto disponibile

61.374.199,84

Diritti brevettuali – anno 2010

Totale incassi 2010

79.913.230,00

Contributo European Patent Office

25.000.000,00

Totale netto disponibile

54.913.230,00

Diritti brevettuali – anno 2009

Totale incassi 2009

81.694.512,48

Contributo European Patent Office

25.000.000,00

Totale netto disponibile

56.694.512,48

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione si osserva che l’agevolazione è concessa entro un limite annuo di spesa. Non si hanno quindi osservazioni da formulare a tal riguardo nel presupposto che la procedura prevista per la concessione del beneficio sia idoneo a garantire il rispetto del limite anzidetto.

Per quanto attiene alle risorse utilizzate a fini compensazione, si osserva che esse presentano, secondo i dati forniti dalla RT, margini di variabilità di anno in anno. Tale elemento andrebbe considerato nella valutazione di prudenzialità della copertura, tenuto conto che l’onere cui far fronte è determinato in misura fissa dal 2013 e ha carattere permanente.

Con riferimento al comma 5, appare opportuno che il Governo chiarisca se i costi connessi all’affidamento della gestione dell’agevolazione in esame a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti sulla base di un'apposita gara, sia coperto sempre a valere sulle risorse anzidette e rientri, pertanto, nel limite di spesa previsto dal comma 13. Tale chiarimento appare necessario anche con riferimento alla presentazione, prevista dal comma 6, delle istanze telematiche da parte delle imprese, per la gestione della quale, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, verrà costituita un’apposita piattaforma informatica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai comma 12 e 13  (utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti di cui all’articolo 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006), appare opportuno che il Governo confermi che la mancata riassegnazione di tali entrate al Ministero dello sviluppo economico per le proprie attività non pregiudichi, almeno per l’anno in corso, gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Infine, con riferimento alla formulazione del comma 13, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di prevedere che anche le somme utilizzate ai sensi del presente articolo siano riassegnate allo stato di previsione nel quale verranno allocate le risorse relative al credito d’imposta previsto dal presente articolo e che, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento, si configura come una maggiore spesa di conto capitale.

 

ARTICOLO 25

Monitoraggio, controlli, attività ispettiva

Le norme dispongono che  il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche di iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. Gli appartenenti al Nucleo speciale  possono accedere alle informazioni nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresì, l’accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche. Dall’attuazione delle suddette norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  (commi 1 e 2).

Gli oneri relativi alle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico sono posti a carico del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del provvedimento in esame, nel limite di 400.000 euro per anno (commi 2 e 3).

Il Ministero della sviluppo economico determina, per ciascun intervento di sostegno alle attività economiche e produttive, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione è data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell’amministrazione (comma 4).

I beneficiari si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio comporta per l’impresa inadempiente la sospensione dell’erogazione dei benefìci fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto sistema oppure, in caso di reiterazione dell’inadempimento, la revoca del beneficio concesso. Per consentire un’adeguata trasparenza degli interventi agevolativi il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame (commi 5 e 6).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, oltre ad illustrare le norme, con riferimento al comma 3, afferma che la disposizione tende ad assicurare una copertura finanziaria per la generalità delle attività di controllo da svolgere sulle misure di agevolazione gestite dal Ministero dello sviluppo economico, entro il limite di 400 mila euro per anno, a valere sulle disponibilità del fondo. La disposizione ha altresì la finalità di individuare una modalità di copertura anche per le attività di controllo svolte su interventi diversi da quelli nominativamente richiamati dalle norme già in vigore. La RT afferma inoltre che il personale coinvolto (non a tempo pieno) nell’attività ispettiva sugli interventi agevolativi consiste in circa 50 unità che dipendono dalla Direzione generale per le attività imprenditoriali. La dotazione di risorse previste verrà utilizzata unicamente per rimborsare le spese di missione (trasporti, vitto, alloggio).

Per quanto attiene al comma 6, la RT afferma che si prevedono norme di trasparenza per la pubblica amministrazione che non hanno effetti per la finanza pubblica, atteso che verranno utilizzati sistemi informativi già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia, basati sullo standard dei QSN.

 

Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi volti a precisare gli adempimenti, relativi ad analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento,  in capo al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza. Ciò al fine di valutare la sostenibilità di tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe altresì chiarito se l’esenzione da tributi e oneri per l’accesso, da parte del suddetto Nucleo, alle informazioni nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli enti previdenziali ed assistenziali, nonché ai soggetti pubblici o privati che svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici, sia – relativamente agli organismi pubblici – suscettibile di determinare minori introiti.

Riguardo alla pubblicità fornita dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito agli impatti attesi per gli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, nonché all’elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, non vi sono osservazioni da formulare atteso che, come affermato nella relazione tecnica, verranno utilizzati sistemi informativi già esistenti presso il suddetto Ministero.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2,   si segnala l’opportunità di riformulare la clausola di invarianza in maniera più conforme alla prassi in materia.

Con riferimento al comma 3, si osserva che un’analoga disposizione, come indicato anche nella relazione tecnica, è prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 274 del 1998, la quale dispone che gli oneri per l’attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni, a carico del Fondo di cui all’articolo 14 della legge n. 46 del 1982, siano imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attività si riferisce.

Dal punto di vista formale si rileva l’opportunità di integrare la disposizione con il riferimento all’articolo 23, comma 2, che individua il Fondo per la crescita sostenibile.

 

ARTICOLO 26

Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni.

La norma prevede la possibilità di concedere una moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT)[53] e  dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[54]. In particolare, si dispone per i finanziamenti già concessi la possibilità di sospendere per una sola volta, per un periodo di dodici mesi, il pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31.12.2013, determinando la traslazione del relativo piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorata degli interessi di mora.

A tal fine il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreti di natura non regolamentare stabiliscono per le agevolazioni di rispettiva competenza condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio nonché i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l’applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo e determinando, in tale caso modalità di restituzione graduali.

Inoltre, la norma dispone che qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell’equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all’impresa.

E’ prevista inoltre una clausola di non onerosità in base alla quale la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame non ha effetti sulla finanza pubblica, in quanto trattandosi di fondi rotativi, all’ipotizzabile minor rientro di rate, corrisponderà un minor afflusso di risorse al fondo e, conseguentemente, una minore concessione e/o erogazione di agevolazioni alle imprese, che possono avvenire solo nei limiti di capienza del fondo.

Con particolare riferimento all’intervento agevolativo, specifica che la moratoria opererà mediante traslazione per un periodo di dodici mesi, del piano di ammortamento, fermo restando l’obbligo di corresponsione degli interessi relativi alla rata traslata e che è concedibile per una sola rata, limitatamente alle rate che scadranno entro l’esercizio 2013. La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, sebbene sia suscettibile di determinare nell’immediato una modesta riduzione dei rientri, ha l’effetto di scongiurare la revoca delle agevolazioni prevista dalle disposizioni vigenti e quindi di evitare in molti casi l’insolvenza delle società interessate, che comporterebbe la perdita di tutte le rate ancora da riscuotere.

Stima degli effetti di riduzione sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT).

Per i finanziamenti del FIT, che prevedono piani di ammortamento strutturati mediamente in otto rate annuali, la relazione tecnica stima una riduzione dei rientri in termini di quota capitale, per effetto della norma in esame nei due anni di sua operatività (2012-2013), pari a 31 milioni di euro complessivi da suddividere tra i due esercizi, con una maggiore incidenza nel secondo esercizio. Tale importo è stato valutato considerando il valore di rimborso della quota capitale che è pari a circa 48 milioni di euro per il secondo semestre 2012 e pari a circa 84 milioni di euro per il 2013.

 (milioni di euro)

Anno di riferimento

Importo rate in scadenza nell’anno

A

Valore delle rate presumib. non riscuotibili

B=10%*A

Importo rate in scadenza nell’anno

C=A-B

Quota interessi

D=6%*C

Importo rate al netto interessi

E=C-D

Importo rate assoggettabili a moratoria

F=20%*E (2012)

F=25%*E (2013)

2012

57,47

5,75

51,72

3,10

48,62

9,72

2013

99,45

9,95

89,51

5,37

84,13

21,03

TOTALE

156,92

15,69

141,23

8,47

132,75

30,76

 

La stima proposta degli effetti di riduzione si basa sui seguenti dati ed ipotesi:

·        le rate di rimborso dei finanziamenti FIT non hanno scadenza a data fissa per tutti i beneficiari, ma dipendono dalla data di stipula del contratto di finanziamento di ciascuna impresa, che può avvenire nel corso di tutto l’esercizio. Pertanto per l’anno 2012 l’effetto di riduzione è stato calcolato dalla RT sull’importo delle rate aventi scadenza del 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012;

·        l’applicazione anche per il 2012 e il 2013 della percentuale di insolvenza del 10%, che rappresenta l’importo delle rate non riscosse nel 2011;

·        per il calcolo della quota interessi è stato utilizzato un tasso di interesse pari al 6%;

·        l’importo delle rate per le quali le imprese potrebbero chiedere la moratoria è pari al 20% nel secondo semestre del 2012 e pari al 25% nel 2013.

La relazione tecnica precisa inoltre che la stima effettuata è largamente prudenziale, considerando che l’operazione è onerosa per le imprese che vi accedono e ciò scongiurerà la richiesta generalizzata del beneficio.

 

Stima degli effetti di riduzione sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)

In merito agli interventi agevolativi sul FAR, la relazione tecnica stima minori introiti  complessivamente pari a 40 milioni di euro, dei quali 12 milioni di euro relativi al secondo semestre 2012 e 28 milioni di euro per il 2013.

L’importo è stato stimato considerando un valore delle rate in scadenza rispetto alla quota capitale di circa 60 milioni di euro per il secondo semestre 2012 e 113 milioni di euro per il 2013. Analogamente a quanto previsto per il FIT,  la RT ipotizza che le rate per le quali le imprese potrebbero chiedere la moratoria sia pari al 20% per il 2012 e al 25% per il 2013. Anche nel caso dei finanziamenti concessi dal MIUR la relazione tecnica afferma che la quantificazione è largamente prudenziale dal momento che l’operazione è onerosa per le imprese che vi accedono e ciò scongiurerà la richiesta generalizzata del beneficio.

La RT precisa inoltre che l’intervento recato dalla disposizione in esame è coerente con l’accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico con l’ABI e le associazioni imprenditoriali e denominato “Nuove misure per il credito alle PMI”.

 

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame determina una traslazione per un periodo di dodici mesi del piano di ammortamento dei finanziamenti agevolati previsti a valere sul Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT) e sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). Sulla base delle stime recate dalla relazione tecnica, ciò comporta una riduzione dei rientri di capitale sui due fondi, rispettivamente, pari a circa 31 milioni di euro sul primo e di circa 40 milioni di euro sul secondo. Pur considerando che, come affermato dalla relazione tecnica, la norma non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto un minor afflusso delle risorse al fondo comporta una minore concessione di agevolazioni alle imprese, andrebbe chiarito se la ridotta dinamica dei rientri di capitale sia suscettibile di modificare la giacenza media delle risorse sui predetti fondi con eventuali riflessi in termini di fabbisogno. Andrebbe inoltre chiarito se la riduzione della giacenza media dei fondi possa pregiudicare gli interventi agevolati in essere finanziati a valere sulle medesime risorse.

Tale chiarimento si rende necessario nel caso vi siano finanziamenti in essere, erogati non in unica soluzione ma a scadenze differite nel tempo, per i quali andrebbe assicurato un equilibrio tra i rientri di capitale e i futuri esborsi.   

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2,   si segnala l’opportunità di riformulare la clausola di invarianza in maniera più conforme alla prassi in materia.

 

ARTICOLO 27

Riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa

Le norme dispongono che il Ministero dello sviluppo economico adotti, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 1).

Le norme definiscono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

·          una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;

·          una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

I progetti promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto disponibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi (comma 2).

I progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti ivi ricompresi sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le conferenze di servizi, strumentali all’attuazione del progetto, sono indette dal Ministero dello sviluppo economico; resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati (commi 3 e 4).

La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l’incentivazione degli investimenti, di cui al DL 120/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), è applicabile, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Per la definizione e l’attuazione degli interventi del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale mediante apposita convenzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse assegnate all’apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 23, comma 2, del provvedimento in esame, utilizzate per l’attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse (comma 6).

Il Ministro dello sviluppo economico elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale e disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determinando i criteri per la definizione e l’attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all’Agenzia, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza (commi 7 e 8).

All’attuazione degli interventi previsti dai progetti, compresi gli oneri relativi alle convenzioni, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle amministrazioni partecipanti e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, oppure, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all’articolo 23, comma 2, del provvedimento in esame. Le attività sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7 del DL 120/1989 (Fondo speciale di reindustrializzazione), al netto delle somme relative ad impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all’articolo 23 comma 2 (commi 9 e 10).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, nell’illustrare sinteticamente le norme,  afferma che le disposizioni mirano a rafforzare la riforma degli interventi di reindustrializzazione, di cui all’articolo 2 della L. 99/2009 e dalle successive disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 marzo 2010. A tale scopo, la nuova disciplina introduce due elementi fondamentali, quali il progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa, cioè di elementi che circoscrivono puntualmente le modalità di intervento e il perimetro su cui lo stesso insiste, realizzando – su istanza delle regioni interessate – un programma di politica industriale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà tra competenze regionali e amministrazioni dello Stato. In tal senso, vengono individuate le finalità dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, orientandole sia verso misure di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, sia alla riconversione e riqualificazione economico-produttiva dei territori interessati.

La disposizione, inoltre, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, prevede anche il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto. Infine, le misure e le risorse del piano di promozione industriale, istituito con il DL 120/1989, sono esclusivamente dedicate all’attuazione dei progetti.

La RT infine afferma che, in coerenza con la portata novatrice delle norme, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7 del DL 120/1989 affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, al Fondo di cui all’articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame. Le risorse attualmente disponibili iscritte al capitolo di bilancio 7342 ammontano complessivamente a 34,519 milioni di euro.

 

Al riguardo, si osserva che le norme in esame assumono prevalentemente carattere ordinamentale, essendo volte alla razionalizzazione delle misure e delle risorse concernenti la riconversione e la riqualificazione industriale di aree produttive, nei casi di crisi industriale.

Non vi sono osservazioni da formulare con riferimento all’ampliamento all’intero territorio nazionale dei finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l’incentivazione degli investimenti e al riversamento delle somme relative al Fondo per la reindustrializzazione (di cui all’articolo 7 del DL 120/1989), atteso che le norme specificano che la riassegnazione delle risorse avviene al netto degli impegni assunti e del finanziamento di eventuali domande oggetto di istruttoria, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 9,   con riferimento agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 6, si osserva che il citato comma prevede che tali oneri sono posti a carico delle risorse assegnate all’apposita sezione del fondo di cui all’articolo 23, comma 2, utilizzate per l’attuazione degli accordi previsti da presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

Considerato che la norma in esame, nel richiamare le modalità di copertura dei predetti oneri, reca un riferimento generico alle risorse finanziarie individuate dalle amministrazioni partecipanti agli accordi di programma di cui al presente articolo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che, in merito alla richiamata convenzione, rimane ferma la modalità di copertura e il limite delle risorse da destinare alla stessa stabilito dal citato comma 6.

Con riferimento al comma 10,   si osserva che la relazione tecnica afferma che le risorse in esame sono iscritte nel capitolo 7342 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, concernente il Fondo per la competitività e lo sviluppo, e che quelle attualmente disponibili ammontano complessivamente a 34,519 milioni di euro.

Dal punto di vista formale, si rileva che l’opportunità di precisare meglio il riferimento normativo.

 

ARTICOLO 28

Norme di semplificazione per la concessione di agevolazioni in favore di progetti di innovazione industriale

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 842, della legge n. 296/2006 prevede che, a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

La norma dispone la revoca delle agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto di innovazione industriale, di cui all’articolo 1, comma 842, della legge n. 296/2006 qualora, entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento (comma 1).

La norma prevede, inoltre, che per i programmi di investimento per i quali sia già stata emanato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e che le imprese decadono dalle agevolazioni concedibili qualora non trasmettano al soggetto gestore degli interventi la documentazione necessaria entro 60 giorni dalla richiesta (commi 1 e 2).

Infine, la norma prevede che il Ministero dello sviluppo adotta le necessarie misure, anche di carattere organizzativo, volte a semplificare ed accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in esame (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione pur non consentendo di modificare il beneficiario finale delle agevolazioni, è finalizzata al disimpegno di risorse per iniziative mai avviate, con conseguente eliminazione della perenzione, ove si tratti di risorse perenti, ovvero con rientro nel bilancio dello Stato come economie. Non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica, inoltre, fornisce il quadro finanziario complessivo della misura. In particolare, risultano ammessi alle agevolazioni 232 progetti, per complessivi 846 milioni di euro, di cui 668,2 milioni di euro con risorse in bilancio e i restanti[55] a valere sul PON R&C (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013)[56] nella contabilità speciale 1726. Sono stati, ad oggi, emanati 128 provvedimenti di concessione, per 507 milioni di euro, e sono state effettuate erogazioni per 13 milioni di euro. Le risorse in bilancio per la misura, pari a 329,67 milioni di euro, sono allocate in conto residui di lettera c) sul capitolo 7342, piano gestione 1. Le restanti risorse risultano perenti e saranno riutilizzate, previa riassegnazione, esclusivamente a favore degli originari beneficiari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 29

Definizione di procedimenti agevolativi

Le norme dispongono che  le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del DL 415/1992 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno: legge 488/1992)  e di cui alla legge 215/1992 (Imprenditoria femminile) non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie (comma 1).

L’articolo 1 del DL 415/1992 ha disciplinato la concessione delle agevolazioni per nuove iniziative relative ad attività produttive nelle aree depresse, agevolazioni che vengono riconosciute attraverso una procedura di calcolo riferita a determinati indicatori che concorrono a stabilire la posizione delle domande in graduatoria per l’accesso alle agevolazioni.

Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi a tali agevolazioni, nonché di quelle previste dalla legge 64/1986 e di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, il Ministero dello sviluppo economico - qualora non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento - accerta la decadenza dai benefìci per l'insieme delle imprese interessate. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma[57] è consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti (commi 2-4).

Il CIPE può prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non più di un anno dal termine originariamente previsto.

Qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste (comma 5).

È disposta la risoluzione dei contratti di programma già stipulati qualora l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio (commi 6 e 7).

Viene disposta la revoca di una serie di agevolazioni indicate dal testo nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame non risultino avviate e - inoltre - non siano concluse entro il termine di diciotto mesi (comma 8).

Il testo fa riferimento, in particolare, alle agevolazioni previste dalle seguenti norme:

-          articolo 12 della legge 752/1982 (contributi in conto interessi ai concessionari minerari tramite istituti di credito);

-          legge 221/1990 (iniziative sostitutive delle attività minerarie localizzate nei bacini minerari in crisi);

-          DL 121/1993 (interventi di recupero ambientale dei siti minerari dismessi da destinare a scopi turistici o sociali);

-          articolo 114, comma 4, della legge 388/2000 (interventi per il ripristino ambientale e la sicurezza nelle cave).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano effetti finanziari negativi, essendo dirette esclusivamente alla semplificazione di procedure amministrative, al fine di favorire la rapida definizione dei procedimenti e la liberazione di risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate.

In particolare, il comma 1 è volto a consentire la chiusura positiva dei procedimenti relativi a programmi di investimento che siano stati portati a termine, tenuto conto che gli obblighi richiamati dal testo (e relativi al calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie) sono stati assunti dalle imprese in un contesto economico del tutto diverso da quello attuale. Infatti gli ultimi provvedimenti di concessione emanati per la legge 488/1992 risalgono al 2007. Poiché gli accertamenti sul rispetto degli indicatori non condizionano le erogazioni (in quanto vengono svolti successivamente all’ultimazione del programma), la disposizione non è suscettibile di influenzare la dinamica di queste ultime e favorisce, invece, la definizione dei procedimenti amministrativi.

Per quanto attiene alla legge 488/1992, la RT afferma che le erogazioni teoricamente da effettuare a valere sull’apposita contabilità speciale ammontano a circa 1,8 miliardi di euro. Tenuto conto delle fonti di copertura disponibili e delle economie derivanti dalle revoche, si stima che si determinerà un avanzo che, tuttavia, allo stato non è quantificabile.

Attualmente - precisa la RT - sono disponibili circa 300 milioni di euro in contabilità speciale, mentre 500 milioni dovranno pervenire dai Fondi strutturali. Infine 1 miliardo di euro deriva dalle revoche e dalle rideterminazioni relativamente a iniziative che non hanno mai ricevuto erogazioni né hanno richiesto pagamenti (pertanto risultano mai avviate).

Le residue somme impegnate sulla legge 215/1992 (Imprenditoria femminile) ammontano a circa 49 milioni di euro: circa 14 milioni di euro corrispondono a progetti sui quali non sono mai state richieste erogazioni, mentre le ulteriori economie da revoche ammontano, secondo una stima prudenziale, a circa 3 milioni di euro.

Per quanto riguarda le agevolazioni concesse ai sensi della legge 215/1992, della legge 488/92, e della legge 64/86, nonché quelle concesse nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area, il comma 2 prevede modalità semplificate per accelerare la definizione dei procedimenti di revoca, con particolare riferimento ai programmi di fatto mai avviati.

Per quanto concerne le agevolazioni concesse nell’ambito dei contratti di programma, i commi 3 e 4 pongono limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei contratti oggetto di delibera CIPE, mentre il comma 5 dispone la decadenza dalle agevolazioni previste nel caso di mancata presentazione del progetto esecutivo da parte dell’impresa. Il comma 6 prevede la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell’impresa la documentazione idonea a comprovare l’avvio degli investimenti e l’ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie. Il comma 6 introduce inoltre una disposizione volta a liberare risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate o comunque non utilmente completate. Sul punto la RT precisa che risultano 67 contratti di programma stipulati e in corso e 24 da stipulare. Le erogazioni da effettuare per le iniziative attive ammontano a circa 1.170 milioni di euro.

Per il comma 7 valgono le osservazioni svolte in merito al comma 1, con la precisazione che si è optato per una mitigazione e non per una soppressione del vincolo dell’obiettivo occupazionale in considerazione del carattere negoziato della procedura che ha dato luogo alla concessione delle agevolazioni.

Con riferimento alle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 12 della legge  752/1982 (Contributi in conto interessi ai concessionari minerari tramite istituti di credito), della legge  221/1990 (Iniziative sostitutive delle attività minerarie localizzate nei bacini minerari in crisi), del DL 121/1993 (Interventi di recupero ambientale dei siti minerari dismessi da destinare a scopi turistici o sociali) e dell’articolo 114, comma 4, della legge  388/2000 (Interventi per il ripristino ambientale e la sicurezza nelle cave), il comma 8 introduce un termine perentorio di diciotto mesi per il completamento delle iniziative già avviate, e di ulteriori sei mesi dalla data del completamento per l’invio della documentazione di spesa. La norma dispone, inoltre, la revoca delle agevolazioni nel caso in cui tale tempistica non sia rispettata. La precedente disciplina non prevedeva termini espressamente qualificati come decadenziali per la conclusione degli interventi.

Tale decadenza è stata invece prevista dal DM 8 giugno 2001 che disciplina le agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre trecento metri.

Secondo la RT è comunque preferibile, sotto il profilo dell’interesse pubblico, consentire - entro un termine ultimativo - il completamento degli interventi avviati per la riconversione del comparto minerario. Le residue somme da erogare, pressoché tutte in perenzione, ammontano complessivamente a 34,9 milioni di euro, dei quali circa 0,7 milioni già reiscritti e di imminente erogazione.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se la riprogrammazione dei fondi in esame possa determinare un’accelerazione della spesa suscettibile di riflettersi negativamente sui saldi di cassa. In particolare, considerata l’entità significativa delle somme interessate dalla nuova disciplina, nonché l’ampiezza delle tipologie di intervento ammesse alle agevolazioni in esame, andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi circa l’attuale situazione contabile delle medesime somme e circa i possibili effetti derivanti dalle nuove finalizzazioni rispetto alle stime già incorporate, a legislazione vigente, nei conti della PA.

La relazione tecnica afferma – come detto - che le agevolazioni di cui alla legge 488/1992 non sono più state concesse dopo il 2007, precisando che le erogazioni teoricamente da effettuare a valere sull’apposita contabilità speciale ammontano a circa 1,8 miliardi di euro.

Riguardo alle residue somme impegnate sulla legge 215/1992 (Imprenditoria femminile), la RT indica in 14 milioni di euro il valore dei progetti sui quali non sono mai state richieste erogazioni (alle quali andrebbero aggiunte - sempre secondo la RT - ulteriori economie da revoche per circa 3 milioni di euro).

Con riferimento alla risoluzione dei contratti di programma già stipulati, la RT precisa che restano da erogare risorse, per iniziative “attive”, pari a circa 1.170 milioni di euro.

Riguardo ai contributi concessi ai sensi delle norme agevolative per il settore minerario, la RT fa riferimento a somme residue da erogare (“pressoché tutte in perenzione”) pari a 34,9 milioni di euro, dei quali circa 0,7 milioni già reiscritti e di imminente erogazione.

 

ARTICOLO 30

Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI.

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (FRI). Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6 miliardi di euro (FRI NAZIONALE). Il successivo comma 358 dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dalle spese di gestione del Fondo fissate nella misura del 0,40 per cento  delle somme erogate annualmente (comma 360), sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa, pari a 150 milioni di euro annui, prevista dal comma 361. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato (comma 359).

L’articolo 1, comma 855, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Il successivo comma 856 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti Spa ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro (FRI REGIONALE). Gli oneri pubblici connessi alla concessione dell’agevolazione sono finanziati nell’ambito dell’autorizzazione di spesa, pari a 150 milioni di  euro annui (di cui all’articolo 1, comma 361, legge n. 311/2004), che allo scopo potrà essere integrata a valere:

-          sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, per gli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale statali[58] (art. 1, comma 844, legge n. 296/2006);

-          sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome, per gli interventi da queste agevolati autonomamente (art. 1, comma 858, legge n. 296/2006).

La norma integrando la disciplina del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), prevede:

-         l’estensione delle forme di intervento agevolato da erogare ai sensi dell’articolo 1, comma 855, della legge finanziaria 2007 (FRI REGIONALE), che possono assumere anche la forma di contributo in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati dalla Cassa depositi e prestiti Spa al tasso di interesse pro tempore, determinato con decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 358, legge finanziaria 2005 (comma 1);

-         la possibilità che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all’articolo 23, comma 2, del provvedimento in esame)  siano finanziati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 (FRI NAZIONALE). Tali finanziamenti possono essere assistiti da idonee garanzie (comma 2);

-         la destinazione alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all’articolo 23, comma 2, del provvedimento in esame) delle risorse non utilizzate del FRI NAZIONALE al 31 dicembre 2012  e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ogni anno, nel limite massimo del 70 per cento delle predette risorse non utilizzate (commi 3 e 4);

Per risorse non utilizzate si intende quelle già destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonché quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e dai rientri di capitale derivanti dalla revoche formalmente comminate. Con successivi decreti interministeriali del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate, nonché le modalità di utilizzo e di riparto tra gli interventi previsti a carico del Fondo per la crescita sostenibile;

-         l’abrogazione dei commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), che prevedevano la destinazione delle risorse inutilizzate del FRI, nel limite massimo del 50 per cento delle predette risorse, al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l’intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie (comma 5).

E’ prevista inoltre una clausola di non onerosità, in base alla quale dalla norma non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la norma in esame è diretta a razionalizzare l’attuale quadro normativo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

Con particolare riferimento all’estensione delle forme di intervento agevolato a valere sulle risorse del FRI REGIONALE, prevista dal comma 1, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la copertura dell’onere relativo alla concessione del contributo in conto interessi è a carico delle regioni, in coerenza con quanto già previsto a legislazione vigente (articolo 1, comma 856, della legge finanziaria 2005).

La relazione tecnica precisa che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono volte ad accelerare l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate del FRI NAZIONALE, rammentando che i 6 miliardi di euro del Fondo sono stati ripartiti dal CIPE, tra varie amministrazioni centrali per essere utilizzate per la concessione di finanziamenti secondo le rispettive competenze. In particolare, le citate disposizioni mirano a consentire l’utilizzo delle predette risorse non impegnate del FRI nazionale per non oltre il 70 per cento del loro ammontare. Al riguardo fa presente che:

·        per 1,7 miliardi di euro, malgrado i diversi interventi correttivi del CIPE, non sono state neppure avviate le procedure necessarie all’utilizzazione delle medesime risorse (ossia non vi è stata l’emanazione dei decreti delle Amministrazioni che, di concerto con il MEF, stabiliscono i requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati);

·        per altre misure, benché attuate con l’emanazione dei decreti, è possibile rinvenire risorse non utilizzate in relazione a rimodulazione delle agevolazioni concesse, nonché per effetto dei rientri di capitale.

La relazione tecnica precisa che tali risorse, da destinare alle finalità del Fondo per lo sviluppo sostenibile (di cui all’articolo 23, comma 2, del provvedimento in esame), non supereranno la cifra di 1,2 miliardi di euro, risultando pari a 1,7 miliardi di euro quelle già destinate dal CIPE ad interventi per le quali le Amministrazioni destinatarie del FRI non hanno ancora definito i provvedimenti di attuazione. Inoltre, in considerazione dei tempi necessari per l’attuazione della disposizione, l’avvio dell’utilizzo delle predette risorse non potrà avvenire se non a partire dalla seconda metà del 2013.

Sotto il profilo finanziario, la relazione tecnica rappresenta che l’utilizzazione delle risorse del FRI per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese comporta un onere a carico dello Stato costituito dal differenziale interessi (dato dalla differenza tra il tasso stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto e il tasso del finanziamento agevolato), nonché dagli oneri derivanti dal comma 360 del citato articolo 1, della legge 311/2004, quale rimborso delle spese di gestione dovute a Cassa depositi e prestiti. Detti oneri risultano attualmente coperti dall’autorizzazione di spesa prevista dal comma 361 della medesima legge pari a 150 milioni di euro annui.

La relazione tecnica conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, diretta a razionalizzare l’attuale quadro normativo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), è finalizzata ad estendere le forme di finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI regionale, così come evidenziato nella relazione tecnica e a favorire ed accelerare l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate del FRI nazionale. Si osserva, in primo luogo, che tali interventi appaiono suscettibili di  determinare un’accelerazione della spesa (con una conseguente riduzione della giacenza media delle risorse del fondo) rispetto alla dinamica già scontata nei quadri tendenziali a legislazione vigente.

Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Si segnala inoltre che la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) comporta un onere a carico dello Stato, che è dato dai costi di gestione sostenuti dalla Cassa depositi e prestiti e, per le agevolazioni in conto interessi, dal differenziale tra il tasso stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto e il tasso del finanziamento agevolato. Come evidenziato nella relazione tecnica, tale onere è finanziato a valere sull’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 361, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) pari a 150 milioni di euro annui.

In proposito, appare necessario che il Governo confermi che, anche a fronte degli interventi recati dalla norma in esame, le risorse stanziate dalla citata autorizzazione di spesa siano sufficienti a finanziare le agevolazioni previste a valere sul FRI.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, dal punto di vista formale, si osserva l’opportunità di riformulare il comma 3,primo periodo, al fine di evitare la ripetizione relativa alle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Con riferimento al comma 6,   si segnala l’opportunità di riformulare la clausola di invarianza in maniera più conforme alla prassi in materia.

 

ARTICOLO 31

Ulteriori disposizioni finanziarie

La norma prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilità del Fondo per l’efficienza energetica previsto dall’art. 4 del D.L.40/2010 giacenti sul conto di tesoreria (comma 1).

Come rilevato nella relazione illustrativa, la norma è diretta a dare copertura finanziaria agli interventi di venture capital per le imprese innovative di cui alla legge 388/2000: le relative iniziative, già approvate, non dispongono più, infatti, delle risorse originariamente destinate alla misura per effetto dell’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.L. 225/2010 che ha previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’intera disponibilità allocata sul conto di tesoreria[59].

Il comma 2 stabilisce l’acquisizione al bilancio dello Stato delle disponibilità del Fondo previsto dall’art. 1 della legge n. 49/1985 (Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper), al netto delle risorse occorrenti al finanziamento delle domande già presentate, al fine di destinarle al Fondo previsto dal titolo II della medesima legge (Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione).

Il Fondo Foncooper, istituito presso Coopercredito SpA (oggi BNL Gruppo PNB PARIBAS) è disciplinato da una convenzione tra quest’ultima e il Ministero dello sviluppo economico, scaduta nel 2010. Obiettivo del Foncooper è quello di favorire il credito alle società cooperative rientranti nei limiti dimensionali delle PMI per programmi di investimento che comportino anche l’incremento della produttività e dell’occupazione. Dal 1° luglio 2000 l’intervento è stato trasferito alle Regioni e ad esse è stata demandata la determinazione delle procedure concernenti le domande presentate dalle cooperative. Il Ministero dello sviluppo economico ha mantenuto, tuttavia, la predetta funzione amministrativa in via transitoria, in attesa che si completasse il processo di decentramento di cui al D.Lgs n. 112/1998. Ad oggi solo le Regioni Sicilia e Valle d’Aosta non hanno dato piena attuazione al decentramento amministrativo.

Per quanto riguarda il Fondo istituito dal Titolo II della legge 49/1985, non oggetto del decentramento amministrativo, il MISE partecipa al capitale sociale di due società finanziarie (CFI e SOFICOOP), affinché le stesse intervengano a favore di cooperative di produzione e lavoro, con la dimensione di PMI, per la realizzazione di progetti imprenditoriali. Le due società operano sul libero mercato, avvalendosi sia della facoltà di partecipare al capitale di rischio delle cooperative sia di altri strumenti di intervento finanziario, quali finanziamenti, mutui, prestiti partecipativi, ecc.

La relazione illustrativa evidenzia che, data la regionalizzazione della misura di cui al Titolo I e la scadenza, nel 2010, della convenzione stipulata con BNL per la gestione dello strumento, le disponibilità, pari a oltre 8 milioni di euro, del Foncooper risultano attualmente inutilizzate. Con il trasferimento di tali risorse all’intervento di cui al Titolo II della stessa legge n. 49/1985 viene, pertanto, mantenuta la destinazione delle risorse a finalità di sostegno pubblico al sistema cooperativo, assicurandone, nel contempo, l’effettiva utilizzazione. Inoltre, la disposizione, non disponendo l’abrogazione delle norme di cui al Titolo I della legge n. 49/1985, consente la riattivazione dello strumento anche da parte delle due Regioni citate nel momento in cui esse si risolvessero ad assumerne la gestione.

 

Il comma 3 consente l’utilizzazione per iniziative a favore delle PMI delle somme annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 di devoluzione delle competenze previo accordo con le regioni interessate.

Come specificato dalla relazione illustrativa, ad oggi due Regioni (Sicilia e Valle d’Aosta) non hanno attuato il previsto decentramento amministrativo. Conseguentemente, con le risorse attribuite dallo Stato, il Ministero dello sviluppo economico ha, fino ad ora, attuato una serie di misure (tra le quali gli incentivi automatici) da ritenersi oggi di “vecchia generazione” in quanto oramai superate nella concezione e particolarmente onerose per le imprese e per l’Amministrazione, in molti casi impossibilitata all’utilizzo stesso delle risorse per l’avvenuta scadenza delle convenzioni con i gestori: tali considerazioni hanno portato infatti alla decisione di abrogare le norme che disciplinano le predette misure, come previsto ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto. La norma mira, pertanto, a consentire l’attivazione di nuove misure da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero a permettere alle due Regioni di utilizzare le risorse in questione per il cofinanziamento di strumenti gestiti dallo stesso Ministero.

 

Il comma 5 modifica l’articolo 33, comma 32, della legge n. 183/2011 che prevede un finanziamento di 70 milioni di euro per l’anno 2012 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. L’erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione di protocolli d’intesa tra le singole università e le regioni interessate, “comprensivi della regolamentazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi”. La modifica del comma in esame fa venir meno il richiamo  alla regolamentazione di tali contenziosi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione di cui al comma 1 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. Non sono previsti effetti relativamente ai restanti commi.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Comma 1

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

25,4

 

 

25,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, rileva che l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 225/2010, (c.d. “milleproroghe” 2011), ha previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di 73 milioni di euro presenti sul conto di tesoreria n. 23514, già destinati ad incentivi in favore di imprese innovative di cui agli articoli 103 e 106 della legge n. 388/2000.

Il Ministero dello sviluppo economico non ha potuto, tuttavia, dare disposizione al gestore della misura di procedere al versamento all’entrata di tale importo in quanto ha verificato che in base a delibere del Comitato di gestione della misura risultavano già approvate, con insorgenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, iniziative agevolate per un importo pari a circa 27 milioni di euro. La disposizione in questione è volta a dare attuazione al D.L. 225/2010, prevedendo il versamento delle risorse già dovute all’entrata del bilancio dello Stato, includendo le risorse disponibili, pari a 25,4 milioni, giacenti su un conto corrente del MISE presso Poste Italiane, relative al fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 40/2010, a completamento delle effettive disponibilità sul conto corrente di tesoreria n. 23514. Tale versamento consentirà quindi al MISE di utilizzare un importo corrispondente di risorse del conto corrente di tesoreria n. 23514, per la sostanziale copertura delle iniziative già approvate e dei relativi connessi oneri di gestione della misura, tenuto conto del fisiologico scarto di disponibilità necessarie, imputabile a future diminuzione di impegni.

La disposizione comporta quindi effetti pari a 25,4 milioni in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l’anno 2012 che sono compensati nell’ambito degli effetti finanziari complessivi derivanti dal presente decreto ai sensi dell’art. 69.

 

Con riferimento al comma 2, la R.T. precisa che le somme disponibili alla data del 30 giugno 2004 del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, giacenti sul c/c di tesoreria infruttifero n. 350-23635/765 intestato a Coopercredito, sono state a suo tempo versate all’entrata del bilancio dello Stato e, previa riassegnazione all’apposito capitolo, sono state utilizzate per l’acquisizione da parte del Ministero dello sviluppo economico delle quote di partecipazione al capitale sociale di due società finanziarie appositamente costituite (C.F.I. e SO.FI.COOP). Attualmente, il Fondo non ha alcuna disponibilità, mentre il Foncooper ha una disponibilità finanziaria di 8,3 milioni giacenti sull’apposito conto corrente 271103 presso BNL che risulta del tutto inutilizzata.

La norma, pertanto, consente l’impiego delle risorse giacenti per analoghi interventi di sostegno al movimento cooperativo attuati dallo Stato e, secondo la R.T:, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto tali risorse sono al momento allocate in un conto corrente bancario e saranno riversate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Relativamente al comma 3 la R.T. rileva che la norma mira a consentire l’attivazione di misure più attuali da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero a permettere alle due citate Regioni di utilizzare le risorse in questione per il cofinanziamento di strumenti gestiti dallo stesso Ministero. Precisa, inoltre, che i residui di stanziamento da destinare alla concessione di incentivi alle imprese nelle regioni Sicilia e Valle d’Aosta, presenti sul capitolo 7342, piano di gestione 28, ammontano attualmente a 21,8 milioni. Le risorse predette saranno riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero.

La R.T. rileva che trattandosi di un aggiornamento della disciplina delle misure, senza modificare il relativo profilo di spesa, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Con riferimentoal comma 5, la R.T. rileva che si tratta di una semplificazione procedimentale in ordine alla erogazione del finanziamento di 70 milioni di euro per l’anno 2012 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e che pertanto la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le maggiori somme riversate all’entrata del bilancio dello Stato sono assegnate al MISE per essere destinate alla copertura di spese di parte capitale già deliberate, i cui effetti sono riportati, per uguale importo, nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento, ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento.

Con riferimento al comma 2, si rileva che il riversamento delle disponibilità dal Foncooper al Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali è diretto a consentire un effettivo utilizzo delle risorse suddette. La neutralità sui saldi di finanza pubblica potrebbe essere garantita solo nel caso in cui i tendenziali di spesa a legislazione vigente già scontassero una attività del Foncooper secondo una proiezione per cassa analoga a quella attribuibile alla nuova destinazione delle risorse. Si osserva tuttavia che, secondo la relazione tecnica, le risorse del Foncooper sarebbero “del tutto inutilizzate”. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Analoghe considerazioni valgono per il comma 3, che consente di finanziare iniziative a favore di PMI operanti in Sicilia e in Valle d’Aosta utilizzando i residui di stanziamento (21,8 milioni) presenti sul capitolo 7342, piano di gestione 28, del MISE (v. anche osservazioni riguardo all’articolo 23).

Con riferimento al comma 5, si rileva che nella norma originaria il finanziamento ai policlinici universitari gestiti da università non statali era subordinato a protocolli di intesa che, tra l’altro, dovevano regolare in modo condiviso l’eventuale contenzioso con le regioni. L’eliminazione di tale clausola se, certamente, agevola l’erogazione del finanziamento, potrebbe richiedere in futuro ulteriori risorse a carico delle pubbliche amministrazioni per porre fine ai contenziosi medesimi. Appare, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo circa l’ammontare dei contenziosi in essere e delle risorse che si intendono destinare a copertura, ove non ricomprese nel suddetto finanziamento di 70 milioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 1,   considerato quanto affermato dalla relazione in tecnica in ordine alle finalità della norma in esame, si rileva la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo in merito ai seguenti aspetti:

- alle modalità con le quali si è provveduto alla copertura dell’onere di 73 milioni di euro per l’anno 2011 indicato dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 225 del 2010;

- a quale scopo viene previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse dal conto corrente n. 23514 nonché delle residue disponibilità del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, posto che gli oneri a cui le risorse in esame dovevano fornire la relativa copertura erano previsti per l’anno 2011 e quali effetti sui saldi si producano con tale versamento;

Appare, inoltre, opportuno acquisire un chiarimento sulla effettiva disponibilità delle residue disponibilità del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica e se le stesse possono essere utilizzate per le finalità in esame senza pregiudicare quelle previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Dal punto di vista formale, si osserva la necessità di modificare il riferimento alla legge 26 febbraio 2010, n. 10, con il seguente: legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Con riferimento al comma 2,   dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di meglio precisare il riferimento generico del Fondo “di cui al titolo II” della legge n. 49 del 1985, richiamando in particolare l’articolo 17, comma 1, di tale legge.

 

ARTICOLO 32

Strumenti di finanziamento per le imprese

La norma consente alle società non quotate, diverse dalle banche e dalle società qualificate micro imprese dalla disciplina comunitaria, il ricorso all’emissione di cambiali finanziarie e di obbligazioni in presenza di specifici requisiti tassativamente individuati (commi 1 e 2). Le cambiali finanziarie, ai fini della norma in esame, sono considerate similari alle obbligazioni (comma 3).

Si apportano inoltre delle modifiche alla disciplina vigente in materia di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie. In particolare:

-          viene ampliata la possibile durata delle cambiali finanziarie[60] stabilendo che il periodo intercorrente tra la data di emissione dei titoli e la scadenza degli stessi possa essere compreso tra un minimo di un mese (in luogo di tre mesi) e un massimo di diciotto mesi (in luogo di dodici mesi) (comma 5);

-          si stabilisce che l’ammontare delle cambiali finanziarie in circolazione non può essere superiore al totale dell’attivo corrente rilevabile dall’ultimo bilancio approvato. A tal fine si precisa che per attivo corrente si intende il valore delle attività con scadenza entro un anno dalla data di riferimento del bilancio cui si riferiscono (comma 6);

-          si introduce la possibilità di emettere le cambiali finanziarie in forma dematerializzata[61],  per la quale si dispone l’esenzione dall’imposta di bollo (comma 7). Pertanto, tale imposta - attualmente fissata in misura pari allo 0,1 per mille dell’ammontare emesso[62] - non risulterebbe dovuta;

-           si prevede la totale deducibilità (in luogo della parziale deducibilità di cui all’art. 3, c. 115, della Legge n. 549/1995) degli interessi corrisposti sulle nuove emissioni di obbligazioni e titoli similari qualora siano sottoscritte da investitori qualificati che non siano direttamente o indirettamente socie della società emittente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona (comma 8);

-          si estende alle società di cui al presente articolo l’esenzione - già prevista per le obbligazioni emesse dai c.d. “grandi emittenti” (banche e società quotate)[63] -dall’applicazione della ritenuta sugli interessi e sui proventi corrisposti in relazione alle nuove emissione di obbligazioni o titoli similari (commi 9, 10 e 11);

-          si introduce in capo all’emittente, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alla emissione di titoli di debito e similari non negoziati (comma 12);

-          si dispone la deducibilità nell’anno in cui vengono sostenuti degli oneri relativi all’emissione delle obbligazioni e titoli similari (comma 13);

-          viene ammessa la possibilità di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione[64] purchè con scadenza uguale o superiore a 60 mesi. Il corrispettivo è stabilito in una quota fissa – non inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente – e da una quota variabile commisurata al risultato economico dell’impresa[65]. In presenza di una clausola di subordinazione e del vincolo a non distribuire capitale per tutta la durata dell’emissione, gli oneri finanziari corrispondenti alla parte variabile sono deducibili ai fini IRES in deroga all’articolo 109, comma 1, lett. a) del TUIR (commi da 14 a 25).

Si prevede inoltre:

-          la conferma della disciplina per i soggetti che hanno emesso strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico e che sono quotati sui mercati (comma 4);

-          una puntuale disciplina concernente i requisiti e le funzioni degli sponsor (commi 14-18);

-          l’estensione dell’ambito di esclusione dal limite di emissione delle obbligazioni (art. 2412 cod.civ) includendo in tale ambito anche le obbligazioni che danno il diritto di acquisire o sottoscrivere azioni (comma 26).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare – Fabbisogno - Indebitamento

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Minori entrate

8,1

10,8

7,9

9,4

11,0

12,6

 

Gli effetti finanziari entrano a regime, in termini di competenza, nel 2017. Ciò in considerazione del fatto che la relazione tecnica ipotizza, al massimo, un periodo medio delle nuove emissioni di strumenti finanziari pari a 5 anni. 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intendono semplificare ed integrare l’attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell’attività d’impresa, consentendo, da un lato, la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi e, dall’altro lato, l’ampliamento delle opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell’economia nazionale.

In merito ai profili di quantificazione, la relazione tecnica analizza distintamente i tre punti di seguito indicati.

1. Totale deducibilità degli interessi passivi (comma 8)

La relazione tecnica ricorda che la norma in esame dispone, in deroga all’art. 3, c. 115, della legge n. 549 del 1995, la piena deducibilità degli interessi corrisposti in relazione alle nuove emissioni di obbligazioni e titoli similari sottoscritte da investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, anche tramite interposta persona, soci della società emittente.

Ai fini della quantificazione la relazione tecnica utilizza il dato contenuto nel rigo RF16 (colonna 2) del modello UNICO nel quale devono essere indicati, tra le altre fattispecie, gli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 3, comma 115, della legge n. 549/1995. Considerando i soggetti emittenti le obbligazioni in parola, è emerso che l’importo massimo di interessi passivi indeducibili – al netto della quota indicata in colonna 1 del medesimo rigo RF16 relativa alla generale indeducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 del TUIR – è pari a 34 milioni di euro, cui corrisponde una minore imposta pari a 7,4 mln di euro. Al fine di considerare la progressività degli effetti finanziari - in quanto la norma si riferisce alle nuove emissioni - è stato ipotizzato un periodo medio di durata delle obbligazioni di 5 anni e pertanto il minor gettito, in termini di competenza, ammonta a (7,4 x 1/5) = 1,5 mln nel 2012, (7,4 x 2/5) = 3 mln nel 2013 e (7,4 x 3/5) = 4,4 mln nel 2014. In termini di cassa, considerando un acconto del 75%, la relazione tecnica stima effetti negativi pari a 2,6 mln nel 2013 e 4,1 mln nel 2014.

2. Esclusione dall’applicazione della ritenuta (commi 9-11)

La relazione tecnica afferma che la disposizione, estendendo l’esenzione dalla ritenuta alla fonte già prevista per le “grandi emittenti” anche alle obbligazioni emesse dalle società di cui al comma 1, è diretta a rendere efficiente anche per gli investitori stranieri la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni in esame allineando la normativa statale con quella dei principali paesi comunitari.

Per la stima, la RT afferma di aver effettuato una specifica elaborazione basata sui dati indicati nel quadro RZ del modello UNICO 2011 società di capitali dal quale ha ricavato il dato relativo agli interessi sulle obbligazioni emesse da soggetti non quotati e non esercenti attività creditizia.

Dalla elaborazione effettuata risulta che:

-          n. 4.652 soggetti hanno corrisposto interessi per un ammontare pari a 373,9 mln cui è stata applicata una ritenuta del 12,5%;

-          n. 39 soggetti hanno corrisposto interessi per un ammontare pari a 3,2 mln cui è stata applicata una ritenuta del 10%;

-          n. 176 soggetti hanno corrisposto interessi per un ammontare pari a 20 mln cui è stata applicata una ritenuta del 27%.

Le ipotesi adottate nella stima sono:

-          periodo medio del prestito: 5 anni;

-          nel primo anno di applicazione, ipotizzando una distribuzione lineare e costante nel corso dell’anno dell’emissione dei prestiti e del relativo pagamento degli interessi, è stato considerato un ammontare pari al 50%;

-          i percettori ai quali è stata applicata l’aliquota del 10% sono stati considerati non residenti;

-          nell’ambito dei percettori residenti è stata stimata la quota attribuita ai lordisti. In particolare, tenuto conto che applicando all’ammontare degli interessi attribuiti ai percettori italiani (373,9 + 20) l’aliquota di ritenuta vigente (20%) si ottiene un valore pari a 79 mln, la quantificazione attribuisce ai lordisti una quota parte stimata in 70 mln[66]. Con riferimento ai percettori non residenti, la mancata applicazione della ritenuta comporta una perdita pari a (3,2mln x 20%) = 0,64 mln.

Ai fini del calcolo, si considera che il mancato gettito delle ritenute rileva in termini di cassa e in termini competenza nello stesso anno.

Inoltre, tenuto conto che la ritenuta opera a titolo di acconto d’imposta per i soggetti residenti lordisti, è stato considerato il conseguente maggior gettito di imposte dirette secondo il meccanismo del saldo e acconto (calcolato in misura pari al 75%).

Per i soggetti non residenti, invece, la ritenuta opera a titolo d’imposta e pertanto non è stato quantificato il recupero.

Complessivamente, considerando che la modifica disposta interessa le nuove emissioni:

-          nel 2012, si registra la sola perdita di gettito di ritenute pari a (70mln : 5 anni x ½ anno) = 7 mln con riferimento ai lordisti, e pari a (0,64 : 5 anni x ½ anno) = 0,06 mln;

-          nel 2013, il minor gettito per ritenute cumulando il valore del 2012, relativo alle emissioni della seconda metà dell’anno, con quello del 2013, per le emissioni dell’intero anno. Pertanto: (-70:5x1,5 – 0,64:5x1,5). Il valore così ottenuto è ridotto per tenere conto delle imposte dirette versate in autoliquidazione dai lordisti in base al meccanismo del saldo e acconto (70 x 50% : 5 x 1,75). Complessivamente, l’onere per l’anno 2013 risulta pari a circa 9 milioni di euro;

-          nel 2014, procedendo in maniera analoga al punto precedente, si ha un minor gettito da ritenute pari a (-70:5x2,5 – 0,64:5x2,5) che al netto del recupero per imposte in sede di dichiarazione dei redditi pari a (-70:5x0,75+70:5 x 1.5 x 1,75) da un effetto netto pari a circa 3,8 mln di euro.

3. Applicazione della disciplina fiscale sulle obbligazioni alle cambiali finanziarie (commi 2, 3 e 7)

La relazione tecnica afferma che la disposizione rende uniforme il trattamento fiscale della cambiale finanziaria a quello delle obbligazioni societarie.

Ai fini della quantificazione finanziaria, la RT ha utilizzato il dato relativo agli interessi pagati sulle cambiali finanziarie rilevato elaborando il modello UNICO 2011 società di capitali (quadro RZ). Ciò in quanto il modello 770 (quadro SH) è presentato dai sostituti d’imposta (persone fisiche, società di persone, enti non commerciali) che non sono tenuti alla presentazione del modello UNICO. La RT ritiene, pertanto, sostanzialmente completo il dato estratto dal quadro RZ dal quale risulta:

-          soggetti esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria: n. 10 soggetti hanno corrisposto interessi per un ammontare pari a 1,3 mln cui è stata applicata una ritenuta del 12,5% e n. 2 soggetti hanno corrisposto interessi per un ammontare pari a 0,7 mln cui è stata applicata una ritenuta del 27%;

-          nessun soggetto quotato;

-          altre società: n. 152 soggetti hanno corrisposto interessi per un ammontare pari a 10,2 mln cui è stata applicata una ritenuta del 12,5% e n. 22 soggetti hanno corrisposto interessi per un ammontare pari a 1,2 mln cui è stata applicata una ritenuta del 27%.

Le ipotesi adottate nella stima sono:

- periodo medio delle cambiali finanziarie: 1 anno;

- gli effetti finanziari relativi ai percettori esteri non sono quantificati poiché la RT ritiene del tutto trascurabile il relativo ammontare;

- nel 2012, rileva, ai fini della quantificazione in termini di cassa, il mancato gettito delle ritenute. A tal fine, a fronte di un importo annuo di interessi riferito a soggetti diversi dalle banche pari a (10,2+1,2)=11,4 mln, è stata stimata in 5 milioni la quota attribuibile ai percettori lordisti. La RT afferma che la norma non rileva per gli altri percettori residenti. Pertanto, il minor gettito 2012 risulta pari a (5mln x 20%) = 1 mln;

- nel 2013 viene considerato, oltre al minor gettito da ritenuta, il recupero delle imposte in sede di dichiarazione dei redditi secondo il meccanismo del saldo e acconto (valutato in misura 75%). Pertanto gli effetti finanziari scontano una perdita di gettito pari a (5 mln x 20%) = 1 mln e un recupero della tassazione comprendente sia il saldo 2012 (1 mln) sia l’acconto 2013 (1 mln x 75%). Complessivamente: (-1 + 1 + 0,75) = 0,75 mln;

- dal 2014 il meccanismo va a regime con effetto finanziario nullo.

In merito al regime di esenzione dall’imposta di bollo previsto per le cambiali dematerializzate, la relazione tecnica ritiene che, data l’attuale ridotta diffusione delle cambiali finanziarie, pur ipotizzando una piena sostituzione con le cambiali emesse in forma cartacea, la perdita di gettito sia di ammontare non rilevante.

Gli effetti complessivamente calcolati dalla relazione tecnica sono evidenziati nella seguente tabella.

in milioni di euro

Entrate

2012

2013

2014

Totale deducibilità degli interessi passivi per le nuove emissioni (punto 1)

0

- 2,6

- 4,1

Abolizione ritenuta per le nuove emissioni – Percettori residenti (punto 2)

-7,0

-8,8

-3,5

Abolizione ritenuta per le nuove emissioni – Percettori non residenti (punto 2)

-0,06

-0,18

-0,3

Abolizione ritenuta nuove emissioni cambiali finanziarie – Percettori residenti (punto 3)

-1

+0,75

0

Abolizione ritenuta nuove emissioni cambiali finanziarie – Percettori non residenti (punto 3)

0

0

0

Esenzione imposta di bollo per emissioni cambiali finanziarie in forma de materializzata (punto 3)

0

0

0

TOTALE

-8,1

-10,8

-7,9

(*) Il segno “+” è per le maggiori entrate; il segno “-“ per le minori entrate.

 

Al riguardo si osserva che la stima degli effetti finanziari illustrata nella relazione tecnica non sembrerebbe considerare alcune modifiche introdotte dalla norma in esame che appaiono suscettibili di determinare effetti negativi di gettito. Si fa riferimento, in particolare, alla disposizione che prevede la completa deducibilità, nell’anno in cui sono sostenuti, degli oneri relativi all’emissione di obbligazioni e titoli similari (comma 13) e a quella che prevede, in deroga all’art. 109 del TUIR, la deducibilità degli oneri finanziari corrispondenti alla parte variabile nel caso di emissione di obbligazioni con partecipazione di utili di impresa e di subordinazione (comma 24). Inoltre, l’ampliamento a 18 mesi della possibile scadenza delle cambiali finanziarie (comma 5) potrebbe determinare uno slittamento dell’imposizione della plusvalenza tassata al momento del realizzo con conseguenti effetti di gettito in termini di cassa.

In ordine ai profili evidenziati appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Per la quantificazione indicata nella relazione tecnica, in linea generale, sono stati utilizzati per la stima i dati rilevati dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2010. In proposito - tenuto conto che la disposizione in esame, come illustrato nella relazione tecnica stessa, intende favorire una “sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole, ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell’economia nazionale” - sembrerebbe prudenziale effettuare una proiezione, rispetto ai dati rilevati dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2010, che tenga conto dell’obiettivo di maggiore utilizzo degli strumenti finanziari perseguito dalla norma in esame.

Inoltre, con riferimento alle singole quantificazioni contenute nella relazione tecnica:

-          non si hanno ulteriori osservazioni da formulare in merito alla stima relativa al comma 8 (punto 1), rispetto alla quale, tuttavia, si chiede un chiarimento circa l’aliquota d’imposta utilizzata che, sulla base dei valori forniti, sembrerebbe pari al 21,76%;

-          in merito al comma 9 (punto 2) e ai commi 2, 3 e 7 (punto 3), si osserva che la relazione tecnica, utilizzando i dati delle dichiarazioni 2010, non considera nella stima gli effetti dovuti all’ampliamento dell’ambito di applicazione introdotto da ciascuna delle due disposizioni. Inoltre, con riferimento al solo punto 3, si segnala che, ai fini della quantificazione, è stato considerato un periodo medio di un anno nonostante il comma 5 della norma in esame disponga l’incremento da 12 mesi a 18 mesi del periodo massimo intercorrente tra la data di emissione e la scadenza. In ordine a tali profili andrebbero acquisiti chiarimenti ed elementi di valutazione;

-          andrebbero infine forniti elementi volti a verificare se gli effetti finanziari recati dalla esenzione da imposta di bollo per le cambiali dematerializzate (comma 7) possano risultare di ammontare apprezzabile in considerazione del possibile maggiore utilizzo delle cambiali stesse.

Sul punto, si ricorda che la relazione tecnica afferma che “data l’attuale ridotta diffusione delle cambiali finanziarie, pur ipotizzando un effetto di piena sostituzione con le cambiali emesse in forma cartacea, si stima una perdita di gettito di importo non rilevante”.

 

ARTICOLO 33

Revisione della legge fallimentare

La norma modifica la legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, al fine, come afferma la relazione illustrativa, di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino. In particolare viene disposto quanto segue:

·        viene introdotto l’art. 186-bis della legge fallimentare, in materia di concordato con continuità aziendale. In particolare, si prevede che i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura e sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa soddisfa alcuni requisiti, tra cui la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. L'impresa in concordato può concorrere all’aggiudicazione di contratti pubblici, a certe condizioni, anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese (comma 1, lett. h));

·        viene modificato l’art. 38 del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), relativo alla esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e dall’affidamento di subappalti di coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Viene infatti fatta salva la disciplina del nuovo art. 186-bis della legge fallimentare sul concordato con continuità aziendale[67] (comma 2);

·        con riferimento alla disciplina del regime fiscale delle sopravvenienze attive contenuta nell’articolo 88, comma 4, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), si prevede che non è considerata sopravvenienza attiva la riduzione del debito a seguito dell'accordo di ristrutturazione omologato, ovvero di un piano di risanamento attestato e pubblicato nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 67, lettera d) della legge fallimentare, per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, riportabili nei successivi periodi d’imposta (comma 4);

·        viene modificato l’articolo 101, comma 5, del TUIR in materia di deducibilità delle perdite sui crediti, prevedendo l’irrilevanza da tassazione per la riduzione dei debiti anche nel caso in cui intervenga una ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimentare; le perdite su crediti saranno dunque deducibili anche in tali casi, non solo nell’ipotesi di procedure concorsuali (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica afferma che per quanto strettamente connesso con la normativa fiscale, le modifiche normative non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi di gettito per l’Erario, dal momento che:

-                          in via generale la normativa in esame si propone di risolvere l’incertezza interpretativa relativa al trattamento fiscale degli effetti connessi all’utilizzo degli accordi di ristrutturazione dei debiti;

-                          la modifica di cui al comma 4 dell’articolo 88 del TUIR stabilisce la non rilevanza come sopravvenienza attiva della riduzione del debito a seguito dell’accordo di ristrutturazione ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, lett. d) della legge fallimentare. In sede di stima, la RT ritiene opportuno non attribuire un effetto di mancato gettito in quanto si presume che il soggetto in questione, interessato a stipulare tali accordi, sia in evidente difficoltà e probabilmente in perdita;

-                          per quanto riguarda, invece, la modifica di cui al comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, la stessa intende consentire all’azienda che versi in uno stato di crisi di godere dell’irrilevanza da tassazione per riduzione dei debiti anche in caso di ristrutturazione ex art. 182-bis della legge fallimentare (prevedendo inoltre che le perdite su crediti siano deducibili anche in tali casi e non solo in casi di procedure concorsuali). A tale riguardo, la RT osserva che già adesso, a legislazione vigente, è possibile per il debitore dedurre fiscalmente tali perdite su crediti in ragione del riferimento al primo periodo del comma 5 dell’articolo 101 del TUIR agli “elementi certi e precisi”. La RT a conferma di tale orientamento riporta quanto affermato dall’Amministrazione nella circolare 42E del 03/08/2010, laddove afferma “ciò nondimeno la rilevanza fiscale del predetto differenziale (derivante dalla conversione o estinzione del credito) potrà essere riconosciuta ai sensi dell’articolo 101, comma 5 del TUIR, considerando integrati gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell’accordo sia divenuto definitivo (ipotizzando che avvenga nel medesimo periodo d’imposta della conversione) in quanto non più suscettibile di impugnativa”.

 

Al riguardo si osserva che la mancata attribuzione di effetti finanziari alla norma appare poco prudenziale. Infatti, relativamente alla non rilevanza come sopravvenienza attiva della riduzione del debito a seguito dell’accordo di ristrutturazione ovvero di un piano attestato, di cui al comma 4 in esame, la RT collega la non imputazione di effetti negativi in termini di gettito alla probabile condizione di difficoltà o di perdita del debitore. Tuttavia la norma riconosce la non rilevanza come sopravvenienza attiva della riduzione dei debiti per la parte che eccede le perdite. Sul punto appare opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi al fine di verificare la predetta valutazione.

Con riferimento alla deducibilità delle perdite su crediti anche in caso di ristrutturazione, di cui al comma 5, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma appare orientata a chiarire un dubbio interpretativo. Si segnala, tuttavia, la possibilità di insorgenza di effetti negativi in termini di cassa per la possibile anticipazione del momento di deducibilità della perdita. Sul punto appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 34

Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti

La norma prevede misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati da Paesi extra-Comunitari (per i quali si rende obbligatorio ottenere un’autorizzazione ministeriale).

A tal fine si riconosce un maggiore valore - ai fini del rispetto degli obblighi comunitari di immissione in consumo di biocarburanti – a quelli di produzione nazionale e comunitaria, limitando il beneficio ai soli biocarburanti "di seconda generazione" (da materie cellulosiche e da alghe), prodotti da rifiuti e sottoprodotti che non abbiano già altri usi industriali e provenienti dalla produzione nazionale e comunitaria.

Viene infine trasferita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al MISE la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti; il MISE si avvarrà per tale compito del GSE, con oneri a carico delle compagnie petrolifere, determinati con decreto ministeriale in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene infine previsto che l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sia soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che la norma contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati, tal quale, da Paesi extra-Comunitari. In particolare:

-         si riconosce un maggiore valore, ai fini del calcolo dell’obbligo comunitario, dei biocarburanti di produzione nazionale e comunitaria;

-         si limita il riconoscimento del valore doppio ai fini dell’obbligo solo ai biocarburanti “di seconda generazione” (da materie  cellulosiche e da alghe, dove vi sono eccellenze tecnologiche italiane), e a quelli prodotti da rifiuti e sottoprodotti che non abbiano già altri usi industriali;

-         si trasferisce dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al MISE la gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti; il MISE si avvarrà per tale compito del GSE, con oneri a carico delle compagnie petrolifere (quindi senza effetti sul bilancio statale);

-         si introduce una autorizzazione, rilasciata dal MISE, per l’importazione di biocarburanti, in modo da limitare l’arrivo sul mercato italiano di biocarburanti extra UE che godono nei paesi di origine di incentivi all’export (ad esempio dall’Argentina), che mettono fuori mercato le produzioni nazionali e comunitarie. La procedura autorizzativa sarà svolta dal Dipartimento energia del MISE, che già dispone di un ufficio che cura il settore dei biocarburanti, e dal MATTM nell’ambito delle ordinarie risorse di personale e finanziarie, come indicato dalla clausola di invarianza finanziaria.

Conseguentemente, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica non evidenzia l’emersione di risparmi per minori oneri di gestione in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali, cui erano precedentemente assegnate le funzioni ora attribuite al MISE e al GSE con oneri a carico degli operatori petroliferi. Andrebbe pertanto chiarito se, a seguito della norma in esame, si rendano disponibili, in capo al predetto Ministero delle politiche agricole e forestali, risorse umane e finanziarie e a quali finalità le stesse verranno in futuro destinate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, cpv. 5-sexies,   si osserva che la clausola di neutralità finanziaria andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente, sostituendo l’inciso “non derivano” con il seguente: “non devono derivare”.

Con riferimento al comma 6,   salva la necessità di una correzione formale della disposizione, si segnala l’opportunità di integrarla, tenuto conto anche di quanto specificato dalla relazione tecnica, al fine di prevedere che agli adempimenti di cui ai predetti commi 4 e 5, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 35

Ricerca di idrocarburi in mare e aree destinate alle Forze armate

Le norme dispongono quanto segue:

         il comma 1 riformula l'articolo 6, comma 17, del D. Lgs. 152/2006 (Attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi in mare), prevedendo:

  la fissazione di un'unica fascia di rispetto, fino alle dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione per petrolio e gas (fermo restando il divieto di tali attività all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette).

Il nuovo limite è più restrittivo, in quanto il testo previgente del comma 17 prevedeva che per gli idrocarburi liquidi tali attività fossero consentite nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali.

Sono fatti comunque salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 128/2010[[68]], nonché i procedimenti ad essi conseguenti e connessi. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe (cpv. articolo 17, primo secondo e terzo periodo);

   l’elevazione di 3 punti percentuali (dal 7% al 10% per il gas; dal 4% al 7% per l'olio) delle aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che sono riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare (cpv. articolo 17, quinto e sesto periodo);

         il comma 2 integra l’articolo 184, comma 5-bis , del D. Lgs. 152 del 2006 (Gestione dei materiali e dei rifiuti e bonifica dei siti e delle infrastrutture della difesa militare), con il quale era stata demandata ad apposito decreto interministeriale la disciplina delle procedure da seguire per la gestione dei materiali e dei rifiuti e per la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i mezzi della difesa e i materiali d’arma. In particolare, la norma richiamata viene integrata prevedendo che, con lo stesso decreto interministeriale, siano determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione[69] applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 1 (cpv. articolo 17, quinto e sesto periodo), nel prevedere che le attività dei competenti Ministeri siano svolte nell’ambito delle somme rispettivamente riassegnate (derivanti dall’aumento delle royalties sul gas e sull’olio), non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 2 consente di ricondurre anche i singoli siti militari – o loro porzioni – alle categorie previste dalla normativa di carattere generale [articolo 240, comma 1, lett b), del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale)], al solo fine di stabilire i livelli di contaminazione delle matrici ambientali (CSC) al di sopra dei quali è necessario procedere alla caratterizzazione del sito e alla valutazione del rischio di contaminazione (“analisi del rischio sito specifica”) ai fini delle eventuali necessarie bonifiche. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, andrebbero acquisiti dati ed elementi per una stima delle entrate che si prevede di conseguire mediante l’elevazione delle aliquote di prodotto applicate all’estrazione degli idrocarburi in mare.

In merito al comma 2, andrebbe acquisita una valutazione circa le possibili implicazioni, anche di carattere finanziario, della norma che prevede la rilevazione di valori soglia di contaminazione per i siti appartenenti al demanio militare o utilizzati dalle Forze armate.

In base alla disciplina recata dal Codice ambientale, infatti, il superamento dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali richiede interventi di caratterizzazione del sito e di analisi del rischio, che possono successivamente richiedere la messa in sicurezza e la bonifica del sito.

 

ARTICOLO 36

Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero

Normativa previgente: l’articolo 57 del DL 5/2012 ha inserito tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici le infrastrutture energetiche inerenti il settore petrolifero, prevedendo semplificazioni procedurali per il rilascio delle autorizzazioni e un aumento della durata delle nuove concessioni. Inoltre, è stata prevista la possibilità di promuovere accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche agli impianti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio. È stata fissata in almeno dieci anni la durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline[70]. È stata introdotta, infine, una clausola di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato. Tale neutralità finanziaria è stata confermata dal Governo nel corso dell’esame parlamentare[71].

In particolare, per i profili di interesse, l’articolo 57 dispone quanto segue:

­    il comma 4 prevede che le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta o gli assensi eventualmente previsti per le modifiche agli stabilimenti di lavorazione di oli minerali[72] sono rilasciati entro il termine di centottanta giorni;

­    il comma 9 (volto a ridurre gli oneri amministrativi per le attività di reindustrializzazione) prevede che, nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica (previa autorizzazione al riutilizzo delle aree interessate attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica).

 

Le norme modificano l’articolo 57 del DL 5/2012, disponendo quanto segue:

         modificando il comma 9, si prevede che l’utilizzo dei sistemi di sicurezza operativa già in atto (senza necessità di procedere alla contestuale bonifica del sito) possa proseguire solo nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, e non nel caso di qualunque attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale (comma 1);

         modificando il comma 2, si prevede che la concertazione con il Ministero delle infrastrutture per le autorizzazioni relative ad una serie di insediamenti propri del settore energetico è necessaria solo per gli impianti industriali strategici (comma 2);

         modificando il comma 4, viene abbreviato da 180 a 90 giorni il termine per il rilascio dei provvedimenti amministrativi per apportare modifiche agli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali (comma 3);

         aggiungendo il nuovo comma 15-bis, viene disposto che il Ministero dell’ambiente adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione dei carburanti (comma 4).

Viene inoltre aggiunto il nuovo articolo 57-bis al DL 5/2012, stabilendo che le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione non si applichino agli impianti di produzione a ciclo continuo e a quelli di fornitura di servizi essenziali (comma 5).

Viene infine stabilito che, a decorrere dal 2013, l’importazione di prodotti petroliferi da paesi non appartenenti all’Unione europea sia soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

In particolare, l’autorizzazione del MISE è rilasciata, sentita l'Agenzia delle dogane, sulla base di criteri determinati con apposito decreto ministeriale, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia ambientale, nonché in materia di salute dei lavoratori e di sicurezza;

         viene infine disposto[73] che non sia più necessaria l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le pensiline di carico di benzina su autobotti all’interno dei depositi petroliferi che siano già adeguate alle prescrizioni del Codice ambientale (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme, attesa la loro natura ordinamentale nonché la clausola di invarianza di cui al comma 6, non comportano effetti per la finanza pubblica. La RT, inoltre, fornisce elementi di valutazione sulle singole disposizioni dell’articolo.

Comma 1: la norma, da una parte, estende la semplificazione prevista dal DL 5/2012 a tutti i siti contaminati, dall’altra la limita al solo caso di trasformazione da raffineria a deposito, dove l’attività di stoccaggio è già insita negli impianti di raffinazione.

Comma 2: chiarisce la competenza del Ministero delle infrastrutture relativamente alle autorizzazioni dei soli impianti industriali strategici e relative infrastrutture sottoposti alla disciplina del Codice della navigazione.

Comma 3:  fatta salva la VIA, la norma introduce un coordinamento delle autorizzazioni ambientali prevedendo tempi  certi di rilascio.

Comma 4:  le norme hanno l’obiettivo di ridurre i tempi di bonifica e gli oneri sulle imprese al fine di migliorare la competitività economica. La prima modifica riguarda i punti vendita ubicati nei Siti di interesse nazionale ed è volta ad unificare le competenze per i procedimenti di bonifica per la rete carburanti in capo alle regioni, i cui tempi di conclusione del procedimento amministrativo di bonifica possono essere molto più rapidi che non nei Siti di interesse nazionale, in ragione della complessità di questi ultimi. Infatti, la gestione dei 57 Siti di interesse nazionale è molto complessa e la procedura conseguente risulta troppo articolata per questa specifica tipologia di siti di ridotte dimensioni, a cui sono state dedicate anche procedure semplificate nelle linee guida tecniche di analisi di rischio predisposte da ISPRA. La seconda modifica, in linea con le esigenze di celerità e coordinamento delle procedure già disciplinate anche per le fasi di approvazione dei progetti (l’approvazione del progetto sostituisce tutte le altre autorizzazioni necessarie), dà facoltà all’operatore di poter richiedere all’amministrazione competente per il procedimento di bonifica - invece che all’autorità in generale preposta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico (provincia o autorità d’ambito) - anche l’autorizzazione allo scarico delle acque di falda emunte per le fasi di messa in sicurezza di emergenza[74]. L’amministrazione competente per il procedimento di bonifica è, infatti, in grado di rilasciare l’autorizzazione entro 30 giorni proponendo come obiettivo di trattamento il rispetto degli limiti allo scarico con una decisa riduzione dei tempi per gli operatori e conseguentemente dei costi dell’intervento.

Comma 5: prevede una modifica dell’attuale disciplina della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, dettata dal DM 329/2004 (verifiche dell’integrità e del funzionamento delle attrezzature, rispettivamente con cadenza decennale e biennale). Le metodologie procedurali dettate dal DM sul tema, presuppongono quasi sempre la fermata degli impianti ad ogni verifica e compromettono quindi la continuità operativa e produttiva degli impianti a ciclo continuo (per es. le raffinerie), soprattutto con riferimento alle cadenze biennali. Tali fermate di verifica, infatti, si aggiungono alle fermate già previste per le manutenzioni generali degli impianti, tipicamente e ciclicamente programmate ogni 4-6 anni, producendo fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza, oltre che un’ingiustificata perdita di produzione ed energia termica. Ai sensi del DM 329/2004, il MSE (autorità competente) attualmente può consentire deroghe alla tempistica delle ispezioni, purché il gestore dimostri e garantisca, tramite adeguata relazione tecnica, un livello di protezione equivalente. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità operativa e produttiva delle infrastrutture e degli insediamenti a ciclo continuo, alcuni dei quali ritenuti strategici dalla legislazione vigente, in quanto rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, si ritiene necessario integrare la disciplina al fine di coordinare la calendarizzazione delle verifiche con le esigenze di continuità operativa e produttiva di detti impianti. Coerentemente, per i medesimi impianti, qualora si verifichino avarie o difetti controllabili e risolvibili in sicurezza tramite tempestivi interventi di manutenzione che consentano al contempo di mantenere l’impianto in esercizio, si ritiene inappropriato attuare una fermata imprevista dell’impianto che produrrebbe in ogni caso fenomeni di fatica termo-meccanica delle attrezzature e delle macchine con diminuzione delle caratteristiche di sicurezza e di efficienza energetica, oltre a comportare notevoli perdite di produzione o di servizi essenziali. L’obiettivo della norma è anche quello di far fronte con efficacia ed efficienza a problematiche immediate. Infatti, alcune attività di manutenzione possono essere svolte con interventi temporanei che siano comunque in grado di garantire lo standard di sicurezza atteso e con procedure che assicurino il livello di affidabilità richiesto (come risulta da esperienze da lungo tempo consolidate sulla base di norme tecniche internazionali riconosciute). Tali interventi, al momento non disciplinati dal DM 329/2004, sono finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio sino alla fermata successiva dell’unità/impianto come disciplinate a seguito della revisione della normativa.

Comma 6: la disposizione che prevede che il rilascio dell’autorizzazione all’importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall’Unione europea sia subordinata all’accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei, si pone in analogia con quanto previsto in sede comunitaria per i biocarburanti. La misura ha il duplice fine di evitare le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimenti ubicati all’interno dell’Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi hanno costi di produzione sensibilmente minori. La disposizione consente anche di evitare di peggiorare le condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori. L’autorizzazione sarà rilasciata dal MISE con le esistenti risorse di personale, senza nuovi a maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che le misure di semplificazione in esame risultino compatibili con l’ordinamento comunitario in materia di protezione ambientale.

Si fa riferimento, in particolare, al comma 1 (utilizzo dei sistemi di sicurezza operativa senza necessità di bonifica dei siti), al comma 3 (riduzione dei termini per i provvedimenti amministrativi per le modifiche degli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali), al comma 4 (procedure semplificate per la bonifica negli impianti di distribuzione dei carburanti), al comma 5 (esclusione delle verifiche periodiche per gli impianti di produzione a ciclo continuo) e al comma 7 (esclusione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le pensiline di carico di benzina all’interno dei depositi petroliferi).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 6, si osserva che la clausola di neutralità finanziaria andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente, specificando che all’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 37

Gas naturale e settore idroelettrico

Le norme dispongono in materia di  mercato del gas e di concessioni idroelettriche.

 

Mercato del gas

In particolare, il comma 1 interviene sul D.Lgs. n. 164/2000 (c.d. decreto Letta) in materia di liberalizzazione del mercato del gas, e in particolare sugli articoli riguardanti la partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) chiariscono che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica.

Il divieto non sussiste per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, come già disposto dall'articolo 25 del decreto “liberalizzazioni”. Tale disposizione vale solo per le gare per ambito "a regime" e cioè per quelle che saranno svolte dopo le prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012, al termine del periodo transitorio, ormai concluso, disciplinato dallo stesso D.Lgs. n.164/00 (vale quindi per le gare che saranno bandite indicativamente nel 2024).

Il comma 1, lettera b), precisa che la partecipazione alle prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012 è invece più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, pure a livello di gruppo, in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas.

I commi 2 e 3 fanno salve alcune disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Il comma 3 fa salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto Letta, che, a causa dell'obbligatorietà, non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.

Concessioni idroelettriche

Il comma 4 modifica l’articolo 12 del D.Lgs. 79/1999[75] (cd. decreto Bersani), riducendo da 30 a 20 anni la durata delle concessioni idroelettriche e intervenendo sulla tempistica e sui criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche. La lett. b)  rinvia al decreto ministeriale sulle procedure di gara ed i requisiti finanziari ed organizzativi minimi (di cui all’art. 12, co. 2, D. Lgs. n. 79/1999) la fissazione della percentuale dell'offerta economica, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali e la definizione delle relative modalità di attuazione.

I commi 5 e 6 disciplinano il trasferimento del ramo d'azienda dal concessionario uscente al nuovo aggiudicatario. In particolare, il comma 5 prevede che, fermo restando il carattere demaniale della risorsa idrica e dei beni pubblici identificati dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico), il bando di gara per l’attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Il comma 6 dispone che al concessionario uscente sia assicurato il rientro degli investimenti effettuati su tali beni e non ammortizzati alla scadenza della concessione. Il prezzo del ramo d'azienda va concordato tra l'Amministrazione regionale e il concessionario uscente e reso noto nel bando di gara. In caso di mancato accordo si ricorre ad un collegio arbitrale che deve pronunciarsi entro un tempo definito. Fanno parte del collegio tre soggetti terzi: due indicati da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente.

Il comma 7 dispone che vengano stabiliti criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico. All’attuazione si provvede tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 8 provvede ad abrogare la precedente normativa in materia, dettata dai commi 489 e 490 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge n.266/2005).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che i primi tre commi dell’articolo in esame chiariscono le potenziali interferenze della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell’articolo 25 del decreto legge “liberalizzazioni”, con le norme specifiche che regolano le imminenti gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambiti sovra comunali (177 in tutta Italia) da parte di consorzi di comuni. Lo scopo è di evitare possibili contenziosi e ritardi nell’avvio delle gare, eliminando le possibili incertezze di interpretazione. In particolare:

-            si chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica (con eccezione delle società quotate e loro collegate);

-            si consente in via transitoria la partecipazione alle gare a tutti i soggetti interessati,  quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici  diversi dalla distribuzione gas;

-            vengono fatti salvi i 177 ambiti di gara già determinati con decreto MISE e le norme a tutela dell’occupazione del distributore uscente, concordate a livello sindacale, che nel settore del gas restano obbligatorie e non facoltative come previsto per la generalità dei servizi pubblici locali.

Le restanti disposizioni del presente articolo modificano la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche.

In particolare, la durata delle concessioni è portata a 20 anni (dagli attuali 30), tempo ritenuto congruo per consentire lo sfruttamento della risorsa pubblica e dei benefici degli eventuali investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario, ma al contempo assicurarne la successiva circolazione fra altri soggetti interessati. Inoltre, poiché il prezzo di mercato dell’energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare (e ‘sottoprezzare’)  il valore economico della concessione stessa.

Inoltre, anche per evitare possibili contenziosi, viene stabilito il valore predominante da attribuire all'elemento “offerta economica” nonché all’elemento “aumento dell'energia prodotta o della potenza installata”, rispetto agli altri elementi qualitativi/soggettivi dell’offerta.

Infine, la norma definisce che una parte dell’offerta economica sia da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell’energia agli utenti elettrici.

Le disposizioni in esame sono, secondo la RT, di carattere procedimentale e non determinano quindi effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, per quanto attiene alle norme sulle concessioni idroelettriche e alle innovazioni  rispetto alla precedente disciplina (riduzione durata; destinazione di una componente dell’offerta alla riduzione delle tariffe per la generalità degli utenti; definizione di livelli massimi dei canoni secondo criteri di economicità e ragionevolezza) andrebbero acquisiti elementi in ordine al prevedibile impatto sulle entrate per canoni delle amministrazioni interessate.

In merito al collegio da nominare in caso di mancanza di accordo sul prezzo del trasferimento di azienda, posto che due dei tre componenti sono indicati da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, andrebbero esclusi eventuali oneri per il terzo componente, indicato dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente.

 

ARTICOLO 38

Infrastrutture energetiche

Le norme dispongono in materia di infrastrutture energetiche e di liberalizzazione del mercato del gas naturale.

In particolare, il comma 1 dispone in merito a procedimenti autorizzativi per le infrastrutture energetiche in caso di inerzia delle regioni.

Il comma 2 interviene sull’articolo 14 del cd. decreto “liberalizzazioni” (DL n. 1/2012) relativo appunto agli stoccaggi di gas naturale e mirato a ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese. In particolare, la lett. a) modifica il comma 3 dell’art. 14 del citato D.L., prevedendo un sistema di aste competitive:

§      per la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti civili e ai clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, da determinarsi con il decreto del Ministero dello sviluppo economico;

§      per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del già citato comma 1 dell’articolo 14 del decreto “liberalizzazioni”.

Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi sono destinate alla riduzione delle tariffe di distribuzione e alla riduzione delle tariffe di trasporto .

La lettera b), aggiunge un comma 3 bis all’articolo 14 del decreto “liberalizzazioni”, prevedendo procedure di asta competitiva per l’offerta agli utenti del sistema del gas naturale dello spazio di stoccaggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del D.Lgs. n.130/2010 (si tratta di un volume complessivo pari a 4 miliardi di metri cubi così riservati alle aggregazioni di clienti finali corrispondenti a piccole e medie imprese e a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale nonché ai clienti finali industriali).

Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.

Il comma 3 prevede infine la determinazione, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

-         dei limiti massimi per l’attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili ;

-         delle modalità per l’utilizzo delle capacità di stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che il primo comma, coerentemente con l’orientamento giurisprudenziale attuale della Corte costituzionale, colma un vuoto normativo che si presenta nel caso in cui l’intesa regionale, necessaria al MISE per autorizzare un infrastruttura energetica (trattandosi di competenza concorrente), o il diniego della stessa, non intervenga anche dopo anni, benché il procedimento amministrativo si sia concluso col parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte e dopo una Valutazione di impatto ambientale favorevole. La norma prevede che il MISE, esperiti tutti i possibili tentativi di leale collaborazione con la Regione, faccia ricorso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per una decisione definitiva, in modo da pervenire alla chiusura del procedimento. Tale situazione di “inerzia regionale” riguarda molti procedimenti di autorizzazione di infrastrutture energetiche strategiche con ingenti investimenti, per oltre 10 miliardi di euro, totalmente di capitale privato, che, ove celermente autorizzati, potrebbero contribuire significativamente alla crescita economica e all’occupazione.

Con i commi 2 e 3 si introducono modalità più efficienti per l’allocazione dei servizi di stoccaggio di gas naturale destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione stagionale per i clienti civili, e al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da un sistema di attribuzione pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. In tal modo si fa emergere il valore commerciale della risorsa stoccaggio, e se ne estrae la rendita che viene attribuita ai clienti finali mediante una riduzione delle tariffe di distribuzione e trasporto del gas, operata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le disposizioni in esame assumono, secondo la RT, carattere procedimentale e non determinano quindi effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 39

Accise sull’elettricità e sui prodotti energetici

Le norme dispongono quanto segue:

         con uno o più decreti del Ministro dell’economia, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa (comma 1).

Il testo fa riferimento all’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE (Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), che qualifica come “impresa a forte consumo di energia” quella in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto[76].

La relazione illustrativa chiarisce che l’attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia consumata. La direttiva 2003/96/CE ha previsto che i Paesi membri possano definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia, identificate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell’energia sul valore produttivo dell’impresa. Il comma 1 in esame è finalizzato ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea, ossia con riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso che riveste il costo dell’energia sui costi di produzione e sull’attività di impresa, in modo da riequilibrare più equamente le attuali agevolazioni;

         i decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull’elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a princìpi di semplificazione ed equità, da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né maggiori entrate per il bilancio dello Stato (comma 2);

         i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati[77] dall’Autorità per l’energia in modo da tener conto della predetta definizione di imprese a forte consumo di energia  e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 3 del D. Lgs. 79/1999 (comma 3).

L’articolo 3, comma 10, del D. Lgs. 79/1999 prevede che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale sia dovuto al gestore un corrispettivo - determinato dall'Autorità per l'energia considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti dal successivo comma 12[78] - tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle sue attività secondo criteri di efficienza economica. Il successivo comma 11 demanda ad appositi decreti ministeriali l’individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, mentre affida all'Autorità per l'energia il conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. L’ultimo periodo del comma 11 dispone che quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori;

         l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 13-bis, del DL 16/2012, limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell’energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia (comma 4).

L’articolo 3, comma 13-bis, del DL 16/2012 dispone che le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei regimi tariffari agevolati per le aziende assicurino ai clienti finali condizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia elettrica. Ciò al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica destinatari dei predetti regimi tariffari speciali, i quali siano passati al mercato libero, non subiscano - per effetto di tale passaggio - un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

In particolare la RT fornisce le seguenti valutazioni:

-                commi 1-2: la definizione delle imprese energivore è propedeutica ad un riordino del sistema di aliquote, rispondente a criteri di semplificazione, che dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa pubblica e delle entrate, senza comportare altresì un peggioramento del carico fiscale per i consumi domestici. Trattandosi di una disposizione meramente programmatica, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica;

-                comma 3: la disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica, in quanto prevede che i requisiti e parametri di consumo e di incidenza del costo dell’energia siano alla base della revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico che sarà operata dall’Autorità per l’energia in coerenza con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

-                comma 4: l’articolo 3, comma 13-bis, del DL 16/2012, al quale la norma dà attuazione, è recentemente intervenuto sulle modalità di applicazione dei regimi tariffali speciali per l’energia elettrica. Tali regimi – ormai non più operativi – erano previsti dall’articolo 20, comma 4, della legge 9/1991 e dal decreto del ministro dell’industria 19 dicembre 1995, i quali prevedevano che, a carico delle tariffe elettriche, venisse erogata alle singole aziende beneficiarie una componente compensativa, pari alla differenza tra il prezzo nazionale dell’energia elettrica ed una tariffa agevolata, inferiore al prezzo di mercato. Il comma 4 in esame chiarisce che, al fine di garantire alle imprese interessate condizioni di neutralità nel passaggio al mercato libero, la componente compensativa non deve essere inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Il costo per le componenti compensative oggetto della norma fa parte di un fondo compreso tra gli oneri di sistema del settore elettrico. Come tutti i fondi gestiti dalla Cassa per conto dell’AEEG, si tratta di risorse derivanti da componenti tariffarie, raccolte sull’energia elettrica e non derivanti dal bilancio statale, facendo salvi gli effetti fiscali già conseguiti. Il comma 4 conferma, inoltre, che l’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 13-bis, del DL 16/2012 si riferisce solo al periodo di vigenza dei due regimi tariffari, a suo tempo oggetto di analisi e valutazione positiva da parte della Commissione europea, e riguarda solo gli effetti prodotti dal diritto nazionale. Sono quindi esplicitamente fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea sulle proroghe degli stessi regimi tariffari speciali, intervenute nel 2005 e dichiarate illecite dalla stessa Commissione. La norma, pertanto, non comporta effetti per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, in merito al comma 2 (rideterminazione delle aliquote di accisa), appare opportuno acquisire dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma, con particolare riferimento alle modalità attuative della disposizione, che prescrive l’assenza di effetti finanziari negativi e, al contempo, di maggiori entrate per il bilancio dello Stato. In particolare, andrebbe precisato l’ambito applicativo della revisione di aliquote prevista dal testo, tenuto conto che la norma fa riferimento sia all’elettricità sia ai prodotti energetici impiegati come combustibili. Andrebbe inoltre chiarito con quali modalità sarà garantita la necessaria compensatività fra i trattamenti fiscali di maggior favore previsti per determinati consumi di energia e quelli riguardanti i regimi ordinari o comunque meno favorevoli.

Non si formulano osservazioni con riferimento ai commi 3 e 4 (rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema e modifica delle componenti tariffarie compensative riconosciute alle aziende che beneficiano di regimi agevolati), nel presupposto che le variazioni tariffarie previste dal testo trovino compensazione nel complesso delle tariffe poste a carico della generalità dell’utenza.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, nelrilevare che la disposizione in esame non appare pienamente conforme alla prassi contabile vigente, chiede al Governo di chiarire la portata dell’inciso che esclude che dalla determinazione delle aliquote di accisa derivino maggiori entrate per il bilancio dello Stato. Ove il Governo confermi che la norma intende escludere un incremento del gettito, potrebbe valutarsi l’opportunità di prevedere che il nuovo sistema di aliquote assicuri l’invarianza del gettito e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 40

Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Normativa vigente: all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale) dispone che siano trasferite alle Province, unitamente alla relative pertinenze “le miniere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) (vale a dire le miniere ubicate su terraferma), che non comprendono i giacimenti petroliferi e digas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze”, stabilendo inoltre, al successivo articolo 4, che tutti i beni trasferiti (e pertanto anche le miniere in questione) entrino a far parte del patrimonio disponibile dell’ente territoriale, ad eccezione di alcune specifiche tipologie di beni, elencate nel medesimo articolo 4.

La norma, modificando il decreto legislativo n. 85/2010, stabilisce che le miniere siano trasferite dal patrimonio disponibile delle Province al patrimonio indisponibile delle Regioni. A tale fine la norma modifica:

·        l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 85/2011, includendo le miniere tra i beni trasferiti alle Regioni previsti nella lettera a) del comma medesimo, e, conseguentemente, sopprimendo le stesse miniere nella successiva lettera b), relativa alle categorie di beni assegnati alle Province;

·        il primo periodo dell’articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo, escludendo dai beni trasferiti nel patrimonio disponibile degli enti territoriali le miniere in questione e, conseguentemente, espungendo le stesse dalla previsione recata dal secondo periodo del comma, che prevede la possibilità di apportare eventuali modifiche al regime dei beni facenti parte del patrimonio disponibile degli enti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica rammenta che con il decreto legislativo n. 85 del 2010 le miniere sono state trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile delle province, con la conseguenza che l’impegno imprenditoriale economico e tecnico non può avere la certezza e la garanzia dello sfruttamento delle risorse minerarie, una volta accertata la consistenza del giacimento, perché esso può essere alienato a prescindere dall’esistenza di una concessione pregressa.

La relazione tecnica precisa che la modifica proposta trasferisce le miniere di minerali solidi al patrimoni indisponibile delle Regioni, riportando così ad uniformità la disciplina nazionale in coerenza con la riforma costituzionale di cui alla legge cost. n. 3/2001, e garantendo l’invarianza di gettito.

La relazione illustrativa ricorda che, a decorrere dal 1998[79], lo Stato non ha più titolo al "diritto proporzionale"[80] previsto all'art. 25 del R.D. n. 1443/1927. Il diritto proporzionale spetta oggi esclusivamente alle Regioni, le quali, anzi, con legge regionale hanno (in molti casi) disposto un ulteriore contributo ambientale a carico dei concessionari di miniera, al pari dei soggetti autorizzati alla coltivazione delle cave. Rileva, inoltre, che il trasferimento operato dal D.Lgs. n. 85/2010 delle miniere al patrimonio disponibile delle Province comporta in capo alle Regioni la perdita del diritto proporzionale, in quanto lo stesso ha come presupposto che le miniere siano patrimonio indisponibile; con il trasferimento ora disposto delle miniere al patrimonio indisponibile regionale, resta invece ferma la potestà per le Regioni di applicare il contributo ritenuto più opportuno con devoluzione dello stesso in tutto o in parte alle Province. Ciò comporta che, per lo Stato l'operazione risulti quindi neutra sotto il profilo finanziario.

 

Al riguardo non vi sono rilievi da formulare.

 

ARTICOLO 41

Razionalizzazione dell’organizzazione del’ICE e dell’ENIT

La norma reca disposizioni volte a razionalizzare l’organizzazione dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione dell’imprese italiane, e dell’ENIT-Agenzia nazionale per il turismo all’estero.

Con riferimento all’ICE viene, tra l’altro, portato da 300 a 450 unità di personale il limite massimo[81], al di sotto del quale, il Consiglio di amministrazione dell’ICE determina la dotazione organica del medesimo ente. Viene altresì disposto che con i DPCM - ai quali è demandato a normativa vigente[82] l’individuazione delle risorse già facenti capo all’ICE da ripartire tra l’ICE medesimo ed il Ministero dello sviluppo economico - si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del menzionato dicastero, in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito (comma 1).

Si rammenta che i commi da 6 a 9, dell’art. 22 del DL n. 201/2011, hanno sostituito i commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del DL n. 98/2011, che disciplinavano, in virtù della soppressione dell’Istituto nazionale del commercio estero (ICE) - disposta dal art. 14, comma 17 del medesimo decreto - il passaggio delle relative funzioni, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Le summenzionate norme del DL n. 201/2011, hanno, altresì, disposto l’istituzione di un nuovo ente di diritto pubblico denominato “ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”, sottoposto a poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Le medesime norme hanno disposto, inoltre, il trasferimento delle funzioni e delle risorse dell’ICE al Ministero dello sviluppo economico e alla neo istituita Agenzia. Con riguardo alle dotazioni di personale dell’ICE/Agenzia – la cui consistenza effettiva alla data del 1° marzo 2011 è pari a 631 unità[83] - le norme in riferimento - nel testo previgente – ne hanno fissato il limite massimo in 300 unità, prevedendo l’assegnazione all’Agenzia - in sede di prima applicazione ed entro lo stesso limite massimo - del personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso ICE.

Con riguardo all’ENIT viene disposto, tra l’altro, che siffatta Agenzia operi all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari[84]. Il personale dell’ENIT all’estero - individuato nel limite di un contingente massimo di 50 unità definito in dotazione organica - può essere accreditato presso le autorità locali, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri[85]. Il funzionario responsabile dell’ufficio è accreditato in lista diplomatica, mentre il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico amministrativo. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell’ENIT, uno dei membri è designato dal Ministro degli affari esteri. (commi 2-4).

Viene previsto, infine, che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5).

Si evidenzia che l’assetto organizzativo dell’ENIT è disciplinato dal DPR n. 207/2006, recante il suo regolamento di organizzazione[86]. L’Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione ed è sottoposta all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del turismo. Per quanto concerne le risorse, l’Agenzia, in virtù dell’articolo 10 del summenzionato regolamento, provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato[87] ed attraverso: a) contributi delle regioni; b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali; c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di servizio gestite attraverso apposita piattaforma telematica[88] al netto dei costi inerenti alla gestione della medesima piattaforma; d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni.

Lo Statuto dell’Agenzia, adottato con DPCM sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione n. 25, del 26 luglio 2007, con particolare riferimento al personale prevede all’articolo 18 che i rapporti di impiego e di lavoro del personale dipendente siano regolati sulla base del D. lgs, n. 165/2001 e che allo stesso si applichi il CCNL del comparto Enti pubblici non economici. La disposizione richiamata prevede, inoltre, che per la gestione dei centri di responsabilità all’estero l’Agenzia utilizzi il medesimo personale e che possa, inoltre, provvedere, eccetto che per le funzioni dirigenziali e direttive, mediante assunzione di personale locale con contratto di diritto privato. Sulla base dei dati disponibili[89] l’assetto organico del personale di ruolo in servizio - alla data del 1° marzo 2012 - è di 94 unità (1 dirigente generale + 9 dirigenti di seconda fascia + 83 qualifiche funzionali +1 giornalista).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento all’ENIT evidenzia che l’ente dispone complessivamente di n. 25 strutture all’estero e  precisa che con la norma in riferimento, si intende razionalizzare la sua struttura amministrativa all’estero, senza determinare oneri aggiuntivi, creando, altresì, una maggiore efficienza e opportune sinergie tra i soggetti pubblici coinvolti. A tale riguardo la RT afferma che il progressivo assorbimento delle sedi estere dell’ENIT in quelle del Ministero degli affari esteri, comporterà un risparmio in relazione alle spese di funzionamento finora sostenute dall’ENIT. Per quanto riguarda le risorse umane, la RT afferma che l’ENIT, oltre a proprio personale di ruolo, si avvale usualmente, per le esigenze delle strutture estere, di personale “locale” assunto con contratto a tempo determinato. La dotazione organica dell’ENIT è attualmente di n. 197 unità e non è previsto uno specifico contingente in dotazione organica del personale assegnato all’estero; tale assegnazione, infatti, viene determinata in base alle strategie di promozione turistica all’estero fissate a livello di policy. La RT precisa che, alla data del 12 marzo 2012, la consistenza del personale di ruolo è di n. 92 unità; in particolare, il personale afferente alle strutture estere è costituito da n. 7 unità di ruolo, cui sono affiancate n. 102 unità di personale “locale” a contratto.

Con la norma in esame, la dotazione organica vien fissata in un contingente massimo di n. 50 unità di personale da assegnare all’estero. In tal modo sono ipotizzabili, 2 unità di personale per ciascuna delle 25 sedi estere dell’ENIT. L’individuazione di n. 50 unità rappresenta un ¼ della dotazione organica dell’Ente (n. 197 unità) a fronte di una mission operativa in massima parte orientata all’estero. Tale contingente massimo sarà correlato, ovviamente, sia ai limiti degli stanziamenti di bilancio previsti (la RT ricorda che l’ENIT è dotato di bilancio autonomo) sia in relazione agli indirizzi strategici adottati.

Con riguardo alla previsione relativa alla presenza di un rappresentante del Ministro degli affari esteri nel Consiglio di Amministrazione dell’ENIT, la RT precisa che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non modifica il numero complessivo dei componenti del suddetto Consiglio.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri né minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto si tratta di norme volte a razionalizzare la Governance tra i soggetti istituzionali coinvolti nella attività di promozione commerciale sui mercati esteri. In merito, alla circostanza per cui si dispone un incremento della dotazione organica della nuova Agenzia – ICE, si specifica che essa avviene avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

Il comma 5, in ogni caso, prevede la clausola di invarianza finanziaria in merito ai conseguenti adempimenti derivanti dall’applicazione dell’intero articolo.

 

Al riguardo, al fine di confermare la previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 5, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito ai profili di onerosità che sembrerebbero discendere dalle misure inerenti al personale dell’ENIT assegnabile presso le sedi estere dell’Agenzia. A fronte del vigente assetto dell’Agenzia, infatti, la norma sembra innovare la disciplina organizzativa e quella relativa allo status del personale prevedendo in particolare:

·         la possibilità di assegnare fino ad un numero massimo di 50 unità di personale di ruolo all’estero;

·         che i funzionari responsabili di ufficio estero siano accreditati in "lista diplomatica";

·         che il restante personale venga notificato nella lista del personale tecnico - amministrativo sempre della rappresentanza diplomatica (commi 2-4).

Si rammenta, che a normativa vigente, come confermato dalla RT, non è previsto in dotazione organica uno specifico contingente di personale assegnabile all’estero e che l’effettiva assegnazione di unità di personale all’estero – attualmente 7 unità di ruolo - è subordinata a valutazioni adottate in base a strategie di promozione turistica all’estero. In base all’articolo 18 dello Statuto dell’Agenzia, inoltre, il regime contrattuale di siffatto personale è ricondotto nell’ambito del CCNL del comparto Enti pubblici non economici.

La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che – stante la specifica e peculiare disciplina del trattamento economico del personale diplomatico e amministrativo del Ministero degli affari esteri (titolo I°, parte IIIª, del D.P.R. n. 18/1967) - le citate norme afferenti il personale ENIT in servizio all’estero potrebbero costituire la base normativa per il riconoscimento agli stessi - eventualmente a seguito di procedura contenziosa – degli istituti indennitari e retributivi peculiari dei dipendenti del MAE distaccati all'estero.

Con riferimento, infine, alla rideterminazione del limite massimo (da 300 a 450 unità) della dotazione organica del personale ICE (comma 1), non si evidenziano profili di criticità finanziaria considerato che, come affermato dalla RT, tale rideterminazione sembrerebbe essere disposta nell’ambito delle dotazioni di personale attualmente effettivamente esistenti. Sul punto, appare comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Si rammenta che, in base ai dati desumibili dal sito internet dell’ICE, la consistenza effettiva del relativo personale alla data del 1° marzo 2011 è pari a 631 unità.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 5, si osserva che la clausola di neutralità finanziaria andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente, specificando che all’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appare, altresì, opportuno valutare se riferire la clausola di neutralità all’aggregato della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 42, comma 1  

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese                                                               

Le norme modificano l’articolo 6 del DL 112/2008, inerente il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. Le modifiche intervengono sul Fondo di cui all’articolo 2 del DL 251/1981, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane.

In particolare, le modifiche:

·        dispongono che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, in luogo del coinvolgimento del CIPE, siano determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l’amministrazione del fondo. Fino all’emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti [lettere a) e b)];

·        sia introdotta, riguardo alla destinazione del Fondo, una riserva delle risorse pari al 70% annuo per le piccole e medie imprese [lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, oltre ad illustrare le norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e che non comportano effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire conferma circa l’eventualità che la riserva delle risorse, pari al 70% annuo per le piccole e medie imprese, non comprometta la realizzazione dei programmi già avviati sulle medesime e per i quali siano stati assunti impegni.

 

ARTICOLO 42, commi 2-6           

Consorzi per l’internazionalizzazione

Le norme dispongono che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 32, comma 2, della L. 448/2001[90] (Legge finanziaria 2002), il riparto delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l’internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all’estero, per lo svolgimento di attività promozionali e per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sia effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia. I consorzi per l’internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri (commi 2 e 3).

Ai consorzi per l’internazionalizzazione è ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l’internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate (comma 5).

Ai consorzi per l’internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l’applicazione di regimi più favorevoli. I contributi sono concessi nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate. Con decreto di natura non regolamentare sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi (comma 6).

Secondo il reg. 1998/2006 della Commissione europea l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l’importo non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, oltre ad illustrare le norme, nulla aggiunge al contenuto delle stesse.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni assumono prevalente carattere ordinamentale. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare atteso che i contributi di cui alle norme in esame sono concessi nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili, come specificato al comma 6.

 

ARTICOLO 42, comma 7

Disciplina fiscale per i consorzi di internazionalizzazione

La norma modifica la disciplina fiscale inserendo norme in favore dei consorzi di internazionalizzazione delle imprese[91]. In particolare:

-          ai fini delle imposte sui redditi, viene differito il momento impositivo delle somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto. Infatti, tali somme divengono imponibili nel periodo d’imposta in cui la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale;

-          ai fini IVA, si includono nella definizione di “servizi internazionali connessi agli scambi internazionali” anche i servizi resi dai consorzi per l’internazionalizzazione a beneficio delle piccole e medie imprese consorziate. Pertanto, alla prestazione di tali servizi, qualora rilevante territorialmente in Italia, si applica il regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 633/1972.

Si dispone, inoltre, l’applicazione delle norme previste per i confidi (art. 13, c.64-36, del D.L. n. 269/2003) in materia di modifiche di dati indicativi dei consorziati, tempi di chiusura e approvazione del bilancio, libri contabili obbligatori per i consorzi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda, in primo luogo, che l’articolo in esame è diretto ad aggiornare la normativa vigente in materia di consorzi per l’export e che, tra le altre modifiche, viene ampliata la loro possibile composizione con la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, vengono estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate al settore dei servizi e a quello commerciale e viene prevista la possibilità di partecipare ai progetti agevolati anche alle PMI non consorziate attraverso contratto di rete.

Con specifico riferimento al comma 7, la relazione tecnica afferma che la norma, in sostanza, consente ai consorzi in questione di ampliare la fattispecie di accantonamento in sospensione di imposta degli avanzi di esercizi.

Per i profili di quantificazione degli effetti finanziari, la RT evidenzia che dai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2010 di tutti i soggetti interessati risulta un importo IRES di trascurabile entità e che, pertanto, la stima degli oneri recati dalla disposizione in termini di minor gettito è di non rilevante entità. 

 

Al riguardo appare necessario che sia chiarito se la valutazione della RT – che considera irrilevanti gli effetti fiscali della norma – si basi esclusivamente su dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2009, ovvero consideri anche:

-          gli effetti recati dalla modifica introdotta alla disciplina IVA (maggiore applicazione del regime di non imponibilità dell’imposta);

-          il maggiore ambito di applicazione conseguente alle modifiche introdotte dal comma 5 che, tra l’altro, interviene sia sui soggetti che sui settori ammessi al consorzio.

Si ricorda che una analoga disposizione è stata introdotta, in via transitoria fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, in favore delle imprese che aderiscono al contratto di rete[92] (regime in sospensione d’imposta per le quote di utili accantonati a specifiche riserve e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete). In merito al profilo finanziario, la norma prevede un limite di spesa fissato in 20 milioni per l’anno 2011 e in 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

In ordine ai predetti profili è necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare la rispondenza della RT a criteri di prudenzialità.

 

ARTICOLO 43

Sanzioni in materia di Made in Italy

La norma introduce all’articolo 4, della L. 350/2003 (Legge finanziaria 2004), il comma 49-quater. In particolare, si dispone che il rapporto, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative[93] comminate a seguito del non corretto utilizzo del marchio Made in Italy, sia ricevuto dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma chiarisce quale sia l’Autorità amministrativa competente all’esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350. Atteso il carattere ordinamentale della disposizione in oggetto, non si hanno effetti sulla finanza pubblica..

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire l’avviso del Governo – che le Camere di commercio svolgano gli adempimenti connessi all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 44

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

La norma prevede che, fermo quanto previsto dall’art. 2463-bis[94] del codice civile, le società a responsabilità limitata a capitale ridotto possono essere costituite da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile. Si prevede, inoltre, che la denominazione “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che alla nuova fattispecie introdotta non sono estese le agevolazioni previste a favore della “società a responsabilità limitata semplificata”, di cui all’articolo 2463-bis c.c., relative all’esenzione da diritti di bollo e di segreteria per la costituzione della società e per l’iscrizione nel registro delle imprese.

 

ARTICOLO 45

Contratti di rete

Le norme modificano l’articolo 3 del DL 5/2009 (Misure urgenti per i settori industriali in crisi), relativo ai distretti produttivi e alle reti di imprese.

In particolare, le disposizioni prevedono che:

·        il contratto di rete possa essere redatto prevedendo oltre all’atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, anche l’atto scritto, firmato digitalmente[95] (comma 1);

·        le modifiche al contratto di rete siano redatte e depositate presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. Lo stesso ufficio provvede alla comunicazione dell’iscrizione delle modifiche a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti (comma 2);

·        esclude l’applicazione al contratto di rete delle norme relative ai contratti agrari[96] (comma 3).

La relazione tecnica afferma che le norme sottraggono il contratto di rete alle norme sui contratti agrari, per evitare, nei casi di esercizio in comune dell’attività agricola per realizzare determinati obiettivi, l’applicazione del regime vincolistico che caratterizza i rapporti agrari, in modo da favorire la costituzione e la diffusione delle aggregazioni tra aziende agricole.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare brevemente le norme, afferma che le stesse non comportano effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le norme in esame assumono carattere ordinamentale, senza comportare effetti sulla finanza pubblica.

 

ARTICOLO 46

Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative

Normativa vigente L’articolo 12 del d.lgs. n. 220/2002[97] individua i provvedimenti adottabili in base alle risultanze emerse dall’attività di vigilanza svolta nei confronti delle cooperative. Tra gli altri, è prevista la possibilità di procedere alla cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza (comma 3).

L’articolo 10 del d.lgs. n. 99/2009[98] reca una disciplina civilististica in materia di adempimenti, requisiti e obblighi delle cooperative, intervenendo anche sulle disposizioni contenute nel richiamato d.lgs. n. 220 in materia di vigilanza e sanzioni per le cooperative che risultano inadempienti.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame evidenzia che la sanzione di cui al comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 220/2002 risulta inapplicabile a causa dei modifiche normative che si sono succedute nel tempo in materia di albo delle società cooperative. Infatti, mentre nella formulazione originaria le cooperative che si sottraevano alla vigilanza venivano cancellate dal previgente ”Albo nazionale degli enti cooperativi” e, conseguentemente, perdevano i benefici fiscali previsti in favore delle cooperative, nella normativa vigente i medesimi comportamenti sono sanzionati con la cancellazione dall’”Albo delle società cooperative” che determina la contestuale eliminazione dal registro delle imprese e quindi la cessazione della cooperativa stessa.   

 

La norma interviene sul regime sanzionatorio previsto per le cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza o si rendono irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti.

In particolare, inserendo il comma 5-ter all’art. 12 del d.lgs. n. 220/2002, viene prevista una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra 50.000 e 500.000 euro per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo e per ciascuno dei periodi successivi fino alla cessazione della irreperibilità.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, oltre a ripristinare la ratio della sanzione che in origine era stata correttamente individuata dal legislatore, risulta più calibrata alla tipologia di infrazione commessa.

Ritiene, inoltre, che la disposizione produce effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia in termini di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche. In particolare, la relazione tecnica ritiene che una valutazione di massima in rapporto alla dimensione media delle cooperative per le quali non è possibile, a causa dei loro comportamenti elusivo/ostativi, effettuare i controlli ed alla percentuale delle stesse che hanno chiuso il bilancio in utile, consente di stimare in non meno di 1 milione di euro annuo il recupero per lo Stato in termini di fiscalità, effetti che, in via prudenziale, non viene considerato.

 

Al riguardo non si hanno osservazione da formulare in considerazione del criterio di prudenzialità adottato, in base al quale non sono scontati  gli effetti di maggior gettito (stimato in 1 milione annuo) recati dalla norma.

 

ARTICOLO 47

Unioncamere

La norma sostituisce integralmente l’articolo 7, comma 6, della L. 580/1993, relativo alle rappresentanze nell’ambito degli organi di Unioncamere. In particolare, le disposizioni prevedono che, relativamente all’organi di amministrazione di Unioncamere, i tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, siano considerati “invitati permanenti alle riunioni”.

Si specifica altresì che il numero massimo dei componenti di Unioncamere sia determinato in conformità con quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della L. 180/2011 (Statuto delle imprese).

L’articolo 3, comma 2, specifica che il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio. Tale disposizione si applica anche agli enti del sistema delle camere di commercio a base associativa.

Tali disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare brevemente le norme, ribadisce che le stesse non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, appare utile acquisire elementi circa gli effetti applicativi del passaggio, per i componenti di Unioncamere designati dal Ministro dello sviluppo economico e dalla Conferenza, dallo status di membri a quello di “invitati permanenti”.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, sotto il profilo formale, si osserva che la clausola di neutralità finanziaria andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente sostituendo la locuzione “non comporta oneri aggiuntivi” con le seguenti “non comporta nuovi o maggiori oneri”.

Appare, inoltre, opportuno, acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di riferire la clausola di invarianza all’aggregato più ampio della finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato in considerazione del fatto che la disposizione si riferisce anche a pubbliche amministrazioni non statali.

 

 

ARTICOLO 48

Lodo arbitrale

Le norme dispongono che, nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti ai lavori pubblici, forniture e servizi, il lodo sia impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare brevemente le norme, afferma che le stesse trovano legittimazione, oltre che nell’articolo 241, comma 15, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)[99], nei principi costituzionali che governano l’agire amministrativo e l’utilizzo delle risorse pubbliche.

La RT afferma altresì che le disposizioni, attese la loro natura ordinamentale, non comportano effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 49

Commissario ad acta

Le norme stabiliscono che il Commissario “ad acta”, nominato per il completamento del programma di interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981[100], cessa alla data del 31 dicembre 2013 (comma 1).

Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il Commissario “ad acta”, previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[101] e  presenta la relazione conclusiva dell’attività svolta (comma 2).

L’onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro di 100.000  per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728[102].

 

La relazione tecnica afferma che con la disposizione si pone rimedio alla mancata previsione, nel citato art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del termine di conclusione delle opere e dell’incarico di commissario “ad acta” relativamente agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

La relazione tecnica, inoltre, ribadisce il contenuto delle norme.

Si dispone, infine, la riduzione del compenso attualmente previsto per il commissario ad acta, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, in primis l’art. 15 del decreto legge n. 98 del 2011.

Il già citato articolo 86 della legge n. 289/2002 prevede, infatti, che all’onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.

La disposizione, conclude la relazione tecnica, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, in quanto gli oneri continuano a gravare sulle disponibilità dell’apposita contabilità speciale, intestata al commissario ad acta.

 

Al riguardo, con riferimento ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, si rileva l’opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla disponibilità, nell’ambito della contabilità speciale 3250, delle risorse da destinare alla copertura dell’onere recata dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 50

Modifica alla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Le norme modificano il decreto legislativo n. 270/1999, recante “Nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”, con lo scopo di contenere i costi della procedura. Le modifiche riguardano la determinazione dei compensi degli organi e i criteri di attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza professionale.

In particolare le modifiche apportate all’articolo 39 del decreto legislativo n. 270/1999 stabiliscono che il decreto ministeriale, in cui sono indicati i criteri di scelta degli esperti della procedura, fissi anche gli obblighi relativi alla pubblicità degli incarichi conferiti e  dei relativi costi [comma 1, lettera a)].

E’ stabilito, modificando l’articolo 41 del decreto legislativo n. 270/1999 che l’onere per la remunerazione del delegato del commissario è posto a carico del compenso del commissario stesso, mentre l’attribuzione di altri incarichi di collaborazione e consulenza viene assoggettata alla autorizzazione del Comitato di sorveglianza e limitata ai casi di effettiva necessità e alla previa verifica circa l’inesistenza di idonee professionalità interne all’impresa [comma 1, lettere b) e c)].

Infine, è riformulato l’articolo 47 del citato decreto legislativo n. 270/1999 che tratta del compenso da assegnare ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza. In particolare si stabilisce l’ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare mentre la legislazione vigente prevedeva l’emanazione di un regolamento. Il decreto deve tenere conto, per quanto applicabili delle disposizioni recate dal decreto ministeriale del 25 gennaio 2012, n. 30 che contiene il Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e di ulteriori criteri specificati dalle norme in esame. Tali ultimi criteri stabiliscono alcuni tetti per i compensi e li commisurano anche in rapporto a parametri dimensionali delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura [comma 1, lettera d)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non ha riflessi sulla finanza pubblica, dal momento che i costi degli organi delle procedure di amministrazione straordinaria sono posti a carico delle medesime.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 51

Cedibilità del tax credit digitale

Normativa vigente Le imprese cinematografiche che sostengono spese per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale possono beneficiare, per il periodo 2007-2009, di un credito d’imposta (tax credit digitale) fissato in misura pari al 30% della spesa stessa e comunque per un importo massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000 (art. 1, c.327, lett. c), n. 1, legge n. 244/2007). Il beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 (comma 331).

Il credito d’imposta in commento, insieme ad altri crediti d’imposta di cui ai commi da 325 a 328 e da 330 a 340, sono stati prorogati per il triennio 2011-2013 dall’art. 2, c.4, del D.L. n. 225/2010. A tal fine è stato previsto un limite massimo di spesa (concernente tutti i crediti d’imposta e non solo quello di cui alla norma in esame), fissato in 90 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

La norma introduce una ulteriore modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’art.1, c.327, lettera c), n. 1, della legge n. 244 del 2007 (tax credit digitale).

In particolare, si dispone che le imprese cinematografiche beneficiarie possano, in luogo dell’utilizzo in compensazione, cedere il credito d’imposta a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ovvero alla società fornitrice dell’impianto di digitalizzazione, i quali possono utilizzare il credito d’imposta acquistato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997.

La norma rinvia all’art. 1260 e seguenti del codice civile per la disciplina della cessione e dispone che tale contratto non pregiudica l’attività e i poteri delle competenti amministrazioni in relazione ai controlli delle dichiarazioni dei redditi, all’accertamento e alla irrogazione di sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d’imposta.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

minori entrate

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Il medesimo effetto di 3,3 mln annui è riportato nel prospetto con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2017.

In base alla normativa vigente, l’onere non appare a regime in quanto il credito d’imposta è riconosciuto fino al 31 dicembre 2013. In merito al profilo temporale, tuttavia, andrebbe verificata la modalità di fruizione effettiva, mediante compensazione, del credito maturato.

 

La relazione tecnica afferma che la norma determina un incremento dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento in quanto consente, ai contribuenti che non riescono a fruire della compensazione per il pagamento di debiti tributari o contributivi, di cedere tale credito ad altri soggetti.

Ai fini della stima, la relazione tecnica, oltre a ricordare la disciplina vigente, fornisce le seguenti informazioni:

-          la relazione tecnica originaria[103] stimava un costo pari a circa 8,4 mln di euro;

-          in base ai dati rilevati dagli F24 risulta che nel 2011 il credito d’imposta è stato utilizzato in compensazione (codice 6828) da 239 soggetti per un valore annuo pari a 8,7 milioni di euro;

-          i proponenti stimano esistere un potenziale di aziende medio-piccole che non riescono ad utilizzare tale beneficio, in misura pari a circa 1.500 sale cinematografiche rispetto al totale (3.900).

La relazione tecnica ipotizza che l’introduzione della facoltà di cedere il credito determini un incremento dell’utilizzo in compensazione in misura percentualmente analoga. Pertanto, gli effetti negativi di gettito – sotto forma di maggiore compensazione in F24 – risulta pari a: 8,7 x 1.500/3.900 = 3,3 milioni di euro annui.

 

Al riguardo si rileva la necessità di ulteriori elementi di valutazione, volti ad escludere che la quantificazione degli oneri finanziari recati dalla norma in esame possa risultare sottostimata.

Ciò in quanto:

- la relazione tecnica non considera lo stock di crediti d’imposta maturati negli anni precedenti e non compensati;

- in base ai dati illustrati nella relazione tecnica, il numero potenziale delle sale cinematografiche che non riescono ad utilizzare il beneficio è stimato in 1.500 rispetto ad un totale di 3.900 pertanto il credito d’imposta fruito nel 2011 (8,7 milioni) andrebbe suddiviso, ai fini dell’individuazione del valore mediamente fruito, tra 2.400 sale cinematografiche (e non 3.900). Pertanto, sulla base del procedimento della RT, l’onere dovrebbe risultare pari a: 8,7 x 1.500/2.400 = 5,4 milioni di euro.

Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo ai fini della corretta individuazione dell’onere.[104]

In merito alla imputazione quali minori entrate degli effetti finanziari indicati nel prospetto riepilogativo, si fa presente che la norma originaria (legge n. 244/2007) ascriveva gli effetti in termini di minori entrate ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento e in termini di maggiore spesa in conto capitale ai fini del saldo netto da finanziare; in sede di riapertura dei termini disposta dal D.L. n. 225/2010 e riferita a più tipologie di crediti d’imposta gli effetti finanziari venivano qualificati, nell’allegato 7, come maggiori spese in conto capitale.

 

ARTICOLO 52

Tracciabilità dei rifiuti

Normativa vigente: In base al D.M. 17 dicembre 2009 le finalità del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono: la semplificazione delle attuali procedure attraverso l’informatizzazione dei processi e l’eliminazione di alcuni adempimenti documentali, quali il formulario, il registro di carico e scarico e il MUD; nonché il controllo dell’intera filiera dei rifiuti (grazie all’utilizzo di dispositivi elettronici per la registrazione e comunicazione dei dati, quali chiavette USB e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto) anche a fini di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti. E’ previsto il pagamento da parte degli operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema. L’art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) ha suddiviso i destinatari del sistema in due gruppi: soggetti obbligati e quelli che possono aderire su base volontaria. L’art. 6, comma 2, del D.L. 138/2011 ha differito il termine di entrata in operatività del SISTRI, da ultimo fissato al 30 giugno 2012 dall’art. 13, comma 3, del D.L. 216/2011.

 

La norma, al comma 1, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), resesi necessarie anche in ragione della previsione (recata dall’art. 6, comma 2, del D.L. 138/2011) dell'utilizzo di modalità semplificate in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013:

§       il termine di entrata in operatività del SISTRI;

§       ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 (registri di carico e scarico e formulari di trasporto) del medesimo decreto, ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010).

 

Il comma 2 prevede che con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI.

Lo stesso comma dispone che, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX-SE.MA - stipulato in data 14 dicembre 2009 e successivamente integrato con atto stipulato il 10 novembre 2010 - e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni.

É altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la norma in esame è diretta a prevedere una sospensione, non oltre il 30 giugno 2013, dell’entrata in operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di consentire la prosecuzione delle attività propedeutiche necessarie per la verifica del funzionamento del sistema.  La norma non comporta, secondo la RT, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’art. 14-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102 (legge di conversione del D.L. n. 78/2009) prevede che il sistema si autofinanzi con oneri a carico degli utenti. Tali contributi ad oggi hanno determinato introiti pari ad euro 115.293.465, che coprono il totale delle fatture emesse dalla Selex SE-MA.

 

Al riguardo, per quanto attiene alla sospensione del pagamento dei contributi per l’anno 2012 non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che non si determinino obblighi di restituzione di somme eventualmente versate dai soggetti che abbiano già provveduto al versamento dei contributi per l’esercizio in corso. Inoltre andrebbe escluso che, per effetto della sospensione della contribuzione, possa determinarsi una carenza di risorse necessarie al finanziamento di attività già poste in essere in vista dell’inizio di operatività del sistema.

Quanto infine alla sospensione degli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX-SE.MA, occorrerebbe acquisire elementi volti ad escludere aspetti di onerosità connessi alla regolazione dei rapporti tra le parti con riferimento ad attività già realizzate o avviate in esecuzione del contratto ovvero a profili di contenzioso che dovessero scaturire dalla sospensione degli effetti del contratto.

 

ARTICOLO 53

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali

La norma apporta alcune modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in particolare all’articolo 3-bis, in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali, e all’articolo 4, riguardante l’adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che, stante la natura meramente procedimentale delle norme in questione, la disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 54

Disposizioni in materia d’appello giudiziario

La norma reca modifiche al codice di procedura penale introducendo, nelle impugnazioni di merito e di legittimità, un filtro di inammissibilità fondato su una valutazione di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che - attesa la sua natura ordinamentale - non si ravvisano effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione.

 

ARTICOLO 55

Disposizioni in materia durata ragionevole del processo

La norma modifica la disciplina del procedimento relativo alla domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo recata dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto). In particolare le norme:

·        individuano i termini di durata ragionevole del processo, specificando per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole ed indicando, inoltre, le cause di non indennizzabilità [comma 1, lett. a)];

·        fissano l’ammontare dell’indennizzo nella misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro per ciascun anno - o frazione di anno - che eccede il termine di durata ragionevole [comma 1, lett. b)];

·        ferma restando la competenza della corte di appello in un unico grado di merito, semplificano la disciplina processuale in riferimento prevedendo che la domanda di equa riparazione venga decisa dal Presidente della corte d’appello[105] con decreto motivato da emettere entro trenta giorni[106] dal deposito del ricorso. Viene confermato che l’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili[107] [comma 1, lett. c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica della disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo (attualmente disciplinati dalla c.d. legge Pinto) è finalizzata a razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti d’appello - evitando che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - e a contenere i conseguenti oneri per la finanza pubblica, che nell’anno 2011 sono stati di oltre 200 milioni di euro. La RT evidenzia, pertanto, che la modifica normativa ha una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica. A tale fine, confermando la competenza della corte di appello in un unico grado di merito, la RT precisa che le modifiche adottate, introducono un meccanismo simile a quello del procedimento per decreto ingiuntivo, con l’adozione di un procedimento di tipo monitorio. Viene, inoltre, rilevato che la proposta normativa introduce, inoltre, alcuni elementi di chiarezza – mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione e che dovrebbero condurre a decisioni prevedibili e tendenzialmente standardizzate - con particolare riferimento a:

a)      l’individuazione dei termini di durata ragionevole del processo entro i quali la durata processuale non può mai essere dichiarata irragionevole;

b)     l’ammontare dell’indennizzo spettante per ciascun anno (o frazione di anno) che eccede il termine di durata ragionevole.

Sono state previste, inoltre, cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente o dilatoria o comunque abusiva della parte.

La relazione tecnica afferma pertanto che la noma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e le finanze pubbliche.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 56

Disposizioni in materia di Scuola superiore della Magistratura

La norma reca modifiche al D.lgs. n. 26/2006[108], nelle parti cin cui prevede che:

·        con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano individuate necessariamente tre sedi della Scuola superiore della magistratura, disponendo che sia facoltà del Ministro individuare fino ad un massimo di tre sedi;

·        i magistrati in servizio nominati nel Comitato direttivo della Scuola siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico, disponendo che sia facoltà del singolo magistrato chiedere, in luogo del collocamento fuori ruolo, di usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e le finanze pubbliche.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 57

Incentivi all’occupazione giovanile nel settore della green economy

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 1112, della legge n. 296/2006 prevede che, a valere sul fondo rotativo[109] per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997[110], per il triennio 2007-2009, sono finanziate prioritariamente le seguenti misure: a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico; b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore; c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero; f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

La norma, abrogando il comma 1112 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 che elenca le misure prioritariamente finanziate a valere sul fondo rotativo per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, prevede, a valere sul medesimo Fondo rotativo, la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che in particolari settori della green economy[111]. La concessione delle agevolazioni sono subordinate alla previsione nei progetti di investimento presentati dalle imprese di occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni. Tali nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti negli ultimi 12 mesi.

I finanziamento sono erogabili ai progetti di investimenti sino a concorrenza delle disponibilità del Fondo a cui, a tal fine, affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie (comma 1).

Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del DM n. 25/2008 e prevede che le risorse assegnate in base a tale DM ma non utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere destinate al finanziamento degli interventi in esame (comma 3).

La norma, infine, prevede la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse fissato dal DM 17 novembre 2009[112] per i progetti di investimento presentati dalle società di servizi energetici (ESCO)[113], dagli affidatari di contratti di disponibilità[114] nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata[115] (comma 6). Per tali soggetti, la durata dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centoventi mesi, mentre per la generalità degli altri soggetti la durata è non superiore a settantadue mesi (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non ha effetti finanziari, data la natura rotativa degli interventi previsti.

La relazione tecnica, inoltre, precisa che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, presso il conto corrente infruttifero di tesoreria centrale n. 25036, intestato al Ministero dell’ambiente e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, sono disponibili 565 milioni di euro per le finalità del Fondo Kyoto. Alla medesima data, risultano pervenute richieste di finanziamento per 95 milioni di euro, allo stato in fase di istruttoria.

 

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare, dal momento che gli interventi sono erogati fino a concorrenza delle disponibilità del Fondo Kyoto.

 

ARTICOLO 58

Istituzione del Fondo per distribuzione di derrate alimentari agli indigenti

La norma dispone l’istituzione, presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio nazionale. Gli alimenti sono distribuiti attraverso organizzazioni caritatevoli secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007[116]. Il programma annuale di distribuzione, definito annualmente con DM entro il 30 giugno di ogni anno identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 460/1997[117]. Tale ultima disciplina si applica anche ai casi in cui gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all’attuazione del programma annuale di distribuzione derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, che nulla aggiunge al contenuto della norma, precisa che essa non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che l’applicazione ad ulteriori soggetti della disciplina fiscale prevista per le ONLUS appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito fiscale. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Appare necessario, inoltre, che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle modalità di istituzione e di funzionamento del Fondo, al fine di verificare che dall’attuazione della disposizione non derivi un aggravio, in termini finanziari, di personale e di strutture, a carico dell’AGEA, che fa parte dell’aggregato delle amministrazioni pubbliche.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 1, si osserva che sia la disposizione sia la relazione tecnica non specificano se il Fondo in esame debba avere una dotazione finanziaria iniziale.

La relazione tecnica, in merito agli effetti finanziari della disposizione, afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Tutto ciò considerato, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle eventuali risorse che affluiranno al fondo e alla loro natura.

Quanto alle attività dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) connesse all’attuazione del programma annuale di distribuzione, il Governo dovrebbe valutare l’eventualità di inserire nella norma un’apposita clausola di neutralità finanziaria.

 

ARTICOLO 59

Disposizioni urgenti per il settore agricolo

Le norme dispongono quanto segue:

         viene prevista l’applicazione di sanzioni amministrative per i soggetti, inseriti nel sistema di controllo di denominazioni di origine protetta dei vini, che non assolvano agli obblighi pecuniari, nei confronti del consorzio di tutela incaricato,  relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per le denominazioni protette (commi 1 e 2);

         viene previsto che le somme presenti sul bilancio dell’Agea e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi di specifiche disposizioni individuate dal testo, siano destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e interventi di contrasto alle crisi di mercato. Con apposito decreto ministeriale sono definite le relative modalità di applicazione e sono quantificate le risorse da destinare - in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - ad ogni singola misura o intervento alla cui attuazione provvede l’Agenzia (commi 3-5);

Si segnala che l’onere derivante dalla presente norma (comma 4) è compensato a valere sulle risorse complessivamente reperite nell’ambito del decreto legge in esame (v. articolo 69 recante la copertura finanziaria).

         viene stabilito che, a decorrere dal 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle regioni ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 143/1997 siano utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali (comma 6).

L’articolo 4 del D. Lgs. 143/1997 ha previsto il trasferimento di risorse alle regioni in conseguenza del riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola[118]. Alla norma è stata data attuazione con il DPCM 11 maggio 2001, che ha individuato i beni e quantificato le risorse finanziarie da trasferire alle regioni[119].

Si segnala che il comma 6 è introdotto nella forma di novella all’articolo 41 della legge 1096/1971 (Disciplina dell'attività sementiera). L’articolo 41 demanda al Ministero dell’agricoltura l’individuazione dei compensi e delle tariffe per i servizi prestati nel settore sementiero, fra i quali gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di varietà vegetali. Il soggetto beneficiato è l'Istituto conservatore dei registri, mentre il compenso deve essere commisurato al costo del servizio;

         sono attribuite al commissario ad acta ex Agensud[120] le competenze in materia di finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, degli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue. Tali funzioni devono essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 7).

L’articolo 19, comma 5, del DL 32/1995  - richiamato dal comma 7 in esame - ha introdotto la figura del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero, già di competenza dell’ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura. Il Commissario gestisce, in particolare, le opere della “gestione separata” (ossia di quelle attività, a suo tempo previste dal DL 581/1984, che l’Agensud aveva ereditato dalla Cassa per il Mezzogiorno e che sono state gestite separatamente sotto il profilo organizzativo e contabile), nonché dei progetti trasferiti dal Commissario liquidatore di Agensud  per l’assegnazione alle amministrazioni competenti delle attività, funzioni e beni strumentali dell’Agenzia per il Mezzogiorno.

Si segnala in proposito che l’articolo 16-bis del DL 78/2009 ha autorizzato il Commissario ad acta ad utilizzare le economie, realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 (economie non quantificate né dalla norma né dalla RT), per fare fronte agli “oneri accessori” per la prosecuzione delle proprie attività, incluso il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui approvati dal CIPE.

Non è chiaro se con il comma 7 in esame si intenda consentire l’utilizzo di tali economie anche per finanziare la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica, che i consorzi di bonifica (gestori della rete irrigua nazionale) intendano realizzare utilizzando l’energia prodotta dai salti d’acqua presenti nella rete[121];

         viene stabilito che a  decorrere dal 2013 le regioni trasmettano annualmente al Ministero delle politiche agricole una relazione sul rapporto tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole regioni. Le informazioni così ottenute saranno utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine di valutare le necessarie autorizzazioni per l’autorizzazione all’entrata in esercizio degli impianti (commi 8-10);

         viene disposto che l’autorizzazione all’esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa sia rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, ferme restando le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie. Tale disposizione si applica fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (commi 11-12);

         viene esteso[122] alle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca l’accesso ai consorzi di garanzia collettiva fidi, che attualmente operano per le cooperative di pescatori e per le imprese di pesca (comma 13).

Si ricorda che in base all’articolo 17 della legge 302/1989 (Disciplina del credito peschereccio di esercizio) – novellato dal testo in esame - i consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui (circa 105.000 euro annui). Al relativo onere (erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia) si provvede nell’ambito della norma di copertura relativa all’intero provvedimento (articolo 20);  

         viene consentito, ai soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca, di utilizzare nelle etichette la dicitura “Prodotto italiano” o altra indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca o di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l’esattezza delle informazioni relative all’origine del prodotto. I predetti operatori economici sono tenuti a conservare la documentazione relativa all’acquisto del prodotto, comprensiva dell’attestazione di origine, per almeno un anno. In caso di inadempienza o di irregolarità, si applicano le sanzioni previste dal testo (commi 14-19).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari assegna alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                               (mln di euro)                  

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale

Art. 59 c. 4

 

 

 

19,7

 

 

19,7

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, con esclusione del comma 4, le norme non comportano effetti negativi  per la finanza pubblica.

In particolare la RT fornisce i seguenti elementi:

-                commi 3-5: tenuto conto che il settore bieticolo-saccarifero ha beneficiato nel corso degli anni, in attuazione della normativa comunitaria di settore, di aiuti nazionali erogati per il tramite dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, le norme sono dirette a rendere disponibili le risorse residue, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell’Agea riferiti agli anni 2005-2010,  per una riprogrammazione, da attuare sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministro delle politiche agricole con proprio provvedimento. In particolare, in base ad una ricognizione condotta da Agea alla data del 17 febbraio 2012, le risorse residue disponibili nei pertinenti capitoli di spesa (n. 308 e n. 341) ammontano a complessivi 19,7 milioni di euro. Per tale norma si ascrivono effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno  e di indebitamento per l’anno 2012 pari ad euro 19,738 milioni, cui si provvede nell’ambito della copertura finanziaria di cui all’articolo 69degli oneri recati dal provvedimento;

-                comma 6: con tale disposizione si rende uniforme la normativa per ciò che concerne l’esecuzione delle prove per l’accertamento dei requisiti varietali per la concessione di privative per nuove varietà vegetali a quella per l’iscrizione ai registri di varietà vegetali. A tal fine, la somma versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero delle politiche agricole, entro il limite annuo di 2,5 milioni di euro, è caratterizzata da apposita quantificazione e copertura finanziaria. La modifica legislativa consente di disporre delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento delle attività, garantendo il finanziamento degli Organismi coordinatori delle prove con conseguente maggiore efficienza organizzativa e aumento della competitività del settore sementiero e delle nuove varietà vegetali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

-                comma 7: la norma (finanziamento di interventi finalizzati alla produzione di energia da impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue) consente di ricomprendere tra le "opere complementari e/o accessorie" finanziabili con le economie maturate, a seguito di procedure di evidenza pubblica, anche gli interventi di produzione di energia idroelettrica strettamente connessa agli impianti irrigui esistenti.  La normativa vigente in materia di fonti rinnovabili nel settore idroelettrico prevede il cumulo delle tariffe agevolate, relative all'energia prodotta, con il finanziamento pubblico per un massimo del 40% (art. 26 del D.Lgs. 28/2011). Per la restante parte del finanziamento, gli enti provvederanno con il ricorso al mercato (di capitali o di impresa), determinando pertanto un effetto moltiplicatore degli investimenti attivabili, a parità di risorse pubbliche impegnate. La norma, quindi, non determina alcun maggiore impegno di spesa, riguarda risorse già disponibili, non costituisce modifica delle specifiche normative che disciplinano il settore delle fonti rinnovabili, attiva il concorso di soggetti privati ed è coerente con l'azione del Governo di stimolo allo sviluppo nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

-                comma 8: la norma consente di migliorare la pianificazione dei nuovi impianti agroenergetici che utilizzano biomasse di origine agricole ed evitare effetti distorsivi sulle produzioni agricole tradizionali. Dall’adempimento degli obblighi previsti dal testo (relazione al Ministero delle politiche agriocle) non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato;

-                commi 11-12: la norma è volta a promuovere gli investimenti in acquacoltura, un settore di particolare rilevanza sotto il profilo economico (con positive ricadute sul piano occupazionale), la cui rilevanza strategica tende a crescere con il depauperarsi delle risorse della pesca. Si tratta, peraltro, di attività controllate sul piano sanitario, con benefici effetti sulla tutela della salute e dello stesso ambiente marino. La norma interviene accentrando le competenze autorizzatorie in capo al Ministero delle politiche agricole, in ragione delle capacità tecniche possedute, fermo restando - grazie ad apposita clausola di cedevolezza - il rispetto dell'art. 117 Cost. e quindi del ruolo delle regioni;

-                comma 13: la norma consente alle Associazioni nazionali di categoria della pesca di fruire di strumenti di garanzia per l’accesso al credito. Si segnala che le azioni di tutela, promozione e sviluppo attuate dalle Associazioni, nell’attuale stato di crisi, presentano assoluta priorità sia per i processi di adeguamento alla sempre più incisiva regolamentazione comunitaria sia per le attività di assistenza tecnica e informazione agli operatori del settore. Considerata la progressiva riduzione delle risorse assegnate a questo fine dal Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, le stesse Associazioni si trovano ad agire attraverso il ricorso al credito per il quale risulta necessario fornire garanzie e co-garanzie agli Istituti eroganti. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

-                commi 14-19: le norme consentono di introdurre un sistema di identificazione di origine dei prodotti ittici, garantendo ai consumatori informazioni più precise circa la zona di provenienza rispetto a quelle obbligatoriamente previste dalla disciplina vigente. Ciò può essere fatto nel rispetto delle seguenti condizioni:

o         provenienza del prodotto da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni di produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all’origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Reg. 1224/09/CE e relativo Regolamento di attuazione;

o         specifica attestazione dell’origine del prodotto.

Lo svolgimento dell’attività di controllo rientra nell’ambito delle operazioni svolte in attuazione del decreto legislativo n. 109 del 1992 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) ed, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 6 (utilizzazione di somme trasferite alle regioni – nel limite di 2,5 milioni di euro all’anno - per i rimborsi agli organismi di coordinamento delle prove varietali), andrebbe chiarito se la nuova finalizzazione delle somme prevista dal testo possa determinare un’accelerazione della spesa, con una conseguente alterazione dei profili di cassa incorporati nelle previsioni a legislazione vigente.

Tale chiarimento appare necessario anche in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale l’importo viene riassegnato al Ministero delle politiche agricole “con quantificazione dell’onere e individuazione della relativa copertura finanziaria”.

Con riferimento al comma 7 (finanziamento di interventi finalizzati alla produzione di energia da impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue), si osserva che secondo la relazione tecnica le norme consentono di ricomprendere i predetti interventi tra le opere complementari e/o accessorie finanziabili con le economie maturate. Si ricorda in proposito che l’articolo 16-bis del DL 78/2009 aveva autorizzato il Commissario ad acta ad utilizzare le economie, realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008, per fare fronte agli “oneri accessori” per la prosecuzione delle proprie attività, incluso il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui approvati dal CIPE. Andrebbe chiarito se con il comma 7 in esame si intenda consentire l’utilizzo di tali economie anche per finanziare la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. Infatti tale previsione non appare desumibile dal tenore letterale della norma in esame. Inoltre le predette risorse (“economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008”) non erano state a suo tempo quantificate né dal testo del DL 78/2009 né dalla relazione tecnica.

Con riferimento al comma 13 (che estende alle Associazioni di rappresentanza del settore della pesca l’accesso ai consorzi di garanzia collettiva fidi), si osserva che la costituzione dei fondi di garanzia da parte dei consorzi delle imprese del settore della pesca è attualmente finanziata - in base all’articolo 17 della legge 302/1989 - mediante un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di circa 105.000 euro annui. Andrebbe pertanto chiarito se l’estensione dell’accesso ai confidi possa costituire il presupposto per un incremento della spesa  destinata a tale finalità.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 3, 4 e 5, si osserva quanto segue.

La norma, al comma 3, dispone che le somme presenti sul bilancio dell’AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006; dell’articolo1, comma 405, della legge n. 266 del 2005; dell’articolo  1, comma 1063, della legge n. 296 del 2006; dell’articolo 2, comma 122, della legge n. 244 del 2007, e dell’articolo 69, comma 9, della legge n. 289 del 2002, così come rifinanziata dalla legge n. 350 del 2005, sono destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.

Il comma 4, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di applicazione del comma 3 e sono quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola misura o intervento alla cui attuazione provvede l’AGEA.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 2 del 2006 ha disposto l’attribuzione all’AGEA, per l'anno 2006, di una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonché ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero.

L’articolo 1, comma 405, della legge n. 266 del 2005 ha disposto l’incremento del Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, per una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

L’articolo 1, comma 1063, della legge n. 296 del 2006 ha attribuito al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro per l'anno 2007, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria;

L’articolo 2, comma 122, della legge n. 244 del 2007 ha rifinanziato l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

L’articolo 69, comma 9, della legge n. 289 del 2002 ha destinato, per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono dirette a rendere disponibili le risorse residue, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell’AGEA riferiti agli anni 2005-2010, per una riprogrammazione, da attuare sulla base delle linee di indirizzo definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento. Secondo la relazione tecnica, in base ad una ricognizione condotta da AGEA alla data del 17 febbraio 2012, le risorse residue disponibili nei pertinenti capitoli di spesa (n. 308 e n. 341) ammontano a complessivi 19,7 milioni di euro.

Per effetto della disposizione in esame si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento per l’anno 2012 pari a euro 19,738 milioni di euro.

Alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di destinare le risorse in esame alle finalità indicate dalla norma, posto che la relazione tecnica indica che le stesse dovrebbero essere già impegnate nel bilancio dell’AGEA. A tale proposito, sarebbe opportuno acquisire informazioni in merito agli impegni che sono stati assunti dall’AGEA a valere sulle predette risorse.

 

Con riferimento al comma 6, si osserva quanto segue.

 

La norma inserisce un comma aggiuntivo all’articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.

L’articolo 41 della legge n. 1096 del 1971 stabilisce che le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonché di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997 (Trasferimento di risorse alle regioni)  dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell’articolo 7, comma , della legge n. 59 del 1997, entro il 31 dicembre 1997, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 6, si osserva che la relazione tecnica afferma che con la disposizione in esame vengono stabiliti gli importi da trasferire alle Regioni, a partire dal 2012, che le stesse utilizzeranno per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali, dando attuazione operativa al disposto di cui all’articolo 12, comma 1, della legge n. 537 del 1993.

La relazione tecnica, inoltre, fa riferimento ai compensi, versati all’entrata del bilancio dello Stato, che sono riassegnati, entro il limite annuo di 2,5 milioni di euro, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con quantificazione dell’onere e individuazione della relativa copertura finanziaria.

Secondo la relazione tecnica, la modifica legislativa consente di disporre delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento delle attività, garantendo il finanziamento degli organismi coordinatori delle prove (attività fino ad oggi espletata dall’ex Ense ora Inran e dalla regione Emilia-Romagna), con conseguente maggiore efficienza organizzativa della competitività del settore sementiero e delle nuove varietà vegetali.

La relazione tecnica conclude l’analisi della norma precisando che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Considerato quanto sopra, si rileva l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse che saranno utilizzate dalle regioni per le finalità indicate.

In particolare, è necessario che il Governo confermi che le risorse trasferite alle regioni nel limite di 2,5 milioni di euro annui, provengano dalle tariffe dei compensi dovuti agli enti indicati dall’articolo 41 della legge n. 1096 del 1971. Dovrebbe inoltre chiarire se le risorse siano già trasferite alla Regioni a legislazione vigente ovvero se debba operare il meccanismo descritto nella relazione tecnica (le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite sopra indicato, per essere successivamente trasferite alle Regioni per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali).

Qualora il Governo confermi che si tratti dell’utilizzo delle predette tariffe, si rileva l’opportunità di acquisire una stima delle risorse che si prevede di incassare a tale titolo.

 

ARTICOLI 60-63

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

Normativa vigente: il comma 870 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito. Al Fondo confluiscono le risorse:

       del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) ;

       del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) ;

       del Fondo per le aree sottoutilizzate  (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

       le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

Ai sensi del comma 871, il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

L'articolo 32 del DL n. 5/2012  ha introdotto alcune novità relative al FIRST, stabilendo che  il Fondo dovrà essere ripartito con un vincolo di destinazione del 15 per cento delle risorse complessive al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali (che si aggiunge al 10 per cento destinato ai progetti di ricerca di giovani ricercatori. Il comma 3 dell'articolo 32 dispone, infine, che gli oneri delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano «sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti», senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Le norme:

·        individuano i soggetti ammissibili agli interventi[123] (articolo 60, comma 3), le tipologie di intervento[124] (articolo 60, comma4) nonché le misure a sostegno degli interventi medesimi[125] (articolo 60, comma 5);

·        prevedono che le tipologie di intervento di cui all’articolo 60 siano sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Il Fondo continua a operare anche attraverso l’esistente contabilità speciale esclusivamente per l’erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi (articolo 61, comma 1);

·        dispongono che a garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati sia trattenuta e accantonata, per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo stesso (articolo 61, comma 2);

·        stabiliscono le modalità di attuazione e le procedure di valutazione per l’ammissione dei progetti ai finanziamenti, prevedendo l’adozione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di specifici indirizzi in ordine agli obiettivi, alle priorità di intervento e alle attività di cui alle norme in esame nonché l’emanazione di decreti di natura non regolamentare per la definizione delle procedure. Prevedono altresì sia il parere di esperti, individuati di volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR)[126], cui affidare la valutazione tecnico-scientifica dei singoli progetti sia il parere di esperti tecnici circa la solidità e capacità economico-finanziaria dei soggetti in relazione agli investimenti. Semplificano le procedure relative alla parte di istruttoria dei progetti nonché le fasi successive, anche nell’ipotesi di variazione dei progetti medesimi (articolo 62);

·        dispongono l’abrogazione del FIRB (Fondo per gli investimenti della ricerca di base)[127] e delle norme che disciplinano il sostegno alla ricerca superate dal provvedimento in esame[128] (articolo 63, comma 1);

·        stabiliscono che all’attuazione delle disposizioni in esame si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 63, comma 2);

·        modificano l’art. 20 della legge n. 240/2010[129], prevedendo che i progetti di ricerca di tipo strategico finanziati a carico del FIRST, siano assoggettati a valutazione tramite appositi comitati. Stabiliscono che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Dispongono che le attività del comma in esame siano svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 63, comma 4).

 

La relazione tecnicaafferma che l’articolo 60 ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non produce effetti finanziari.

In riferimento all’articolo 61, specifica che il comma 1, è riproduttivo della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 870, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che fa confluire tutte le risorse per gli interventi previsti dal Titolo in esame (FAR, FIRB, Fondo per le aree sottoutilizzate e PRIN) nel FIRST, ferme restando le norme relative al credito agevolato del FAR. Afferma, quindi, che la disposizione non innova le procedure vigenti e pertanto non produce effetti finanziari.

In merito alla disposizione di cui al comma 2, la relazione afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto trattasi di accantonamento di una quota del contributo attribuito al singolo progetto, trattenuto dal Miur a titolo di garanzia. A conclusione del progetto, l’importo accantonato viene versato al beneficiario del progetto. Segnala che la somma complessiva degli accantonamenti a titolo di garanzia sui singoli progetti non può superare il 10% dell’importo complessivo dello stanziamento del Fondo e che alla luce di ciò, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non produce effetti finanziari. Sottolinea, infine, che la disposizione ricalca le regole di partecipazione già previste all’art. 38 (“Meccanismo di copertura dei rischi”) del Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del 7° programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca).

La relazione ricorda, quindi, che l’articolo 62 prevede l’emanazione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento mediante l’emanazione di uno o più decreti di natura non regolamentare per la definizione delle procedure. Afferma che la disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione asserisce, inoltre, che il comma 3 dell’articolo 62, nel prevedere la soppressione del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 7 d.lgs. n. 297/99, realizza un’ottimizzazione e una semplificazione organizzativa.

In merito ai commi 4 e 5 dell’articolo 62, la relazione specifica che quanto al limite e alla copertura degli oneri previsti per le procedure di valutazione e controllo dei progetti, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 32, comma 3, d.l. n. 5/2012[130],  nonché dall’art. 5, comma 2, d.l. 212/2002[131]. Pertanto si applicano al riguardo le norme già previste a legislazione vigente.

L’articolo 63 contiene le disposizioni finali, in particolare: l’abrogazione delle disposizioni superate per effetto degli articoli precedenti, una clausola di invarianza finanziaria e la modifica delle norme di cui all’art. 20 della legge n. 240/2010, al fine di realizzare semplificazioni procedimentali nella valutazione degli interventi di ricerca fondamentale.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

 

ARTICOLO 64

Fondo per lo sviluppo e la capillare pratica sportiva

La norma istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione delle pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l’anno 2012, fino a 23 milioni di euro. La definizione dei criteri per l’erogazione delle risorse finanziarie e l’individuazione degli interventi ammessi al relativo finanziamento vengono demandate a successivi decreti ministeriali. La norma dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si provveda, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito che la norma prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un “Fondo per lo sviluppo la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione”, con una dotazione finanziaria, per l’anno 2012, fino a 23 milioni di euro, afferma che tale dotazione trova copertura, quanto a 14 milioni di euro, sul capitolo di spesa 984 iscritto al CDR n. 18 “Sport” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio, ai sensi del decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 19 aprile 2012; quanto a 9 milioni di euro dalla revoca di fondi, rivenienti dal capitolo 991 - esercizio finanziario 2009 del suddetto CDR, trasferiti all’Istituto per il Credito Sportivo, per la mancata realizzazione delle opere inizialmente previste.

Con riferimento a quest’ultima disponibilità finanziaria, la RT precisa che con decreto del 17 novembre 2004 il Ministro per i beni e le attività culturali ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui alla legge n. 376/2003 (musei sport). L’articolo 1 del predetto decreto ha disposto, infatti, l’erogazione di contributi per euro 25.822.800 alla realizzazione o alla ristrutturazione di impianti sportivi al cui interno sia “previsto uno spazio destinato a Museo tematico che abbia come oggetto la tutela e la valorizzazione di una singola disciplina sportiva”. Con decreto 29 ottobre 2009 è stata trasferita presso l’Istituto per il credito sportivo sul conto corrente n. 001/3-5 intestato all’Ufficio Sport, la somma di euro 25.822.800 per il pagamento dei contributi agli enti beneficiari delle provvidenze dello Stato individuati con decreto direttoriale del 26 aprile 2006.

La RT riporta una tabella contabile riepilogativa della gestione del conto n. 001/3-5, relativa al periodo 9 dicembre 2009 - 31 dicembre 2011. Per i maggiori dettagli si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

Stante quanto evidenziato, la RT afferma, infine, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, nel presupposto - su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo - che i tendenziali di spesa a legislazione vigente già scontino l’utilizzo, nel 2012, delle risorse, pari a 9 milioni, provenienti dalle revoche.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, si rileva che la relazione tecnica specifica che le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio delle quali è previsto l’utilizzo sono iscritte nei capitoli 984 e 991. In considerazione della natura di conto capitale di tali risorse, appare opportuno che il Governo confermi che anche il Fondo del quale è prevista l’istituzione sia utilizzato solo per interventi riconducibili a tale tipologia di oneri al fine di evitare una dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO 65

Disposizioni in materia di attività sportive per disabili

Normativa vigente: l’articolo 15 del d.lgs. n. 242/1999[132] stabilisce, tra l’altro, che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e anche singoli tesserati. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del CONI.

 

La norma estende alle federazioni e discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la disciplina prevista dall’articolo 15 del d.lgs. n. 242/1999, specificando che agli organismi interessati dalla disposizione continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa, previste per le amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che la disposizione riveste carattere puramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 66

Disposizioni in materia di Reti d’impresa

La norma:

·        rinvia ad uno o più decreti del Ministro degli Affari regionali, del Turismo e dello Sport, la definizione di criteri e modalità di realizzazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico (comma 1).

In particolare, con i suddetti provvedimenti dovranno essere definiti gli interventi oggetto dei contributi finalizzati alla predisposizione di strumenti informativi di amministrazione e prenotazione dei servizi turistici; per iniziative di formazione e riqualificazione del personale; per la promozione integrata sul territorio nazionale e sui mercati internazionale attraverso l’attività di promozione dell’ENIT.

·        autorizza per tali interventi un limite di spesa di 8 milioni di euro, utilizzando le risorse disponibili nel bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2012, destinate allo sviluppo del turismo (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, specifica che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni, si provvede, per l’anno 2012, fino alla concorrenza di euro 8.000.000 a valere sul capitolo 990 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Centro di responsabilità n. 17 “Sviluppo e competitività del Turismo”. L’ENIT provvede ai compiti derivanti  dalla norma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Afferma che, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare, riguardo ai profili di quantificazione, essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, si rileva che la relazione tecnica specifica che le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio delle quali è previsto l’utilizzo sono iscritte nel capitolo 990. In considerazione della natura di conto capitale di tali risorse, appare opportuno che il Governo confermi che anche il Fondo del quale è prevista l’istituzione sia utilizzato solo per interventi riconducibili a tale tipologia di oneri al fine di evitare una dequalificazione della spesa. Tale chiarimento appare opportuno soprattutto in considerazione del fatto che tra gli interventi previsti vi è l’attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale.

 

ARTICOLO 67

Fondazione di studi universitari

La norma:

·        istituisce la Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, con sede in una delle Regioni di cui all’obiettivo Convergenza[133], individuata dallo Statuto, con il compito di provvedere alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, per lo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrative per il settore turistico (commi 1-3);

·        dispone che le attività di cui ai commi precedenti siano realizzate nel limite di spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2012/2014 e, comunque, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce che le attività previste dalla norma sono realizzate nel limite di spesa di euro 2 milioni per gli anni 2012/2013/2014, e comunque nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione ricorda che, per l’annualità 2012, le risorse trovano copertura per euro 1.319.000 sul capitolo 796, per euro 524.000 sul capitolo 805 e per euro 157.000 sul capitolo 868, del Centro di Responsabilità 17 “Sviluppo e competitività del turismo”. Per l’anno 2013 le risorse gravano per euro 1.205.000 sul capitolo 796, per euro 638.000 sul capitolo 805 e per euro 157.000 sul capitolo 868 del medesimo Centro di Responsabilità 17 “Sviluppo e competitività del turismo”. Per l’anno 2014 le risorse gravano per euro 1.327.000 sul capitolo 796, per euro 516.000 sul capitolo 805 e per euro 157.000 sul capitolo 868 del medesimo Centro di Responsabilità 17 “Sviluppo e competitività del turismo”.

Per il funzionamento futuro, lo Statuto potrà prevedere che la Fondazione, oltre a poter ricercare contributi e finanziamenti pubblici su specifici progetti formativi anche presso amministrazioni regionali ed enti locali, potrà stabilire accordi con il mondo imprenditoriale per l’attivazione dei corsi che lo stesso riterrà prioritari rispetto al proprio fabbisogno formativo. In ogni caso, la RT precisa che la Fondazione, quale istituzione universitaria, potrà accedere, con invarianza della spesa complessiva, ai fondi previsti dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per il finanziamento del sistema universitario. I fondi stanziati dal presente articolo – che costituiscono un limite massimo di spesa - per il funzionamento della Fondazione saranno utilizzati in parte per il funzionamento, in parte per gli organi e per la gran parte allo svolgimento di attività formative secondo quanto verrà stabilito dallo Statuto che sarà approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, in quanto l’onere è configurato come limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 5, si rileva che la relazione tecnica specifica che le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio delle quali è previsto l’utilizzo sono iscritte nei capitoli  796, 805 e 868. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse per l’istituzione della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti dei quali è previsto l’utilizzo relativi all’attuazione delle iniziative concernenti il Codice del turismo, alla realizzazione e alla gestione del contact center e all’osservatorio nazionale del turismo.

Infine, appare opportuno che il Governo chiarisca se la previsione di una autorizzazione di spesa a carattere pluriennale possa conciliarsi con la natura degli oneri, che, riferendosi al funzionamento di una Fondazione con compiti di formazione superiore e continua, sembrerebbero avere carattere permanente.

 

ARTICOLO 68

Assicurazioni estere

Normativa vigente I redditi di capitale derivanti dal riscatto di polizze assicurative ramo vita sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi fissata in misura pari al 20%; l’imposta deve essere trattenuta al momento del pagamento del riscatto della polizza assicurativa da parte della compagnia di assicurazione, se italiana (art. 26-ter, commi 1 e 2 del DPR n. 600/73).

Qualora la compagnia di assicurazione sia estera ed il percettore sia italiano, l’applicazione della ritenuta alla fonte è facoltativa (comma 3). La mancata applicazione della ritenuta da parte della compagnia estera determina, in capo al percettore, l’obbligo di effettuare l’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne, invece, il regime tributario delle compagnie di assicurazione, la normativa vigente prevede, tra l’altro, un’imposta sulle riserve matematiche iscritte in bilancio e relative alle polizze vita (art. 1, comma 2, del DL n. 209/2002). L’imposta, calcolata applicando l’aliquota dello 0,35% (comma 2-bis), costituisce credito d’imposta da utilizzare per il versamento delle ritenute operate ai sensi del sopra illustrato articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso di incapienza della ritenuta operata rispetto all’acconto versato, il credito maturato per l’imposta sulla riserva può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/97 per il pagamento di altri tributi e contributi. 

 

La norma, in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati, tramite intermediario, tra una compagnia estera ed un assicurato residente, dispone:

-          la facoltà, per l’intermediario, di operare come sostituto d’imposta applicando l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi di capitale erogati in fase di riscatto della polizza (comma 1). Tale facoltà si aggiunge a quella già prevista per le compagnie di assicurazione estere[134];

-          l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’imposta sulle riserve matematiche di cui al D.L. n. 209/2002 in quanto sono inclusi nell’ambito soggettivo gli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti di assicurazione tra compagnie estere e investitori residenti. Il nuovo regime impositivo, introdotto con decorrenza 2011 in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie previsto dallo Statuto del contribuente, comporta l’obbligo per l’intermediario di effettuare il pagamento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,35% al valore della riserva matematica relativa ai contratti di assicurazione stipulati mediante l’intervento dell’intermediario stesso (comma 2);

-          per il solo periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta dovuta dagli intermediari ai sensi del comma 2 deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012[135] ed è calcolato sulle riserve matematiche relative ai contratti in essere al 31 dicembre 2011 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

maggiori entrate

110

100

100

110

100

100

110

100

100

Il prospetto riepilogativo, che riporta gli effetti fino all’anno 2017, conferma - per gli anni successivi al 2014 - il gettito di 100 milioni annui, dovendo quindi considerarsi l’incremento di gettito “a regime”.

 

La relazione tecnica ricorda che la norma è finalizzata ad “estendere l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% di cui all’art. 26-ter del DPR n. 600/1973 agli intermediari che intervengono nella sottoscrizione di un contratto assicurativo da compagnie estere”.

Ai fini della stima, la relazione tecnica considera:

-          l’ammontare dei premi versati nel 2010 relativi alle imprese estere in libera prestazione di servizi che, in base ai dati evidenziati nella Relazione sull’attività dell’ISVAP[136], ammonta a 12.670 milioni di euro;

-          la quota dei predetti premi relativa a compagnie estere che già applicano l’imposta sostitutiva, valutata in circa 6.000 milioni, è stata ottenuta sia in base ad elaborazioni sulle dichiarazioni 770/2011 delle compagnie estere sia in base ad informazioni ottenute presso l’Ania e l’Isvap. Pertanto, la quota di premi non assoggettati a ritenuta alla fonte ammonta a circa 6.600 milioni di euro (12.670 – 6.000);

-          analizzando le dichiarazioni 770/2011 e i versamenti effettuati con modello F24 è stato calcolato il rapporto tra riserve matematiche e premi corrisposti nell’anno per i soggetti che agiscono in qualità di sostituti d’imposta. Utilizzando lo stesso rapporto anche ai premi delle compagnie che non hanno esercitato l’opzione si ottiene un ammontare di riserve matematiche di circa 31.000 milioni di euro;

-          applicando lo 0,35% al suddetto ammontare di riserve matematiche si ottiene un gettito di circa 110 milioni su base annua. Tale importo sarà scomputato dai versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sul reddito imponibile di capitale (pari alla differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione delle singole imposte. Pertanto, l’effetto netto a decorrere dal secondo anno di applicazione è stimabile in circa 100 milioni di euro, considerando il rapporto tra l’imposta sostitutiva scomputata al momento del riscatto e quella annualmente versata sulle riserve matematiche.

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti di maggior gettito, in milioni di euro:

 

2012

2013

2014

110

100

100

 

La relazione tecnica afferma, infine, che la disposizione potrebbe generare gettito aggiuntivo, prudenzialmente non quantificato, attraverso l’emersione di base imponibile attualmente evasa.

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti in merito sia alle modalità applicative della disposizione in esame sia alla stima degli effetti finanziari illustrata nella relazione tecnica.

In merito all’estensione agli intermediari dell’imposta sulle riserve matematiche (comma 2), si segnala che, ai fini della determinazione dell’ammontare dovuto da ogni intermediario, per ciascun contratto, occorre considerare il valore della singola riserva matematica inclusa nel dato complessivo delle riserve iscritto nel bilancio della compagnia di assicurazioni estera. Appare quindi necessario individuare modalità idonee ad assicurare la conoscenza dell’imponibile, tenuto conto che le compagnie di assicurazione rideterminano annualmente il valore delle riserve iscritte in bilancio e che il dato interessa sia l’intermediario sia l’amministrazione pubblica per lo svolgimento di eventuali attività di verifica. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo nonché chiarimenti in merito alle procedure idonee a consentire l’effettiva applicabilità delle disposizioni e l’effettuazione delle relative verifiche. 

Per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari indicata nella relazione tecnica, si segnala, preliminarmente, che non sono fornite tutte le informazioni necessarie per la verifica della quantificazione effettuata.

Sulla base di quanto indicato dalla RT, si segnala che il maggior gettito ascritto a decorrere dal 2013 è determinato dalla differenza tra l’incremento dell’imposta sulle riserve matematiche (dovuto all’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione e calcolato applicando lo 0,35% al valore complessivo delle riserve matematiche - relative ai contratti interessati - iscritte nel bilancio della compagnia estera di assicurazione) e il recupero della quota parte della stessa imposta, che viene detratta dalla ritenuta che il sostituto di imposta opera sulle somme corrisposte all’assicurato al momento del riscatto della polizza vita.

Si ricorda infatti che l’imposta sulle riserve è versata a titolo di acconto rispetto alla ritenuta del 20% da operare sulle somme corrisposte all’assicurato.

La predetta differenza, che viene valutata, a regime, in misura pari a 100 milioni di euro annui dal 2013, è basata sull’assunto che l’attuale tipologia contrattuale e di investimento ed i flussi finanziari che ad essa ineriscono rimangano invariati nel tempo; in altre parole, in ciascun anno, si deve verificare un flusso in entrata (nuove polizze vita) e un flusso in uscita (riscatto di polizze in corso) tale da assicurare una sostanziale invarianza del relativo rapporto di sostituzione. Pertanto la previsione di maggior gettito annuo - ascritto alla norma in misura costante nel tempo e riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – si fonda sulla predetta ipotesti di invarianza. Andrebbe valutata la prudenzialità di tale ipotesi tenuto conto che l’effetto di maggior gettito è posto a fronte di oneri, anch’essi riportati nel prospetto riepilogativo (Cfr. Tabella riportata in premessa), che assumono in parte carattere permanente.

Inoltre, andrebbe precisato se ai fini della quantificazione, sia stata considerata la possibilità concessa ai soggetti che versano l’imposta sulle riserve matematica di utilizzare tale credito in compensazione dal pagamento di altre imposte come previsto, per specifiche situazioni, dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 209/2002.

Sul piano della formulazione della norma, si rileva che il comma 2 pone un obbligo generale di pagamento dell’imposta sulle riserve matematiche a carico degli intermediari intervenuti per la stipula dei contratti in argomento. Tuttavia la relazione tecnica quantifica il gettito in relazione ai soli contratti rispetto ai quali le compagnie assicurative non hanno esercitato l’opzione dell’applicazione della ritenuta sostitutiva.

 

ARTICOLO 69, comma 1  

Fondo per interventi strutturali di politica economica           

Le norme dispongono che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[137] sia incrementata di 24,9 milioni di euro per l’anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l’anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Incremento FISPE

24,9

26,7

 

24,9

26,7

 

24,9

26,7

 

 

 La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di un limite di spesa.

 

ARTICOLO 69, commi 2 e 3

Copertura finanziaria

La norma, al comma 2, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, all’articolo 8, comma 1, all’articolo 9, comma 1, all’articolo 11, commi 1 e 2, all’articolo 12, comma 5, all’articolo 16, commi da 1 a 4, all’articolo 31, comma 1, all’articolo 32, all’articolo 51, all’articolo 59, comma 4, e al comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 123.692.408 euro per l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e 309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

            a) quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 68, commi 1 e 2 del presente decreto;

            b) quanto a 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a 355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 257.900.000 euro per l'anno 2016, a 259.500.000 euro per l'anno 2017 e a 209.500.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

 Infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

 

Al riguardo, con riferimento al rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

Si segnala che quota parte delle risorse iscritte nel suddetto Fondo nell’anno 2012 sono utilizzate ai sensi dell’articolo 7, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi della lettera a), appare opportuno che il Governo confermi quanto sembra potersi desumere dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e, in particolare, che:

- l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 11, commi 1 e 2, è limitato all’anno 2012;

- con il richiamo all’articolo 14, comma 2, si fa riferimento alla compensazione degli effetti finanziari sui soli saldi del fabbisogno e dell’indebitamento netto, dal momento che le minori spese derivanti dal suddetto comma sono utilizzate, in termini di saldo netto da finanziare, per la copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo 14, comma 1;

- le maggiori entrate derivanti dall’articolo 68 possono essere ricondotte non solo ai commi 1 e 2, ma anche al comma 3, che - prevedendo i versamenti vengano effettuati entro il 16 novembre 2012 - consente l’acquisizione delle entrate utilizzate a copertura per il suddetto esercizio.

Si segnala, inoltre, che le risorse reperite a copertura ai sensi del comma 2, lettera a), sono superiori a quelle indicate esplicitamente dalla medesima lettera al fine di tenere conto dei differenti effetti delle disposizioni sui tre saldi di finanza pubblica. In ragione di ciò, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, negli anni 2012 e 2013, si registra un leggero avanzo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari, rispettivamente, a 4,8 e 16 milioni di euro.

Con riferimento alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell’elenco allegato alla legge n. 225 del 1992 di cui alla lettera b), si ricorda che l’utilizzo di tale modalità di copertura è stato da ultimo previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10 del decreto-legge n. 59 del 2012 e dall’articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 74 del 2012. Peraltro, si ricorda che, in seguito alle modifiche apportate al suddetto decreto-legge n. 74 del 2012 durante l’esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, tale modalità di copertura sarà utilizzata solo nel caso in cui la stessa si renda necessaria per integrare la diversa copertura finanziaria prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012. In ogni caso, si rappresenta che la riduzione, in via permanente, di disponibilità di bilancio, ancorché riferita a spese rimodulabili, potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento delle amministrazioni statali.

Inoltre, in considerazione del fatto che solo una minima quota degli oneri previsti dalla disposizione, pari a circa 99,6 milioni di euro nell’anno 2012, 24 milioni di euro nell’anno 2013, 40 milioni di euro nell’anno 2014 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, presenta natura di conto capitale, appare necessario che il Governo assicuri che nella riduzione lineare si terrà conto della diversa natura degli oneri derivanti dal provvedimento al fine di evitare una dequalificazione della spesa. A tal fine, appare necessario che il Governo fornisca una indicazione più dettagliata dei programmi, dei capitoli e delle autorizzazioni legislative di spesa sui quali graveranno le riduzioni.

Infine, con riferimento all’ultimo periodo del comma 2, lettera b), che prevede che le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, si osserva che la norma non chiarisce con quale atto normativo (predisposizione disegno di legge di stabilità o decreto del Ministro) e in quale momento dell’anno possano essere previste le suddette variazioni.

Un analogo chiarimento era stato richiesto, senza che il Governo fornisse indicazioni al riguardo, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, quando venne inserito il comma 1-quinquies dell’articolo 13, che reca una formulazione di identico tenore

Si evidenzia, in proposito, che il chiarimento richiesto appare necessario anche al fine di garantire alle Commissioni parlamentari competenti una adeguata informazione in merito.



[1] Gli investitori qualificati sono definiti dall’articolo 34-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 (in attuazione del decreto legislativo n. 58/1998), che include, tra l’altro, le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari, i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, etc…

[2] Di cui all’articolo 153 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).

[3] Di cui all’articolo 253, comma 25, del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).

[4] Il limite massimo previsto dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articoli 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è pari a 516.456,90 euro per ciascuna annualità

[5] Il comma 1 dell’articolo 17 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

[6] L’articolo 1, comma 52, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005) ha istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, con una dotazione di 10 milioni di euro.

[7] I relativi interventi sono fissati con il D. Lgs. 264/2006 e con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005.

[8] Di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

[9] Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34.

[10] La relazione ricorda in proposito che nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 14, del DL n. 112 del 2008, è previsto che al Sindaco pro tempore di Milano sia nominato Commissario straordinario senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[11] Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, lettere a) e b) del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

[12] Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[13] Si tratta degli interventi di cui all’art.3, c.1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell’edilizia di cui al DPR n. 380/2001 che possono essere eseguiti anche tramite imprese appaltatrici.

[14] L’art. 10, primo comma, n. 8-ter, del DPR n. 633/1972, nella formulazione previgente sostituita dalla norma in esame, richiedeva specifici requisiti per l’applicazione del regime di imponibilità IVA.

[15] Nelle cessioni di fabbricati, l’imposta di registro è dovuta sul valore catastale mentre l’IVA si applica sul prezzo effettivo,

[16] L’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74/2012, in corso di conversione, prevede che ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale a cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

[17] Pertanto, sulla base della disposizione, verrebbero trasferiti alle contabilità speciali 78,75 milioni di euro, pari al 35 per cento del totale.

[18] L’ammontare complessivo annuo stimato della spesa di riqualificazione energetica e indicato nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 201 del 2011 è pari a 4.500 milioni. Ai fini della quantificazione della detrazione del 36% è stato considerato che, in assenza del contemporaneo beneficio sulle spese di riqualificazione energetica, il 50% di 4.500 mln sarebbe stato comunque speso e incluso nel beneficio del 36%.

[19] Si tratta del valore stimato per l’anno 2012 nel decreto legge n. 201/2011.

[20] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

[21] Sulla base dei criteri indicati dalla norma medesima.

[22] Di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994.

[23] Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[24] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

[25]  Di cui all’articolo 153 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).

[26] Più specificamente: revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali a fronte dei quali non risultasse pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione

[27] In caso di mancato avvio dell’opera, decorsi centottanta giorni dall’aggiudicazione definitiva del bando di gara, il relativo finanziamento sarebbe stato revocato e riassegnato ad altri interventi.

[28] Art. 4, comma 4, della L. n. 614/1957.

[29] Il conferimento di capitale, laddove non finalizzato al ripiano di perdite strutturali (in tal caso verrebbe configurato come trasferimento a fondo perduto), determina effetti onerosi ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno, ma risulta neutrale ai fini del saldo dell’indebitamento netto; il trasferimento alle imprese determina effetti onerosi su tutti i saldi; il trasferimento alle regioni determina effetti sul saldo netto da finanziare, ma, in presenza dei vincoli sulla spesa del patto di stabilità interno che inibiscono alle regioni stesse un aumento della propria capacità di spesa, non determina effetti sui restanti saldi.

[30] Nominato ai sensi dell’articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78.

[31] Anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138.

[32] Ai sensi dell'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto legge n. 138 del 2011.

[33] Di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009.

[34] Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

[35] Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[36] Previsto dal decreto legislativo n. 150/2009.

[37] Sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[38] Di cui all’art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

[39] Istituita dall’articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[40] Di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010.

[41] Di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e finanze.

[42] Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[43] Un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

[44] E’ fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[45] Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[46]  Di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro  dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con  il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia.

[47] . Con riguardo a tale ultimo aspetto si rammenta che all’AIPA (creata nel 1993) è subentrato nel 2003 il CNIPA che è stato sostituito da DigitPA nel 2009 poi confluito nell’attuale Agenzia che assorbe, peraltro, anche la preesistente Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e le funzioni del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[48] I benefìci determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del D.L. 244/1995, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

[49] Tale principio è ribadito dall’articolo 19, comma 5, del D.L. 78/2009 (richiamato dalla norma in esame), secondo il quale le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

[50] La R.T. rileva in proposito che, ai fini della riconduzione in bilancio delle contabilità speciali, disposta dall’art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il DPCM 23.11.2003 ha confermato la natura rotativa dei seguenti interventi attivati nell’ambito del FIT (art. 3):interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (legge n. 46 del 1982, art. 4), limitatamente alla quota di finanziamento che prevede i rientri; gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 488 del 1992, legge n. 64 del 1986 e programmazione negoziata), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o dalle regioni”. Analogamente, la circolare n. 29/2004 della Ragioneria Generale dello Stato, che reca in allegato l’elenco delle gestioni fuori bilancio, al punto 10, lettere a) e f), riconosce la natura di fondo rotativo misto delle contabilità speciali 1201 e 1727, accese nell’ambito del FIT.

[51] Tali attività sono specificatamente descritte dal comma 3 dell’articolo in esame.

[52] D.lgs. n. 163 del 2006.

[53]L’articolo 14 della legge n. 46/1982, ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), che opera con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati. Ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 1041/1971, tutte le gestioni fuori bilancio, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione. Il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è comunque soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

[54] La gestione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) era articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse; con l’articolo 1, commi 870-874, della legge finanziaria per il 2007, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nel quale sono confluite, appunto, sia le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), sia quelle del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) sia quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, sia infine le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

[55] L’importo residuo è pari, pertanto, a 177,8 milioni di euro.

[56] Come si legge sull’apposito sito internet (www.ponrec.it), il Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007-2013, cofinanziato con risorse europee del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e con risorse nazionali, promuove iniziative e progetti nei campi della ricerca scientifica, della competitività e dell'innovazione industriale nelle quattro regioni dell'obiettivo Convergenza, vale a dire Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del PON R&C è di 6.205,4 milioni di euro, di cui la metà - 3.102 milioni di euro - è assicurata dal confinanziamento dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il 68,6% delle risorse totali è destinato alla realizzazione delle azioni a sostegno ai mutamenti strutturali (Asse I del Programma), il 27,7% è riservato allo sviluppo delle azioni di sostegno all'innovazione (Asse II del Programma). La restante dotazione finanziaria è destinata ad assicurare la realizzazione delle attività di integrazione tra azioni nazionali e azioni regionali, nonché per azioni di supporto e di accompagnamento alla gestione del Programma e all'attuazione dei suoi interventi. I soggetti coinvolti nella gestione sono: 1) Autorità di Gestione (AdG) - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 2) Organismo Intermedio (OI) - Ministero dello Sviluppo Economico con compiti sia di gestione che di certificazione per le azioni di propria competenza; 3) Autorità di Certificazione (AdC) - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

[57] Di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 662/1996.

[58] Si tratta in particolare dei i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche, finanziati a valere sulla quota del citato Fondo per la competitività e lo sviluppo

[59] L’articolo 3, comma 1, lett. c) del D.L. 225/2010, a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, ha previsto tra l’altro il versamento all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio 2011 delle disponibilità, pari a 73 milioni per l'anno 2011, dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa, a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative e gestite dal Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514.

In ordine tale modalità di copertura, la relazione tecnica al ddl di conversione precisava che nel caso di versamenti  all'entrata delle citate giacenze di tesoreria non veniva prudenzialmente ascritto alcun effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento: ciò in quanto, a prescindere dall'effettivo tiraggio delle relative risorse, trattasi di operazioni finanziarie, che presentano in parte caratteristiche di rotatività (Fondo per la finanza d'impresa).

 

[60] Si apporta una novella all’art. 1 della legge n. 43 del 1994.

[61] Si inserisce l’art. 1-bis alla legge n. 43 del 1994.

[62] Articolo 6, n. 4, della parte prima della Tariffa (Allegato A) allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

[63] Articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

[64] Tale clausola definisce anche i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale.

[65] La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla legge n. 108 del 1996 recante disposizioni in materia di usura.

[66] Si tratta, quindi, di un valore percentuale pari a circa l’89%.

[67] L’ammissione a tale forma di concordato, come sopra esposto, non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici.

[68] Il D. Lgs. 128/2010 è entrato in vigore il 26 agosto 2010.

[69] Di cui all'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Si ricorda che l’Allegato 5 elenca le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, distinguendo i valori limite a seconda che si tratti di siti ad uso “verde pubblico, privato e residenziale” o di siti “ad uso commerciale e industriale”. Le CSC sono “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica”. Tale ultima procedura conduce alla determinazione di “concentrazioni soglia di rischio” (CSR), cioè dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica del sito.

[70] Per “bunkeraggio” si intende il rifornimento dei prodotti petroliferi alle navi per i propri consumi, prodotti stoccati presso raffinerie o depositi in porti o rade. Il rifornimento può avvenire direttamente a mezzo tubazioni oppure per mezzo di mezzi di trasporto, come le navi cisterna (“bettoline”).

[71] C. 4940 – S. 3194. In particolare, nella Nota del MEF trasmessa alla Camera il 6 marzo 2012 il Governo ha affermato, in ordine alla possibilità di dar luogo ad accordi di programma senza nuovi o maggiori oneri, che la norma si limita a disciplinare modalità procedurali semplificate, anche in favore di imprese interessate, per lo svolgimento di funzioni già rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali delle amministrazioni coinvolte. Queste, qualora ritenessero di sottoscrivere gli accordi di programma per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, vi farebbero fronte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

[72] Di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 239/2004.

[73] Con un’integrazione dell’articolo 276, comma 6, del D. Lgs. 152/2006.

[74] Si segnala che questa seconda modifica - richiamata dalla RT - non risulta presente nel testo del comma 4.

[75]Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

[76] In base al medesimo articolo 17, nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare parametri più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

[77] Entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1.

[78] Ritiro, da parte del gestore, dell’energia elettrica CIP 6/1992 e dell'energia elettrica offerta dai produttori in applicazione del criterio del costo evitato.

[79] Con gli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 112/1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59sono state trasferite alle Regioni le competenze relative all’attività estrattiva dei minerali solidi.

[80] Si tratta di un diritto che il concessionario era tenuto a pagare annualmente allo Stato per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

[81] Previsto dall’art. 14, comma 24 e 26, del DL n. 98/2011, come modificato dall’art. 22, commi 6-9, del DL n. 201/2011.

[82] Art. 14, comma 26-bis, del DL n. 98/2011, nel testo m modificato dall’art. 22, commi 6-9, del DL n. 201/2011.

[83]Cfr:  http://www.ice.it/trasparenza/Report_Totale_Consistenza_1_Marzo_2011.pdf

[84] Con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l’ENIT, l’Amministrazione vigilante sullo stesso ente ed il Ministero degli affari esteri.

[85] Secondo le procedure previste dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento.

[86] Adottato a norma a norma dell’art.12, comma 7, del DL n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.

[87] La misura del contributo statale è determinata annualmente dalla legge di stabilità.

[88] Ai sensi del comma 8 dell’art. 12 del DL n. 35/2005.

[89] http://www.enit.it/

[90] L’articolo 32, comma 2, dispone che gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

[91] I consorzi per l’internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione dei prodotti e dei servizi delle PMI e il supporto alla loro presenza nei mercati esteri.

[92] Art. 42, co. da 2-quarter a 2-septies, del D.L. 78/2010.

[93] Di cui all’articolo 4, comma 49-bis, della L. 350/2003.

[94] L’articolo 2463-bis c.c., introdotto dall’articolo 3 del DL n. 1 del 2012, disciplina la “società a responsabilità limitata semplificata”, con le seguenti caratteristiche:

1) la costituzione della società avviene, con atto pubblico in conformità al modello standard da stabilire con apposito DM, tra persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data della costituzione;

2) il capitale sociale deve essere di un valore compreso tra 1 euro e 10.000 euro e deve essere interamente versato in contanti all’organo amministrativo alla data della costituzione;

3) gli amministratori devono essere scelti tra i soci;

4) le quote non possono essere cedute a soci non aventi i requisiti di età e l’eventuale atto di cessione è nullo;

5) l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili;

6) il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta applicazione della norma da parte dei notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

[95] A norma dell’articolo 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005.

[96] Di cui alla L. 203/1982.

[97] Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

[98] Disposizioni per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese, nonché in materia di energia.

[99] L’articolo 241, comma 1,comma 15, del Codice dei contratti pubblici dispone che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possano essere deferite ad arbitri. Il successivo comma 15 dispone altresì che, in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provveda la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

[100] A norma dell’articolo 86 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).

[101] Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

[102] Di cui all’articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[103] Relazione tecnica relativa al ddl poi divenuto legge n. 244 del 2007.

[104] Tali elementi appaiono necessari considerato che, pur essendo previsto dal DL 225/2010 un limite di spesa (90 mln), tale limite è riferito ad un complesso di agevolazioni.

[105] O un magistrato della corte a tal fine designato.

[106] Nel testo previgente, l’art. 3, comma 6, prevede che la corte si pronunci, entro quattro mesi dal deposito del ricorso.

[107] Analogamente a quanto previsto, nel testo previgente, dall’art. 3, comma 7, della legge Pinto.

[108] Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge  n. 150/2005.

[109] Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 1110, della legge n. 296/2006.

[110] Reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120.

[111] Si tratta, in particolare, dei seguenti settori: a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di “seconda e terza generazione”; c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel “solare termico”, “solare a concentrazione”, “solare termo-dinamico”, “solare fotovoltaico”, biomasse, biogas e geotermia; d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing.

[112] Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici. Tale tasso di interesse è fissato nello 0,50 per cento annuo.

[113] Energy Service Companies.

[114] Articolo 44 del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012.

[115] Articolo 2463 del codice civile.

[116] Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

[117] Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

[118] In attuazione della c.d legge Bassanini (legge 59/97).

[119] L’articolo 2 del DPCM ha infatti disposto il trasferimento alle regioni – ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite dal D. Lgs. 143/1997- di circa 330 milioni di euro a decorrere dal 2002, comprensivi delle risorse per le spese di funzionamento (pari a circa 16,5 milioni di euro) e non comprensive, invece, delle risorse finanziarie per le spese di personale. La medesima norma ha inoltre assegnato alle regioni l'importo di circa 280 milioni di euro per far fronte agli oneri, non finanziati dal Ministero delle politiche agricole, per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento.

[120] Di cui all’articolo 19, comma 5, del DL 32/1995.

[121] Secondo la RT, il finanziamento potrebbe avvenire in applicazione dell’articolo 26 del D. Lgs. 28/2011, di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che consente ai consorzi di cumulare le tariffe agevolate incentivanti con altri incentivi pubblici, ovvero con il finanziamento disposto dal Commissario.

[122] Con una novella all’articolo 17 della legge 302/1989.

[123] Si tratta, in particolare, delle imprese, delle università, degli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

[124] Si tratta di interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l’avanzamento della conoscenza; interventi di ricerca industriale; appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale; azioni di innovazione sociale (social innovation); interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa; interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.

[125] La norma fa riferimento ai contributi a fondo perduto; al credito agevolato; al credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; alla prestazione di garanzie; alle agevolazioni fiscali cui all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

[126] di cui all’art. 21 l. 30 dicembre 2010, n. 240

[127] Articolo 104, L. n. 388/2000

[128] In particolare, il d.lgs. n. 297/1999

[129] “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.”

[130] L’art. 32, comma 3, del dl 5/2012 prevede che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[131] L’art. 5, comma 2, del DL 212/2002 stabilisce che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

[132] “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[133] Calabria, Puglia, Sicilia e Campania

[134] Sul piano normativo si opera una modifica all’art. 26-ter, comma 3, DPR 600/1973

[135] I termini di versamento, a regime, dell’imposta coincidono con quelli previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

[136] I dati sono indicati nella Tavola 4 Attività assicurativa svolta all’estero da imprese italiane e in Italia da imprese estere, anno 2010

[137] Di cui all’articolo 10, comma 5, del DL 282/2004.