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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4933) DL 212/2011 Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile
Riferimenti:
AC N. 4933/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 375
Data: 14/02/2012
Descrittori:
DEBITI   DECRETO LEGGE 2011 0212
PROCESSO CIVILE     
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4933-A

 

Conversione in legge del DL n. 212/2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

 

 

 

 

 

 

 

N. 375 – 14 febbraio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

4933

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da  sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Cilluffo

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 15. 3

Proroga dei magistrati onorari3

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile.

Il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, sono state approvate numerose modifiche, corredate di relazione tecnica, sulle quali l’Agenzia delle entrate, con una serie di Note tecniche, ha formulato una serie di rilievi.

Successivamente la Commissione giustizia della Camera, cui il provvedimento è assegnato in sede referente in seconda lettura, ha approvato[1]  emendamenti soppressivi di gran parte degli articoli del provvedimento. Il testo, pertanto, così come derivante dalle modifiche approvate in sede referente alla Camera, risulta composto da soli 5 articoli (dall’articolo 13 all’articolo 17).

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, limitati all’articolo 15.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 15

Proroga dei magistrati onorari

Le normedispongono la proroga al 31 dicembre 2012 del termine[2] entro il quale i magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario ed alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Si stabilisce, altresì, che i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici di pace, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma[3], siano prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni, a far data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

 

La relazione tecnica, allegata al disegno di legge originario, afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché ai giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio. Tali stanziamenti sono confermati nella legge di bilancio per l’anno 2012[4].

La RT segnala, inoltre, che nella citata legge di bilancio 2012 il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 145,72 milioni di euro.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere ai magistrati onorari. Tali dotazioni sembrano quindi essere state determinate secondo il criterio delle politiche invariate dal momento che, in base alla legislazione previgente l’emanazione del decreto in esame, non risultava ancora  disposta la proroga dei giudici e vice procuratori onorari. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

 



[1] Seduta di mercoledì 8 febbraio.

[2] Di cui all’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. Il termine è stato già oggetto di precedenti proroghe,  l’ultima delle quali con scadenza 31 dicembre 2011.

[3] Secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

[4] Legge n. 184/2011.