Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4909) DL 211/2011 contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri
Riferimenti:
AC N. 4909/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 374
Data: 07/02/2012
Descrittori:
CARCERI     
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4909

 

Contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 211/2011 –

Approvato dal Senato - A.S. 3074)

 

 

 

 

 

N. 374 – 7 febbraio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4909

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 211 del 2011, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On. Donatella Ferranti (PD)

On Luigi Vitali (PdL)

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

riferita al testo presentato al Senato e successivamente integrata

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI 1 e 2. 3

Custodia della persona arrestata.. 3

ARTICOLO 3. 6

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi6

ARTICOLO 3-bis. 7

Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione. 7

ARTICOLO 3-bis, comma 5. 8

Riparazione per l’ingiusta detenzione. 8

ARTICOLO 3-ter.. 9

Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari9

ARTICOLO 3-ter, comma 6. 14

Realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie. 14

ARTICOLO 3-ter, comma 7. 15

Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari15

ARTICOLO 4. 17

Risorse finanziarie destinate alle strutture carcerarie. 17

ARTICOLO 4, comma 2. 17

Potenziamento, ristrutturazione e messa a norma delle strutture carcerarie. 17

ARTICOLO 5. 17

Clausola di neutralità finanziaria.. 17

 



 

PREMESSA

 

Il presente decreto-legge reca disposizioni per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Il provvedimento è stato modificato nel corso dell’esame presso il Senato.

Il disegno di legge di conversione risulta corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, che non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dagli articoli 1 e 2.

Con riferimento alla nuova formulazione di tali articoli, nonché all’articolo 3-ter, la Ragioneria generale dello Stato ha provveduto alla redazione di una nuova relazione tecnica di cui si dà conto nel prosieguo della presente Nota. Risulta invece non corredato di relazione tecnica l’articolo 3-bis, che non era presente nel testo originario e non deriva da riformulazioni di norme in questo contenute.

L’impianto originario del provvedimento prevedeva che gli arrestati fossero, di norma, custoditi presso le camere di sicurezza in disponibilità alle forze di polizia che avevano effettuato l’arresto. La relazione tecnica reputava questa norma priva di oneri in quanto le camere di sicurezza risultavano già esistenti. Nel corso del dibattito presso il Senato la 5° Commissione aveva affermato la necessità di prevedere la copertura dell’onere derivante dall’adeguamento delle camere di sicurezza esistenti. L’impostazione originaria è stata però sorpassata dalle modifiche apportate, presso l’Assemblea del Senato, agli articoli 1 e 2, che hanno previsto come ipotesi primaria l’invio dell’arrestato al proprio domicilio e, solo in subordine, la custodia nella camera di sicurezza, a condizione però che la stessa risultasse idonea alla funzione. La nuova relazione tecnica, predisposta – come detto – dalla RGS, fa appunto riferimento a tale ultima formulazione.

Si analizzano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 2

Custodia della persona arrestata

Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che il pubblico ministero dispone, di regola, che l’arrestato sia custodito presso la propria abitazione o in un luogo pubblico di cura o di assistenza oppure in una casa famiglia protetta. In subordine, quando queste strutture non sono disponibili e solo qualora l’arresto non sia stato effettuato in relazione alla commissione di determinati reati[1], il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o hanno in custodia l’arrestato. Come ultima ipotesi, per la indisponibilità di tutte le strutture indicate in precedenza o per gli arresti riferiti ai reati di furto in abitazione, scippo, rapina ed estorsione, il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale [articolo 1, comma 1, lettera b)].

La precedente formulazione del testo prevedeva come regola la custodia presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l’arresto.

Si dispone altresì che lo svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto non avvenga più nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito nel caso in cui lo stesso sia ai domiciliari ovvero si trovi in altro luogo di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi in stato di detenzione[articolo 2, comma 1, lettera a)].

La formulazione delle norme non consente di comprendere in via immediata dove deve svolgersi l’udienza di convalida e l’interrogatorio della persona custodita presso la propria abitazione o in un luogo pubblico di cura o di assistenza oppure in una casa famiglia protetta.

E’ stabilito che la partecipazione al dibattimento, in qualità di testimone, di persone detenute presso un penitenziario avvenga a distanza [articolo 2, comma 1, lettera b-bis)].

Se la persona in stato di arresto o di fermo ha bisogno di assistenza medica o psichiatrica, la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale[2] (articolo 2, comma 1-bis).

Infine si demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione della quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto (articolo 2, comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al nuovo testo[3] dell’articolo 1 e presentata nel corso dell’esame al Senato[4], ribadisce che la nuova formulazione dell’articolo 1 prevede che l'arrestato in attesa del giudizio direttissimo dinanzi al tribunale monocratico debba essere preferibilmente e prioritariamente custodito presso il proprio domicilio, salvo i casi di arresto obbligatorio in flagranza per reati di furto in abitazione, furto con strappo, estorsione e rapina.

Le ipotesi in cui si rende necessaria la custodia presso le camere di sicurezza si riducono, pertanto, notevolmente, in quanto la nuova disposizione prevede che l'utilizzo di tali camere sia consentito solo nel caso in cui le stesse siano disponibili ed idonee allo scopo, senza impegno dell'amministrazione alla ristrutturazione delle camere già esistenti o alla predisposizione di camere nuove.

La disposizione, prosegue la relazione tecnica, non comporta oneri aggiuntivi connessi al pagamento del personale di sorveglianza. Gli unici oneri derivanti dal testo sarebbero quelli connessi al vitto e ad altre spese accessorie dei soggetti destinati a permanere nelle camere di sicurezza invece che nelle strutture carcerarie: tali oneri sono quantificati in 28 euro pro-capite pro-die.

I suddetti oneri per la custodia nelle camere di sicurezza sono a carico dell'amministrazione dell'interno; essendo caratterizzati da variabilità nel tempo, se ne prevede il ristoro da parte del Ministero della giustizia.

Con il decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, saranno annualmente individuate, sulla base delle citate spese, le quote di risorse da trasferire a titolo di rimborso dallo stato di previsione del Ministero della giustizia a quello del Ministero dell'interno.

La relazione illustrativa, riferita però al testo originario della disposizione, afferma che la custodia presso le camere di sicurezza comporterebbe risparmi in conseguenza della riduzione dei trasferimenti delle persone detenute da parte delle forze di polizia.

 

Al riguardo, si rileva che non sono state fornite informazioni circa il possibile impatto delle norme in sede applicativa. Al fine di poter valutare tali effetti, occorrerebbe disporre di ipotesi, suffragate da dati ed elementi di valutazione, circa il numero dei detenuti che, a regime, si presume saranno custoditi presso le camere di sicurezza, nonché circa la durata della loro permanenza media all’interno delle camere di sicurezza. Infatti, l’onere a carico delle forze di polizia che effettuano l’arresto appare collegato all’incidenza delle predette ipotesi e alla conseguente rilevanza del nuovo compito di natura istituzionale assegnato dalle norme. Inoltre, ai fini della stima di tali oneri, occorre considerare non solo le esigenze di adeguamento delle strutture, bensì lo svolgimento di funzioni per le quali le forze di polizia, diverse dalla polizia penitenziaria, potrebbero non disporre delle necessarie risorse, anche di natura strumentale.

La permanenza prolungata di persone in determinati ambienti richiede un notevole impegno soprattutto in termini di servizi da rendere alle persone detenute, quali: servizi di pulizia, ore di aria, intrattenimento, servizi sanitari, controlli di sicurezza, ecc. L’erogazione di tali servizi presso altre strutture potrebbe quindi comportare l’esigenza di predisporre risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente impiegate.

Dovrebbe, infine, essere meglio puntualizzato il meccanismo di compensazione finanziaria delle spese previsto dall’articolo 2, comma 2. Detto meccanismo, da un lato, prevede l’emanazione del decreto entro il 30 giugno (e sembra far riferimento ad un criterio previsionale) e, dall’altro, fa riferimento alle spese sostenute (ossia ad un valore che sembrerebbe rilevabile solo a consuntivo). La procedura potrebbe, quindi, non consentire al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria una programmazione annuale degli impegni finanziari. D’altra parte, le risorse trasferite con tali modalità a valere sulle disponibilità del Ministero della giustizia potrebbero non rivelarsi congrue rispetto alle esigenze complessive di spesa per le finalità in esame. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo nonché una previsione, sia pur di massima, del relativo fabbisogno al fine di raffrontarlo con le disponibilità effettivamente esistenti nel bilancio del Ministero della giustizia, tenendo conto delle complessive esigenze di spesa di tale amministrazione.

Si ricorda che sulla formulazione dell’articolo 2, comma 2, la 5° Commissione del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà, “in quanto tale disposizione non è conforme ai principi della legge di contabilità, mancando la copertura finanziaria ex ante”.

Con riferimento alle norme recate dall’articolo 2, si rileva che non appare evidente la portata normativa della disposizione recata dal comma 1-bis, che prevede la presa in carico della persona in stato di arresto o di fermo bisognosa di assistenza medica o psichiatrica da parte del Servizio sanitario nazionale. A tale proposito si rileva la necessità di chiarimenti da parte del Governo al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale.

 

ARTICOLO 3

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi

Le norme, riformulate nel corso dell’esame al Senato senza modifiche di carattere  sostanziale, elevano da 12 a 18 mesi la pena (anche residua) che, di regola, deve essere eseguita presso il domicilio del condannato.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, evidenzia che le disposizioni possono determinare risparmi di spesa pari a 375.318 euro al giorno, per un numero aggiuntivo giornaliero di detenuti ai domiciliari pari a 3.327.

 

Al riguardo, premesso che le riduzioni di spesa indicate dalla relazione tecnica non risultano utilizzate a copertura degli oneri recati dal provvedimento né sembrano scontate ai fini dei saldi, si rileva comunque che detti risparmi sembrerebbero rimanere nella disponibilità dell’amministrazione penitenziaria dal momento che le norme non dispongono una riduzione degli stanziamenti destinati all’amministrazione stessa. Pertanto i risparmi, qualora conseguiti, potrebbero essere destinati ad altre spese da sostenere per lo svolgimento dei compiti istituzionali. La norma sembrerebbe quindi risultare, in base alla sua formulazione, finanziariamente neutra. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Si rileva, peraltro - come già evidenziato nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato - che la stima dei risparmi ipotizzati, pari a 112  euro al giorno per ciascun detenuto custodito ai domiciliari, sembra, vista la sua entità, prendere in considerazione non solo i costi variabili da sostenere per ciascun detenuto, ma anche una quota dei costi fissi.

 

ARTICOLO 3-bis

Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione

Le norme stabiliscono che il diritto all'equa riparazione a ristoro di una detenzione ingiustamente subita[5] spetti anche con riferimento ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, ossia il 24 ottobre 1989, con sentenza passata in giudicato a partire dal 1° luglio 1988 (comma 1).

Il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi sei a decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (comma 2).

Il diritto alla riparazione non è comunque trasmissibile agli eredi (comma 3).

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004, relativo al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 5).

 

La relazione tecnica non considera la norma che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato[6].

Durante l’esame presso il Senato non è stata disposta un’integrazione della relazione tecnica che valutasse gli effetti finanziari recati dalle norme in esame.

La 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo sulla proposta emendativa 3.0.3 (testo 3), come risulta dal resoconto della seduta dell’Assemblea del Senato del 24 gennaio 2012.

In sede di dibattito presso l’Assemblea del Senato, il relatore - dopo aver espresso parere contrario sulla proposta emendativa - ha affermato di non aver compreso i motivi che hanno indotto a fissare nel 1° luglio 1988 il limite per l’applicazione retroattiva delle norme. Lo stesso relatore si è poi rimesso al Governo per ottenere chiarimenti in merito. Il Governo ha, invece, espresso parere favorevole alla luce del nuovo testo.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione in merito ai seguenti profili:

          non si dispone delle informazioni sulla base delle quali l’onere è stato determinato nella misura di 5 milioni di euro. Occorrerebbe quindi acquisire i relativi elementi di quantificazione. Andrebbe inoltre valutata l’effettiva riferibilità degli oneri ad un limite massimo di spesa;

          andrebbe escluso che parte delle sentenze di equa riparazione possa intervenire successivamente all’anno 2012, con conseguente determinazione di effetti finanziari riferiti ad annualità successive a tale esercizio (tenuto conto che la copertura è limitata al 2012);

          andrebbero esplicitate le ragioni della scelta del termine del 1° luglio 1988, al fine di verificare se sia prefigurabile un contenzioso da parte di soggetti detenuti ingiustamente nei casi in cui la sentenza sia passata in giudicato prima della predetta data.

 

ARTICOLO 3-bis, comma 5

Riparazione per l’ingiusta detenzione

Al riguardo, si rileva l’opportunità che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui si prevede l’utilizzo per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2012.

 

ARTICOLO 3-ter

Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[7], prevedono che il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari[8]  è fissato allo febbraio 2013 (comma 1).

Entro il 31 marzo 2012[[9]] sono definiti[10] ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia (comma 2).

Le norme stabiliscono che dovrà essere prevista l’esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture. Dovrà altresì essere prevista un’attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgersi nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle nuove strutture sanitarie (comma 4).

Per le finalità dell’articolo in esame ed in deroga alle diposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (comma 5).

Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti prevista dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (comma 6, primo e secondo periodo).

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede (comma 6, terzo periodo):

         quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

         quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge  n. 5 del 2009;

         quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata, nel limite massimo complessivo, la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede (comma 7):

         quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 dei programmi del Ministero degli affari esteri;

         quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

L’autorizzazione di spesa di cui al comma 361 (180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008) è finalizzata alle spese da sostenere a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da somministrazione di emoderivati);

         quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 dei programmi del Ministero della giustizia.

A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati (comma 10).

 

La relazione tecnica è stata integrata per tener conto delle norme in esame con un allegato alla nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 gennaio 2012 n. 6707, riferita all’emendamento 3.0.4 (testo 3) del relatore. In tale nota si dava atto di aver verificato positivamente la relazione tecnica allegata, a condizione che al comma 3 dell’articolo in esame fosse esplicitamente indicato che le attività perimetrali di sicurezza e di vigilanza esterna delle strutture da realizzare avrebbero dovuto essere svolte nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La modifica richiesta è stata inserita con l’emendamento 3.0.4 (testo 4), poi approvato[11].

Le medesime considerazioni erano state svolte dalla 5° Commissione che aveva reso un parere favorevole, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all’inserimento della medesima clausola indicata dalla Ragioneria generale dello Stato al comma 3[12].

La relazione tecnica rileva, in primo luogo, che l'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) è condizionato dal reperimento, da parte delle regioni, di strutture residenziali a diverso livello di protezione ove trasferire i pazienti internati.

Per stimare gli oneri complessivi di questo processo sono state prese in considerazione le seguenti informazioni:

-        le persone internate[13] negli OPG al 26 luglio 2011 sono 1.133 uomini e 89 donne[14];

-        le strutture attualmente utilizzate sono 7;

-        le strutture residenziali da realizzare, tenuto conto della necessità sia di garantire un ambiente idoneo al trattamento sanitario ed alla socializzazione ma anche di contenere i costi di realizzazione e di gestione, dovranno ospitare in media 30 persone. Conseguentemente le strutture da realizzare saranno circa 40 sparse sull’intero territorio nazionale;

-        la superficie lorda da realizzare per ciascun posto letto è di 50 metri quadrati tenuto conto delle dotazioni di sicurezza necessarie per la tipologia di utenti;

-        il costo per metro quadro stimato è di 3.000 euro inclusivo degli oneri di urbanizzazione e del costo del terreno.

Il costo per posto letto è dunque di 150.000 euro.

Il costo di una singola struttura di 30 posti è pari a 4.500.000 euro.

La spesa per 40 strutture è pari a 180 milioni di euro.

La relazione tecnica assume che nel corso del corrente anno 2012 possa essere avviato il maggior numero degli interventi, già programmati in attuazione del DPCM 1° aprile 2008 e per i quali i progetti esecutivi potranno essere rapidamente approvati. I lavori dovranno essere completati nel corso del 2013 per rispettare il termine fissato dalla norma.

La relazione tecnica afferma che, in alternativa, le regioni potranno provvedere al reperimento delle strutture mediante la riconversione o la ristrutturazione di immobili già disponibili.

 

Per quanto concerne gli oneri di funzionamento la relazione tecnica assume come parametro di riferimento la retta media giornaliera di una struttura residenziale per pazienti psichiatrici ad elevata intensità assistenziale, pari a circa 190 euro pro-die pro-capite.

La stessa relazione informa che  il costo pro-die pro-capite della permanenza presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere è di 190 euro.

La tariffa indicata potrebbe essere ridotta nelle strutture destinate ad accogliere pazienti in condizioni di salute stabilizzate, nelle regioni in cui fosse possibile diversificare l'offerta di residenzialità. Potrebbe ipotizzarsi, dunque, che delle 40 strutture da realizzare, 10 possano offrire una minore intensità assistenziale e attestarsi su un costo pro-die pro-capite dì 140 euro.

Per le 30 strutture ad elevata intensità assistenziale (900 posti letto) il costo complessivo annuo sarebbe di:

190 euro di retta x 900 posti letto x 365 giorni = 62.415.00 euro

 

Per le 10 strutture a media intensità assistenziale (300 posti letto) il costo complessivo annuo sarebbe di

140 euro di retta x 300 posti letto x 365 giorni = 15.330.000 euro

 

Il totale complessivo è di 77.745.000 euro annui per oneri di funzionamento delle strutture.

Per la quantificazione dello stanziamento si deve tener conto che il Servizio sanitario nazionale già sostiene gli oneri per il personale sanitario operante presso gli OPG che, a sua volta, contribuirà al funzionamento delle strutture; in particolare, in sede di riparto delle somme destinate alla sanità penitenziaria per l'anno 2010, un importo pari a circa 23 milioni di euro è stato assegnato a copertura degli oneri relativi agli OPG. Conseguentemente, gli ulteriori oneri da finanziare per il funzionamento delle strutture residenziali possono essere quantificati, a regime, in circa 55 milioni di euro.

Considerato che, nell'anno 2012, potrà essere attivato un numero limitato di strutture, compreso tra 15 e 20 unità, anche per la necessità di procedere al reperimento del personale, per il suddetto anno la relazione tecnica quantifica gli oneri in 38 milioni di euro. A decorrere dal 2013 gli oneri sono incrementati fino a 55 milioni di euro.

La stima sopra illustrata può essere considerata prudenziale anche in considerazione del fatto che le regioni potrebbero attivare le strutture residenziali in edifici già disponibili e che alcune delle persone attualmente presenti negli OPG  potrebbero rientrare in famiglia con il supporto dei servizi di salute mentale.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi a sostegno dell’ipotesi che l’attività di sicurezza e il servizio di vigilanza possano essere effettivamente svolti con l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In assenza di tali elementi le modifiche introdotte in conformità al parere della 5° Commissione e alle valutazioni della RGS potrebbero rivelarsi non sufficienti ad assicurare l’invarianza finanziaria qualora tali risorse dovessero risultare già impegnate e non destinabili quindi alle attività in questione. Va anche rammentato che, con il decreto interministeriale previsto dal comma 2, potranno essere definiti “ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza” che le strutture da costruire dovranno avere. Tali requisiti potrebbero implicare ulteriori ricadute in termini di complessità dell’attività di vigilanza da svolgere[15].

Si rileva altresì che la relazione tecnica evidenzia che le risorse recate dal comma 7 sono interamente destinate alla copertura degli oneri di funzionamento delle strutture da realizzare, mentre il tenore letterale della disposizione prevede che le medesime risorse siano destinate a “concorrere alla copertura degli oneri”:

          per le attività di cui al comma 1;

          derivanti dal comma 5. Questi ultimi oneri sembrano connessi con l’assunzione di unità di personale da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziario.

Appare, dunque, necessario che il Governo chiarisca se la quantificazione tenga conto di queste assunzioni.

Con riferimento alle spese per investimento di cui al comma 6, si rileva che l’assegnazione di risorse alle regioni comporta limiti di spendibilità in relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno. Pertanto, in assenza della relativa deroga, le somme potrebbero risultare non pienamente utilizzabili qualora la spesa non sia interamente riferibile al Servizio sanitario nazionale. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Conseguentemente analogo chiarimento andrebbe fornito anche con riferimento alle somme destinate alle assunzioni di personale di cui al comma 7.

Quanto alla modulazione per cassa delle spese relative agli interventi strutturali, la relazione tecnica non fornisce indicazioni in proposito, limitandosi ad affermare che “i lavori dovranno essere completati nel corso del 2013 per rispettare il termine fissato dalla norma”. Appare in proposito utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità di realizzare gli interventi entro il termine indicato e, quindi, la compatibilità tra gli oneri e le risorse utilizzate a copertura, anche in termini di impatto sui saldi di cassa.

 

ARTICOLO 3-ter, comma 6

Realizzazione e riconversione delle strutture sanitarie

Ai fini della copertura degli oneri connessi alla realizzazione e alla riconversione delle strutture sanitarie in cui si applicano misure di sicurezza, il testo prevede il parziale utilizzo delle risorse autorizzate con le seguenti norme:

- articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988. La norma ha autorizzato l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di 24 miliardi di euro, a seguito dell’ultimo incremento disposto dall’articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009;

- articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. La norma ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili. Tale Fondo è stato incrementato, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011, per un importo di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 (per essere ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge n. 183 del 2011);

- articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011. La norma ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.

 

Al riguardo, con riferimento alle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988, delle quali si prevede l’utilizzo nell’anno 2012, si rileva che le stesse sono iscritte nel capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, attualmente tali risorse risultano pari a 268.752.721 euro, al netto dell’accantonamento di 60 milioni di euro che dovrebbe essere destinato alla copertura degli interventi in esame. Appare, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione a valere sulle medesime.

Dal punto di vista formale si rileva che la norma dovrebbe fare riferimento al “corrispondente” utilizzo di quota parte delle risorse di cui “comma 1” dell’articolo 20, della citata legge n. 67 del 1988.

Con riferimento alle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, si rileva che le stesse sono allocate nel capitolo 3071 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che attualmente reca una disponibilità di euro 894.967.495. Appare, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione a valere sulle medesime risorse.

Dal punto di vista formale, si osserva che la copertura finanziaria in esame dovrebbe fare più opportunamente riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 5 del 2009, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

Con riferimento alle risorse di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, appare opportuno che il Governo confermi la possibilità di ridurre il Fondo utilizzato con finalità di copertura senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Dal punto di vista formale, si osserva che la copertura finanziaria in esame dovrebbe fare più opportunamente riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 98 del 2011, relativa al Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali.

Sempre dal punto di vista formale, si rileva che il primo periodo del comma 6 reca un riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e alla riconversione degli interventi delle strutture destinate ad accogliere i soggetti cui si applicano le misure di cui all’articolo 3-ter del presente decreto. Tenuto conto che la norma reca sostanzialmente un’autorizzazione di spesa - e considerata, altresì, la natura degli oneri -, potrebbe valutarsi la possibilità di formulare la disposizione coerentemente con tali presupposti, riferendo tale autorizzazione alla finalità indicata dal testo (“realizzazione e riconversione delle strutture”) e non anche alla ”copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo”.

 

ARTICOLO 3-ter, comma 7

Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Al riguardo, con riferimento alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del Ministero degli affari esteri[16] e del Ministero della giustizia, si osserva che tale modalità di copertura, pur non rientrando nel novero di quelle espressamente previste dalla vigente disciplina contabile, è stata utilizzata recentemente da alcuni provvedimenti legislativi[17], fra i quali la legge di stabilità 2012, in sede di applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si osserva, comunque, che l’utilizzo in via permanente delle risorse iscritte in bilancio come spese rimodulabili non appare corrispondere a criteri prudenziali, in quanto le stesse potrebbero subire modifiche in diminuzione nel loro ammontare.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse autorizzate dall’articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, si osserva che le stesse - iscritte, quali spese rimodulabili, nel capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute - ammontano a 155 milioni di euro per l’anno 2012 e a 180 milioni di euro per i successivi esercizi finanziari[18]. Da una interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che la disponibilità delle predette risorse per l’anno 2012 è pari a 131 milioni di euro, al netto dell’accantonamento di 24 milioni di euro che dovrebbe essere destinato alla copertura degli interventi in esame. Si rileva comunque l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di ridurre effettivamente le predette risorse – per le finalità di cui al presente provvedimento - senza pregiudicare gli interventi da sostenere in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da somministrazione di emoderivati.

 

 

ARTICOLO 4

Risorse finanziarie destinate alle strutture carcerarie

Le norme autorizzano la spesa di 57,3 milioni di euro[19] per il 2011 al fine di adeguare, potenziare e mettere a norma le infrastrutture penitenziarie (comma 1).

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF (comma 2).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, pur rilevando che l’onere è configurato come limite di spesa, andrebbero acquisiti i dati sottostanti la determinazione dell’importo indicato, al fine di escludere la necessità di successivi rifinanziamenti, volti al completamento delle opere.

 

ARTICOLO 4, comma 2

Potenziamento, ristrutturazione e messa a norma delle strutture carcerarie

Al riguardo, si ricorda che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera inviata il 3 gennaio 2012 alle Presidenze di Camera e Senato, ha informato che per l’anno 2011 non è stato predisposto lo schema di decreto di ripartizione della quota dell’8 per mille a diretta gestione statale in quanto le relative risorse sono state destinate alla copertura degli oneri recati da alcuni provvedimenti legislativi, fra i quali, da ultimo, il decreto-legge in esame.

 

ARTICOLO 5

Clausola di neutralità finanziaria

La norma prevede che all'attuazione degli articoli del decreto in esame, con l’eccezione dell’articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si rileva che la clausola non appare coordinata con le modifiche apportate al testo nel corso dell’esame presso il Senato. Non appare quindi chiaro quali siano le attività da svolgere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 



[1] Furto in abitazione, scippo, rapina ed estorsione.

[2] Ai sensi del DPCM 1° aprile 2008.

[3] Conseguenza dell’approvazione dell’emendamento 1.700 della Commissione come sub emendato dal Relatore.

[4] Con nota della Ragioneria generale dello Stato n. 6709 del 24 gennaio 2012.

[5] Previsto dall’articolo 314 del codice di procedura penale.

[6] Emendamento 3.0.3 (testo 3). 

[7] Con l’emendamento 3.0.4 (testo 4) del relatore.

[8] Già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".,

[9] con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

[10] Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

[11] Cfr. la seduta dell’Aula del Senato del 25 gennaio 2012.

[12] Cfr. la seduta dell’Aula del Senato del 25 gennaio 2012.

[13] In base ai dati rilevati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP).

[14] Alla relazione tecnica sono allegati dei prospetti di dettaglio che danno conto delle strutture utilizzate e del numero delle persone ricoverate in ciascuna struttura.

[15] Il decreto non prevede il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[16] La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera nella seduta del 1° febbraio 2012, ha espresso un parere favorevole sul provvedimento in esame, formulando una condizione con la quale si richiede la soppressione della lettera a) del comma 7 dell'articolo 3-ter, e l’individuazione di una copertura sostitutiva al di fuori dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che non comprometta la realizzazione degli obiettivi di politica estera e degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

[17] Si veda l’articolo 6, comma  4-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, che ha utilizzato tale modalità di copertura per un onere relativo all’anno 2012.

[18] A seguito delle riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri, adottate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge di stabilità 2012, le risorse del capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute sono state ridotte di 25 milioni di euro per l’anno 2012.

[19] Il testo riporta, precisamente, la somma di 57.277.063 euro.