Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Titolo: | (AC4829) Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 362 | ||||
Data: | 13/12/2011 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Verifica delle quantificazioni |
Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento D.L. 201/2011 – A.C. 4829 |
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EMENDAMENTO 13.112 DEL GOVERNO SUBEMENDAMENTO 0.13.112.93 DEI RELATORI |
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EDIZIONE PROVVISORIA |
Nota di verifica n. 362 |
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13 dicembre 2011 |
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Servizio Bilancio dello Stato ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
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INDICE
Lettera a) Modifiche all’articolo 13 riguardanti l’IMU
Lettera b) – modifica all’articolo 18, comma 1, lett. b) – Clausola di salvaguardia (IVA)
Emendamento 13.112, lettera d): modifiche all’articolo 19, commi da 1 a 5 - Imposta di bollo
Articolo 19, commi 6 – 12 – Scudo fiscale
Emendamento 13.112 lettera d) Articolo 19, commi 13-17
Emendamento 13.112, lettera e): modifiche all’articolo 24 in materia pensionistica
In data 13 dicembre 2011 è stato presentato l’emendamento 3.112 del Governo, recante modifiche ed integrazioni al decreto legge, e il subemendamento 0.3.112.93 dei Relatori
Gli emendamenti sono corredati di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
L’emendamento prevede:
1) l’aumento da 60 a 80 del moltiplicatore applicabile alla rendita dei fabbricati adibiti a istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro;
2) l’aumento, per gli anni 2012 e 2013, della detrazione per la prima casa pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente nell’abitazione, fino ad un massimo di 400 euro di aumento della detrazione. A fronte di tale effetto, al fine di garantire invarianza di risorse ai comuni, è prevista un’equivalente riduzione del taglio ai trasferimenti in favore degli enti locali che passa da 2 mld a 1.600 mln;
3) la specificazione della data di decorrenza delle abrogazioni prevista all’articolo 14. Tale decorrenza è fissata al 1° gennaio 2012;
4) la previsione di una procedura per la regolarizzazione dei fabbricati rurali iscritti in un’erronea categoria catastale alternativa a quella prevista dal DL 70/2011. E’ altresì soppressa la proroga dei termini di quest’ultima regolarizzazione, prevista dal comma 21 dell’articolo 13 in esame.
Il subemendamento 0.13.112.93 reca, con decorrenza 2013, l’incremento di 5 punti del moltiplicatore ai fini IMU applicabile ai fabbricati di categoria D diversi dalle banche (opifici, alberghi, teatri etc.).
La relazione tecnica allegata riferita all’emendamento ascrive all’aumento dei moltiplicatori per la categoria catastale D/5 un effetto di maggior gettito per a 54,8 mln. Non sono forniti i dati alla base della quantificazione.
Con riferimento all’aumento della detrazione per ciascun figlio non superiore a 26 anni dimorante abitualmente la relazione tecnica stima un minor gettito IMU pari a 400 mln, per ciascuno degli anni 2012 e 2013 rispetto al quale non sono forniti i dati alla base della quantificazione.
La relazione tecnica al subemendamento dei Relatori quantifica un maggior gettito pari a 270 milioni a decorrere dal 2013.
Il prospetto riepilogativo ascrive, complessivamente alle modifiche introdotte dall’emendamento e dal subemendamento, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori entrate Art. 13, co 4 Incremento moltiplicatore D5 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
54,8 |
54,8 |
54,8 |
54,8 |
54,8 |
54,8 |
Minori spese correnti co 4 Incremento moltiplicatore D5 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
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Maggiori entrate Modifica moltiplicatore D |
0 |
135 |
135 |
0 |
270 |
270 |
0 |
270 |
270 |
Minori spese correnti Modifica moltiplicatore D |
0 |
135 |
135 |
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Minori entrate comma 10 Aumento detr.IMU |
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|
400 |
400 |
0 |
400 |
400 |
0 |
Maggiori spese correnti comma 10 Aumento detr.IMU |
400 |
400 |
0 |
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|
|
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TOTALE |
-345,2 |
-75,2 |
+324,8 |
-345,2 |
-75,2 |
+324,8 |
-345,2 |
-75,2 |
+324,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati alla base delle quantificazioni non rendendo pertanto possibile una loro puntuale verifica.
Dai dati Istat emerge che il numero di residenti in Italia con meno di 26 anni ammonta a circa 15 mln. Ipotizzando una loro distribuzione uniforme tra nuclei familiari proprietari o non proprietari di prima casa, si può assumere che l’80 per cento appartenga a nuclei proprietari di prima casa, da cui discenderebbe un ammontare teorico della detrazione potenziale pari a circa 600 mln. Tale ammontare deve essere decurtato sia per considerare i soggetti che non risiedono abitualmente nella dimora principale, sia per considerare i fenomeni di incapienza.
In particolare, al fine di valutare l’effetto di incapienza della detrazione, andrebbero forniti i dati relativi alla distribuzione delle abitazioni principali per classi di valore catastale degli immobili.
La modifica interviene sugli effetti positivi, in termini di indebitamento netto, che devono essere assicurati dai provvedimenti in materia fiscale e assistenziale affinché non si applichi la clausola di salvaguardia prevista dal testo (incrementi di aliquote IVA)[1].
In particolare, l’importo di 16.400 milioni di euro previsto a decorrere dall’anno 2014 (=effetti positivi collegati alla clausola di salvaguardia) viene ridotto di 400 milioni di euro.
Il subemendamento dei Relatori sopprime la disposizione che riduce di 400 milioni l’effetto positivo complessivamente atteso – a decorrere dal 2014 - dalle misure fiscali ed assistenziali garantite dalla clausola di salvaguardia IVA (articolo 18 del decreto legge).
La relazione tecnica allegata all’emendamento afferma che l’onere di 400 milioni a decorrere dal 2014 determinato dalla presente modifica rimane a carico delle maggiori risorse previste dal decreto legge, come integrate dall’emendamento in esame.
La relazione tecnica al subemendamento dei Relatori quantifica un effetto positivo pari a 400 milioni dal 2014.
Complessivamente gli effetti si compensano.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
L’emendamentomodifica l’articolo 19, in materia di imposta di bollo. In particolare viene incrementato il valore dell’imposta pagata dai soggetti non persone fisiche sugli estratti conto inviati dalle banche. Si prevede, inoltre, l’esenzione per i conti correnti intestati alle persone fisiche con giacenza media inferiore a 5.000 euro. L’esenzione è disposta anche per i buoni fruttiferi postali di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 euro. Viene, infine abrogato, a decorrere dal 2013, il limite massimo di euro 1.200.
La relazione tecnica allegata all’emendamento precisa che la proposta in oggetto prevede, per i conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, l’incremento dell’imposta di bollo di 26,2 euro su base annua (100 euro in luogo di 73,8 euro). La stessa disciplina si applica per i libretti di risparmio.
La RT afferma che, in merito alle modifiche concernenti i conti correnti, la disposizione comporta una perdita di gettito in termini di imposta di bollo annuale (34,2 euro) per i conti delle persone fisiche con una giacenza media inferiore a 5.000 euro (considerando, quindi, anche quelli in passivo). Viceversa, dalla proposta deriva un maggior gettito relativamente ai soli conti correnti dei soggetti diversi dalle persone fisiche correlato all'incremento dell'imposta in misura fissa.
Relativamente agli effetti negativi, da informazioni presso gli operatori del settore risultano presenti circa 60 milioni di conti correnti, di cui circa 40 milioni intestati a persone fisiche.
La RT, stimando i conti correnti con giacenza media inferiore a 5.000 euro (compresi quelli in passivo) in circa 12 milioni, quantifica una perdita di gettito complessiva di circa 410 milioni di euro su base annua.
La RT afferma, inoltre, che l'incremento dell'imposta di bollo in misura fissa sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche comporta un maggior gettito di circa 524 milioni di euro su base annua. Tale maggior prelievo sarà deducibile ai fini delle imposte dirette generando una perdita di gettito di competenza di circa 126 milioni di euro.
Per quanto riguarda i libretti di risparmio la RT non ascrive prudenzialmente effetti, ipotizzando che la quasi totalità di essi rientri nella soglia di esenzione, sulla base anche dei dati relativi alla consistenza media (circa 4.000 euro) dei libretti di risparmio postali, desumibili dal Bilancio Poste Italiane S.p.A. 2010.
In merito ai buoni fruttiferi postali, la disposizione prevede che essi saranno tassati alla scadenza con l'applicazione sul valore dello strumento finanziario dell'aliquota dello 0,1% per il 2012 e dell'aliquota dello 0,15% a decorrere dal 2013, con un importo minimo pari a 34,2 euro e, limitatamente al 2012, un importo massimo pari a 1.200 euro.
Ai fini degli effetti sul gettito erariale, partendo dall' ammontare di giacenza dei Buoni Fruttiferi Postali pari a 198,5 miliardi di euro (Fonte: Bilancio Poste Italiane S.p.A. 2010) e ipotizzando, prudenzialmente, un piano di scadenze degli stessi equidistribuito in un arco temporale di 10 anni, la RT stima i seguenti effetti di cassa:
(milioni di euro)
2012 |
2013 |
2014 |
28 |
84 |
103 |
Per quanto concerne l'abrogazione a decorrere dal 2013 del limite massimo (1.200 euro) dell'imposta di bollo la RT stima, sulla base delle elaborazioni effettuate sulla stessa banca dati utilizzata per la relazione tecnica originaria, il seguente recupero di gettito in termini cassa rispetto agli effetti indicati nella stessa relazione tecnica originaria:
(milioni di euro)
2012 |
2013 |
2014 |
0 |
272,6 |
153 |
Nel complesso gli effetti delle modifiche dell’emendamento ai commi 1-5 producono i seguenti effetti in termini di cassa:
(milioni di euro)
|
2012 |
2013 |
2014 |
bollo c/c persone fisiche |
-547 |
-595 |
-410 |
bollo c/c no persone fisiche |
699 |
760 |
524 |
effetti IIDD bollo no persone fisiche |
0 |
-222 |
-126 |
bollo buoni fruttiferi postali |
28 |
84 |
103 |
abrogazione limite massimo 1.200 euro dal 2013 |
0 |
272,6 |
153 |
totale |
180 |
299,6 |
244 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima appare coerente e sufficientemente prudenziale. Tuttavia appare opportuno un chiarimento in merito alla determinazione dell’aliquota utilizzata per la stima della perdita di gettito connessa alla deducibilità ai fini delle imposte dirette. In particolare andrebbe chiarito se in tale determinazione siano stati considerati tributi comunali o regionali e l’eventuale coordinamento con la disciplina sul federalismo fiscale.
L’emendamento dispone che le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 e degli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e successive modificazioni sono soggette ad un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita nella misura del 10 per mille (comma 6).
Tale imposta è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972 (comma 7).
Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011 sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse è dovuta per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille (comma 12).
Il subemendamento dei Relatori incrementa, per il solo anno 2013, dal 10 al 13,5 per mille l’aliquota dell’imposta di bollo prevista dal testo dell’emendamento 3.112 per le attività finanziarie oggetto di emersione.
La relazione tecnica allegata all’emendamento sintetizza brevemente la proposta emendativa, che modificando l’articolo 19 del provvedimento all’esame prevede l’applicazione di un’imposta annuale sulle attività finanziarie emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale e l’istituzione dei una imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, posseduti dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’imposta annuale sulle attività finanziarie emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale è fissata nella misura del:
· 1 per cento per gli anni 2012 e 2013;
· 0,4 per cento a decorrere dal 2014.
Viene prevista inoltre la detraibilità dell’imposta di bollo già assolta sui depositi titoli e sugli altri strumenti e prodotti finanziari e prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito detenuti in Italia.
Infine è prevista una imposta straordinaria pari al 10 per mille per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati relativi alle operazioni di emersione (fonti del Ministero dell’economia e delle finanze e Banca d’Italia) si stima un ammontare di attività finanziarie di circa 168 miliardi di euro. Applicando le aliquote previste e considerando sia gli effetti della detrazione di quanto già versato come imposta di bollo sui titoli detenuti in Italia sia una riduzione prudenziale del gettito si stimano i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
2012 |
2013 |
2014 |
Versamento imposta annuale su attività finanziarie scudate |
1.461 |
1.461 |
559 |
Effetti RT originaria |
1.095 |
1.095 |
0 |
Differenza |
366 |
366 |
559 |
La relazione tecnica precisa inoltre che relativamente all’imposta straordinaria sulle attività finanziarie dismesse prudenzialmente non sono valutati effetti finanziari.
La relazione tecnica al subemendamento dei Relatori quantifica il maggior gettito è stimato pari a 526 milioni a per il solo anno 2013.
Complessivamente gli effetti ascritti all’emendamento e al subemendamento, in termini di maggior gettito, sono pari a 366 nel 2012, 892 nel 2013 e 559 dal 2014.
In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno una conferma circa i criteri di prudenzialità adottati nella stima del maggior gettito derivante dalla modifica in esame, dal momento che la relazione tecnica non indica esplicitamente gli effetti derivanti dall’introduzione dalla detrazione di quanto già versato come imposta di bollo. Andrebbe in particolare confermato se nella stima del gettito proposta dalla relazione tecnica riferita alle modifiche sia stato applicato il medesimo abbattimento del gettito potenziale al fine di tener conto delle difficoltà applicative della norma.
Si ricorda infatti che la relazione tecnica riferita alle norme originarie applicava un abbattimento prudenziale del 20 per cento del gettito potenziale al fine di tener conto dei soggetti nei cui confronti la disposizione potrebbe non trovare applicazione.
Imposta sui valori degli immobili situati all’estero
L’emendamento dispone che, a decorrere dal 2011, sia istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, destinati a qualsiasi uso, delle persone fisiche residenti sul territorio dello Stato. Soggetto passivo è il proprietario dell’immobile o il titolare di altro diritto reale sullo stesso.
L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore, costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato detto immobile.
Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori entrate extratributarie |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
La relazione tecnica riferita all’emendamento, oltre a descrivere la norma, afferma che in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW, sezione II, si desume che il valore degli immobili situati all’estero è di circa 19,4 miliardi di euro. Applicando l’aliquota dello 0,76% e ipotizzando, in via prudenziale, una riduzione di 1/3 per tener conto di crediti per imposte versate nello Stato in cui è situato l’immobile, si stima un recupero di gettito di competenza annua pari a 98,4 milioni di euro.
L’andamento del gettito di cassa risulta il seguente:
(milioni di euro)
|
2012 |
2013 |
2014 |
Imposta sul valore degli immobili all’estero |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica assume come parametri il valore degli immobili situati all’estero, come desunto dalle dichiarazioni dei redditi, il cui gettito si riduce di un terzo in ragione di crediti d’imposta relativi all’imposizione applicata nei Paesi sede degli immobili interessati. In base a detti parametri, la quantificazione risulta congrua.
Appare tuttavia necessario acquisire chiarimenti diretti a confermare le ipotesi prudenziali utilizzate, con particolare riferimento all’ammontare dei crediti di imposta detratti e all’eventuale utilizzo elusivo della norma da parte dei contribuenti che potrebbero intestare i beni a società non incluse nell’ambito soggettivo.
L’emendamento istituisce un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia, proporzionale alla quota ed al periodo di detenzione. L’imposta è calcolata nella misura dell’1 per mille annuo per gli anni 2011 e 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013, sul valore di mercato delle attività finanziarie. E’ prevista la deduzione dall’imposta fino a concorrenza del suo ammontare del credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività suddette (commi 18-23).
Viene altresì disposta l’abrogazione dell’addizionale del 50 per cento dell’imposta di bollo annessa al DPR n. 642/1972, disposta dall’art. 11, comma 5, del DL 691/1994 (comma 24).
La relazione tecnica allegata all’emendamento, dopo aver descritto la norma, desume un valore di attività finanziarie detenuti all'estero di circa 13,4 miliardi di euro, in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II. Applicando l'aliquota di imposizione prevista dalla norma in esame, pari a 0,1% per il 2011 ed il 2012 ed a 0,15% dal 2013, ed ipotizzando, in via prudenziale, una riduzione di 1/3 per tenere conto di crediti per imposte versate nello stato estero, stima un recupero di gettito di competenza annua pari a 8,9 milioni di euro per il 2011 ed il 2012 ed a 13,4 milioni di euro dal 2013.
Espone quindi il seguente andamento del gettito di cassa:
milioni di euro
|
2012 |
2013 |
2014 |
Imposta sul valore dei prodotti e strumenti finanziari detenuti all’estero |
8,9 |
8,9 |
13,4 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica assume come parametri il valore delle attività finanziarie detenute all’estero, come desunto dalle dichiarazioni dei redditi, il cui gettito si riduce di un terzo in ragione di crediti d’imposta relativi all’imposizione applicata nello Stato estero di riferimento. In base a detti parametri, la quantificazione risulta congrua.
Appare tuttavia necessario acquisire chiarimenti diretti a confermare le ipotesi prudenziali utilizzate, con particolare riferimento all’ammontare dei crediti di imposta detratti e all’eventuale utilizzo della norma da parte dei contribuenti che potrebbero intestare le medesime attività finanziare a società non incluse nell’ambito soggettivo.
Andrebbe altresì confermato che nell’ambito degli effetti complessivi recati dalla norma in esame sia stato valutato il minor gettito derivante dall’abrogazione dell’addizionale del 50 per cento dell’imposta di bollo annessa al DPR n. 642/1972, di cui al comma 24.
La norma dispone le seguenti modifiche dell’articolo 24, in materia pensionistica:
lettera a): la riduzione della penalizzazione in caso di accesso al trattamento pensionistico anticipato prima del compimento dei 62 anni, se l’anticipo è di due anni. In particolare la norma dispone l’abbassamento da 2 a 1 punto percentuale della riduzione delle quote di trattamento pensionistico relative alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012, per ogni anno di anticipo al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tal percentuale è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (modifica del comma 10);
lettere b) e c): l’aumento di 15.000 unità (da 50.000 a 65.000) della platea di soggetti cui si applica la normativa previgente in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze (modifiche ai commi 14 e 15);
lettera d): l’estensione ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS della indicizzazione nella misura del 100 per cento, limitatamente al 2012 (modifica del comma 25);
lettera e): l’aumento delle aliquote contributive di computo e di finanziamento delle gestioni pensionistiche dei commercianti e degli artigiani di 1 punto percentuale (da 0,3 a 1,3) nel 2012 e, successivamente di 0,15 punti percentuali (da 0,3 a 0,45) ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento (anziché del 22 per cento) (modifica al comma 22);
lettera f): il progressivo aumento delle aliquote di computo e di finanziamento della gestione pensionistica dei coltivatori diretti fino al raggiungimento del livello di 24 punti percentuali nel 2018 (modifica al comma 23 e alle Tabelle B e C);
lettera g): l’introduzione di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento da applicare ai trattamenti pensionistici per la parte eccedente 200.000 euro. Tale norma modifica il comma 22-bis dell’articolo 18 del DL n. 98/2011 che introduce, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di solidarietà a carico dei trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui (in particolare, il contributo è pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro) (comma 31-bis);
lettera h): la riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento anticipato e di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa previgente, i requisiti nell’anno 2012 (comma 15-bis);
lettera j): la limitazione al 2015 del finanziamento al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne (modifiche al comma 27).
Il subemendamento 0.13.112.93 dei relatori dispone, alla lettera d), l’estensione dell’indicizzazione al 100 per cento anche per il 2013 ai trattamenti pensionistici di importo compreso tra le 2 e le 3 volte il trattamento minimo INPS.
Inoltre, riduce da 300 a 240 milioni di euro, per il solo anno 2015, l’autorizzazione di spesa recata dal Fondo per l’occupazione giovanile e delle donne. La minore spesa ammonta quindi a 60 milioni per il 2015.
La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari differenziali rispetto al testo vigente:
(milioni di euro)
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori risorse |
821 |
680 |
886 |
980 |
1.401 |
1.520 |
1.794 |
1.825 |
1.855 |
Aumento aliquote contributive autonomi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate contributive lorde |
818 |
970 |
1.118 |
1.253 |
1.413 |
1.574 |
1.904 |
1.948 |
1.991 |
Maggiori entrate contributive nette |
818 |
677 |
883 |
980 |
1.101 |
1.220 |
1.494 |
1.525 |
1.555 |
Maggiore spesa pensionistica lorda |
0 |
0 |
1 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Maggiore spesa pensionistica netta |
0 |
0 |
1 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
Revisione contributo di solidarietà |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate extratributarie lorde |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate extratributarie nette |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
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Riduzione Fondo |
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Minori spese correnti |
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300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Maggiori costi |
1.070 |
1070 |
1.328 |
1.489 |
1.782 |
1.940 |
1.729 |
1.486 |
1.364 |
Aumento platea esentati |
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Maggior spese correnti |
0 |
60 |
251 |
337 |
214 |
129 |
43 |
0 |
0 |
Aumento trattamenti indicizzati |
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Maggiori spese correnti lorde |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
1.386 |
1.372 |
1.358 |
1.345 |
1.318 |
1.292 |
Maggiori spese correnti nette |
1.060 |
1.030 |
1.030 |
1.20 |
1.010 |
999 |
989 |
970 |
950 |
Minore posticipo lavoratori dipendenti |
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Maggiori spese correnti |
10 |
15 |
20 |
23 |
425 |
635 |
450 |
200 |
50 |
Riduzione penalizzazione pensione anticipata |
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Maggiori spese correnti lorde |
0 |
3 |
38 |
155 |
190 |
253 |
353 |
451 |
520 |
Maggiori spese correnti nette |
0 |
2 |
27 |
109 |
133 |
177 |
247 |
316 |
364 |
Pertanto, l’effetto netto delle disposizioni dell’emendamento del Governo risulta il seguente:
(milioni di euro)
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
249 |
427 |
442 |
509 |
381 |
420 |
65 |
339 |
491 |
La relazione tecnica al subemendamento 0.13.112.93 quantifica il maggior onere per il 2013 in 790 milioni di euro annui al netto degli effetti fiscali a decorrere dal 2013.
Le quantificazioni sono state effettuate in coerenza con le basi tecniche contenute nella relazione tecnica al testo originario, tenendo conto dei seguenti aspetti:
Accesso al sistema pensionistico
l’attenuazione delle penalizzazioni per l’accesso al pensionamento anticipato comporta la riduzione di circa il 50 per cento delle economie in precedenza ascritte alla norma originaria;
il costo dell’aumento della platea dei soggetti esonerati si basa su 15.000 lavoratori aggiuntivi e un importo medio stimato prudenzialmente in 25.000 euro e tenendo conto, prudenzialmente, di una maggiore concentrazione dell’accesso al pensionamento nei primi anni;
il costo dell’introduzione di regole speciali per il lavoratori del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento nel 2012 si basa su circa 55.000 soggetti per un importo medio di circa 17.400 euro (tenuto conto delle diverse causali di pensionamento) e per un anticipo medio di circa 2 anni. Il profilo temporale degli oneri tiene anche conto del periodo medio di anticipo, differente per categoria di pensione (più ampio per coloro che accedono al pensionamento anticipato, più ridotto per le lavoratrici che accedono al pensionamento per vecchiaia sulla base del requisito agevolativo in esame);
Rivalutazione delle pensioni
la stima si basa sull’esclusione dal monte pensionistico complessivo indicato nella relazione tecnica originaria per il 2012 di circa il 22 per cento, in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente compresi tra 2 e 3 volte il trattamento minimo INPS;
Aumenti contributivi
gli effetti derivanti dall’ulteriore aumento delle aliquote contributive relative ai lavoratori autonomi e ai coltivatori diretti sono stati valutati sulla base dei parametri utilizzati dalla relazione tecnica alla norma originaria, tenendo conto anche dei conseguenti maggiori oneri pensionistici;
la valutazione dell’incremento del contributo di solidarietà per la fascia di importo del trattamento pensionistico superiore a 200.000 euro è stata effettuata facendo riferimento alle stesse basi tecniche adottate in sede di valutazione della disposizione del DL n. 98/2011;
Rimodulazione Fondo
la soppressione del finanziamento continuativo a decorrere dal 2016 comporta economie pari a 300 milioni di euro annui.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, sulla base dei parametri forniti dalla relazione tecnica, la stima degli effetti complessivi risulta sostanzialmente corretta.