Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4434-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
Riferimenti:
AC N. 4434-B/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 464
Data: 25/10/2012
Descrittori:
CORRUZIONE E CONCUSSIONE   PREVENZIONE DEL CRIMINE
REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4434-B

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

 

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato AS 2156)

 

 

 

 

 

N. 464 – 25 ottobre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4434-B

Titolo breve:

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

I e II  Commissione riunite

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Santelli per la I Commissione e Angela Napoli per la II Commissione

Gruppo:

Rispettivamente, PdL e FLpTP

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

I e II  Commissione

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

ARTICOLO 1, commi 66-74. 3

Collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato   3

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei Deputati e nuovamente emendato nel corso dell’esame in terza lettura presso il Senato.

Il provvedimento è stato approvato in terza lettura al Senato, con le modifiche introdotte da un emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo[1]: l’emendamento è stato corredato di una relazione tecnica riferita anche a parti non modificate rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Si esaminano, di seguito, le sole modifiche, rispetto al testo approvato dalla Camera, che presentano profili di carattere finanziario.

Non si dà tuttavia conto di una modifica apportata nel corso dell’esame al Senato che dispone la soppressione dell’articolo 2 del testo licenziato dalla Camera dei deputati che destinava stanziamenti già previsti a legislazione vigente in favore della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrativa delle amministrazioni pubbliche. La soppressione è stata disposta in quanto la norma è già vigente in forza dell’approvazione dell’ art. 5, comma 12, del decreto legge n. 95/2012 che riproduce integralmente la disposizione eliminata.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 66-74

Collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato

Le norme stabiliscono che tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico (comma 66).

Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei 180 giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

Il Governo è delegato ad adottare[2] un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo (comma 67).

Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 73). Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso (comma 74).

Si stabilisce, inoltre, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni[3], anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza (comma 68). Le disposizioni recate dal comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 69).

Sono dettate norme transitorie per regolare l’applicazione della nuova disciplina sui collocamenti fuori ruolo agli incarichi in corso. In particolare è stabilito che per gli incarichi assegnati ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e per gli incarichi elettivi[4], anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni sopra citato decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 71). Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in della legge in esame (comma 72).

Le disposizioni in esame non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate (comma 70).

Una norma soppressa nel corso dell’esame presso il Senato prevedeva che il personale collocato fuori ruolo mantenesse esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza, compresa l’indennità, ed i relativi oneri rimanessero a carico della stessa.

All’introduzione di tale norma non erano stati annessi effetti finanziari.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che le norme hanno carattere ordinamentale e che non hanno riflessi di carattere finanziario poiché non dispongono in materia di trattamento economico dei soggetti interessati.

 

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare.

 

 

 

 

 

 



[1] Emendamento 1.900 (testo corretto).

[2] Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[3] Il testo licenziato dalla Camera non applicava tale limitazione ai magistrati militari.

[4] La norma fa riferimento agli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143.