Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3687 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario - Approvato dal Senato
Riferimenti:
AC N. 3687/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 224
Data: 29/09/2010
Descrittori:
DOCENTI UNIVERSITARI   LEGGE DELEGA
ORGANIZZAZIONE DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA   PERSONALE DELL' UNIVERSITA'
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3687

 

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza

del sistema universitario

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1905)

 

 

 

 

 

N. 224 – 29 settembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3687

Titolo breve:

 

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Frassinetti

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI 2 – 5. 3

Riorganizzazione del sistema universitario e delega al Governo.. 3

ARTICOLO 6. 10

Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo.. 10

ARTICOLO 7. 11

Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori11

ARTICOLO 8. 12

Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori12

ARTICOLI 9 – 13. 14

Premialità, interventi perequativi, contributi, misure per la qualità.. 14

ARTICOLI 16 e 17. 15

Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale e chiamata dei professori15

ARTICOLO 18. 19

Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca.. 19

ARTICOLO 19. 20

Assegni di ricerca.. 20

ARTICOLO 20. 22

Contratti per attività di insegnamento.. 22

ARTICOLO 21. 23

Ricercatori a tempo determinato.. 23

ARTICOLO 22. 25

Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori25

ARTICOLO 23. 26

Disciplina dei lettori di scambio.. 26

ARTICOLO 25, comma 11. 27

Clausole di copertura finanziaria.. 27

 


 


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.

Il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario.

 

Al riguardo, si segnala che non risulta trasmesso l’aggiornamento della relazione tecnica che il Governo è tenuto ad inviare alle Camere al momento del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

 

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, ove utilizzabile, nonché le ulteriori disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 2 – 5

Riorganizzazione del sistema universitario e delega al Governo

Le norme dettano misure in merito alla riorganizzazione complessiva del sistema universitario concernenti, in particolare:

Ÿ        gli organi e l’articolazione interna degli atenei. A tal fine, sono dettati vincoli e criteri per le modifiche degli statuti da parte sia delle università statali che degli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale (questi ultimi adottano le proprie modalità di organizzazione “senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”[1]). In particolare, devono essere previsti i seguenti organi: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione (nel numero massimo di undici componenti), il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione (articolo 2);

Ÿ        l’istituzione di specifici organismi.

Tra questi:

-          un organo deliberante composto dai direttori dei dipartimenti e da una rappresentanza direttiva elettiva degli studenti (articolo 2, comma 2, lett. f);

-          una commissione paritetica docenti-studenti, in ciascun dipartimento o struttura interdipartimentale. Il testo precisa che la partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese (articolo 2, comma 2, lett. g);

-          un organo composto da quindici componenti  per la predisposizione delle modifiche statutarie. Il testo specifica che l’organo è istituito “senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”  (articolo 2, comma 5);

-          una commissione composta da tre membri, costituita dal Ministero in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’adozione delle modifiche statutarie. Il testo specifica che la commissione è costituita “senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”  (articolo 2, comma 6);

Ÿ        la federazione e la fusione di atenei e procedure di mobilità per l’ottimizzazione delle risorse, da realizzarsi previa deliberazione di uno specifico progetto che deve disporre, altresì, in merito ad eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico amministrativo. Si prevede, inoltre, la possibilità di incentivi finanziari a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) per l’eventuale trasferimento di personale (articolo 3);

Ÿ        l’istituzione di un Fondo per il merito, alla cui alimentazione possono concorrere, altresì, trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni. Il Fondo eroga premi di studio, fornisce buoni studio (da restituire al termine degli studi secondo tempi parametrati al reddito) e garantisce finanziamenti erogati per le medesime finalità. Per l’alimentazione del Fondo da parte di soggetti privati è prevista la possibilità di costituire, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori; le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore del Fondo possono essere dedotte dal reddito complessivo (articolo 4);

Ÿ        una delega al Governo in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario, che include, tra gli obiettivi da raggiungere, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione superiore  nonché l’istituzione di un fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al FFO, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei dichiarati in dissesto finanziario. Per gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla definizione dei LEP e dal Fondo di rotazione si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 (articolo 5).

Il rinvio a tale norma implica che la quantificazione di tali oneri doveva essere effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi.

Le norme prevedono, inoltre, l’utilizzo del Fondo di finanziamento ordinario delle università[2] per alcune finalità di spesa quali, ad esempio:

·        l’eventuale concessione di incentivi finanziari volti a favorire il trasferimento di personale nel caso in cui due o più università decidano di federarsi o di fondersi e le procedure di mobilità non abbiano garantito la desiderata riallocazione del personale ovvero volti a favorire la mobilità interuniversitaria prevista dal successivo articolo 7, comma 3 (articolo 3, comma 5);

·        l’erogazione di incentivi correlati al raggiungimento di determinati livelli di efficienza e di risultati conseguiti nell’ambito della didattica (articolo 5, comma 3, lettera d).

Le norme provvedono, altresì, a definire alcuni criteri che consentono di modulare la quota del Fondo di finanziamento ordinario destinato alla singola università. A tal fine viene stabilito che:

·        non sia disposta l’erogazione di una quota del finanziamento ordinario alle università che non procedano, in base ad un piano triennale da predisporre appositamente, al riequilibrio dei rapporti di consistenza delle varie categorie di personale entro intervalli percentuali definiti da Ministero (articolo 5, comma 4, lettera d);

·        l’attribuzione di una parte del Fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 180/2008, sia collegata all’introduzione del costo standard unitario di formazione per studente (articolo 5, comma 4, lettera f).

L’articolo 2 del decreto legge n. 180/2008 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita valutando:

a)  la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b)  la qualità della ricerca scientifica;

c)  la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche;

·        l’attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del Fondo in base a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei (articolo 5, comma 5).

 

La relazione tecnica, in merito al consiglio di amministrazione (articolo 2, comma 1, lett. i), afferma che la previsione di una sua diversa composizione determina un risparmio sia in termini di costo delle relative procedure, sia in termini di funzionamento dell’organo, essendo, attualmente, il Consiglio di amministrazione composto da un numero più elevato di componenti, pari a circa 25/30 unità. Afferma, inoltre, che, pur considerando la previsione della non appartenenza di almeno il 40 per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo e la designazione di componenti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovate competenze in campo gestionale e di un’esperienza professionale di alto livello, sia possibile stimare una riduzione dei costi per lo svolgimento delle sedute, che viene quantificata in almeno 1.000.000 di euro per gettoni di presenza (considerando il costo minimo di 100 euro a seduta per soggetto, per un totale di 11 sedute l’anno, moltiplicato per il totale degli atenei statali pari a circa 60).

La relazione fa presente, inoltre, che la riorganizzazione dell’intera struttura universitaria, ed in particolare di quella dipartimentale, cui conseguirà una razionalizzazione ed una riduzione di organismi attualmente operanti nel campo della didattica nonché la previsione di un numero minimo di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti al singolo dipartimento, rapportata alle dimensioni dell’ateneo (numero minimo 35 ovvero 45 nelle università con organico di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità), comporterà una riduzione del numero dei dipartimenti, con economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie, anche tenuto conto dell’istituzione, peraltro facoltativa, di strutture di raccordo proporzionate alle dimensioni ed alla tipologia scientifico-disciplinare dell’ateneo.

La relazione afferma che anche la semplificazione dell’articolazione interna, prevista per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, potrà comportare economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie.

In merito all’istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti/studenti al fine di assicurare la qualità della didattica, la relazione sostiene che tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto la commissione dovrà operare senza l’attribuzione di alcun compenso o gettone di presenza. Specifica, inoltre, che non sono previste spese di missione, atteso che i componenti saranno rispettivamente scelti all’interno della stessa struttura e fra gli iscritti presso l’ateneo.

La relazione esclude oneri aggiuntivi anche con riferimento alle specifiche modalità di organizzazione per gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, che vengono reputate necessarie in quanto le peculiarità di dette istituzioni richiedono modelli organizzativi differenziati sia sotto il profilo dell’offerta formativa che delle dimensioni.

In merito alla costituzione di una commissione, composta da tre membri in possesso di adeguate competenze professionali, con il compito di predisporre le opportune modifiche statutarie in caso di mancato rispetto da parte dell’università dei termini previsti, la relazione quantifica le eventuali spese di missione in un importo massimo di 4.000 euro, la cui copertura va rinvenuta negli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per tale tipologia di spesa.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni relative ai processi di federazione e fusione di atenei (articolo 3, commi da 1 a 4), essendo volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività didattica, di ricerca e gestionale e ad ottimizzare l’utilizzazione di strutture e risorse, consentono di generare rilevanti economie di spesa. Quanto agli incentivi per il trasferimento per mobilità (articolo 3, comma 5), la RT afferma che questi non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la loro concessione deve essere contenuta nei limiti delle disponibilità annue del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

In relazione al Fondo per il merito (articolo 4), la RT afferma che lo stesso è finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard, con lo scopo di erogare premi di studio e buoni studio che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito. Afferma, inoltre, che l’istituzione di un apposito comitato consultivo non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

La relazione tecnica afferma che la delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario (articolo 5) non reca oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Tuttavia si afferma che la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività (articolo 5, comma 3, lett. f) nel testo modificato) comporta una previsione di spesa di circa 11 milioni di euro in relazione al personale in servizio ed alle future assunzioni legate all’espletamento delle procedure di valutazione comparativa in essere. Tale spesa viene così riepilogata nell’Allegato 1:

 

Tipologia

N.

Stipendio attuale

Unitario annuo

Nuovo stipendio unitario previsto

incremento di spesa (1)

Ricercatori non confermati e procedure in corso

1.375

Euro 32.170,57

Euro 40.040,87

Euro 10.821.662,50

(1) Per l’adeguamento della retribuzione iniziale dei ricercatori non confermati al livello della retribuzione dei ricercatori con un anno di anzianità

 

La relazione specifica che, trattandosi di un onere una tantum, la relativa copertura è limitata al primo ed al secondo anno di applicazione della disposizione e viene assicurata dall’articolo 25, comma 11.

 

Al riguardo, con riferimento ai profili finanziari, si formulano le seguenti osservazioni.

·   Fondo di finanziamento ordinario: appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa la sussistenza di disponibilità, non preordinate alle attuali funzioni e quindi  utilizzabili per la realizzazione delle ulteriori finalità di spesa previste dal testo in esame. In caso contrario, infatti, le norme risulterebbero suscettibili di determinare futuri incrementi della dotazione del FFO per far fronte alle nuove attività. Appare altresì opportuno che il Governo fornisca elementi volti a verificare che le forme di flessibilità previste dalle norme in esame risultino compatibili con la definizione di un piano economico-finanziario triennale, previsto a norma dell’articolo 5, comma 4, lettera b), e che consentano quindi alle università di avere concrete certezze circa l’entità annuale del finanziamento spettante a ciascuna di esse.

·   Delega per la qualità e l’efficienza: il testo rinvia ai decreti legislativi sia le modalità di attuazione delle disposizioni sia la quantificazione e la copertura degli eventuali oneri. Sarebbe opportuno che il Governo fornisse maggiori indicazioni in relazione ai contenuti delle norme oggetto della delega. In particolare, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, andrebbe chiarito, almeno in linea di massima, entro quali limiti circoscrivere detti livelli per fornire un’indicazione in merito al presumibile impatto finanziario che la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per l’esercizio del diritto allo studio potrebbe avere sulla finanza pubblica. Va peraltro rilevato che la norma di delega, riguardo alle modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla definizione dei LEP, rinvia all’articolo 17 della legge 196/2009. Pertanto i provvedimenti che dovranno apprestare la successiva copertura finanziaria dovranno entrare in vigore prima dei decreti legislativi attuativi della delega.

·   Accreditamento periodico delle università (articolo 5, comma 1, lett. a): sarebbero utili precisazioni circa la forma di “accreditamento periodico delle università” prevista dalle norme, al fine di chiarire in particolare in cosa consista e le conseguenze per le università in caso di mancato accreditamento.

·   Previsione di incentivi: sono dettate disposizioni relative all’eventuale concessione di incentivi per il trasferimento dei professori e dei ricercatori previo esperimento delle procedure di mobilità (art. 3, comma 5) e altre volte a garantire incentivi agli atenei, correlati ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione predisposto dall’ANVUR (art. 5, comma 3, lett. d). Si rileva, in proposito, che non vengono specificate la tipologia e l’entità delle risorse necessarie per tali incentivi, che graverebbero comunque sul FFO.

·   Fondo per il merito: in relazione alle finalità di tale Fondo sarebbero opportuni elementi di dettaglio volti, in particolare, a chiarire in cosa debbano consistere i “buoni studio” e le modalità della loro restituzione in caso di protratta indisponibilità di reddito al termine degli studi. Inoltre, non risulta chiara la disposizione che prevede che compito del Fondo sia anche quello di “garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma”. Andrebbe infatti chiarito se si tratti di garanzia a fronte di finanziamenti di terzi; in tal caso andrebbero chiarite le modalità secondo cui la garanzia opererebbe. Chiarimenti si rendono necessari anche con riferimento alla previsione di trasferimenti pubblici destinati all’alimentazione del Fondo istituito dall’articolo in esame, in relazione -  soprattutto - ai soggetti pubblici interessati. Tale disposizione, infatti, appare suscettibile di determinare maggiori oneri, non quantificati, a carico della finanza pubblica.

·   Con riferimento, invece, alla previsione della deducibilità dal reddito delle eventuali erogazioni liberali in denaro effettuate a favore del Fondo (comma 9), si prende atto di quanto affermato dal Governo[3], in risposta alle osservazioni della Commissione Bilancio del Senato (seduta del 9 marzo 2010), in merito alla presumibile neutralità finanziaria di tali agevolazioni fiscali.

Al riguardo il Governo ha risposto che, considerati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2008, l’ammontare deducibile di erogazioni liberali a favore di università ed enti di ricerca risulta essere di modesto ammontare e, considerando l’effetto sostituzione che verrebbe a determinarsi tra le erogazioni a favore delle università ed il nuovo Fondo per il merito, la disposizione non comporterebbe effetti di rilevante entità per il gettito erariale.

·        Infine, in merito al risparmio di 1 milione di euro che la RT collega alla nuova composizione del consiglio di amministrazione, pur rilevato che si tratta di un importo non scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica, si evidenzia che non risultano esplicitate le ipotesi sottostanti i dati utilizzati per la quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria contenute in alcune disposizioni non è pienamente conforme alla prassi consolidata. Si tratta delle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 3 (organizzazione degli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale); articolo 2, comma 5 (organismi per la predisposizione delle modifiche statutarie); articolo 2, comma 6 (commissione per l’adozione delle modifiche statutarie); articolo 4, comma 8 (comitato consultivo per lo sviluppo del Fondo per il merito).

Riguardo all’articolo 5, comma 4, lettera a) - che prevede l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo -, appare opportuno che il Governo chiarisca come tale disposizione si coordinerà con la delega prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. La delega, riferita più in generale alle amministrazioni pubbliche, sembrerebbe prevedere per tali amministrazioni l’adozione della contabilità finanziaria e di un sistema di contabilità economica-patrimoniale a soli fini conoscitivi.

 

ARTICOLO 6

Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

La norma:

·  disciplina lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo con particolare riferimento al numero di ore annue di impegno nell’ambito universitario per attività di ricerca, studio e insegnamento, alle modalità per la certificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti, alla valutazione dell’attività svolta, alle incompatibilità, nonché alla possibilità di svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo (commi 1-11);

·  prevede che i professori ed i ricercatori siano tenuti a redigere una relazione triennale sul complesso delle attività svolte. Il complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale è valutato dalle singole università ai fini della corresponsione degli scatti triennali di cui al successivo articolo 8. In caso di valutazione negativa non si dà luogo all’attribuzione dello scatto e la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui al successivo articolo 9 (comma 12).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 7

Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori

Le norme prevedono che i professori universitari, a domanda, possano essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al trattamento economico e previdenziale (comma 1).

I professori possono richiedere la ricongiunzione dei periodi contributivi relativi alle attività in precedenza richiamate ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Nel caso in cui l’incarico sia stato espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti (comma 2).

Per incentivare la mobilità interuniversitaria si prevede che possano essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza ovvero in sede diversa da quella di appartenenza (comma 3).

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca saranno stabiliti  criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta (comma 5).

 

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato.

 

 

Al riguardo, appare opportuno che sia chiarito se la previsione della possibilità per i professori di essere collocati in aspettativa a domanda, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte degli organi di direzione dell’ateneo, sia suscettibile di recare oneri indiretti di natura organizzativa alle università, per la necessità di disporre delle sostituzioni in tempi brevi di figure professionali con elevato profilo culturale.

Appare altresì opportuno che sia chiarito se la ricongiunzione a richiesta dei periodi contributivi, prefigurata dal secondo periodo del comma 2 - che rinvia alla legge n. 29/1979 -  comprenda anche ipotesi di ricongiunzione a titolo gratuito. Tale chiarimento appare necessario al fine di escludere che siano introdotte nell’ordinamento nuove fattispecie di ricongiunzione i cui oneri siano posti a carico degli enti previdenziali, con riflessi negativi per la finanza pubblica.

Quanto alla facoltà di disporre incentivi alla mobilità in applicazione delle disposizioni cui al comma 3, si rileva che non sono dettati i criteri per l’erogazione degli stessi, che sono posti a carico del FFO. In proposito si osserva - anche alla luce delle altre disposizioni del testo che imputano al Fondo specifiche erogazioni (cfr. art. 5, co. 2, lett. d) - che tali previsioni appaiono suscettibili di porre maggiori vincoli alla gestione del Fondo. Andrebbe pertanto escluso che detti fattori di rigidità possano indurre, nel tempo, un incremento delle risorse da destinare al FFO.

 

ARTICOLO 8

Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori

Le norme stabiliscono che il Governo adotti un regolamento[4] per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio[5]. La nuova disciplina deve prevedere la trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale lasciando invariata la progressione stessa nel suo complesso (comma 1).

E’ stabilito, altresì, che il Governo adotti un ulteriore regolamento[6] per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge. Per i neoassunti si prevede l’eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e la conseguente rivalutazione del trattamento iniziale determinati sulla base dei servizi precedentemente resi nell’ambito universitario (comma 3).

Si rileva che le norme in esame risultano, per contenuto, sostanzialmente analoghe a quelle recate dall’articolo 5, comma 4, lettere i) ed m) del disegno di legge originario presentato al Senato.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario reca un’ipotesi di rimodulazione delle classi stipendiali volta a dimostrare la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettere i) ed m) che, come già accennato, avevano contenuto sostanzialmente analogo a quelle recate dall’articolo in esame.

L’esemplificazione[7] mostra come in assenza di ricostruzione di carriera[8] la retribuzione di partenza e quella maturata dopo 28 anni di anzianità non muti e che, invece, quella fruita con anzianità intermedie possa essere uguale o inferiore a quella prevista dai contratti attualmente in vigore ma mai superiore.

 

Al riguardo, pur rilevando che la norma reca una clausola di invarianza finanziaria, si osserva che, essendo la rimodulazione delle progressioni di carriera destinata ad essere definita in tempi successivi, non appare possibile valutare concretamente ex ante gli effetti finanziari complessivi recati dalle disposizioni in esame, anche con riferimento all’entità degli eventuali risparmi da destinare al finanziamento della premialità nella progressione di carriera. In ogni caso, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari recati dalla norma, risulterebbe opportuno disporre di un prospetto che esponga in dettaglio i presumibili effetti connessi all’applicazione delle disposizioni in esame.

Si ricorda in proposito che l’articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 richiede, in materia di pubblico impiego, un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali. Si rileva, inoltre, che l’articolo prevede espressamente che la rimodulazione debba avvenire senza oneri per la finanza pubblica e che l’eliminazione delle procedure di ricostruzione della carriera comportano, senza dubbio, risparmi dal momento che di frequente l’accesso ai ruoli dei professori di prima e seconda fascia interessa personale già in servizio come ricercatore o come professore di seconda fascia. Tale personale al passaggio di professionalità, applicando le nuove regole, si vedrebbe inquadrato con l’anzianità iniziale pari a zero ricevendo, conseguentemente, un trattamento inferiore a quello che spetterebbe oggi all’atto del passaggio di ruolo. Appare, dunque, del tutto verosimile che la ridefinizione della progressione economica, come prefigurata dalle norme in esame, determini, a livello dell’intero sistema universitario, una spesa complessiva per retribuzioni inferiore a quella attuale. Bisogna, peraltro, rilevare che qualora si assuma, come fa la relazione tecnica, che con la triennalizzazione il valore delle classi aumenti ne consegue che al maturare di determinate anzianità il singolo dipendente potrebbe ricevere  una retribuzione superiore a quella che riceverebbe oggi. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto con tre anni di anzianità che si troverà in seconda classe tanto nel sistema di progressione biennale che in quello di progressione triennale con il valore della classe però, in quest’ultimo caso, superiore.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 non è pienamente conforme alla prassi consolidata.

 

ARTICOLI 9 – 13

Premialità, interventi perequativi, contributi, misure per la qualità

Le norme:

·  istituiscono un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, nonché, per alcune ipotesi, del personale tecnico-ammministrativo. Detto Fondo è alimentato con le somme relative agli scatti stipendiali non attribuite a causa di valutazione negativa, di cui all’art. 6, comma 12, del disegno di legge in esame. Ulteriori somme possono essere attribuite ad ogni università, in proporzione alla valutazione dei risultati effettuata dall’ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici. In questo caso, l’ateneo può prevedere compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse che non derivano da finanziamenti pubblici e, comunque, in misura non superiore al 10% della commessa o del finanziamento acquisito (articolo 9);

·  stabiliscono che presso ciascuna università è costituito un collegio di disciplina composto da professori universitari e ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo. La partecipazione al collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese (articolo 10);

·  disciplinano le modalità di ripartizione di quote del Fondo di finanziamento ordinario e di altre risorse sia tra le università statali (a fini perequativi in caso di situazioni di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto alla ripartizione teorica del FFO) sia tra le università non statali legalmente riconosciute. Per queste ultime sono previsti progressivi incrementi negli anni successivi (articoli 11, 12 e 13).

 

Al riguardo, in merito al Fondo per la premialità, sarebbero opportuni chiarimenti in relazione alle disposizioni che fanno genericamente riferimento ad “ulteriori somme” che possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del ministro. Andrebbe in particolare specificato se tali somme, e in quale misura, siano sempre a carico del Fondo in questione. Inoltre, andrebbe precisato quali siano i finanziamenti pubblici con i quali il Fondo può essere integrato (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, terzo periodo).

 

ARTICOLI 16 e 17

Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale e chiamata dei professori

Normativa vigente: l’art. 1, comma 105, della legge 311/2004  ha previsto che, a decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, fermo restando che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90% della quota del FFO.

L’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 180/2008 ha poi stabilito che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale.

Sono fatte salve, tuttavia:

·  le disposizioni che escludono dal computo del 90% gli incrementi retributivi derivanti da adeguamenti disposti a favore del personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo, nonché un terzo dei costi del personale docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale; la validità di tali esclusioni è stata prorogata al 31 dicembre 2010;

·  le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore - espletate o in corso di espletamento per il 2007 e per il 2008 - tra le quali, in particolare, quelle finanziate con gli stanziamenti disposti dall’art. 1, c. 650, della legge finanziaria 2007.

Sempre al fine di contenimento della spesa, sono state introdotte limitazioni al turn over nelle università.

L’art. 66, comma 13  del D.L. n. 112/2008 ha previsto che per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale quota è destinata in una misura non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una misura non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari.

Il medesimo comma 13 ha previsto, inoltre, che per il 2014 nei confronti delle università si applica quanto previsto dal comma 9, ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

Per quanto specificamente concerne i ricercatori, l’art. 1, commi 647-650, della legge 296/2006 ha stabilito che, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca disciplini nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore e che il medesimo provvedimento definisca un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. A tal fine, il comma 650 ha autorizzato la spesa nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

In relazione alla mancata adozione della nuova disciplina, successive disposizioni hanno finalizzato le risorse già stanziate per il 2007 e per il 2008 al reclutamento di ricercatori secondo le norme vigenti.

Le risorse stanziate per il 2009 (80 milioni di euro, dei quali 40 per nuove assunzioni e 40 per continuare a coprire l’onere recato dalle assunzioni disposte nel 2007 e nel 2008), essendo intervenuta, nel frattempo, la modifica dei meccanismi concorsuali, sono state ripartite tra gli atenei con DM 24 novembre 2009, ferma restando l’esclusione delle università che ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo.

In merito alle modalità di reclutamento dei professori ordinari e associati, con il DPR 382/1980, il ruolo dei professori universitari è stato articolato in due fasce, quella dei professori ordinari e straordinari, e quella dei professori associati.

La legge 210 del 1998 ha attributo alle università l’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori autorizzando inoltre le singole università all’indizione dei bandi, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, mediante la valutazione comparativa dei candidati.

Successivamente, la legge n. 230 del 2005 ha previsto un nuovo sistema di reclutamento, articolato in due stadi (conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale, successivo superamento di una valutazione comparativa indetta dai singoli atenei) e nuove modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici. La legge, inoltre, ha conferito al Governo una delega per la completa definizione delle procedure, disponendo l’abrogazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1998, relativamente ai docenti di prima e seconda fascia, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

In attesa dell’attuazione della legge 230/2005, sono intervenute alcune disposizioni (art. 12, comma 2, del DL 248 del 2007 e art. 4-bis, c. 16, del DL 97 del 2008) che hanno previsto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa per professori ordinari e associati applicando i meccanismi della legge n. 210 del 1998 e del relativo regolamento di attuazione fino al 31 dicembre 2009 e consentendo agli atenei di emanare i bandi entro il 30 novembre 2008.

La procedura di reclutamento dei ricercatori universitari, è disciplinata dalla legge. n. 210 del 1998 le cui  norme possono essere applicate al reclutamento dei ricercatori fino al 30 settembre 2013.

 

Le norme:

·  istituiscono l’abilitazione scientifica nazionale, di durata quadriennale quale requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori (articolo 16, comma 1);

·  demandano ad uno o più regolamenti la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione (articolo 16, comma 2);

·  dettano specifici criteri per l’emanazione dei suddetti regolamenti.

Tra questi:

·   istituzione per ciascun settore concorsuale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità (articolo 16, comma 3, lett. e);

·   possibilità per i commissari in servizio presso atenei italiani di essere parzialmente esentati dall’ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e corresponsione ai commissari in servizio all’estero di un compenso determinato con decreto del Ministro (articolo 16, comma 3, lett. f);

·   svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture; tali università devono assicurare, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, strutture e supporto di segreteria e sostenere gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione. Di detti oneri si deve tenere conto nella ripartizione del FFO (articolo 16, comma 3, lett. n);

·  dispongono che, nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo, i procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelli per l’attribuzione dei contratti per ricercatori a tempo determinato, siano effettuati sulla base della programmazione triennale. Quest’ultima che deve assicurare la sostenibilità nel tempo di tutti gli oneri stipendiali, nonché la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’inquadramento, nel ruolo dei professori associati, dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ove valutati positivamente, nel terzo anno di contratto (articolo 17, comma 2);

·  stabiliscono che gli oneri derivanti dalla chiamata dei professori e dall’attribuzione dei contratti per ricercatore a tempo determinato possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati. A tal fine, è necessaria la previa stipula di una convenzione di durata almeno pari a 15 anni, per i professori e per i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all’art. 21, comma 5, del disegno di legge in esame, oppure di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori  (articolo 17, comma 3);

·  dispongono che ogni università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari nella stessa università (articolo 17, comma 4).

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, ma utilizzabile con riferimento all’articolo in 16 in esame (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale), afferma che il funzionamento della commissione di cui al comma 3, lett. e),  non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica essendo i relativi oneri, come già previsto dalla normativa vigente, a carico delle università dove si svolge la procedura. A favore delle stesse potrà essere prevista la compensazione degli oneri connessi.

Specifica inoltre che la possibilità per gli atenei di esonerare parzialmente i commissari dalla ordinaria attività didattica assicurando lo svolgimento delle loro attività, anche attraverso una razionalizzazione dell’attività didattica, non comporta oneri aggiuntivi. Ai commissari in servizio all’estero è corrisposto un compenso da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il relativo onere sarà a carico delle università in cui si svolge la procedura, come già previsto dalla normativa vigente e, pertanto, non comporterà oneri aggiuntivi.

Con riferimento alla previsione di cui alla lett. n), la relazione specifica che le procedure si svolgeranno presso gli atenei, che rendono disponibili le strutture e il supporto di segreteria e sostengono gli oneri per il funzionamento, alla stregua di quanto avviene attualmente per le procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e che di detti oneri si terrà conto in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario, come previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. Considerato che le procedure annue da attivare possono ipotizzarsi, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali) e che sono previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto), si prevede un costo annuo di circa 17.000.000 euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure pari a circa 25.000.000 euro.

 

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all’assenza di oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni in esame, sarebbe opportuna una conferma dell’effettiva possibilità per le università di svolgere le attività previste nei limiti delle risorse disponibili, al fine di evitare che possano crearsi i presupposti per l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Si rileva, inoltre, che non risultano chiari i dati e le procedure di calcolo in base ai quali la relazione tecnica stima un costo annuo legato allo svolgimento delle procedure di abilitazione pari a 17.000.000 di euro.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria di cui all’articolo 16, comma 3 , lettere e) e f), non è pienamente conforme alla prassi consolidata.

 

ARTICOLO 18

Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca

Le norme prevedono l’applicazione in via sperimentale, per un triennio, della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale[9] e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica[10] (FIRST).

La valutazione tra pari prevede che il giudizio su un lavoro svolto da un ricercatore o da un tecnico sia espresso da una pluralità di esperti, che svolgono attività professionale nel medesimo settore.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[11] si provvede a definire la disciplina della tecnica di valutazione fra pari applicabile ai progetti di ricerca in questione prevedendo l’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. I comitati di valutazione dovranno essere composti per almeno un terzo da professionisti operanti all’estero.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato.

 

Al riguardo si osserva che le norme in esame prevedono che la valutazione tra pari sia applicata a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, poiché la norma non esclude la corresponsione di compensi, indennità e rimborsi di spese ai componenti dei comitati di valutazione e per i membri che svolgono la loro attività all’estero (la cui partecipazione potrebbe verosimilmente non svolgersi a titolo gratuito), dalle disposizioni potrebbero derivare nuovi oneri. Appare, dunque, necessario che il Governo fornisca una quantificazione, anche di massima, del possibile onere recato dalle norme, indicando a valere su quali risorse lo stesso debba essere finanziato.

 

ARTICOLO 19

Assegni di ricerca

Le norme recano una nuova disciplina per il conferimento degli assegni di ricerca da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca.

La normativa vigente è recata dall’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di cui, conseguentemente, si dispone l’abrogazione a norma dell’articolo 25, comma 8, lettera d), del testo in esame.

Confermando, in sostanza, la legislazione vigente, si prevede che alcune istituzioni[12] possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio. Viene escluso dalla corresponsione degli assegni il personale di ruolo in servizio presso le predette istituzioni.

I bandi per il conferimento degli assegni contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione, e sul trattamento economico e previdenziale spettante; tali bandi sono resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, del MIUR e dell’Unione europea (comma 1).

La titolarità dell’assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche (comma 3).

Fra le procedure per il conferimento degli assegni il testo fa riferimento alla valutazione da parte di una commissione, che può avvalersi - senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - di esperti revisori di elevata qualificazione (comma 4, lettera a).

Si confermano le disposizioni vigenti che prevedono che gli assegni di ricerca siano esenti dall’IRPEF[13] e che i loro percettori debbano essere iscritti alla gestione separata INPS[14]. Mediante una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato[15] è stata disposta, innovando la normativa in vigore, anche l’applicabilità del D.M. 12 luglio 2007 in materia di astensione obbligatoria per maternità e dell'art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006[16] in materia di congedo per malattia (comma 5).

Il successivo articolo 25, al quale si rinvia, valuta un maggior onere per la finanza pubblica nella misura di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 in relazione alla disposizione di cui al comma 5 dell’articolo in esame.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del disegno di legge considerava  l’articolo in esame non suscettibile di determinare oneri, in quanto il trattamento economico dei titolari degli assegni rimane invariato.

La relazione tecnica non è stata integrata con riferimento alle norme introdotte nel corso dell’esame presso il Senato che prevedono l’applicabilità ai titolari di assegni di ricerca della disciplina concernente l’astensione obbligatoria per maternità ed il congedo per malattia.

La 5° Commissione del Senato ha reso parere non ostativo[17] sull’emendamento[18], dotato di copertura.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca la portata normativa delle disposizioni recate dal comma 5, concernenti l’astensione obbligatoria per maternità ed il congedo per malattia, al fine di precisarne la portata innovativa rispetto alla disciplina attualmente in vigore. In ogni caso appare necessario che siano forniti i dati e i parametri alla base della quantificazione dell’onere, al fine di riscontrare la congruità della copertura disposta.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 , lettera a), non è pienamente conforme alla prassi consolidata.

 

 

ARTICOLO 20

Contratti per attività di insegnamento

Le norme prevedono che le università possano stipulare contratti per attività di insegnamento – a titolo gratuito o oneroso – con esperti altamente qualificati in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti (comma 1).

Si prevede, altresì, che le università possano stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. Il trattamento economico spettante è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[19] (comma 2).

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del disegno di legge non rilevava la possibile insorgenza di oneri con riferimento alle disposizioni in esame, tenuto anche conto che il conferimento degli incarichi - oltre a poter essere disposto solo nei limiti delle risorse disponibili - dovrà prevedere, altresì, il rispetto dei limiti di cui al “citato decreto legge n. 112/2008”.

 

Al riguardo si osserva che il divieto di stipulare contratti a titolo gratuito con soggetti non in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente potrebbe precludere il proseguimento di eventuali forme di collaborazione, attualmente utilizzate dalle università senza sostenere una specifica spesa. Pur essendo la possibilità di stipulare i contratti subordinata alla sussistenza delle relative disponibilità di bilancio, la disposizione potrebbe determinare, a parità di prestazione, un maggior costo a carico delle università.

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito al trattamento economico, riferito ai contratti di insegnamento,  che sarà stabilito con decreto ministeriale. Qualora i limiti fissati dovessero risultare superiori a quelli di fatto ad oggi utilizzati dalle università per la remunerazione di tali prestazioni, potrebbero determinarsi maggiori oneri per la finanza pubblica.

Appare, infine, opportuno che sia chiarito quali siano i limiti previsti dal decreto legge n. 112/2008 che trovano applicazione, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, in materia di contratti per attività di insegnamento, considerato anche che il rinvio a tali norme non risulta presente nel testo dell’articolo in esame.

 

ARTICOLO 21

Ricercatori a tempo determinato

Le norme:

·  prevedono la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (comma 1);

·  stabiliscono che i destinatari siano scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con proprio regolamento, per la cui emanazione sono dettati specifici criteri in relazione alla pubblicità dei bandi, ai titoli necessari per l’ammissione alle procedure, alla valutazione (comma 2);

·  individuano le tipologie di contratto applicabili.

             Si tratta delle seguenti tipologie:

a)       contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni per una sola volta;

b)      contratti triennali non rinnovabili riservati ai candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri (commi 3 e 4);

·  disciplinano la procedura per la chiamata nel ruolo di professore associato, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, del titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione (comma 5);

·  prevedono che fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e sempre nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la procedura di cui al comma 5 possa essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica. A questo fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno, l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate a professore associato dei ricercatori (comma 6);

·  dispongono che la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, titolare degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 19, non può essere superiore a 10 anni (comma 7);

·  disciplinano il trattamento economico dei ricercatori, stabilendo - in particolare - che per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), esso sia pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato mentre, per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lett. b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo sia pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento (comma 8).

 

 

La relazione tecnica riferita al testo presentato al Senato non risulta utilizzabile, tenuto conto delle modifiche intervenute.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica è riferita ad una precedente formulazione del testo, che differisce da quella in esame sia per quanto concerne le modalità di selezione dei candidati sia per quanto concerne l’assegnazione di risorse destinate al finanziamento dei bandi di reclutamento dei ricercatori.

Per consentire una verifica degli effetti finanziari derivanti dal nuovo testo, andrebbe pertanto acquisito un aggiornamento dei dati e degli elementi di valutazione degli effetti finanziari, alla luce delle modifiche apportate.

Ciò anche in considerazione del fatto che l’articolo in esame, nella nuova formulazione, nulla dispone in merito al soggetto deputato a selezionare i candidati; nella formulazione precedente del testo, infatti, era previsto che tale attività venisse svolta da un’apposita commissione, non più rinvenibile nella nuova versione.

Si rileva, inoltre, che nel  comma 8 - in relazione ai contratti di cui al comma 3 lett. a) e lett. b) - in un caso viene utilizzata l’espressione “trattamento economico” e in un altro  l’espressione “trattamento annuo lordo”. Sul punto sarebbero opportuni chiarimenti. Sempre con riferimento al comma 8 andrebbero forniti elementi di valutazione circa gli effetti finanziari della disposizione che prevede, per i titolari di contratti triennali non rinnovabili, che il trattamento annuo lordo sia pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento. In particolare andrebbe chiarito se la disposizione è suscettibile di determinare, nel tempo, un incremento della spesa complessiva per i ricercatori; andrebbe inoltre esclusa la possibilità di effetti emulativi rispetto a personale con diverso stato giuridico, ma addetto alle  medesime funzioni.

 

 

ARTICOLO 22

Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori

Normativa vigente: l’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 attribuisce ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

L’art. 1, comma 17, della legge 230 del 2005 stabilisce che per i professori ordinari e associati nominati sulla base della nuove procedure di reclutamento da essa recate il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età. In tale termine è compreso il biennio di cui all’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992, mentre è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

La norma esclude l’applicabilità delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro recate dall’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 ai professori e ai ricercatori universitari; dispone, inoltre, la decadenza, dalla data di entrata in vigore della legge, dei provvedimenti già adottati in proposito dalle università, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari complessivamente derivanti dalle disposizioni in esame, con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica.

A tale riguardo si segnala che, pur tenuto conto dell’effetto finanziario legato ad una maggiore spesa in termini pensionistici, la norma potrebbe considerarsi suscettibile di produrre effetti di risparmio secondo quanto affermato con una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia trasmessa il 15 dicembre 2009[20], con la quale è stata sottolineata l’onerosità legata al mantenimento in servizio dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Infatti, il mantenimento in servizio di personale che avrebbe dovuto essere collocato in quiescenza, nella logica della riduzione degli organici al fine del contenimento della spesa pubblica, pregiudica gli obiettivi di risparmio che le pubbliche amministrazioni debbono conseguire.

 

ARTICOLO 23

Disciplina dei lettori di scambio

La norma prevede che, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. Gli incarichi sono conferiti con decreto del rettore, previa delibera degli organi accademici competenti. Le modalità per il conferimento degli incarichi, compreso il trattamento economico a carico degli accordi internazionali, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La relazione tecnica afferma che la copertura finanziaria relativa alla disposizione in esame è assicurata nell’ambito degli accordi culturali internazionali in esecuzione dei quali gli incarichi in questione possono essere conferiti.

 

Nulla da osservare nel presupposto che le spese connesse all’attuazione delle norme in esame siano limitate entro gli stanziamenti previsti dagli accordi culturali internazionali.

 

ARTICOLO 25, comma 11

Clausole di copertura finanziaria

La norma dispone che all'onere derivante dall'applicazione:

-          dell'articolo 5, comma 3, lettera f), si provveda, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

-          dell’articolo 19, comma 5, valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'importo dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Al comma 6 del medesimo articolo 1 della legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso.

La norma, inoltre, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

La norma reca, infine, una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all’aggregato della finanza pubblica per le rimanenti disposizioni della presente legge.

 

Al riguardo, con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999, si segnala che le relative risorse, finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca e scuole di specializzazione, sono iscritte nel capitolo 1713 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della RGS risulta che il capitolo reca le necessarie disponibilità. A tale proposito e in merito alla possibilità di utilizzare le relative disponibilità senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alla copertura prevista per gli oneri di cui all’articolo 19, comma 5, a valere sull’importo dei rimborsi elettorali di cui all’articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge n. 157 del 1999, si segnala che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1638 del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, anche alla luce delle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 19, comma 5, in merito alla quantificazione dell’onere, appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione debba essere, effettivamente, corredata di una clausola di copertura. In tal caso, il Governo dovrebbe chiarire l’idoneità della suddetta copertura e se, anche alla luce della natura degli oneri, l’autorizzazione formulata in termini di previsione di spesa debba essere corredata, in conformità alla legge contabile vigente, di una specifica clausola di salvaguardia. 

Si ricorda, infine, che l’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto, a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la riduzione, nella misura del 10 per cento dell'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge  n. 157 del 1999.

Si segnala infine che il provvedimento, corredato di diverse clausole di invarianza finanziaria, ne prevede anche una a carattere residuale nella disposizione in commento. Al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere un coordinamento formale tra le suddette disposizioni.

 



[1] Articolo 2, comma 3, del testo in esame.

[2] Il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università costituisce la principale fonte di entrata per le Università statali. Istituito con l'art. 5 della Legge 537/93, si compone di due parti: una "quota base" ed una "quota di riequilibrio". La quota base viene attribuita automaticamente alle Università, la quota di riequilibrio è invece assegnata sulla base di parametri quantitativi relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

[3] Cfr. Nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2010.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,[4]ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[5] E di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

[6] Sempre ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ed entro gli stessi termini temporali del regolamento previsto al comma 1.

[7] Per conoscere il dettaglio della esemplificazione proposta si rinvia all’allegato 2 contenuto a pag. 31 dell’AS 1905 recante il testo originario del disegno di legge.

[8] Che consiste nel riconoscimento di parte dell’anzianità di servizio maturata  come dipendente dell’università in determinati ruoli.

[9] Di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[10] Istituito a norma dell’articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

[11] Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

[12]  Si tratta delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’art. 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980.

[13] A tal fine si prevede l’applicabilità dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, che reca norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.

[14] Articolo 2, commi da 26 a 33, della Legge n. 335/1995.

[15] Emendamento 16.307.

[16] Finanziaria 2007.

[17] Si veda il resoconto della seduta n. 387 del 28 luglio 2010.

[18] Si tratta, come già accennato, dell’emendamento 16.307. Nel corso dell’esame in Aula il Governo ha espresso parere favorevole sulla proposta.

[19] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[20] Esame dell’A.C. 1441-quater/C concernente “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.