Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C.3646 - Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (DL. 103/2010-Approvato dal Senato A.S. 2262)
Riferimenti:
AC N. 3646/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 210
Data: 28/07/2010
Descrittori:
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE   SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO
SOCIETA' DI NAVIGAZIONE TIRRENIA   TRASPORTI MARITTIMI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3646

 

Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo

 

(DL. 103/2010-Approvato dal Senato A.S. 2262)

 

 

 

 

 

N. 210 – 28 luglio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3646

Titolo breve:

 

DL 103/10: disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Garofalo

 

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

                                                       non aggiornata

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-1-bis. 3

Trasporti marittimi e sostegno della produttività nel settore dei trasporti3

 

 



PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la conversione in legge del DL 6 luglio 2010, n. 103 - modificato in prima lettura al Senato[1] - che contiene disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti.

Il testo originario è corredato di relazione tecnica. Tale relazione non risulta aggiornata, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009[2], al momento della trasmissione alla Camera.

Si esaminano di seguito le disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-1-bis

Trasporti marittimi e sostegno della produttività nel settore dei trasporti

Le norme del provvedimento prevedono:

·        la nomina[3], con decreto ministeriale, di amministratori unici delle società Tirrenia di Navigazione s.p.a. e Siremar s.p.a., con il conferimento dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Gli amministratori unici rimangono in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell’intero capitale di Tirrenia di Navigazione s.p.a. I consigli di amministrazione delle due società[4] decadono a decorrere dalla data di adozione del suddetto decreto [articolo 1, comma 1, lett. a)];

·        che la responsabilità civile e amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere - nel periodo di riferimento di cui all’ articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto in esame - dagli organi di amministrazione e controllo delle due società sia a carico esclusivo delle medesime. Entro gli stessi limiti temporali è esclusa la responsabilità amministrativo-contabile dei titolari dei suddetti organi, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici [articolo 1, comma 1, lett. b)];

·        che sia consentita l’erogazione a Tirrenia di Navigazione s.p.a., da parte di banche o intermediari autorizzati, di nuovi finanziamenti, ovvero, relativamente ai finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata. I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all’art. 111 del r.d. n. 267/1942[5]. Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti non sono soggetti all’azione revocatoria[6]. La società utilizza i nuovi finanziamenti esclusivamente al fine di evitare che sia compromessa la continuità territoriale con le isole, nonché per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar s.p.a per le medesime finalità [articolo 1, comma 1, lett. c)].

L’art. 111, del r.d. n. 267/1942, prevede che, nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali disciplinate dal medesimo r.d. n. 267/1942;

·        che i crediti derivanti dai nuovi finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 1,  lett. c) sono garantiti da parte di Fintecna s.p.a., alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01 [articolo 1, comma 1, lett. d)].

La Comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01 reca il quadro di riferimento comunitario per le misure di aiuto di Stato - compatibili con il mercato comune sulla base dell'art. 87, par. 3, lett. b) TUE – adottabili da parte degli Stati membri a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. La citata comunicazione, al par. n. 4.3.2, in tema di aiuti concessi sotto forma di garanzie su prestiti, afferma che la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato comune gli interventi che rispettano, tra le altre, le seguenti condizioni: l'importo massimo del prestito non supera la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali nonché i costi del personale impiegato nelle strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2008. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2008, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività (lett. d); le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2010 (lett. e); la garanzia non supera il 90% del prestito (lett. f); la garanzia può riguardare tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio (lett. g); l'aiuto è concesso alle imprese che al 1° luglio 2008 non erano in difficoltà, tuttavia può essere concesso anche alle imprese che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale (lett. i).

Il Senato ha introdotto una serie di ulteriori disposizioni in materia di trasporti. In particolare è stata disposta la modifica dell’art. 4, comma 5, lett. b), del DL n. 40/2010, prevedendo che le riassegnazioni alla spesa delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa[7], rimaste disponibili nel bilancio relativo al 2010, siano finalizzate ad interventi per il settore dell’alta tecnologia nell’industria aeronautica[8], anche attraverso l’istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. [articolo 1-bis, comma 2, lett. g), n. 4].

L’art. 4, comma 5, lett. b), del DL n. 40/2010, nel testo vigente, disciplina la ripartizione e la destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa rimaste disponibili nel bilancio relativo all’anno finanziario 2010. A tale riguardo la norma prevede che tali risorse siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa e destinate, tra l’altro, ad interventi per il settore dell’alta tecnologia nell’industria aeronautica, di cui all’articolo 1 della legge n. 808/1985 e all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/2006 (lettera b).

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che Tirrenia di navigazione s.p.a. potrà utilizzare i nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare il momentaneo fabbisogno di liquidità derivante dalla gestione corrente ovvero per finanziare la Siremar s.p.a. per le medesime finalità. La garanzia potrà essere accordata nei termini stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, n. 2009/C16/01. La garanzia si rende necessaria per assicurare i finanziamenti che ordinariamente le Società Tirrenia di navigazione e Siremar riescono a reperire sul mercato e che, in questa situazione di transitorietà che precede la privatizzazione, non sono più assicurati dalle banche. In tale modo verrebbe garantita la necessaria solidità per il completamento della procedura di privatizzazione delle Società Tirrenia di navigazione e Siremar, con i vincoli di timing già previsti dalla normativa vigente entro settembre 2010. La RT precisa, infine, che la norma non comporta effetti sui saldi di bilancio.

Nel corso della trattazione del provvedimento in esame al Senato[9], il Governo, in merito alla richiesta di chiarimenti formulata in relazione al rischio di escussione della garanzia prestata e delle conseguenze a carico del bilancio dello Stato, ha affermato che, in coerenza con quanto rappresentato dal Dipartimento del Tesoro, in considerazione della peculiarità della fattispecie, nonché del carattere transitorio della garanzia, finalizzata esclusivamente ad assicurare il completamento della procedura di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, non sono ravvisabili concreti rischi di escussione della garanzia medesima.

 

 

La relazione illustrativa evidenzia, tra l’altro, uno stato di incertezza finanziaria che può condizionare il buon esito della procedura di privatizzazione in atto di Tirrenia di Navigazione s.p.a. e Siremar s.p.a. Tale situazione, prosegue la relazione, ha determinato, nelle ultime settimane, difficoltà di carattere finanziario in capo alle medesime società, in un contesto in cui non appaiono configurabili interventi “ponte” autonomi da parte della controllante Fintecna s.p.a., aggiuntivi rispetto a quelli adottati in passato. In questo quadro, gli amministratori della società hanno ritenuto di non utilizzare anche alcune linee di credito in essere.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari indiretti derivanti dalla norma di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) che, escludendo dalla responsabilità civile, amministrativa e contabile i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Tirrenia di Navigazione s.p.a. e Siremar s.p.a. e, limitatamente a quella contabile, i dipendenti pubblici ed i soggetti comunque titolari di incarichi pubblici delle medesime società, appare suscettibile di limitare la facoltà di esercizio di azioni risarcitorie correlate ad azioni di responsabilità amministrativa per atti illegittimi da cui potrebbe derivare, sia pur indirettamente, un danno erariale.

Appare, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito all’effettiva possibilità di qualificare la garanzia di Fintecna s.p.a relativa alle nuove linee di credito attivabili da Tirrenia di Navigazione s.p.a. [articolo 1, comma 1, lett. d)], quale aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, secondo di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01, richiamata dalla norma in esame; ciò al fine di escludere l’attivazione in sede europea di eventuali procedimenti di infrazione nei confronti dell’Italia e conseguenti ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. La valutazione del Governo appare opportuna considerato anche che il ricorso ai nuovi finanziamenti, come affermato nella RT, è destinato esclusivamente a soddisfare esigenze di liquidità derivanti dalla gestione corrente.

In proposito, si rileva che Fintecna s.p.a. è un soggetto “market” non rientrante nel perimetro delle PP.AA., ma il capitale sociale dello stesso soggetto è interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti al Senato circa l’irrilevanza di rischi concreti di escussione, tenuto conto della particolare esposizione debitoria di Tirrenia di Navigazione s.p.a. (che come evidenziato nella relazione illustrativa potrebbe condizionare il buon esito della sua privatizzazione), appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alle possibili conseguenze di un’eventuale escussione, sia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria per i soggetti chiamati a rispondere, sia con riguardo ad eventuali ripercussioni degli esiti dell’operazione sui conti pubblici.

Analoghe valutazioni andrebbero acquisite in merito alla norma introdotta al Senato che prevede la possibilità di istituire un fondo di garanzia - da affidare alla gestione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – per la realizzazione degli interventi ad alta tecnologia nell’industria aeronautica, di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), del DL n. 40/2010.

Appare, infine, opportuna una precisazione circa la collocazione dei crediti dello Stato e di enti pubblici rispetto ai criteri di prededucibilità richiamati in relazione alle linee di finanziamento attivabili a favore di Tirrenia di Navigazione s.p.a., in virtù dell’articolo 1, comma 1, lett. c).

 



[1] Cfr. AS. n. 2262.

[2] Si ricorda che il citato articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 dispone che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo, di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 17, siano aggiornati all’atto del passaggio dell’esame di un provvedimento legislativo tra i due rami del Parlamento.

[3] La norma precisa che la nomina sia disposta in deroga a quanto previsto dagli statuti, nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile. Il decreto di nomina è adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

[4] In carica alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

[5] R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

[6] La norma precisa che i nuovi creditori restano esclusi, tra l’altro, dalla percentuale dei crediti prevista per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del medesimo r.d. n. 267/1942.

[7] Di cui all’articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006.

[8] Di cui all’articolo 1 della legge n. 808/1985.

[9] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 379, del 20 luglio 2010.