Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2561-A: DL 78/2009: provvedimenti anticrisi. nonché proroga di termini e della partecipazione italiana missioni internazionali
Riferimenti:
AC N. 2561-A/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 89
Data: 23/07/2009
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   ECONOMIA NAZIONALE
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2561-A

 

Emendamento Dis. 1.1

 

Provvedimenti anticrisi, proroga di termini e partecipazione italiana a missioni internazionali

(D.L. 78/2009)

 

 

 

 

 

N. 89 – 23 luglio 2009

 

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 8-ter.. 1

Finanziamento al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. 1

ARTICOLO 1-ter.. 2

Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. 2

Articolo 2 , comma 4-bis. 5

Sostegno di programmi di microcredito e microfinanza.. 5

ARTICOLO 4, commi 4-quater e 4-quinquies. 6

Contributo alla società Stretto di Messina.. 6

ARTICOLO 4-ter.. 8

Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV.. 8

ARTICOLO 5, comma 3-ter.. 11

Agevolazioni per gli aumenti di capitale delle PMI nel 2009. 11

ARTICOLO 6-bis. 12

Contributi alle imprese di trasporto pubblico interregionale. 12

ARTICOLO 13-bis. 14

Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato.. 14

ARTICOLO 14. 15

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze auree. 15

ARTICOLO 14-bis. 16

Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti16

ARTICOLO 15, commi da 8-bis a 8-quater.. 17

Maggiori entrate dal contrasto all’evasione. 17

ARTICOLO 15, commi 8-quinquies e 8-sexies. 18

Richieste di informazioni al settore creditizio, finanziario ed assicurativo per il contrasto all’evasione ed elusione. 18

ARTICOLO 15, comma 8-septies. 20

Credito d’imposta in favore dell’autotrasporto.. 20

ARTICOLO 15, comma 8-octies. 21

Sostegno agli investimenti nel settore dell’autotrasporto.. 21

ARTICOLO 16, commi da 2-bis a 2-quater.. 21

Dotazione 2009 del Fondo per la Difesa.. 21

ARTICOLO 17, commi 23 e 24. 22

Regime delle trattenute per malattia nel comparto sicurezza.. 22

ARTICOLO 17, comma 34-bis. 23

Infrastrutture di sistemi aeroportuali di grande rilevanza nazionale. 23

ARTICOLO 17, commi 35-ter e 35-quater.. 24

Contributo per l’acquisto di mezzi per il Corpo dei vigili del fuoco.. 24

ARTICOLO 17, comma 35-undecies. 25

Erogazione degli incentivi “Euro 5” anche mediante credito d’imposta.. 25

ARTICOLO 19, comma 9-bis. 25

Disposizioni in materia di canoni ANAS. 25

ARTICOLO 19, commi 13-bis  e 13-ter.. 26

Autorità portuali – Sistemi informativi26

ARTICOLO 22-ter.. 28

Disposizioni in materia di accesso al pensionamento.. 28

ARTICOLO 23, comma 21-bis. 30

Incremento del Fondo per gli eventi sportivi internazionali30


PREMESSA

In data 23 luglio 2009 è stata trasmessa la relazione tecnica all’emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, proroga di termini, partecipazione italiana a missioni internazionali).

Si ricorda che, in data 21 luglio 2009, le Commissioni Bilancio e Finanze hanno concluso l’esame del provvedimento in sede referente. Il successivo 22 luglio, l’Assemblea ha iniziato la discussione sul disegno di legge C.2561-A.

L’emendamento Dis. 1.1 del Governo  conferma l’apporto positivo del provvedimento al miglioramento dei saldi, sia pure con una modulazione temporale diversa rispetto al testo originario e di portata complessivamente attenuata per quanto riguarda il saldo netto da finanziare ed il fabbisogno. Si registra invece un miglioramento in termini di indebitamento netto,  sul quale, nel testo iniziale, non erano scontati effetti.

Il testo dell’A.C. 2561, presentava un effetto migliorativo di 258 milioni per il 2009 in termini di saldo netto da finanziare, che aumentavano a 1.055 milioni nel 2010, per poi ridursi a circa 84 milioni nel 2011. Nessun effetto era scontato sul 2012.

In termini di fabbisogno, le disposizioni determinavano un miglioramento di 500 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con effetto nullo sul biennio successivo. Non era, infine scontato alcun effetto sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

L’emendamento Dis. 1.1 presentato dal Governo in Assemblea determina una ricomposizione degli effetti, riducendo il miglioramento del SNF  e del fabbisogno per circa 200 milioni nel 2009 e oltre 400 milioni nel 2010, e producendo un effetto di miglioramento dei saldi di circa 100 milioni annui nel biennio successivo.

Per quanto riguarda l’indebitamento netto, le modifiche apportate determinano un lieve miglioramento (7 milioni) nel 2009 che supera i 90 milioni per ciascuno degli esercizi del triennio successivo.

In termini di indebitamento netto, le variazioni apportate comportano un effetto netto di aumento della spesa più che compensata dalle maggiori entrate nette. Si ricorda che anche nel testo iniziale il reperimento delle risorse era posto a carico della manovra sulle entrate (per lo più di carattere antielusivo), mentre la manovra netta sulle spesa aveva carattere espansivo. Tale impostazione viene accentuata nel testo proposto dall’emendamento Dis. 1.1.

Di seguito si riporta un riepilogo degli effetti sui saldi.


SALDO NETTO DA FINANZIARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 2561

 

Emendamento DIS. 1.1

 

Variazioni

 

2009

2010

2011

2012

 

2009

2010

2011

2012

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori risorse

1.739

4.289

3.416

3.103

 

1.650

4.583

4.224

3.851

 

-88

294

808

749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.384

2.034

1.372

1.093

 

1.253

1.898

1.550

1.263

 

-131

-137

178

169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

354

2.254

2.044

2.009

 

397

2.685

2.674

2.589

 

43

431

630

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo

1.481

3.234

3.332

3.102

 

1.593

3.956

4.045

3.756

 

112

723

713

654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

203

1.872

2.469

336

 

203

2.006

2.687

495

 

0

134

218

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

1.278

1.362

863

2.766

 

1.390

1.950

1.358

3.261

 

112

588

495

495

Correzione del SNF

258

1.055

84

0

 

57

626

179

95

 

-200

-429

95

95

di cui : manovra sulle entrate

1.181

162

-1.097

757

 

1.050

-109

-1.137

768

 

-131

-271

-40

10

manovra sulle spese

-924

893

1.181

-757

 

-993

735

1.316

-673

 

-69

-158

135

84

Il segno "-" indica un effetto di peggioramento dei saldi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

FABBISOGNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 2561

 

Emendamento DIS. 1.1

 

Variazioni

 

2009

2010

2011

2012

 

2009

2010

2011

2012

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori risorse

1.739

4.289

3.416

3.103

 

4.463

4.759

4.236

3.913

 

2.724

471

820

811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.384

2.190

1.527

1.093

 

1.573

2.443

2.095

1.653

 

189

253

568

559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

354

2.099

1.889

2.009

 

2.890

2.317

2.141

2.261

 

2.536

218

252

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo

1.239

3.789

3.416

3.103

 

4.156

4.667

4.136

3.814

 

2.917

879

720

712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

513

1.872

2.469

336

 

513

2.006

2.687

495

 

0

134

218

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

726

1.917

947

2.767

 

3.643

2.661

1.449

3.319

 

2.917

745

502

553

Correzione del fabbisogno

500

500

0

0

 

307

92

99

99

 

-193

-408

99

99

di cui : manovra sulle entrate

871

318

-942

757

 

1.060

436

-592

1.158

 

189

119

350

400

manovra sulle spese

-371

183

942

-757

 

-753

-345

691

-1.058

 

-382

-527

-251

-301

Il segno "-" indica un effetto di peggioramento dei saldi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDEBITAMENTO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 2561

 

Emendamento DIS. 1.1

 

Variazioni

 

2009

2010

2011

2012

 

2009

2010

2011

2012

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori risorse

1.239

3.789

3.416

3.103

 

4.163

4.759

4.236

3.913

 

2.924

971

820

811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.084

2.689

2.527

2.093

 

1.473

3.443

3.095

2.653

 

389

753

568

559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

154

1.099

889

1.009

 

2.690

1.317

1.141

1.261

 

2.536

218

252

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo

1.238

3.788

3.416

3.102

 

4.156

4.667

4.136

3.814

 

2.918

879

720

712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

513

1.872

2.469

336

 

513

2.006

2.687

495

 

0

134

218

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

725

1.916

947

2.766

 

3.643

2.661

1.449

3.319

 

2.918

745

502

553

Correzione dell'indeb. netto

0

0

0

0

 

7

92

99

99

 

7

91

99

99

di cui : manovra sulle entrate

571

817

58

1.757

 

960

1.436

408

2.158

 

389

619

350

400

manovra sulle spese

-571

-817

-58

-1.757

 

-953

-1.345

-309

-2.058

 

-382

-528

-251

-301

Il segno "-" indica un effetto di peggioramento dei saldi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Si esaminano, di seguito, le norme dell’emendamento Dis. 1.1 del Governo considerate dalla relazione tecnica trasmessa in data 23 luglio 2009.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 8-ter

Finanziamento al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione

La norma, al fine di rendere efficiente e flessibile l’utilizzo delle risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali prevede, per l’anno 2009, la possibilità che l’ulteriore somma di 100 milioni di euro destinata[1] al Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978[2] possa essere in alternativa finalizzata in tutto o in parte ad incrementare il Fondo sociale per l’occupazione e formazione[3], previo versamento all’entrata al bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortizzatori sociali

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

Maggiori entrate extra trib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento all’entrata del Bilancio dello Stato

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

La relazione tecnica[4] afferma dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per l’anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del fondo di rotazione[5] resta invariato.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto la norma prevede un utilizzo alternativo di somme già autorizzate.

 

 

ARTICOLO 1-ter

Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie

La norma prevede la regolarizzazione dei lavoratori, italiani, comunitari ed extracomunitari, impegnati, da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009, in attività di collaborazione domestica o di assistenza a persone affette da patologie o handicap.

Tra le condizioni a cui è subordinata le dichiarazione di regolarizzazione, si segnala il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore interessato, non deducibile ai fini dell’imposta sul reddito. Con successivo DM sono determinate le modalità di imputazione del contributo, sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento delle attività amministrative richieste dall’attuazione delle disposizioni in esame, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Con lo stesso DM sono determinate anche le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali ed assistenziali concernenti il periodo antecedente il 31 marzo 2009.

La norma, infine, dispone l’incremento del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato di 67 milioni nel 2009e 200 milioni di euro a decorrere dal 2010.

 

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contributi all’Inps

0

0

0

0

130

390

390

390

130

390

390

390

gettito fiscale lavoratori

0

12

31

22

0

12

31

22

0

12

31

22

60% una tantum all’Inps

0

0

0

0

90

0

0

0

90

0

0

0

40% una tantum al SSN

60

0

0

0

60

0

0

0

60

0

0

0

minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deducibilità contributi

0

71

182

123

0

71

182

123

0

71

182

123

detraibilità spese badanti

0

35

20

20

0

35

20

20

0

35

20

20

maggiori oneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oneri SSN

67

200

200

200

67

200

200

200

67

200

200

200

oneri amministrativi Inps

10

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

prestazioni Inps

0

0

0

0

2

8

12

15

2

8

12

15

minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minori trasferimenti all’Inps

17

294

371

321

0

0

0

0

0

0

0

0

effetto positivo netto

0

0

0

0

201

88

7

54

201

88

7

54

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

            - soggetti interessati: 300.000, di cui 130.000 italiani e comunitari e 170.000 extracomunitari;

            - di tali soggetti, il 50 per cento colf e il restante 50 per cento badanti;

            - retribuzione media annua: 10.840 per badanti e 7.000 euro per colf;

            - contributo medio annuo: 1.670 per badanti e 950 euro per colf;

            -monti retributivi e contributivi su base annua: 2.680 milioni di euro per badanti e 390 milioni di euro per colf;

            - una tantum pro capite: 500 euro;

            - ipotesi costo medio aggiuntivo per il SSN: 1.175 euro su base annua, calcolati sui soggetti extracomunitari.

Sulla base di tali dati, la relazione tecnica quantifica, in particolare, i seguenti effetti finanziari sul saldo di indebitamento netto:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

maggiori entrate contributive

130

390

390

390

deducibilità contributi

0

-71

-182

-123

maggiori oneri SSN

-67

-200

-200

-200

effetto fiscale lavoratori

0

12

31

22

detraibilità contributi per badanti

0

-35

-20

-20

oneri amministrativi

-10

0

0

0

prestazioni previdenziali

-2

-8

-12

-15

una tantum

150

0

0

0

effetto compensativo –indebitamento netto

201

88

7

54

 

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, la relazione tecnica espone i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

effetti sul bilancio dello Stato (SNF)*

-17

-294

-371

-321

copertura SNF per riduzione trasferimenti ad Inps

17

294

371

321

effetto complessivo su SNF

0

0

0

0

 

Sulla base di ulteriori chiarimenti acquisiti dalla Ragioneria Generale dello Stato, si segnala quanto segue:

-           l’importo ridotto delle entrate contributive nel primo anno dipende dalla valutazione prudenziale del fatto che non si riuscirà a regolarizzare più di 4 mesi, sia perché si rinvia ad un successivo DM la determinazione delle modalità di corresponsione, sia perché potrebbe essere non tempestiva la disponibilità della modulistica, sia per scontare una certa resistenza dei datori di lavoro a versare più di quattro mesi;

-           per quanto riguarda l’onere a carico del SSN, esso è stato calcolato solo sui cittadini extracomunitari per una spesa pro capite più bassa di quella quantificata nella Relazione Generale sulla situazione economica del Paese per il 2007 (2008): 1.175 euro a fronte di 1.743 euro su base annua. Tale differenza è riconducibile al fatto che già attualmente il SSN si fa carico di spese nei confronti di tali soggetti (ad esempio, il pronto soccorso);

-           l’effetto contenuto di ripresa di gettito fiscale relativamente all’emersione di tali lavoratori è dovuto al fatto che solo una quota limitata di essi percepirebbe un reddito superiore, marginalmente, alla no tax area;

-           l’effetto limitato di minor gettito fiscale per la detraibilità delle spese per badanti dipende dal fatto che si sono considerati, sulla base di quanto previsto dal TUIR, solo i contribuenti con meno di 40.000 di reddito con familiari gravemente disabili (cioè, 50.000 soggetti x la spesa massima detraibile, pari a 2.100 euro annui, x l’aliquota del 19 per cento);

-           gli oneri per le maggiori prestazioni previdenziali derivano da un ricorso, sia pur limitato, a prestazioni a domanda (per esempio, gli assegni al nucleo familiare o la maternità) da parte dei lavoratori regolarizzati.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, anche sulla base degli ulteriori elementi forniti riguardo ai dati riportati nella relazione tecnica.

 

Articolo 2 , comma 4-bis

Sostegno di programmi di microcredito e microfinanza

La norma, al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale dispone, a decorrere dall'anno 2010, un’autorizzazione di spesa di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato nazionale italiano per il microcredito[6]. La copertura è effettuata mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo ISPE[7].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno microcredito

 

1,8

1,8

1,8

 

1,8

1,8

1,8

 

1,8

1,8

1,8

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione dotazione Fondo ISPE

 

1,8

1,8

1,8

 

1,8

1,8

1,8

 

1,8

1,8

1,8

 

La relazione tecnica[8] afferma che la copertura dello stanziamento aggiuntivo in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito è assicurata mediante la riduzione della dotazione del fondo ISPE, che presenta la necessaria disponibilità.

 

Nulla da osservare, al riguardo.

Si segnala che l’articolo 16, comma 2, del decreto in esame, come modificato nel corso dell’iter presso le commissioni di merito[9], dispone l’incremento del fondo ISPE a decorrere dall’anno 2009.

 

ARTICOLO 4, commi 4-quater e 4-quinquies

Contributo alla società Stretto di Messina

Normativa vigente: l’articolo 18 comma 1, del DL  185/2008 (Misure urgenti anti-crisi) ha disposto che il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a)       al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (al quale affluiscono anche le risorse in precedenza assegnate al Fondo per l'occupazione, agli ammortizzatori sociali in deroga e alla formazione);

b)      al Fondo infrastrutture (con una serie di destinazioni aggiuntive rispetto a quale già previste a legislazione vigente);

c)       al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Si ricorda che il Fondo infrastrutture è stato istituito dall’articolo 6-quinquies del DL 112/2008, con la finalità di finanziare, in via prioritaria, interventi volti al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. Il DL 112 prevede che il Fondo sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 e sia ripartito con delibere del CIPE

La norma assegna alla società Stretto di Messina SpA un contributo in conto impianti di 1,3 miliardi di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture.

L’amministratore delegato della società è nominato (con un mandato di sessanta giorni) commissario straordinario delegato per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività.

Tale attività può comportare:

-          l’adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e di verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell’opera;

-          la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

 

La relazione tecnica precisa che le quote annuali del contributo previsto dal testo saranno determinate con deliberazioni del CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte a valere sul Fondo infrastrutture.

La RT, inoltre, esclude l’insorgenza di oneri per i compensi del Commissario, tenuto conto che a tali spese si farà fronte a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione dell’intervento, in conformità all’articolo 20, comma 9, del DL 185/2008.

Si ricorda che l’articolo 20 (Velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale) ha stabilito che con decreti del Presidente del Consiglio siano individuati gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni occupazionali e sociali. Tali decreti individuano i tempi di realizzazione degli investimenti e i relativi quadri finanziari, sul rispetto dei quali vigilano commissari straordinari appositamente a ciò delegati. In particolare, il comma 9 dispone che alle spese per i compensi spettanti ai commissari straordinari delegati si faccia fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, tenuto conto che la spesa è limitata all’entità del contributo previsto dal testo e considerato, altresì, che le quote annuali del contributo saranno determinate – come precisato dalla relazione tecnica - compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte a valere sul Fondo infrastrutture.

 

 

ARTICOLO 4-ter

Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV

Il comma 1 prevede una spesa di 9,6 milioni relativa allo stanziamento per l’ENAV riguardo alla sicurezza degli impianti. Tale spesa risulta commisurata alle risorse disponibili presso il capitolo 1921 del Ministero delle infrastrutture.

Il comma 3 prevede una spesa di 8,8 milioni di euro per l’anno 2009 e di 21,1 milioni per gli anni 2010, 2011 e 2012 stanziata per permettere all’ENAV i necessari interventi di ammodernamento sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso S. Angelo, Verona Villafranca e Comiso (a seguito dell’approvazione del subemendamento 0.4.016.1). Alla copertura di tale onere si provvede mediante la soppressione di agevolazioni sull'IVA di cui ai commi 4, 5 e 6.

Le agevolazioni di cui si chiede la soppressione riguardano la riduzione di base imponibile IVA riferita alle assegnazioni di alloggi, adibiti ad abitazione principale e costruite su aree di proprietà o in base ad un diritto di superficie (DL 90/1990, articolo 3, commi 2 e 3, con riduzioni della base imponibile rispettivamente del 30 e del 50 per cento), ai corrispettivi di godimento versati per l’assegnazione di godimento di case di abitazione (DL 417/91, articolo 1, comma 3) a favore di soci di cooperative nonché la deroga riguardo le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa in merito al momento della cessione del bene[10].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENAV Sicurezza impianti (comma 1)

9,6

 

 

 

2,0

3,8

3,8

 

2,0

3,8

3,8

 

ENAV Aeroporti (comma 3)

8,8

21,1

21,1

21,1

3,0

10,0

17,0

21,0

3,0

10,0

17,0

21,0

Minori spese in conto corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanziam.to ENAC (comma 2)

9,6

 

 

 

9,6

 

 

 

9,6

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupero gettito IVA (commi 4, 5 e 6)

8,8

21,1

21,1

21,1

8,8

21,1

21,1

21,1

8,8

21,1

21,1

21,1

 

La relazione tecnica afferma che la spesa, di cui al comma 1, trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Riguardo ai commi dal 3 al 6, la suddetta relazione tecnica elabora i dati relativi ai trasferimenti immobiliari assoggettati ad IVA selezionando quelli avvenuti “per assegnazione di immobili a soci” effettuati dalle cooperative a proprietà divise (nel 2007, circa 1.500 milioni di euro). Secondo i dati degli operatori del settore, circa il 50 per cento dei terreni utilizzati dalle cooperative per la costruzione di alloggi sono di proprietà e il 50 per cento concessi con diritto di superficie. Si assume, inoltre, che gli alloggi abbiano un valore di riferimento del CER pari al 20 per cento in meno rispetto al prezzo di costo indicato nell’atto di trasferimento (1.200 milioni di euro). La base imponibile IVA non assoggettata, a legislazione vigente, pertanto risulta:

(Milioni di euro)

Proprietà divisa

Prima abitazione

Immobili su terreni di proprietà (30 per cento di base non assoggettata)

180

Immobili su terreni con diritto di superficie (50 per cento di base non assoggettata)

300

Totale

480

 

Applicando a tale importo l’aliquota del 4%, attualmente prevista per le assegnazioni di abitazioni non di lusso, effettuate da cooperative edilizie a soci che siano persone fisiche rientranti nelle agevolazioni per la prima casa, si ha un recupero di gettito IVA pari a 19,2 milioni di euro all’anno (480 milioni x 4/100 = 19,2 milioni). Tenendo conto anche delle cooperative a proprietà indivisa, l’importo aumenta del 10 per cento[11] e risulta pari a circa 21,1 milioni di euro (19,2 milioni + 1,92 = 21,12)

 

Riguardo all’anticipazione dell’applicazione IVA al momento del pagamento dell’acconto, non sono previsti sostanziali effetti di gettito.

 

In termini di cassa, tenendo conto della probabile entrata in vigore della disposizione al 31 luglio 2009[12], si ha:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Recupero IVA

+8,8

+21.1

+21,1

 

Nulla da osservare riguardo alla spesa in favore dell’ENAV per la sicurezza degli impianti, di cui ai commi 1 e 2.

Riguardo alle spese stanziate per permettere all’ENAV i necessari interventi di ammodernamento sugli aeroporti di cui al comma 3, si osserva che la quantificazione relativa al recupero di gettito IVA, di cui ai commi 4, 5 e 6, appare congrua agli oneri recati, sulla base dei dati e delle ipotesi riportati nella relazione tecnica.

 

 

ARTICOLO 5, comma 3-ter

Agevolazioni per gli aumenti di capitale delle PMI nel 2009

Le norme dispongono che, per gli aumenti di capitale di società di persone o di persone fisiche, mediante conferimenti effettuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del provvedimento, si presume un rendimento annuo del 3 per cento che è escluso dall’imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi d’imposta successivi.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi[13].

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate correnti

28,2

16,0

16,0

28,2

16,0

16,0

28,2

16,0

16,0

 

La relazione tecnica assegna alla disposizione i seguenti effetti per cassa relativi all’intero periodo di operatività dell’agevolazione, sulla base di una percentuale di acconto pari al 75 per cento.

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Minori entrate IRES

28,2

16,0

16,0

16,0

16,0

 

Maggiori entrate IRES

 

 

 

 

 

12,2[14]

 

La quantificazione si basa sui dati del Registro per gli anni 2007 e 2008, da cui sono stati selezionati i conferimenti per aumento di capitale in s.p.a ed in s.r.l.

Sono stati, inoltre, selezionati tutti gli aumenti di capitale di importo non superiore a 500.000 euro, mentre è stato attribuito l’importo di 500.000 euro a tutti gli aumenti di capitale di importo complessivamente superiore. Sono pertanto state stimate  complessivamente 5.680 operazioni ricadenti nell’ambito applicativo della disposizione, per un importo complessivo di aumento di capitale pari a circa 815 milioni di euro.

In considerazione alla natura congiunturale dell’agevolazione ed alla sua appetibilità, la relazione tecnica considera ai fini della stima  un importo pari al triplo di quello risultante dai dati utilizzati. Ne deriva una perdita di gettito annua a titolo di IRES per competenza pari a 16 milioni di euro, applicando un’aliquota IRES del 22 per cento (815*3*3%*22%).

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati e delle ipotesi, che appaiono prudenziali, adottati dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 6-bis

Contributi alle imprese di trasporto pubblico interregionale

La norma prevede la concessione, alle imprese di trasporto pubblico interregionale di competenza statale, di un contributo per l’acquisto di autobus nuovi negli esercizi 2009 e 2010, nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2009 e di 5 milioni di euro per il 2010.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

Ÿ        per l’anno 2009, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006.

La norma richiamata dal testo ha destinato una quota delle maggiori entrate derivanti dalle attività di contrasto all’evasione fiscale e al lavoro irregolare - per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro il 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 - ad alimentare un apposito Fondo per la concessione di incentivi al personale dell'amministrazione economico-finanziaria e alle amministrazioni statali. Il Fondo deve essere ripartito fra le due componenti (amministrazioni finanziarie e amministrazioni statali) in parti uguali. Pertanto, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006, la componente statale del Fondo incentivi ammonta a 15 milioni di euro annui (= 50% del totale).

Si ricorda che l’apposito prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ha ascritto al comma 14 effetti di maggiore spesa differenziati sui tre saldi:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art. 1   c. 14

 

DL 262/2006

 

10

 

30

 

30

 

2

 

10

 

20

 

2

 

10

 

20

 

Ÿ        per l’anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legge in esame.

Il testo fa riferimento alle norme in materia di contrasto all’evasione fiscale (poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate e misure cautelari esercitabili dagli agenti della riscossione), alle quali il prospetto riepilogativo ascrive i  seguenti effetti finanziari (identici sui tre saldi) di maggiore entrata:

-          0 per il 2009;

-          35 milioni di euro per il 2010;

-          35 milioni di euro per il 2011;

-          35 milioni di euro per il 2012.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Art. 6-bis

 

3

 

5

 

-

 

1,6

 

6,4

 

-

 

1,6

 

6,4

 

-

 

 

La relazione tecnica precisa che la copertura degli oneri prevista dal testo è riferita al saldo netto da finanziare, mentre la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento è assicurata nell’ambito dei saldi complessivi del provvedimento.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica con riferimento alla copertura degli oneri sul saldo netto da finanziare ed alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Si segnala che ulteriori norme del provvedimento in esame dispongono la copertura di oneri a valere sulle medesime risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006.

Si tratta:

-          dell’articolo 17, commi 35-ter e 35-quater, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2009 per l’acquisto e la gestione di mezzi per il Corpo del vigili del fuoco;

-          dell’articolo 17, commi 35-sexies e 35-septies, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per l’acquisto e la gestione di mezzi per il Corpo del vigili del fuoco;

-          dell’articolo 21, comma 10, cpv. 5-bis, che ascrive oneri “eventuali” e non quantificati alla norma sul transito di personale del MEF all’Amministrazione dei Monopoli e alle Agenzie fiscali.

 

 

ARTICOLO 13-bis

Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato

Le norme istituiscono, in particolare, un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della legge n. 227 del 1990, a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da paesi extra UE ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in paesi della UE ed in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscano un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Ai fini dell’imposta si presume un rendimento del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza scomputo di eventuali perdite, cui si applica un’aliquota sintetica del 50 per cento annuo, comprensiva di interessi e sanzioni, senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

L’imposta si applica sulle attività detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

Le maggiori entrate derivanti dall’articolo in esame affluiscono ad una apposita contabilità speciale per essere destinate, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del provvedimento in esame, all’attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

 

La relazione tecnica non ascrive alcun effetto di gettito alle disposizioni in esame  sulla base delle seguenti considerazioni:

·        assoluta imprevedibilità del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire e, quindi, della quota di attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione;

·        indeterminabilità della effettiva distribuzione temporale del gettito dell’imposta straordinaria tra l’anno 2009 ed il 2010.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che in coerenza con tali considerazioni è previsto l’afflusso delle maggiori entrate in una contabilità speciale e la loro destinazione all’attuazione della manovra di bilancio per l’anno 2010 e seguenti.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che alle disposizioni non risulta ascritto al momento alcun effetto finanziario.

Sarebbe comunque opportuno disporre di una quantificazione dei presumibili effetti di maggior gettito connessi alla misura introdotta, in considerazione del fatto che le disposizioni in esame ne prevedono, comunque, un utilizzo a copertura di interventi che saranno successivamente adottati.

 

ARTICOLO 14

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze auree

La norma istituisce, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un’imposta sostitutiva[15] con aliquota pari al 6 per cento sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di società ed enti, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi comunitari e quelle necessarie a salvaguardare l’indipendenza  finanziaria e istituzionale della Banca d’Italia. L’imposta è prelevata entro l’importo massimo di 300 milioni di euro (comma 1).

L’imposta sostitutiva, relativa al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, è versata a titolo di acconto entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta (comma 2).

Inoltre, la norma dispone, tra l’altro che:

a)       l’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale (comma 4, primo periodo);

b)      con riferimento alla Banca d’Italia le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l’indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale (comma 4, terzo periodo);

c)       nel caso in cui, in applicazione della procedura del comma 4, le maggiori entrate siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203/2008 (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori  entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tassazione plusvalenza auree

300

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica[16], utilizzando i dati contenuti nella RT riferita all’articolo 14 nella sua originaria formulazione, stima l’ammontare dell’imponibile di tali plusvalenze in circa 19.000 milioni di euro al 31/12/2009, determinando un maggior gettito di competenza pari a 1.140 milioni di euro (=19.000 x 6%). Considerato il limite massimo di 300 milioni di euro (che risulta inferiore anche all’importo dell’acconto commisurato al valore delle plusvalenze al 2008) e tenuto conto del sistema di acconto e saldo previsto dalla disposizione, in termini di cassa si hanno i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Maggior gettito

300

 

 

 

 

Inoltre, la RT espone i seguenti effetti di perdita di gettito rispetto a quanto stimato nella RT originaria:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

RT originaria

+500

+500

0

RT del 23/7/2009

+300

0

0

Differenza

-200

-500

0

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 14-bis

Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma prevede che con decreto ministeriale sia delineato un sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, e sia altresì definita la misura dei contributi da porre a carico delle imprese o enti produttori di rifiuti o operanti nel settore dei rifiuti, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

La relazione tecnica afferma che la norma si rende necessaria per dare attuazione al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 1, comma 1116, della L. 296/2006, le cui risorse, pari a 5 mln di euro, risultano già impegnate per altre finalità. L’articolo non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto gli stessi sono posti a carico dei soggetti privati che parteciperanno al sistema. I contributi in questione, peraltro, risulteranno di molto inferiori alle spese cui le imprese devono far fronte attualmente per gli obblighi cartacei previsti dalla legislazione vigente.

 

Al riguardo appare opportuna una conferma del rispetto dell'invarianza di spesa dettata dal dall'articolo 189, comma 3-bis, del D. Lgs 152/2006 anche in riferimento al funzionamento del Comitato. 

 

ARTICOLO 15, commi da 8-bis a 8-quater

Maggiori entrate dal contrasto all’evasione

Le norme prevedono nuovi poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate e introducono la possibilità di esercizio di specifiche misure cautelari da parte degli agenti della riscossione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti di maggiore entrata (per l’anno 2009 l’effetto finanziario è nullo):

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Art. 15

cc. 8-bis ter

quater

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

35

 

 

La relazione tecnica precisa che l’introduzione della disposizione contribuisce all’ulteriore rafforzamento della disciplina delle misure cautelari. Conseguentemente risulterebbe stimabile un maggior gettito che andrebbe ad accrescere quello già riferito agli effetti di cui all’art. 27, commi 5-8, del D.L. n. 185/2008, in particolare, all’area delle “grandi morosità” (debiti tributari superiori ai 500.000euro) che nel 2007 ha espresso circa un quarto del totale delle riscossioni realizzate da parte degli agenti della riscossione (totale pari a circa 4 miliardi di euro).

L’effetto della disposizione è quantificabile, prosegue la RT, in un ulteriore incremento, pari al 15% della stima dei maggiori incassi effettuata in relazione all’entrata in vigore delle dette disposizioni (225 milioni di euro, pari al 15% di 1,5 miliardi di euro, importo delle riscossioni relative a “grandi morosi”).

La stima dei maggiori incassi derivanti dall’introduzione della disposizione riferita dalla RT, è parimenti riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti della manovra.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala che alcune norme del provvedimento in esame (articolo 6-bis, recante contributi alle imprese di trasporto pubblico, e articolo 23, comma 21-bis, recante un incremento del Fondo per gli eventi sportivi) dispongono la copertura dei rispettivi oneri a valere sulle maggiori entrate ascritte alle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 15, commi 8-quinquies e 8-sexies

Richieste di informazioni al settore creditizio, finanziario ed assicurativo per il contrasto all’evasione ed elusione

Le norme dispongono, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, la possibilità per l’amministrazione finanziaria, previo procedimento autorizzatoria da parte dei vertici delle strutture interessate al perfezionamento dei controlli, di richiedere alle Autorità di vigilanza in materia creditizia, finanziaria ed assicurativa dati, documenti ed informazioni relativi all’attività di controllo e di vigilanza svolta dalle stesse, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori entrate correnti

95

91

91

95

91

91

95

91

91

 

La relazione tecnica afferma che le norme renderanno più efficace l’azione di controllo nei confronti dei contribuenti di grande dimensione.

Ai fini della stima, la relazione tecnica utilizza la previsione di gettito potenziale a suo tempo elaborata per quantificare gli effetti dell’introduzione dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, relativo sia al tutoraggio delle imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro che alle misure organizzative riguardanti l’attività dell’Agenzia delle entrate anche nei confronti dei soggetti con volume d’affari o ricavi compresi tra 100 e 300 euro.

Tale precedente stima è sintetizzata nelle tavole che seguono, riguardanti rispettivamente le entrate da attività di controllo, che scontano un indice medio d’incasso del 15 per cento, e le entrate da tax compliance, collegate all’effetto dissuasivo delle disposizioni a suo tempo introdotte.

 

(euro)

 

Ulteriori accertamenti

Maggiori imposte accertabili

Residuo (competenza)

Maggiori imposte + residuo

Incassi effettivi

2009

100

800.000.000

 

800.000.000

120.000.000

2010

100

700.000.000

680.000.000

1.380.000.000

207.000.000

2011

100

600.000.000

1.173.000.000

1.773.000.000

266.000.000

 

 

(euro)

 

Entrate da attività di controllo

 Entrate da tax compliance

 Totale incassi

2009

120.000.000

 

120.000.000

2010

207.000.000

525.000.000

732.000.000

2011

266.000.000

300.000.000

566.000.000

 

La relazione tecnica, a partire dai dati sopra riportati, effettua la stima degli effetti delle nuove disposizioni adottando le seguenti ipotesi:

·        conclusione di un maggior numero di accertamenti, pari a 10, dal 2010;

·        maggior recupero in termini di maggior imposte accertabili, valutato nell’ordine del 100 per cento;

·        considerevole incremento dell’effetto dissuasivo.

Pertanto, gli effetti derivanti dall’attività di controllo sono stimati come segue:

 

(euro)

 

Ulteriori accertamenti

Maggiori imposte accertabili

Residuo (competenza)

Maggiori imposte + residuo

Incassi effettivi

2009

 

 

 

 

 

2010

10

140.000.000

 

140.000.000

21.000.000

2011

10

120.000.000

119.000.000

239.000.000

35.850.000

 

Gli effetti complessivi, considerando il fattore dissuasivo sono stimati come segue:

 

(euro)

 

Entrate da attività di controllo

Entrate da tax compliance

Totale incassi

2009

 

 

 

2010

21.000.000

74.000.000

95.000.000

dal 2011

35.850.000

55.000.000

91.000.000

 

Al riguardo si segnala che la quantificazione in esame si basa su stime relative agli effetti di disposizioni recenti, che non hanno ancora esplicato la loro effettiva efficacia e non consentono, pertanto, un riscontro oggettivo in termini attuativi.

 

ARTICOLO 15, comma 8-septies 

Credito d’imposta in favore dell’autotrasporto

La norma concede un credito d’imposta in favore del settore dell’autotrasporto commisurato a quota parte delle tasse automobilistiche assolte nel 2009, nei limiti delle somme residuate dalle misure di sostegno al credito e agli investimenti disposte dall’art. 2 del DL n. 162/2008, pari a 44 mln.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, che muta la destinazione di una minima parte degli interventi previsti dal citato DL n. 162/2008, pur consentendo una più celere fruibilità del credito d’imposta, alleggerendo i costi d’esercizio delle imprese, non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica fornisce inoltre indicazioni in base alle quali è stata determinata la misura del credito d’imposta spettante agli autotrasportatori.

 

Nulla da osservare al riguardo in considerazione del fatto che la normativa vigente già prevede l’utilizzo, nel corso del 2009, degli stanziamenti disposti.

 

 

ARTICOLO 15, comma 8-octies

Sostegno agli investimenti nel settore dell’autotrasporto

La norma consente di destinare al finanziamento di investimenti nel settore dell’autotrasporto le somme già stanziate e non utilizzate per la concessione di un credito di imposta agli autotrasportatori[17]

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e aggiunge che le norme in esame si sono rese necessarie a causa della grave crisi che ha interessato le imprese di autotrasporto in conto terzi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16, commi da 2-bis a 2-quater

Dotazione 2009 del Fondo per la Difesa

Le norme stabiliscono in 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 la dotazione del Fondo per la Difesa di cui all’articolo 60, comma 8-bis, del decreto legge 112/2008 (comma 2-bis).

La norma richiamata ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo per le esigenze prioritarie del Ministero, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2008.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo  MEF per interventi urgenti di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009 (commi 2-ter e 2-quater).

La norma richiamata ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia per il finanziamento di interventi urgenti nei settori dell’istruzione e degli eventi celebrativi, con una dotazione di  400 milioni di euro per l’anno 2009.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

Maggiori spese

correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

c. 2-bis

 

 

1,5

 

-

 

-

 

1,5

 

-

 

-

 

1,5

 

-

 

-

Minori spese

correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

c. 2-ter

 

 

1,5

 

-

 

-

 

1,5

 

-

 

-

 

1,5

 

-

 

-

 

 

La relazione tecnica precisa che il Fondo del Ministero dell’economia per il finanziamento di interventi urgenti nei settori dell’istruzione e degli eventi celebrativi - utilizzato per la copertura dell’onere recato dal testo – presenta sufficienti disponibilità.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto della precisazione fornita dalla relazione tecnica.

 

 

ARTICOLO 17, commi 23 e 24

Regime delle trattenute per malattia nel comparto sicurezza

La norma stabilisce che al personale dei comparti Sicurezza e Vigili del fuoco non si applichino, a decorrere dal 2008, le disposizioni che prevedono l’effettuazione di trattenute sullo stipendio in caso di malattia[18] (comma 23). Il testo originario del provvedimento escludeva l’effettuazione delle stesse trattenute a partire dall’anno 2009.  

All’onere si provvede con il fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze al capitolo 3027, destinato al rinnovo dei contratti, utilizzando i relativi residui da versare all’entrate e da riassegnare.

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma il seguente effetto sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti - Comparto sicurezza

9,1

9,1

9,1

9,1

5

14,1

9,1

9,1

14,1

9,1

9,1

9,1

Minori spese - Riduzione Fondo contratti

-

-

-

-

2,6

-

-

-

2,6

-

-

-

 

Pertanto rispetto all’effetto ascritto alla formulazione originaria del comma 23, si registra una maggiore spesa di 5 milioni di euro sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e aggiunge che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno sono compensati nell’ambito dei complessivi saldi del provvedimento.

 

 

ARTICOLO 17, comma 34-bis

Infrastrutture di sistemi aeroportuali di grande rilevanza nazionale

La norma dispone una deroga alle norme per l’affidamento in concessione della gestione degli aeroporti, relativamente agli aeroporti di grande rilevanza nazionale, prevedendo la possibilità per l’ENAC di concordare sistemi di tariffazione pluriennale, orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi ed alla adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 17, commi 35-ter e 35-quater

Contributo per l’acquisto di mezzi per il Corpo dei vigili del fuoco

Le norme autorizzano la spesa di 8 milioni di euro nel 2009 per la manutenzione, l’acquisto e la gestione di mezzi per il Corpo dei vigili del fuoco in relazione all’emergenza sismica in Abruzzo (comma 35-ter).

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse, riferite alle amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006 (comma 35-quater).

La norma richiamata dal testo ha destinato una quota delle maggiori entrate derivanti dalle attività di contrasto all’evasione fiscale e al lavoro irregolare - per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro il 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 - ad alimentare un apposito Fondo per la concessione di incentivi al personale dell'amministrazione economico-finanziaria e alle amministrazioni statali. Il Fondo deve essere ripartito fra le due componenti (amministrazioni finanziarie e amministrazioni statali) in parti uguali. Pertanto, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006, la componente statale del Fondo incentivi ammonta a 15 milioni di euro annui (= 50% del totale).

Si ricorda che l’apposito prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ha ascritto al comma 14 effetti di maggiore spesa differenziati sui tre saldi:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Art. 1   c. 14

 

DL 262/2006

 

10

 

30

 

30

 

2

 

10

 

20

 

2

 

10

 

20

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

Art. 17

c. 35-ter

 

8

 

-

 

-

 

8

 

-

 

-

 

8

 

-

 

-

 

 

La relazione tecnica precisa che la copertura degli oneri prevista dal testo è riferita al saldo netto da finanziare, mentre la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento è assicurata nell’ambito dei saldi complessivi del provvedimento.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica con riferimento la copertura degli oneri sul saldo netto da finanziare ed alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Si segnala che ulteriori norme del provvedimento in esame dispongono la copertura di oneri a valere sulle medesime risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 262/2006.

Si tratta:

-          dell’articolo 6-bis, che dispone la concessione, alle imprese di trasporto pubblico interregionale, di un contributo per l’acquisto di autobus nuovi, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2009 e di 5 milioni di euro per il 2010;

-          dell’articolo 17, commi 35-sexies e 35-septies, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per l’acquisto e la gestione di mezzi per il Corpo del vigili del fuoco;

-          dell’articolo 21, comma 10, cpv. 5-bis, che ascrive oneri “eventuali” e non quantificati alla norma sul transito di personale del MEF all’Amministrazione dei Monopoli e alle Agenzie fiscali.

 

 

ARTICOLO 17, comma 35-undecies

Erogazione degli incentivi “Euro 5” anche mediante credito d’imposta

La norma prevede la possibilità di erogare i contributi a fondo perduto per gli automezzi Euro5, per un importo complessivo di 70 mln di euro per il biennio 2007-2008, mediante credito d’imposta, salvo diversa volontà del destinatario, espressamente dichiarata.

 

La relazione tecnica afferma che le somme risultano regolarmente impegnate sul cap. 7420 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La modalità di fruizione degli aiuti prevista dalla norma era già stata precedentemente riconosciuta dall’art. 12, comma 1, del DL n. 81/2007.

Al fine di garantire il rispetto del complessivo limite di spesa tra credito d’imposta e contributi concessi, gli importi per i quali in Dipartimento delle finanze abbia ricevuto le dichiarate comunicazioni optative dovranno essere versati all’agenzia delle entrate.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento circa i possibili effetti, in termini di accelerazione della spesa, relativamente all’utilizzo del beneficio, fruito in regime di compensazione.

 

ARTICOLO 19, comma 9-bis

Disposizioni in materia di canoni ANAS

La norma apporta modifiche alla disciplina del canone dovuto ad ANAS SpA dai concessionari delle autostrade.

 

La relazione tecnica afferma che la norma si rende necessaria per superare una contestazione mossa dalla Commissione europea.  Viene pertanto abrogata una disposizione riguardante un sovra canone e rideterminata corrispondentemente in rialzo la misura del canone dovuto dai gestori autostradali all’ANAS. Le risorse provenienti dal canone aggiuntivo mantengono il vincolo di utilizzazione già previsto con riferimento alla norma soppressa. Di conseguenza viene disposto l’adeguamento, anche con modifiche tariffarie, dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali, per tenere conto della maggiore onerosità di gestione. Il combinato disposto dell’emendamento in oggetto non determina maggiori oneri in capo ai concessionari o agli utenti e, conseguentemente, mantiene inalterata la fonte di incassi per ANAS spa. Inoltre la disposizione è neutrale per il bilancio dello Stato in quanto viene confermato, analogamente a quanto previsto dalla disposizione soppressa, che a fronte delle maggiori entrate per ANAS sono corrispondentemente ridotti i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per il contratto con la società – parte servizi.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che dal previsto incremento della tariffa non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 19, commi 13-bis e 13-ter

Autorità portuali – Sistemi informativi

La norma autorizza l’uso delle somme iscritte in conto residui di stanziamento rinvenienti da alcune autorizzazioni di spesa per far fronte al maggior onere di sovvenzione per il 2009 del Gruppo Tirrenia, alle esigenze delle Autorità portuale e alla necessità di risorse aggiuntive da destinare ai servizi connessi al sistema informativo del demanio marittimo.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento indica le seguenti quantificazioni:

segno meno = peggioramento (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Versamento residui MIT (cap 7255-7620)

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

             -  

Effetto indebitamento minor utilizzo residui MIT

             -  

             -  

             -  

             -  

        64,5

             -  

             -  

             -  

        64,5

             -  

             -  

             -  

Riassegnazione gruppo Tirrenia

             -  

             -  

             -  

             -  

      - 49,0

             -  

             -  

             -  

      - 49,0

             -  

             -  

             -  

Riassegnazione fondo perequativo autorità portuali

             -  

             -  

             -  

             -  

       -  9,5

             -  

             -  

             -  

       -  9,5

             -  

             -  

             -  

Sistema informativo MIT-SID (demanio marittimo)

             -  

             -  

             -  

             -  

        -  6,0

             -  

             -  

             -  

        -  6,0

             -  

             -  

             -  

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto prevede la rassegnazione delle somme da versare all’entrata al momento iscritte nel conto residui di parte capitale del MIT. Tali somme, utilizzate a copertura, riguardano, rispettivamente, disponibilità relative al potenziamento del trasporto marittimo nello stretto di Messina e sviluppo filiere logistiche degli Hub portuali. Pertanto si può valutare che la tipologia delle spese da introdurre presenti effetti in sostanza equivalenti sui saldi di finanza pubblica rispetto alla richiamata copertura.

 

Al riguardo si rileva la sostanziale conformità della tipologia di spesa utilizzata a copertura rispetto alla nuova finalizzazione, in entrambi i casi di parte capitale. Andrebbero comunque acquisiti ulteriori elementi su eventuali variazioni rispetto allo sviluppo per cassa della spesa scontata nei tendenziali.

 

 

ARTICOLO 22-ter

Disposizioni in materia di accesso al pensionamento

La norma dispone:

a)      con riferimento alle lavoratrici dipendenti dal settore pubblico, l’incremento dell’età per l’accesso al pensionamento di vecchiaia (sia nel regime contributivo sia in quello retributivo o misto) in ragione di un anno ogni due, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni nel 2018. E’ fatta salva l’applicazione della normativa attualmente in vigore per coloro abbiano maturato i requisiti attualmente previsti entro il 31 dicembre 2009 (comma 1). Le economie derivanti da tali disposizioni confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, la cui dotazione è incrementata di 120 milioni di euro nel 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dal 2011 (comma 3);

b)     l’adeguamento dei requisiti di età anagrafica per l’accesso al pensionamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e valicato dall’Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. In sede di prima attuazione, il primo incremento non può superare i tre mesi (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aumento età pensionabile

0

0

0

0

0

120

242

242

0

120

242

242

minori trasferimenti all’Inps

0

120

242

242

0

0

0

0

0

0

0

0

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari relativi al comma 1 sulla base dei seguenti parametri e metodologie:

-           nell’ambito delle leve di pensionamento previste, sono state considerate solo le lavoratrici che maturano i requisiti minimi dal 1° gennaio 2010[19];

-           a tali soggetti sono stati applicati i nuovi requisiti per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, fermo restando il vigente regime delle decorrenze;

-           nel computo dei risparmi si è tenuto conto delle minori erogazioni per indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio (al netto degli effetti fiscali) nonché delle decorrenze previste dalla normativa vigente;

-           si è anche tenuto conto degli effetti di riduzione dei risparmi derivanti dalla vigente disciplina del turn over nel pubblico impiego, ipotizzando un turn over medio di circa il 40 per cento.

Sulla base di tali dati ed ipotesi, la relazione tecnica stima in 8.000/8.500 le lavoratrici effettivamente coinvolte, per un trattamento pensionistico medio pro capite di circa 17.000 euro.

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2010, la relazione tecnica considera quanto segue:

-           evoluzione del numero di pensionandi, tenendo conto dell’evoluzione della normativa vigente in materia di pensionamento anticipato e di pensionamento di vecchiaia;

-           possibilità, prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2003, di accedere in via anticipata al pensionamento per le donne che maturano i 57 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino per il computo del trattamento interamente con il sistema contributivo[20].

La relazione tecnica, infine, ipotizza che la disposizione entri in vigore nel corso del 2009, in tempo utile per poter essere applicata a tutti i soggetti che maturano i requisiti minimi nel 2010, tenendo conto che nel settore scuola per accedere all’unica finestra di uscita di settembre 2010 la domanda di pensionamento deve essere presentata entro gennaio 2010.

Sulla base di tali dati, la relazione tecnica quantifica, in particolare, i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Minore spesa pensionistica

0

38

150

Effetto buonuscita

0

119

189

totale economie

0

157

339

riduzione risparmi per blocco turn over

0

-37

-97

Effetto complessivo

0

120

242

 

Con riferimento al comma 2, riguardante l’adeguamento dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento all’aumento della speranza di vita, la relazione tecnica precisa che dalla disposizione potranno derivare graduali effetti positivi per la sostenibilità del sistema pensionistico, puntualmente verificabili in sede di concreta attuazione della disposizione.

Infine, per quanto riguarda il comma 3, l’incremento del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale comporta maggiori oneri pari a 120 milioni di euro nel 2010 e 242 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

Pertanto, dalle disposizioni in esame conseguono i seguenti effetti finanziari complessivi:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

comma 1

0

+120

+242

comma 3

0

-120

-242

effetto complessivo

0

0

0

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, dal momento che la relazione tecnica è coerente con i contenuti delle precedenti relazioni tecniche in materia (legge n. 243/2004 e legge n. 247/2007).

 

 

ARTICOLO 23, comma 21-bis

Incremento del Fondo per gli eventi sportivi internazionali

La norma prevede l’incremento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale[21] per un ammontare di 10 milioni di euro per l’anno 2010.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

Art. 23

comma 21-bis

 

10

 

-

 

-

 

3,3

 

3,3

 

3,3

 

3,3

 

3,3

 

3,3

 

 

La relazione tecnica precisa che alla copertura dell’onere derivante dalla norma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto legge in esame. 

La RT fa riferimento alle norme in materia di contrasto all’evasione fiscale (poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate e misure cautelari esercitabili dagli agenti della riscossione), alle quali il prospetto riepilogativo ascrive i  seguenti effetti finanziari di maggiore entrata (identici sui tre saldi):

-          0 per il 2009;

-          35 milioni di euro per il 2010;

-          35 milioni di euro per il 2011;

-          35 milioni di euro per il 2012.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica con riferimento la copertura degli oneri a valere su quota delle maggiori entrate tributarie ascritte alle norme in materia di contrasto all’evasione fiscale.

 



[1] Dall’articolo 19, comma 2-bis, del decreto legge n. 185/2008.

[2] Istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo per i progetti in materia di formazione professionale

[3] Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni , dalla legge n. 2/2009..

[4] Presentata il 23 luglio 2009

[5] Di cui all’articolo 25 legge n. 845/1978.

[6] Di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 2.

[7] Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[8] Presentata il 23 luglio 2009

[9] Si ricorda che nella sua originaria formulazione l’articolo 16, comma 2, del presente decreto disponeva l’incremento della dotazione del fondo ISPE limitatamente al triennio 2009-2012. L’emendamento 16.11, approvato nella seduta del 16 luglio 2009 durante l’esame presso le commissioni riunite V e VI, rende permanente il rifinanziamento del fondo ISPE.

 

[10] L’articolo 6, comma 4 del DPR 633/1972 prevede che per tali fattispecie la cessione del bene si consideri effettuata comunque al momento del rogito notarile anziché al momento dell’emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, qualora avvenuti anteriormente.

[11] Dato risultante da indagini presso gli operatori del settore.

[12] Riguardo al 2009, l’importo si ottiene calcolando i 5/12 di quello a regime (21,1 milioni x 5/12 = circa  8,8 milioni).

[13] Nel prospetto riepilogativo le minori entrate ascrivibili alla disposizione sono portate in aumento, a decorrere dal 2007, delle minori entrate ascritte alla misura del comma 1, concernente la detassazione degli investimenti in macchinari.

 

[14] La ripresa di gettito è dovuta al delle minori somme versate in acconto dai contribuenti nel 2014, in conseguenza del carattere non permanente dell’agevolazione.

[15] Dell’irpef e relative addizionali, nonché dell’IRAP.

[16] Presentata il 23 luglio 2009, con riferimento al nuovo testo dell’articolo 14  in esame.

[17] A norma dell’articolo 2 comma 19 della legge n. 203/2008 (finanziaria per il 2009).

[18] Introdotte con l’articolo 71 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

[19] Si segnala che tali leve sono già state nettizzate da coloro che, sulla base della normativa vigente, pur compiendo il requisito di 60 anni di età, avrebbero comunque continuato a lavorare.

[20] La relazione tecnica precisa che tale possibilità rileva, in particolare, per coloro che, nel regime misto, maturano i 35 anni negli anni 2013-2015. Per essi, nel caso di opzione, si registrano riduzioni di importo significativamente inferiori rispetto al regime retributivo.

[21] Di cui all’articolo 1, comma 1291, della legge 296/2006.