Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2187 - DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
Riferimenti:
DL N. 5 DEL 10-FEB-09     
Serie: Note di verifica    Numero: 58
Data: 17/03/2009
Descrittori:
ALIQUOTE DI IMPOSTE   APPARECCHI ELETTRICI
CONTRIBUTI PUBBLICI   DETRAZIONI DI IMPOSTE
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
AC N. 2187/XVI     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2187

 

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

 

(D.L. n. 5/2009)

 

 

 

 

 

 

N. 58 – 17 marzo 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

A.C.

 

2187

Titolo breve:

 

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

Commissioni riunite VI e X

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Milanese per la VI Commissione

Raisi per la X Commissione

Gruppo:                                                   

 

 

PdL

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite VI e X

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 58

 

 


INDICE

ARTICOLO 1, commi 1-10. 3

Incentivi per rinnovo autoveicoli e motocicli inquinanti3

ARTICOLO 1, commi 11-17. 12

Contributo per dispositivi  abbattimento emissioni di gas di scarico.. 12

ARTICOLO 2. 13

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici13

ARTICOLO 3. 16

Distretti produttivi e reti di imprese. 16

ARTICOLO 4. 20

Misure fiscali per le aggregazioni di imprese. 20

ARTICOLO 5. 23

Aliquote dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di immobili23

ARTICOLO 6. 27

Interventi SACE a sostegno dell’acquisto di veicoli27

ARTICOLO 7. 28

Controlli fiscali28

ARTICOLO 8. 31

Copertura finanziaria.. 31

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto legge  10 febbraio 2009, n. 5, contenente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

Segno (-) = peggioramento                           (milioni di euro)

Disposizioni

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Art.1, co. 1-10

-408,5

-10,9

-17,1

-17,1

-17,1

-17,1

Art. 1, co. 11-17

-11,0

 

 

 

 

 

Art. 2

43,2

-170,7

-200,0

-162,0

-162,0

-162,0

Art. 3

-10,0

-50,0

-50,0

-50,0

-50,0

-50,0

Art. 4

 

 

-139,8

-79,3

-79,3

-79,3

Art. 5

4,3

1,1

1,1

 

 

-77,7

Art. 8, co. 2

 

-80,5

 

-95,9

 

 

Totale

-382,0

-311,0

-405,8

-404,3

-308,4

-386,1

 

ARTICOLO 1, commi 1-10

Incentivi per rinnovo autoveicoli e motocicli inquinanti

Le norme, prevedono:

-         un contributo di euro 1500 al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria euro 0/1 o euro 2, immatricolati entro il 31 dicembre 1999[1], con autovetture nuove di categoria euro 4/5 (comma 1);[2]

-         un contributo pari a 2500 euro per la sostituzione di veicoli di massa massima fino a 3.500 chilogrammi[3] e di categoria euro 0/1 o euro 2 ante 2000[4], immatricolati entro il 31 dicembre 1999, con autoveicoli nuovi di analoghe caratteristiche, di categoria euro 4 o euro 5 (comma 2);

-         l’aumento del contributo - previsto dall’articolo 1, commi 228 e 229 della legge finanziaria 2007, pari a 2000 euro - di 1500 euro per l'acquisto di autovetture nuove alimentate con gas metano, ad elettricità ovvero ad idrogeno[5] (comma 3).

La predetta agevolazione è cumulabile, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1;

-         l’aumento del contributo - previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229 della legge finanziaria 2007 – di euro 4000 per l'acquisto di veicoli di massa massima fino a 3.500 chilogrammi[6] di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano (comma 4).

Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2;

-         un contributo di euro 500 per l’ acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata, nuovo e di categoria euro 3 con contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria euro 0/1 (comma 5).[7] [8]

-         l’estensione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti alle locazioni finanziarie (comma 6);

-         un innalzamento dei contributi per la conversione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a metano delle auto da 350 a 500 euro per le installazioni di impianti a GPL e da 500 a 650 euro per le installazioni di impianti a metano su autoveicoli euro 0/1[9] (comma 7);

-         che le agevolazioni previste ai commi da 1 a 5 si applicano nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis»[10] (comma 8);

-         che il limite annuale di 250.000 euro, previsto per l’utilizzo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi, non si applichi ai crediti derivanti dalle agevolazioni concesse con riferimento alla sostituzione dei veicoli (comma 10);

-         che gli incentivi si applichino da 7 febbraio al 31 dicembre 2009 (comma 6).

Restano ferme, per espressa disposizione del testo, alcune agevolazioni e detrazioni fiscali per spese di carattere “ecologico” contenute nella legge finanziaria 2007[11] e dal D.L. 248/2007[12] di cui non viene modificata né la portata attuativa, né la durata temporale, tra le quali:

-          spese documentate relative ad interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico;

-          spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+;

-          spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica

-          spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW;

-          incentivi per l’installazione di impianti a GPL e a metano su autovetture.

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti derivanti dalle norme:

-         comma 1 (proroga incentivi autovetture e elevazione bonus da euro 700 a euro 1500 ed estensione rottamazione euro 2 dal 96 al 99)

 

Segno (-)= peggioramento     (milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Ires-Irap

 

-5,7

-8,9

IVA

546.0

 

 

Bonus 1.500 euro

-798,0

 

 

IPT

33,6

 

 

Totale

-218,4

-5,7

-8,9

 

L’onere lordo complessivo pari a 798,0 milioni di euro è stimato sulla base  di una domanda di nuove auto ex euro 0/1 pari a 310.00 e ex euro 2 ante 2000 pari a 222.000.

Applicando il bonus di 1.500 euro si perviene ad un onere pari a 465,0 milioni di euro per le autovetture euro 0/1 (310.000x1.500) e 333,0 milioni di euro per le autovetture euro 2 ante 2000 (222.000x1.500).

Tale onere, tuttavia, verrà compensato dal maggior gettito IVA aggiuntivo, dovuto all'incremento della domanda di vetture, che è stimato in circa 126.000 unità per euro 0/1 (corrispondenti a circa il 40% del totale) e in circa 105.700 unità per euro 2 ante 2000 (corrispondente a circa il 47% del totale); prevedendo un fatturato medio per vettura pari a 12.200 euro ed una percentuale di acquirenti non aventi diritto alle detrazioni (consumatori finali, enti pubblici e privati, banche, assicurazioni, ospedali e altri settori esenti con IVA non detraibile), rispettivamente del 93,7 per cento per le auto euro 0/1 e dell'88,4 per cento per le auto euro 2 ante 2000, avremo un maggior gettito di 288,5 milioni di euro (euro 0/1) e di 227,9 milioni di euro (euro 2 ante 2000).

Le imprese cui, sulla base della normativa vigente, è concessa una detraibilità IVA pari al 40 per cento, costituiscono il 6,3 per cento (auto euro 0/1) e l'11,6 per cento (euro 2) del totale dell'incremento di domanda e comportano un maggior gettito IVA pari a, rispettivamente, 11,6 milioni di euro (euro 0/1) e 18,0 milioni di euro (euro 2 ante 2000). Complessivamente il maggior gettito IVA aggiuntivo per incremento delle domande di autovetture è pari a 546,0 milioni di euro (288,5+227,9+11.6+18,0).

Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF ed IRAP in capo alle imprese, si stima una riduzione di gettito, in termini di cassa, di 5,7 milioni di euro nel 2010 (di cui 2,2 milioni di euro autovetture euro 0/1, e di 3,5 milioni di euro autovetture euro 2) e di 8,9 milioni di euro nel 2011 (di cui 3,5 milioni di euro autovetture euro 0/1 e 5,4 milioni di euro   autovetture euro 2 ante 2000).

Infine è stimata anche una compensazione dovuta all'imposta provinciale di trascrizione (IPT): applicando alla domanda aggiuntiva un importo medio per imposta provinciale di trascrizione pari a 181 euro e considerando che una quota della platea interessata, in mancanza di incentivo, avrebbe, in luogo della rottamazione, venduto la vettura ed acquistato un'auto nel mercato dell'usato, il maggior gettito per IPT sarà pari a 33,6, rispettivamente 18,3 milioni di euro (euro 0/1) e a 15,3 milioni di euro (euro 2 ante 2000);

-         comma 2 (incentivo di 2500 euro per acquisto di veicoli commerciali fino a 3,5 T a fronte di rottamazione)

 

-          Segno (-)= peggioramento     (milioni di euro)

-           

-          2009

-          2010

-          2011

-          Ires-Irpef-Irap

-           

-          -4,2

-          -6,6

-          Bonus 2.500 euro

-          -57,9

-           

-           

-          IPT

-          0,5

-           

-           

-          Totale

-          -57,4

-          -4,2

-          -6,6

 

Complessivamente, gli autoveicoli incentivati risulteranno pari a circa 23.100 unità comportando un onere pari a 57,9 milioni di euro, mentre l'elevazione del bonus porterà una domanda aggiuntiva di autocarri pari a 5.100 unità.

Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF e IRAP in capo alle imprese, è stimata una riduzione di gettito, in termini di cassa, di 4,2 milioni di euro nel 2010 e di 6,6 milioni di euro nel 2011.

Infine è stimata anche una compensazione dovuta all'imposta provinciale di trascrizione (IPT): applicando alla domanda aggiuntiva un importo medio per l'IPT pari a 181 euro e considerando che una quota della platea interessata, in mancanza di incentivo, avrebbe comunque acquistato un autocarro usato, il maggior gettito per IPT sarà pari a 0,5 milioni di euro.

-         comma 3 (incentivi acquisto autovetture ecologiche)

 

Segno (-)= peggioramento     (milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Ire-Ires-Irap

 

-0,2

-0,3

IVA

14,4

 

 

Bonus

-98,9

 

 

IPT

0,6

 

 

Totale

-83,9

-0,2

-0,3

 

Nel 2009 la R.T. stima che verranno acquistate circa 55.550 vetture con emissione di anidride carbonica inferiore a 120 g/km. L'incremento di 1.500 euro del bonus, che passa da 2.000 a 3.500 euro, porterà ad una domanda aggiuntiva di vetture pari a 4.440, per cui, il maggior onere complessivo sarà pari a 98,9 milioni di euro (1.500 euro per le vetture incentivate dalla precedente normativa e 3.500 euro per le nuove vetture aggiuntive incentivate dall'incremento del bonus).

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 228, della legge finanziaria per il 2007 stimava in 79,2 milioni di euro l’onere complessivo per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Tale onere, tuttavia, verrà parzialmente compensato dal gettito IVA aggiuntivo, dovuto all'incremento della domanda di vetture, e stimando un fatturato medio per vettura pari a 17.000 euro ed una percentuale dell'88,4 per cento di acquirenti non aventi diritto alle detrazioni (consumatori finali, enti pubblici e privati, banche, assicurazioni, ospedali e altri settori esenti con IVA non detraibile), avremo un maggior gettito di 13,3 milioni di euro.

Le imprese cui, sulla base della normativa vigente, è concessa una detraibilità IVA pari al 40 per cento, costituiscono l'11,6 per cento del totale dell'incremento di domanda e comportano un maggior gettito IVA pari a, rispettivamente, 1,1 milioni di euro. Complessivamente il maggior gettito IVA aggiuntivo per incremento della domanda di autovetture si stima pari a 14,4 milioni di euro.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 228, della legge finanziaria per il 2007 stimava il maggior gettito IVA pari a 73 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009

 

Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF ed IRAP in capo alle imprese, si stima una riduzione di gettito, in termini di cassa, di 0,2 milioni di euro nel 2010 e di 0,3 milioni di euro nel 2011.

Applicando alla domanda aggiuntiva un importo medio per l'IPT pari a 181 euro e considerando che una quota della platea interessata, in mancanza di incentivo, si sarebbe rivolta al mercato dell'usato, il maggior gettito per IPT sarà pari a 0,6 milioni di euro.

-         Comma 4 (Incentivo 4000 euro veicoli commerciali metano <3,5T)

 

-          Segno (-)= peggioramento     (milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Ire-Ires-Irap

 

-0,3

-0,5

Bonus

-13,7

 

 

Totale

-13,7

-0,3

-0,5

 

 

 

 

Nel 2009 la R.T. stima che verranno acquistati circa 5.050 veicoli commerciali leggeri a metano. L'incremento di 2.400 euro del bonus, che passa da una media di 1.600 a 4.000 euro, porterà ad una domanda aggiuntiva di vetture pari a 400, per cui il maggior onere complessivo (2.400 euro per le vetture incentivate dalla precedente normativa e 4.000 euro per le nuove vetture aggiuntive incentivate dall'incremento del bonus) sarà pari a 13,7 milioni di euro. Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF ed IRAP in capo alle imprese, si stima una riduzione di gettito, in termini di cassa, di 0,3 milioni di euro nel 2010 e di 0,5 milioni di euro nel 2011.

-         comma 5 (bonus 500 euro per motoveicoli con cilindrata < 400 cc)

 

Segno (-)= peggioramento     (milioni di euro)

 

2009

2010

2011

IVA

93,9

0,0

0,0

IRES IRPEF IRAP

 

-0,4

-0,7

Bonus

-94,2

0,0

0,0

Totale

-0,3

-0,4

-0,7

Ai fini della stima, la R.T. ipotizza un comportamento coerente con quello dei soggetti che hanno beneficiato degli incentivi alla rottamazione delle autovetture nell'anno 2008, quindi i motocicli che usufruiranno dell'incentivo, saranno pari ad oltre 188.400 unità, di cui 70.600 provenienti da rottamazioni di motocicli e 117.700 da rottamazioni di ciclomotori. I motoveicoli interessati al bonus di 500 euro produrranno oneri pari a 94,2 milioni di euro, di cui 58,9 milioni di euro provenienti dalla rottamazione di ciclomotori e 35,3 milioni di euro dalla rottamazione di motocicli.

Tale onere, tuttavia, verrà compensato dal gettito IVA aggiuntivo, dovuto all'incremento della domanda, che si stima in circa 119.700 unità (pari a circa il 63 per cento dei motocicli che usufruiranno dell’incentivo), di cui 74.800 provenienti dalla rottamazione dei ciclomotori. Pertanto, stimando un costo medio per motociclo pari a 4.000 euro ed una percentuale del 98 per cento di acquirenti non aventi diritto alla detrazione (consumatori finali e attività economiche con IVA indetraibile), avremo un maggior gettito di 93,9 milioni di euro.

Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF ed IRAP in capo alle imprese (2 per cento del totale dei soggetti interessati), si stima una riduzione di gettito, in termini di cassa, rispettivamente di 0,4 milioni di euro nel 2010 e di 0,7 milioni di euro nel 2011;

-         comma 6 (estensione incentivi alle locazioni finanziarie); la relazione tecnica non ascrive alla norma effetti sul gettito;

-         comma 7 (aumento incentivo trasformazione veicoli a GPL e metano); la relazione tecnica dichiara che l’amento non arreca ulteriori aggravi per le casse dello Stato in quanto realizzato nei limiti delle risorse stanziate.

L’art. 2, comma 59, del DL n. 262/2006 ha istituito un fondo di 100 mln per ciascuno degli anni 2007-2009, finalizzato ad incentivare l’installazione di impianti a GPL o a metano sugli autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.

Il comma 238 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto la riduzione da 100 a 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 del suddetto stanziamento.

Infine il comma 8 dell’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 ne ha previsto l’incremento di 50 mln per il 2009.

Complessivamente le norme dell'articolo 1, commi da 1 a 7, producono i seguenti effetti:

 

 

Segno (-)= peggioramento     (milioni di euro)

Incentivi settore auto fino al 31.12.2009 (effetti di cassa)

 

 

2009

2010

2011

1

Proroga al 2009 incentivi autovetture e elevazione bonus da euro 700 a euro 1.500 ed estensione rottamazione euro 2 dal '96 al '99

-252,0

-5,7

-8,9

 

IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti)

0,0

-5,7

-8,9

 

Effetto indotto diretto IVA

546

0,0

0,0

 

Bonus 1.500 euro

-798,0

O,o

O,o

 

IPT

33,6

0.0

0.0

2

Elevazione bonus da euro 2.000 a euro 3.500 per acquisto auto metano/elettriche < 120g CO2

-84,5

-0,2

-0,3

 

IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti)

0.0

-0,2

-0,3

 

Effetto indotto diretto IVA

14.4

 

 

 

Bonus

-98,9

 

 

 

IPT

0.6

 

 

Incentivi 2.500 euro per acquisto di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 T a fronte della rottamazione

-57,9

-4,2

-6,6

 

IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti)

0.0

-4,2

-6,6

 

Bonus

-57.9

 

 

 

IPT

0,5

 

 

3b

Incentivo 4.000 euro veicoli commerciali metano < 3,5 T

-13,7

-0,3

-0,5

 

IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti)

 

-0,3

-0,5

 

Bonus

-13,7

 

 

4

Bonus 500 euro per motoveicoli con cilindrata inferiore ai 400 cc (proroga incentivo articolo 29, c. 2, DL 248/2007) E 0 e E 1

-0,3

-0,4

-0,7

 

IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti)

0,0

-0,4

-0,7

 

Effetto indotto diretto IVA

93,9

 

 

 

Bonus

-94,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale netto

-408,5

-10,9

-17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale oneri

-1.062,7

-10,9

-17,1

 

Totale compensazioni (autocopertura) IVA

654,3

0,0

0,0

 

Netto

-408,5

-10,9

-17,1

 

N.B. Nei totali non sono considerati gli effetti positivi dell'IPT pari a 34,7 milioni di euro per il solo 2009.

 

Al riguardo, con riferimento alle norme contenute nell’articolo 1, commi 1, 3 e 5, e nel successivo articolo 2, si osserva preliminarmente – sotto il profilo metodologico – che la possibilità di utilizzare con finalità di copertura il maggior gettito IVA derivante dall’effetto incentivante di misure agevolative si basa sul presupposto che tali maggiori introiti risultino aggiuntivi rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali. Andrebbe quindi chiarito se nella definizione delle stime indicate nella relazione tecnica si sia tenuto conto, a fini prudenziali:

Ÿ  dell’andamento complessivo dei consumi e delle entrate fiscali ad esso collegate;

Ÿ  dei possibili effetti di sostituzione, ossia degli eventuali minori acquisti di altri beni di consumo in relazione al reddito disponibile dei soggetti interessati.

Entrambi i fattori, infatti, possono influenzare l’effettiva corrispondenza del gettito IVA rispetto alle previsioni tendenziali, e quindi la concreta disponibilità del maggior gettito dovuto alle misure incentivanti a parziale compensazione degli oneri recati dalle misure agevolative.[13]

Inoltre, con riguardo alle misure in esame, occorrerebbe:

-          chiarire su quale base statistica si fondi la previsione di un incremento della domanda indotta del 40 per cento per le autovetture da rottamare euro 0/1, del 47 per cento per quelle euro 2 (comma 1) e del 67% per i motoveicoli da rottamare (comma 5) e su quali previsioni di trend settoriale si fondino le stime di domanda a legislazione vigente. Ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di una agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2008, in relazione alla quale è presumibile che siano disponibili analisi che consentano di formulare ipotesi circa le probabili reazioni del mercato;

-          acquisire maggiori elementi che consentano la verifica del calcolo della stima di perdita di gettito ai fini IRES, IRPEF e IRAP in capo alle imprese, dovuto alla quota di IVA non detraibile. In particolare, sulla base dei dati contenuti nella R.T., sembrerebbe che il maggior valore ammortizzabile sia stato imputato per intero in ciascuno dei 5 anni del periodo di ammortamento, anziché  esser ripartito in quote annuali corrispondenti ad un quinto;

-          una conferma del Governo che l’incremento degli incentivi previsto al comma 7 risulti comunque compatibile con lo stanziamento previsto ai sensi della normativa vigente.

 

ARTICOLO 1, commi 11-17

Contributo per dispositivi  abbattimento emissioni di gas di scarico

La norma prevede, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario, attraverso concessione di contributi, per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico[14], su veicoli operanti nel settore del trasporto pubblico[15] e di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità (comma 11 e 12).

I contributi, concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo, in misura non superiore a 1.000 euro, non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale (comma 14 e 16).

 

La relazione tecnica prevede che, trattandosi di una modalità di erogazione dei contributi regolata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti, è da ritenere che da tale iniziativa non derivino effetti peggiorativi su fabbisogno e sull’indebitamento netto.

La relazione illustrativa prevede che l'installazione del dispositivo riguardi circa 55.000 veicoli, con una spesa presunta, a carico dello Stato, di 55 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Al riguardo si osserva che, la norma prevede un limite di spesa pari a 11 milioni di euro, quantificato nella medesima misura dalla relazione tecnica. Nella relazione illustrativa è dichiarato invece che dall’istallazione del dispositivo deriverà una spesa presunta, a carico dello Stato, di 55 milioni di euro per l’anno 2009. In proposito occorre quindi acquisire chiarimenti da parte del Governo.

La relazione tecnica precisa che la norma è da ritenersi priva di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. Dal prospetto riepilogativo degli oneri e delle coperture allegato alla relazione tecnica, l’ammontare degli oneri complessivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto risulta infatti inferiore di 11 milioni di euro rispetto a quello previsto sul saldo netto da finanziare. La mancata registrazione di tali effetti si fonda presumibilmente sul presupposto che gli interventi in questione incidano sulla spesa regionale, rispetto alla quale operano i vincoli del patto di stabilità interno, e non determinino pertanto un peggioramento dei saldi. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 2

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

Le norme, in particolare, introducono, in favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione delle spese per la ristrutturazioni di immobili, limitatamente agli interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, una detrazione IRPEF della misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica[16], apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione dall’imposta lorda spetta fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta medesima, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari ammontare ed è calcolata su un importo massimo di spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.

Pertanto la detrazione massima fruibile da parte dei contribuenti è complessivamente pari a 2000 euro ed è utilizzabile  nella misura costante di 400 euro annui per cinque anni. 

 

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

Competenza

Imposte

2009

2010

2011

2012

2013

IRPEF

-162,0

-162,0

-162,0

-162,0

-162,0

IRPEF/IRES/IRAP

50,6

 

 

 

 

IVA

67,5

 

 

 

 

TOTALE

-43,9

-162,0

-162,0

-162,0

-162,0

Cassa

Imposte

2009

2010

2011

2012

2013

IRPEF

-24,3

-259,2

-162,0

-162,0

-162,0

IRPEF/IRES/IRAP

0

88,5

-38,0

 

 

IVA

67,5

 

 

 

 

TOTALE

43,2

-170,7

-200,0

-162,0

-162,0

           

La quantificazione si basa su una stima dell’Agenzia delle entrate del numero di dichiarazioni di inizio lavori presentate nel 2008, ai fini della fruizione della detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio, al Centro operativo di Pescara. Tali dichiarazioni, che sono relative al numero di immobili per i quali viene richiesta l’agevolazione, risultano pari a circa 400.000.

Poiché gli interventi edilizi che danno diritto a fruire dell’agevolazione in esame sono quelli iniziati a partire dal 1° luglio 2008, si stima che da tale data fino al 31 dicembre 2008 sia stato iniziato il 50 per cento degli interventi. Inoltre, poiché al 1° luglio 2008 alcune delle spese oggetto dell’attuale agevolazione sono state già sostenute, si stima che solo il 25 per cento degli interventi sia interessato dall’agevolazione.

Pertanto il numero di immobili i cui lavori di recupero edilizio siano iniziati nel 2008 interessati all’agevolazione è stimato in circa 50.000 (400.000*50%*25%).

Ipotizzando che il numero di dichiarazioni di inizio lavori presentate nel 2009 siano pari a quelle relative all’esercizio precedente, si ottiene un numero complessivo di immobili potenzialmente interessati al beneficio pari a circa 450.000.

Stimando nell’ordine del 10 per cento, sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2008, la quota di interventi di recupero edilizio effettuati da condomini, si ottiene un numero di interventi effettuati su singole unità abitative pari a 405.000 (450.000*90%).

Ai fini della stima, la relazione tecnica ipotizza che in occasione di tutti gli interventi realizzati venga effettuata una spesa per acquisto di mobilio ed elettrodomestici, di ammontare almeno pari al limite massimo di spesa agevolabile previsto dalle norme (10.000 euro). Si ottiene un ammontare di spesa massima detraibile di 4.050 milioni di euro.

Applicando a tale spesa l’aliquota di detrazione del 20 per cento e considerando che la detrazione è fruibile in cinque rate annue costanti, si ottiene una perdita di gettito annua per competenza di 162 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013.

La relazione tecnica ipotizza, inoltre, che almeno il 10 per cento della spesa agevolata, pari a 405 milioni di euro, sia riconducibile all’effetto incentivante della disposizione e dia pertanto luogo ad un effetto indotto di maggior gettito a titolo di IVA, di imposte dirette e di IRAP.

Con riguardo al maggior gettito IVA, a fronte di una maggior spesa indotta di 405 milioni di euro, a lordo dell’IVA al 20 per cento, si determina un incremento di base imponibile IVA pari a 337,5 milioni di euro (405/1,20).

Applicando a tale maggiore base imponibile l’aliquota del 20 per cento si ottiene un maggior gettito IVA di 67,5 milioni di euro nel 2009.

Considerando il 50 per cento della suddetta base imponibile indotta come stima del maggior reddito imponibile e degli investimenti effettuati ed applicando a tale dato un’aliquota media del 30 per cento[17], si stima un incremento di gettito a titolo di imposte dirette e di IRAP conseguente all’effetto incentivante pari a 50,6 milioni di euro per competenza nel 2009.

Ai fini del calcolo degli effetti di cassa la relazione tecnica utilizza una percentuale di acconto effettivo per le imposte dirette e per l’IRAP del 75 per cento. Si ipotizza, inoltre che i contribuenti scontino il vantaggio derivante dall’agevolazione già in sede di acconto per il 2009, nella misura del 15 per cento della minore IRPEF dovuta per effetto della parziale detrazione delle spese effettuate.    

 

Al riguardo, con riferimento alla perdita di gettito IRPEF conseguente alla detrazione delle spese per mobilio, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer, si rileva che la quantificazione proposta si basa su ipotesi ispirate ad un certo grado di prudenzialità.

Ai fini della quantificazione, la relazione tecnica assume l’ipotesi che tutti i contribuenti che affrontano spese per interventi di recupero edilizio di singole unità abitative, almeno con riferimento al 2009, acquistino beni oggetto dell’agevolazione e che tali acquisti siano di importo non inferiore al plafond massimo agevolabile.

Qualora, rispetto alle ipotesi formulate dalla relazione tecnica, la platea dei soggetti interessati dovesse rivelarsi meno numerosa ovvero dovesse risultare meno cospicua la spesa media unitaria, si determinerebbe, ferma restando la valutazione del 10 per cento della maggiore spesa indotta, una riduzione dell’effetto di ripresa di gettito a titolo di IVA e di imposte dirette. Tenuto conto dello sviluppo degli effetti della norma per cassa, il minore effetto sull’IVA contribuirebbe ad un incremento per il 2009 degli oneri complessivi recati dal provvedimento. Per gli esercizi successivi si determinerebbe invece una riduzione degli oneri rispetto a quelli indicati dalla relazione tecnica. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento al recupero di gettito a titolo di IVA ed imposte dirette, conseguente all’effetto incentivante della disposizione, si ricorda come si sia più volte evidenziata, in occasione di precedenti misure di analogo contenuto, la difficoltà insita nell’individuare una metodologia condivisa, in grado di quantificare preventivamente il risultato netto di tali effetti indiretti; è stato, di conseguenza, rilevato come potrebbe non rispondere a criteri di prudenzialità assegnare agli stessi non trascurabili effetti di ripresa di gettito, a compensazione dell’onere diretto prodotto dalle agevolazioni. In merito a tali problematiche si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1 del provvedimento in esame.

Inoltre, con riguardo, in particolare, alla misura in esame, occorrerebbe chiarire su quali basi statistiche e su quali previsioni di trend settoriale si fondino le stime di domanda e la previsione di un incremento indotto dalla stessa del 10 per cento.

Tali chiarimenti appaiono necessari in quanto, trattandosi di un’agevolazione di nuova introduzione, non si dispone di stime consolidate suffragate dall’esperienza applicativa di precedenti misure.

 

ARTICOLO 3

Distretti produttivi e reti di imprese

Normativa previgente: I commi da 366 a 372 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) recano disposizioni applicabili ai distretti produttivi, individuabili, sulla base di modalità stabilite con decreto del MEF, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale  e sul piano funzionale. In particolare, il comma 368, come modificato dall’articolo 6-bis del decreto legge n. 112 del 2008, prevede, alla lettera a), che, per il profilo fiscale, con regolamento siano disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della normativa comunitaria; resta ferma, inoltre, la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l’applicazione di tributi.

Il comma 371 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 prevede, inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di distretti in una prima fase sperimentale, attraverso l’individuazione di uno o più distretti produttivi, ed una seconda fase attuativa, comunque realizzata con criteri di progressività.

Dall’attuazione della normativa in materia di distretti non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 (comma 372).

I commi 371-bis e 371-ter introdotti dall’articolo 1, comma 890 della legge n. 296 del 2007 (legge finanziaria per il 2007) dispongono che, in attesa dell’adozione del provvedimento di individuazione dei distretti, possa essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore di distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio ed eventuali progetti di carattere nazionale, nel medesimo limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui di cui al  precedente comma 372[18].

Il citato articolo 6-bis del decreto legge n. 112 del 2006 ha inoltre esteso le disposizioni concernenti i distretti produttivi, di cui ai commi 366 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, alle reti, di livello nazionale, delle imprese ed alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi, coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali. L’estensione non riguarda le norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali. Da tale estensione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Le norme:

·        estendono alle reti delle imprese ed alle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti in merito alla possibilità da parte degli enti territoriali di stabilire procedure amministrative semplificate per l’applicazione dei propri tributi, possibilità esplicitamente esclusa dall’articolo 6-bis, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008;

·        sostituiscono integralmente il comma 368, lettera a), dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005[19], introducendo particolari modalità di tassazione per i distretti e le reti di imprese. In particolare, le imprese appartenenti ai distretti possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del TUIR che regolano la tassazione di gruppo delle imprese residenti. I distretti che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione unitaria sono inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b) del TUIR. Il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria.

La determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno tre anni. I distretti, anche indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione unitaria, possono concordare preventivamente ed in modo vincolante con l’Agenzia delle entrate il volume delle imposte dirette delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio del triennio. I parametri oggettivi per la determinazione delle imposte vengono determinati dall’Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Analogamente, i distretti possono concordare con gli enti locali competenti il volume dei tributi, contributi ed altre somme dovute: nel caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria l’ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso.

In caso di osservanza del concordato, i controlli fiscali sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli elementi in base ai quali  sono individuati i parametri oggettivi alla base delle proposte concordatarie.

Si dispone, infine, che dall’attuazione delle norme in esame e dell’articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge n. 266 del 2005, come modificati dalle norme stesse, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l’anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Le norme in esame non modificano testualmente il comma 372, che reca uno stanziamento di 50 milioni di euro annui dal 2006 per le finalità originarie della disciplina relativa ai distretti.

Tuttavia, si segnala che l’articolo 8 del decreto legge in esame, contenente la clausola finanziaria del provvedimento, al comma 1, lettera c), reca, tra le risorse utilizzate a copertura, una riduzione di 49.995.833 euro per l’anno 2009 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 890, della legge n. 296 del 2006. che ha autorizzato, come si è detto, il contributo statale per i progetti  in favore dei distretti adottati dalle regioni, nei suddetti limiti dello stanziamento di 50 milioni di euro annui previsti dal citato articolo 1, comma 372 della legge n. 266 del 2005.

 

La relazione tecnica precisa che, in considerazione dell’espressa previsione di un limite di spesa, non si stimano ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto stanziato.

 

Al riguardo si rileva la necessità di chiarire alcuni contenuti delle disposizioni ai fini di una loro corretta interpretazione e di disporre di ulteriori elementi informativi su taluni aspetti applicativi, necessari ai fini di una completa valutazione dei profili finanziari.

In particolare:

·         la relazione illustrativa allegata al provvedimento e la relazione tecnica, nella parte in cui sommariamente riassumono il contenuto delle disposizioni, sembrano presupporre che le imprese che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione unitaria siano obbligatoriamente tenute ad accedere alla determinazione del reddito imponibile unitario e delle imposte dovute su base concordataria, per almeno un triennio. Tale interpretazione, tuttavia, non appare chiaramente desumibile dal testo letterale delle disposizioni, soprattutto di quelle di cui ai punti 4) e 5) del comma 1, che fanno distintamente riferimento al reddito imponibile del distretto, comprendente i redditi delle imprese che vi appartengono e che hanno esercitato l’opzione per la tassazione unitaria, ed al reddito unitario imponibile, la cui determinazione viene operata su base concordataria.

Al fine di verificare l’effettiva possibilità di contenere l’onere derivante dalle norme entro il limite massimo di spesa previsto, appare necessario un chiarimento in merito ai predetti profili interpretativi. In particolare occorre precisare se l’accesso alla tassazione su base concordataria si configuri, per i distretti le cui  imprese abbiano optato per la tassazione unitaria, come un obbligo ovvero come una facoltà.

In quest’ultimo caso, infatti, la presenza di distretti che adottino la tassazione unitaria al di fuori del regime concordatario potrebbe affievolire l’efficacia dello strumento di cui l’Amministrazione finanziaria dispone per poter ricondurre il costo dell’agevolazione prevista nell’ambito del limite di spesa annua stabilito, non essendo predeterminabile con certezza il quantum di imposte dovuto dalle imprese.

Come segnalato dalla relazione illustrativa, i vantaggi per le imprese derivanti dalla tassazione unitaria a livello di distretto sono rappresentati dalla possibilità di compensare a livello distrettuale le perdite fiscali e di poter beneficiare di una maggiore possibilità di deduzione degli interessi passivi. Il beneficio fiscale derivante da tale vantaggio, la cui quantificazione da parte delle imprese distrettuali è alla base della convenienza ad esercitare l’opzione per la tassazione unitaria, potrebbe venir parzialmente annullato in sede di determinazione concordataria triennale del reddito imponibile e del volume delle relative imposte, basata su parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva, concordati con le categorie interessate e con gli organismi rappresentativi dei distretti;

·         in assenza di un prospetto riepilogativo degli effetti delle norme del decreto in esame sui saldi di finanza pubblica, appare necessario chiarire se l’onere ascritto alle disposizioni debba considerarsi comprensivo anche della compensazione, a valere sul bilancio dello Stato, delle minori entrate derivanti per gli enti locali dalla possibilità offerta alle imprese di distretto di concordare in via preventiva il volume dei tributi, contributi ed altre somme ad essi dovuti. Infatti, pur non essendo previsto dalla normativa vigente l’automatico reintegro di minori entrate per gli enti locali in conseguenza di misure adottate con norme statali, minori risorse finanziarie disponibili potrebbero rendere difficoltoso per tali enti il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. 

 

ARTICOLO 4

Misure fiscali per le aggregazioni di imprese

Normativa vigente: le operazioni straordinarie di fusione scissione e conferimento, il cui regime fiscale è disciplinato dagli articoli da 172 a 176 del TUIR, non danno ordinariamente luogo all’emersione di maggiori valori fiscalmente riconosciuti, in base al principio di neutralità fiscale.

Tuttavia, a far tempo dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, a seguito di modifiche introdotte ai citati articolo del TUIR, dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziari 2008)[20], le società risultanti da operazioni di aggregazione possono ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito delle operazioni straordinarie mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, modulata per scaglioni di maggior valore dei beni iscritti.

 

Le norme prevedono quanto segue:

·        per le società residenti, di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), del TUIR, che risultano da fusioni o scissioni realizzate nell’anno 2009, si considera, gratuitamente, ai fini fiscali il valore attribuito ai beni strumentali materiali o immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio. Il riconoscimento fiscale è consentito per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro;

·        nell’ipotesi di operazioni di conferimento di azienda effettuate, ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, nell’anno 2009, si considerano riconosciuti ai fini fiscali, sempre gratuitamente, i maggiori valori iscritti dalle società conferitarie[21] in riferimento ai beni strumentali materiali ed immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di  euro;

·        il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto fiscalmente ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale[22];

·        le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano se alle operazioni di aggregazione partecipano esclusivamente società operative da almeno due anni; non sono, invece applicabili ove le società partecipanti all’operazione appartengano allo stesso gruppo societario. Sono esclusi in ogni caso i soggetti legati da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati, anche indirettamente, da un unico soggetto;

·        le condizioni che rendono possibile la fruizione del beneficio in esame devono sussistere per i soggetti che partecipano all’operazione al momento dell’effettuazione dell’operazione stessa e, ininterrottamente, nei due anni precedenti[23];

·        è prevista la decadenza dall’agevolazione per le società risultanti dall’aggregazione che nei primi quattro periodi d’imposta successivi all’operazione pongano in essere altre operazioni straordinarie, ovvero cedano i beni iscritti o rivalutati.

 

Si segnala che disposizioni di contenuto analogo a quelle in esame sono state introdotte dall’articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere negli anni 2007 e 2008. Rispetto alla previgente disciplina, le norme ora in esame non prevedono espressamente la possibilità di riconoscimento gratuito, ai fini fiscali, dei maggiori valori iscritti per l’avviamento; non subordinano la fruizione del beneficio alla presentazione all’Agenzia delle entrate di apposita istanza di interpello finalizzata a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti; consentono di fruire dell’agevolazione anche a società partecipanti all’operazione di aggregazione tra loro legate da un rapporto di partecipazione, purché non superiore al 20 per cento; consentono il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui si è affettuata l’operazione, anziché dall’esercizio stesso nel quale la medesima ha avuto luogo. 

 

La relazione tecnica assegna alle disposizioni i seguenti effetti di perdita di gettito per cassa, conseguenti alla possibilità di dedurre maggiori quote di ammortamento ai fini IRES ed IRAP :

 

(milioni di euro)

Cassa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

IRES

 

 

121,6

69,5

69,5

69,5

IRAP

 

 

18,2

9,8

9,8

9,8

Totale

 

 

139,8

79,3

79,3

79,3

 

La quantificazione si basa su dati desunti dalle dichiarazioni UNICO 2005 (periodo d’imposta 2004) relative alle società di capitali. Dai quadri RC (scissioni), RR (fusioni) ed RQ (scissioni e conferimenti) sono stati ottenuti i dati relativi al disavanzo di concambio, per la quota attribuita alle voci dell’attivo ed i conferimenti in azienda. Nella stima del disavanzo da concambio sono state escluse, attraverso l’incrocio con i dati del consolidato fiscale, le operazioni di aggregazione che hanno coinvolto società dello stesso gruppo. Il disavanzo ottenuto è stato considerato soltanto per i soggetti che hanno proceduto ad un aumento di capitale per concambio.  Per ogni singolo contribuente è stata stimata una quota di disavanzo rientrante nel limite di importo di 5 milioni di euro. Con riguardo ai conferimenti si è utilizzata una metodologia analoga, applicando una riduzione per tenere conto dei conferimenti all’interno del gruppo.

La struttura patrimoniale su cui ripartire il disavanzo risulta composta per un terzo da beni strumentali materiali e per due terzi da avviamento ed altri beni immateriali. L’avviamento si stima rappresenti mediamente circa il 67,5 per cento delle immobilizzazioni immateriali[24].

Poiché non è possibile affrancare il disavanzo da concambio attribuito all’avviamento, la relazione tecnica ipotizza che tale disavanzo venga “spalmato” su altri beni dell’attivo patrimoniale, producendo un periodo  medio di ammortamento di poco inferiore a quattro anni.

Ipotizzando un effetto incentivante delle norme pari al 10 per cento si ottiene un importo massimo di maggior valore affrancabile di 924 milioni ed un periodo medio di ammortamento poco inferiore a quattro anni (3,66 anni). Sulla base di un coefficiente di ammortamento pari a 27,33 per cento, di un’aliquota IRES  del 27,5 per cento e di una aliquota IRAP del 3,9 per cento, la relazione tecnica stima i seguenti effetti di perdita di gettito per competenza.

 

 

(milioni di euro)

Competenza

2010

2011

2012

IRES (924*27,33%*27,5%)

69,5

69,5

69,5

IRAP (924*27,33%*3,9%)

9,8

9,8

9,8

Totale

79,3

79,3

79,3

 

Al riguardo si rileva che, a differenza di quanto previsto dalle analoghe norme della finanziaria 2007, che hanno introdotto il beneficio per le operazioni di aggregazione effettuate negli anni 2007 e 2008, le norme in esame non elencano specificamente, tra le poste affrancabili, l’avviamento. La relazione tecnica espressamente afferma l’impossibilità di affrancare il maggior valore attribuito a tale bene immateriale.

Tuttavia, l’articolo 103 del TUIR, recante disposizioni sull’ammortamento dei beni immateriali, include tra i medesimi l’avviamento. Pertanto, le norme in esame, consentendo il parziale riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti relativi ai beni strumentali materiali ed immateriali, sembrerebbe non escludere la possibilità di affrancamento anche dei maggiori valori attribuibili all’avviamento. In merito appaiono, pertanto, necessari chiarimenti.

La possibilità o meno di affrancare il valore dell’avviamento non dovrebbe tuttavia determinare effetti sulla quantificazione operata dalla relazione tecnica, in quanto la medesima ipotizza un comportamento elusivo da parte dei contribuenti che “spalmerebbero” il disavanzo da concambio attribuibile all’avviamento su altri beni dell’attivo patrimoniale.

Tale circostanza sembra tuttavia determinare indirettamente  una sovrastima della perdita di gettito in quanto ne deriva un periodo medio di ammortamento di circa quattro anni, mentre l’avviamento sconta un periodo di ammortamento di diciotto anni.

Si rileva, inoltre, che appare sovrastimata la perdita di gettito per cassa ascritta al 2014. Infatti, la relazione tecnica stima un coefficiente di ammortamento annuo del 27,33 per cento corrispondente ad un periodo di ammortamento di poco inferiore a quattro anni. Poiché tale coefficiente annuo è applicato nella quantificazione per un quadriennio, alla fine del quarto periodo risulta ammortizzato più del cento per cento del maggior valore dei beni affrancato.  

 

ARTICOLO 5

Aliquote dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di immobili

Normativa previgente: I commi da 16 a 23 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008[25] hanno introdotto disposizioni in materia di rivalutazione dei beni immobili delle società. In particolare:

·         i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni immobili che risultano dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (comma 16);

·         la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. A tal fine si intendono compresi in distinte categorie i beni ammortizzabili e quelli non ammortizzabili (comma 17);

·         il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione d’imposta. Tale saldo attivo può essere affrancato con l’applicazione di un’imposta, sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento (commi 18 e 19);

·         il maggior valore attribuito ai beni immobili in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale si effettua la rivalutazione, previo pagamento di un’imposta, sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento per gli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo da rivalutazione (comma 20);

·         nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee a quelle dell’attività dell’impresa ovvero di destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati, effettuata in data anteriore all’inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio si è effettuata la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, si considera il costo dei beni prima della rivalutazione: si perde cioè il beneficio derivante dal riconoscimento del maggiore valore fiscale dei beni rivalutati (comma 21);

·         le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere versate, a scelta, in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza prevista per il versamento in unica soluzione e le altre due nel termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi. Nel caso di versamento rateale, le rate successive alla prima devono essere comprensive degli interessi legali nella misura del 3 per cento (comma 22)

 

Le norme previgenti descritte derivano da modifiche apportate in sede parlamentare al testo originario del decreto legge n. 185 del 2008. In particolare, le modifiche introdotte riguardano le aliquote della sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili (originariamente prevista al 10 per cento per i beni ammortizzabili ed al 7 per cento per i beni non ammortizzabili) ed il periodo d’imposta a decorrere dal quale si determina il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni immobili in sede di rivalutazione (previsto inizialmente nel terzo periodo successivo a quello con riferimento al quale si effettua la rivalutazione).  Non si dispone del prospetto riepilogativo degli effetti del decreto legge n. 185 del 2008 nel testo definitivamente approvato.

La relazione tecnica alle disposizioni dell’articolo 5 del disegno di legge in esame, ascrive alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, come emendati nel corso dell’esame parlamentare, i seguenti effetti finanziari complessivi:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Maggiori entrate sostitutive

304,0

78,3

80,6

-

-

-

Minori entrate IRES/IRPEF/IRAP

 

 

 

-

-

129,5

Le minori entrate a decorrere dal 2014 si determinano in conseguenza del riconoscimento fiscale dei maggiori valori ascritti ai beni immobili ammortizzabili che danno luogo a maggiori ammortamenti deducibili. A partire dal 2005 la perdita di gettito si cifra in 73,5 milioni annui.

Gli effetti finanziari sopra descritti sono, peraltro, in linea con quelli ricostruibili in base alla relazione tecnica all’originario disegno di legge di conversione del decreto legge n. 185 del 2008 ed alla relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame. 

 

La norma modifica il comma 20 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008. Le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione dei beni immobili delle società sono rispettivamente ridotte dal 7 al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 all’1,5 per cento per gli immobili non ammortizzabili.

 

La relazione tecnica così quantifica per cassa gli effetti differenziali della modifica introdotta rispetto alla normativa previgente recata dall’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008:

 

Segno (-) = peggioramento                            (milioni di euro)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Entrate sostitutive

308,3

79,4

81,7

-

-

-

Entrate IRES/IRPEF

-

-

-

-

-

-180,2

Entrate IRAP

-

-

-

-

-

-27,0

Totale legislazione proposta

308,3

79,4

81,7

-

-

-207,2

Totale legislazione vigente

304,0

78,3

80,6

-

-

-129,5

Differenza

4,3

1,1

1,1

-

-

-77,7

 

La quantificazione si basa sugli stessi dati utilizzati dalla relazione tecnica allegata al testo originario del decreto legge n. 185 del 2008. Tali dati riguardano l’ammontare stimato di beni immobili ammortizzabili e non ammortizzabili che, a seguito delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2006, sono stati oggetto di rivalutazione da parte delle società di capitali non IAS e delle società di persone.

Tali dati sono esposti nella tabella seguente:

 

(miliardi di euro)

 

Società di capitali

Società di persone

Immobili ammortizzabili

2,10

0,54

Immobili non ammortizzabili

0,68

0,30

 

In merito al tasso di adesione alla rivalutazione volontaria da parte delle società, nella relazione tecnica originaria allegata al decreto legge n. 185 del 2008, si ipotizzava prudenzialmente che i contribuenti interessati avrebbero aderito nella stessa misura emersa in sede di rivalutazione dei beni effettuata a seguito della legge finanziaria per il 2006. A seguito della riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva, introdotta in sede parlamentare, si è incrementato il tasso di adesione del 33 per cento.

La quantificazione della normativa proposta dall’articolo in esame ipotizza che, a seguito dell’ulteriore riduzione delle aliquote si determini un incremento del tasso di adesione spontanea di un ulteriore 60 per cento. Pertanto, il gettito dell’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei beni rivalutati a seguito della modifica proposta si cifra per competenza in complessivi 199,8 milioni di euro sulla base dei calcoli di seguito indicati.

Beni immobili ammortizzabili: (2,1+0,54)*1,33*1,60*3%= 168,5 milioni di euro

Beni immobili non ammortizzabili: (0,68+0,30)*1,33*1,60*1,5% = 31,3 milioni di euro

In base ai commi 18 e 19 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185, è possibile affrancare le riserve vincolate del saldo attivo risultante dalla rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva versata, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10 per cento, consentendo la distribuzione di tali riserve sotto forma di dividendi senza ulteriori aggravi di imposta.  La relazione tecnica ipotizza, sulla base delle risultanze del quadro RY delle dichiarazioni UNICO 2006, che i contribuenti affranchino circa il 35 per cento del saldo attivo. Ne consegue una stima del maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva al 10 per cento complessivamente pari a 262,6 milioni di euro, sulla base dei seguenti calcoli:

Beni immobili ammortizzabili: (2,1+0,54)*1,33*1,60*97%*35%*10%= 190,7milioni di euro

Beni immobili non ammortizzabili: (0,68+0,30)*1,33*1,60*98,5%*35%*10% = 71,9 milioni di euro

Per cassa, si ipotizza che il complessivo gettito delle imposte sostitutive, pari a 462,4 milioni di euro, sia versato per il 50 per cento in unica soluzione e per la restante parte in tre rate annuali di pari ammontare, maggiorate del 3 per cento annuo a decorrere dalla seconda rata.

Con riferimento alla perdita di gettito conseguente al riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per i beni ammortizzabili, assumendo un periodo di ammortamento medio di 15 anni, si ottiene, per competenza, a partire dal periodo d’imposta 2013, una perdita di gettito IRPEF/IRES di 103 milioni di euro ed una perdita di gettito IRAP di circa 14,6 milioni di euro.

 

Al riguardo appare necessario chiarire quali siano i dati e gli elementi su cui si fonda l’ipotesi relativa alla misura dell’incremento (60 per cento) del tasso di adesione alla rivalutazione volontaria utilizzato dalla relazione tecnica, in conseguenza del minore costo della rivalutazione stessa. Ciò al fine di verificarne il grado di prudenzialità.

 

ARTICOLO 6

Interventi SACE a sostegno dell’acquisto di veicoli

La norma dispone che con decreto ministeriale[26] siano stabilite le modalità per favorire l’intervento della SACE[27] S.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l’acquisto dei veicoli che fruiscono degli incentivi di cui all’articolo 1.

Si ricorda che con l’articolo 6 del D.L. 269/2003 la SACE è stata trasformata in società per azioni, le cui azioni sono state attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze. Il comma 9 prevede che gli impegni assunti dalla SACE nello svolgimento dell’attività assicurativa e di rilascio di garanzie siano garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Da ultimo, la legge 240/2008[28]ha fissato tali limiti in 5.000 milioni di euro per le garanzie fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

La relazione tecnica non considera la norma.

In proposito, la relazione illustrativa riferisce che l’intervento della SACE sarà volto alla prestazione di garanzie a favore dei consumatori che, in assenza di disponibilità di denaro contante, ricorrano  a forme di finanziamento per l’acquisto dei veicoli rientranti nell’incentivo di cui all’articolo 1.

 

Al riguardo andrebbero fornite più puntuali indicazioni circa i profili applicativi della norma, precisando in particolare la natura degli interventi della SACE S.p.a.

Andrebbe, altresì, chiarito se su tali interventi operi la garanzia statale prevista dall’articolo 6 del D.L. 269/2003 e, in tal caso, se sia stata valutata la compatibilità della prestazione della garanzia con la dotazione dei relativi capitoli di spesa, tenuto conto dei limiti fissati dalla legge di bilancio.

Tale chiarimento appare necessario ai fini di una più puntuale valutazione di eventuali profili di rischio per lo Stato, collegati ad un eventuale intervento della garanzia statale.

 

ARTICOLO 7

Controlli fiscali

Normativa previgente: l’articolo 27, commi 16-21, del decreto legge n. 185/2008 dispone la notifica dell’atto di recupero dei crediti utilizzati a compensazione entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, nel caso in cui tali crediti risultino inesistenti a seguito del controllo dei dati esposti nei modelli di pagamento unificato (comma 16). Tale termine di decadenza per la notifica dell’atto di recupero si applica anche al controllo dei modelli di pagamento unificato presentati in anni con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano ancora pendenti i termini ordinari per l’accertamento (comma 17).

Le norme prevedono, inoltre, la sanzione nella misura dal cento al duecento per cento dell’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati a compensazione (comma 18); l’iscrizione a ruolo straordinario delle somme dovute in base al recupero (comma 19); l’applicazione alla procedura di notifica delle cartelle di pagamento in esame del medesimo termine previsto per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento (comma 20).

In relazione alle disposizioni in esame, è infine disposta la riduzione di 110 milioni di euro per il 2009, di 165 milioni di euro per il 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2011 delle dotazioni finanziarie della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”.

 

Le norme dispongono:

·        la razionalizzazione del controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell’imposta principale, sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che tengano conto di specifiche analisi di rischio circa l’indebito utilizzo delle agevolazioni medesime (comma 1, primo periodo);

·        la destinazione della maggiore capacità operativa della Agenzia delle entrate, derivante dalla selettività dei controlli sulle agevolazioni, all’esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni[29] (comma 1, secondo periodo);

·        l’applicazione della sanzione del 200 per cento dell’importo dei crediti indebitamente compensati qualora questi siano di ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare (comma 2);

·        la riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” di 10 milioni di euro per l’anno 2009, di 100 milioni di euro per l’anno 2010, di 200 milioni di euro per l’anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 (comma 3).

 

La relazione illustrativa afferma che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’attività di controllo sulle agevolazioni, concentrando l’azione nei confronti delle posizioni maggiormente significative otterrebbe un notevole risparmio di risorse, ottimizzando il loro impiego in attività potenzialmente più proficue. In particolare, il controllo dovrebbe essere eseguito solo in riferimento alle posizioni individuate in base a criteri selettivi da approvare con atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

La relazione tecnica ascrive alle disposizioni i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno - Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Minori spese correnti

10

100

200

310

310

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

10

100

200

310

310

 

La stima del gettito potenziale è basata sui dati relativi alle compensazioni effettuate nel biennio 2007-2008 per il pagamento delle imposte per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti IVA, IRPEG, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF e tiene conto degli effetti determinati dalla disciplina introdotta dal decreto legge n. 185/2008[30].

Tale ultima stima si basava sull'incidenza delle misure introdotte in relazione alla stima dei crediti inesistenti che, approssimata per difetto, è pari a circa il 5 per cento delle compensazioni a rischio (circa 1.000 milioni di euro rispetto ai circa 23.000 milioni di euro) e quantificava una contrazione del fenomeno, con effetti di maggior gettito (da minori compensazioni che determinano maggiori versamenti), prudenzialmente stimata in via crescente nel triennio 2009, 2010 e 2011 in 110 milioni di euro (10 per cento) per il 2009, in 165 milioni di euro (15 per cento) per il 2010 e in 220 milioni di euro (20 per cento) dal 2011.

Le nuove disposizioni, prevedendo l'intensificazione dei controlli e più incisive misure sanzionatorie, consentono di stimare una ulteriore contrazione del fenomeno in parola, prudenzialmente stimabile in misura limitata in prima battuta, e progressivamente assai più consistente fino a raggiungere complessivamente oltre il 50 per cento nel 2012 (circa 530 milioni di euro). Il maggior gettito prevedibile ammonterebbe quindi a circa 10 milioni di euro per il 2009, a circa 100 milioni di euro per il 2010, a circa 200 milioni di euro per il 2011 e a circa 310 milioni di euro dal 2012.

 

Al riguardo, al fine di verificare le stime di maggior gettito riportate nella relazione tecnica, andrebbero indicati i dati ed i parametri in base ai quali si è pervenuti alla quantificazione di tali effetti.

Inoltre, come più volte rilevato in occasione di analoghi interventi volti al potenziamento dell’attività di accertamento, riguardo al grado di prudenzialità delle stime, si osserva che potrebbe rivelarsi non cautelativa l’ipotesi che la più intensa attività di controllo da parte degli uffici, attuata nell’ambito di un complessivo processo di riorganizzazione delle attività e delle strutture dell’Agenzia delle entrate – e realizzata comunque con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente – renda possibile fin dal primo esercizio di attuazione delle disposizioni, risultati netti in termini di maggiori accertamenti  e di maggiori incassi.

Quanto alla diversa imputazione contabile degli effetti ascritti alle norme sui diversi saldi di finanza pubblica, essa sembra riconducibile alla circostanza che, per il bilancio dello Stato (SNF), trattandosi di minori compensazioni, gli effetti sono contabilizzati come una minore uscita per regolazioni contabili e debitorie delle entrate, mentre ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, che considerano le entrate al netto delle compensazioni, detti effetti sono contabilizzati come maggiori entrate tributarie, a seguito della mancata compensazione. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la disposizione di cui al comma 3 ha un contenuto analogo a quello dell’articolo 27, comma 20, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2009 e sembra avere una finalità di natura meramente contabile: essa sembrerebbe, infatti, volta a registrare sul saldo netto da finanziare gli effetti delle minori spese conseguenti agli interventi di cui all’articolo 7. Questo, infatti, prevede misure per rendere più proficua l’attività di controllo eseguita per la fruizione delle agevolazioni previste per alcune imposte, e i suoi effetti finanziari sono contabilizzati - come già evidenziato nella precedente parte relativa alla quantificazione - in termini di maggior gettito, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.

Alla disposizione in esame è assegnata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), una finalità di copertura. Le dotazioni finanziarie delle quali è prevista la riduzione sono, infatti, integralmente utilizzate a copertura per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a decorrere dall’anno 2012, nella misura di 308,4 milioni di euro, a fronte di una riduzione di 310 milioni di euro.

Appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre tali stanziamenti al fine di registrare variazioni in termini di entrata derivanti dalle disposizioni introdotte. Sarebbe inoltre opportuno che il Governo indicasse, non solo come previsto nel testo, la missione della quale è prevista la riduzione, ma anche le unità previsionali di base interessate e la natura delle spese iscritte nelle stesse delle quali si prevede la riduzione.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si ricorda, infatti, che la riduzione di stanziamenti di bilancio con carattere permanente può ritenersi compatibile con la normativa contabile vigente solo qualora si faccia riferimento a spese predeterminate per legge.

 

ARTICOLO 8

Copertura finanziaria

L’articolo 8 reca le disposizioni relativa alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale si segnala che la clausola di copertura fa riferimento, in via generale, ai “maggiori oneri derivanti dal presente decreto”. Tuttavia, data la loro entità, quantificata all’alinea, del comma 1, dell’articolo 8, sembra possibile affermare che tali maggiori oneri siano calcolati al netto degli effetti parzialmente positivi che alcune delle disposizioni determinano.

In particolare, si segnala che le disposizioni di cui all’articolo 1, recante incentivi per la rottamazione e l’articolo 2, recante detrazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, se da un lato determinano maggiori spese o minori entrate, prevedendo l’erogazione di contributi o di detrazioni, dall’altra determinano anche maggiori entrate, quali ad esempio quelle relative all’incremento del gettito IVA derivante dall’aumento delle domande dei prodotti oggetto di incentivi.

Tuttavia, tali effetti positivi non sono quantitativamente tali da far fronte alla integrale copertura degli oneri recati dalle disposizioni stesse. Ed è proprio alla copertura di tale differenziale che si provvede ai sensi dell’articolo 8. Alla luce di tali considerazioni, appare pertanto opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare la formulazione dell’alinea del comma 1, o nel senso di riferire la copertura non genericamente ai maggiori oneri, ma piuttosto agli “oneri netti”, o, e sembrerebbe in astratto la soluzione preferibile, nel senso di indicare l’ammontare complessivo degli oneri, inserendo tra i mezzi di copertura anche l’utilizzo delle maggiori entrate che le stesse disposizioni determinano (si pensi ad esempio agli effetti positivi in termini di gettito IVA precedentemente richiamati).

Si osserva, inoltre, che sotto il profilo della formulazione letterale, la copertura finanziaria non indica, esplicitamente, gli articoli dai quali derivano le maggiori spese o le minori entrate del provvedimento, vale a dire gli articoli 1, 2, ad eccezione dell’anno 2009, 3, 4 5, limitatamente all’anno 2014.

A tale proposito, si ricorda che anche l’articolo 8, comma 2, che prevede il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15, della legge n. 266 del 1997, determina maggiori spese, pari a 80,5 milioni di euro nell’anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell’anno 2012, ma queste non sono incluse nella quantificazione dell’onere indicata dal comma 1. Tale discrasia si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri allegato alla relazione tecnica.

In considerazione di tali rilievi, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare l’alinea del comma 1, dell’articolo 8, indicando espressamente le disposizioni alle quali la quantificazione dell’onere, fa riferimento.

Si rileva, inoltre, che la clausola di copertura, come si evince dal testo della disposizione in esame, quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di previsione di spesa. Tale formulazione, tuttavia, non sembra tener conto del fatto che pur trattandosi, in larga parte, di minori entrate, vi sono anche disposizioni per le quali è prevista una specifica autorizzazione di spesa formulata in termini di limite massimo di spesa – quali l’articolo 1, comma 11, l’articolo 3 e l’articolo 8, comma 2 (il quale, tuttavia, non è computato nella quantificazione dell’onere complessiva). Per i suddetti articoli, quindi, sulla base della vigente disciplina contabile, non dovrebbe applicarsi la clausola di monitoraggio prevista dal comma 3, dell’articolo 8, che è riferita, in via generale, all’intero decreto-legge.

Alla luce di tali elementi, quindi, appare opportuno modificare la clausola di copertura specificando le disposizioni alle quali fanno riferimento gli oneri la cui autorizzazione di spesa è formulata nei termini di limite massimo e la relativa entità, e quelle che, invece, devono essere formulate in termini di previsione di spesa, riferendo, la clausola di monitoraggio di cui al comma 3 dell’articolo in esame solo a queste ultime (vale a dire agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4, e 5).

Sempre con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’alinea, del comma 1, dell’articolo 8, si rileva che questa è formulata solo sino all’anno 2014, a fronte di oneri, quali quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5, che sembrano avere natura permanente. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca l’ammontare degli oneri successivi all’anno 2014, anche al fine di modificare la quantificazione dell’onere e renderla coerente con le modalità di copertura utilizzate, quale quella prevista dalla lettera b), del comma 1 del suddetto articolo, che prevede l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 7 e che  ha carattere permanente.

Relativamente alle risorse utilizzate con finalità di copertura si segnala quanto segue.

-       Con riferimento alla lettera a), che prevede l’utilizzo delle risorse iscritte nei capitoli 7420 e 7342 del Ministero dello sviluppo economico in conto residui, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, sui suddetti capitoli risultano iscritte in conto residui di lettera c) (vale  a dire residui impegnati), risorse in misura superiore a quelle delle quali è previsto l’utilizzo (pari a 933 milioni di euro).

Il fatto che tali risorse siano iscritte in bilancio ancora come residui impegnati sembra suffragare quanto indicato nella relazione tecnica, secondo la quale le risorse utilizzate dal provvedimento sono ulteriori rispetto a quelle delle quali è già stato previsto l’impiego ai sensi dell’articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per l’anno 2008, e lascia presupporre che per tali risorse debba ancora procedersi formalmente alle revoche.

Solo in questo caso, infatti, tali risorse non essendo già incluse nei tendenziali, produrrebbero effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, e in merito all’effettiva disponibilità di tali risorse, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, dal momento che i residui di lettera c) possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle originarie solo qualora venga meno il titolo giuridico sulla base delle quali si è proceduto al loro impegno.

La ricognizione dell’effettiva disponibilità delle somme delle quali è previsto l’utilizzo appare opportuna anche al fine di verificare l’imputazione corretta delle suddette somme revocate ai capitoli 7420 e 7342 e ai relativi piani di gestione. Nell’ambito del capitolo 7342, del quale è previsto l’utilizzo nella misura di 833,5 milioni di euro,infatti, i piani di gestione che mostrano le maggiori disponibilità sono il 14 (incentivi aree sottoutilizzate) e il 16 (programmazione negoziata). Al riguardo, appare opportuno, che il Governo confermi che si tratti di piani di gestione iscritti in forza delle misure previste dal decreto-legge n. 415 del 1992.

Con riferimento al capitolo 7420, del quale è previsto l’utilizzo, nella misura di 99,5 milioni di euro, invece, si segnala che i residui impegnati sono iscritti nel piano di gestione 7, relativo a interventi per il settore aeronautico, il quale non sembra riconducibile agli interventi di cui al suddetto decreto-legge n. 415 del 1992.

Chiarita la natura e l’effettiva disponibilità delle risorse delle quali è previsto l’utilizzo, appare, inoltre opportuno, al fine di garantire l’allineamento temporale tra le spese autorizzate, che data la loro natura producono immediatamente effetti, e la copertura finanziaria prevista, che il Governo confermi che si procederà rapidamente agli adempimenti formali che seguono alla revoca delle agevolazioni al fine di procedere ad un celere versamento, nell’anno 2009, delle relative risorse all’entrata e alla contabilità speciale prevista dalla lettera a), del comma 1, dell’articolo 8;

Tale rassicurazione appare opportuna anche in considerazione del fatto che la stessa relazione tecnica prevede che le disposizioni di “spesa sono subordinate all’acquisizione in entrata delle disponibilità relative ai residui conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992.

-       Con riferimento alle risorse di cui alla lettera b), si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 7. Si ricorda, inoltre, che la disposizione fa, genericamente, riferimento, ad “interventi”, ma con tale termine devono intendersi le minori spese, in termini di saldo netto, e le maggiori entrate in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dalle disposizioni in materia di rimborsi di cui all’articolo 7. In considerazione di ciò, potrebbe valutarsi l’opportunità di modificare la disposizione facendo esplicito riferimento alle risorse, anziché agli interventi. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo;

-       Con riferimento alla lettera c), che prevede la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 890, della legge n. 296 del 2006, si ricorda che tale disposizione, pur non prevedendo una esplicita autorizzazione di spesa, è inclusa, come si evince dalle schede di analisi allegate al disegno di legge di bilancio, tra le voci di fattore legislativo. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7410 del Ministero dello sviluppo economico che, per l’anno 2009, reca una dotazione di competenza pari a 50 milioni di euro. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, tali risorse risultano già impegnate per il provvedimento in esame. Al riguardo, appare, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo;

-       Con riferimento alla lettera d), che prevede la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006, si ricorda che tale disposizione, allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 8438 del suddetto Ministero con una dotazione di competenza, per l’anno 2009, pari a euro 69.523.226. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, le risorse delle quali è previsto l’utilizzo risultano già impegnate per il provvedimento in esame. Al riguardo, appare, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.



[1] Si rammenta che tali incentivi costituiscono una proroga, con modifiche, rispetto a quanto previsto all'articolo 1, commi 226 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 3 dell'articolo 29, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Inoltre la relazione illustrativa chiarisce che tali incentivi, rispetto a quelli previsti per il 2008, sono stati estesi alla rottamazione di tutte le autovetture ed autoveicoli euro 2 immatricolati fino al 31 dicembre 1999 e non più solo a quelli immatricolati prima del 1° gennaio 1997.

[2] Che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio

[3] Previsti all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[4] Immatricolati fino al 31 dicembre 1999.

[5] Il veicolo acquistato deve avere emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.

[6] Previsti all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[7] La rottamazione deve essere realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[8] La norma proroga e modifica le agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 236 della L. 296/2006 e dall’articolo 9, comma 2 del D.L. 248/2007 prevedendo il contributo di 500 euro per un nuovo motociclo euro 3 di cilindrata inferiore ai 400 cc, a fronte della rottamazione non solo di un motociclo o ciclomotore euro 0, ma anche di un motociclo o ciclomotore euro 1.

[9] Previsti dall'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[10] Di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

[11] Articolo 1, commi da 344 a 347; 353; 358 e 359.

[12] Articolo 29, comma 9

[13] Si ricordano, in proposito, alcune delle osservazioni formulate sul DL 248/2007 dalla Corte dei conti nella Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2008: nella relazione si osserva che agli oneri derivanti dalla proroga delle agevolazioni volte ad incentivare la sostituzione dei veicoli inquinanti «si fa fronte essenzialmente con gli effetti indotti di aumento del gettito IVA. Al riguardo non può che ribadirsi quanto osservato in passato, e cioè che la modalità in esame presenta caratteri di forte aleatorietà sia pure in presenza di stime prudenziali, anche perché troppe sono le variabili legate alla congiuntura economica e ai suoi riflessi sugli orientamenti dei consumatori.

[14] Omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento

[15] A motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2

[16] La detrazione non spetta per l’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, già oggetto dell’agevolazione di cui al comma 353 dell’articolo1 della legge n. 296 del 2006, la cui fruizione è comunque cumulabile con il beneficio recato dalle norme in esame. 

[17] Ottenuta come somma dell’aliquota media IRPEF/IRES del 26 per cento e dell’aliquota media IRAP del 4 per cento.

[18] In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 28 dicembre 2007 che ha provveduto a ripartire le risorse per l’anno 2007.

[19] Ripristinando, di fatto il testo previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 6-bis del decreto legge n. 112 del 2008.

[20] Articolo 1, commi da 46 a 48.

[21] Si tratta dei medesimi soggetti IRES indicati nell’articolo 73, comma 1, lett. a), del TUIR.

[22] Il riconoscimento fiscale comporta la determinazione delle quote di ammortamento deducibili, in base ai maggiori valori attribuiti ai beni.

[23] Cfr. in tal senso la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 21 marzo 2007, che ha fornito chiarimenti in merito all’articolo 1, commi da 242 a 249, contenenti disposizioni analoghe a quelle in esame.

[24] In base alle analisi condotte sui dati dei bilanci CERVED 2004.

[25] “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, ora legge n. 2 del 2009.

[26]Il decreto ministeriale a cui si fa riferimento è quello di cui all’articolo 9, comma 3, del D.L. 185/2008[26],  con il quale saranno stabilite le modalità per favorire l’intervento di imprese di assicurazione e della SACE SpA nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

[27] Servizi assicurativi del commercio estero.

[28] Recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”.

[29] Articolo 17, decreto legislativo n. 241/1997.

[30] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009