Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2180: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Riferimenti:
AC N. 2180/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 66
Data: 29/04/2009
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   DETENUTI
IMMIGRAZIONE   PERMESSO DI SOGGIORNO
PUBBLICA SICUREZZA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2180

 

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

(Approvato dal Senato – A.S. 733)

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

 

N. 66 – 29 aprile 2009

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2180

Titolo breve:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Iniziativa:

governativa

 

 

approvato dal Senato

 

Commissione di merito:

Commissioni I e II

Relatore per la

Commissione di merito:

Santelli per la I Commissione

Sisto per la II Commissione

Gruppo:        

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni I e II

 

in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

 

Precedenti pareri espressi sul testo

 

Data:

 

Oggetto:

 

Articoli 21, 45 e 66

 

Esito:

 

Parere favorevole con condizione, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione

Nota di verifica n. 66

 


INDICE

 

ARTICOLO 4. 3

Modifica alla legge 91/1992 sulla cittadinanza.. 3

ARTICOLO 4, comma 3, capoverso 4. 6

Destinazione del gettito del contributo per la cittadinanza.. 6

ARTICOLO 9-bis. 6

Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.. 6

ARTICOLI 21-22. 7

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.. 7

ARTICOLO 23. 9

Poteri di accesso e accertamento del prefetto.. 9

ARTICOLO 32, commi 1 e 7. 10

Azioni esecutive e pagamenti nei confronti di società oggetto di sequestro.. 10

ARTICOLO 32, commi da 2 a 5. 12

Amministrazione dei beni sequestrati12

ARTICOLO 36. 12

Benefici concessi ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata.. 12

ARTICOLO 37. 13

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia.. 13

ARTICOLO 39. 14

Modifica dell’art. 41-bis, della  legge sull'ordinamento penitenziario.. 14

ARTICOLO 42. 14

Modifiche all’Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e al T. U. sull’immigrazione  14

ARTICOLO 45. 15

Modifiche al D. lgs. n. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione)15

ARTICOLO 47. 20

Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.. 20

ARTICOLO 50. 21

Registro nazionale delle persone senza fissa dimora.. 21

ARTICOLO 52. 22

Associazioni volontarie. 22

ARTICOLO 53. 23

Rimpatrio assistito di minore cittadino dell’Unione europea.23

ARTICOLO 56. 25

Ulteriori modifiche al nuovo codice della strada.. 25

ARTICOLO 57. 26

Fondo contro l'incidentalità notturna.. 26

ARTICOLO 62. 29

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali infiltrati dalla mafia.. 29

ARTICOLO 63. 30

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 30

ARTICOLO 66, comma 1. 30

Clausola di copertura.. 30


PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Il provvedimento, come affermato nella relazione illustrativa allegata al testo originario dello stesso, è strettamente collegato al DL 23 maggio 2008, n. 92[1], recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Il disegno di legge contiene, inoltre, alcune disposizioni che sono state incluse anche nel DL n. 11/2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori[2].

Il testo oggetto della presente nota è quello risultante dalle modifiche apportate, in seconda lettura, dalle Commissioni di merito nel corso dell’esame in sede referente.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica che, nella sua originaria versione, è utilizzabile solo in parte, essendo stata nel corso dell’esame del provvedimento al Senato oggetto di aggiornamento[3].

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili  di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

 (euro)

 

2009

2010

2011

Dal 2012

Art. 21 (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

25.298.325

33.731.100

33.731.100

33.731.100

Art. 45 (trattenimento fino a 180 giorni)

35.000.000

87.064.000

51.467.950

55.057.200

Totale

60.298.325

120.795.100

85.199.050

88.788.300

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 4

Modifica alla legge 91/1992 sulla cittadinanza

Normativa vigente: l’art. 5, della L. n. 91/1992 (legge sulla cittadinanza) prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

La norma, novella la disciplina dell’acquisto iure matrimonii della cittadinanza italiana, rendendo più restrittivi i requisiti previsti dalle norme vigenti prevedendo in particolare che il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni, oppure, dopo tre anni dal matrimonio se residente all’estero, qualora al momento dell’adozione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della cittadinanza[4], non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi, e prevedendo che i citati termini siano dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (comma 1, cpv. Art. 5, commi 1-2).

Si prevede inoltre che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza siano assoggettate al pagamento di un contributo di 200 euro e che il relativo gettito sia destinato per metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione[5] e per l’altra metà alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza (comma 2, cpv. Art. 9, commi 1-bis - 1-ter).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario[6] del disegno di legge (AS 733), riguardo alle nuove disposizioni in materia di acquisto di cittadinanza iure matrimonii [(art 4, comma 1, cpv. art. 5, commi 1-2, (già art. 3)], afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto, prevedendo un complessivo incremento della durata minima del periodo di residenza in Italia necessaria per l’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero, determina una contrazione della platea dei beneficiari della previsione normativae, quindi, una riduzione degli oneri per la finanza pubblica.

In particolare, al fine di quantificare l’onere derivante dall’introduzione della norma sopra indicata, la RT, con riferimento ai dati relativi alle cittadinanze concesse nel 2007, afferma che, a fronte delle circa 31.600 istanze di cittadinanza iure matrimonii accolte nello stesso anno:

·          25.000 sono stati i casi di acquisto della cittadinanza da parte di coniugi stranieri residenti legalmente in Italia da almeno sei mesi,

·          6.600 sono stati i casi di acquisto della cittadinanza da parte di stranieri residenti all’estero e coniugati da almeno tre anni.

Le fattispecie di acquisto della cittadinanza da parte di coniugi stranieri residenti legalmente in Italia (a legislazione vigente, 25.000 casi/anno), per effetto della nuova normativa, subiranno una riduzione rispetto al passato, con una presumibile flessione del 50 per cento in caso di matrimonio con prole e del 75 per cento in caso di matrimonio senza prole (nelle due ipotesi il periodo minimo di residenza passa rispettivamente da sei mesi ad un anno e da sei mesi a due anni). Nell’ipotesi che metà dei matrimoni in questione sia con prole (12.500/anno) e l’altra metà senza prole (12.500/anno), la RT stima che il numero complessivo dei casi di acquisto di cittadinanza si abbatterà da 25.000/anno a 9.375/anno (6.250+3.125).

Le fattispecie di acquisto della cittadinanza da parte di stranieri residenti all’estero e coniugati da almeno tre anni (a legislazione vigente, 6.600 casi/anno) raddoppieranno in caso di matrimonio con prole (il termine di tre anni è in tal caso dimezzato a 18 mesi) mentre non subiranno alterazioni in caso di matrimonio senza prole (il termine di tre anni è stato lasciato dalla norma immutato). Nell’ipotesi che, anche in tal caso, la metà di questi matrimoni in sia con prole (3.300/anno) e l’altra metà senza prole (3.300/anno), la RT stima che il numero complessivo dei casi di acquisto della cittadinanza aumenterà da 6.600/anno a 9.900/anno (6.600+3.300).

Il numero dei casi di acquisto della cittadinanza si ridurrebbero, pertanto, dai 31.600 riscontrati a legislazione vigente ai 19.275 (9.375+9.900), con conseguente riduzione degli oneri per la finanza pubblica derivante dall’articolo in esame.

Si osserva, peraltro, che il numero dei casi di acquisto della cittadinanza è destinato a tornare ai livelli attuali qualora si ipotizzi che il flusso delle richieste che potevano essere presentate in base alla legislazione vigente rimanga inalterato nel tempo. Si rileva, infatti, che al temine di un determinato arco temporale le domande bloccate per la mancanza del requisito temporale della residenza sono destinate ad essere comunque presentate e che dunque le disposizioni si limitano a rinviare il momento in cui la cittadinanza italiana verrà concessa. Sotto questo profilo i risparmi sono di natura transitoria.

 

Nulla da osservare per quanto attiene alle indicazioni riportate nella RT, atteso che i risparmi cui fa riferimento la relazione medesima non sono quantificati né utilizzati a fini di copertura.

A fini conoscitivi risulterebbe utile che il Governo fornisse l’indicazione delle voci di spesa cui tali risparmi afferiscono. Apparirebbe, utile, inoltre, l’acquisizione di una quantificazione relativa alle maggiori entrate rivenienti dall’introduzione del contributo previsto dalle norme in esame.

 

ARTICOLO 4, comma 3, capoverso 4

Destinazione del gettito del contributo per la cittadinanza

La norma attribuisce al Ministero dell’interno il gettito derivante dal pagamento di un contributo di 200 euro per le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. Il suddetto Ministero destina metà del gettito al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione volti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e l’altra metà alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti i procedimenti di competenza del suddetto Dipartimento.

 

Al riguardo, al fine di escludere che la destinazione del gettito a specifiche finalità di spesa, possa determinare profili problematici di carattere finanziario, appare opportuno che il Governo chiarisca se il contributo previsto dalla disposizione in esame sia da intendersi come aggiuntivo rispetto alle forme di contribuzione già previste a legislazione vigente per le istanze in materia di  acquisto della cittadinanza italiana.

 

Si ricorda che a legislazione vigente è già previsto il pagamento di una marca da bollo pari 14,62 euro.

 

Si segnala, infine, dal punto di vista formale l’opportunità che il Governo chiarisca se sia necessario, sotto il profilo contabile, prevedere esplicitamente che il gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni in esame debba essere versato all’entrata del bilancio dello Stato prima di essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

ARTICOLO 9-bis

Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo

La norma autorizza l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo anche a tutela dell’incolumità dei presenti. Si precisa che l’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. 

La norma si propone di regolamentare l’impiego dai parte di gestori di esercizi pubblici del personale addetto ai controlli ed ai servizi d’ordine (ad esempio i cosiddetti buttafuori).

Si prevede, altresì, che il personale addetto a detti servizi di controllo debba essere iscritto in apposito elenco tenuto dal Prefetto competente per territorio anche in forma telematica.

Con decreto del Ministero dell’interno sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco. Il Prefetto dispone la cancellazione dall’elenco dei soggetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo atteso che la norma non prevede alcuna forma di copertura, appare necessario che il Governo chiarisca se la gestione dell’elenco di cui all’articolo in esame possa essere disposta mediante l’impiego delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente ovvero possa essere posta a valere su eventuali tariffe a carico degli interessati all’atto dell’iscrizione al registro stesso.

 

ARTICOLI 21-22

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Normativa vigente: L’art. 10, del D.Lgs. n. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione) prevede, tra l’altro, che gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato siano respinti dagli organi di polizia (comma 1). Si prevede altresì che Il respingimento con accompagnamento alla frontiera possa, inoltre, essere disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, siano fermati all'ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso (comma 2). La norma dispone, infine, che la suddetta disciplina non si applichi nei casi previsti dalle disposizioni relative all'asilo politico, al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero all'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari (comma 4).

L’art. 13, comma 3 del testo unico, in materia di espulsione amministrativa, prevede inoltre, che il questore prima di eseguire l’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale[7] richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria. Il nulla osta s’intende concesso qualora il giudice non provvede entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta del questore che, in attesa della decisione, può adottare la misura del trattenimento dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (CIE), ai sensi dell'art. 14.

Le norma introduce nell’ordinamento il reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, prevedendo che il procedimento penale per l’accertamento del reato sia posto in capo al giudice di pace[8] (art. 21, commi 1-3).

L’art. 22, inserito nel corso dell’esame in Assemblea al Senato[9], disciplina gli aspetti procedurali connessi all’estensione di tale competenza, introducendo nel D.lgs. n. 286/1998 i nuovi artt. 20-bis (Presentazione immediata dell’imputato a giudizio in casi particolari), 20-ter (Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari); 32-bis (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata).

La norma dispone altresì che ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta[10] da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato e che il questore comunichi l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento[11] all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato (art. 21, comma 4).

 

La relazione tecnica, riferita al testo dell’art. 21 come modificato nel corso della trattazione del provvedimento al Senato[12], afferma che la stessa comporta un onere annuo di euro 33.731.100 - per il 2009, considerato che la nuova disciplina entrerà in vigore nel corso dell’anno, si può valutare un costo pari a 3/4 dell’onere previsto a regime, pari ad euro 25.298.325 - connessi al patrocinio a spese dello Stato, derivante dall’introduzione della nuova fattispecie di reato prevista dalla norma.

Dai dati forniti dai competenti uffici del Ministero dell’interno, gli oneri sono connessi al patrocinio a spese dello Stato, quantificabili in relazione alla platea degli imputati astrattamente interessati (54.500 ingressi illegali + 3.660 soggiorni illegali = 57.660 – 10 % effetto dissuasivo = 51.894) in euro 33.731.100 all’anno (51.894 X 650 euro – costo unitario patrocinio).

La RT afferma inoltre che non si prevedono maggiori oneri dall’estensione delle competenze del giudice di pace, in quanto, da un lato esiste il vincolo del numero non superiore a 110 udienze l’anno, vincolo che ha costituito fin dall’origine il parametro di riferimento per la quantificazione dei relativi oneri e, dall’altro, sussiste un limite retributivo complessivo di 72.000 euro annui, previsto nella legge finanziaria 2005, che non consente la corresponsione di ulteriori indennità anche in caso di eventuale aumento del numero delle sentenze; gli adempimenti relativi alla nuova competenza penale del giudice di pace potranno essere espletati dagli uffici giudiziari interessati attraverso idonei processi di riorganizzazione interna e di razionalizzazione dell’uso delle risorse umane e strumentali già esistenti.

La Vª Commissione della Camera dei deputati con un Appunto del 18 marzo 2009[13], ha, tra l’altro, chiesto chiarimenti al Governo circa il criterio utilizzato nella quantificazione degli oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato. Il Governo, ha chiarito che il criterio adottato fa riferimento al costo medio (650 euro), ivi comprese le spese di interpretariato e che tale criterio è lo stesso utilizzato nella relazione tecnica allegata al DL n. 241/2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

 

Al riguardo, andrebbero forniti più puntuali elementi di informazione riguardo all’effettiva possibilità che le nuove competenze giurisdizionali attribuite dalla norme al giudice di pace siano espletate attraverso una razionalizzazione delle risorse utilizzate, esistenti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 23

Poteri di accesso e accertamento del prefetto

La norma, inserita nel corso dell’esame al Senato[14], modifica il D. Lgs. n. 490/1994[15], prevedendo, tra l’altro, che nell’esercizio delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi dei gruppi interforze di cui all’art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003[16] [comma 1, lett. b)].

L’art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003 - emanato in attuazione dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002 (attuativo della c.d. legge obiettivo”) - prevede l’istituzione, presso gli uffici territoriali del Governo delle province interessate, di gruppi interforze. Tali gruppi operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia, organo titolare delle attività di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I gruppi interforze sono composti da: un funzionario della Polizia di Stato; un ufficiale dell’Arma dei carabinieri; un ufficiale della Guardia di finanza; un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche; un rappresentante dell’Ispettorato del lavoro; un funzionario delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo considerato che il prefetto, nell’esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, può avvalersi dell’attività di gruppi interforze già previsti a legislazione vigente, con gli indicati compiti operativi, in collegamento con la Direzione investigativa antimafia.

 

ARTICOLO 32, commi 1 e 7

Azioni esecutive e pagamenti nei confronti di società oggetto di sequestro

Le norme sospendono l'azione esecutiva esattoriale[17] nell’ipotesi di sequestro di aziende e società[18], riferibili a persone legate alla mafia, la cui gestione è affidata ad un amministratore giudiziario. Nel caso di successiva confisca dei beni, aziende e società sequestrate, i crediti erariali si estinguono “per confusione”. Nell’ipotesi descritta, infatti, viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio in quanto l’erario, dopo la confisca, assumerebbe la qualità di debitore di se stesso (comma 1).

L’art. 1253 c.c. stabilisce che quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue “per confusione” e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Si dispone la disapplicazione dell’articolo 48-bis T.U.I.R.[19] nei confronti delle società o delle aziende sequestrate in quanto riferibili a persone legate alla mafia. Tale disposizione prevede  che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, verificano se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (comma 7).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Nel corso dell’esame, in 5° Commissione[20] il relatore ha avanzato una richiesta di chiarimenti circa i possibili effetti finanziari delle disposizioni recate dai commi in esame.

La Ragioneria[21] generale dello Stato aveva espresso parere contrario su una precedente formulazione del testo del comma 1[22] dal momento che le disposizioni licenziate dalla Commissione di merito apparivano suscettibili, nel loro complesso, di incidere su entrate destinate a soddisfare esigenze finanziarie di carattere generale dello Stato. La Ragioneria esprimeva altresì parere negativo sulle specifiche disposizioni, recate sempre dal comma 1, che prevedevano l’estinzione per confusione dei crediti erariali vantati dallo Stato nei confronti delle aziende di cui era diventato proprietario in conseguenza della confisca. Tale parere negativo era stato confermato in un ulteriore nota[23]. In relazione a detti chiarimenti la 5° Commissione formulava un parere negativo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle norme recate dal comma 1. Conseguentemente i relatori presentavano un emendamento soppressivo[24] del comma in esame da porre in votazione nel corso dell’esame in Aula. Nel corso di tale esame l’emendamento soppressivo veniva riformulato (30.500 testo 2). Sul nuovo testo la 5° Commissione rendeva un parere negativo[25], ex articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla parte che prevedeva l’estinzione dei crediti per confusione.  Successivamente si apriva un dibattito, in Aula, in merito alla onerosità della nuova formulazione. Nel corso di tale dibattito il rappresentante del Governo, non condividendo l’avviso della 5° Commissione, sollecitava un ulteriore riesame da parte della Commissione medesima che, peraltro, confermava il parere negativo reso[26]. L’emendamento veniva comunque approvato.

Giova, tuttavia, rammentare che il dibattito svoltosi al Senato circa l’onerosità delle disposizioni, successivamente alla emanazione del primo parere reso sul testo licenziato dalla Commissione di merito, si è incentrato non sulle disposizioni concernenti la sospensione delle procedure esecutive ma su quelle concernente l’estinzione dei crediti erariali per confusione.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo in merito alle possibili conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato derivanti dall’estinzione dei crediti erariali per confusione, in caso di confisca; ciò con riferimento, tra l’altro, all’ipotesi in cui manchi la corrispondenza, sul piano temporale, tra il momento della riscossione del credito e quello del pagamento del debito erariale.

Sempre riguardo al comma 1, si osserva che le disposizioni che prevedono la sospensione delle procedure esecutive, nel differire l’effettiva riscossione di somme già iscritte nei ruoli, potrebbero determinare effetti onerosi. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla presumibile entità delle somme in questione, precisando se ed in quale misura il predetto differimento determini scostamenti rispetto alle previsioni di entrata iscritte nei tendenziali.

Appare, infine, necessario un chiarimento circa i possibili effetti delle norme recate dal comma 7 che potrebbero ritardare l’incasso di somme dovute da aziende che non sono ancora di proprietà dello Stato (essendo state oggetto di sequestro e non di confisca).

 

ARTICOLO 32, commi da 2 a 5

Amministrazione dei beni sequestrati

La norma stabilisce che il tribunale nomini l’amministratore dei beni sequestrati e confiscati nell’ambito dei professionisti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari[27] (comma 2). Conseguentemente si prevede che con decreto legislativo sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, tenuto presso il Ministero della giustizia (comma 3).

La tenuta e pubblicazione dell’Albo degli amministratori giudiziari nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina è disciplinata da un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 (comma 5).

 

La relazione tecnica non considera la norma inserita nel corso dell’esame in Commissione di merito al Senato e successivamente modificata. Il testo approvato dalla Commissione di merito non recava la clausola di invarianza inserita successivamente, nel corso dell’esame in Aula, al fine di recepire una condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla 5° Commissione[28].

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che la gestione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziaria possa essere effettuata dal Ministero della giustizia nell’ambito delle attuali dotazioni di bilancio e, quindi, senza maggiori oneri.

 

ARTICOLO 36

Benefici concessi ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata

La norma, introdotta nel corso dell’esame in Aula al Senato[29], modifica l’articolo 2-quinquies del decreto legge n. 151/2008[30] il quale pone limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. La normativa vigente prevede che detti benefici posso essere concessi a condizione che il beneficiario non abbia rapporti di coniugio, affinità o convivenza con persone facenti parte della criminalità organizzata. Le modifiche introdotte pongono la ulteriore condizione della mancanza del vincolo di parentela ma consentono l’attribuzione dei benefici se il rapporto di parentela o di affinità è oltre il quarto grado.

Dalla formulazione letterale della norma non risulta, peraltro, evidente se anche per la parentela sussista il limite del quarto grado o se, invece, questo vada applicato alla sola affinità.

 

La relazione tecnica non considera la norma. Nel corso dell’esame, in 5° Commissione[31], degli emendamenti presentati in Aula del Senato, il relatore ha chiesto conferma al Governo della natura meramente specificativa della norma. La conferma era  volta anche allo scopo di escludere che le disposizioni potessero essere suscettibili di estendere  la platea dei beneficiari.

Il rappresentante del Governo ha affermato che la disposizione non presenta profili finanziari critici.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 37

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia

La norma, introdotta dal Senato nel corso dell’esame in Assemblea su proposta del Governo, apporta modifiche all’art. 4 della legge n. 512 del 1999, istitutiva del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia. Le modifiche escludono gli enti dalle categorie di soggetti che possono ottenere indennizzi dal fondo. Qualora definitivamente approvate le norme consentiranno agli enti di ottenere soltanto, a carico del fondo, un rimborso delle spese processuali.

 

Nulla da osservare considerato che le disposizioni servono a limitare le erogazioni poste a carico del Fondo.

 

ARTICOLO 39

Modifica dell’art. 41-bis, della  legge sull'ordinamento penitenziario

La norma, introdotta in Commissione[32] al Senato, modifica l’art. 41-bis della legge n. 354/1975 (legge sull'ordinamento penitenziario) relativo al regime di detenzione speciale, prevedendo, tra l’altro, che i detenuti sottoposti allo stesso debbano essere ristretti in istituti a loro dedicati in via esclusiva - preferibilmente in aree insulari o comunque in sezioni speciali logisticamente separate dal resto dell’istituto di detenzione - e che gli stessi debbano essere custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria [(comma 1, lett. f), punto 1)].

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che il Governo al Senato[33] ha confermato che l’attività dei reparti specializzati di cui al comma 1, lett. f), punto 1, sarà svolta nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 42

Modifiche all’Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e al T. U. sull’immigrazione

La normaapporta una modifica testuale all’articolo 1 della L. n. 1228/1954, prevedendo che l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sia subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza[34]. Se tale verifica non è compiuta entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo (comma 1).

A tale riguardo, l’art. 1 della L. n. 1228/1954, nel testo vigente, dispone che nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. L’art. 24 del DPR n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), prevede che il certificato di agibilità attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente e che lo stesso sia rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.

La norma[35] sostituisce, altresì, l’art. 29, comma 3, lett. a) del T.U. sull’immigrazione, disponendo, tra l’altro, che l’alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare, deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (comma 2).

L’art. 29, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente, prevede, tra l’altro, che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge[36], afferma che la disposizione (comma 1) non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto gli adempimenti previsti in capo agli uffici comunali rientrano nella normale attività di vigilanza ed ispezione che già compete all’amministrazione comunale in materia di gestione del servizio anagrafico.

Nulla da osservare al riguardo preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica.

 

 

ARTICOLO 45

Modifiche al D. lgs. n. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione)

La norma, modificata nel corso della trattazione del provvedimento al Senato, reca modifiche al testo unico in materia di immigrazione al fine di potenziare i mezzi di contrasto all’immigrazione clandestina - e ai reati ad essa connessi - e al contempo di rafforzare gli strumenti volti a favorire l’integrazione. Nello specifico la norma:

·        prevede la subordinazione della richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno - con l’esclusione delle istanze di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari - al versamento di un contributo, da fissarsi con decreto del Ministro dell’economia[37], tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro, [comma 1, lett. b)].

Ai sensi del D.M. 12 ottobre 2005[38] e del D.M. 4 aprile 2006[39]attualmente il costo del rilascio del permesso di soggiorno è di circa 72 euro, di cui: 27,50 euro (IVA compresa) per il permesso di soggiorno elettronico, obbligatorio se superiore a 90 giorni; 14,62 euro per la marca da bollo; 30 euro per diritti postali;

·        introduce un nuovo comma 2-bis all'art. 9 de T.U., prevedendo che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sia subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana[40] [comma 1, lett. h)];

·        modifica l'art. 14, comma 5 del T.U. ed in particolare prevede che trascorso il termine di 60 giorni di permanenza nei CIE, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino[41] del Paese terzo interessato o di ritardo nell’acquisizione della relativa documentazione, il questore possa chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per 60 giorni e - qualora al termine di tale periodo persistano le condizioni suesposte – per ulteriori 60 giorni, disponendo che la durata massima complessiva del trattenimento non possa essere maggiore di 180 giorni[42] [comma 1, lett. h-bis)].

L’art. 14 del D. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente, disciplina l’esecuzione dell’espulsione amministrativa[43], prevedendo, in particolare, che quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o respingimento[44], il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso il centro di identificazione e di espulsione (CIE) più vicino (comma 1). Il provvedimento di trattenimento è disposto dietro convalida del giudice, per un periodo di 30 giorni, prorogabile, su richiesta del questore di altri 30 giorni - anche in tal caso la proroga è soggetta a convalida del giudice - in presenza di gravi difficoltà inerenti l’identificazione o l’acquisizione dei documenti di viaggio (comma 5). Sono, inoltre, trattenuti nei CIE coloro che fanno richiesta di asilo dopo essere stati oggetto di un provvedimento di espulsione[45], ad esclusione dell’espulsione a causa di ingresso clandestino o di trattenimento nel territorio nazionale senza aver fatto richiesta del permesso di soggiorno; in questi due ultimi casi i richiedenti asilo sono ospitati in altre strutture, denominate centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA), nei quali sono trattenuti anche i richiedenti asilo in attesa di identificazione e i respinti alla frontiera. In base a quanto disposto dall’ art. 20, comma 11, del D.Lgs. 30/2007, il trattenimento nei CIE può riguardare anche i cittadini comunitari colpiti da un provvedimento di allontanamento, nelle more della procedura di convalida;

·        introduce il nuovo art. 14-bis del T.U. ed istituisce[46] il Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine o di provenienza, prevedendo, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo che, al Fondo sia assegnato la metà del gettito del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lett. b) nonché i contributi eventualmente disposti dall’Unione europea per le medesime finalità. L’altra metà del gettito del contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno [comma 1, lett. l)].

Con la dec. n. 575/2007[47], è stato istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 con una dotazione finanziaria di 676 milioni di euro per il periodo dal il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2013. Il Fondo è destinato, in particolare, a finanziare i programmi volti a: introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri; rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri; promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in conformità all'evoluzione della politica nel settore;

·        modifica, in senso restrittivo, l’art. 19 del T.U. prevedendo che non possano essere sottoposti ad espulsione e respingimento gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana [comma 1, lett. m-bis)].

L’art. 19, comma 2, lett. c) del T.U. – nel testo vigente – prevede, tra l’altro, che non è consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

·        modifica l'art. 22 del T.U. in materia di lavoro subordinato estendendo agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello la possibilità di iscriversi, per un periodo non superiore a 12 mesi, nell’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro[48], o di poter chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro [comma 1, lett. n)].

L’art. 6, comma. 1, del T.U., prevede che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione possa essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote di lavoratori non comunitari ammessi stabilite annualmente con il “decreto flussi”. In caso di lavoro subordinato la conversione è subordinata alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro; nel caso di lavoro autonomo la conversione è consentita alle stesse condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’art. 26 T.U. (risorse adeguate, possesso dei requisiti specifici prescritti per il tipo di attività che intende esercitate, iscrizione in albi o registri ove prescritto ecc.);

·        modifica l’articolo 27 del T.U., in materia di assunzione di lavoratori cosiddetti fuori quota - ossia ulteriori rispetto al contingente stabilite con il decreto flussi annuale – sostituendo, per alcune categorie di lavoratori[49], la richiesta di nullaosta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro. Tale comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero[50]. Ove nulla osti da parte del questore, la comunicazione è dallo stesso inviata, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. [comma 1, lett. o)];

·        dispone, infine, che dall’attuazione della norma di cui al comma 1, lett. o) non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che le amministrazioni interessate siano tenute a provvedere alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2)

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della disposizione (AS 733), in merito alla norma in esame, quantificava oneri esclusivamente con riguardo alla fattispecie del prolungamento del periodo di trattenimento massimo nei CIE per 18 mesi, prevista all’art. 18 (ora art. 45), comma 1, lett. b). Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato - sempre riferendo gli oneri esclusivamente alla medesima fattispecie normativa[51] - la relazione tecnica - in considerazione delle modifiche introdotte, tra cui la riduzione del periodo di trattenimento massimo per 180 giorni - è stata più volta aggiornata[52]. Va rilevato, tuttavia, che nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, la norma cui erano riferiti i suddetti oneri è stata soppressa[53].

 

Al riguardo, si rileva che, attualmente, il costo complessivo, sostenuto dagli interessati, per il rilascio del permesso di soggiorno è di circa 72 euro. La norma in esame prevede che l’importo del contributo sia rideterminato con decreto tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro [comma 1, lett. b)]. Considerato che metà del gettito dello stesso viene destinato ad alimentare il Fondo rimpatri, introdotto dal comma 1, lett. l), il gettito derivante dai contributi, al netto di tale voce di spesa, potrebbe rivelarsi inferiore a quello risultante della vigente normativa. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

La Vª Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 2009[54], ha, tra l’altro, chiesto al Governo di chiarire l’eventuale impatto finanziario delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 1, lett. h) (subordinazione del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana) con riferimento specifico alle modalità di svolgimento del test; e al comma 1, lett. n) (possibilità per gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di iscriversi, per un periodo fino a 12 mesi, nell’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro) con riguardo ai profili di onerosità connessi alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Governo, in merito al primo rilievo ha chiarito che “all’attività di cui si tratta si può far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente”, mentre, in merito al secondo, ha specificato che “la disposizione non appare suscettibile di recare profili di onerosità”.

Si segnala, inoltre, che l’adozione di criteri più restrittivi nella definizione delle ipotesi di divieto di espulsione o respingimento di cui all’art. 19 del T.U. [comma 1, lett. m-bis)] appare suscettibile di determinare un incremento delle suddette misure di espulsione o respingimento, con nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Quanto alla norma di cui al comma 1, lett. h-bis), si fa presente che alla stessa non è allegata una relazione tecnica; la quantificazione dei relativi oneri si desume, peraltro, dall’art. 66 che espone oneri per 35.000.000 euro per il 2009, 87.064.000 euro per il 2010, 51.467.950 euro per il 2011 e 55.057.200 euro a decorrere dal 2012, in parte (35 mln nel 2009, 83 mln nel 2010 e 21,05 mln nel 2001) destinati alla costruzione e ristrutturazione dei CIE. Gli importi indicati sono identici a quelli previsti da analoga norma già contenuta nel DL n. 11/2009, cui era allegata una RT recante gli elementi di quantificazione di detti oneri. Come già evidenziato in occasione dell’esame[55] di tale decreto legge, si rileva che la quantificazione appare in linea con i precedenti interventi normativi in materia.

In merito ai profili di copertura della norma in esame si rinvia alle considerazioni di cui all’art. 66.

Nulla da osservare, infine, in merito alle nuove modalità di comunicazione informatiche previste dalla norma [comma 1, lett. o)] in materia di procedure di assunzione di lavoratori fuori quota, nel presupposto del vincolo d'invarianza degli oneri previsto al comma 2.

 

ARTICOLO 47

Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

Normativa vigente:L’art. 13, comma 4 del D. lgs. n. 286/1998, prevede che l'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica salvo quanto previsto al comma 5; in questo caso l'espulsione dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

La norma, introdotta al Senato[56], modifica il T.U. sull’immigrazione prevedendo che lo straniero, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, contestualmente alla presentazione della relativa domanda[57] sia tenuto a stipulare un Accordo di integrazione, articolato in crediti[58], con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno e la perdita integrale dei crediti determina la revoca dello stesso e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato[59] eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 4 del T.U (comma 2).

La disposizione prevede altresì che la perdita integrale dei crediti non comporti la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione amministrativa nelle seguenti fattispecie: permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria (D.Lgs. 251/2007, D.Lgs. 25/2008), permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 18 T.U.), permesso di soggiorno per motivi familiari (artt. 30, 31, comma 2, del T.U.), permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (artt. 9, 9-bis del T.U.), carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea (art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007), straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (art. 29 T.U.)

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, considerato che la definizione dei criteri e delle procedure applicative dell’Accordo d’integrazione e della sua articolazione in crediti sono rinviati dalla norma ad un successivo regolamento governativo, appare opportuno che il Governo fornisca, fin d’ora, elementi d’informazione in merito agli eventuali profili di onerosità connessi agli assetti organizzativi che si renderà necessario predisporre (ad esempio, approntamento di test, procedure ed organi di valutazione, ecc.) al fine di monitorare e registrare la dinamica relativa ai suddetti crediti. Si rileva, inoltre, che la perdita integrale dei crediti è associata, dalla norma in esame, alla revoca del permesso di soggiorno per lo straniero e alla conseguente sua espulsione dal territorio dello Stato secondo modalità indicate all’art. 13, comma 4 del T.U. sull’immigrazione che, in via generale, prevede l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; ciò appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo

 

ARTICOLO 50

Registro nazionale delle persone senza fissa dimora

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art 2 della L. n. 1228/1954[60], disponendo, tra l’altro, l’istituzione presso il Ministero dell’interno - senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato[61] - di un registro nazionale delle persone senza fissa dimora le cui modalità di funzionamento, attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA[62], sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno[63] (comma 2).

 

Al riguardo, considerato che l’individuazione delle modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora - di cui si prevede l’istituzione presso il Ministero dell’interno con invarianza d’oneri per il bilancio dello Stato - sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi ed indicazioni circa le modalità applicative della norma, volti ad escludere, fin d’ora, anche con riferimento al funzionamento di tale registro, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 52

Associazioni volontarie

La norma, prevede che i sindaci - previa intesa con il prefetto - possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. La norma prevede, altresì, che le suddette associazioni siano iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto (commi 1-2).

Il comma 4 della norma prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'interno[64], siano determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e siano disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo,appare necessario che siano forniti dal Governo elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di far fronte agli adempimenti in questione mediante l’impiego delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 53

Rimpatrio assistito di minore cittadino dell’Unione europea.

Normativa vigente: l’art. 33, comma 2-bis, del D. lgs. n. 286/1998, prevede la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato - per finalità di tutela dei suoi diritti in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo[65] - un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri operante, ai sensi del comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’art. 45, del D. lgs. n. 286/1998, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per le politiche migratorie[66] destinato a finanziare una pluralità di iniziative e interventi inseriti nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; tra di essi si segnalano quelli relativi alle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali, all’istruzione degli stranieri e all’educazione interculturale, ai centri di accoglienza, e alle misure di integrazione sociale. Il Fondo - alla cui determinazione si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. n. 468/1978 - è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.

La norma, introdotta al Senato[67], prevede che le disposizioni relative al rimpatrio assistito[68] trovino applicazione – nei limiti delle risorse assegnate annualmente al Fondo nazionale per le politiche migratorie[69] - anche ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, che esercitano la prostituzione.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo considerato, che per espressa disposizione normativa, l’estensione dell’applicazione del rimpatrio assistito è disposta nel limite delle risorse assegnate annualmente al Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Nel corso della trattazione del provvedimento al Senato[70], è stata segnalata dal relatore “la necessità di prevedere una formulazione della norma in esame che consenta una flessibile applicazione del rimpatrio assistito, al fine di rendere effettivo il meccanismo del limite di spesa”. Il rappresentante del Governo, nel corso della medesima seduta, ha depositato una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle finanze in cui si afferma che “l’attuale formulazione della proposta emendativa già garantisce l’effettiva applicazione del meccanismo di spesa ivi previsto”.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, la norma prevede che le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis, del testo unico sull’immigrazione, si applichino ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie.

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 45 del Decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il Testo unico sull’immigrazione, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il suddetto Fondo nazionale per le politiche migratorie. Tale Fondo risulta confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell’articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, al cui riparto tra le diverse finalità previste a legislazione vigente si provvede con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

A titolo di esempio, per l’anno 2008, il decreto 19 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali[71] di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali dispone che le risorse siano così suddivise: per un importo di 766,6 milioni di euro ai fondi per il finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi; per un importo di 656,4 milioni di euro ai fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; per un importo di 41,1 milioni di euro ai fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, senza tuttavia evidenziare la quota relativa al Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Tale evidenziazione è invece presente nel decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2006 – di cui al decreto 25 agosto 2006 del Ministro della solidarietà sociale -  nell’ambito della quota da destinare al Ministero della solidarietà sociale.

 

Considerato che le risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie dovrebbero essere determinate nell’ambito del decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla eventualità di modificare la formulazione della disposizione in esame, prevedendo che agli interventi di rimpatrio assistito di minori si provveda nei limiti delle risorse annualmente assegnate per le finalità di cui all’articolo 45 del testo unico sull’immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nell’ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

Appare inoltre opportuno che il Governo assicuri che gli interventi di rimpatrio possano essere modulati nel limite delle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie e che tali risorse possano essere utilizzate per assicurare il predetto rimpatrio assistito, quando lo stesso sia necessario nell’interesse del minore, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 56

Ulteriori modifiche al nuovo codice della strada

Le norme apportano modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida a tal fine provvedendo alla sostituzione dell’articolo 120 del  decreto legislativo n. 285/1992 recante il nuovo codice della strada. L’attuale disciplina concerne le sole patenti di guida mentre le nuove norme si applicano anche al certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Si prevede, fra l’altro, che i Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto, fissino le modalità necessarie per l’adeguamento dell’esistente collegamento telematico tra il sistema del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Tale collegamento dovrà consentire la trasmissione delle informazioni necessarie per impedire il rilascio o effettuare la revoca dei titoli abilitativi alla guida.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che le eventuali spese da sostenere per l’adeguamento dell’esistente collegamento telematico tra i Ministeri dell’interno e delle infrastrutture rientrino tra le ordinarie spese di manutenzione e gestione dei sistemi informativi esistenti e risultino quindi realizzabili nell’ambito degli stanziamenti già iscritti nei bilanci di previsione predisposti in base alla vigente legislazione.

 

ARTICOLO 57

Fondo contro l'incidentalità notturna

Normativa vigente: l’art. 6-bis, del D.L. n. 117/2007, aggiunto in sede di conversione, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna. Il comma 2, in particolare, prevede che, chiunque, dopo le ore 20.00 e prima delle ore 07.00, viola gli artt. 141 (Velocità), 142, commi 8 e 9 (Limiti di velocità), 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del codice delle strada, è punito con una sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, destinati ad alimentare il Fondo. Il comma 3 specifica che le risorse del Fondo devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna, mentre il comma 4 precisa le modalità per l’emanazione della disciplina regolamentare attuativa della norma[72].

La norma, introdotta al Senato[73], abroga i commi 2, 3 e 4 dell’art. 6-bis,del DL n. 117/2007, e dispone - al nuovo comma 3 - che le risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di Polizia[74], per campagne di sensibilizzazione e formazione degli utenti della strada nonché per il finanziamento di analisi cliniche, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (comma 1).

La norma apporta inoltre le seguenti modifiche al D. lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada);

·        in caso di guida sotto l’influenza di alcool (art. 186 del c.d.s.)  prevede una circostanza aggravante del reato, con un aumento dell’ammenda da 1/3 alla metà, quando la guida in stato di ebbrezza è commessa di notte, dopo le 22.00 e prima delle 07.00 del mattino, e che in caso di applicazione della suddetta aggravante, il 20% dell’ammenda riscossa dallo Stato vada ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna.

In particolare, viene soppressa la parte del codice della strada[75] in base alla quale le spese per gli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali trovano copertura a valere dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale[76] [(comma 2, lett. a)];

·        in caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti prevede modifiche, analoghe alle precedenti, all’art. 187 del c.d.s [(comma 2, lett. b)];

·        interviene sull’art. 195 del c.d.s., in materia di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, inserendovi il comma 2-bis., in base al quale, laddove una serie di illeciti[77] siano commessi nelle ore notturne, dalle 22.00 di sera alle 07.00 del mattino, la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere maggiorata di 1/3 e se la violazione è accertata da un funzionario, ufficiale o agente dello Stato, l’incremento della stessa è destinato ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna [(comma 2, lett. c)].

 

La relazione tecnica relativa all’emendamento governativo 51.0.400[78], afferma che la novella dell’art. 6-bis del DL n. 117/2007, che ha istituito il Fondo contro l’incidentalità notturna e individuato le risorse necessarie ad alimentarlo, si è resa necessaria per porre rimedio a delle ambiguità normative che hanno contrassegnato la disposizione originaria e reso inattuabile e inutilizzabile, fin dalla sua istituzione, il citato Fondo. Secondo la RT, a seguito della modifica normativa, il Fondo sarà alimentato - in sostituzione di una sanzione aggiuntiva stabilita nella  misura fissa di 200 euro - mediante i proventi riferiti ad una aggravante della sanzione penale, prevista per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe, ovvero riferiti ad un aumento proporzionale della sanzione base, qualora le violazioni del codice della strada realizzino un illecito amministrativo. Il Fondo, pertanto sarà implementato unicamente attraverso gli importi derivanti dagli incrementi di sanzioni previste per violazione degli artt. 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza), 154 (cambiamento di direzione, di corsia o di altre manovre), 174 (durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose), 176, commi 19 e 20 (taluni comportamenti durante la circolazione stradale sulle autostrade e sulle extraurbane principali), 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo), 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) del codice della strada, intervenute tra le ore 22.00 e le 07.00. Riguardo alle violazioni agli artt. 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19, 20, 178, alimenteranno il Fondo solo gli incrementi delle sanzioni di competenza statale, mentre le somme riferibili ad accertamenti operati dalle polizie locali resteranno nelle disponibilità delle amministrazioni territoriali. Anche le procedure istruttorie necessarie a consentire il trasferimento di tali somme aggiuntive al Fondo non rappresentano un onere per lo Stato in quanto, fin dall’accertamento delle violazioni al codice della strada, verranno utilizzate, sia in ambito penale, sia in ambito amministrativo, le stesse modalità tecniche e gli stessi meccanismi operativi già previsti per la gestione della sanzione principale. Dall’emendamento, pertanto, conclude la RT, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo si rileva che le spese per gli accertamenti clinici svolti dal Servizio sanitario nazionale ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada, a legislazione vigente, trovano copertura nei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale. Poiché, per effetto del comma 2, lett. a), punto 2) del testo in esame tale modalità di copertura viene soppressa, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse si provvederà per assicurare la prosecuzione delle suddette attività di accertamento clinico da parte del Servizio sanitario nazionale anche alla luce della soppressione, nel testo in esame, dell’articolo 54.

Si ricorda infatti che sul punto il Governo, su analoga richiesta di chiarimenti effettuata nel corso della trattazione del provvedimento in esame presso la 5ª Commissione al Senato[79], ha affermato[80] che l’art. 54, comma 5, lett. a) – disposizione soppressa e non più presente nel testo del disegno di legge in esame – prevedeva specificamente la riserva e la finalizzazione del 2,5% dell’intero ammontare dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie annue per le violazioni dal Codice della Strada “per le spese relative agli accertamenti di cui agli artt. 186 e 187 sostenute dai soggetti pubblici su richiesta degli organi di Polizia”, e che il 2,5 % di tali proventi (circa 250 milioni di euro per il 2007), stimabile nell’ordine di 6,5 milioni di euro, fosse una cifra idonea a coprire i costi derivanti da soli accertamenti alcool –droga effettuabili in ambito ospedaliero, il cui costo ammonta annualmente approssimativamente a 5 milioni di euro[81]. Come detto, l’art. 54 del testo risulta ora soppresso.

 

 

ARTICOLO 62

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali infiltrati dalla mafia

Le norme, sostituiscono integralmente l’art. 143 del Testo unico sugli enti locali[82] (TUEL) che detta la normativa in materia di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali infiltrati dalla criminalità organizzata. La nuova formulazione del citato art. 143 introduce la disciplina del procedimento di accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per lo scioglimento dei Consigli degli enti locali. A tal fine si dispone che il prefetto debba procedere alla verifica della sussistenza degli elementi richiesti per lo scioglimento, di norma attraverso l'accesso presso l'ente interessato. L’accesso è effettuato  da una commissione di indagine, nominata dal prefetto e composta di tre membri scelti tra funzionari delle pubbliche amministrazioni la quale dovrà svolgere i propri accertamenti entro tre mesi (comma 2).

L’applicazione delle misure volte ad eliminare i collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso è estesa anche nei confronti dei segretari comunali e provinciali, dei direttori generali e dei dirigenti e dipendenti dell’ente locale (comma 2). Ne consegue che gli accertamenti svolti dal prefetto, in ordine alla sussistenza degli elementi circa collegamenti e condizionamenti da parte della criminalità mafiosa, possono essere effettuati anche con riferimento a dette categorie di personale. Qualora gli accertamenti diano esito positivo il Ministro dell’interno, con decreto adottato su proposta del Prefetto, può disporre la sospensione dall’impiego, la destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione ed attiva il procedimento disciplinare (comma 5). 

Si dispone, infine, la risoluzione di diritto, dopo lo scioglimento degli organi politici, degli incarichi di alcuni collaboratori esterni dell’ente locale, ove non rinnovati dalla commissione straordinaria per la gestione dell’ente disciolto nei 45 giorni successivi al suo insediamento.  Si tratta degli incarichi per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione affidati mediante contratto a tempo determinato, degli incarichi di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa (comma 6).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che la norma che prevede la nomina  di una commissione di indagine, incaricata verifica della sussistenza degli elementi richiesti per lo scioglimento, costituisca una mera specificazione di una prassi amministrativa già in essere e che, pertanto, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 63

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

La norma destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada all'assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate da tali Corpi. La nuova finalità di spesa è realizzata impiegando parte della quota già destinata al Ministero delle infrastrutture[83] e trasporti per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Tale quota, in base alla legislazione vigente, finanzia:

·        studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale;

·        progetti di educazione stradale;

·        l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

·        iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 66, comma 1

Clausola di copertura

La norma, al comma 1, dispone che agli oneri recati dall’articolo 21 – recante disposizioni in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - valutati in euro 25.298.325 per l’anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall’anno 2010, e dall’articolo 45 – recante modifiche al testo unico sull’immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064000 per l’anno 2010,  in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010 ed euro 21.050.000 per l’anno 2011, destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

 a) quanto a euro 48.401.000 per l'anno 2009, a euro 64.796.000 per l’anno 2010 ed euro 52.912.000 a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella allegata di seguito indicata:

 

 

2009

2010

2011

Ministero dell'economia e delle finanze

7.582.000  

3.403.000  

3.243.000 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

36.475.000  

30.029.000  

23.374.000  

Ministero della giustizia

911.000  

-

805.000  

Ministero degli affari esteri

2.386.000

26.455.000  

20.641.000  

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

499.000  

2.417.000  

2.388.000  

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

22.000  

521.000  

514.000  

Ministero per i beni e le attività culturali

526.000  

1.971.000  

1.947.000  

Totale  .  .  .  

48.401.000  

64.796.000

52.912.000  

 

 

 

 

           

 

b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al triennio 2009-2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella allegata di seguito indicata:

 

 

2010

Ministero dell'economia e delle finanze

500.000  

Ministero degli affari esteri

3.000.000  

Ministero per i beni e le attività culturali

80.000  

Totale  .  .  .  

3.580.000

 

 b) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, a euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro  32.287.050 per l’anno 2011 e euro 35.876.300 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

 c) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato. La dotazione del fondo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, è stata successivamente integrata dal decreto-legge n. 112 del 2008.

 Il comma 2 prevede una clausola di salvaguardia degli oneri di cui agli articolo 21 e 45, configurati in termini di previsione di spesa, redatta secondo la prassi consolidata .

 

Al riguardo, si osserva che gli accantonamenti del fondo speciale utilizzati recano la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Con riferimento all’utilizzo sia delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, sia del fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che le prenotazioni già effettuate per una norma di analogo contenuto  del decreto-legge n. 11 del 2009 (Atto Camera n. 2232) e soppressa durante l’esame in sede parlamentare siano ancora allo scopo utilizzabili.

Con riferimento all’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si ricorda che, nel prospetto riepilogativo dell’utilizzo pubblicato nel Resoconto della Commissione bilancio del 24 febbraio 2009, risultavano già accantonate, anche se per importi diversi, le risorse necessarie agli interventi previsti dalla norma in esame.

 

Dal punto di vista formale, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di specificare espressamente il comma dell’articolo 45 alla cui copertura si provvede ai sensi della disposizione in esame.

 



[1] DL 23 maggio 2008, n. 92 - misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008, n. 125. Cfr. la Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni), n. 8 - 3 luglio 2008,  relativa all’AC. 1366.

[2] Cfr. Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni), n. 62 – 25 marzo 2009, relativa all’AC. 2232. Il decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  L. 23 aprile 2009, n. 38.

[3] Da ultimo con una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle finanze, depositata dal rappresentate del Governo in 5ª Commissione il 13 gennaio 2009.

[4] Di cui all’art. 7, comma 1 della L.n.91/1992.

[5] Anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea.

[6] La Ragioneria generale dello Stato in data 13 gennaio 2009 ha trasmesso al Senato una nuova relazione tecnica relativa all’AS 733-A, parzialmente diversa da quella originaria. In riferimento alla norma in esame la nuova RT non presenta alcuna innovazione.

[7] Lo straniero non deve trovarsi n stato di custodia cautelare in carcere.

[8] Trovando in tal caso applicazione le norme di cui agli art. 20 bis, 20-ter e 32-bis del D. Lgs. n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), introdotti dall’art. 22 del provvedimento in esame.

[9] Emendamento n. 19.0.800 (testo 2).

[10] Di cui all’art. 13, comma 3, del testo unico.

[11] Di cui all'articolo 10, comma 2 del testo unico.

[12] Relazione tecnica trasmessa al Senato dalla Ragioneria generale dello Stato in data 13 gennaio 2009.

[13] Cfr. Resoconto della Vª Commissione di Mercoledì 18 marzo 2009.

[14] Emendamento n. 9.0.7.

[15] Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

[16] Il Decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 15, comma 5, del D. lgs. n. 190/2002 che rimetteva a un decreto del ministro dell’interno, di concerto con i ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, l’individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

[17] Intrapresa o proseguita da Equitalia o da altri concessionari di riscossione.

[18] In applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575.

[19] DPR 29 settembre 1973, n. 602.

[20] Seduta n. 72 dell’11 novembre 2008.

[21] Con nota recante il protocollo n. 132938.

[22] Seppure con riferimento ad una formulazione diversa ma dagli effetti sostanzialmente analoghi.

[23] Recante protocollo 132999 datata 11 novembre 2008.

[24] Emendamento 30.500.

[25] Seduta del 14 gennaio 2009.

[26] Seduta del 3 febbraio 2009.

[27] A tal fine si modifica l’articolo 2-sexies della legge 575/1965.

[28] Seduta numero 73 dell’11 gennaio 2008.

[29] Emendamento 33.0.601 del Governo.

[30] Che reca misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

[31] Seduta n. 100 del 14 gennaio 2009.

[32] Em. 15.0.2000.

[33] Con una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia delle finanze, depositata in 5ª Commissione, in data 11 novembre 2008.

[34] Ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

[35] Il comma 2 è stato introdotto in Commissione al Senato [emm. 16.4 (testo 2) e 16.5]

[36] Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato la relazione è stata più volte aggiornata, da ultimo, con nota della Ragioneria generale dello Stato del 13 gennaio 2009. Per quanto riguarda la norma in esame il testo dell’ultima relazione citata è identico a quello della relazione originaria.

[37] Nel suddetto decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno, devono essere stabilite anche le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2 del testo unico, introdotto dal comma 1, lett. l) della norma in esame.

[38]Ministero dell’interno. Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, comma 4-bis, della L. n.3/2003.

[39] Ministero dell'economia e delle finanze. Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico

[40] Le modalità di svolgimento del suddetto test sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

[41] La norma prevede, inoltre, al successivo comma 1-bis, che la nuova disciplina trovi applicazione anche ai cittadini extracomunitari già trattenuti nei CIE alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[42] La norma prevede che il questore, in ogni caso, possa eseguire l’espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

[43] Di cui all’art. 13.

[44] Perché occorre procedere al soccorso dello straniero, effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.

[45] Ai sensi del D. lgs. n. 25/2008 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

[46] Presso il Ministero dell’interno.

[47] Decisione del Parlamento europeo e Consiglio, del 23 maggio 2007.

[48] Previsto dall’art. 4 del DPR 442/2000. Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[49] Le categorie di lavoratori interessati sono: dirigenti o personale altamente specializzato [art. 27, comma 1, lett. a) dl T.U.]; professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico [art. 27, comma 1, lett. c)]; lavoratori alle dipendenze di soggetti operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici [art. 27, comma 1, lett. g)].

[50] Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 394/1999.

[51] Art. 39, comma 1, lett. l), punto 1, dell’AS 733 -A

[52] Da ultimo con nota della Ragioneria del 13 gennaio 2009.

[53] Senza riformulare conseguentemente la copertura. Emendamento n. 39.107; Cfr. Senato, Resoconto 5ª Commissione, seduta n. 141 del 4 febbraio 2009.

[54] Cfr. Resoconto della Vª Commissione di Mercoledì 18 marzo 2009.

[55] Cfr. Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato-Servizio Commissioni) n. 62 – 25 marzo 2009, relativa all’ AC 2232.

[56] Emendamenti 18.0.7 (testo 3), 41.400, 41.800.

[57]Ai sensi dell’art. 5 del medesimo testo unico.

[58] La norma prevede che criteri e le modalità necessarie a definire la procedura di sottoscrizione dell’Accordo e la sua articolazione in crediti, siano stabiliti con un regolamento governativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

[59] L’espulsione è eseguita  dal questore secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 4 del T.U.

[60] Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

[61] La clausola d’invarianza è stata inserita nel corso della trattazione del provvedimento in Assemblea al Senato.

[62] Il Sistema di accesso e di interscambio anagrafico (SAIA) prevede l’integrazione ed il collegamento delle anagrafi di tutti i comuni italiani, utilizzando i servizi della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il SAIA opera tramite l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) - istituito dall’art. 2-quater del DL n. 392/2000 - alimentato e aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

[63] Da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di in esame.

[64] Da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[65] Convenzione del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

[66] Nel 2002 il Fondo è confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali, ripartito annualmente tra lo Stato e le Regioni.

[67] Emendamento 18.0.100.

[68] Di cui all’art. 33, comma 2-bis, del T.U. sull’immigrazione di cui al D.Lgs. n. 286/1998.

[69] Di cui all’art. 45 del T.U. sull’immigrazione di cui al D.Lgs. n. 286/1998.

[70] Cfr. 5ª Commissione, Resoconto sommario n. 72, del 11 novembre 2008.

[71] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.

[72] Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

[73] Emendamento 51.0.400.

[74] Di cui all’art. 12, comma 1, del Codice della Strada: Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato.

[75] Art. 186, comma 5.

[76] Di cui all'art. 32 della legge. 17 maggio 1999, n. 144.

[77] La norma richiama le seguenti le seguenti violazioni: eccesso di velocità (artt. 141 e 142, c.d.s.); violazione del diritto di precedenza (art. 145, c.d.s.); violazione della segnaletica stradale (art. 146, c.d.s.); mancato rispetto delle distanze di sicurezza (art. 149, c.d.s.); violazione delle disposizioni sul cambiamento di direzione e sull’inversione del senso di marcia (art. 154, c.d.s.);  violazione delle disposizioni sulla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (art. 174, c.d.s.); inversione del senso di marcia o transito contromano sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli di strade extraurbane (art. 176, comma 19, c.d.s.); effettuare la retromarcia (tranne che per parcheggiare nelle aree di sosta), circolare sulle corsie di emergenza o sulle corsie di variazione di velocità (se non per entrare o uscire dalla carreggiata), protrarre la sosta d’emergenza oltre il dovuto (e comunque per tre ore), sostare nelle ore notturne, senza disposizioni di segnalazione del veicolo nelle strade extraurbane (art. 176, comma 20, c.d.s.); violazione degli obblighi inerenti alla conservazione ed esibizione dei documenti di viaggio per trasporti professionali, nonché all’osservanza di periodi di riposo (art. 178,  c.d.s.).

[78] La relazione tecnica è stata depositata presso la 5ª Commissione al Senato in data 13 gennaio 2009.

[79] Cfr. 5ª Commissione, Resoconto sommario n. 109, del 13 gennaio 2009.

[80] Con nota depositata in 5ª Commissione il 14 gennaio 2009.

[81] Dati forniti, secondo la nota governativa, dagli uffici del Ministero dell’interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale.

[82] Decreto legislativo n. 267/2000.

[83] A tal fine si dispone la modifica del comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  recante il nuovo codice della strada.