Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1930 - Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo (A.S. 1132)
Riferimenti:
AC N. 1930/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 40
Data: 03/12/2008
Descrittori:
BOSCHI E FORESTE   CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1930

 

Ratifica Convenzione sull’Istituto forestale europeo

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1132)

 

 

 

 

 

N. 40 – 3 dicembre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1930

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Corsini

 

Gruppo:                                     

 

 

PD                                             

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 40


INDICE

 

 

ARTICOLI 1-19 del Trattato.. 2

Convenzione sull’Istituto forestale europeo.. 2

 


 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l’esecuzione della Convenzione sull’Istituto forestale europeo (EFI), firmata nel 2003. Tale Convenzione è volta alla trasformazione dell’Istituto, fondato nel 1993, in ente di diritto internazionale. Alla fine del 2003, come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge, risultavano associati all’Istituto 130 Enti, tra cui le maggiori Università di scienze forestali d’Europa, comprese quelle italiane, i cui ricercatori, in diretto rapporto con i corrispondenti esteri, partecipano spesso ai congressi, alle riunioni ed ai programmi dell’Istituto.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-19 del Trattato

Convenzione sull’Istituto forestale europeo

Le norme, tra l’altro, prevedono:

a)      l’istituzione dell’Istituto forestale europeo quale organizzazione internazionale, con sede in Finlandia, allo scopo di promuovere la ricerca forestale in Europa e sviluppare le scienze forestali (articoli 1 e 2);

b)     la distinzione tra Parti Contraenti, che sono membri dell’Istituto; Membri Associati (istituti di ricerca, strutture didattiche, organizzazioni commerciali, autorità forestali, organizzazioni non governative ed istituzioni affini degli Stati europei); Membri Affiliati (istituzioni simili degli Stati non europei), che non prendono parte al processo decisionale dell’Istituto (articolo 4);

c)      gli organi dell’Istituto, in particolare, il Consiglio, che si riunisce in sessioni ordinarie ogni tre anni e in sessioni straordinarie su richiesta qualificata; la Conferenza, che si riunisce una volta l’anno; il Comitato Direttivo, che si riunisce una volta l’anno; il Segretariato (articoli 5-9);

d)     la distinzione delle risorse finanziarie dell’Istituto in quote partecipative, a carico dei Membri Associati e Membri Affiliati, contributi volontari da parte dei Membri che desiderano versarli e “ogni altra possibile fonte” (articolo 10).

Le restanti disposizioni (articoli 11-19) riguardano il bilancio, gli aspetti giuridici, anche ai fini di eventuali dispute, le modalità per la firma e la ratifica della Convenzione, la sua entrata in vigore, le disposizioni transitorie nonché le modalità per effettuare emendamenti, dismissioni e la cessazione della Convenzione.

 

La relazione tecnica esclude che dalla ratifica della Convenzione in esame possano derivare oneri obbligatori a carico degli Stati, in quanto le spese per il funzionamento dell’Istituto forestale europeo sono sostenute dai Membri associati e dai Membri affiliati (Istituti di ricerca forestale, università, eccetera).

Più in particolare, l’Istituto è finanziato prevalentemente dalle quote obbligatorie dei Membri associati e affiliati mentre per gli Stati membri sono previsti oneri facoltativi e, nel caso specifico, nella norma di ratifica della convenzione, non sono previsti, da parte italiana, apporti di contributi volontari.

Con riferimento all’onere connesso alla partecipazione italiana alle riunioni del Consiglio, del Comitato direttivo e della Conferenza, la relazione tecnica precisa che ad essi si farà fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio per missioni all’estero del Ministero, Corpo forestale dello Stato, salvo che non si deleghi, di volta in volta, uno dei membri degli Istituti di ricerca forestale o delle Facoltà di scienze forestali rientranti nella categoria di Membri associati. In tale caso, anzi, poiché essi già partecipano per conto delle istituzioni di appartenenza e ponendo a loro carico le relative spese di missione, non si realizzerà alcun onere per il Ministero.

Il contenuto della relazione tecnica è stato successivamente confermato da una Nota del Governo, datata 11 novembre 2008, trasmessa alla Commissione Bilancio del Senato[1].

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti del Governo sugli eventuali effetti del provvedimento sul settore delle Pubbliche Amministrazioni, settore di cui fanno parte le università e alcuni istituti di ricerca che, sulla base della Convenzione in esame, sono Membri associati dell’Istituto e, come tali, sono tenuti al versamento dei contributi per il finanziamento dell’Istituto stesso, la cui misura può essere modificata dalla Conferenza (articolo 7).

 



[1] Cfr. la seduta della Commissione Bilancio del Senato del 12 novembre 2008.