| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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|---|---|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
| Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
| Titolo: | AC 1802: D.L. 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008 | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note di verifica Numero: 33 | ||||
| Data: | 29/10/2008 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa | ||||
| Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
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SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 1802
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Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l’anno 2008
(D.L. n. 147/2008 - Approvato dal Senato S. 1038) |
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N. 33 – 29 ottobre 2008 |
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
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Destinatario:
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Commissioni III e IV |
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Oggetto:
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testo del provvedimento |
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INDICE
Partecipazione di personale delle Forze armate alla missione in Georgia
(Partecipazione di personale civile)
ARTICOLO 3, comma 1-bis e 1-ter.
PREMESSA
Il provvedimento in esame, approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto legge recante “disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l’anno 2008”.
Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, a seguito dell’approvazione dell’articolo 2-bis[1] volto a recepire il testo del decreto-legge n. 150 del 2008 (A.S. 1061) concernente la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, Althea, EUFOR TCHAD/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia per le quali il decreto legge n. 8 del 2008 aveva previsto la scadenza al 30 settembre 2008, nonché la partecipazione alla missione dell’OSCE in Georgia e le ulteriori spese sopravvenute nell’ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq già finanziate per il 2008 dal medesimo decreto legge.
Ciascuno dei due originari provvedimenti (S. 1038 e S. 1061) è corredato di relazione tecnica.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(euro)
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Articoli |
Finalità |
2008 |
2009 |
A decorrere da 2010 |
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Art. 1 |
2.058.424 |
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Art. 2, co. 1 |
Partecipazione pers. civ. missione EUMM in Georgia |
86.955 |
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/ |
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Art. 2, co. 2 |
Equipaggiamento pers. civ. miss.
EUMM in |
30.000 |
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Art. 2, co. 3 |
Part. funzionario diplomatico Miss. EUMM in Georgia |
28.325 |
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/ |
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Art. 2, co. 4 |
Part. ad iniziative Conferenza internazionale donatori |
1.600.000 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 1 |
Missione UNIFIL e EUROMARFOR in Libano |
112.542.774 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 2 |
Missione ALTHEA in Bosnia-Erzegovina |
9.668.523 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 3 |
Missione EUFOR TCHAD/RCA in Chad e Rep. Centrafricana |
8.310.451 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 4 |
Missione OSCE in Georgia |
99.999 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 5 |
Training mission Forze armate e Polizia irachene |
417.102 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 6 |
Missioni ISAF e EUPOL in Afghanistan |
12.373.484 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 7 |
Missioni nei Balcani |
1.384.978 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 8 |
Missione in Libia della Guardia di finanza |
1.516.046 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 9 |
Missione MINUSTAH della Guardia di finanza ad Haiti |
121.387 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis, co. 10 |
Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya |
1.300.000 |
/ |
/ |
|
Totale |
|
151.538.448 |
/ |
/ |
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Art. 2- bis co. 12 |
Estensione a pers. G.d.F. art. 4, c. 9,D.L. n.8/2008 |
15.358 |
15.014 |
37.508 |
|
Totale |
|
151.553.806 |
15.014 |
37.508 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Partecipazione di personale delle Forze armate alla missione in Georgia
La norma autorizza, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia «EUMM Georgia»[2]. Sono inoltre indicate le disposizioni concernenti il trattamento del personale ed in materia penale e contabile che troveranno applicazione.
Le norme richiamate sono contenute nel decreto-legge 31 gennaio 2008[3], n. 8 ed in particolare riguardano:
· l’indennità di missione[4];
· l’esclusione delle indennità dalla riduzione del 20 per cento[5];
· l’indennità di impiego operativo[6];
· la validità della missione ai fini della maturazione dei periodi di comando[7];
· il rinvio alla disciplina dei riposi di cui al decreto-legge n. 451/2001[8];
· le disposizioni applicabili in materia penale[9];
· le disposizioni in materia contabile[10].
La relazione tecnica specifica che la norma reca oneri solo come limite massimo di spesa, elencando altresì i parametri utilizzati per la quantificazione. Riassume quindi gli oneri riferiti all’art. 1.
(euro)
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RIEPILOGO |
Spesa mensile (gg. 30) |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 102) |
|
ONERI DI PERSONALE |
122.623 |
416.918 |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
132.796 |
451.506 |
|
TOTALE ONERI |
255.419 |
868.424 |
|
ONERI UNA TANTUM |
|
1.190.000 |
|
TOTALE GENERALE |
255.419 |
2.058.424 |
La relazione allega anche gli elaborati a cura dell’Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio dello Stato Maggiore della Difesa, recanti il computo analitico, per gradi e carriere, delle Indennità di impiego operativo e della maggiorazione al 185%, relativo al contingente di personale previsto.
Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di oneri limitati all’entità dello stanziamento.
(Partecipazione di personale civile)
La norma autorizza le seguenti spese per l’anno 2008:
· euro 86.955 per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008 (comma 1);
· euro 30.000 per l'acquisto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale civile che partecipa alla missione di cui al comma 1 (comma 2);
· euro 28.325 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8[11] (comma 3);
· euro 1.600.000 per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell’ambito della Conferenza internazionale dei donatori (comma 4).
La relazione tecnica, relativamente al comma 1, segnala che la norma comporta oneri solo come limite massimo di spesa, specificando che la quantificazione degli effetti finanziari è stata effettuata considerando la scheda tecnica predisposta dal Ministero degli affari esteri, in allegato alla relazione medesima, la quale afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto alle spese derivanti dall'invio in missione di 4 unità di personale civile - pari a euro 86.955 - si fa fronte mediante gli stanziamenti di bilancio assegnati, per l'anno 2008, al capitolo 4537 dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8.
In merito ai parametri per la quantificazione degli oneri, la scheda tecnica afferma che l'indennità corrisposta è pari all'ottanta per cento dell'indennità di servizio all'estero (ISE), senza assegno di rappresentanza né aggiunta di famiglia, prevista per il posto-funzione di Primo Segretario presso la rappresentanza diplomatica italiana competente nel luogo di svolgimento dell'attività.
Nel caso della Georgia, pertanto, a fronte di un ISE per un Primo Segretario pari a 10.395,37 euro, l'indennità cui gli osservatori hanno diritto è di 8.316,30 euro. Tale somma non è interamente a carico del bilancio nazionale in quanto l'Unione europea corrisponde la somma giornaliera di euro 130,5 che va ad integrare lo stipendio versato dal Ministero.
L'onere mensile a carico del Ministero è pertanto di 8.316,30 euro – 3.915,00 (130,5 x 30 giorni) = 4.401,3 euro, oltre ai costi di trasporto dalla città di residenza (ad inizio missione e a fine missione.
Con riferimento al comma 2, la relazione afferma che la norma comporta oneri solo come
limite massimo di spesa, specificando che la quantificazione degli effetti finanziari è avvenuta considerando la scheda tecnica predisposta dal Ministero degli affari esteri, in allegato alla relazione medesima, riportante l’elenco delle attrezzature da acquistare.
In merito al comma 3, la relazione, dopo aver affermato che la norma comporta oneri solo come limite massimo di spesa, specifica che la quantificazione degli effetti finanziari è stata effettuata considerando i seguenti dati e parametri:
· il trattamento economico del diplomatico è calcolato considerando un'indennità senza assegno di rappresentanza pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 18/1968, in aggiunta alle spese di viaggio;
· considerando un'indennità mensile di 9.848,8 euro (80 per cento dell'ISE di un Consigliere a Tiblisi);
· biglietto aereo Roma -Tiblisi - Roma (tariffa Lufthansa): 1.479,6 euro;
· totale costi 28.324,5 euro.
Con riferimento al comma 4, la relazione segnala che la norma comporta oneri solo come
limite massimo di spesa e specifica che la quantificazione degli effetti finanziari è avvenuta considerando la scheda tecnica predisposta dal Ministero degli affari esteri, riportata in allegato alla relazione medesima la quale afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto alla spesa per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie a favore della Georgia, nell'ambito della Conferenza internazionale dei donatori, pari a euro 1.600.000, si fa fronte a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2 comma 3, del d.l. n. 8/2008.
In particolare, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del citato d.l. n. 8/2008 - il cui ammontare complessivo è pari a 14.675.688 – comprende, come indicato nella relativa relazione tecnica, lo stanziamento di euro 1.627.476,21 destinato a coprire le spese per lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio sede del Provisional Ricostruction team di Herat. In relazione a tale somma non si è proceduto, tuttavia, ad alcun impegno di spesa, in quanto il Provisional Reconstruction team è stato sostituito - come da accordi politici - dalla Unità tecnica locale di cooperazione operante, già in precedenza, in una sede diversa sempre a Herat. Lo stanziamento risulta, pertanto, interamente disponibile.
Nulla da osservare, trattandosi di oneri limitati all’entità dello stanziamento.
ARTICOLO 2-bis
Partecipazione italiana a missioni internazionali
La norma reca la proroga, autorizzando la relativa spesa, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, della partecipazione italiana alle seguenti missioni internazionali:
· missione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) compreso l’impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR), per una spesa di euro 112.542.774 (comma 1);
· missione dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina (ALTHEA), per una spesa di euro 9.668.523 (comma 2);
· missione dell’Unione Europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana (EUFOR TCHAD/RCA) per una spesa di euro 8.310.451 (comma 3);
· missione in Libia in esecuzione dell’Accordo di cooperazione italo-libico per il contrasto dell’immigrazione clandestina[12], con personale della Guardia di Finanza, per una spesa di euro 1.516.046 (comma 8);
· missione delle Nazioni Unite ad Haiti, United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), con personale della Guardia di Finanza, per una spesa di euro 121.387 (comma 9).
La norma prevede, quindi, per il 2008, l’autorizzazione della partecipazione di personale militare alla missione di osservatori dell’OSCE in Georgia, per una spesa di euro 99.999,(comma 4) e diinterventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq[13], per una spesadi euro 1.300.000 (comma 10).
La norma dispone per il 2008, inoltre, l’autorizzazione di un’ulteriore spesa relativamente a:
· la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di Polizia irachene, per un importo di euro 417.102 (comma 5);
· le missioni in Afganistan, International Security Assistance Force (ISAF) e EUPOL, per un importo di euro 12.373.484 (comma 6);
· la partecipazione alle missioni nei Balcani, per una spesa di euro 1.384.978 (comma 7).
La norma dispone infine l’estensione al personale della Guardia di Finanza appartenente ai ruoli di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di quanto previsto dall’art. 4, comma 9 del DL n. 8/2008[14] in materia di avanzamento al grado superiore in caso di morte o inidoneità al servizio (comma 12).
L’Art. 4, comma 9 del DL n. 8/2008, nel testo previgente, prevede che ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, sia attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio.
L’art. 7, comma 3del DL n.8/2008, in merito alla fattispecie di cui all’art. 4, comma 9 dispone un’apposita clausola di salvaguardia prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio dei relativi oneri, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi.
La relazione tecnica specifica che la norma, con l’esclusione della fattispecie di cui all’art. 2-bis, comma 12, reca per il 2008 oneri come limite massimo di spesa per un importo pari ad euro 147.734.744. L’estensione al personale non appartenente al ruolo ufficiali della G. d. F. della disciplina dell’avanzamento al grado superiore in caso di morte o inidoneità al servizio prevista per l’omologo personale delle FF.AA. e dei Carabinieri, dal suddetto art. 2-bis, comma 12, reca a sua volta oneri pari ad euro 15.358 per il 2008, ad euro 15.014 per il 2009 e ad euro 37.508 a decorrere dal 2010.
La relazione tecnica fornisce altresì i dati ed i parametri utilizzati per la quantificazione della spesa relativa a ciascuna singola missione internazionale; ad essa si rinvia per l’illustrazione degli elementi di dettaglio. A seguire si riportano i prospetti riepilogativi riferiti dalla relazione tecnica alle singole missioni ( art. 2-bis, commi 1-10) nonché i dati ed i parametri forniti dalla stessa RT per la quantificazione degli oneri determinati dall’art. 2-bis, comma 12.
Missione UNIFIL e EUROMARFOR in Libano (Art. 2- bis, co. 1)
(euro)
|
RIEPILOGO |
Spesa mensile (gg. 30) |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 92) |
|
ONERI DI PERSONALE |
20.336.237 |
62.364.460 |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
16.288.995 |
49.952.918 |
|
TOTALE ONERI |
36.625.232 |
112.317.378 |
|
ONERI UNA TANTUM |
/ |
225.396 |
|
TOTALE GENERALE |
36.625.232 |
112.542.774 |
Missione ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (Art. 2- bis, co. 2)
(euro)
|
RIEPILOGO |
Spesa mensile (gg. 30) |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 92) |
|
ONERI DI PERSONALE |
1.052.306 |
3.227.073 |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
1.830.657 |
5.614.015 |
|
TOTALE ONERI |
2.882.963 |
8.841.088 |
|
ONERI UNA TANTUM |
/ |
503.521 |
|
TOTALE GENERALE |
2.882.963 |
9.344.609 |
Missione EUFOR Tchad/RCA in
(euro)
|
RIEPILOGO |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 92) |
|
ONERI DI PERSONALE |
1.771.469 |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
6.538.982 |
|
TOTALE ONERI |
8.310.451 |
Missione OSCE in Georgia (Art. 2- bis, co. 4)
(euro)
|
RIEPILOGO |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 92) |
|
ONERI DI PERSONALE |
78.999 |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
21.000 |
|
TOTALE ONERI |
99.999 |
Training mission Forze armate e Polizia irachene (Art. 2- bis, co. 5)
(euro)
|
RIEPILOGO |
Spesa mensile (gg. 30) |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 92) |
|
ONERI DI PERSONALE |
44.290 |
156.491 |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
4.006 |
14.155 |
|
TOTALE ONERI |
48.296 |
170.646 |
|
ONERI UNA TANTUM |
/ |
/ |
|
TOTALE GENERALE |
48.296 |
170.646 |
Missioni ISAF e EUPOL in Afghanistan (Art. 2- bis, co. 6)
(euro)
|
RIEPILOGO |
Spesa mensile (gg. 30) |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 92) |
|
ONERI DI PERSONALE |
838.528 |
1.705.007 |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
3.143.810 |
6.392.414 |
|
TOTALE ONERI |
3.982.338 |
8.097.421 |
|
ONERI UNA TANTUM |
/ |
2.482.347 |
|
TOTALE GENERALE |
3.982.338 |
10.579.768 |
Missioni nei Balcani (Art. 2- bis, co. 7)
(euro)
|
RIEPILOGO |
Spesa mensile (gg. 30) |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 92) |
|
ONERI DI PERSONALE |
75.660 |
232.023 |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
369.768 |
1.133.955 |
|
TOTALE ONERI |
445.428 |
1.365.978 |
|
ONERI UNA TANTUM |
/ |
19.000 |
|
TOTALE GENERALE |
445.428 |
1.384.978 |
Missione in Libia della Guardia di finanza (Art. 2- bis, co. 8)
(euro)
|
RIEPILOGO |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 92) |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
505.871 |
|
ONERI STRUMENTALI |
1.010.175 |
|
TOTALE ONERI |
1.516.046 |
Missione MINUSTAH della Guardia di finanza ad Haiti(Art. 2- bis, co. 9)
(euro)
|
RIEPILOGO |
Spesa fino al 31.12.08 (gg. 92) |
|
ONERI DI FUNZIONAMENTO |
93.387 |
|
ONERI STRUMENTALI |
28.000 |
|
TOTALE ONERI |
121.387 |
La voce oneri di funzionamento individuata negli schemi riepilogativi relativi ai commi 8 e 9, fa riferimento a: missioni all’estero; spese servizio sanitario; spese riviste e cerimonie; spese generali degli Enti e Corpi; spese per vestiario ed equipaggiamento; spese per insegnamento; spese post formazione. La voce oneri strumentali fa a sua volta riferimento a: spese telefoniche; spese per informatica; spese per il servizio motorizzazione; spese per il servizio navale; spese servizio telecomunicazioni.
Relativamente all’autorizzazione di euro 1.300.000perinterventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l’Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassirya (art. 2-bis, co. 10), la RT afferma che il contratto per il servizio di sicurezza e scorta, stipulato con una società con specifiche competenze tecniche, scadrà il 31 dicembre 2008 e che prima della sua scadenza è necessario disporre almeno di un finanziamento parziale destinato a coprire i costi dei primi 4 mesi del 2009, per un costo mensile di circa 325.000 euro.
La nuova disciplina dell’avanzamento al grado superiore in caso di morte o inidoneità al servizio di cui all’art. 2-bis, comma 12, come s’è detto, reca oneri pari ad euro 15.358 per il 2008, ad euro 15.014 per il 2009 e ad euro 37.508 a decorrere dal 2010. La RT, a tale riguardo, in premessa afferma che l’ambito applicativo soggettivo della previsione normativa, ovvero il numero dei possibili destinatari della stessa, risulta incerto ed indeterminato e di conseguenza la quantificazione degli oneri è stata impostata su valutazioni quantitative di massima e proiezioni stimate, analogamente a quanto evidenziato nella relazione tecnica relativa all’art. 4, comma 9, del DL n. 8/2008.
L’elemento soggettivo è stato individuato prendendo a riferimento, per il 2008, il dato relativo ai decessi in servizio verificatisi nel periodo 2003-2008 (10 unità); dal 2009, la RT fa riferimento ad una media statistica annuale calcolata in base al personale sub-direttivo interessato (10 unità a partire dal 1° gennaio 2003 /6 annualità) ovvero 1,7 unità approssimate a 2. Dal 2010, a regime, il numero stimato annuale di 2 unità è moltiplicato per 10; pertanto il numero complessivo è di 20 unità annue. La RT precisa che il numero di due unità è riferito al grado in relazione al quale si è registrato il maggior numero di “eventi”, ovvero quello di vice brigadiere, grado per altro intermedio nell’ambito delle categorie sub-direttive della G.d.F.
Il Governo, in risposta alle precisazioni richieste dalla V^ Commissione Bilancio della Camera dei deputati in merito al numero dei possibili beneficiari delle misure della norma di cui all’art. 4, comma 9 del DL n. 8/2008, riguardo alla possibilità che la stessa trovi applicazione non solo per il personale impegnato nelle missioni all’estero ma anche per quello deceduto in patria, ha affermato che “la fattispecie normativa trova applicazione soltanto ai sinistri avvenuti durante l’impiego in attività addestrative e operative”. Tale specificazione, prosegue il Governo, “restringe notevolmente la platea dei destinatari della norma rivolgendosi solo al personale interessato alle attività che hanno a monte un ordine di missione, un ordine di operazioni o atto equivalente e che, sulla base di tali considerazioni si è ritenuto che gli oneri stimati posti al base della RT possano essere considerati congrui ed adeguati. Il Governo ha concluso rilevando che, comunque, considerato che gli oneri sono stati calcolati su base presuntiva, è stata prevista dall’art. 7, comma 3 del medesimo decreto una clausola di salvaguardia[15].
L’individuazione degli oneri ha preso quale riferimento economico il trattamento speciale corrisposto ai sensi dell’art. 93 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, a favore della vedova e degli orfani del personale deceduto per fatti di servizio analogamente a quanto effettuato in sede di quantificazione degli oneri relativi all’art. 4, comma 9, del DL n. 8/2008.
Si riportano a seguire i prospetti riepilogativi relativi al maggior onere connesso al trattamento economico speciale e all’indennità di buonuscita da riconoscere in virtù dell’“evento”.
Trattamento economico speciale
|
Anno |
2008 |
2009 |
Dal 2010 |
|
Platea |
10 |
2 |
20 |
|
Onere |
11.262,78 |
2.022,78 |
20.227,80 |
Indennità di buonuscita
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Anno |
2008 |
2009 |
Dal 2010 |
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Platea |
10 |
2 |
20 |
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Onere |
4.095,00 |
1.728,00 |
17280,00 |
Oneri totali
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Anno |
2008 |
2009 |
Dal 2010 |
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Onere complessivo |
15.357,78 |
15.013,56* |
37.507,80 |
* L’onere complessivo riferito al 2009 è il risultato della somma tra il trattamento economico speciale del 2008 e del 2009 e dell’indennità di buonuscita 2009.
Al riguardo, in riferimento all’estensione della disciplina dell’avanzamento a grado superiore, in caso di morte o inidoneità al servizio, al personale sub-direttivo della Guardia di Finanza (art. 2-bis comma 12), tenuto conto che la formulazione normativa originaria non esclude espressamente l’applicazione al personale deceduto o divenuto inabile in patria, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i dati posti alla base della quantificazione riportata nella relazione tecnica, con specifico riferimento all’ambito territoriale assunto per la definizione della platea dei potenziali destinatari della disposizione.
Nulla da osservare, infine, in riferimento agli articoli 2-bis commi 1-10, essendo gli oneri ivi previsti configurati come limiti massimi di spesa.
ARTICOLO 3, comma 1
La norma dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto, escluso l’articolo 2-bis, comma 12, pari complessivamente a euro 151.538.448 per l’anno 2008, si provvede:
a)
quanto a euro
Il comma 8 dell’articolo 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative di Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).
b) quanto a euro 89.984.291, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, come rifinanziata dall’articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008;
L’articolo 63, comma 1, del decreto-legge n.
112 del
c)
quanto a euro
L’articolo 2, comma 3, autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan.
d) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008;
L’articolo 3, comma
e) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004;
f) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, come integrata dal decreto-legge n. 112 del 2008;
L’articolo 5, comma
g) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:
- Ministero dell’economia, euro 1.155.000;
- Ministero della giustizia, euro 706.000;
- Ministero degli affari esteri, euro 11.478.000;
- Ministero della pubblica istruzione, euro 2.457.000;
- Ministero dell’interno, euro 815.000;
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, euro 130.000;
- Ministero per i beni e le attività culturali, euro 1.618.000;
- Ministero della salute, euro 449.000;
- Ministero dei trasporti, euro 841.000;
- Ministero dell’università e della ricerca, euro 985.000.
Al riguardo, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, si ricorda che il predetto comma ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è stato istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione del Fondo è stata integrata di 90 milioni di euro per l’anno 2008, dall’articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Da
una interrogazione effettuata alla banca dati della
RGS risulta che la dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per il 2008 risulta
esaurita e che il predetto capitolo non risulta ancora integrato dell’importo
di 90 milioni autorizzati dal citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del
Al riguardo appare opportuna acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo.
In relazione all’utilizzo delle risorse autorizzate dagli articoli 2, commi 3 e 8, e 3, comma 8, del decreto legge n. 8 del 2008, appare opportuno che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle stesse.
A tale proposito si ricorda
che nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, il rappresentante del
Governo ha depositato presso
In merito all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8 (missione in Darfur), la relazione illustrativa all’A.S. 1061 (proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l’anno 2008) afferma che la partecipazione italiana alla missione in Darfur non potrà essere avviata entro l’anno 2008 per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso e che risultano disponibili, sul capitolo 1188 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 2008, euro 4.768.398, mentre i restanti euro 407.704 sono attestati sui capitoli 1346 – assicurazioni del personale (euro 7.704) e 1282/piano di gestione 15 – trasporti (euro 400.000). Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che i predetti capitoli recano la necessaria disponibilità.
In relazione all’utilizzo delle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di cui al Fondo per interventi di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e al c.d “Fondo per la flessibilità”, di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2008, si osserva che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, i relativi capitoli di bilancio (rispettivamente 3075 e 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) recano la necessaria disponibilità. Al riguardo appare opportuno acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo.
Infine con riferimento all’utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente per l’anno 2008, si rileva che i medesimi recano le necessarie disponibilità.
ARTICOLO 3, comma 1-bis e 1-ter
La norma, al comma 1-bis dispone che all’onere
derivante dall’articolo 2-bis, comma
12, valutato in euro 15.358 per l’anno
a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2008.
Il comma 1-ter, reca una clausola di salvaguardia per il monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis.
Al riguardo, con riferimento all’utilizzo delle risorse del Fondo per la proroga delle missioni internazionali, di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 si rimanda alle osservazioni svolte in relazione all’articolo 3, comma 1.
Si osserva che la somma totale degli oneri posti a carico della predetta autorizzazione di spesa dal comma 1 e dal comma in esame è pari complessivamente a euro 89.999.749 per l’anno 2008. Si ricorda che l’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 1240 è stata rifinanziata per un importo di 90 milioni di euro per l’anno 2008 dall’articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dall’anno 2009 appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle relative risorse.
Dal punto di vista formale si rileva la necessità di acquisire un chiarimento in merito alla portata dell’espressione “riduzione della dotazione organica” con riferimento al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
[1] Articolo aggiuntivo n. 2.0.800 dei relatori.
[2] Di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.
[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Il decreto reca disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali
[4] L'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 8/2008.
[5] L'articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 8/2008.
[6] L'articolo 4, comma 4 del decreto legge n. 8/2008.
[7] L'articolo 4, comma 6 del decreto legge n. 8/2008.
[8] L'articolo 4, comma 10 del decreto legge n. 8/2008.
[9] L'articolo 5 del decreto legge n. 8/2008.
[10] L'articolo 6 del decreto legge n. 8/2008.
[11] “Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali”. In particolare, il comma 7 autorizza, “fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente.”
[12] Siglato in data 29 dicembre 2007.
[13] Presso l’Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassirya.
[14] Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.
[15] Cfr. Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato - Servizio Commissioni) n. 139 della XV^ Legislatura relativa all’ A.C. n..3395; e la Nota la del Governo depositata in Commissione bilancio il 12 febbraio 2008.